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14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64650 volte

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Da: prima traccia sentenza risolutrice14/12/2016 13:17:43
                         
RITENUTO IN FATTO
1.  Con sentenza del 23 ottobre 2013 la Corte di appello di Genova ha
confermato  la sentenza emessa dal Tribunale di Chiavari in  data  28
maggio 2012, con la quale           D.R.C. era stato condannato per
il  reato di cui all'art. 483 c.p., per avere, in qualita' di  legale
rappresentante  di Sviluppo Italia Liguria S.c.p.A.,  autocertificato
falsamente, per partecipare ad una gara per l'affidamento di incarico
professionale,  di  non aver riportato condanne, essendo  emerso,  di
contro, che aveva precedenti penali per bancarotta e reati fiscali.
2.  L'imputato  propone  ricorso  avverso  la  sentenza  della  Corte
d'appello  di  Genova,  deducendo violazione  di  legge  e  vizio  di
motivazione.
2.1. Il ricorrente sostiene che, secondo il tenore del D.Lgs. n.  163
del  2006, art. 38, sarebbero da escludere dal novero delle  condanne
da   indicare  nella  autocertificazione  quelle  riportate  non   in
connessione  con una qualifica soggettiva che denoti  legame  fra  la
persona   fisica   dichiarante   e  la   societa',   dalla   medesima
rappresentato, che e' candidata all'aggiudicazione della gara.
2.2.  Deduce,  altresi',  che  non sarebbe  configurabile  l'elemento
soggettivo  del  reato ascrittogli, quantomeno per  errore  su  legge
extrapenale, con conseguente non punibilita' ex art. 47 c.p..
Rappresenta  il  ricorrente  che  la  formula  impiegata  dal  modulo
predisposto  dal Comune di Chiavari -e sottoscritto dal        D.R.
(nella qualita' rivestita in seno a Sviluppo Italia Liguria S.c.p.A.)
- rimanda espressamente al testo del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38,
comma  1,  lett. c), il quale, pur qualificando come cause senz'altro
ostative  alla  partecipazione  ad appalti  pubblici  quelle  che  la
Direttiva  indica  meramente come cause di possibile  esclusione,  ha
tuttavia  ridimensionato il novero dei reati rilevanti, che non  sono
piu' quelli che genericamente incidono sulla moralita' professionale,
bensi' solo i reati "gravi" in danno dello Stato o della Comunita'.
Aggiunge  il  ricorrente,  quindi, che non essendovi  a  livello  del
Codice  Appalti, per questa fattispecie, ma solo per altre (omissioni
fiscali, contributive, etc), una definizione di gravita', la norma e'
di non agevole interpretazione.
                       CONSIDERATO IN DIRITTO
Il  ricorso  merita  accoglimento e la sentenza  va  annullata  senza
rinvio per le ragioni qui di seguito indicate.
Va  subito  evidenziato che il reato non e' estinto per  prescrizione
(cosi'  come rilevato dal difensore in sede di conclusioni), giacche'
il relativo termine maturera' alla data del 6 ottobre 2016.
1. Il fatto e' stato ricostruito dai giudici di merito.
L'imputato,   quale  legale  rappresentante  della  Sviluppo   Italia
S.A.p.A.,   ha   presentato  al  Comune  di   Chiavari   domanda   di
partecipazione  alla  gara per l'affidamento  di  incarico  libero  -
professionale   finalizzato  alla  redazione   di   uno   studio   di
fattibilita'  relativo ad una stazione per autocorriere e  parcheggio
pubblico, allegando in data 6 ottobre 2006 dichiarazione ai sensi del
D.P.R.  n.  445  del 2000, art. 76 circa l'inesistenza  di  cause  di
esclusione  e  a  tal fine ha utilizzato il modello  predisposto  dal
Comune.
In  tale modello la dichiarazione prevedeva di cancellare, tra quelle
indicate, le "voci che non interessano".
Il         D.R. non ne ha cancellato alcuna e, in particolare,  per
quanto di interesse in questa sede, non ha cancellato quella indicata
sub  lettera c), del seguente tenore: ""che nei propri confronti  non
sono  state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,  o
emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  oppure
sentenza  di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444  c.p.p.,  per reati gravi in danno dello Stato o della  Comunita'
che   incidono   sulla  moralita'  professionale;  ne'   sono   state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o piu'
reati  di  partecipazione a un'organizzazione criminale,  corruzione,
frode,  riciclaggio,  quali  definiti dagli  atti  comunitari  citati
all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18".
Sul   presupposto,   documentato  dal  certificato   del   casellario
giudiziale,  di  aver  riportato condanne per bancarotta  fraudolenta
(Trib. Milano 25/01/1994 ex art. 444 c.p.p.), evasione in materia  di
imposte  (Trib.  Genova 19/04/1994 ex art. 444 c.p.p.;  Trib.  Milano
20/02/1996), bancarotta fraudolenta (Trib. Milano 11/05/2001 ex  art.
444 c.p.p.), il       D.R. e' stato ritenuto colpevole del reato di
cui   all'art.  483  c.p.,  in  riferimento  agli  obblighi  previsti
dall'art.  38 del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs.  n.  163  del
2006).
2.  Tale  norma,  nel testo vigente all'epoca dei fatti,  prevede  al
primo comma e, sempre per quanto di interesse, quanto segue:
"1.  Sono  esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne'
possono  essere affidatari di subappalti, e non possono  stipulare  i
relativi contratti i soggetti:
a) omissis;
b) omissis;
c)  nei  cui  confronti  e' stata pronunciata  sentenza  di  condanna
passata  in  giudicato, o emesso decreto penale di condanna  divenuto
irrevocabile,   oppure  sentenza  di  applicazione  della   pena   su
richiesta,  ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi  in  danno
dello   Stato   o  della  Comunita'  che  incidono  sulla   moralita'
professionale;  e'  comunque  causa di esclusione  la  condanna,  con
sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione
a  un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti  dagli  atti  comunitari citati all'art.  45,  paragrafo  1,
direttiva  Ce  2004/18;  l'esclusione e  il  divieto  operano  se  la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio
o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo)
dei  soci  accomandatari  o del direttore tecnico  se  si  tratta  di
societa'  in  accomandita  semplice; degli amministratori  muniti  di
potere  di  rappresentanza o del direttore tecnico se  si  tratta  di
altro  tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione  e  il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel  triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora  l'impresa non dimostri di aver adottato  atti  o  misure  di
completa  dissociazione della condotta penalmente  sanzionata;  resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art.  445
c.p.p., comma 2".
Giova  qui  subito precisare che all'epoca del fatto non  era  ancora
entrato  in vigore il D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. con  modifiche
nella L. 12 luglio 2011, n. 106 che, tra l'altro, nel riformulare  il
citato  art.  38, comma 2, ha previsto l'obbligo, per il dichiarante,
di  indicare "tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione".
3.  E'  evidente  che  l'indicazione specifica dei  soggetti  cui  si
riferisce  il testo della norma sub lett. c), sopra riportato,  rende
infondato  il  primo  motivo di ricorso  del         D.R.  (che  ha
sostenuto  di  conseguenza l'insussistenza  del  fatto),  cosi'  come
peraltro correttamente osservato dalla Corte territoriale: "La norma,
disciplinando   le  cause  ostative  nell'ipotesi   di   domanda   di
partecipazione  all'appalto da parte di  impresa  collettiva  (e  non
collegamenti  fra reato ed esercizio dell'impresa)  si  preoccupa  di
individuare  quali siano le persone fisiche le cui condanne  rilevano
(ed  in  tal  senso individua i legami presenti e passati tra  l'ente
collettivo e determinati soggetti - socio, amministratore,  direttore
tecnico, ecc.) in considerazione della non personalita', dal punto di
vista  della  responsabilita' penale, dell'ente collettivo,  e  della
necessita'  di  individuare le persone fisiche  nei  confronti  delle
quali  valutare  la moralita' professionale; ma la  norma  certo  non
limita la natura dei reati rilevanti a quelli che abbiano una qualche
connessione  con  la gestione dell'ente, requisito  non  previsto  in
alcun modo dalla norma in esame".
4. Fondata e' invece la doglianza del ricorrente in ordine al profilo
della  sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto; tanto
ritiene questo collegio di affermare, a prescindere dalla quanto meno
dubbia  annoverabilita' oggettiva dei reati per i quali il ricorrente
aveva  riportato condanna tra quelli cui intende riferirsi il  D.Lgs.
n. 163 del 2006, art. 38, comma 1, lett. C).
Su  tale  profilo  la  motivazione della sentenza  impugnata  non  ha
risposto specificamente a quanto rappresentato dal       D.R.  gia'
con  l'atto  di  appello e in particolare ai dubbi posti  dal  tenore
della  dichiarazione  sottoscritta, nella parte in  cui,  richiamando
testualmente  il  citato art. 38, comma 1, lett. c),  fa  riferimento
solo  a  sentenze di condanna o patteggiamento "per  reati  gravi  in
danno  dello  Stato  o della Comunita' che incidono  sulla  moralita'
professionale". Il ricorrente, in sostanza, ha dedotto  di  non  aver
ritenuto   che   i   suoi  precedenti  penali,  peraltro   risalenti,
rientrassero nella previsione normativa e specificamente che i  reati
fiscali e fallimentari fossero riconducibili in quelli indicati dalla
dichiarazione  sottoscritta (e dalla norma)  "gravi  in  danno  dello
Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale".
Il  tenore  della  norma  e la condotta del  ricorrente  lasciano  in
effetti  spazi  a fondati dubbi sulla configurabilita'  dell'elemento
soggettivo del reato.
A  tal  proposito va ricordato il consolidato insegnamento di  questa
Corte  di legittimita' che esclude il dolo del delitto di falso tutte
le  volte  in cui la falsita' risulti essere semplicemente dovuta  ad
una  leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente
sistema la figura del falso documentale colposo (Sez. 6, n. 15485 del
24/03/2009, Ferraglio, Rv. 243522; Sez. 5, sent. 1963 del  10.12.1999
-  21.2.2000,  in  proc. Veronese ed altri; Sez. 2,  sent.  2593  del
31.5.1989 - 23.2.1990 in proc. Pasini).
E  nel  caso  in  esame non puo' affermarsi, oltre  ogni  ragionevole
dubbio,  che il       D.R. abbia dolosamente dichiarato  il  falso,
essendo  credibile  che  abbia colpevolmente  ritenuto  che  i  reati
fiscali  e quello di bancarotta relativi ai suoi risalenti precedenti
penali non rientrassero nel novero di quelli previsti dal citato art.
38.
Giova,  a  tal  proposito,  evidenziare come  questa  Corte  in  casi
analoghi  abbia affermato che "non integra gli estremi del  reato  di
false dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali (art. 496
c.p.) la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata
alla  domanda  di  ammissione  per  l'aggiudicazione  di  un  appalto
pubblico  riempia un modulo prestampato fornito dall'ente  appaltante
dichiarando  di  non  avere subito condanne incidenti  sulla  propria
affidabilita'  morale  e  professionale,  ancorche'  destinatario  di
sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., risalente ad
oltre  cinque  anni,  in  quanto  la  P.A.  non  puo'  rimettere   al
richiedente la valutazione del carattere ostativo di taluni reati  in
ordine  all'instaurazione  di determinati  rapporti,  mentre  oggetto
dell'autocertificazione possono essere fatti e non gia'  valutazioni,
in  conformita' al D.P.R. n. 45 del 2000, art. 46 e D.P.R. n. 554 del
1999,  art. 75 il quale prevede che le dichiarazioni sulle condizioni
ostative siano completate da idonea documentazione" (Sez. 5, n. 11596
del  18/01/2008,  Di  Vincenzo e altro,  Rv.  239473).  E,  in  altra
decisione, si e' affermato che "non integra gli estremi dell'elemento
soggettivo  della  fattispecie incriminatrice di falsita'  ideologica
commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta  di
colui  che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena,
rispettivamente per reati fiscali e societari, attesti,  in  sede  di
dichiarazione    sostitutiva,   trasmessa    al    settore    tecnico
amministrativo  provinciale foreste, di non avere riportato  condanne
penali, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di
patteggiamento - che, ancorche' equiparata alla sentenza di condanna,
ai   sensi  dell'art.  445  c.p.p.,  comma  1  bis,  non  implica  un
accertamento  della  penale  responsabilita'  dell'imputato  -  e  le
modifiche legislative introdotte con i decreti legislativi D.Lgs.  n.
n. 74 del 2000 e D.Lgs. n. 61 del 2002, in materia di reati fiscali e
societari,  con  le  conseguenti difficolta' interpretative,  rendono
plausibile  l'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza
e  volonta' della falsita' delle sue dichiarazioni" (Sez. 5, n.  2088
del 17/09/2009 - dep. 18/01/2010, Muccillo, Rv. 245817).
P.Q.M.

La  Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche' il fatto
non costituisce reato.
Rispondi

Da: noc noc14/12/2016 13:18:20
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE - Natura propedeutica al delitto di corruzione - Configurabilità - Conseguenze.
Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., così come introdotto dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, alterato e non partitario, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato.

Rispondi

Da: nik14/12/2016 13:18:23
l'accertamento ex post della finanza mette solo in rilievo che vi è stata effettiva collusione tra privato e funzionario
Rispondi

Da: cicciocaccioggggg14/12/2016 13:18:24
ma perchè la prima traccia parla 479 e non 483????
Rispondi

Da: X orgoglio14/12/2016 13:18:34
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 25 giugno 2015, n.26840
MASSIMA
I comportamenti che incidono sulla formazione del bando di gara che venga successivamente emesso, devono essere inquadrati nella fattispecie prevista dall'art. 353 c.p., a nulla rilevando che gli stessi sono stati posti in essere nel periodo precedente all'introduzione dell'art. 353 bis c.p., fattispecie che trova applicazione in relazione a tutti i comportamenti diretti alla manipolazione del bando di gara nei casi in cui questa non venga successivamente bandita, purché il procedimento amministrativo abbia avuto origine.

Ho letto diverse volte la traccia, e mi pare di capire che influenze e collusioni siano avvenuti prima del procedimento, quindi trattasi del 353, sbaglio?
Rispondi

Da: prima traccia sentenza risolutrice14/12/2016 13:19:49
Cass. n. 25468/2015

leggetela e sviluppate il vostro ragionamento. Più di questo mi sembra un insulto alla vostra intelligenza. Buon lavoro a tutti.
Rispondi

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Da: 1714/12/2016 13:19:57
Svolgimento Prima Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016
Schema Prima Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016
• Breve premessa per introdurre l'argomento;
• Illustrare le due fattispecie di reato: falsità ideologica commessa da pubblico
ufficiale in atto pubblico ex art. 479 c.p. e falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico ex art. 483 c.p. descrivendo elemento soggettivo, oggettivo e
rapporto con gli altri reati.
• Indicare quale fattispecie si applica al caso di specie in combinazione con l'art. 48
c.p.
• Illustrare la sentenza della Cassazione n. 1271 del 25.03.2015, spiegando come
risolve il problema della mancata comprensione da parte di Tizio del modulo
compilato relativamente ai precedenti penali.
• Concludere spiegando quale pena sarà applicata e se risulta applicabile la legge n.
77 del 28 aprile 2014 che esclude in presenza di alcuni requisiti la punibilità del
reato in caso di tenuità del fatto.
In elaborazione: aggiorna questa pagina tra 5 minuti rifai il download per il file completo
Rispondi

Da: continua14/12/2016 13:20:15
c'è una soluzione per la prima
Rispondi

Da: 1714/12/2016 13:20:31
Svolgimento Seconda Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016
Schema Seconda Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016
• Breve introduzione;
• Descrizione fattispecie di reato ex art. 353 c.p. ( elemento soggettivo, oggettivo,
rapporto con gli altri reati).
• Aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 353 c.p.
• Descrizione sentenza della Cassazione penale n. 23355 del 2016 sull'argomento
• Conclusione con descrizione pena applicabile
• Breve introduzione;
• Descrizione fattispecie di reato ex art. 353 c.p. ( elemento soggettivo, oggettivo,
rapporto con gli altri reati).
• Aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 353 c.p.
• Descrizione sentenza della Cassazione penale n. 23355 del 2016 sull'argomento
• Conclusione con descrizione pena applicabile
In elaborazione: aggiorna questa pagina tra 5 minuti rifai il download per il file completo
Rispondi

Da: Aiutante14/12/2016 13:20:57
Addirittura questo se ne esce col traffico di influenze. l'Abc proprio..
Nik non sono d'accordo, perchè le fattispecie dell art 353 e 353 bis trattano condotte e contesti diversi, ed è il secondo che meglio si attaglia alla traccia. Parere mio ovviamente.
Rispondi

Da: ma perchè14/12/2016 13:21:11
vi state incartando con la 2?
La prima è più semplice
Rispondi

Da: continua14/12/2016 13:22:10
17 hai compito svolto^?
Rispondi

Da: Aiutante14/12/2016 13:26:04
La previsione di cui all'art. 353 bis c.p. mira a colpire quelle forme di illecita interferenza con il libero e regolare svolgimento delle procedure di appalto che si esplicano nella fase antecedente all'espletamento della gara, ovvero nel corso del procedimento amministrativo di preparazione del bando di gara o dell'atto equipollente. Prima della novella del 2010, tali condotte sfuggivano infatti, in alcuni casi, alla sanzione penale, non essendo inscrivibili nell'ambito applicativo della previsione di cui all'art. 353 c.p.; oggetto della pronuncia in analisi è proprio la linea di demarcazione fra le due norme, tracciata dalla Suprema Corte all'interno della struttura di reato di pericolo comune a entrambe le fattispecie.
Continuo a sostenere che sia il 353 bis.
Rispondi

Da: tale85 14/12/2016 13:27:32
soluzione della prima traccia grazieee
Rispondi

Da: Fidatevi di me14/12/2016 13:27:54
Fate la prima
Rispondi

Da: tale85 14/12/2016 13:29:48
la prima serve urgentemente
Rispondi

Da: lucca5514/12/2016 13:30:54
e quella giusta
Rispondi

Da: clacopp14/12/2016 13:31:14
Diamo il tempo ragazzi! siate pazienti
Rispondi

Da: clacopp14/12/2016 13:31:25
Diamo il tempo ragazzi! siate pazienti
Rispondi

Da: lucca5514/12/2016 13:32:12
la soluzione  della prima traccia grazie
Rispondi

Da: #news14/12/2016 13:32:49
Ragazzi mandate la prima

aiutooo
Rispondi

Da: Lu 14/12/2016 13:33:55
Un riassunto sulla prima e seconda traccia? In modo da avere le idee chiare su tutto?
Rispondi

Da: noc noc14/12/2016 13:34:26
Ai fini dell'integrazione del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 353-bis c.p., nonostante la norma sanzioni qualsiasi turbamento (anche nella fase precedente alla gara) diretto a stabilire il successivo contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, è necessario che vi sia comunque l'avvio di un procedimento amministrativo quale presupposto applicativo della norma, in particolare l'esistenza di un atto con cui la pubblica amministrazione abbia manifestato la volontà di stipulare un negozio.
La disposizione normativa di cui all'art. 353-bis c.p. è stata introdotta dal legislatore dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di colpire condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 c.p., turbata libertà degli incanti aveva creato a seguito delle prese di posizioni della giurisprudenza che aveva sancito l'inesistenza del reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, nell'ipotesi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non avesse fatto seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva.
La ratio della norma è l'anticipazione della tutela penale rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara, anche quando una procedura volta alla determinazione del bando sia stata svolta pur senza approdare a un positivo provvedimento formale, mirando così a prevenire la preparazione e approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ledendo il principio di libertà di concorrenza che la norma intende proteggere a salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione.
Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, è sufficiente che la correttezza della procedura amministrativa volta a predisporre il contenuto del bando sia messa concretamente in pericolo, in ciò consumandosi il suo turbamento, trattasi infatti di un reato di pericolo,
Affinché le condotte indicate dall'art. 353-bis c.p. abbiano rilievo penale, occorre che un procedimento amministravo sia almeno iniziato; se così non fosse, le condotte oggetto del giudizio non avrebbero alcuna rilevanza penale.
Ad essere oggetto della protezione offerta dal reato è proprio il procedimento amministrativo prodromico alla stesura del bando di gara, in qualità di presupposto applicativo della norma.
Ciò che rileva, dal punto di vista penalistico, è l'avvio di un iter procedurale anche informale, cioè non riconducibile a tipologie predeterminate, che però sia ancorato ad una esplicitazione oggettiva di una puntuale e specifica individuazione dell'ambito di approfondimento e dell'obiettivo cui si intende procedere.
Diversamente, se il bando viene emesso e risulta coerente con le manipolazione contestate, deve considerarsi integrato il reato previsto dall'art. 353-bis c.p., il quale presuppone, invece, proprio l'esistenza di una gara
Rispondi

Da: michele838314/12/2016 13:37:08
Come giustificare l'applicazione dell'art 353 e non di 326 ????

per favore aiutami???
Rispondi

Da: X orgoglio14/12/2016 13:37:10
Mi sono convinto è 353 bis
Rispondi

Da: PRIMA TRACCIA14/12/2016 13:38:20
NON E PIU SEMPLICE UTILIZZARE :Cass. n. 25468/2015
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.
PER CUI BASTA LA MANCANZA DELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA E VOLONTA DELLA FALSITA DELLE DICHIARAZIONI DI TIZIO? EVITANDO DI USARE LA SENT. CASS.12710/2015 E IL RELATIVO RAGIONAMENTO SU DOLO E COLPA?
Rispondi

Da: nik14/12/2016 13:38:54
per aiutante c'è sentenza che dice

ell'art. 353 bis c.p., che trova, invece, applicazione nel caso in cui la gara non venga bandita. (Annulla in parte con rinvio, G.u.p. Trib. Trento, 12/11/2013 )

Cassazione penale sez. II  17 ottobre 2014 n. 47444 
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 13:38:58
x @aiutante e @paona

scusate per la frette ma adesso pare siamo d'accordo

è 353 bis 
escòusi altri reati tra cui corruzione non c'è dazione , utilità etc
abuso d'ufficio Il reato di turbata libertà degli incanti, nell'ipotesi ex art. 353, secondo comma, c.p., non può concorrere con il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. in quanto la stessa condotta non può dar luogo al concorso formale dei due reati.CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI Penale - 22 luglio 1999, n. 9387
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Da: da dentro cerco aiuto napoli14/12/2016 13:40:29
Please urgono soluzioni il tempo scade grazie
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Da: #ansia14/12/2016 13:41:35
II TRACCIA:
Cassazione penale sez. VI n. 6259 del 27/01/2016
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