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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: x  ma12/09/2011 12:52:48
Non c'è speranza, certe affermazioni fanno cadere le braccia. Ripeto, siamo ridotti non male, malissimo!!!!!!!
Rispondi

Da: x ma - idonei c112/09/2011 13:04:21
infatti è proprio su quello che spero.... i C1 oramai prendendo lo stipendio da C1 .... è cosa fatta oramai.... tipo diritto acquisito

cmq io ci spero sempre anche da idoneo
Rispondi

Da: ma12/09/2011 13:06:33
ma ti pare che se la sentenza avesse una qualche forza non succederebbe nulla..tutto normale...tutto tace....tutto prosegue.

Nessuno ci smuoverà..stiamo tranquilli.
Rispondi

Da: x ma - idonei c112/09/2011 13:08:09
secondo te noi idonei ce la faremo?
Rispondi

Da: per idonei c112/09/2011 13:36:14
la possibilità l'avrete : potrete addirittura superare gli attuali vincitori !!!
Rispondi

Da: Si sa niente ???12/09/2011 13:49:27
Da: ultimissime 04/08/2011 15.47.36
pare che a via XX ci sia stato un primo approccio alla questione. La soluzione che sarà proposta ai sindacati è la seguente: LA PRESELEZIONE EFFETTUATA RESTERA' VALIDA; PROVE SCRITTE E ORALI ANNULLATE. l'amministrazione, con decreto motivato, stilerà una graduatoria di titoli e anzianità  tra tutti coloro che hanno superato la preselezione e i primi 492 saranno inquadrati. non si faranno altri corsi o prove perchè non ci sono più fondi oltre ad altri motivi che saranno specificati nella motivazione del decreto che dovrebbe prevedere il tutto.
Questo è tutto. ora la parola passerà ai sindacati. 

Di questa storia???
Era una bufala???
Rispondi

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Da: ma x idonei c112/09/2011 14:01:38
io credo di si...... in fondo perchè no?
Rispondi

Da: 42912/09/2011 14:15:40

ma del ricorso contro i B3r si sa qualcosa?
Rispondi

Da: la vita12/09/2011 14:26:22
...è tutto un ricorso!!! Ah Ah AH
Rispondi

Da: TAR Sez. III12/09/2011 14:52:35
Ricorso 9710 /2010 respinto. Sentenza depositata oggi 12 settembre.
Rispondi

Da: Ehm12/09/2011 15:30:31
Spiace per i colleghi ricorsisti che hanno avuto il danno e la beffa.
Spiace meno dire che i fini giuristi che frequentano questo forum avevano previsto come unico degno di accoglimento tale ricorso, e invece il 1330 palesemente accolto e questo respinto.
Nubi si addenzano sulla leicità del loro passaggio a C1.
Sarà stato meritato?
Rispondi

Da: x Ehm12/09/2011 16:25:49
...tu sei un altro vile che, morso dalla rabbia, generalizza sputando sentenze sui neo c1... Le nubi si addensano solo addosso a te e a quelli come te.
Io neo C1 lo sono diventato e ci resterò!!!! tu invece schiatta con la tua invidia! Tu parli di merito,... vergognati e  impara a scrivere!!! ADDENSANO NON addenZano !!!!! Ignorante con matricola!!!!!! CIUCCIO E PRESUNTUSO !!!!!!! 
Rispondi

Da: TAR Sez. III12/09/2011 16:28:18
Le nubi si sono già addensate .... su tutta la procedura !!
Rispondi

Da: x x Ehm12/09/2011 16:38:23
E tu sei un Imbecille con la i maiuscola, questa volta non ho sbagliato.
Intanto scherzavo, intanto l'ho messo con il punto interrogativo, la risposta poteva anche essere che il passaggio era stato meritato, come sarà stato meritato per alcuni fra i quali tu non ci sei di sicuro.
Perchè poi dovrei vergognarmi parlando di merito?
Modera tu il tuo livore, ti fa male al fegato, io vivo invece con leggerezza.
P.S. Z ed S sono vicine hai visto mai che il dito sia scivolato da una lettera all'altra, o magari con la z si può anche dire, forse più volgarmente, ma si può dire?.
Diceva qualcuno che porsi domande rende umani. Pensaci.
Rispondi

Da: per12/09/2011 16:54:21
...il coglione qua sopra: Non potevi rispondere diversamente.
Rispondi

Da: x per12/09/2011 17:08:59
Continui a farti male al fegato, lascia perdere, il fegato svolge un'azione preziosa per la salute.
A te già non funzionano altri organi, lasciatene almeno qualcuno.
E' un consiglio, poi fai come ti pare, il fegato in fondo è tuo.
Rispondi

Da: che grande ingiustizia13/09/2011 08:24:49
il ricorso 9710 del 2010 è stato rigettato
Rispondi

Da: ti13/09/2011 09:15:58
posso chiedere dove hai trovato questa notizia? grazie
Rispondi

Da: che grande ingiustizia13/09/2011 09:32:58
cerca il ricorso su  http://www.giustizia-amministrativa.it
Rispondi

Da: che grande ingiustizia13/09/2011 09:36:13
ecco la sentenza:
N. 07160/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09710/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.9710 del 2010 proposto dai signori SIMONA SPIZZIERI, STEFANIA ROCCHI, MARIANNA TERRA, LETIZIA DOGA, DONATELLA PAOLUCCI, SONIA MESCHINO, SABRINA MAZZEO, LUIGI DI VECE, MICHELA ARDIZZON, NICOLA LICARI, ALESSANDRO FOSFORINI, GERARD AMEDEO TOSCANO, QUIRINO COLANTONIO, GIANLUCA MATRICARDI, ROSALBA SGAVICCHIA, SILVIA BRANCALION, ROBERTA GATTI, GIULIA PICARIELLO rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Zordan presso il cui studio in Roma, Via Giovanni Nicotera n.29, sono elettivamente domiciliati;


contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;


nei confronti di

DERME BRUNO, DI DONNA PASQUALINA, DI NAPOLI SILVESTRO FILIPPO, GALBIATI ENRICA, GALGANO LUGINA, GREGORIA ANNA, LAROSA GIUSEPPE, MANCINI MAURO, PEDONE MARINELLA, PETRUCCI SANDRA, BROZZI MARCO, BRUNETTI ROSSELLA, DEL ROSSI NICOLINO, COCCHIARA MARCO, AMMIRATI CIRO, BAIOCCHI PIERLUIGI, BARRETTA RODOLFO, BELLEUDI ELISABETTA, ICONA LOREDANNA, BIASUTTI STEFANIA, CALLIGARIA ALESSANDRA rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Pasanisi presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n.82, sono domiciliatari;


per l'ANNULLAMENTO:

a) del DM 83725 del 22.10.2010 dell'intimato Ministero con il quale è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria di merito della procedura di selezione per il passaggio tra le aree professionali, finalizzata alla copertura di n.407 posti disponibili nella posizione C1, riservata al personale inquadrato nel ruolo unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, indetta con DM del 12.10.2006 e sono stati congiuntamente nominati i vincitori;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e degli intimati controinteressati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con decreto del 12 ottobre 2006 l'intimato Ministero ha bandito una selezione nazionale per il passaggio nell'area professionale C1 riservata al personale inquadrato nelle posizioni economiche B1, B2 e B3.

Tra i requisiti di partecipazione era previsto, in alternativa al possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale di 5 anni maturata nella posizione economica B3, ovvero di 7 anni se maturata nella posizione B2 o di 9 anni nella posizione B1; era stato altresì stabilito che la richiesta esperienza professionale doveva essere riferita esclusivamente alla posizione economica posseduta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

Tale ultima prescrizione è stata impugnata da alcuni dipendenti formalmente inquadrati all'atto della proposizione della domanda nella posizione B3 ma non in possesso della richiesta anzianità quinquennale, i quali, tuttavia, avevano maturato le anzianità de quibus nelle posizioni B1 e B2.

Questo Tribunale con sentenza della Sez.III n.10786/2008, integralmente confermata dalla sentenza n.1605/2010 della Sez. IV del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso di cui sopra affermando il principio che in sede di accertamento del possesso in capo al candidato formalmente inquadrato nella posizione B3 del requisito di anzianità previsto dal bando nella posizione economica di provenienza era applicabile il criterio del cumulo delle anzianità maturate nella posizione B2 e o B1 ai fini dell'ammissione in graduatoria come B3, atteso che come chiaramente affermato dalla decisione di secondo grado il significato della contestata clausola " non può essere sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia della piena logicità, quello di escludere dalla selezione i dipendenti che all'atto del passaggio alla posizione superiore avevano maturato l'anzianità di servizio prescritta per la posizione inferiore, trattandosi di un requisito che una volta maturato, non viene meno per effetto del passaggio alla posizione superiore".

In ottemperanza della suddetta sentenza di primo grado l'intimata amministrazione ha ammesso alla procedura concorsuale coloro che avevano proposti il citato gravame e dopo avere ultimato le prove concorsuali ha stilato la contestata graduatoria, nella quale, a parità di punteggio, gli attuali ricorrenti, i quali avevano maturato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione una maggiore anzianità di servizio nella posizione economica B3 rispetto agli odierni controinteresati, risultavano, tuttavia, collocati dietro questi ultimi.

Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione della lex specialis del bando di concorso; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Si sono costituiti anche gli intimati controinteressati, i quali, in primis, hanno prospettato l'inammissibilità del proposto gravame in quanto le dedotte doglianze hanno ad oggetto questioni già esaminate nelle citate sentenze e quindi coperte da giudicato, e nel merito hanno confutato con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle predette doglianze chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In primis il Collegio non risulta suscettibile di favorevole esame la dedotta eccezione di inammissibilità in quanto l'ubi consistam della presente controversia, consistente sostanzialmente nell'individuazione dei criteri per la formulazione della graduatoria finale dei vincitori, non risulta in alcun modo ricompreso nell'oggetto del giudicato che riguardava unicamente il possesso dei requisiti di partecipazione da parte degli odierni controinteressati.

Nel merito la dedotta censura con cui i ricorrenti lamentano la loro illegittima collocazione nella graduatoria de qua dietro gli odierni controinteressati sebbene avessero rispetto a questi ultimi una maggiore anzianità nella posizione economica B3 all'atto della presentazione della domanda di partecipazione è infondata.

Al riguardo il Collegio osserva che il possesso dell'anzianità quinquennale nella citata posizione economica B3 è considerato nella lex specialis di gara come requisito di ammissione alla procedura concorsuale e non quale elemento influente ai fini del collocamento nella graduatoria finale, atteso che lo stesso bando prevede espressamente nel paragrafo " Graduatorie finali e inquadramento" che "a parità di punteggio prevarrà il dipendente che abbia riportato il maggior punteggio nelle prove di esame, in caso di ulteriore parità quello con maggior punteggio relativo ai titoli di studio, infine quello con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevarrà il dipendente con la maggiore età anagrafica".

In tale contesto, premesso che la migliore collocazione in graduatoria degli odierni controinteressati può essere dipesa dall'utilizzo dei primi dei due criteri de quibus, circostanza quest'ultima totalmente ignorata dagli odierni istanti, il Collegio sottolinea che il bando fa unicamente riferimento ad una generica ed onnicomprensiva anzianità di servizio come terzo criterio per determinare la collocazione in graduatoria, per cui ne discende de plano che la maggiore anzianità di servizio nella posizione economica B3 non assume a tal fine alcuna rilevanza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9710 del 2010, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:



Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Rispondi

Da: x ti13/09/2011 09:37:50
Non è una notizia ma una sentenza,basta che vai sul sito del TAR.Comunque che fosse bocciata o no poca importanza ha.Certo è che su questo forum i tanti soloni che pontificano su quali sentenze saranno accolte e quali saranno respinte danno idea di una conoscenza del Diritto molto profonda e fanno altresì capire che le loro interpetrazioni delle sentenze è pari alla loro ignoranza, unico dato certo e non modificabile.Chi vuole polemizzare prima di farlo si vada a rileggere quello che ha scritto sui ricorsi che sarebbero stati accolti e su quelli che sarebbero stati sicuramente respinti.Ecco oserei dire che l'ignoranza in questo caso è "PALESE"se poi sono gli stessi che tutti i giorni si fanno forza dicendo che loro C1 sono e C1 rimarranno ebbene,Auguroni a tutti. Per il momento siete dei C1 abusivi,magari diventerete c1 condonati ma sicuramente siete dei c1 ignoranti. (vale solo per quelli che tutti i giorni pontificano)
Rispondi

Da: Da notare13/09/2011 09:42:21
In questa sentenza le spese vengono compensate mentre se andate a rileggere il dispositivo dell'annullamento degli scritti e di tutti gli atti conseguenziali noterete che le spese non vengono compensate ma addebitate al soccombente questo vorrà pur dire qualcosa o no?
Rispondi

Da: Ingiustizia è fatta !!13/09/2011 09:43:59
Alla faccia del TAR super-partes che analizza e giudica per il meglio.
La solita italianata , la solita solfa , la solita manfrina anche in sede giurisdizionale . Chi ha appoggi, dritte ecc ecc riesce ad ottenere tutto e il contrario di tutto ( leggesi B3r)  trovandosi in pochi anni da B2 a C1 mentre chi aspetta da una vita un misero passaggio di area si trova beffato, mazziato, preso per i fondelli da una Amministrazione e a questo punto da una Giustizia Amministrativa che evidentemente "tutela" particolari interessi .....
Fare il raffronto con il ricorso accolto per la sessione supplementare famosa diviene pietosamente patetico ,ridicolo e mi fermo qua...
CHi ha dato ha dato chi avuto ha avuto gli attuali C1 rimarrano tali e gli altri IN FILA PREGO NUOVA PROGRESSIONE tra 7 anni (forse)..
Come sprecare 6 anni e rimanere con un pugno di mosche in mano...
MEF ty for all .....buffoni..
Rispondi

Da: x Ingiustizia è fatta !!13/09/2011 09:47:19
Guarda che è un ricorso fatto in una maniera così ridicola che cercare i danni all'avvocato che l'ha presentato è il minimo che potete fare.Questo non toglie che è uno schifo ma non giustifica un ricorso scritto con i piedi.
Rispondi

Da: che grande ingiustizia13/09/2011 09:52:55
mi dispiace moltissimo per i vecchi B3 che hanno perso il ricorso. Molto dipende da come è stato impostato quest'ultimo
A questo punto, anche i vecchi B3 (che l'hanno perso) dovrebbero sperare nell'annullamento di tutta questa nefanda procedura concorsuale, non credete? 
Rispondi

Da: c1 ignorante13/09/2011 10:09:18
Da: x ti 13/09/2011 9.37.50

Io so di essere ignorante ma rispetto a te che scrivi >...
Adesso mi aspetto di leggere che trattasi di errore di battitura...
Non saremo dei bravi giuristi ma la lingua italiana è un altro discorso. Basta leggere su questo forum e si trovano strafalcioni aberranti che poi si giustificano con errori di battitura e/o distrazioni... Ma chi legge si rende anche conto della reltà e del  perchè la commissione è stata costretta a bocciarne qualcuno
Rispondi

Da: 42913/09/2011 10:10:43

   A questo punto mi arrendo e auguro brillante carriera a tutti i colleghi.
Rispondi

Da: x C1 ignorante13/09/2011 10:14:03
e falla finita con questa solfa
ma li hai letti i compiti?
se sì e parli ancora è grave, se non li hai letti leggili prima di parlare
Per mia informazione ti chiedo:
la > ti è scappata?
reltà che vuol dire? Forse la a non ti è uscita? Allora gli errori di battitura va a finire che non sono una invenzione ma esistono davvero !!!!
Rispondi

Da: c1 ignorante13/09/2011 10:14:19
Da: x ti 13/09/2011 9.37.50

Io so di essere ignorante ma rispetto a te che scrivi
...
Adesso mi aspetto di leggere che trattasi di errore di battitura...
Non saremo dei bravi giuristi ma la lingua italiana è un altro discorso. Basta leggere su questo forum e si trovano strafalcioni aberranti che poi si giustificano con errori di battitura e/o distrazioni... Ma chi legge si rende anche conto della reltà e del  perchè la commissione è stata costretta a bocciarne qualcuno
Rispondi

Da: Ingiustizia  fatta !!13/09/2011 10:15:10
mi dispiace moltissimo per i vecchi B3 che hanno perso il ricorso. Molto dipende da come è stato impostato quest'ultimo
A questo punto, anche i vecchi B3 (che l'hanno perso) dovrebbero sperare nell'annullamento di tutta questa nefanda procedura concorsuale, non credete?


Non credo che annullaranno niente,non credo che si rifarà la procedura ..credo che nessuno verrà inquadrato oltre i 407 "vincitori" ....
la messa è finita andate in pace ( o guerra ) il Cds accoglierà il ricorso dell'Amministrazione per il ricordo accolto tra diciamo 2 anni (visti i tempi da Usain Bolt della Giustizia Amministrativa) con gradutorie ampiamente scadute e ..ciao mare !!
La metto sul ridere che è meglio...

Guarda che è un ricorso fatto in una maniera così ridicola che cercare i danni all'avvocato che l'ha presentato è il minimo che potete fare.Questo non toglie che è uno schifo ma non giustifica un ricorso scritto con i piedi.

Su questo mi trovi d'accordo. Fatto sta che al momento ad esclusione dei 407 gli altri il passaggio lo vedranno "con il binocolo" :) :) poco ma sicuro ...
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