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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: allora | 30/03/2012 09:30:02 |
il termine per il giudizio di ottemoeranza è il 30 aprile? | |
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Da: l''alba del giorno dopo | 30/03/2012 09:34:07 |
NO, quella e' la data del GIUDIZIO UNIVERSALE! | |
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Da: hai | 30/03/2012 09:40:19 |
ragione il giudizio di ottemperanza sarà come il giudizio universale | |
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Da: svegliaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! | 30/03/2012 10:06:53 |
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SI è CONCLUSO | |
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Da: dove sei | 30/03/2012 10:07:40 |
eh, eh, eh ...adesso non ridi più? Cosa ti è successo ? Ficcati in culo la lingua!!!! E, ricorda, ride bene chi ride ultimo!!!! Coglione!!! | |
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Da: e adesso | 30/03/2012 10:08:19 |
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Da: ri | 30/03/2012 10:08:51 |
bocciamoli!!!! | |
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Da: anche | 30/03/2012 10:11:51 |
prima del 27 marzo dicevano "si deve trovare la soluzione prima della sentenza del 27 marzo altrimenti dopo ve ne andate tutti a fanculo".... Adesso ricominiciano a dire "prima del 30 aprile ....alrimenti tutti a fancul0"....... E così via all'infinito. Ma questi si credono di essere normali? | |
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Da: ma gli scienziati | 30/03/2012 10:21:44 |
dove sono finiti?????????? | |
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Da: x svegliaaaaaa!!!!!!!!!! | 30/03/2012 10:24:56 |
e che ha CONCLUSO? | |
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Da: svegliaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! | 30/03/2012 10:32:30 |
fatti una cultura per capire e informarti in merito | |
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Da: x svegliaaaaaa!!!!!!!!!! | 30/03/2012 10:38:18 |
Intendevo in senso "pratico" (non culturale)! Se si va di data in data è evidente che non si è concluso niente. Un consiglio: SVEGLIAAAAAAAAAAAAAAA | |
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Da: x i 43 | 30/03/2012 10:40:59 |
adesso mettetevi a studiare! Avete solo 90 giorni.....potreste essere ribocciati per la seconda volta....!!!....!!!! Che fate ricorso???? eran 43.... | |
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Da: ecco | 30/03/2012 10:46:40 |
N. 02970/2012 REG.PROV.COLL. N. 00589/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n.589 del 2012 proposto dalla signora Troiani Stefania rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ugo Sgueglia e Gea Sgueglia presso il cui studio in Roma, Via Ottorino Lazzarini n.19, è elettivamente domiciliata; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'esecuzione: ai sensi dell'art.122, comma 2, lettera b) della sentenza di questo Tribunale, Sezione III, n.6788 del 28.7.2011, notificata in data 7.9.2011 per l'annullamento N. 00589/2012 REG.RIC. Pagina 1 di 6 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/2012... 29/03/2012 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso n.1330 del 2010 alcuni dipendenti dell'intimato Ministero, tra i quali l'odierna ricorrente, hanno impugnato il provvedimento con cui erano stati esclusi dalle prove orali nell'ambito della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall'area "B" a quella "C". Con sentenza n.6788 del 28.7.2011, notificata alla resistente amministrazione il 7.9.2011, la Sezione ha accolto il predetto ricorso annullando il provvedimento costituentene oggetto. La suddetta sentenza è stata appellata ed il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n.5244 del 30.11.2011 ha rigettato l'istanza di sospensiva della stessa. Con atto di diffida notificato il 9.12.2011 l'odierna ricorrente ha intimato al Ministero di procedere nel termine di 30 gg al rifacimento integrale della procedura concorsuale de qua, fissando a tal fine lo N. 00589/2012 REG.RIC. Pagina 2 di 6 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/2012... 29/03/2012 svolgimento di nuove prove scritte per tutti i candidati. Non essendo stato adottato alcun provvedimento in merito è stato attivato il presente giudizio con cui l'odierna ricorrente ha chiesto che l'adito Collegio in accoglimento del proposto gravame ordinasse al Ministero dell'Economia e delle Finanze di disporre il rifacimento integrale della citata procedura selettiva fissando lo svolgimento di nuove prove scritte, assegnando a tal fine un termine al resistente Ministero e disponendo la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza da parte dello stesso. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale ha contestato le prospettazioni ricorsuali con cui è stato chiesto il rifacimento ex novo della ripetuta procedura e sostenendo che la corretta esecuzione della sentenza di primo grado avrebbe comportato unicamente l'effettuazione di nuove prove scritte da parte dell'odierna istante, o, in via subordinata, l'ammissione alle prove orali della stessa, ovvero in ulteriore subordine il risarcimento del danno per equivalente. Alla camera di consiglio del 21.3.2012 il proposto gravame è stato assunto in decisione. DIRITTO Il proposto gravame va accolto nei termini che seguono. Al riguardo il Collegio sottolinea che: a) la citata sentenza n.6788/2011, come si evince chiaramente dal dispositivo della stessa, ha inteso annullare unicamente il N. 00589/2012 REG.RIC. Pagina 3 di 6 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/2012... 29/03/2012 provvedimento con cui l'odierna ricorrente era stata esclusa dalle prove orali non avendo superato le prove scritte, e, pertanto, l'ottemperanza deve essere circoscritta soltanto a tale decisum; b) la suddetta affermazione risulta suffragata dalla circostanza che il ricorso a suo tempo proposto e i successivi motivi aggiunti non erano stati notificati a tutti i vincitori della procedura concorsuale de qua; c) l'interesse sostanziale personale, concreto, diretto e attuale dell'odierna istante è quello di ottenere di essere chiamata a rifare le prove scritte, avuto presente che la caducazione ed il successivo rinnovo dell'intera procedura concorsuale, con il sacrificio della posizione dei soggetti risultati vincitori della stessa, non risulterebbe in nessun modo satisfattivo dell'originario interesse personale della stessa che aveva giustificato a suo tempo la proposizione del gravame. Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il proposto gravame va accolto nei termini di cui sopra, e conseguentemente il Tribunale assegna alla resistente amministrazione il termine complessivo di 90 gg entro il quale l'odierna istante dovrà sostenere le prove scritte e in caso di esito positivo delle stesse le prove orali. Nomina inoltre, in caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell'intimato Ministero competente per la materia oggetto della presente controversia con l'incarico di adottare tutti i provvedimenti N. 00589/2012 REG.RIC. Pagina 4 di 6 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/2012... 29/03/2012 necessari per l'ottemperanza entro l'ulteriore termine di sessanta gg, e con diritto a percepire un compenso forfettario di euro 1.000,00 ( mille euro) al lordo delle ritenute di legge. Le spese di giudizio, quantificate in dispositivo, e quelle connesse all'intervento del Commissario ad acta sono a carico dell'amministrazione inadempiente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di esecuzione della sentenza n. 6788/2011 ed ORDINA all'intimato Ministero di dare completa esecuzione alla citata sentenza, adottando i provvedimenti necessari, giusta quanto precisato in motivazione. Condanna il resistente Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati: Franco Bianchi, Presidente Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore Cecilia Altavista, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00589/2012 REG.RIC. Pagina 5 di 6 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/2012... 29/03/2012 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/03/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) N. 00589/2012 REG.RIC. Pagina 6 di 6 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/2012... 29/03/2012 | |
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Da: sti Sgueglia | 30/03/2012 10:55:18 |
sono un fenomeno | |
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Da: hehehehehehe | 30/03/2012 10:55:43 |
Per dove sei. Il coglione sei tu e tutti quelli come te,io non ho chiesto nessun giudizio di ottemperanza quindi non mi riguarda.Anzi tanto per farti capire adesso lo cerco o magari aspetto il CdS, come mi gira. hahahahahahahahahahahahahahahahahahLeggi bene e vedrai che riguarda una e dico solo una dei 43. Sai conosciamo molto bene i nostri polli e sappiamo molto ma molto bene cosa fare. la lingua ficcatela tu nel culo imbecille ignorante. Hihihihihihihihihihihihihihihihih | |
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Da: Sordi | 30/03/2012 10:56:58 |
Questa è la risposta x i sapientoni che mi ricordavano come finiva la storia di Alberto e dei suoi parenti....ahahahahah: "....provvedimento con cui l'odierna ricorrente era stata esclusa dalle prove orali non avendo superato le prove scritte, e, pertanto, l'ottemperanza deve essere circoscritta soltanto a tale decisum;" | |
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Da: traduzione | 30/03/2012 10:57:47 |
i 407 non erano e non sono illegittimi e rimarranno tali. i 43 forse rifaranno le prove. Quindi studiate! perchè la commissione rivaluterà SERIAMENTE la vostra preparazioe.......... P.S. un saluto e una dedica particolare a quel coglione che passava le sue giornate ridendo (eh, eh, eh, ih,ih, ih) sul forum.... | |
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Da: e questa | 30/03/2012 10:59:05 |
"una 43" puo fare lo scritto solo lei? Ma non si era detto che non si possono fare troppi scritti ...ad personam, ma bisogna farli tutti insieme? Non ci sto a capì nulla. | |
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Da: hehehehehehe | 30/03/2012 10:59:56 |
x e questa, tu non hai capito ma neppure i coglioni che si grociolano hanno capito un tubo. hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha | |
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Da: x eh eh eh | 30/03/2012 11:00:43 |
...suicidati!!!!!!!! | |
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Da: hehehehehehe | 30/03/2012 11:00:49 |
IMPARATE A LEGGERE IMBECILLI Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi | |
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Da: Sordi | 30/03/2012 11:06:57 |
rosicaaaaaaaaaa ehehehehehe ma soprattutto non perder tempo qui e vai a studiare perchè i giorni passano e te ne sono rimasti solo altri 89....ahahahaha | |
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Da: sentenza fasulla | 30/03/2012 11:24:37 |
considerando che, a suo tempo, si è provveduto a fare la comunicazione X PUBBLICI PROCLAMI della sentenza Tar di annullamento delle prove concorsuali e che i 43 hanno chiesto (e vinto) la PAR CONDICIO, ecco 2 lampanti c.......ate, inventate per graziare il Mef: b) la suddetta affermazione risulta suffragata dalla circostanza che il ricorso a suo tempo proposto e i successivi motivi aggiunti non erano stati notificati a tutti i vincitori della procedura concorsuale de qua; c) l'interesse sostanziale personale, concreto, diretto e attuale dell'odierna istante è quello di ottenere di essere chiamata a rifare le prove scritte, avuto presente che la caducazione ed il successivo rinnovo dell'intera procedura concorsuale, con il sacrificio della posizione dei soggetti risultati vincitori della stessa, non risulterebbe in nessun modo satisfattivo dell'originario interesse personale della stessa che aveva giustificato a suo tempo la proposizione del gravame. | |
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Da: x hehehehhe | 30/03/2012 11:24:56 |
visto che tu invece sai leggere ... erudiscici. Non sarà mica una colpa non capire (magari perchè le cose le si segue a singhiozzo). PS: ma com'è tutto sto isterismo e insulti idioti? | |
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Da: io ho capito: | 30/03/2012 11:26:59 |
non ci sarà il sacrificio delle posizioni dei vincitori e la tipa va a fare lo scritto da sola. | |
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Da: no | 30/03/2012 11:30:49 |
vanno tutti i 43 co....ni | |
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Da: hehehehehehe | 30/03/2012 11:33:47 |
Visto che sei educata,ti rispondo volentieri. La sentenza riguarda esclusivamente chi ha presentato il ricorso,gli altri hanno la facoltà di adeguarvisi,ricorrere a loro volta,aspettare la sentenza di merito del CdS. Insomma nulla è concluso e nulla è escluso. Spero di essere stato chiaro. Naturalmente non significa affatto che si lascia la collega da sola anzi era tutto stato calcolato proprio per parare eventuali provvedimenti cervellotici. Insomma sappiamo con chi abbiamo a che fare e ci adeguiamo. | |
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Da: sentenza fasulla | 30/03/2012 11:34:12 |
il magistrato aveva bevuto ? era stato drogato dal Mef ? Che balle racconta ? una sentenza fasulla non può essere applicata, pertanto: annullamento, annullamento, annullamento | |
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Da: x io ho capito | 30/03/2012 11:37:39 |
leggi bene la sentenza: FATTO Con ricorso n.1330 del 2010 alcuni dipendenti dell'intimato Ministero, tra i quali l'odierna ricorrente... | |
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