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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
7818 messaggi, letto 212452 volte

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Da: .............28/08/2013 13:59:11
Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento dell'interrogazione
all'ordine del giorno, ringraziando il sottosegretario Giorgetti
per la disponibilita` a intervenire in Commissione.
Il sottosegretario GIORGETTI risponde all'interrogazione n. 3-00236,
con la quale si richiede che l'Agenzia delle dogane dia priorita`, in sede di
definizione del piano aziendale 2013, nella parte relativa al fabbisogno di
personale, al reclutamento dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, che stabilisce che l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione
al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative
alla selezione pubblica per l'assunzione d�±` 825 funzionari per attivita`
amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, d�±` cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre
2008, e` prorogata ed 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai principi di
buon andamento ed economicita` della pubblica amministrazione, l'Agenzia
delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, in funzione delle finalita` di potenziamento dell'azione
di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo
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personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono,
fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati
che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto
dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta
quanto segue. L'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012,
n, 228 (legge di stabilita` 2013), modificando il citato articolo 1, comma
4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha prorogato al 31 dicembre
2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio
tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione
pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attivita` amministrativo-
tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre
2008. Il novellato articolo 1, comma 4-bis del citato decreto-legge n.
216 del 2011 prevede, quindi, da un lato, la proroga fino al 31 dicembre
2013 dell'efficacia delle citate graduatone e, dall'altro, l'obbligo per le
Agenzie fiscali in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicita`
della pubblica amministrazione, di attingere, prima di reclutare
nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario,
dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio
utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti
dalla legislazione vigente. In primo luogo, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli precisa che i destinatari della norma in questione non sono risultati
idonei alla citata selezione pubblica indetta dall'Agenzia delle entrate,
ma sono risultati idonei solo a talune delle prove selettive intermedie previste
dal suddetto bando quali fasi endoprocedimentali della stessa procedura.
Per una migliore comprensione dei fatti il Sottosegretario richiama
l'articolo 4 del bando relativo alla procedura in argomento. Nel dettaglio
poi, l'articolo 5 del predetto bando di concorso dispone, inoltre, che sono
ammessi alla prova oggettiva attitudinale i candidati che riportano il punteggio
di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre
volte il numero dei posti per i quali concorrono. Ai sensi del successivo
articolo 6 del bando, sono, invece, ammessi al tirocinio i candidati che riportano
il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite
massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40 per cento.
Infine, l'articolo 7 del bando stabilisce che la commissione d'esame, tenendo
conto della valutazione espressa sul tirocinio dal direttore dell'ufficio,
sottopone i candidati alla prova finale orale per valutarne la preparazione
professionale, le attitudini e le motivazioni, anche con l'assistenza di
personale esperto per lo svolgimento di prove comportamentali. Le graduatorie
di merito, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del bando di
concorso, sono formate sulla base della votazione conseguita nella prova
finale, che non deve essere inferiore a 24/30. L'Agenzia delle entrate, infatti,
ha pubblicato le graduatorie regionali dei candidati che hanno sostenuto
la seconda prova oggettiva attitudinale prevista dal bando di concorso
con il punteggio di almeno 24/30. Successivamente, espletato il tirocinio e
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svolta la prova orale, la medesima Agenzia ha pubblicato le graduatorie
regionali dei vincitori procedendo all'assunzione degli stessi.
Cio` premesso, rileva che l'obbligo imposto, tra l'altro, all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli di attingere, fino alla loro completa utilizzazione,
dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un
punteggio utile per accedere al tirocinio ha ad oggetto, sostanzialmente,
candidati che hanno superato solo le prime due prove della selezione pubblica
dell'Agenzia delle entrate. Non si tratta, quindi, di vincitori o idonei
di concorso, poiche�´ non risulta concluso l'iter procedimentale previsto per
l'assunzione: svolgimento del tirocinio teorico-pratico, della durata di 6
mesi, e superamento della prova finale orale. L'Agenzia evidenzia, quindi,
che il citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge n. 216 del 2011
pone non pochi dubbi di natura interpretativa nella parte in cui la norma
dispone che l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio (incorporata a
far data dal 1�º dicembre 2012 nell'Agenzia delle entrate) e l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, prima di reclutare nuovo personale
attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali
dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio.
Non e` chiaro come debba essere applicata la normativa in questione;
a parere dell'Agenzia delle dogane, la disposizione in argomento
potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire alle suddette Amministrazioni
- diverse da quella che aveva a suo tempo bandito la procedura
selettiva - l'obbligo di ripetere, ossia effettuare nuovamente, le prove selettive
non superate dai candidati gia` ammessi al tirocinio (ossia il tirocinio
stesso e la prova finale orale). Tuttavia l'Agenzia segnala che una simile
ricostruzione non appare perfettamente compatibile con il principio
di cui all'articolo 97 della Costituzione secondo cui i concorsi per l'accesso
ai pubblici impieghi devono essere svolti in modo da garantire il
buon andamento della pubblica Amministrazione, tenuto conto anche del
fatto che lo svolgimento di tali ulteriori fasi della procedura selettiva originariamente
non superate dai candidati non puo` certo essere affidato ad
Amministrazione diversa da quella che ha a suo tempo bandito il concorso
(Agenzia delle entrate), pena l'illegittimita` delle eventuali operazioni selettive
cos�±` perfezionate. Incidentalmente, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli fa presente altres�±`, che, con delibera del Comitato di gestione
dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e` stato modificato
l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le
procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello
stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale
possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-
pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una
norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente. A
cio` si aggiungano le evidenti criticita` che deriverebbero dalla necessita`
di costituire una nuova commissione esaminatrice - diversa rispetto a
quella all'epoca nominata dall'Agenzia delle entrate, che non ammise
gli attuali istanti alle ulteriori fasi della procedura selettiva (in particolare
alla prova orale finale) - per la rinnovazione di tali fasi della medesima
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procedura. D'altra parte, qualora il suddetto articolo 1, comma 4-bis del
decreto-legge 216 del 2011 dovesse essere interpretato quale norma che
pone l'obbligo, per le Amministrazioni destinatarie (tra le quali, anche
l'Agenzia delle entrate, avendo la stessa, a far data dal 1�º dicembre
2012, incorporato l'Agenzia del territorio), di assumere candidati che
non sono risultati idonei al concorso in questione, non avendo superato
tutte le fasi della relativa procedura selettiva, allora dovrebbe certamente
ritenersi che tale norma e` incostituzionale per palese violazione del gia` citato
articolo 97 della Costituzione, che dispone che all'impiego pubblico
si puo` accedere solo a seguito di superamento di concorso, nel rispetto
del principio di buon andamento dell'amministrazione (fatte salve, ovviamente,
le norme speciali a tutela delle categorie protette, nelle quali non
rientrano gli odierni istanti). Al riguardo, 1'Agenzia delle dogane e dei
monopoli riferisce che nella memoria difensiva relativa al ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica presentato da alcuni dei candidati ha
gia` sollevato la questione di legittimita` costituzionale del predetto articolo
1, comma 4-bis, del decreto-legge 216 del 2011, rispetto al parametro contenuto
nell'articolo 97 della Costituzione. In merito alle censure formulate
dagli interroganti circa la legittimita` della procedura di mobilita` intercompartimentale
avviata con avviso n. 94765 dell'11 agosto 2011 l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli rileva che la norma di cui si chiede l'applicazione
(peraltro inserita dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n.
14) e` intervenuta successivamente all'avvio, da parte dell'Agenzia delle
dogane, della procedura di mobilita` e non puo`, quindi, comunque inficiare
in alcun modo la legittimita` della procedura di mobilita` correttamente indetta
dall'Agenzia delle dogane nell'agosto 2011 ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
e integrazioni. In ogni caso e con riguardo alle nuove azioni di
mobilita` intercompartimentale che verranno intraprese dall'Agenzia, osserva
che il citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del
2011, per espressa previsione del legislatore, deve essere applicato prima
di reclutare nuovo personale, non anche nei casi in cui - come nell'ipotesi
di mobilita` - si proceda non gia` al reclutamento di nuovo personale, bens�±`
a una mera cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio
presso altre amministrazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30
comma 1, del citato del decreto legislativo, n. 165 del 2001. In tali
casi, infatti - come piu` volte affermato anche dalla Corte di Cassazione
- vi e` una mera modificazione soggettiva del rapporto, non gia` una nuova
assunzione ne�´, quindi, reclutamento di nuovo personale. Segnala inoltre
che il piano del personale dell'Agenzia per il triennio 2013-2015 non prevede
acquisizioni di personale nella terza area per l'anno 2013, mentre per
l'anno 2014 prevede nella terza area l'assunzione di 50 unita` di professionalita`
tecnico-specialistiche (ingegneri) e nel biennio 2014-2015 l'acquisizione
tramite procedure di mobilita` di 200 unita` di terza area. Anche nella
redazione di tale piano, i vincoli alle assunzioni introdotti dal legislatore
hanno indotto l'Agenzia a pianificare un ricorso piu` intenso all'istituto
della mobilita`, ai sensi del predetto articolo 30 del decreto legislativo n.
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165 del 2001. Tale leva gestionale al momento risulta l'unica possibile per
garantire l'attuazione del turnover e contestualmente la neutralita` dal
punto di vista finanziario, dato che le procedure in argomento dirette all'acquisizione
di dipendenti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni
soggette a limitazioni delle assunzioni non implicano un aggravio
di spesa pubblica complessiva. Come peraltro chiarito dal Dipartimento
della Funzione Pubblica con circolare n. 3858 del 27 gennaio
2009 la mobilita` puo` essere effettuata liberamente tra enti assoggettati
al blocco delle assunzioni o ad un regime limitativo. Il medesimo Dipartimento
della Funzione Pubblica, con successiva circolare n. 11786 del 22
febbraio 2011 - nel richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui
l'obbligo delle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilita` evidenzia un
obiettivo chiaro del legislatore di accordare all'istituto della mobilita` priorita`
assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico - ha precisato
altres�±` che secondo un orientamento univoco l'obiettivo va perseguito
anche se alla nuova assunzione si procede mediante lo scorrimento
di graduatorie ancora efficaci, nell'evidente scopo di contenimento della
spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni.
In sostanza, nell'attuale contesto normativo generale il ricorso alla mobilita`
quale strumento di acquisizione di personale trova la sua motivazione,
da un lato, nella necessita` di assicurare il buon andamento della pubblica
amministrazione e il celere reperimento di personale a fronte della scarsita`
delle risorse disponibili, dall'altro, nella necessita` di attenersi ai vincoli assunzionali
previsti dalla legislazione vigente, il cui rispetto, peraltro, e`
fatto espressamente salvo anche dalla normativa invocata dagli istanti. Infine,
l'Agenzia delle dogane e di monopoli ritiene inconferente il richiamo
fatto dagli interroganti all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n.
244 del 2007 in base al quale tale Agenzia ha assunto nel biennio 2008-
2009 idonei presenti in graduatorie redatte in esito a procedure concorsuali
indette e gestite dall'Agenzia delle entrate. Per consentire dette assunzioni
- che hanno riguardato, in ogni caso, idonei di concorso che avevano,
quindi, completato l'intero iter concorsuale - il legislatore aveva messo
a disposizione finanziamenti speciali. La norma in esame non prevede
analoghi finanziamenti e impone invece il rispetto dei vincoli di assunzione
previsti dalla legislazione vigente.
In definitiva l'invocato scorrimento degli elenchi o delle graduatorie
degli ammessi al tirocinio non sarebbe idoneo al perseguimento delle finalita`
menzionate nell'interrogazione parlamentare in esame: sotto il profilo
del buon andamento della pubblica amministrazione, perche�´, come gia`
sottolineato, gli interessati non sono risultati idonei all'assunzione, ma
solo all'ammissione al tirocinio, ossia a una fase endoprocedimentale della
procedura selettiva prevista dal bando di concorso cui hanno partecipato,
mentre non sono stati ammessi alla relativa prova finale orale e non sono
inseriti nelle relative graduatorie di merito definitive; sotto il profilo del
necessario rispetto dei vincoli assunzionali imposti dal legislatore nell'ottica
del contenimento della spesa pubblica, osserva altres�±` che l'assunzione
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di nuovo personale mediante scorrimento di graduatorie gia` esistenti (tra
le quali, rammenta, non rientrano quelle segnalate dagli istanti) - implicando
un costo aggiuntivo nell'ambito della spesa pubblica complessiva
- non assicurerebbe comunque quella neutralita` finanziaria che e` garantita
invece dalla cessione del contratto di lavoro di dipendenti gia` in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni anch'esse soggette ai medesimi
vincoli assunzionali.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli ribadisce l'assoluta legittimita` e correttezza del proprio
operato.
Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la risposta contiene
molte argomentazioni di natura tecnico-giuridica che richiederebbero un
autonomo e specifico approfondimento.
La senatrice PADUA (PD), dopo aver ringraziato il sottosegretario
Giorgetti per la tempestivita` della risposta, se ne dichiara parzialmente
soddisfatta, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti su tutti gli elementi
forniti. In particolare, ai fini dell'utilizzo delle graduatorie concorsuali
gia` formate, ritiene si debba verificare l'esatto valore da attribuire al
giudizio di idoneita` per l'ammissione al tirocinio teorico-pratico.
Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce che i soggetti ammessi al
predetto tirocinio non possono considerarsi in senso stretto come degli
idonei, non avendo superato anche le fasi successive della procedura concorsuale
avviata dall'Agenzia delle entrate. Inoltre l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli ha solamente la facolta` di effettuare assunzioni nel rispetto
dei limiti finanziari previsti su base annuale. Ricorda peraltro che nella
scorsa legislatura sono state stanziate risorse ad hoc per l'assunzione dei
candidati idonei nei concorsi dell'Agenzia delle entrate.
In relazione alla richiesta di approfondimento avanzata dalla senatrice
Padua, preannuncia la propria piena disponibilita` in tal senso, anche con la
partecipazione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il presidente Mauro Maria MARINO concorda con l'esigenza di approfondire
ulteriormente la questione oggetto dell'interrogazione, in una
specifica e autonoma sede, ringraziando sin d'ora il sottosegretario Giorgetti
per la disponibilita` da lui preannunciata.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine
del giorno.
Rispondi

Da: gilli3428/08/2013 16:09:35
@sicano: allora sarebbero idonei anche quelli che hanno superato la prima ma non la seconda prova?????? rispondi....
Rispondi

Da: sicano.28/08/2013 16:27:52
@gilli34,
no, non lo sono.
allora: ammettiamo che il Parlamento con un atto politico (legge) decidesse che chi ha superato la prima prova sia considerato idoneo nel concorso x; alla presenza di una siffatta legge che conferisce validità alla suddetta (ipotetica, ma improbabile situazione) graduatoria, le p.a. interessate potrebbero agire ricorrendo alla Corte costituzione in quanto verosimilmente la legge è incostituzionale. Ma non potrebbero dire la graduatoria non è vigente o i concorrenti non sono idonei perchè non hanno terminato il procedimento concorsuale. RIPETO non potrebbero dirlo perchè è IL LEGISLATORE CHE LE HA CONFERITO LEGITTIMITà ATTRAVERSO LA LEGGE.
Rispondi

Da: ***28/08/2013 20:32:38
;-0
Rispondi

Da: ***28/08/2013 22:29:19
Concordo con sicano.
La legge parla di idonei al tirocinio.
Non parla nè di idonei all'orale e nemmeno di idonei alla prima prova.
Rispondi

Da: SCUSA28/08/2013 23:29:49
MA SONO IO CHE NON SO LEGGERE O CHE?
DOVE DICE "IDONEI AL TIROCINIO"??? IL DECRETO PARLA DI IDONEI! SIGNIFICA POST-ORALE...RITENGO
Rispondi

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Da: .......legislatore29/08/2013 04:06:20
non vi preoccupate ... a fine anno si votera' in parlamento la legge di stabilità' e/o decreto milleproroghe...in uno di questi provvedimenti legislativi sara' riportata la norma che riguarda la proroga dell'efficacia della nostra graduatoria con alcuni aggiustamenti per  consentire alle dogane e alle altre agenzie fiscali di attingere dalla stessa  e avviare i tirocini formativi  finalizzati all'assunzione.
1 modifica : nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.....non nei limiti bensi' in deroga (ultima parte della norma)
2 modifica : Le agenzie fiscali di cui al comma precedente debbono introdurre nel proprio regolamento interno il tirocinio formativo come strumento di formazione professionale indispensabile all'acquisizione delle competenze tecniche necessarie all'espletamento dell' attivita' lavorativa connessa al profilo richiesto per cui le stesse sono obbligate  ad attingere, per l'avvio dei tirocini formativi  finalizzati all'assunzione e sino al loro completo esaurimento , dalle graduatorie regionali di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attivita` amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, dï` cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre.
2008.
Rispondi

Da: ............29/08/2013 10:53:15
Da: totti84     27/08/2013 22.54.29
...siamo agli sgoccioli... ORA O MAI +!!!...NN AGGIUNGO ALTRO!
Rispondi
 
Concordo.
Rispondi

Da: ***29/08/2013 20:55:04
:-K
Rispondi

Da: ....29/08/2013 22:48:52
Magari e dico -magari- nel milleproroghe hanno dovuto specificare idonei al tirocinio proprio perchè quell'idoneità, altrimenti, non valeva una cicca! Non c'è bisogno di precisazioni perchè l'idoneità si ha solo ed esclusivamente al superamento dell'ultima prova. Se si vuole dare valori particolari ad altre idoneità endoprocedimentali ci vuole una legge ad hoc. Il resto è noia.
Rispondi

Da: ....29/08/2013 22:51:03
x ***: con sicano si parla del provvedimento di questi giorni, non del milleproroghe sulla cui efficacia e portata nessuno ha niente da ridere. Il punto è che nei provvedimenti di questi giorni si parla solo di "idoneità" e basta, in senso generale dei concorsi, pertanto non si può ritenere che nè la graduatoria degli idonei al tirocinio porti a nulla senza una legge ad hoc, così come ora è fino al 31.12
Rispondi

Da: .........30/08/2013 10:17:22
Nel mille-proroghe (una norma di legge ordinaria) attribuiscono validità fino al 31-12-2013 alla graduatoria di coloro che hanno un punteggio sufficiente per accedere al tirocinio (idonei al tirocinio).
Come effetto vincola le agenzie del territorio, dogane e monopoli a procedere alla loro utilizzazione fino al completo esaurimento.
Conclusioni: un'idoneità al tirocinio implica il diritto al tirocinio.
Esiste la gerarchia delle fonti: pertanto il tirocinio come modalità di reclutamento delle dogane, che era previsto nello statuto di tale agenzia, prima di venire abrogato mediante regolamento del comitato di gestione, che è un organo sottordinato rispetto al ministro o al consiglio dei ministri, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato (che è un atto normativo superiore rispetto ad ogni regolamento), ma anche mediante regolamento del governo o del ministro,i quali hanno il potere di emanare regolamenti gerarchicamente superiori rispetto al regolamento del comitato di gestione che dovrebbe ripristinare il tirocinio o stage teorico formativo finalizzato all'assunzione, previsto in precedenza nello statuto delle dogane.

Rispondi

Da: ......30/08/2013 10:40:51
Il punto che ci riguarda è stato toccato da
"..........legislatore".
Se ci sarà un emendamento nella legge di stabilità che permetterà di assumere ANCHE IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE, e se si inviterà AD a ripristinare il tirocinio nel regolamento di gestione, magari dandole la possibilità di attingere ad una parte dei fondi istituiti con il decreto del fare (fondi finalizzati ai tirocini formativi per nuove assunzioni)....la nostra graduatoria verrà utilizzata.

I nodi da sciogliere relativi alla norma in questione sono stati rimarcati nella risposta all'interrogazione parlamentare che AD, tramite esponente governativo, ha fornito recentemente.
PRINCIPALI
-assunzione anche in deroga alle normative vigenti
-risorse speciali per l'assunzione
SECONDARIE
-ripristino tirocinio
-modalità di conclusione dell'iter concorsuale


Rispondi

Da: .........30/08/2013 12:32:15
Concordo; assunzione in deroga e risorse speciali, poichè per potenziare la lotta all'evasione internazionale e vi è una notevole carenza di personale nonostante i tagli.

Le questioni secondarie possono essere superate anche con regolamento dell'esecutiovo, o decreto attuativo.
Rispondi

Da: ***30/08/2013 15:52:17
:-[
Rispondi

Da: ....30/08/2013 19:11:37
concordo con la tua analisi con la precisazione però che non c'è un "diritto" al tirocinio in sè, ma un obbligo per quelle PA SE e sottolineo SE voranno assumere. Se non si attivano, ciao.
Rispondi

Da: agente del cavaliere30/08/2013 20:15:30
Se non vorranno assumere non possono procedere nemmeno alla mobilità poichè metà dei nuovi ingressi in terza area deve provenire obbligatoriamente dall'esterno, ed obbligatoriamente non si possono indire concorsi aperti all'esterno fin quando non si esaurisce la graduatoria degli idonei al tirocinio del 16/10\2009.
Rispondi

Da: ??!!30/08/2013 20:23:44
SALVINI (LEGA): «UNA PRESA PER IL C...». La carica di senatore a vita «andrebbe abolita» secondo il vicesegretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che considera la nomina di quattro nuovi senatori una «presa per il culo per gli italiani che fanno sacrifici». «Con tutto il rispetto per le persone scelte - ha scritto l'esponente leghista su Facebook -, la nomina di 4 nuovi senatori a vita è una presa per il culo per gli italiani che fanno sacrifici. Dobbiamo tagliare, faticare e risparmiare, e Napolitano ha la bella idea di inventarsi altri 4 stipendi a vita... Che li paghi lui, questi nuovi senatori!».
Rispondi

Da: ***31/08/2013 07:13:35
:-{
Rispondi

Da: ..........31/08/2013 13:59:02
A settembre finiscono le ferie.
Rispondi

Da: cari ragazzi31/08/2013 15:29:21
mi rendo conto che a voi interessa lo scorrimento della graduatoria del concorso AE 2009 (825 funzionari) ma in merito all'ultimo concorso, (855 funzionari), che mi dite? gli idonei al tirocinio si attaccano al tram???
Rispondi

Da: . .31/08/2013 15:40:31
E' stato chiesto lo scorrimento anche dell'ultimo concorso.
Tra settembre e ottobre sapremo.


Rispondi

Da: ***31/08/2013 23:27:40
:-[]
Rispondi

Da: ..........01/09/2013 09:08:01
Gli idonei al tirocinio dell'ultimo concorso pur non essendo presi in considerazione dalla legge mille-proroghe, hanno il vantaggio, che le entrate non possono indire un nuovo concorso aperto agli esterni se non viene esaurita prima la loro graduatoria, in base al panorama giuridiche e alle ultime proposte che si stanno delineando.
Per gli idonei al tirocinio delle graduatorie regionali del concorso a 825 funzionari delle entrate, pubblicate il 16/10/2009, prese espressamente in considerazione dalla legge mille-proroghe, che ne ha prorogato la validità fino al 31/12/2013, tale legge prima di reclutare nuovo personale per la terza area di funzionario amministrativo-tributario, impone che tale graduatorie vengano utilizzate fino al loro esaurimento, alle agenzie delle dogane, dei monopoli e del territorio (quest'ultima è stata accorpata dalle entrate che ne determina le politiche di gestione del personale).
Rispondi

Da: ghebbio 01/09/2013 11:25:07
Scusa (x l'illustre "collega" di sopra "DA.......)
Da cosa deduci che l'AE sia obbligata ad esaurire le graduatorie idonei al tirocinio?
Il decreto non fa un minimo cenno di quanto affermi!!! Come fai a dirlo?
grazie
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Da: ........01/09/2013 11:52:18
infatti, non ha l'obbligo ma si profila una situazione in cui le graduatorie dei vincitori e idonei, per lo stesso profilo ovviamente, dovranno essere utilizzate anche da altre amministrazioni prima di poter avere l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi.
Quindi non vi è obbligo di utilizzare le graduatorie degli idonei al tirocinio dell'ultimo concorso, però fino al 2016 AE non potrà bandire concorsi, perchè costretta ad usare graduatorie di altre amministrazioni.
Da l'altro lato ci sono i sindacati che nell'ultimo incontro con il govrno hanno chiesto che venissero utilizzate tutte le graduatorie vigenti, ovviamente anche quella degli idonei al tirocinio.


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Da: gilli3401/09/2013 12:12:04
si si... profilatevi.......
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Da: ghebbio 01/09/2013 12:28:04
profilatevi??? ma che vor di...
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Da: ........01/09/2013 12:39:25
vor di che gilli34 sta a rosica'!!!!!!!!!!!
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Da: bah01/09/2013 20:19:19
Che dirvi, rimanete qua a sognare.... ci sentiamo a gennaio
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