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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
7818 messaggi, letto 212452 volte

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Da: ......11/09/2013 11:19:36
il Demanio non c'entra niente.
Non c'entrano neanche i 32 anni. Il tirocinio non ha vincoli di età.
Il limite di età si riferiva ai contratti di formazione e lavoro (ma non esistono più).
Rispondi

Da: ma...11/09/2013 12:17:46
...secondo voi c'è da aspettarsi un nuovo bando nei prossimi mesi, oppure, ricorsi a parte, l'Ae potrà attingere dalle graduatorie per coprire i posti senza dover ricorrere a nuove selezioni?
Rispondi

Da: ......11/09/2013 12:33:18
Da qui a fine anno c'è la delega fiscale, la conversione del decreto sui precari (sicuramente verrà modificto qualcosa) e legge di stabilità....
Rispondi

Da: Dubbio2 11/09/2013 12:59:05
E tutto questo nell'attesa di sapere se il Governo cade oppure no...
Rispondi

Da: ***11/09/2013 13:27:48
:"(
Rispondi

Da: ....11/09/2013 14:46:41
pazientate cosa?? Ma avete letto il decreto legge degli ultimi giorni!!!! blocca le assunzioni nelle agenzie fiscali...
Rispondi

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Da: ***11/09/2013 16:36:10
@:-<
Rispondi

Da: ....11/09/2013 18:23:20
art. 2 del d.l. del 31 agosto 2013:

"           Art. 2

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni,  di
assorbimento delle eccedenze e potenziamento  della  revisione  della
                spesa anche in materia di personale)
(....)

  7.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine  massimo
del 31 dicembre  2013  i  regolamenti  di  organizzazione  secondo  i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione  non  possono,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e  con  qualsiasi  contratto.  Per  i  Ministeri  il
termine di cui al primo periodo si intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi
dei regolamenti di riordino. Il  termine  previsto  dall'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  gia'  prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e'
differito al 31 dicembre 2013.
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'esito  degli  interventi  di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento  degli
incarichi dirigenziali per le  strutture  riorganizzate  seguendo  le
modalita', le procedure ed i criteri previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono  salvaguardati,  fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la  disciplina
del presente comma. Per  un  numero  corrispondente  alle  unita'  di
personale risultante in soprannumero  all'esito  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi  dirigenziali,  e'  costituito,  in  via
transitoria e non oltre  il  31  dicembre  2014,  un  contingente  ad
esaurimento  di  incarichi  dirigenziali  da   conferire   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali   previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il  contingente  di
tali incarichi, che non  puo'  superare  il  valore  degli  effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in  applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza  degli  incarichi  dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente  ai  ruoli  dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali  strettamente
necessarie e adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli  incarichi
conferiti a  dirigenti  di  seconda  fascia  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
oltre  il  31   dicembre   2013.   Nelle   more   dei   processi   di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo  19  determini  come  risultato  un
numero con  decimali,  si  procedera'  all'arrotondamento  all'unita'
superiore.
  9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli  Uffici  autonomi,  concorrono  alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti  di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto  dei  limiti  percentuali  di  incarichi  conferibili  a
soggetti esterni  ai  ruoli  dei  dirigenti  di  prima  fascia  della
Presidenza"
  10. A decorrere dal  1°  gennaio  2014,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  degli   organi
costituzionali,   sono   soggette   alle    disposizioni    contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
  "3. Gli enti pubblici economici, le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita',   le   societa'   non   quotate   partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale  comunque
utilizzato, in conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto  Dipartimento
della funzione pubblica.".
  12. Al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in deroga all'articolo 2,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto  di  effettuare  nelle
qualifiche o nelle  aree  interessate  da  posizioni  soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno  2013  e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8,  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  13. Al fine di consentire all'organismo pagatore  dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  il
rafforzamento della  struttura  preposta  alla  attuazione  operativa
delle misure previste dalla riforma della  politica  agricola  comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad  assumere  3
unita' dirigenziali nell'ambito  della  attuale  dotazione  organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno  2013  e  ad  euro  410.000,00  a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge   9   settembre   2005,   n.   182,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231."
Rispondi

Da: ....11/09/2013 18:27:04
(perchè pessimisticamente dubito si adegueranno a tale previsione... non l'ae, ma le altre agenzi fiscali=
Rispondi

Da: che previsione?11/09/2013 18:33:14
Rispondi

Da: ....11/09/2013 19:45:29
se non sai neanche leggere le prime righe del d.l. postato....
Rispondi

Da: che previsione11/09/2013 19:50:36
Ha paura che non adottino il regolamento di amministrazione entro il 31 dicembre??
Rispondi

Da: ***11/09/2013 19:53:02
:-E
Rispondi

Da: marniegirl 11/09/2013 20:49:12
madonna che pessimismo su questo forum..........anche nel 2009 si diceva che non ci sarebbero stati più concorsi..e non è stato così..io ho ottenuto l'ammisione al tirocinio per la prossima procedura concorsuale e quindi dubito che un nuovo concorso non si farà..certo non lo avremo quest'anno,ma lo faranno...
Rispondi

Da: ***11/09/2013 21:13:22
X:~|
Rispondi

Da: ....11/09/2013 21:24:26
Marniegirl il realismo è verso le altre agenzie fiscali e quindi verso chi sperava nella chiamata col milleproroghe. Il prossimo concorso AE dovrebbe essere bandito nei primi mesi del 2014.
Rispondi

Da: seeee11/09/2013 21:46:11
seeeeee      seeeeeeeeee
Rispondi

Da: seeee11/09/2013 21:54:22
seeeeee      seeeeeeeeee
la settimana prossima seeeeeeeee
Rispondi

Da: ***12/09/2013 08:32:08
[]:-¿
Rispondi

Da: ***12/09/2013 15:21:35
n colpo al cerchio un colpo alla botte. Una volta si diceva così per descrivere un'azione che non scontentasse nessuno e questo, in pratica, è quanto è successo con il decreto scuola proposto ieri in Consiglio dei ministri da Maria Chiara Carrozza, il ministro dell'Istruzione. Il nodo principale era legato alle coperture economiche, il pacchetto di misure proposto vale 400 milioni, che al momento non sembrano esserci, quindi si è dovuto cercare una via mediana per poter attuare quella riforma scolastica che il premier Letta ritiene necessaria per il rilancio del paese.

Nei prossimi 3 anni sono previste assunzioni per 85 mila fra docenti, 69 mila, e personale ausiliario, 16 mila. La notizia è sicuramente positiva ma perché possa essere attuabile esiste una condizione imprescindibile; l'invarianza finanziaria, ossia che si ottiene il posto fisso ma lo stipendio rimane identico a quello che si percepiva da precari. E' questo, in sostanza, il colpo al cerchio e il colpo alla botte che il Miur e il ministero dell'Economia hanno dato per riuscire a far tornare i conti che altrimenti avrebbero creato una coperta troppo corta.

Il decreto scuola è un provvedimento piuttosto ampio, che tocca numerosi punti del sistema scolastico italiano, e come tale quindi necessita di un indotto di finanziamenti notevoli, tuttavia al Governo è altrettanto chiaro come scuola ed università non possano essere trascurate oltre ma debbano diventare il motore del rilancio italiano. I 400 milioni di coperture richieste, con ogni probabilità, saranno il frutto di tagli di spesa su altre amministrazioni, a cominciare dall'incremento delle accise sui tabacchi e, come già annunciato, dalla clausola dell'invarianza finanziaria sugli stipendi.

Una norma che invece non è passata all'interno del decreto è quella relativa alle scuole paritarie, nella fattispecie l'articolo 16, che è stato bocciato per mano dell'ali cattoliche del Pd e del Pdl, secondo le quali avrebbe inferto un colpo troppo duro agli istituti paritari a dispetto della legge n.62/2000 che assicura alle scuole che fanno parte del sistema nazionale di istruzione e formazione parità di condizioni, senza differenze tra statali e paritarie. "E' necessaria non una contrapposizione tra pubblico e privato" ha affermato Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'istruzione, "ma una riflessione seria sui due pilastri del sistema".

E' stata approvata, inoltre, la misura grazie alla quale si potrà assumere, rispetto al passato, su ogni posto libero dell'organico di diritto e per intero e non solamente  sui posti lasciati liberi dai pensionati e parzialmente. In questo modo vengono aggirati i limiti che il decreto legge 112/2008 aveva posto per contenere il turn over. Secondo le prime stime ufficiose dovrebbero essere circa 69 mila i docenti assunti nel primo triennio.

L'intento di questa misura è quello di assicurare la continuità del servizio, andando a ridimensionare quei margini di precarietà che fino ad oggi hanno fatto lavorare studenti ed insegnanti senza certezze, depotenziando così la qualità della scuola e dell'apprendimento. Il piano, però, ha anche il compito di mettere al riparo lo stato italiano dalle censure della Corte di giustizia europea che ha ripetutamente sanzionato il ricorso nello stato a contratti a tempo determinato sui posti in organico e per un periodo superiore a tre anni. Se il piano avrà successo il risultato dovrebbe essere che le supplenze dovrebbero essere fatte per i posti in organico di fatto.

In merito alle assunzioni, nel decreto si legge che è subordinato "a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale  che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria". Sindacati e governo, con l'ultimo piano di assunzioni, in sede contrattuale fissarono il prolungamento dei tempi necessari per agguantare il primo scatto di anzianità, in assenza del quale lo stipendio di ingresso rimane uguale a quello che si percepiva quando si era precari.

I sindacati, in linea di massima, si dicono soddisfatti per le misure prese dal ministro dell'Istruzione. "Si va nella direzione giusta, dopo anni di tagli", dice Mimmo Pantaleo, numero uno di Flc-Cgil. "Che si aprano tavoli di negoziato ci va benissimo, nessuno pensi, però, di farne il luogo di ratifica di decisioni già prese" afferma il segretario della Cisl scuola, Francesco Scrima. "La buona scuola è fatta dai docenti, che non possono subire il blocco del contratto e la sospensione degli scatti di anzianità, il governo deve intervenire", auspica il segretario della Uil Scuola, Massimo di Menna. "Bene la stabilizzazione, ora puntiamo agli scatti" concorda Rino Di Meglio, responsabile nazionale Gilda.

Rispondi

Da: ....12/09/2013 18:39:06
verifica su altri forum tipo concorsi, è stato detto così il primo giorno di tirocinio in alcune regioni dai direttori regionali, se non credi a loro...
Rispondi

Da: ***12/09/2013 19:05:50
Quindi fammi capire.
Siamo andati a finire che la legge scritta di un anno or sono che impone in via prioritaria alle dogane di assumere dalla graduatoria di 825 funzionari del 2009, non conta un Kxx, mentre dovrebbe assumere valore quello che si dice in una giornata di accoglienza?
Va bene che siamo nella repubblica delle banane, che non vi è mai certezza, ma fino a questo punto mi sbalordisco!
Rispondi

Da: ***12/09/2013 19:25:57
#:-o
Rispondi

Da: Basta12/09/2013 22:05:00

Ma non era previsto in questi giorni un incontro decisivo per il nostro destino?
Rispondi

Da: ***13/09/2013 04:14:02
Decisivo per porre nel nulla tutte le speranze.
I deputati PD forse non c'è l'hanno fatta.
Rispondi

Da: bitumera2 13/09/2013 08:54:42
UN UTILE LETTURA PER CHI ASPETTA UN NUOVO CONCORSO AE...

sabato 23 febbraio 2013 09:46
Indire un nuovo concorso o attingere ad una graduatoria ancora efficace: i principi che deve osservare la P.A. per evitare l´annullamento giurisdizionale del concorso
TAR Lazio, Roma
L'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali". L'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri". Da ultimo, l'art. 1, comma 388 della l. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il termine stabilito nel 2011. Pertanto, non sussistono dubbi in merito alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente. Relativamente alle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che siffatto intervento normativo «abbandona la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi di novità: - è definitivamente confermato che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994); - l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Fermi restando questi importanti profili innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio e per la sua formulazione letterale, va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore» (punto 16 della motivazione). Il Consiglio di Stato, ha quindi analiticamente affrontato i rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora efficace, evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione). Ne consegue che «sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico» (punto 50 della motivazione). Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51 della motivazione). In aggiunta a tali casi vengono poi segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione. In particolare, secondo la Plenaria, «può assumere rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale finalità, tuttavia, non esime l'amministrazione dall'obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della motivazione). Inoltre «può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54 della motivazione). Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della motivazione).
Rispondi

Da: bitumera2 13/09/2013 09:03:22
HO UN DUBBIO....

MA LA NOSTRA GRADUATORIE E' DI FATTO PROROGATA COL DECRETO DEI GIORNI SCORSI O HA BISOGNO DI UNA  NUOVASPECIFICA PROROGA... (INFATTI, PENSO CHE IN QUESTO MOMENTO SIA VITALE UNA NUOVA PROROGA PERCHE' ORMAI PER IL 2013 NON PENSO CHE CI SIA ALCUN SCORRIMENTO).

GRAZIE A CHI RISPONDE!
Rispondi

Da: bitumera2 13/09/2013 10:49:31
CI SIAMO ANCHE NOI???????????



DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)
(GU n.204 del 31-8-2013)
Vigente al: 1-9-2013

Art. 4
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e
vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni
a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile
nel pubblico impiego)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e
le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la
retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente
decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo
36, comma 5-quater.".
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun
soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative
alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione
del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2015.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti
di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio
telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8,
di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le
medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro
a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali
e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei
principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle
predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche
amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre
il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche
possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina
specifica di settore.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 possono essere
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita' volti
a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti
territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica
richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti
che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da assumere a
tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui
al precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle
professionalita' mediche e del ruolo sanitario, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e
dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo
personale educativo e scolastico".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma
6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila puo'
prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno
e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle
procedure concorsuali e' concessa in sede di approvazione, con
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organicO
Rispondi

Da: boys13/09/2013 11:07:49
lo so che gli idonei endo procedimentali non posso accampare alcun diritto... come so che a voi interessa la vostra graduatoria (825 funzionari). Ma dei primi, per i quali esiste un comitato (855 funz. ultimo concorso AE), che si sa? è possibile uno scorrimento invece di un altro bando???
Rispondi

Da: x bitumera13/09/2013 12:03:52
Ti ripeto quello che è stato scritto qualche giorno fa.
La nostra graduatoria è menzionata in un articolo, il 4 bis, dell'ormai stracitato milleproroghe.
Oltre alla proroga della graduatoria servirebbe la possibilità di assumere anche in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, proprio per la specificità della nostra graduatoria, la semplice proroga non servirebbe a niente.
I motivi vanno ricercati nella risposta all'interrogazione parlamentare che alcuni senatori avevano presentato al governo.
Quindi anche se grazie ad un'interpretazione estensiva del decreto legge in questione potessimo annoverare la nostra graduatoria fra quelle prorogate fino al 31 dicembre 2015, sarebbe un due di picche per intenderci.
In secondo luogo aspettiamo la legge di conversione del decreto in questione perchè, come succede sempre, i testi arrivano in parlamento in un modo ed escono stravolti o comunque modificati dopo la legge di conversione che deve avvenire entro 60 giorni.
Sarà comunque la legge di stabilità che potrà dipanare la questione.



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