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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
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Da: ............. | 28/08/2013 13:59:11 |
Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno, ringraziando il sottosegretario Giorgetti per la disponibilita` a intervenire in Commissione. Il sottosegretario GIORGETTI risponde all'interrogazione n. 3-00236, con la quale si richiede che l'Agenzia delle dogane dia priorita`, in sede di definizione del piano aziendale 2013, nella parte relativa al fabbisogno di personale, al reclutamento dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che stabilisce che l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione d�±` 825 funzionari per attivita` amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, d�±` cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e` prorogata ed 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicita` della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalita` di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo 24 luglio 2013 - 68 - 6ª Commissione personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue. L'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012, n, 228 (legge di stabilita` 2013), modificando il citato articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attivita` amministrativo- tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008. Il novellato articolo 1, comma 4-bis del citato decreto-legge n. 216 del 2011 prevede, quindi, da un lato, la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell'efficacia delle citate graduatone e, dall'altro, l'obbligo per le Agenzie fiscali in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicita` della pubblica amministrazione, di attingere, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. In primo luogo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che i destinatari della norma in questione non sono risultati idonei alla citata selezione pubblica indetta dall'Agenzia delle entrate, ma sono risultati idonei solo a talune delle prove selettive intermedie previste dal suddetto bando quali fasi endoprocedimentali della stessa procedura. Per una migliore comprensione dei fatti il Sottosegretario richiama l'articolo 4 del bando relativo alla procedura in argomento. Nel dettaglio poi, l'articolo 5 del predetto bando di concorso dispone, inoltre, che sono ammessi alla prova oggettiva attitudinale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono. Ai sensi del successivo articolo 6 del bando, sono, invece, ammessi al tirocinio i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40 per cento. Infine, l'articolo 7 del bando stabilisce che la commissione d'esame, tenendo conto della valutazione espressa sul tirocinio dal direttore dell'ufficio, sottopone i candidati alla prova finale orale per valutarne la preparazione professionale, le attitudini e le motivazioni, anche con l'assistenza di personale esperto per lo svolgimento di prove comportamentali. Le graduatorie di merito, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del bando di concorso, sono formate sulla base della votazione conseguita nella prova finale, che non deve essere inferiore a 24/30. L'Agenzia delle entrate, infatti, ha pubblicato le graduatorie regionali dei candidati che hanno sostenuto la seconda prova oggettiva attitudinale prevista dal bando di concorso con il punteggio di almeno 24/30. Successivamente, espletato il tirocinio e 24 luglio 2013 - 69 - 6ª Commissione svolta la prova orale, la medesima Agenzia ha pubblicato le graduatorie regionali dei vincitori procedendo all'assunzione degli stessi. Cio` premesso, rileva che l'obbligo imposto, tra l'altro, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio ha ad oggetto, sostanzialmente, candidati che hanno superato solo le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate. Non si tratta, quindi, di vincitori o idonei di concorso, poiche�´ non risulta concluso l'iter procedimentale previsto per l'assunzione: svolgimento del tirocinio teorico-pratico, della durata di 6 mesi, e superamento della prova finale orale. L'Agenzia evidenzia, quindi, che il citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge n. 216 del 2011 pone non pochi dubbi di natura interpretativa nella parte in cui la norma dispone che l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio (incorporata a far data dal 1�º dicembre 2012 nell'Agenzia delle entrate) e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prima di reclutare nuovo personale attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio. Non e` chiaro come debba essere applicata la normativa in questione; a parere dell'Agenzia delle dogane, la disposizione in argomento potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire alle suddette Amministrazioni - diverse da quella che aveva a suo tempo bandito la procedura selettiva - l'obbligo di ripetere, ossia effettuare nuovamente, le prove selettive non superate dai candidati gia` ammessi al tirocinio (ossia il tirocinio stesso e la prova finale orale). Tuttavia l'Agenzia segnala che una simile ricostruzione non appare perfettamente compatibile con il principio di cui all'articolo 97 della Costituzione secondo cui i concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi devono essere svolti in modo da garantire il buon andamento della pubblica Amministrazione, tenuto conto anche del fatto che lo svolgimento di tali ulteriori fasi della procedura selettiva originariamente non superate dai candidati non puo` certo essere affidato ad Amministrazione diversa da quella che ha a suo tempo bandito il concorso (Agenzia delle entrate), pena l'illegittimita` delle eventuali operazioni selettive cos�±` perfezionate. Incidentalmente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente altres�±`, che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e` stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico- pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente. A cio` si aggiungano le evidenti criticita` che deriverebbero dalla necessita` di costituire una nuova commissione esaminatrice - diversa rispetto a quella all'epoca nominata dall'Agenzia delle entrate, che non ammise gli attuali istanti alle ulteriori fasi della procedura selettiva (in particolare alla prova orale finale) - per la rinnovazione di tali fasi della medesima 24 luglio 2013 - 70 - 6ª Commissione procedura. D'altra parte, qualora il suddetto articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 216 del 2011 dovesse essere interpretato quale norma che pone l'obbligo, per le Amministrazioni destinatarie (tra le quali, anche l'Agenzia delle entrate, avendo la stessa, a far data dal 1�º dicembre 2012, incorporato l'Agenzia del territorio), di assumere candidati che non sono risultati idonei al concorso in questione, non avendo superato tutte le fasi della relativa procedura selettiva, allora dovrebbe certamente ritenersi che tale norma e` incostituzionale per palese violazione del gia` citato articolo 97 della Costituzione, che dispone che all'impiego pubblico si puo` accedere solo a seguito di superamento di concorso, nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione (fatte salve, ovviamente, le norme speciali a tutela delle categorie protette, nelle quali non rientrano gli odierni istanti). Al riguardo, 1'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che nella memoria difensiva relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcuni dei candidati ha gia` sollevato la questione di legittimita` costituzionale del predetto articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 216 del 2011, rispetto al parametro contenuto nell'articolo 97 della Costituzione. In merito alle censure formulate dagli interroganti circa la legittimita` della procedura di mobilita` intercompartimentale avviata con avviso n. 94765 dell'11 agosto 2011 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rileva che la norma di cui si chiede l'applicazione (peraltro inserita dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14) e` intervenuta successivamente all'avvio, da parte dell'Agenzia delle dogane, della procedura di mobilita` e non puo`, quindi, comunque inficiare in alcun modo la legittimita` della procedura di mobilita` correttamente indetta dall'Agenzia delle dogane nell'agosto 2011 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso e con riguardo alle nuove azioni di mobilita` intercompartimentale che verranno intraprese dall'Agenzia, osserva che il citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, per espressa previsione del legislatore, deve essere applicato prima di reclutare nuovo personale, non anche nei casi in cui - come nell'ipotesi di mobilita` - si proceda non gia` al reclutamento di nuovo personale, bens�±` a una mera cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30 comma 1, del citato del decreto legislativo, n. 165 del 2001. In tali casi, infatti - come piu` volte affermato anche dalla Corte di Cassazione - vi e` una mera modificazione soggettiva del rapporto, non gia` una nuova assunzione ne�´, quindi, reclutamento di nuovo personale. Segnala inoltre che il piano del personale dell'Agenzia per il triennio 2013-2015 non prevede acquisizioni di personale nella terza area per l'anno 2013, mentre per l'anno 2014 prevede nella terza area l'assunzione di 50 unita` di professionalita` tecnico-specialistiche (ingegneri) e nel biennio 2014-2015 l'acquisizione tramite procedure di mobilita` di 200 unita` di terza area. Anche nella redazione di tale piano, i vincoli alle assunzioni introdotti dal legislatore hanno indotto l'Agenzia a pianificare un ricorso piu` intenso all'istituto della mobilita`, ai sensi del predetto articolo 30 del decreto legislativo n. 24 luglio 2013 - 71 - 6ª Commissione 165 del 2001. Tale leva gestionale al momento risulta l'unica possibile per garantire l'attuazione del turnover e contestualmente la neutralita` dal punto di vista finanziario, dato che le procedure in argomento dirette all'acquisizione di dipendenti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni non implicano un aggravio di spesa pubblica complessiva. Come peraltro chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 3858 del 27 gennaio 2009 la mobilita` puo` essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al blocco delle assunzioni o ad un regime limitativo. Il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica, con successiva circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 - nel richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo delle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilita` evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di accordare all'istituto della mobilita` priorita` assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico - ha precisato altres�±` che secondo un orientamento univoco l'obiettivo va perseguito anche se alla nuova assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni. In sostanza, nell'attuale contesto normativo generale il ricorso alla mobilita` quale strumento di acquisizione di personale trova la sua motivazione, da un lato, nella necessita` di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e il celere reperimento di personale a fronte della scarsita` delle risorse disponibili, dall'altro, nella necessita` di attenersi ai vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, il cui rispetto, peraltro, e` fatto espressamente salvo anche dalla normativa invocata dagli istanti. Infine, l'Agenzia delle dogane e di monopoli ritiene inconferente il richiamo fatto dagli interroganti all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 in base al quale tale Agenzia ha assunto nel biennio 2008- 2009 idonei presenti in graduatorie redatte in esito a procedure concorsuali indette e gestite dall'Agenzia delle entrate. Per consentire dette assunzioni - che hanno riguardato, in ogni caso, idonei di concorso che avevano, quindi, completato l'intero iter concorsuale - il legislatore aveva messo a disposizione finanziamenti speciali. La norma in esame non prevede analoghi finanziamenti e impone invece il rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. In definitiva l'invocato scorrimento degli elenchi o delle graduatorie degli ammessi al tirocinio non sarebbe idoneo al perseguimento delle finalita` menzionate nell'interrogazione parlamentare in esame: sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, perche�´, come gia` sottolineato, gli interessati non sono risultati idonei all'assunzione, ma solo all'ammissione al tirocinio, ossia a una fase endoprocedimentale della procedura selettiva prevista dal bando di concorso cui hanno partecipato, mentre non sono stati ammessi alla relativa prova finale orale e non sono inseriti nelle relative graduatorie di merito definitive; sotto il profilo del necessario rispetto dei vincoli assunzionali imposti dal legislatore nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, osserva altres�±` che l'assunzione 24 luglio 2013 - 72 - 6ª Commissione di nuovo personale mediante scorrimento di graduatorie gia` esistenti (tra le quali, rammenta, non rientrano quelle segnalate dagli istanti) - implicando un costo aggiuntivo nell'ambito della spesa pubblica complessiva - non assicurerebbe comunque quella neutralita` finanziaria che e` garantita invece dalla cessione del contratto di lavoro di dipendenti gia` in servizio presso altre pubbliche amministrazioni anch'esse soggette ai medesimi vincoli assunzionali. Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ribadisce l'assoluta legittimita` e correttezza del proprio operato. Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la risposta contiene molte argomentazioni di natura tecnico-giuridica che richiederebbero un autonomo e specifico approfondimento. La senatrice PADUA (PD), dopo aver ringraziato il sottosegretario Giorgetti per la tempestivita` della risposta, se ne dichiara parzialmente soddisfatta, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti su tutti gli elementi forniti. In particolare, ai fini dell'utilizzo delle graduatorie concorsuali gia` formate, ritiene si debba verificare l'esatto valore da attribuire al giudizio di idoneita` per l'ammissione al tirocinio teorico-pratico. Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce che i soggetti ammessi al predetto tirocinio non possono considerarsi in senso stretto come degli idonei, non avendo superato anche le fasi successive della procedura concorsuale avviata dall'Agenzia delle entrate. Inoltre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha solamente la facolta` di effettuare assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari previsti su base annuale. Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura sono state stanziate risorse ad hoc per l'assunzione dei candidati idonei nei concorsi dell'Agenzia delle entrate. In relazione alla richiesta di approfondimento avanzata dalla senatrice Padua, preannuncia la propria piena disponibilita` in tal senso, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il presidente Mauro Maria MARINO concorda con l'esigenza di approfondire ulteriormente la questione oggetto dell'interrogazione, in una specifica e autonoma sede, ringraziando sin d'ora il sottosegretario Giorgetti per la disponibilita` da lui preannunciata. Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno. | |
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Da: gilli34 | 28/08/2013 16:09:35 |
@sicano: allora sarebbero idonei anche quelli che hanno superato la prima ma non la seconda prova?????? rispondi.... | |
Rispondi |
Da: sicano. | 28/08/2013 16:27:52 |
@gilli34, no, non lo sono. allora: ammettiamo che il Parlamento con un atto politico (legge) decidesse che chi ha superato la prima prova sia considerato idoneo nel concorso x; alla presenza di una siffatta legge che conferisce validità alla suddetta (ipotetica, ma improbabile situazione) graduatoria, le p.a. interessate potrebbero agire ricorrendo alla Corte costituzione in quanto verosimilmente la legge è incostituzionale. Ma non potrebbero dire la graduatoria non è vigente o i concorrenti non sono idonei perchè non hanno terminato il procedimento concorsuale. RIPETO non potrebbero dirlo perchè è IL LEGISLATORE CHE LE HA CONFERITO LEGITTIMITà ATTRAVERSO LA LEGGE. | |
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Da: *** | 28/08/2013 20:32:38 |
;-0 | |
Rispondi |
Da: *** | 28/08/2013 22:29:19 |
Concordo con sicano. La legge parla di idonei al tirocinio. Non parla nè di idonei all'orale e nemmeno di idonei alla prima prova. | |
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Da: SCUSA | 28/08/2013 23:29:49 |
MA SONO IO CHE NON SO LEGGERE O CHE? DOVE DICE "IDONEI AL TIROCINIO"??? IL DECRETO PARLA DI IDONEI! SIGNIFICA POST-ORALE...RITENGO | |
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Da: .......legislatore | 29/08/2013 04:06:20 |
non vi preoccupate ... a fine anno si votera' in parlamento la legge di stabilità ' e/o decreto milleproroghe...in uno di questi provvedimenti legislativi sara' riportata la norma che riguarda la proroga dell'efficacia della nostra graduatoria con alcuni aggiustamenti per consentire alle dogane e alle altre agenzie fiscali di attingere dalla stessa e avviare i tirocini formativi finalizzati all'assunzione. 1 modifica : nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.....non nei limiti bensi' in deroga (ultima parte della norma) 2 modifica : Le agenzie fiscali di cui al comma precedente debbono introdurre nel proprio regolamento interno il tirocinio formativo come strumento di formazione professionale indispensabile all'acquisizione delle competenze tecniche necessarie all'espletamento dell' attivita' lavorativa connessa al profilo richiesto per cui le stesse sono obbligate ad attingere, per l'avvio dei tirocini formativi finalizzati all'assunzione e sino al loro completo esaurimento , dalle graduatorie regionali di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attivita` amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, dï` cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre. 2008. | |
Rispondi |
Da: ............ | 29/08/2013 10:53:15 |
Da: totti84 27/08/2013 22.54.29 ...siamo agli sgoccioli... ORA O MAI +!!!...NN AGGIUNGO ALTRO! Rispondi Concordo. | |
Rispondi |
Da: *** | 29/08/2013 20:55:04 |
:-K | |
Rispondi |
Da: .... | 29/08/2013 22:48:52 |
Magari e dico -magari- nel milleproroghe hanno dovuto specificare idonei al tirocinio proprio perchè quell'idoneità , altrimenti, non valeva una cicca! Non c'è bisogno di precisazioni perchè l'idoneità si ha solo ed esclusivamente al superamento dell'ultima prova. Se si vuole dare valori particolari ad altre idoneità endoprocedimentali ci vuole una legge ad hoc. Il resto è noia. | |
Rispondi |
Da: .... | 29/08/2013 22:51:03 |
x ***: con sicano si parla del provvedimento di questi giorni, non del milleproroghe sulla cui efficacia e portata nessuno ha niente da ridere. Il punto è che nei provvedimenti di questi giorni si parla solo di "idoneità " e basta, in senso generale dei concorsi, pertanto non si può ritenere che nè la graduatoria degli idonei al tirocinio porti a nulla senza una legge ad hoc, così come ora è fino al 31.12 | |
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Da: ......... | 30/08/2013 10:17:22 |
Nel mille-proroghe (una norma di legge ordinaria) attribuiscono validità fino al 31-12-2013 alla graduatoria di coloro che hanno un punteggio sufficiente per accedere al tirocinio (idonei al tirocinio). Come effetto vincola le agenzie del territorio, dogane e monopoli a procedere alla loro utilizzazione fino al completo esaurimento. Conclusioni: un'idoneità al tirocinio implica il diritto al tirocinio. Esiste la gerarchia delle fonti: pertanto il tirocinio come modalità di reclutamento delle dogane, che era previsto nello statuto di tale agenzia, prima di venire abrogato mediante regolamento del comitato di gestione, che è un organo sottordinato rispetto al ministro o al consiglio dei ministri, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato (che è un atto normativo superiore rispetto ad ogni regolamento), ma anche mediante regolamento del governo o del ministro,i quali hanno il potere di emanare regolamenti gerarchicamente superiori rispetto al regolamento del comitato di gestione che dovrebbe ripristinare il tirocinio o stage teorico formativo finalizzato all'assunzione, previsto in precedenza nello statuto delle dogane. | |
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Da: ...... | 30/08/2013 10:40:51 |
Il punto che ci riguarda è stato toccato da "..........legislatore". Se ci sarà un emendamento nella legge di stabilità che permetterà di assumere ANCHE IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE, e se si inviterà AD a ripristinare il tirocinio nel regolamento di gestione, magari dandole la possibilità di attingere ad una parte dei fondi istituiti con il decreto del fare (fondi finalizzati ai tirocini formativi per nuove assunzioni)....la nostra graduatoria verrà utilizzata. I nodi da sciogliere relativi alla norma in questione sono stati rimarcati nella risposta all'interrogazione parlamentare che AD, tramite esponente governativo, ha fornito recentemente. PRINCIPALI -assunzione anche in deroga alle normative vigenti -risorse speciali per l'assunzione SECONDARIE -ripristino tirocinio -modalità di conclusione dell'iter concorsuale | |
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Da: ......... | 30/08/2013 12:32:15 |
Concordo; assunzione in deroga e risorse speciali, poichè per potenziare la lotta all'evasione internazionale e vi è una notevole carenza di personale nonostante i tagli. Le questioni secondarie possono essere superate anche con regolamento dell'esecutiovo, o decreto attuativo. | |
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Da: *** | 30/08/2013 15:52:17 |
:-[ | |
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Da: .... | 30/08/2013 19:11:37 |
concordo con la tua analisi con la precisazione però che non c'è un "diritto" al tirocinio in sè, ma un obbligo per quelle PA SE e sottolineo SE voranno assumere. Se non si attivano, ciao. | |
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Da: agente del cavaliere | 30/08/2013 20:15:30 |
Se non vorranno assumere non possono procedere nemmeno alla mobilità poichè metà dei nuovi ingressi in terza area deve provenire obbligatoriamente dall'esterno, ed obbligatoriamente non si possono indire concorsi aperti all'esterno fin quando non si esaurisce la graduatoria degli idonei al tirocinio del 16/10\2009. | |
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Da: ??!! | 30/08/2013 20:23:44 |
SALVINI (LEGA): «UNA PRESA PER IL C...». La carica di senatore a vita «andrebbe abolita» secondo il vicesegretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che considera la nomina di quattro nuovi senatori una «presa per il culo per gli italiani che fanno sacrifici». «Con tutto il rispetto per le persone scelte - ha scritto l'esponente leghista su Facebook -, la nomina di 4 nuovi senatori a vita è una presa per il culo per gli italiani che fanno sacrifici. Dobbiamo tagliare, faticare e risparmiare, e Napolitano ha la bella idea di inventarsi altri 4 stipendi a vita... Che li paghi lui, questi nuovi senatori!». | |
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Da: *** | 31/08/2013 07:13:35 |
:-{ | |
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Da: .......... | 31/08/2013 13:59:02 |
A settembre finiscono le ferie. | |
Rispondi |
Da: cari ragazzi | 31/08/2013 15:29:21 |
mi rendo conto che a voi interessa lo scorrimento della graduatoria del concorso AE 2009 (825 funzionari) ma in merito all'ultimo concorso, (855 funzionari), che mi dite? gli idonei al tirocinio si attaccano al tram??? | |
Rispondi |
Da: . . | 31/08/2013 15:40:31 |
E' stato chiesto lo scorrimento anche dell'ultimo concorso. Tra settembre e ottobre sapremo. | |
Rispondi |
Da: *** | 31/08/2013 23:27:40 |
:-[] | |
Rispondi |
Da: .......... | 01/09/2013 09:08:01 |
Gli idonei al tirocinio dell'ultimo concorso pur non essendo presi in considerazione dalla legge mille-proroghe, hanno il vantaggio, che le entrate non possono indire un nuovo concorso aperto agli esterni se non viene esaurita prima la loro graduatoria, in base al panorama giuridiche e alle ultime proposte che si stanno delineando. Per gli idonei al tirocinio delle graduatorie regionali del concorso a 825 funzionari delle entrate, pubblicate il 16/10/2009, prese espressamente in considerazione dalla legge mille-proroghe, che ne ha prorogato la validità fino al 31/12/2013, tale legge prima di reclutare nuovo personale per la terza area di funzionario amministrativo-tributario, impone che tale graduatorie vengano utilizzate fino al loro esaurimento, alle agenzie delle dogane, dei monopoli e del territorio (quest'ultima è stata accorpata dalle entrate che ne determina le politiche di gestione del personale). | |
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Da: ghebbio | 01/09/2013 11:25:07 |
Scusa (x l'illustre "collega" di sopra "DA.......) Da cosa deduci che l'AE sia obbligata ad esaurire le graduatorie idonei al tirocinio? Il decreto non fa un minimo cenno di quanto affermi!!! Come fai a dirlo? grazie | |
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Da: ........ | 01/09/2013 11:52:18 |
infatti, non ha l'obbligo ma si profila una situazione in cui le graduatorie dei vincitori e idonei, per lo stesso profilo ovviamente, dovranno essere utilizzate anche da altre amministrazioni prima di poter avere l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi. Quindi non vi è obbligo di utilizzare le graduatorie degli idonei al tirocinio dell'ultimo concorso, però fino al 2016 AE non potrà bandire concorsi, perchè costretta ad usare graduatorie di altre amministrazioni. Da l'altro lato ci sono i sindacati che nell'ultimo incontro con il govrno hanno chiesto che venissero utilizzate tutte le graduatorie vigenti, ovviamente anche quella degli idonei al tirocinio. | |
Rispondi |
Da: gilli34 | 01/09/2013 12:12:04 |
si si... profilatevi....... | |
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Da: ghebbio | 01/09/2013 12:28:04 |
profilatevi??? ma che vor di... | |
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Da: ........ | 01/09/2013 12:39:25 |
vor di che gilli34 sta a rosica'!!!!!!!!!!! | |
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Da: bah | 01/09/2013 20:19:19 |
Che dirvi, rimanete qua a sognare.... ci sentiamo a gennaio | |
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