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Ma a voi d.i.p.vi sta facendo impazzire????
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Da: A31/08/2012 21:49:05
Credo che "scherzi a parte" intendesse non porre una domanda dovuta alla mancata comprensione, ma una domanda rivolta ad evidenziare che negli esampi non essendoci criteri di collegamento con l'Italia non si applica il dip italiano.

Da: A8431/08/2012 21:55:39
Se è così chiedo scusa...il cervello mi sta abbandonando...capisco solo il senso letterale delle frasi...

Da: A31/08/2012 22:02:29
Perchè devi scusarti? :) Comunque ti capisco, sto cercando di studiare ma vorrei andare a dormire :D

Da: poche idee, ma confuse31/08/2012 23:00:50
grazie A...devo concentrarmi sul tic tac. non so come mi sia venuto in mente ma d.i.p. è la seconda materia che ho scelto.

Da: A31/08/2012 23:06:45
Nella mia CdA viene scritto vicino al nome del candidato l'elenco delle materie, alcune commissioni seguono quell'ordine, altre se ne fregano. Tendenzialmente comunque la prima materia è sempre quella processuale e poi la sostanziale (per chi la porta). Considera che l'orale deve durare 45 min minimo ma max 60 minuti e 5 minuti se ne vanno anche per la discussione dei compiti ;-)

Da: miLANO TRIBUNALE 01/09/2012 06:31:45
Il fatto che non ci sia alcun riferimento all'Italia, ai fini della idividuazione della legge applicabile, penso sia irrilevante soprattutto nei casi che interessano solo stati europei.
Il DIP non è materia solo processuale ma anche sostanziale.
Tizio potrebbe avere il domicilio in Ita o potrebbe, per assurdo, comunque recarsi da un avvocato italiano il quale conoscendo il DIP potrebbe guadagnarsi pagnotta.

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Da: scherzi a parte01/09/2012 10:38:56
IRRILEVANTE???????
PUAHAHAHHAHAHAHA.....
credo che tu debba ritornare a leggere la prima pagina del libro e capire cos'è il diritto internazionale privato.
e cmq.......MA TU SEI SEMPRE SU TUTTE LE PAGINE DI QUESTO FORUM A FARE IL SAPUTELLO???

Da: info Roma01/09/2012 12:25:03
scusate, noto che siete più avanti con il programma rispetto me (personalmente sto ancora ferma alla primissima parte del programma).

posso chiedervi cos'è che dite in merito a separazione e divorzio, con particolare riferimento all'entrata in vigore del Reg. Roma III?

grazie mille

Da: miLANO TRIBUNALE 01/09/2012 12:50:16
Cavolo non sapevo neppure dell'esistenza del Roma 3....che palle!
Grazie

Da: Minchecuaddu01/09/2012 12:58:34
Roma69?

Da: info Roma01/09/2012 13:08:07
se volete vi faccio un microschema delle 3 (ahahahah) cose che so io, ma non so se può bastare.

Allora, dal 21 giugno 2012 è entrato in vigore il Regolamento 1259/10 sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia di separazione e divorzo. Ha portata erga omnes e quindi, riduce sostantianzialmente l'ambito di operatività della l. 218/95 (che diceva tre cretinate in croce e sarebbe stato più facile ricordare). cmq

in sintesi Roma III dice che
1. le parti possono scegliere di comune ACCORDO la legge applicabile fra:
comune residenza entrambi
legge attuale residenza di uno dei due
legge cittadinanza uno dei due
lex fori
2. nel caso non ci sia accordo, ci sono dei criteri alternativi:
residenza abituale al momento della domanda
ultima residenza comune
cittadinanza comune
lex fori.

AMEN. che ne dite?

Da: miLANO TRIBUNALE 01/09/2012 13:44:18
irrilevante certo!!!!Se ha il domicilio in Italia???

Da: miLANO TRIBUNALE 01/09/2012 14:10:25
e poi dico... ma stiamo parlando di REGOLAMENTI o siamo su scherzi a parte?
Ah è vero...forse tu non porti UE....
hahahaahaahhaahha

Da: info Roma01/09/2012 15:11:33
scusate, anche un'altra cosa...

ho notato che la questione delle obbligazioni alimentari sul simone è liquidata in tre parole: si applica Conv. Aja 75 richiamata dall'art. 45 + Reg. 4/2009.

Sul giuffrè invece MILLE robe... vi prego, ditemi che non sono fondamentali. Comincio a dare di matto!!!!

aspetto nius su tutte e due le domande :D
p.s. Sembro Mauro Repetto!!!!! (stima immensa) ahahahahah

Da: miLANO TRIBUNALE 01/09/2012 15:24:38
Sulle obbligazioni alimentari criterio principale è la residenza abituale del creditore con le 4 eccezioni..la materia è regolata dalle disposizioni da te citate...il Reg., con tutta la storiella dei Regolamenti UE attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo in cui il convenuto o il creditore risiede abitualmente o a quello che ha esaminato l'azione di divorzio o di responsabilità genitoriale.
In base a tale Reg. le parti possono scegliere il foro di uno stato membro di comune acordo salvo minore di anni 18.
Ci sarebbero altru due tre cosette da dire che non ricorderò mai...diventerebbe troppo complessa la cosa!

Da: info Roma01/09/2012 15:39:12
Milano grazie mille!

Da: stoesaurendo01/09/2012 17:22:27
vi prego io sto messo malissimo a monte: mi spiegate per piacere perchè cavolo ogni volta oltre alla disciplina prevista dal dip poi si parla sia della convenzione di bruxelles che dei regolamenti intervenuti dopo????  i regolamenti successivi non l'hanno completamente sostituita? perchè ogni volta mi tratta la disciplina prevista dalla convenzione e poi qll del regolamento???
avrò i neuroni andati.... :-(

Da: Zzz01/09/2012 17:26:00
Perché la convenzione è norma di dip materiale che si applica in sostituzione della 218 anche per gli stati non aderenti alla stessa...
Mentre i regolamenti che sostituiscono convenzioni si applicano solo in ambito europeo... Così ho capito io

Da: miLANO TRIBUNALE 01/09/2012 17:28:26
Hai ragione, c'è da impazzire! Però usa un criterio semplice:
se si tratta di cittadini comunitari applicherai l'ultimo regolamento
se l'ultimo regolamento non contempla la fattispecie applica la convenzione ed infine il dip.
Alcuni regolamenti hanno ritretto le fattispecie rispetto alle convenzioni quindi alcune discipline son rimaste fuori.

Da: stoesaurendo01/09/2012 17:29:59
mmmmmhhhhh io pensavo che la convenzione di bruxelles si applicasse
cmq solo in ambito europeo.... per cui nn capivo perchè nn fosse completamente sostituita dai successivi regoolamenti.....

Da: stoesaurendo01/09/2012 17:31:17
ah ok.... adesso è più chiaro!!! grazie miLANO

Da: miLANO TRIBUNALE 01/09/2012 17:33:44
La convenzione di bruxelles si applica solo in ampito europeo ma altre convenzioni hanno un raggio più ampio pertanto vale quanto detto sopra...

Da: stoesaurendo01/09/2012 17:34:25
Zzz ma sei sicuro che le convenzioni possono applicarsi anche agli stati nn aderenti?????
allora è ufficiale : nn ci ho capito un emerito cappero!!!!

Da: stoesaurendo01/09/2012 17:36:50
MIlano quindi in ambito comunitario dovrò sempre fare riferimento all'ultimo regolamento, solo se qst nn tratta la materia posso utilizzare la conv. di bruxelles.... se poi neanche qst disciplina la questione utilizzo normalmente la l.218.
è giusto?

Da: Zzz01/09/2012 17:38:47
Ma scusate io ho capito che in materia civile e commerciale si applica conv Bruxelles anche agli stati non aderenti in quanto è norma di dip materiale...richiamata dalla nostra legge di dip ... Poi agli stati aderenti ue si applica reg 44... Non distruggete le mie certezze

Da: miLANO TRIBUNALE 01/09/2012 17:40:39
Se la fattispecie che affronti è disciplinata dalla convenzione si...
esempio in materia di separazione e divorzi oggi abbiamo scoperto del Regolamento Roma 3...In ambito , da giugno in poi, si applica necessariamente quello. Per le materie che son rimaste fuori torniamo ad altri regolamenti, convenzioni, dip ecc....

Da: Zzz01/09/2012 17:43:42
Ah ecco...

Da: stoesaurendo01/09/2012 17:45:03
.....ma nn ha risposto a me?

Da: Zzz01/09/2012 17:46:19
E pure a me mi pare.... O.o

Da: stoesaurendo01/09/2012 17:47:13
confusioooooooooooooooooooon....... aaaahhhhhhhh nn ce la posso fare!!!!!!

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