NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
7818 messaggi, letto 212452 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, ..., 256, 257, 258, 259, 260, 261 - Successiva >>
Da: ...... | 11/09/2013 11:19:36 |
il Demanio non c'entra niente. Non c'entrano neanche i 32 anni. Il tirocinio non ha vincoli di età . Il limite di età si riferiva ai contratti di formazione e lavoro (ma non esistono più). | |
Rispondi |
Da: ma... | 11/09/2013 12:17:46 |
...secondo voi c'è da aspettarsi un nuovo bando nei prossimi mesi, oppure, ricorsi a parte, l'Ae potrà attingere dalle graduatorie per coprire i posti senza dover ricorrere a nuove selezioni? | |
Rispondi |
Da: ...... | 11/09/2013 12:33:18 |
Da qui a fine anno c'è la delega fiscale, la conversione del decreto sui precari (sicuramente verrà modificto qualcosa) e legge di stabilità .... | |
Rispondi |
Da: Dubbio2 | 11/09/2013 12:59:05 |
E tutto questo nell'attesa di sapere se il Governo cade oppure no... | |
Rispondi |
Da: *** | 11/09/2013 13:27:48 |
:"( | |
Rispondi |
Da: .... | 11/09/2013 14:46:41 |
pazientate cosa?? Ma avete letto il decreto legge degli ultimi giorni!!!! blocca le assunzioni nelle agenzie fiscali... | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: *** | 11/09/2013 16:36:10 |
@:-< | |
Rispondi |
Da: .... | 11/09/2013 18:23:20 |
art. 2 del d.l. del 31 agosto 2013: " Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale) (....) 7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013. 8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore. 9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza" 10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: "3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.". 12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad assumere 3 unita' dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231." | |
Rispondi |
Da: .... | 11/09/2013 18:27:04 |
(perchè pessimisticamente dubito si adegueranno a tale previsione... non l'ae, ma le altre agenzi fiscali= | |
Rispondi |
Da: che previsione? | 11/09/2013 18:33:14 |
Rispondi |
Da: .... | 11/09/2013 19:45:29 |
se non sai neanche leggere le prime righe del d.l. postato.... | |
Rispondi |
Da: che previsione | 11/09/2013 19:50:36 |
Ha paura che non adottino il regolamento di amministrazione entro il 31 dicembre?? | |
Rispondi |
Da: *** | 11/09/2013 19:53:02 |
:-E | |
Rispondi |
Da: marniegirl | 11/09/2013 20:49:12 |
madonna che pessimismo su questo forum..........anche nel 2009 si diceva che non ci sarebbero stati più concorsi..e non è stato così..io ho ottenuto l'ammisione al tirocinio per la prossima procedura concorsuale e quindi dubito che un nuovo concorso non si farà ..certo non lo avremo quest'anno,ma lo faranno... | |
Rispondi |
Da: *** | 11/09/2013 21:13:22 |
X:~| | |
Rispondi |
Da: .... | 11/09/2013 21:24:26 |
Marniegirl il realismo è verso le altre agenzie fiscali e quindi verso chi sperava nella chiamata col milleproroghe. Il prossimo concorso AE dovrebbe essere bandito nei primi mesi del 2014. | |
Rispondi |
Da: seeee | 11/09/2013 21:46:11 |
seeeeee seeeeeeeeee | |
Rispondi |
Da: seeee | 11/09/2013 21:54:22 |
seeeeee seeeeeeeeee la settimana prossima seeeeeeeee | |
Rispondi |
Da: *** | 12/09/2013 08:32:08 |
[]:-¿ | |
Rispondi |
Da: *** | 12/09/2013 15:21:35 |
n colpo al cerchio un colpo alla botte. Una volta si diceva così per descrivere un'azione che non scontentasse nessuno e questo, in pratica, è quanto è successo con il decreto scuola proposto ieri in Consiglio dei ministri da Maria Chiara Carrozza, il ministro dell'Istruzione. Il nodo principale era legato alle coperture economiche, il pacchetto di misure proposto vale 400 milioni, che al momento non sembrano esserci, quindi si è dovuto cercare una via mediana per poter attuare quella riforma scolastica che il premier Letta ritiene necessaria per il rilancio del paese. Nei prossimi 3 anni sono previste assunzioni per 85 mila fra docenti, 69 mila, e personale ausiliario, 16 mila. La notizia è sicuramente positiva ma perché possa essere attuabile esiste una condizione imprescindibile; l'invarianza finanziaria, ossia che si ottiene il posto fisso ma lo stipendio rimane identico a quello che si percepiva da precari. E' questo, in sostanza, il colpo al cerchio e il colpo alla botte che il Miur e il ministero dell'Economia hanno dato per riuscire a far tornare i conti che altrimenti avrebbero creato una coperta troppo corta. Il decreto scuola è un provvedimento piuttosto ampio, che tocca numerosi punti del sistema scolastico italiano, e come tale quindi necessita di un indotto di finanziamenti notevoli, tuttavia al Governo è altrettanto chiaro come scuola ed università non possano essere trascurate oltre ma debbano diventare il motore del rilancio italiano. I 400 milioni di coperture richieste, con ogni probabilità , saranno il frutto di tagli di spesa su altre amministrazioni, a cominciare dall'incremento delle accise sui tabacchi e, come già annunciato, dalla clausola dell'invarianza finanziaria sugli stipendi. Una norma che invece non è passata all'interno del decreto è quella relativa alle scuole paritarie, nella fattispecie l'articolo 16, che è stato bocciato per mano dell'ali cattoliche del Pd e del Pdl, secondo le quali avrebbe inferto un colpo troppo duro agli istituti paritari a dispetto della legge n.62/2000 che assicura alle scuole che fanno parte del sistema nazionale di istruzione e formazione parità di condizioni, senza differenze tra statali e paritarie. "E' necessaria non una contrapposizione tra pubblico e privato" ha affermato Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'istruzione, "ma una riflessione seria sui due pilastri del sistema". E' stata approvata, inoltre, la misura grazie alla quale si potrà assumere, rispetto al passato, su ogni posto libero dell'organico di diritto e per intero e non solamente sui posti lasciati liberi dai pensionati e parzialmente. In questo modo vengono aggirati i limiti che il decreto legge 112/2008 aveva posto per contenere il turn over. Secondo le prime stime ufficiose dovrebbero essere circa 69 mila i docenti assunti nel primo triennio. L'intento di questa misura è quello di assicurare la continuità del servizio, andando a ridimensionare quei margini di precarietà che fino ad oggi hanno fatto lavorare studenti ed insegnanti senza certezze, depotenziando così la qualità della scuola e dell'apprendimento. Il piano, però, ha anche il compito di mettere al riparo lo stato italiano dalle censure della Corte di giustizia europea che ha ripetutamente sanzionato il ricorso nello stato a contratti a tempo determinato sui posti in organico e per un periodo superiore a tre anni. Se il piano avrà successo il risultato dovrebbe essere che le supplenze dovrebbero essere fatte per i posti in organico di fatto. In merito alle assunzioni, nel decreto si legge che è subordinato "a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria". Sindacati e governo, con l'ultimo piano di assunzioni, in sede contrattuale fissarono il prolungamento dei tempi necessari per agguantare il primo scatto di anzianità , in assenza del quale lo stipendio di ingresso rimane uguale a quello che si percepiva quando si era precari. I sindacati, in linea di massima, si dicono soddisfatti per le misure prese dal ministro dell'Istruzione. "Si va nella direzione giusta, dopo anni di tagli", dice Mimmo Pantaleo, numero uno di Flc-Cgil. "Che si aprano tavoli di negoziato ci va benissimo, nessuno pensi, però, di farne il luogo di ratifica di decisioni già prese" afferma il segretario della Cisl scuola, Francesco Scrima. "La buona scuola è fatta dai docenti, che non possono subire il blocco del contratto e la sospensione degli scatti di anzianità , il governo deve intervenire", auspica il segretario della Uil Scuola, Massimo di Menna. "Bene la stabilizzazione, ora puntiamo agli scatti" concorda Rino Di Meglio, responsabile nazionale Gilda. | |
Rispondi |
Da: .... | 12/09/2013 18:39:06 |
verifica su altri forum tipo concorsi, è stato detto così il primo giorno di tirocinio in alcune regioni dai direttori regionali, se non credi a loro... | |
Rispondi |
Da: *** | 12/09/2013 19:05:50 |
Quindi fammi capire. Siamo andati a finire che la legge scritta di un anno or sono che impone in via prioritaria alle dogane di assumere dalla graduatoria di 825 funzionari del 2009, non conta un Kxx, mentre dovrebbe assumere valore quello che si dice in una giornata di accoglienza? Va bene che siamo nella repubblica delle banane, che non vi è mai certezza, ma fino a questo punto mi sbalordisco! | |
Rispondi |
Da: *** | 12/09/2013 19:25:57 |
#:-o | |
Rispondi |
Da: Basta | 12/09/2013 22:05:00 |
Ma non era previsto in questi giorni un incontro decisivo per il nostro destino? | |
Rispondi |
Da: *** | 13/09/2013 04:14:02 |
Decisivo per porre nel nulla tutte le speranze. I deputati PD forse non c'è l'hanno fatta. | |
Rispondi |
Da: bitumera2 | 13/09/2013 08:54:42 |
UN UTILE LETTURA PER CHI ASPETTA UN NUOVO CONCORSO AE... sabato 23 febbraio 2013 09:46 Indire un nuovo concorso o attingere ad una graduatoria ancora efficace: i principi che deve osservare la P.A. per evitare l´annullamento giurisdizionale del concorso TAR Lazio, Roma L'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali". L'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri". Da ultimo, l'art. 1, comma 388 della l. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il termine stabilito nel 2011. Pertanto, non sussistono dubbi in merito alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente. Relativamente alle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che siffatto intervento normativo «abbandona la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi di novità : - è definitivamente confermato che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994); - l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Fermi restando questi importanti profili innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio e per la sua formulazione letterale, va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore» (punto 16 della motivazione). Il Consiglio di Stato, ha quindi analiticamente affrontato i rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora efficace, evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione). Ne consegue che «sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico» (punto 50 della motivazione). Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51 della motivazione). In aggiunta a tali casi vengono poi segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l'opportunità , se non la necessità , di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione. In particolare, secondo la Plenaria, «può assumere rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale finalità , tuttavia, non esime l'amministrazione dall'obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della motivazione). Inoltre «può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54 della motivazione). Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della motivazione). | |
Rispondi |
Da: bitumera2 | 13/09/2013 09:03:22 |
HO UN DUBBIO.... MA LA NOSTRA GRADUATORIE E' DI FATTO PROROGATA COL DECRETO DEI GIORNI SCORSI O HA BISOGNO DI UNA NUOVASPECIFICA PROROGA... (INFATTI, PENSO CHE IN QUESTO MOMENTO SIA VITALE UNA NUOVA PROROGA PERCHE' ORMAI PER IL 2013 NON PENSO CHE CI SIA ALCUN SCORRIMENTO). GRAZIE A CHI RISPONDE! | |
Rispondi |
Da: bitumera2 | 13/09/2013 10:49:31 |
CI SIAMO ANCHE NOI??????????? DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) Vigente al: 1-9-2013 Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato."; c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. 8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita' volti a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalita' mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico". 12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organicO | |
Rispondi |
Da: boys | 13/09/2013 11:07:49 |
lo so che gli idonei endo procedimentali non posso accampare alcun diritto... come so che a voi interessa la vostra graduatoria (825 funzionari). Ma dei primi, per i quali esiste un comitato (855 funz. ultimo concorso AE), che si sa? è possibile uno scorrimento invece di un altro bando??? | |
Rispondi |
Da: x bitumera | 13/09/2013 12:03:52 |
Ti ripeto quello che è stato scritto qualche giorno fa. La nostra graduatoria è menzionata in un articolo, il 4 bis, dell'ormai stracitato milleproroghe. Oltre alla proroga della graduatoria servirebbe la possibilità di assumere anche in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, proprio per la specificità della nostra graduatoria, la semplice proroga non servirebbe a niente. I motivi vanno ricercati nella risposta all'interrogazione parlamentare che alcuni senatori avevano presentato al governo. Quindi anche se grazie ad un'interpretazione estensiva del decreto legge in questione potessimo annoverare la nostra graduatoria fra quelle prorogate fino al 31 dicembre 2015, sarebbe un due di picche per intenderci. In secondo luogo aspettiamo la legge di conversione del decreto in questione perchè, come succede sempre, i testi arrivano in parlamento in un modo ed escono stravolti o comunque modificati dopo la legge di conversione che deve avvenire entro 60 giorni. Sarà comunque la legge di stabilità che potrà dipanare la questione. | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, ..., 256, 257, 258, 259, 260, 261 - Successiva >>