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14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64649 volte

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Da: Lasoluzione 14/12/2016 14:26:12
LA CONCLUSIONE

Sussisterebbero pertanto, nella fattispecie in esame,  il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., poichè le false dichiarazioni di Tizio, già costituenti di per sè reato, si sono poste in rapporto strumentale con atti pubblici successivamente redatti dal pubblico ufficiale, pure affetti da falsità ideologiche.
Infine, soltanto aderendo alla corrente giurisprudenziale che ritiene il non sussistere del falso per induzione del pubblico ufficiale tutte le volte che quest ultimo si limiti a recepire supinamente la falsa dichiarazione del privato senza effettuare alcun tipo di accertamento, Tizio potrà puntare ad una assoluzione in merito agli articoli su citati fermo restando una sua probabile imputazione ex art. 483c.p..
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Da: batman777777714/12/2016 14:27:28
la sentenza infatti è 12710 del 2014
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Da: vi prego14/12/2016 14:29:35
ragazzi riportate la prima traccia svolta perfavore. sono rovinato. grazie
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Da: Lasoluzione 14/12/2016 14:30:54
IL DOLO NON C'ENTRA UNA CEPPA!!! ART 5 CP!!! IL REATO C'È SENZA OMBRA DI DUBBIO! BISOGNA SOLO VEDERE SE ADERIRE AL FATTO CHE IL PUBB UFF SIA TENUTO O MENO AL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI! ED IN TAL CASO PER PARTE DELLA GIURISPRUDENZA CI DEVE ESSERE QUESTO CONTROLLO QUINDI TIZIO NON HA INDOTTO IN ERRORE NESSUNO HA SOLO DICHIARATO IL FALSO QUINDI SARÀ IMPUTABILE PER 483 CP
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Da: dottmerola 14/12/2016 14:31:27
@lasoluzione, il dolo anche nella fattispecie del 479+48 non è in re ipsa, per me è richiamabile la sentenza. va assolto perche il fatto non sussiste
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Da: Berne 14/12/2016 14:31:28
Traccia 1 se manca il dolo di cui al 483 c.p.non può rispondere di falso per induzione 48-479. Altrimenti sarebbe come attribuire una offesa in difetto di dolo violando l'art. 27 Cost. Le SU 35488/2007 si riferiscono a un caso in cui ricorreva anche l'art. 483 c.p.
Leggete le sentenze per esteso, cercando di capirle, poi scrivete
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Da: eccomi quax14/12/2016 14:32:04
La risposta delle Sezioni Unite (sentenza n. 35488, depositata il 24 settembre 2007)

Le Sezioni Unite riprendono il principio di diritto espresso con la nota sentenza 24 febbraio 1995 n. 1827 (Proietti), in cui hanno affermato che tutte le volte che il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto nella premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni false del privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, a norma dell'art. 48 c.p., il privato che, ponendo in essere l'atto o l'attestazione non veritiero, abbia indotto il p.u. in errore.

Infatti, il provvedimento del pubblico ufficiale si presenta ideologicamente falso, perchè poggia su premesse false. Di tale falso non risponde il pubblico ufficiale, perché in buona fede in quanto tratto in inganno; in lui manca il dolo, necessario per la punibilità a norma dell'art 479 c.p.. Del reato risponde, in base al combinato disposto dell'art. 479 e 48 c.p., il privato, che, con la falsa dichiarazione o attestazione, abbia ingenerato l'errore nel pubblico ufficiale.

In capo al decipiens si configurano due condotte punibili: una consistente nel produrre una falsa attestazione avendo egli l'obbligo di dichiarare la verità; una seconda consistente nell'indurre in errore il pubblico ufficiale al quale viene prospettata la sussistenza dei presupposti necessari per l'emanazione dell'atto pubblico, che in realtà non esistono. La prima condotta integra il delitto di cui all'art. 479 c.p., mentre la seconda è punibile in base all'art. 483 c.p. integrato con l'art. 48 c.p.

Si configurano due distinti reati con possibilità di concorso materiale e di connessione teleologica.

Le Sezioni Unite ritengono di dovere respingere l'orientamento pretorio per cui il falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale non si configura nei casi in cui l'attestazione falsa del privato funga soltanto da premessa dell'atto pubblico. Per il configurarsi della fattispecie di cui all'art. 479 e 48 c.p., alcuni ritengono necessario che l'atto pubblico attesti una situazione di fatto più ampia rispetto a quella cui si riferiscono le dichiarazioni non veritiere del privato.

Per le Sezioni Unite, è decisivo il rilievo per cui anche quando il pubblico ufficiale, nella premessa dell'atto pubblico, si limiti a dare atto dell'esistenza dell'attestazione del privato che costituisce il presupposto per emanare l'atto pubblico medesimo, pone in essere un falso. La premessa, contenuta nella parte descrittiva dell'atto, non è infatti la mera circostanza che sia intervenuta un'attestazione falsa del privato, bensì che quanto da questi dichiarato sia certo, accaduto ed integri un presupposto dell'emanazione dell'atto pubblico del pubblico ufficiale. Quest'ultimo giunge ad un errore, che non discende da un'erronea interpretazione o valutazione dei fatti, ma dalla falsità oggettiva dei presupposti attesati nella premessa, che si riverberano nella parte dispositiva dell'atto medesimo, la quale, di conseguenza, si presenta falsa anch'essa.

Nel caso di specie, Tizio e Caio, avendo falsamente dichiarato di possedere un requisito di ammissione alla gara, si sono resi responsabili del reato di cui all'art. 483 c.p. Sul punto non possono essere sollevati dubbi, atteso che le dichiarazioni sostitutive si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sono destinate a provare la verità dei fatti dichiarate e per esse sussiste in capo al privato che le renda l'obbligo giuridico di dire la verità

Inoltre, Tizio e Caio, con le loro dichiarazioni non vere, hanno indotto in errore il dirigente della Provincia di Foggia, che li ha ammessi alla gara e poi ha disposto l'aggiudicazione in loro favore, dando atto, nella premessa del verbale di gara e del provvedimento amministrativo di aggiudicazione, del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, falsamente dichiarati. Di tale falso ideologico rispondono Tizio e Caio, che consapevolmente hanno prodotto la dichiarazione non vera, traendo in inganno il dirigente pubblico.

Né si può rimproverare a quest'ultimo di non avere effettuato alcuna verifica sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da Tizio e Caio. La legge, nel consentire ai privati di produrre le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni per esigenze di celerità e semplificazione, attribuisce ad esse efficacia fideifacente e non impone alla p.a. che le riceve alcun obbligo di controllo.

In base alle superiori considerazioni, le Sezioni Unite rigettano il ricorso, affermano un importante principio di diritto che può essere sintetizzato nella seguente massima: «Tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art 48 c.p. colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. può concorrere - quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca (di cui agli artt. 48 e 479 c.p), semprechè la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità».
Rispondi

Da: aoxomoxoa 14/12/2016 14:32:30
Ne trovi diverse di sopra.

Ricà, io difendo Tizio, non gli posso dire: 'sei colpevole e basta', qualcosa dovrò pur inventare.
Io aderisco alla corrente assolutoria.
Se proprio vedo che non c'è nulla da fare chiedo la particolare tenuità del fatto.
D'altronde, io non so che c'è scritto nel modulo...
Rispondi

Da: ...14/12/2016 14:34:13
E' già un esame in cui possono utilizzarsi codici commentati, in cui si può collaborare con i colleghi in aula ... anche l'aiuto da casa? POVERA ITALIA!!!!
Rispondi

Da: bBB14/12/2016 14:34:33
soluzione traccia 2?
Rispondi

Da: esame114/12/2016 14:35:51
che schifo...questa è l'Italia e poi tutti ce ne lamentiamo...almeno provateci a farle da soli invece di rimanere con il foglio bianco finchè non vi arriva la soluzione bella e pronta..
Rispondi

Da: aoxomoxoa 14/12/2016 14:35:59
TRACCIA 1

Dipende se c'è falso o no !

Io non posso sapere cosa c'era scritto nel modulo !
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 14:36:35
IMPARATE E A LEGGERE LE SENTENZE CON LA CONCLUSIONE!!!
Rispondi

Da: esame114/12/2016 14:38:53
io ho fatto l'esame a Roma e non era proprio possibile portare telefoni..tablet..etc... non capisco come facciate voi a connettervi..bravi avvocati di domani....e poi ci si lamenta che la iustizia nn funziona
Rispondi

Da: eccomi quax14/12/2016 14:40:41
Parlo da profano. Vi ritengo tutti maggiormente preparati.

Io devo prospettare a Tizio le conseguenze cui incorre a seguito del rinvio a giudizio ex artt. 48 e 479 c.p.

Tizio non è pubblico ufficiale quindi come potrebbe rispondere ex art. 479 c.p. ?!

Gli si prospetta la richiesta di assoluzione perchè il reato non sussiste.

Cmq non lo so, è una mia banalissima analisi. Leggo molte contraddizioni.
Rispondi

Da: Berne 14/12/2016 14:40:44
Questa la conclusione di Cass. 12710/2015 traccia n. 1

La corte, infatti, riconosce che il modulo prestampato era "di non immediata comprensione, in ragione dei plurimi riferimenti normativi (non spiegati)", ma afferma che proprio questa mancanza di chiarezza "avrebbe dovuto suscitare in (OMISSIS) un dovere di accertamento". In tal modo la corte territoriale giunge a riconoscere la responsabilita' del (OMISSIS) non in base a una cosciente volonta' e a una consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero,non in base alla doverosa conoscenza della normativa vigente, ma in base ad una colposa omissione di indagine sul contenuto delle norme richiamate e sull'identificazione dei requisiti morali, richiesti dalla legge nazionale e dalla legge regionale. Ha affermato quindi la responsabilita' dell'imputato a titolo di colpa per la consumazione di un reato punito esclusivamente a titolo di dolo. Trattandosi di errore sull'essenziale elemento soggettivo del reato contestato, esso va rilevato di ufficio con annullamento sul punto della sentenza impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Torino.
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 14:44:17
In questa conclusione ANNULLA LA SENTENZA CHE LO CONDANNAVA PER 483 NON PER 479!!!
Rispondi

Da: frankrich14/12/2016 14:44:27
la sentenza 1271/2015 non si trova.
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 14:45:44
MA LO CAPITE L'ITALIANO???
In base alle superiori considerazioni, le Sezioni Unite rigettano il ricorso, affermano un importante principio di diritto che può essere sintetizzato nella seguente massima: �«Tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art 48 c.p. colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. può concorrere - quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca (di cui agli artt. 48 e 479 c.p), semprechè la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità�».
Rispondi

Da: jemil14/12/2016 14:46:20
PER LA SECONDA TRACCIA???
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Da: eccomi quax14/12/2016 14:46:36
Il rinvio a giudizio è stato formulato su un capo di imputazione errato.
Non capisco perchè ci si debba occupare della posizione del pubblico ufficiale.
Qualcuno mi spieghi. State facendo solo confuzione.
Rispondi

Da: traccia 114/12/2016 14:48:18
MA NESSUNO HA FATTO CASO CHE NELLA SENTENZA 2015 IL GIUDICE DICHE CHE NON è ATTO PUBBLICO L ISCIRZIONE ALLA CAMERA SI COMMERICO
Rispondi

Da: Mar14/12/2016 14:48:18
Scusate, - che ora hanno dettato la traccia a roma?
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Da: Xvyar14/12/2016 14:48:46
Soluzione alla seconda traccia?
Rispondi

Da: Berne 14/12/2016 14:49:05
SOLUZIONE se manca il dolo di cui all'art. 483 c.p. a fortiori manca la volontà di ingannare il p.u. quindi l'imputazione 48-479 non sta in piedi, è più chiaro così??
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Da: V di vergogna 14/12/2016 14:52:09
Senza ritegno... un conto è scambiare qualche parola con il collega accanto, un conto è introdurre un telefono in aula e copiare tutto via internet o sms...
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Da: Francyfg  14/12/2016 14:52:37
Premessa sugli istituti/individua art 479 e 483 cp/ indicare quale si applica in combinato con art 48 cp/sent 1271/2015/ tenuità del fatto ex legge 77/2014
Rispondi

Da: Per ....14/12/2016 14:53:16
Povera Italia fatta di gente come te che invece di lavorare o fare qualcosa di utile non ha nulla di meglio da fare che scrivere su questo forum messaggi inutili ed esprimendo opinioni delle quali non frega un caszo a nessuno
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Da: avv14/12/2016 14:53:46

- Messaggio eliminato -

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Da: aoxomoxoa 14/12/2016 14:54:09
'La sluzione' sta dicendo che il pubb uff è stato ingannato da Tizio.
Tizio potrebbe rispondere del 479 c.p. attraverso il 48 c.p., se non ho capito male.

Potrebbe, ma io non so cosa c'è scritto nel modulo.

Al limite, prospetto a Tizo questa possibilità, ma rimango dell'opinione che, cmq Tizio (può anche) non risponde(re) di nessun  reato.
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