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14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64649 volte

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Da: Yesssssiiii14/12/2016 11:57:48
Scusate ragazzi ma non vi pare che la traccia sugli alimenti debba riguardare l'art 47 c.p. e non il 48? Non mi pare ci sia errore determinato dall'altrui inganno, talché si possa parlare di autore mediato ed immediato.....
Rispondi

Da: claustrofobico14/12/2016 11:57:52
Quante inutili polemiche. Io sono abilitato e questo esame lo eliminerei.
Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 11:58:57
Prime 2 pagine della sentenza per la traccia n. 2
La sentenza è di 10 pagine se qualcuno riesce pubblicatela per intero

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-02-2016) 06-06-2016, n. 23355
Svolgimento del processo
1. M.S. impugna la sentenza della Corte d'appello di Potenza con la quale, in riforma della
sentenza di assoluzione pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Potenza, è stato dichiarato responsabile dei delitti di concorso in
corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio nonchè di concorso in turbata libertà degli incanti,
limitatamente all'appalto relativo al "centro oli di Tempa Rossa".
I fatti oggetto dell'imputazione ascritta a M.S., "acquisire e dare informazioni privilegiate inerenti
alle tre gare" - due relative alla fornitura, il trattamento e lo smaltimento dei fanghi di perforazione
e l'altra, più significativa sotto il profilo economico, per i lavori di realizzazione del "centro Oil
Tempa Rossa" - "e dell'impegno di fare pressioni sia sui...menzionati manager della Total sia sul
presidente della giunta regionale di Basilicata D.F.V. al fine di ottenere l'aggiudicazione delle
menzionate gare alle società riconducibili al F. F.R. e agli imprenditori della sua cordata, facendo
valere in tale ottica e a tal fine il potere e l'influenza dallo stesso M. esercitati in ragione della
qualità di parlamentare (deputato della Repubblica) e di leader del partito democratico di Potenza",
ricevendo, a fronte dell'impegno assunto, la promessa di 200.000 Euro, quale corrispettivo da parte
di F. F.R. e B.A..
2. Il giudice di primo grado ritiene anzitutto che, quanto alle prime due gare di appalto, non vi
siano elementi che possano coinvolgere M. sebbene nell'imputazione lo stesso sia chiamato a
risponderne a titolo di concorso: a) per l'una, dalle conversazioni intercettate i fatti possono essere
attribuiti a F. e a T.I., sindaco di (OMISSIS) - i quali d'accordo tra loro e con l'intervento di L.L.,
amministratore delegato della Direzione generale "esplorazione e produzione" della Tata Spa Italia
- si sono adoperati per regolarizzare con false attestazioni per far apparire tempestivo il deposito
ricezione delle domande di partecipazione alla gara d'appalto dell'impresa So.GE.SA. S.r.l, società
del gruppo F.; b) per l'ulteriore gara, relativa ai lavori di "trattamento e smaltimento dei fanghi di
perforazione" - oltre a T. e F. - vi era il coinvolgimento di Frangini, funzionario anch'egli delle
Total Italia, per una successiva "irregolare riammissione" delle imprese facenti capo a F. alla
valutazione tecnica. Come già posto in rilievo, il giudice d'appello ha condiviso per tali due ipotesi
di accusa le conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado.
3.Un diverso e specifico approfondimento vi è per il terzo appalto, significativo sotto il profilo
economico-affaristico: la realizzazione del Centro Oli di Tempa Rossa. Secondo la decisione di
primo grado, il complessivo quadro probatorio è tale da dimostrare che l'intervento di M. potesse
integrare le ipotesi di reato ascrittegli. Anzitutto, le conversazioni intercettate e gli altri elementi
acquisiti, se da un lato, non pongono in discussione che la promessa di danaro vi fu, dall'altro non
consentono di affermare con "certezza" che M. ebbe ad accettarla.
Una analisi d'insieme delle conversazioni intercettate dimostra, peraltro, che a M. non fu chiesto di
agire sul "management Total poichè già orientato a favore dell'ATI Ferrara", circostanza
quest'ultima il cui riscontro è nel fatto che i dirigenti Total nelle conversazioni intercettate non fan
riferimento alcuno a M..
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M., si legge nella sentenza di primo grado, compare nella vicenda dopo che la "intesa con i vertici
della Total era stata verosimilmente raggiunta" ed era già avvenuta la "sostituzione delle buste
relative alle offerte economiche custodite" nella cassaforte esistente nella sede di (OMISSIS) della
Total, ad opera dell'amministratore delegato L., come emerge dalla conversazione intercettata tra il
sindaco di (OMISSIS) e F., nel corso della quale è T. che assicura F. che non vi erano più
difficoltà per la sostituzione delle buste "relative alle offerte economiche" per la gara; operazione
conclusasi nei giorni successivi, anche qui come dimostrato dalle intercettazioni del 21 dicembre
2007 tra F. e la sua amante, Z.E..
L'impegno richiesto al parlamentare era quello di fornire notizie circa le interferenze di "dubbia
legittimità provenienti dalla Regione" contrarie all'affidamento dei lavori a F. dopo l'avvio di
indagini della Procura di Potenza, nonchè di intervenire sul presidente della Regione, appartenente
allo stesso gruppo politico per "neutralizzare" tali interferenze all'affidamento. Il giudice di primo
grado ritiene -- la ricostruzione "plausibile e coerente" con il contenuto delle conversazioni, dalle
quali non vi è certezza di altri comportamenti di M. nè tantomeno che egli sia in realtà intervenuto
nel senso richiesto da F.. Tale circostanza, secondo il giudice di primo grado, sarebbe smentita
anche dal fatto che la Total - come risulta da intercettazioni e da documenti sequestrati
all'amministratore della "Total Italia" il giorno dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare - aveva una
precisa intesa con il F. relativa alla fornitura di gasolio pari a 120 quintali al giorno a buon prezzo.
Intesa da ritenere "verosimilmente" già raggiunta e tale da far ritenere "quanto meno dubbio che
l'intervento di M. fosse diretto a fare pressioni su vertici della Total" (pp.18 e 19 sentenza di primo
grado).
Il giudice di primo grado ritiene la prova insufficiente e contradditoria e che a ciò non avrebbe
potuto che conseguire l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, per i delitti a lui ascritti.
4. A fronte di tale conclusione, la Corte d'appello, in base a una diversa valutazione degli elementi
di prova acquisiti, ritiene che l'intervento di M. è stato decisivo per raggiungere la aggiudicazione
dell'appalto "Centro oli Tempa Rossa" all'ATI Ferrara, per il quale vi fu la promessa di 200.000
Euro, accettata da M., quale corrispettivo per l'intervento richiesto e la complessiva operazione
conclusasi poi con l'affidamento dell'appalto a Ferrara. Secondo tale diversa ricostruzione dei fatti,
dunque, la somma promessa rappresentava il corrispettivo anzitutto per "l'interessamento e
l'appoggio" di M. presso i vertici Total e poi anche presso la Regione Basilicata, affinchè fosse
garantita a F. l'aggiudicazione dell'appalto; la condotta di M. integra il delitto di corruzione ex art.
319 c.p., per avere egli accettato la promessa corruttiva.
Gli indizi descritti, si legge in sentenza, sono "consistenti e non equivoci" e inoltre - senza che vi
possa essere una diversa e alternativa ricostruzione - sono ancor più avvalorati dalle sollecitazioni
di M. rivolte a F., nell'incontro del 16 dicembre 2007 in Potenza, la cui prova emerge non solo
dalle intercettazioni, ma anche da un servizio di osservazione degli organi polizia. In tale incontroi
del 16 dicembre, M. sollecita F. a parlare con i vertici della Total e l'occasione è quella del
concerto di Natale in un teatro di Roma il giorno successivo, al quale egli non avrebbe potuto
partecipare. Circostanza smentita, ad avviso del giudice d'appello, anzitutto perchè M. figura
nell'elenco degli invitati e poi l'impegno dovuto ai lavori della Camera risulta, contrariamente a
quanto assunto da M., alle 21,30.
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Da: Avv. Andre8014/12/2016 12:00:58
ragazzi la 1 tutta la vita
Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 12:01:53
Pag. 3, 4 e 5 della sentenza 23355/2016

3. I difensori di M.S., avvocati Franco Coppi e Emilio Nicola Buccico, propongono ricorso e
deducono:
3.1.Nullità della sentenza ex art. 606, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale con riferimento al ritenuto reato di corruzione.
La sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto M. dai delitti a lui
ascritti, ritenendo che i fatti come articolati in ciascuna delle imputazioni non trovano una
plausibile e persuasiva prova per l'affermazione della responsabilità di M..
La Corte d'appello, su impugnazione del pubblico ministero, non ha condiviso tale ultima
conclusione, ritenendo M. responsabile dei delitti di corruzione e turbativa d'asta concernenti
l'appalto "Centro Oli Tempa Rossa".
Ad avviso della difesa, la condotta di M. non può configurare il delitto di corruzione, pur
ammettendo che tale fatto sia stato commessa da M..
M., pur pubblico ufficiale nella sua veste di parlamentare delle Repubblica, non aveva alcun ruolo
nelle gare d'appalto e la condotta per la qual è stata affermata la responsabilità non può integrare il
delitto di corruzione, sul presupposto che la commissione Ambiente non ha alcuna competenza
nella materia oggetto di appalti e, inoltre, non era componente di alcun comitato parlamentare di
controllo sull'estrazione del petrolio.
Ne discende che manca del tutto il requisito per la configurazione del delitto di corruzione e cioè
che l'atto d'ufficio, seppur non di specifica competenza dell'intraneus, debba essere espressione
"diretta o indiretta della funzione pubblica esercitata" In tal senso, si precisa in ricorso, si è
espressa la dottrina e la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui dall'ipotesi del
delitto di corruzione ex art. 319 c.p. sono escluse "le ipotesi in cui il pubblico ufficiale prometta e
ponga eventualmente in essere il suo intervento prezzolato, avvalendosi della sua qualità e del
prestigio che gli deriva dalla carica ricoperta, senza che l'intervento comporti poteri istituzionali
propri del suo ufficio o comunque ad essi collegabili".
Ad avviso della difesa, la somma di 200.000 Euro, offerta da F. e accettata da M., avrebbe dovuto
essere il compenso, come risulta dall'imputazione e da quanto ribadito in sentenza: il "corrispettivo
del suo interessamento e del suo appoggio per l'aggiudicazione in favore di F. dell'appalto dei
lavori "Tempa Rossa", presso i vertici della Total e delle Regione Basilicata.
3.2. Nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e
illogicità della motivazione in relazione al ritenuto delitto di corruzione propria.
Ad avviso della difesa, non vi è prova "persuasiva" della promessa del F. e di un accettazione di
M., circostanze non risultanti dagli atti processuali. Ricostruzione, si precisa ancora, che trova
conferma nella sentenza di primo grado e negli argomenti posti a fondamento dell'assoluzione di
M..
La sentenza di appello non contraddice i fatti accertati dal giudice di primo grado e non prende in
considerazione alcun argomento sviluppato nella sentenza del primo giudice, dalla quale emerge
anzitutto che F. aveva contati quotidiani con i vertici della Total, favorevoli alla "soluzione della

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gara in favore dell'ATI della quale F. era capofila". Altra circostanza affatto non considerata è
quella relativa all'interesse di T., sindaco di (OMISSIS), all'aggiudicazione dei lavori a F. nonchè
interesse della Total ad avere buoni rapporti con i politici locali.
Circostanza del tutto dimenticata dalla sentenza impugnata è quella dell'incontro in Roma il 20
settembre 2007 di F. con i vertici Total; incontro al quale avevano preso parte il T. e il Presidente
della provincia di Matera, come riportato a pp. 8 e 9 della sentenza di primo grado.
Ad avviso della difesa, l'incontro assume notevole significato per quello che avverrà
successivamente per la gara d'appalto "Tempa Rossa"e gli accordi intervenuti tra i vertici della
Total e F.. In tale incontro furono raggiunte intese per la definizione dell'appalto della fornitura dei
fanghi di perforazione" e per il quale fu falsificata la data di presentazione della domanda di
partecipazione della SO.GE.SA. del F.. Altri elementi significativi, ad avviso della difesa, sono le
conversazioni intercettate dalle quali emergono contatti tra T., sindaco di (OMISSIS) per la
"regolarizzazione" dell'appalto relativo "allo smaltimento dei fanghi di perforazione", dal quale fu
ab origine esclusa SO.GE.SA. di F.. Entrambi gli episodi confermano che F. aveva contatti diretti
con i vertici Total e con T., il quale svolgeva un assidua opera di intermediazione.
Quanto alla gara per la realizzazione del "Centro Oli di Tempa Rossa", si pone in rilievo che già
dalla metà del mese di dicembre risultava che il tutto andava favorevolmente per l'ATI di F. e che
F. avesse il pieno appoggio del vertici Total, come indicato dalla sentenza di primo grado e sul
punto non smentita dalla Corte d'appello, al pari di quanto è avvenuto per l'incontro di Piacenza
del 14 settembre 2007 (p.7,sent. 1 grado). Circostanze che dimostrano l'estraneità di M. in tutta la
vicenda sino alla metà del mese di dicembre.
Si sostiene che, diversamente da quanto risulta dalla sentenza impugnata, la notizia che l'offerta
dell'ATI Ferrara era stata riconosciuta più vantaggiosa è venuta fuori dopo il 13 dicembre e ed è
stato D., che faceva parte dell'ATI di F., ad apprendere la notizia dal responsabile dell'ufficio di
Potenza della Total. Rispetto a tutto ciò, M. è estraneo e ha sempre negato di aver partecipato
all'incontro in Roma e al concerto perchè impegnato in Parlamento, fatto, quest'ultimo confermato
anche dall'amministratore delegato della Total Italia, L.L..
Quanto ai rapporti con D.F., presidente della Regione Basilicata, F. tentò di mettersi in contatto
con lui, senza riuscirci. I successivi tentativi di parlare con M. erano diretti a tentare di ottenere un
incontro con D.F..
Tali circostanze trovano conferma nella sentenza di primo grado che dà conto anche della
mancanza di ogni contatto tra M. e i vertici della Total.
Mentre, dalle intercettazioni risultano contatti diretti tra i vertici della Total e F. e vien fuori l'idea
di sostituire le buste, con altre contenenti nuove offerte.
In tali vicende non compare M., estraneo ai contatti con la Total i cui dirigenti non hanno mai fatto
riferimento ad alcun intervento di M. in favore di F..
La difesa ritiene la dinamica dell'incontro tra F. e M. non tale da fornire la prova dell'accettazione
della proposta corruttiva, come diversamente interpretata dal giudice d'appello. Peraltro, non
risulta vero che Bo. e F. abbiano incontrato insieme M., così come emerge dall'osservazione degli
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organi di polizia e dall' intercettazioni delle conversazioni tra F. e Bo., avvenuta subito dopo
l'incontro con M..
Nel corso di tale conversazione, si limita a rivelare atteggiamenti che esprimono cautela e,
pertanto, non emergono attestazioni di amicizia tra gli interlocutori.
3.3.Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di
motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 353 c.p..
Ad avviso della difesa, le questioni riguardanti la responsabilità di M. per tale delitto sono trattate
in termini marginali e privi di ogni approfondimento, come se tale condotta sia implicitamente
ricompresa in quella relativa al reato di corruzione.
Non vi è prova che M. abbia avuto parte attiva nell'operazione di sostituzione delle buste
contenenti l'offerta economica, nè che abbia dato suggerimenti per tale espediente.
L'espediente in parola fu deciso dai dirigenti Total e dal F., il quale non ha mai riferito alcunchè su
eventuali coinvolgimenti di M., anche perchè, si sottolinea ancora in ricorso, F. aveva rapporti
diretti con i vertici Total e non aveva necessità alcuna di intermediazione.
Ne discende che alcuna condotta di turbativa d'asta è ascrivibile a M..
3.4.Nullità della sentenza per erronea interpretazione della legge penale in relazione alla data di
inizio della prescrizione.
Ad avviso della difesa, erroneamente la Corte d'appello ha indicato l'aggiudicazione quale
momento di consumazione del reato, mentre la giurisprudenza di legittimità definisce la turbativa
d'asta reato di pericolo e, pertanto, il reato è consumato con la realizzazione delle condotte che
mediante e quali l'illecito è commesso e da tale momento inizia a decorrere il tempo di
prescrizione. Pertanto, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione non
rilevando la produzione di un danno o il conseguimento di un profitto.
6.Tale è la sintesi dei motivi di ricorso enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.,
comma 1.
Motivi della decisione
7. Prima questione da affrontare è quella della configurabilità del delitto di corruzione previsto
dall'art. 319 c.p.ascritto a M.S..
Il ricorrente sostiene che la condotta di M.S. non integra il delitto di corruzione, pur ammettendo
che tale fatto sia stato da lui commesso.
Al riguardo, si precisa che la commissione Ambiente non ha alcuna competenza nella materia
oggetto di appalti e, inoltre, che M. non era componente di alcun comitato parlamentare di
controllo su l'estrazione del petrolio.
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Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 12:05:48
Ultime pagine della sentenza per la traccia 2

Del resto, anche se fosse stato componente di tali Commissioni parlamentari, M.S., pur pubblico
ufficiale nella sua veste di parlamentare delle Repubblica, non aveva alcun ruolo nelle gare
d'appalto e la condotta per la quale è stata affermata la responsabilità non può integrare il delitto di
corruzione.
In realtà, la giurisprudenza di legittimità è nel senso il delitto di corruzione appartiene alla
categoria dei reati "propri funzionali" perchè elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o
il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza
dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione,
diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non
ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione
dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non
sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di
attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di
potere funzionale (Sez. 6, 4 maggio 2006, n. 33435).
Ne discende che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante
che il fatto contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di
un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale
egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, 2
marzo 2010, n. 20502).
Simili condotte potranno rientrare nel paradigma del "traffico di influenze illecite" di cui all'art.
346 bis c.p. sempre che ne sussistono i presupposti di legge; all'epoca dei fatti, però, non ancora
previsto dal nostro ordinamento come reato, poichè introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190.
Dinanzi a tale soluzione in diritto, ogni questione relativa all'esistenza o meno della promessa di
200.000 Euro e della accettazione della stessa perde ogni significato, rendendo superfluo a tale
scopo l'annullamento della sentenza con rinvio per ulteriore esame da parte del giudice di merito.
8. Per l'ulteriore imputazione di turbativa d'asta di cui all'art. 353 c.p.p., reato dal quale M. è stato
assolto dal giudice di primo grado e poi, condannato dalla Corte d'appello va preliminarmente
esaminata la richiesta di estinzione del reato per prescrizione dedotta dalla difesa.
8.1. Su tale punto, il ricorso è infondato.
Ad avviso della difesa, si è in presenza di un delitto di pericolo e come tale, al fine della
consumazione, è irrilevante che vi sia stata o meno l'aggiudicazione della gara. Se tale assunto è
incontestabile sotto il profilo del discrimine ai fini della configurabilità del tentativo o dell'ipotesi
consumata, non assume significato ai fini della prescrizione del reato e, in particolare della
decorrenza ex art. 158 c.p. del tempo previsto dalla legge. Là dove la condotta criminosa si sia
conclusa con la realizzazione delle tassative ipotesi di "violenza, minaccia o doni promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, diretti a impedire o turbare la gara" non vi è dubbio che il
tempo della prescrizione inizia a decorrere dalla cessazioni di tali condotte strumentali; nel caso in
cui però vi è stata anche la realizzazione dell'evento consistente nell'illecita aggiudicazione della
gara, in virtù del principio generale dell'approfondimento dell'offesa, il tempo della prescrizione
non può che decorrere da tale momento. Si tratta del fenomeno dei reati a duplice schema, quale la
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corruzione, la truffa diretta all'assunzione illecita in un pubblico impiego ovvero ai danni di un
istituto previdenziale con indebita percezione di ratei pensionistici (Sez. Un., 16 dicembre 1998,
dep.19, gennaio 1999, n.1; Sez. 2, 21 febbraio 2008,n. 10085).
E allora il delitto non è ancora prescritto, come ritenuto dalla Corte d'appello, poichè il dies a quo
ai fini della prescrizione decorre dall'aggiudicazione della gara.
9.Ciò posto è da ritenere che le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello quanto
all'affermazione di responsabilità non sono condivisibili.
La singolarità della vicenda processuale è data dal fatto che la sentenza impugnata non ha affatto
dialogato con gli argomenti e gli accertamenti effettuati dalla decisione di primo grado che è
pervenuta all'assoluzione di M. ex art. 530 c.p.p., comma 2, per "mancanza, insufficienza e
contraddittorietà della prova" nel cui ambito si inserisce la regola di giudizio - che racchiude un
criterio che rafforza e dà ancor più consistenza a quello generale sulla valutazione della prova -
secondo cui il giudice "pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta "colpevole del reato
contestatogli oltre ogni ragionevole dubbio".
Un punto significativo e incontrovertibile posto a fondamento di tale pronuncia, non considerato
dal giudice d'appello, è quello posto già in rilievo in che narrativa e cioè che M. compare nella
vicenda dopo che la "intesa con i vertici della Total era stata verosimilmente raggiunta" ed era già
avvenuta la "sostituzione delle buste relative alle offerte economiche custodite" nella cassaforte
esistente nella sede di Roma della Total, ad opera dell'amministratore delegato L., come emerge
dalla conversazione intercettata tra il sindaco di (OMISSIS) e F., nel corso della quale è T. che
assicura F. che non vi erano più difficoltà per la sostituzione delle buste "relative alle offerte
economiche" per la gara; operazione conclusasi nei giorni successivi, anche qui come dimostrato
dalle intercettazioni del 21 dicembre 2007 tra F. e la sua amante, Z.E..
L'impegno richiesto al parlamentare era quello di fornire notizie circa le interferenze, "provenienti
dalla Regione", contrarie all'affidamento dei lavori a F. dopo l'avvio di indagini della Procura di
Potenza, nonchè di intervenire sul presidente della Regione, appartenente alla stesso gruppo
politico per "neutralizzare" tali interferenze.
Il giudice di primo grado correttamente ritiene che la ricostruzione "plausibile e coerente" con il
contenuto delle conversazioni, dalle quali non vi è certezza di altri comportamenti di M. nè
tantomeno che egli sia in realtà intervenuto nel senso richiesto da F.. Tale circostanza, secondo il
giudice di primo grado, sarebbe smentita anche dal fatto che la Total - come risulta da
intercettazioni e da documenti sequestrati all'amministratore della "Total Italia" il giorno
dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare - aveva una precisa intesa con il F. relativa alla fornitura di
gasolio pari a 120 quintali al giorno a buon prezzo.
In particolare, le sorti dell'appalto "Centro Oli Tempa Rossa" erano già chiare nel senso che, per
l'aggiudicazione all'ATI Ferrara, il "nesso sinallagmatico" è quello della proposta di F. di acquisto
per cinque di carburante Total per i suoi mezzi e le sue imprese per un valore complessivo di
15.000.000 di Euro. Accordo "verosimilmente" già raggiunto e tale da far ritenere "quanto meno
dubbio che l'intervento di M. fosse diretto a fare pressioni su vertici della Total" (pp.18 e 19
sentenza di primo grado).
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Il giudice di primo grado ritiene la prova insufficiente e contradditoria e che a ciò non avrebbe
potuto che seguire l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, per i delitti a lui ascritti.
10. Il ricorso è dunque fondato.
La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non
presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza.
Ciò ribadito in via generale, deve escludersi che nel caso di specie il ribaltamento operato dalla
Corte d'appello abbia rispettato i criteri evidenziati.
Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, ne giudizio di appello, per la
riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e
diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a
giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore
plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva
superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, 22 ottobre 2013, n. 45203; Sez.
6, 21 novembre 2012, n. 49755). Si è detto, cioè, in altri termini, che la riforma della sentenza
assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della
decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso
apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti
vizi logici o di inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo
giudizio (Sez. 6, 24/01/2013, n. 8705).
Per di più, la l'istruttoria effettuata in appello, mediante l'esame dell'amante di F., Z.E., ha aggiunto
un ulteriore elemento a sostegno del ragionevole e dubbio e della contraddittorietà degli elementi a
carico di M. e cioè che " S." cui si faceva riferimento nei discorsi di F. non era M.; circostanza non
considerata e comunque non adeguatamente valutata dalla Corte d'appello.
11. Per quanto sopra esposto e argomentato, il Giudice d'appello è pervenuto ad una lettura
alternativa del medesimo materiale probatorio, con argomentazione articolata che ha, all'evidenza,
valorizzato tutti gli elementi d'accusa disponibili. Poichè tale prospettazione alternativa, già in sè
non evidenzia argomenti "dirimenti" e significativi di "oggettive carenze e insufficienze" della
prima decisione, è del tutto ragionevole presumere che il giudizio di rinvio non potrebbe introdurre
elementi probatori e argomenti ulteriori caratterizzati da una tale invece necessaria connotazione e,
pertanto, il rinvio per nuovo esame è anche qui del tutto superfluo.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata perchè il reato di corruzione ascritto al
ricorrente non sussiste. E per non avere il ricorrente commesso il reato di turbativa d'asta
ascrittogli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perchè il reato di corruzione ascritto al ricorrente non sussiste e per
non avere il ricorrente commesso il reato di turbativa d'asta ascrittogli.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2016.
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Da: girino14/12/2016 12:05:55
ciao ragazzi allora qualcuno sa indicarmi articoli di riferimento su entrambi i pareri?
grazie
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Da: Miss Ius14/12/2016 12:06:59
A me il reato sembra ex art. 353bis cp....relativo alle fasi antecedenti il bando

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Da: Miss Ius14/12/2016 12:07:02
A me il reato sembra ex art. 353bis cp....relativo alle fasi antecedenti il bando

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Da: orgoglio napoletano14/12/2016 12:07:27
traccia 2 : come ho già scritto per il momento la sentenza più appropriata è CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 29 settembre 2014, n.40304


gli imputati rispondono di 353 e 353 cpv
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Da: orgoglio napoletano14/12/2016 12:08:30
353 cpv ad entrambi perchè l'aggravante si estende all' estraneo
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Da: Pa 14/12/2016 12:09:27
Ma il parere della seconda traccia????
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Da: bababù14/12/2016 12:09:34
qualcuno è in grado di fare uno schema per la traccia 2?
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Da: Caprese 14/12/2016 12:11:06
Qualcuno per la prima ci sta lavorando?
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Da: aiutoesterno14/12/2016 12:12:43
chi lavora alla prima?
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Da: orgoglio napoletano14/12/2016 12:13:28
353 cpv NO BIS che riguarda solo fase prodromica /embrionale . Nel caso di specie la gara è stata bandita e conclusa pure.
fate attenzione amici
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Da: Aiutante 14/12/2016 12:14:20
Ma anche oggi napoli schermata?
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Da: gafe14/12/2016 12:14:29
mi dite le sentenze di riferimento esatte please
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Da: Aiutante 14/12/2016 12:14:29
Ma anche oggi napoli schermata?
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Da: paona14/12/2016 12:15:22
x orgoglio: scusa rileggi attentamente: la gara non si è per nulla conclusa al momento della turbativa; non sviamo ragazzi è applicabile il 353 bis
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Da: graffio14/12/2016 12:16:02
Art 326, co 3 primo periodo cp (Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni).

Art. 353 bis cp

Art 110 cp

Trovare sentenze adatte
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Da: Forza e coraggio! Aiutiamoli!14/12/2016 12:16:50
mi dite le sentenze di riferimento esatte! Grazie!!!
Rispondi

Da: Giuseppe201514/12/2016 12:17:21
ORGOGLIO NAPOLETANO mi trovi pienamente d'accordo. la sentenza a cui facevano primariferimento altri è fuorviante. Qui non vi è  corruzione ma solo 353 co. 2 per Mevio e 353bis per Tizio.
non vi sarà neanche il 323 perché è un reato che viene punito con minor reclusione.

sono solo indeciso se possa rientrarvi anche la Truffa 640 ma penso sia assorbita dal 353, anch'essa.

che ne dici invece della sentenza Cassazione penale, sez. VI, 27/01/2016, (ud. 27/01/2016, dep.15/02/2016),  n. 6259
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Da: Miss Ius14/12/2016 12:17:29
orgoglio napoletano hai ragione tu. La Cass, oltretutto, ha confermato che se il bando va a buon fine (secondo i progetti dei collusi)... si configura
il reato consumato ex art. 353 cp.
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Da: buddace80 14/12/2016 12:17:30
le sentenze non corrispondono! verificate!
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Da: Lupocalabro1985 14/12/2016 12:17:45
Traccia 2: in capo a Mevio 323, c. 2, ma anche 326 c.p, mentre in capo a Tizio 353 bis c.p più 110 c.p perchè concorso di persone
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Da: 1714/12/2016 12:17:57
Per la prima traccia la sentenza è la n. 12710 del 25 Marzo 2015

Per la seconda la sentenza è Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-02-2016) 06-06-2016, n. 23355
Rispondi

Da: noc noc14/12/2016 12:20:28
CORRUZIONE - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene - Necessità - Limiti.

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante che il fatto contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE - Nuova incriminazione - Fatti anteriori all'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 - Inapplicabilità.

Il delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p. costituisce una "nuova incriminazione" che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, c.p., non si applica ai fatti in esame anteriori all'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012

Il reato di corruzione appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali" perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale. Ne discende che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante che il fatto contrario ai doveri di ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Mentre se tali condizioni non sussistono, non potrebbe configurarsi la corruzione, ma semmai, ricorrendone i presupposti di legge, gli estremi del reato di traffico di influenze illecite i cui all'art. 346bis c.p..
Rispondi

Da: buddace80 14/12/2016 12:20:36
grazie
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Da: SCHEMA SOLUZIONE PARERE N.114/12/2016 12:22:20
Schema Prima Traccia Parere Civile Esame Avvocato 2016

• Breve premessa per introdurre l'argomento;

• Illustrare le due fattispecie di reato: falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico ex art. 479 c.p. e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. descrivendo elemento soggettivo, oggettivo e
rapporto con gli altri reati.

• Indicare quale fattispecie si applica al caso di specie in combinazione con l'art. 48 c.p.

• Illustrare la sentenza della Cassazione n. 1271 del 25.03.2015, spiegando come risolve il problema della mancata comprensione da parte di Tizio del modulo compilato relativamente ai precedenti penali.

• Concludere spiegando quale pena sarà applicata e se risulta applicabile la legge n. 77 del 28 aprile 2014 che esclude in presenza di alcuni requisiti la punibilità del reato in caso di tenuità del fatto.
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