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14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64650 volte

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Da: 1714/12/2016 11:31:36
Per la prima traccia la sentenza è la n. 12710 del 25 Marzo 2015
Rispondi

Da: tale85 14/12/2016 11:31:54
seconda traccia invece?
Rispondi

Da: 1714/12/2016 11:32:41
sulla seconda non posso ancora aiutarti.. mi dispiace.. appena so la scrivo
Rispondi

Da: tale85 14/12/2016 11:33:01
ok grazie
Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 11:33:13
Anche la seconda traccia è confermata stessa fonte Ora cerco le sentenze di riferimento per scegliere le sentenze che vedo scritte sono tutte diverse non mi sembrano tutte attinenti

PARERE PENALE - TRACCIA N. 2
Tizio rappresentante della società Alfa, avendo saputo che sarebbe stato da lì a poco bandito una gara d'appalto del servizio di somministrazione dei pasti nell'ospedale pubblico, contatta il suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a consigliargli interamente i documenti pre-gara.
Grazie alle info avute, la società Alfa si aggiudica l'appalto. Successivamente, però, la Guardia di Finanza sequestra presso l'abitazione di Mevio alcuni appunti manoscritti concernente la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato implicazione per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società (implicazioni poi effettivamente recepite nella versione definitiva del detto bando di gara).
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, individui le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i  soggetti e gli indirizzi giuridici applicabili.

                                            L    y      b    r     a  A   S    S   O C 
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Da: Mah14/12/2016 11:33:33
Assurdo che ci sia la schermatura?ma scherziamo?siete degli ignobili parassiti, incapaci di affrontare un ostacolo con le vostre forze. Per quanto questo esame possa essere ingiusto, ciò non vi autorizza a barare. Vergognatevi
Rispondi

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Da: fralia14/12/2016 11:34:28
la dettatura è già avvenuta, smettetela di intralciare! gentilmente appena possibile, le sentenze sulla seconda traccia. grazie
Rispondi

Da: bah!14/12/2016 11:36:50
I TRACCIA

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-11-2014) 25-03-2015, n. 12710
Rispondi

Da: alfa BETA GAMMA14/12/2016 11:37:22
no raga c'è abuso d'ufficio e turbata libertà
Rispondi

Da: 1714/12/2016 11:39:37
Per la seconda la sentenza è Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-02-2016) 06-06-2016, n. 23355
Rispondi

Da: bah!14/12/2016 11:39:53
II traccia



Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-02-2016) 06-06-2016, n. 23355
Rispondi

Da: 1714/12/2016 11:40:14
Per la prima traccia la sentenza è la n. 12710 del 25 Marzo 2015

Per la seconda la sentenza è Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-02-2016) 06-06-2016, n. 23355
Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 11:41:12
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-11-2014) 25-03-2015, n. 12710
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza 26.2.2014 la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza 29.11.2012 del
tribunale di Torino con la quale P. A. era stato condannato, previa concessione delle attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia, per il reato ex art. 483 c.p., comma 1 in
relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76.
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A seguito di comunicazione, effettuata dal P. in data 2.7.07, di inizio di attività attraverso
l'ingresso nella titolarità di azienda di somministrazione di alimenti e bevande, era emerso che
questi aveva fatto falsa attestazione sui propri requisiti morali.
Specificamente, l'imputato aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti morali e
professionali previsti dalle norme della L. n. 287 del 1991 e di una L.R. n. 38 del 2006, art. 76
secondo cui l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio - necessaria per lo svolgimento della
predetta attività commerciale - è esclusa per chi abbia riportato condanna per reati in materia di
stupefacenti. Dal certificato penale, risultava che nei confronti del P. era stata emessa sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di due anni di reclusione per il reato continuato di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L'imputato ha presentato ricorso per mancanza e contraddittorietà della motivazione: la corte di
merito non ha dato adeguata risposta all'argomentazione contenuta nell'atto di impugnazione: la
dichiarazione di inizio di un'attività commerciale si limita a comunicare alla pubblica
amministrazione una situazione di fatto ed ha quindi natura privatistica e prescinde
dall'emanazione di un provvedimento amministrativo. La pubblica amministrazione non ha poteri
autorizzatori ma unicamente ablatori/inibitori dell'attività stessa.
L'atto in questione non aveva alcuna rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti inerenti
all'attività commerciale e non è quindi qualificabile come atto pubblico adattabile all'interno del
sistema penale. Il ricorso conclude con la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto.
La sentenza è meritevole di annullamento nei limiti che saranno appresso indicati. La corte
territoriale ha esaminato il primo motivo contenente argomentazioni dell'appellante funzionali alla
assoluzione per insussistenza del fatto, essendo la dichiarazione atto di natura privata (trattandosi
di comunicazione dell'inizio dell'attività commerciale) e non atto pubblico. Correttamente il
giudice di appello ha rilevato che la condotta del P. ha integrato il reato di cuiall'art. 483 cod. pen.
(falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) : nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla normativa statale
e regionale , presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l'iscrizione nel
pubblico Registro Esercenti Commerciali, l'imputato ha attestato falsamente che nei suoi confronti
non erano state pronunciate sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti.
Il delitto quindi sussiste, in quanto l'atto pubblico (iscrizione nel pubblico registro) - nel quale la
trascrizione dell'autocertificazione del cittadino P. è trasfusa - è destinato a provare la verità del
fatto attestato . Nella fattispecie in esame , esistono le norme giuridiche richiamate nel modulo
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Da: x mah.14/12/2016 11:41:31
condividi in pieno. gente che non è in grado nemmeno di fare la O con il bicchiere e vuole fare l'avvocato. che poi lo scorso anno sono stati annulati migliaia di compiti copiati da mininterno.
Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 11:43:53
Ho pubblicato il testo della sentenza per la traccia 1
Ecco la parte finale non sono riuscita a metterla tutta nel messaggio di prima


.....sottoscritto dal ricorrente, che lo obbligavano a dichiarare il vero e ricollegavano specifici effetti
alla iscrizione predetta nella quale la sua autocertificazione è stata inserita.
E' però errata l'argomentazione formulata dalla corte nell'affrontare il successivo motivo di
appello, secondo cui nella condotta reticente del dichiarante è mancato l'elemento psicologico del
reato, in quanto nel modulo prestampato le norme richiamate sul possesso dei requisiti morali (art.
2 c.c. della L. n. 287 del 1991, artt. 4 e 5 e dalla L.R. n. 38 del 2996) non erano riprodotte nel loro
contenuto, non fornendo quindi ai cittadini elementi utili per identificare quali fossero i richiesti
requisiti soggettivi per l'iscrizione del pubblico registro.
La corte, infatti, riconosce che il modulo prestampato era "di non immediata comprensione, in
ragione dei plurimi riferimenti normativi (non spiegati)", ma afferma che proprio questa mancanza
di chiarezza "avrebbe dovuto suscitare in P. un dovere di accertamento". In tal modo la corte
territoriale giunge a riconoscere la responsabilità del P. non in base a una cosciente volontà e a una
consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero,non in base alla doverosa
conoscenza della normativa vigente, ma in base ad una colposa omissione di indagine sul
contenuto delle norme richiamate e sull'identificazione dei requisiti morali, richiesti dalla legge
nazionale e dalla legge regionale. Ha affermato quindi la responsabilità dell'imputato a titolo di
colpa per la consumazione di un reato punito esclusivamente a titolo di dolo.
Trattandosi di errore sull'essenziale elemento soggettivo del reato contestato, esso va rilevato di
ufficio con annullamento sul punto della sentenza impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello
di Torino.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015

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Da: Gaetano90 14/12/2016 11:45:45
Per il testo della sentenza della prima traccia leggete i miei ultimi due messaggi
Non sono riuscito a pubblicare il testo in un solo messaggio
Rispondi

Da: RudyRudy 14/12/2016 11:46:57
Ma se passate l'esame continuerete a stare, gratis, dietro al dominus come avete fatto per almeno due anni o cercherete di meglio
Rispondi

Da: dadentro14/12/2016 11:48:03
CONFERMARE per LA SECONDA,  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-02-2016) 06-06-2016, n. 23355???
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 11:48:14
precisamente Secondo il consolidato orientamento della Cortedi cass , trattasi dell'ipotesi di cui all'art. 353, comma 2, cod. pen. (concernente la turbata libertà degli incanti commessa da una persona che vi è 'preposta dalla legge o dall'autorità'), che ha natura di circostanza aggravante del reato.
Non ci sono a mio avviso altri reati perchè :
1) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI Penale - 22 luglio 1999, n. 9387 (Pres. Trojano - est. Milo - P.m. Galgano)

Il reato di turbata libertà degli incanti, nell'ipotesi ex art. 353, secondo comma, c.p., non può concorrere con il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. in quanto la stessa condotta non può dar luogo al concorso formale dei due reati.
per quanto riguarda la corruzione non appare ogni altra condotta riconducibile genericamente al genus dei 'mezzi fraudolenti' (quali minacce, doni, promesse, o altro)

quindi 353 cpv in concorso
Rispondi

Da: Già14/12/2016 11:49:19
Ma nella prima traccia non vi pare si configuri la falsità ideologica per induzione con consegunet giusta applicazione dell'art. 48 e 479?
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 14/12/2016 11:50:00
per la seconda traccia 353 bis in capo a Tizio e 323, c. 2 in capo a Mevio
Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 11:50:14
Confermata anche da internet fonte l   y   b   r   a
c'è il testo della sentenza

ora lo pubblico
Rispondi

Da: amico7614/12/2016 11:50:22
e quella giusta gaetano90
Rispondi

Da: aiutoesterno14/12/2016 11:54:06
per la prima traccia  io sarei più propenso per qst
Cass. n. 25468/2015
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 14/12/2016 11:54:08
attenzione perchè in capo a Mevio non solo 323, c. 2, ma anche 326 c.p, mentre in capo a Tizio 353 bis c.p...questi i reati, poi argomentarli ed utilizzare sentenza già citata del 2016
Rispondi

Da: Mah14/12/2016 11:54:52
Visto che vi piace barare e farvi dire le sentenze cercate almeno di scrivere un parere decente, perché se pensate che facendovi dire la sentenza giusta online abbiate superato l'esame siete doppiamente ridicoli.
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 11:55:35
sulla seconda la sentenza Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-02-2016) 06-06-2016, n. 23355 come qui richiamata non è pertinente , è in rifermento solo all' ipotesi di corruzione (caso pratico totalmente diverso)
Rispondi

Da: aiutoesterno14/12/2016 11:56:38
per Cass. n. 25468/2015 (non è applicabile neanche il 483...dunque stiamo apposto)
per Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-11-2014) 25-03-2015, n. 12710 invece siamo cmq colpevoli
cosa ne pensate?
Rispondi

Da: x mah14/12/2016 11:57:39
grazie mah per il tuo contributo ma non ci interessa il tuo pensiero.. quindi cortesemente non perdere tempo qui con noi ridicoli.. vai a lavorare! e buon natale
Rispondi

Da: buddace80 14/12/2016 11:57:47
qualcuno ha le VERE sentenze di riferimento? Grazie...
Rispondi

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