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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
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Da: ***13/09/2013 16:59:59
&:-O
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Da: ..........13/09/2013 21:12:54
Se non si creano le condizioni giuridiche per attingere dalla nostra graduatoria endoprocedimentale, ci saranno sempre gli stronzi che diranno che non non siamo idonei e che la legge non vale niente perchè non può essere applicata.
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Da: ..........13/09/2013 21:12:54
Se non si creano le condizioni giuridiche per attingere dalla nostra graduatoria endoprocedimentale, ci saranno sempre gli stronzi che diranno che non non siamo idonei e che la legge non vale niente perchè non può essere applicata.
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Da: ***14/09/2013 07:41:20
|:-((
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Da: ..........14/09/2013 11:23:55
Da: bitumera2     19/07/2013 10.12.50
Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 066 del 15/07/2013
PADUA, ORRU', LUMIA, MATTESINI, SILVESTRO, GRANAIOLA, ALBANO, PAGLIARI, LO GIUDICE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) all'art. 1, comma 346, prevedeva che ï¿��«Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale: (...) e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 78 della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali (...) del 21 ottobre 2005 e (...) 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 18 settembre 2005 rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali (...) del 21 ottobre 2005 e (...) 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 346, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle doganeï¿��». Attraverso l'applicazione di tale norma nel 2008 furono assunti all'Agenzia delle dogane gli idonei dell'Agenzia delle entrate;

con norma di legge speciale contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ("milleproroghe" per il 2012), all'art.1, comma 4-bis, si prevede che ï¿��«L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigenteï¿��». Con tale disposizione, dunque, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia del territorio, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, sono obbligate ad attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali di candidati risultati idonei, nell'ambito del reclutamento di 825 funzionari amministrativo-tributari bandito nel 2009 dall'Agenzia delle entrate;

il Consiglio di Stato, inoltre, ha statuito che "in presenza di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittima la decisione di assumere personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali" (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329);

è principio generale che le graduatorie dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito che successivamente dovessero rendersi disponibili (cfr., da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 28 luglio 2011, n. 14);

considerato che:

circa 840 candidati idonei delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011 attendono da quasi 18 mesi di essere assunti presso le amministrazioni richiamate;

le amministrazioni non hanno ancora dato attuazione al dettato normativo, ma addirittura disattendendo la volontà del legislatore, hanno proceduto al reclutamento di nuovo personale in violazione di legge, tramite procedure di mobilità;

parte dei candidati idonei inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, hanno dovuto proporre ricorso amministrativo di fronte al Capo dello Stato per tutelare il proprio diritto alla chiamata, dopo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha negato l'accesso agli atti delle proprie procedure di reclutamento di nuovo personale;

nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'art. 23- quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

lo scorrimento delle graduatorie, oltre ad evitare inutili costi per nuove procedure concorsuali, consente alle amministrazioni finanziarie di disporre in maniera immediata di personale laureato ed altamente qualificato da inserire nei propri organici;

la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate nella lotta all'evasione fiscale riportano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle;

per quanto risulta agli interroganti nonostante quanto evidenziato ai punti precedenti, L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013), intenderebbe procedere, in violazione di legge, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso;

da notizie pervenute agli interroganti sembrerebbe che nella bozza del piano aziendale 2013 che l'Agenzia si accinge a sottoporre al Ministero, nella parte relativa al fabbisogno di personale, non si faccia alcuna menzione alla situazione riconosciuta per legge dei suddetti 840 candidati idonei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con la massima sollecitudine affinché l'Agenzia delle dogane nel piano aziendale 2013, nella parte relativa al fabbisogno di personale, si attenga e dia concreta attuazione alla normativa vigente, dando priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011;

se l'amministrazione finanziaria, ed in particolare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non ritenga di procedere con la massima sollecitudine all'assunzione del personale necessario, attingendo alle graduatorie già esistenti.

(3-00236)


VEDIAMO CHE SUCCEDE!!!!!!!!!!!!!!!
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Da: ..........14/09/2013 11:23:55
Da: bitumera2     19/07/2013 10.12.50
Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 066 del 15/07/2013
PADUA, ORRU', LUMIA, MATTESINI, SILVESTRO, GRANAIOLA, ALBANO, PAGLIARI, LO GIUDICE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) all'art. 1, comma 346, prevedeva che ï¿��«Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale: (...) e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 78 della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali (...) del 21 ottobre 2005 e (...) 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 18 settembre 2005 rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali (...) del 21 ottobre 2005 e (...) 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 346, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle doganeï¿��». Attraverso l'applicazione di tale norma nel 2008 furono assunti all'Agenzia delle dogane gli idonei dell'Agenzia delle entrate;

con norma di legge speciale contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ("milleproroghe" per il 2012), all'art.1, comma 4-bis, si prevede che ï¿��«L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigenteï¿��». Con tale disposizione, dunque, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia del territorio, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, sono obbligate ad attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali di candidati risultati idonei, nell'ambito del reclutamento di 825 funzionari amministrativo-tributari bandito nel 2009 dall'Agenzia delle entrate;

il Consiglio di Stato, inoltre, ha statuito che "in presenza di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittima la decisione di assumere personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali" (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329);

è principio generale che le graduatorie dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito che successivamente dovessero rendersi disponibili (cfr., da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 28 luglio 2011, n. 14);

considerato che:

circa 840 candidati idonei delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011 attendono da quasi 18 mesi di essere assunti presso le amministrazioni richiamate;

le amministrazioni non hanno ancora dato attuazione al dettato normativo, ma addirittura disattendendo la volontà del legislatore, hanno proceduto al reclutamento di nuovo personale in violazione di legge, tramite procedure di mobilità;

parte dei candidati idonei inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, hanno dovuto proporre ricorso amministrativo di fronte al Capo dello Stato per tutelare il proprio diritto alla chiamata, dopo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha negato l'accesso agli atti delle proprie procedure di reclutamento di nuovo personale;

nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'art. 23- quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

lo scorrimento delle graduatorie, oltre ad evitare inutili costi per nuove procedure concorsuali, consente alle amministrazioni finanziarie di disporre in maniera immediata di personale laureato ed altamente qualificato da inserire nei propri organici;

la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate nella lotta all'evasione fiscale riportano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle;

per quanto risulta agli interroganti nonostante quanto evidenziato ai punti precedenti, L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013), intenderebbe procedere, in violazione di legge, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso;

da notizie pervenute agli interroganti sembrerebbe che nella bozza del piano aziendale 2013 che l'Agenzia si accinge a sottoporre al Ministero, nella parte relativa al fabbisogno di personale, non si faccia alcuna menzione alla situazione riconosciuta per legge dei suddetti 840 candidati idonei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con la massima sollecitudine affinché l'Agenzia delle dogane nel piano aziendale 2013, nella parte relativa al fabbisogno di personale, si attenga e dia concreta attuazione alla normativa vigente, dando priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011;

se l'amministrazione finanziaria, ed in particolare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non ritenga di procedere con la massima sollecitudine all'assunzione del personale necessario, attingendo alle graduatorie già esistenti.

(3-00236)


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Da: RISPOSTA14/09/2013 11:43:42
all' Interrogazione

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno, ringraziando il sottosegretario Giorgetti per la disponibilita` a intervenire in Commissione.
Il sottosegretario GIORGETTI risponde all'interrogazione n. 3-00236,
con la quale si richiede che l'Agenzia delle dogane.....
....In primo luogo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che i destinatari della norma in questione non sono risultati idonei alla citata selezione pubblica indetta dall'Agenzia delle entrate, ma sono risultati idonei solo a talune delle prove selettive intermedie previstedal suddetto bando quali fasi endoprocedimentali della stessa procedura.
Per una migliore comprensione dei fatti il Sottosegretario richiama
l'articolo 4 del bando relativo alla procedura in argomento. Nel dettaglio poi, l'articolo 5 del predetto bando di concorso dispone, inoltre, che sono ammessi alla prova oggettiva attitudinale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono. Ai sensi del successivo articolo 6 del bando, sono, invece, ammessi al tirocinio i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40 per cento.
Infine, l'articolo 7 del bando stabilisce che la commissione d'esame, tenendo conto della valutazione espressa sul tirocinio dal direttore dell'ufficio, sottopone i candidati alla prova finale orale per valutarne la preparazione professionale, le attitudini e le motivazioni, anche con l'assistenza di personale esperto per lo svolgimento di prove comportamentali. Le graduatorie di merito, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del bando di concorso, sono formate sulla base della votazione conseguita nella prova finale, che non deve essere inferiore a 24/30. L'Agenzia delle entrate, infatti, ha pubblicato le graduatorie regionali dei candidati che hanno sostenuto la seconda prova oggettiva attitudinale prevista dal bando di concorso con il punteggio di almeno 24/30. Successivamente, espletato il tirocinio e
24 luglio 2013 - 69 - 6ª Commissione svolta la prova orale, la medesima Agenzia ha pubblicato le graduatorie regionali dei vincitori procedendo all'assunzione degli stessi.
Cio` premesso, rileva che l'obbligo imposto, tra l'altro, all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli di attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio ha ad oggetto, sostanzialmente, candidati che hanno superato solo le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate. Non si tratta, quindi, di vincitori o idonei di concorso, poiche�´ non risulta concluso l'iter procedimentale previsto per l'assunzione: svolgimento del tirocinio teorico-pratico, della durata di 6 mesi, e superamento della prova finale orale. L'Agenzia evidenzia, quindi, che il citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge n. 216 del 2011
pone non pochi dubbi di natura interpretativa nella parte in cui la norma dispone che l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio (incorporata a far data dal 1�º dicembre 2012 nell'Agenzia delle entrate) e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prima di reclutare nuovo personale attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio.
Non e` chiaro come debba essere applicata la normativa in questione; a parere dell'Agenzia delle dogane, la disposizione in argomento potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire alle suddette Amministrazioni- diverse da quella che aveva a suo tempo bandito la procedura selettiva - l'obbligo di ripetere, ossia effettuare nuovamente, le prove selettive non superate dai candidati gia` ammessi al tirocinio (ossia il tirocinio stesso e la prova finale orale). Tuttavia l'Agenzia segnala che una simile ricostruzione non appare perfettamente compatibile con il principio di cui all'articolo 97 della Costituzione secondo cui i concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi devono essere svolti in modo da garantire il buon andamento della pubblica Amministrazione, tenuto conto anche del fatto che lo svolgimento di tali ulteriori fasi della procedura selettiva originariamente non superate dai candidati non puo` certo essere affidato ad Amministrazione diversa da quella che ha a suo tempo bandito il concorso (Agenzia delle entrate), pena l'illegittimita` delle eventuali operazioni selettive cos�±` perfezionate. Incidentalmente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente altres�±`, che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e` stato modificato
l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente. A cio` si aggiungano le evidenti criticita` che deriverebbero dalla necessita` di costituire una nuova commissione esaminatrice - diversa rispetto a quella all'epoca nominata dall'Agenzia delle entrate, che non ammise gli attuali istanti alle ulteriori fasi della procedura selettiva (in particolare
alla prova orale finale) - per la rinnovazione di tali fasi della medesima 24 luglio 2013 - 70 - 6ª Commissione procedura. D'altra parte, qualora il suddetto articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 216 del 2011 dovesse essere interpretato quale norma che pone l'obbligo, per le Amministrazioni destinatarie (tra le quali, anche l'Agenzia delle entrate, avendo la stessa, a far data dal 1�º dicembre 2012, incorporato l'Agenzia del territorio), di assumere candidati che non sono risultati idonei al concorso in questione, non avendo superato tutte le fasi della relativa procedura selettiva, allora dovrebbe certamente ritenersi che tale norma e` incostituzionale per palese violazione del gia` citato articolo 97 della Costituzione, che dispone che all'impiego pubblico si puo` accedere solo a seguito di superamento di concorso, nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione (fatte salve, ovviamente,
le norme speciali a tutela delle categorie protette, nelle quali non
rientrano gli odierni istanti). Al riguardo, 1'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che nella memoria difensiva relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcuni dei candidati ha gia` sollevato la questione di legittimita` costituzionale del predetto articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 216 del 2011, rispetto al parametro contenuto nell'articolo 97 della Costituzione. In merito alle censure formulate dagli interroganti circa la legittimita` della procedura di mobilita` intercompartimentale avviata con avviso n. 94765 dell'11 agosto 2011 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rileva che la norma di cui si chiede l'applicazione (peraltro inserita dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14) e` intervenuta successivamente all'avvio, da parte dell'Agenzia delle dogane, della procedura di mobilita` e non puo`, quindi, comunque inficiare
in alcun modo la legittimita` della procedura di mobilita`correttamente indetta dall'Agenzia delle dogane nell'agosto 2011 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso e con riguardo alle nuove azioni di mobilita` intercompartimentale che verranno intraprese dall'Agenzia, osserva che il citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del
2011, per espressa previsione del legislatore, deve essere applicato prima di reclutare nuovo personale, non anche nei casi in cui - come nell'ipotesi di mobilita` - si proceda non gia` al reclutamento di nuovo personale, bens�±`a una mera cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30 comma 1, del citato del decreto legislativo, n. 165 del 2001. In tali casi, infatti - come piu` volte affermato anche dalla Corte di Cassazione - vi e` una mera modificazione soggettiva del rapporto, non gia` una nuova
assunzione ne�´, quindi, reclutamento di nuovo personale. Segnala inoltre che il piano del personale dell'Agenzia per il triennio 2013-2015 non prevede acquisizioni di personale nella terza area per l'anno 2013, mentre per l'anno 2014 prevede nella terza area l'assunzione di 50 unita` di professionalita` tecnico-specialistiche (ingegneri) e nel biennio 2014-2015 l'acquisizione tramite procedure di mobilita` di 200 unita` di terza area. Anche nella
redazione di tale piano, i vincoli alle assunzioni introdotti dal legislatore hanno indotto l'Agenzia a pianificare un ricorso piu` intenso all'istituto della mobilita`, ai sensi del predetto articolo 30 del decreto legislativo n. 24 luglio 2013 - 71 - 6ª Commissione
165 del 2001. Tale leva gestionale al momento risulta l'unica possibile per garantire l'attuazione del turnover e contestualmente la neutralita` dal punto di vista finanziario, dato che le procedure in argomento dirette all'acquisizione di dipendenti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni non implicano un aggravio di spesa pubblica complessiva. Come peraltro chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 3858 del 27 gennaio 2009 la mobilita` puo` essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al blocco delle assunzioni o ad un regime limitativo. Il medesimo Dipartimento
della Funzione Pubblica, con successiva circolare n. 11786 del 22
febbraio 2011 - nel richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo delle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilita` evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di accordare all'istituto della mobilita` priorita` assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico - ha precisato altres�±` che secondo un orientamento univoco l'obiettivo va perseguito anche se alla nuova assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, nell'evidente scopo di contenimento della
spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni. In sostanza, nell'attuale contesto normativo generale il ricorso alla mobilita`quale strumento di acquisizione dipersonale trova la sua motivazione, da un lato, nella necessita` di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e il celere reperimento di personale a fronte della scarsita`
delle risorse disponibili, dall'altro, nella necessita` di attenersi ai vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, il cui rispetto, peraltro, e`fatto espressamente salvo anche dalla normativa invocata dagli istanti. Infine, l'Agenzia delle dogane e di monopoli ritiene inconferente il richiamo fatto dagli interroganti all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 in base al quale tale Agenzia ha assunto nel biennio 2008-2009 idonei presenti in graduatorie redatte in esito a procedure concorsuali indette e gestite dall'Agenzia delle entrate. Per consentire dette assunzioni
- che hanno riguardato, in ogni caso, idonei di concorso che avevano, quindi, completato l'intero iter concorsuale - il legislatore aveva messo a disposizione finanziamenti speciali. La norma in esame non prevede analoghi finanziamenti e impone invece il rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
In definitiva l'invocato scorrimento degli elenchi o delle graduatorie
degli ammessi al tirocinio non sarebbe idoneo al perseguimento delle finalita` menzionate nell'interrogazione parlamentare in esame: sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, perche�´, come gia`sottolineato, gli interessati non sono risultati idonei all'assunzione, ma solo all'ammissione al tirocinio, ossia a una fase endoprocedimentale della
procedura selettiva prevista dal bando di concorso cui hanno partecipato, mentre non sono stati ammessi alla relativa prova finale orale e non sono inseriti nelle relative graduatorie di merito definitive; sotto il profilo del necessario rispetto dei vincoli assunzionali imposti dal legislatore nell'ottica
del contenimento della spesa pubblica, osserva altres�±` che l'assunzione 24 luglio 2013 - 72 - 6ª Commissione
di nuovo personale mediante scorrimento di graduatorie gia` esistenti (tra le quali, rammenta, non rientrano quelle segnalate dagli istanti) - implicando un costo aggiuntivo nell'ambito della spesa pubblica complessiva
- non assicurerebbe comunque quella neutralita` finanziaria che e` garantita invece dalla cessione del contratto di lavoro di dipendenti gia` in servizio presso altre pubbliche amministrazioni anch'esse soggette ai medesimi vincoli assunzionali.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli ribadisce l'assoluta legittimita` e correttezza del proprio operato.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la risposta contiene
molte argomentazioni di natura tecnico-giuridica che richiederebbero un autonomo e specifico approfondimento.
La senatrice PADUA (PD), dopo aver ringraziato il sottosegretario
Giorgetti per la tempestivita` della risposta, se ne dichiara parzialmente soddisfatta, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti su tutti gli elementi forniti. In particolare, ai fini dell'utilizzo delle graduatorie concorsuali gia` formate, ritiene si debba verificare l'esatto valore da attribuire al giudizio di idoneita` per l'ammissione al tirocinio teorico-pratico.
Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce che i soggetti ammessi al
predetto tirocinio non possono considerarsi in senso stretto come degli idonei, non avendo superato anche le fasi successive della procedura concorsuale avviata dall'Agenzia delle entrate. Inoltre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha solamente la facolta` di effettuare assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari previsti su base annuale. Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura sono state stanziate risorse ad hoc per l'assunzione dei candidati idonei nei concorsi dell'Agenzia delle entrate.
In relazione alla richiesta di approfondimento avanzata dalla senatrice Padua, preannuncia la propria piena disponibilita` in tal senso, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il presidente Mauro Maria MARINO concorda con l'esigenza di approfondire ulteriormente la questione oggetto dell'interrogazione, in una specifica e autonoma sede, ringraziando sin d'ora il sottosegretario Giorgetti per la disponibilita` da lui preannunciata.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine
del giorno.
Rispondi

Da: oggetto della domanda14/09/2013 14:02:04
legge 24 febbraio 2012, n.14 art.1 co 4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
Rispondi

Da: GAME OVER14/09/2013 14:15:17
Cio` premesso, rileva che l'obbligo imposto, tra l'altro, all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli di attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio ha ad oggetto, sostanzialmente, candidati che hanno superato solo le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate. Non si tratta, quindi, di vincitori o idonei di concorso, poichè non risulta concluso l'iter procedimentale previsto per l'assunzione: svolgimento del tirocinio teorico-pratico, della durata di 6 mesi, e superamento della prova finale orale.

VOI NON SIETE IDONEI DI CONCORSO!
STUDIATE INVECE DI RECLAMARE QUACOSA CHE NON VI E' DOVUTO!
AVETE CAPITO ADESSO?
Rispondi

Da: GAME OVER14/09/2013 14:17:08
ovviamente

QUACOSA = QUALCOSA
Rispondi

Da: oggetto della domanda14/09/2013 14:33:53
Chissà perchè il tirocinio in precedenza previsto nello statuto delle dogane, un mero regolamento amministrativo, è stato abrogato.
Rispondi

Da: ..........14/09/2013 17:28:45
Questa legge ci conferisce il diritto al tirocinio sottrattoci da un atto di grado inferiore: un regolamento che l'ha soppresso dallo statuto delle dogane.
Rispondi

Da: ..........14/09/2013 19:03:21
Altro che Vaticano. I sindacati vantano un patrimonio immobiliare immenso, ma non pagano un solo euro di Ici. Questo grazie ad una legge, la numero 504 del 30 dicembre 1992 (in pieno governo Amato), che di fatto impedisce allo Stato italiano di avanzare richieste ai sindacati. E i soldi sottratti, o meglio non percepiti, dalle casse statali sono davvero tanti: la Cgil, ad esempio, sostiene di avere circa 3mila sedi in tutta Italia, ma si tratta di una specie di autocertificazione, in quanto i sindacati non sono assolutamente tenuti a presentare i loro bilanci. Solo un altro dei tanti privilegi dell'"altra Casta", come è stata brillantemente definita dal giornalista dell'Espresso Stefano Liviadotti, che con tale formula ha dato il titolo al suo libro/inchiesta sulla Triplice.
Se la Cgil dichiara 3mila sedi, la Cisl addirittura 5mila. E la Uil sarebbe in possesso di immobili per un valore di 35 milioni di euro.
La legge, però, paragona in modo del tutto immotivato i sindacati alle Onlus, ossia alle organizzazioni di utilità sociale senza scopo di lucro.
Senza scopo di lucro? I sindacati? Un paradosso.
Ma c'è di più. Cgil, Cisl, Uil, Cisnal (poi diventata Ugl) e Cida hanno ereditato immobili dai sindacati del Ventennio fascista, senza dover pagare tasse. Tutto secondo legge, in questo caso la 902 del 1977, che con l'articolo 2 disciplina la suddivisione dei patrimoni residui delle organizzazioni sindacali fasciste.

Non c'è da stupirsi: soltanto nella scorsa legislatura, 53 deputati e 27 senatori, quindi 80 parlamentari in totale, provenivano dalla Triplice. Logico che in parlamento si facciano leggi "ad personam", o meglio ad usum sindacati.
I regali più importanti, inutile dirlo, arrivano però sempre quando al governo c'è una coalizione di centro-sinistra.
Eccone alcuni: nel maggio 1997 il governo Prodi, per iniziativa del ministro della Funzione pubblica, Franco Bassanini, ha tirato fuori dal cilindro la legge 127, la quale grazie all'articolo 13 libera le associazioni dall'obbligo di autorizzazione nelle attività e nelle operazioni immobiliari. Con la finanziaria del 2000 vengono invece istituiti fondi per la formazione continua gestiti da sindacati e associazioni degli imprenditori. Ancora con il governo Amato, nel 2001 è fissato l'importo fisso per i patronati calcolato su tutti i contributi obbligatori versati da aziende e lavoratori agli enti.
Attraverso i patronati, i Caf (Centri di assistenza fiscale) e le deleghe sindacali sulle pensioni giungono fiumi di denaro nelle casse dei sindacati. Un meccanismo infallibile: i patronati si occupano di previdenza, richieste di aumento e pratiche di invalidità. E per ogni pratica l'Inps rimborsa. L'assistito del patronato è però logicamente anche un potenziale cliente dei Caf: i Centri di assistenza fiscale, nati ovviamente con la sinistra al governo (Amato, anno 1992), compilano le dichiarazioni dei redditi e le spediscono via internet all'Inps. Ad ogni spedizione corrisponde un rimborso, anche se i costi sono pressoché azzerati.
In soccorso dei Caf è arrivato persino il decreto legislativo 241 del 1997, governo D'Alema, che concedeva loro l'esclusiva sulla verifica dei dati inseriti sui 730. Costringendo il Ministero delle Finanze a elargire un rimborso per ogni 730 inviato dai Caf.
Peccato che tale decreto sia stato "bastonato" nel 2006 dalla Corte di Giustizia Europea, senza che nessun quotidiano nazionale sempre attento alle sanzioni europee ne abbia dato notizia. Ma su internet la notizia si trova.
Alla fine le entrate che derivano dai tesseramenti, la cui revoca è pressoché impossibile, sono quelle meno importanti.
Allora, i sindacati davvero meritano agevolazioni fiscali?
Rispondi

Da: ***14/09/2013 22:02:48
3:-/
Rispondi

Da: ***15/09/2013 11:04:14
La posizione della Corte di Giustizia
In pratica, a parere dei giudici comunitari, "non sembra che le disposizioni del decreto legislativo. n. 241 del 1997, attribuendo una competenza esclusiva ai Caf ad offrire taluni servizi di assistenza fiscale, siano idonee a garantire l'interesse pubblico alla tutela dei destinatari dei servizi in parola". Pertanto, poichè la normativa italiana in materia comprime in modo ingiustificato le libertà fondamentali del Trattato in quanto le competenze attribuite in via esclusiva ai Caf non trovano sostegno in nessuna delle deroghe contenute nel trattato, essa si pone in insanabile contrasto con il diritto comunitario. Essa, difatti, impedisce agli operatori residenti in altri Stati membri e in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per operare come consulenti fiscali, di esercitare le attività riservate esclusivamente ai Caf. Per quanto, poi, concerne la assimilabilità ad un aiuto di Stato del compenso erogato ai centri predetti, la Corte, pur rilevando che tale valutazione spetta al giudice del rinvio, osserva che i compensi erogati integrano la nozione di "aiuto" nei casi in cui: il livello del compenso erogato dallo Stato non è determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa, gestita secondo criteri di efficienza, avrebbe dovuto sopportare per adempiere servizi analoghi; l'ammontare del compenso supera quanto necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi derivanti dall'adempimento dei servizi predetti, tenendo conto sia dei relativi introiti che del margine utile ragionevolmente conseguibile per il predetto adempimento.
Rispondi

Da: ***15/09/2013 13:56:17
0:-(
Rispondi

Da: ***16/09/2013 07:58:57
o:-(
Rispondi

Da: ***16/09/2013 13:32:31
Settimana decisiva?
Rispondi

Da: ......16/09/2013 14:00:36
perchè dovrebbe esserlo?
Rispondi

Da: ......16/09/2013 14:00:53
perchè dovrebbe esserlo?
Rispondi

Da: ***16/09/2013 17:04:17
incontro sindacati legislatore?
Rispondi

Da: ......16/09/2013 17:35:27
http://www.fpagenziefiscali.cisl.it/attachments/article/261/noifin%20687.pdf
Rispondi

Da: ***16/09/2013 17:45:34
Ma non vi è una norma che stabilisce una suddivisione dei vuoti di organico riservata per il 50% agli interni precari e per 50% agli esterni?
Rispondi

Da: ......16/09/2013 18:01:03
"Sebbene il decreto 101/2013 debba essere ancora convertito in legge, ci sembra però uno strumento adatto a risolvere la situazione."

E' per questo che chiedono una norma che deroghi in modo da poter scorrerre la graduatoria degli interni!!!
Rispondi

Da: ......16/09/2013 18:07:50
Ovviamente la legge che obbliga che le nuove assunzioni devono essere riservate non più del 50% agli interni. (legge Brunetta).
Non c'entra assolutamente niente il decreto sui precari che trall'altro deve essere ancora convertito, dunque suscettibile di modifica!!
Rispondi

Da: ..........16/09/2013 20:49:56
legge 24 febbraio 2012, n.14 art.1 co 4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
Rispondi

Da: ***16/09/2013 20:51:40
:-\/
Rispondi

Da: ......,.,.17/09/2013 09:24:59
http://www.repubblica.it/economia/2013/04/06/news/fuga_dall_italia_2012_pi_30_per_cento_iscrizioni_aire-56063938/
Rispondi

Da: GAME OVER17/09/2013 14:59:46
Incidentalmente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente altresï¿��±`, che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e` stato modificato
l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente. A cio` si aggiungano le evidenti criticita` che deriverebbero dalla necessita` di costituire una nuova commissione esaminatrice - diversa rispetto a quella all'epoca nominata dall'Agenzia delle entrate, che non ammise gli attuali istanti alle ulteriori fasi della procedura selettiva (in particolare
alla prova orale finale) - per la rinnovazione di tali fasi della medesima 24 luglio 2013 - 70 - 6ª Commissione procedura.
Rispondi

Da: ***17/09/2013 16:17:00
?:-(o)
Rispondi

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