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14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64649 volte

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Da: 1714/12/2016 11:11:08
Tizio avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dal locale Camera di Commercio.
In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione  ed ad inizio attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt.48  e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali,  di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.
    Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riporatto condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni artt. Di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.
Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.












Tizio, rapp.te della società Alfa, avendo saputo che sarebbe stata di lì a poco bandita una gara per l'appalto del servizio di somministrazione dei pasti all'interno dell'Ospedale pubblico Beta, contatta il suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a consegnargli indebitamente i documenti pre-gara. Grazie alle info avute, la società Alfa si aggiudica l'appalto.
Successivamente, però , la Guardia di Finanza, sequestra presso l'abitazione di Mevio alcuni appunti manoscritti concernente la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato implicazione per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società (implicazioni poi effettivamente recepite nella versione definitiva del detto bando di gara).
Il candidato, aventi le vesti del legale di Tizio, individui le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i  soggetti e gli indirizzi giuridici applicabili.
Rispondi

Da: Colpo ad Effetto14/12/2016 11:11:35
Quesito  1 . Tizio, avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico, utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale camera di commercio. In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione  dell'inizio dell'attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 C. P. e per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al  possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne penali per reati in materia di stupefacenti. Tizio si reca dunque da un legale per un consulto dopo aver rappresentato quanto sopra e precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione  sostitutiva di certificazione in question e che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne pere reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo  ad alcuni artt. di legge speciale senza riportare il testo ne fornire alcuna spiegazione al riguardo. Assunte le vesti del legale di Tizio redigi un motivato parere illustrando le questioni sottese alla fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito..
Rispondi

Da: Alex66 14/12/2016 11:14:11
Secondo voi le tracce sono semplici?
Quale delle 2 vi sembra più accessibile.
Spero di ricevere risposta solo da qualcuno competente e non spammatori che non hanno che fare nella vita
Rispondi

Da: ultima frase della 2a traccia14/12/2016 11:15:40
All'ultima frase della seconda traccia si parla di istituti giuridici applicabili o di indirizzi giuridici applicabili ?
Rispondi

Da: coglion14/12/2016 11:16:05
prima di due ore dalla dettatura non credo si possano avere ...e queste non mi sembrano le tracce
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 11:17:54
riguardo la turbativa d'asta il parere è alquanto lineare e logico e può riassumersi in questo modo:
ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. si richiede, la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l'effetto di impedire o di turbare l'andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione. Per "collusione" - condotta che viene in rilievo nella concreta fattispecie in esame - deve intendersi qualsiasi rapporto clandestino, intercorrente tra soggetti privati in qualsiasi modo interessati alla gara o tra questi e i preposti alla gara, diretto a influire sull'esito della stessa, essendo irrilevante che il risultato di essa sia o meno conforme a quello che si sarebbe prodotto senza tali interferenze, perché ciò che conta ai fini della configurabilità del reato è lo sviamento del processo decisionale a individuazione del vincitore. Non vi può essere, dunque, alcun dubbio circa l'effetto di alterazione del regolare svolgimento della gara prodotto dall'accertata collusione tra il l'imputato e il membro della commissione, essendo irrilevante stabilire se, in assenza di tale turbamento, l'esito della gara in esame avrebbe potuto essere diverso.CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 29 settembre 2014, n.40304
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Da: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!114/12/2016 11:18:21
BASTAAAAAAAAAAAAAAAA
SN QUESTE LE TRACCE LAVORIAMO
Rispondi

Da: alfa BETA GAMMA14/12/2016 11:19:00
si
110 323 e 353
Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 11:19:38
Sto controllando tra i siti più importanti a l t a l e ... m a s t e r l .. l y b r a ... ecc per avere conferma delle tracce. Pubblicate anche voi se avete conferma
Rispondi

Da: Colpo ad Effetto14/12/2016 11:19:47
I Questi sono i quesiti e provengono direttamente dalla sede di Napoli. L'ambiente è schermato ma nei giardinetti e nella parte adiacente al muro esterno la linea è possibile averla.
Rispondi

Da: vito50 14/12/2016 11:20:03
GENTILMENTE LE TRACCE SONO ESATTE
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Da: enzo8411114/12/2016 11:20:23
Per la prima traccia sulla base delle primissime informazioni ho trovato queste cose..per ora...
E' evidente che nel caso in esame  la fattispecie di cui all'art. 479 non si configuri, dovendosi preferire il delitto ex art art. 483 c.p.
Infatti, l'art. 76 del DPR 445 /2000 (in materia di autocertificazioni) prevede che "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".
A questo punto, occorre verificare se l'omessa specificazioni di quali precedenti avrebbero dovuto essere indicati nella dichiarazioni integra una scusante nella condotta del somministratore.
A supporto della possibile scusante:
Cass. n. 25468/2015
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.
Inoltre, Con l'entrata in vigore della Legge 28 aprile 2014, n. 67, sulla non punibilità del reato per "tenuità del fatto", per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, e nel caso di specie il 483 prevede una pena con reclusione massima a 2 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva il giudice potrà disporre l'archiviazionedel procedimento a condizione che, nel caso concreto venga accertata:
- un'offesa di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo. Ciò non ricorre nei casi di: motivi abbietti o futili; crudeltà, anche in danno di animali; sevizie; minorata difesa della vittima, anche in base all'età; morte o lesioni gravissime;

- un comportamento non abituale. L'abitualità è esclusa in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; reati della stessa indole; reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. (applicabile al caso di specie).

Impropriamente qualcuno parla di "depenalizzazione": in realtà, il fatto resta sempre qualificato da una norma penale e continua ad assumere valenza penale. L'unica differenza rispetto al passato (differenza di non poco conto) è che, da ora, valutate le condizioni sopra elencate, il magistrato non procederà più alla punizione del colpevole che, pertanto, non subirà la sanzione della reclusione o quella pecuniaria, pertanto Tizio potrebbe cavarsela con una archiviazione immediata del fatto non punibile.
Rispondi

Da: Ragazzacivilista 14/12/2016 11:20:46
dovrebbero esserci due reati nella seconda traccia
corruzione di mevio e turbativa d'asta dell altro
Rispondi

Da: fert14/12/2016 11:21:04
La Cassazione, sez. VI, n. 1/2015, ha riconosciuto l'estensività dell'interpretazione del reato di turbativa d'asta (art. 353 bis, introdotto dalla riforma 2010), riconoscendone gli estremi anche in altri atti precedenti al bando, che comunque siano censurabili per inquinamento dell'iter.
Precisando la nozione di «atto equipollente» contenuta nella nuova norma del Codice penale, come qualsiasi provvedimento alternativo al bando di gara adottato per la scelta del contraente (compresi quelli che stabiliscono l'affidamento diretto), la Suprema Corte ha stabilito che «l'ambito di applicazione della disposizione si estende a qualsiasi forma di aggiudicazione che prescinda dalla celebrazione di una gara, e alla stessa fase di selezione dello strumento di aggiudicazione, oltre che a tutte quelle situazioni in cui l'attività illecita si risolva nella stessa elusione del rispetto di una regola della procedura concorrenziale».
Quindi, nell'area della condotta sanzionabile penalmente rientrano tutti gli atti che condizionano il «procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente».
Si tratta, per cui, di comportamenti che possono essere anche antecedenti alla formazione del bando di gara, condizionandone il contenuto in modo tale che un determinato soggetto può essere favorito nell'aggiudicazione ancora prima dell'apertura della stessa. Così, la nuova norma penale punirebbe chiunque condizioni il buon andamento del procedimento amministrativo: il fine dell'azione illegale è l'inquinamento del contenuto del bando, e il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine stesso.
Per integrare il delitto non è necessario, pertanto, che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in maniera tale da determinare la scelta del contraente, ma si ritiene sufficiente la presenza di un dolo specifico che si traduce nella finalità di condizionare le modalità di scelta da parte della pubblica amministrazione.



non c'è corruzione. Mevio non ha preso soldi
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Da: Ragazzacivilista 14/12/2016 11:21:06
dovrebbero esserci due reati nella seconda traccia
corruzione di mevio e turbativa d'asta dell altro
Rispondi

Da: Colpo ad Effetto14/12/2016 11:21:42
Dobbiamo lavorare, i quesiti sono questi e non lo ripeto più.!!!!!! Sono un Campano, sono un legale, basta questo per avere la certezza delle cose che scrivo.!!!!! Aiutiamo i nostri ragazzi.!!!!!
Rispondi

Da: bidolina14/12/2016 11:23:32
In relazione alla prima traccia, è evidente che l'art. 479 cp non è applicabile a Tizio perché esso punisce il falso ideologico PER INDUZIONE IN ERRORE del PU, che nel caso di specie non si realizza, avendo Tizio redatto autonomamente il modulo di domanda, senza avvalersi di PU!
Rispondi

Da: traccia 114/12/2016 11:23:41
traccia uno: possiamo dire che il dolo del delitto di falso è escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo?
Rispondi

Da: ohhiiii14/12/2016 11:23:51
le sentenze che risolvono i casi??????
Rispondi

Da: tale85 14/12/2016 11:24:56
25469 del 2009
Rispondi

Da: keepcalm&goodluck14/12/2016 11:25:28
In bocca al lupo a tutti, ragazzi!
Rispondi

Da: 1714/12/2016 11:25:45
Per la prima traccia la sentenza è la n. 12710 del 25 Marzo 2015
Rispondi

Da: Gaetano90 14/12/2016 11:26:24
Tracce confermate da internet.

PARERE PENALE - 14 DICEMBRE 2016

​PARERE PENALE - TRACCIA N. 1
Tizio avendo intenzione di intraprendere le servizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l'iscrizione all'apposito registro della camera di commercio utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale camera di commercio.
In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione e all'inizio dell'attività Tizio viene, però, rinviato a giudizio per il reato di cui agli art. 48 e 479 c.p. per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per i reati in materia di stupefacenti. Tizio si reca, dunque, da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato alquanto sopra, precisa di non aver compreso, al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione, che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per i reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciale, senza riportarne il testo ne favorire alcuna spiegazione al riguardo. Assunte le vesti del legale di tizio rediga il candidato un motivato parere illustrando le questioni sottese alla fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito. L   y     b    r      a
Sto cercando su altri siti anche, ma ancora niente
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Da: noc noc14/12/2016 11:26:25
CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 27 MARZO 2014 (UD. 17 DICEMBRE 2013), N. 14434
La problematica del concorso fra il reato di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. e il reato di falsità in atto pubblico del pubblico ufficiale per induzione di cui agli artt. 48 e 479 c.p., è già stata affrontata dalle Sezioni Unite del 2007 che, recependo un precedente orientamento già espresso con la sentenza SU 24.2.1995 n. 1827 Proietti, hanno affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale emani un provvedimento, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri provenienti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera sulla base del quale l'atto pubblico è stato formato.

La Corte, pur dando atto di un opposto orientamento (secondo il quale non sussiste il falso per induzione del pubblico ufficiale tutte le volte che questi si limiti a recepire supinamente la falsa dichiarazione del privato costituente il presupposto per l'emanazione dell'atto pubblico, senza effettuare alcun accertamento, occorrendo, ai fini della configurabilità di tale condotta, concorrente con il reato di falso ideologico del privato ex art. 483 c.p., un'ulteriore attività di attestazione di corrispondenza al vero del p.u. ricevente la dichiarazione, che non si limiti a recepirla ma svolga un'indagine della sua veridicità) ritiene, tuttavia, che non possa essere condiviso in quanto l'attività del pubblico ufficiale ricevente non può riduttivamente circoscriversi alla mera ricezione della dichiarazione fatta dal privato.

Come affermato dalle Sezioni Unite con la succitata sentenza, il pubblico ufficiale, allorquando nell'atto da lui formato fa riferimento ad atti o a "dichiarazioni sostitutive" (non veri) provenienti dal privato e riguardanti i presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico - non si limita ad "attestare l'attestazione del mentitore" nè a "supporre che quella attestazione sia veridica", ma compie, sia pure implicitamente, una sua attestazione (sia pure oggettivamente falsa) circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente.
In conclusione, stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato - quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale -  ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità.
Ad avviso del collegio, dunque, deve ritenersi che si sia in presenza di due distinte condotte riconducibili entrambe al decipiens:
1.    una prima condotta consistente nella redazione della falsa attestazione da parte del privato;
2.    una seconda condotta consistente nell'induzione in errore del pubblico ufficiale mediante la produzione della stessa ai fini dell'integrazione di un presupposto dell'atto pubblico emanando,
con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due reati, legati anche da connessione teleologica
Rispondi

Da: frisk14/12/2016 11:27:31
a che ora consegnano a napoli?
Rispondi

Da: ERREEMME14/12/2016 11:28:28
nella seconda traccia c'e corruzione anche se manca promessa di denaro o di altra utilità?
Rispondi

Da: Avv 14/12/2016 11:30:00
Tracce semplici per fortuna forza ragazzi!!
Rispondi

Da: 2Sicilykingdom 14/12/2016 11:30:13
Buongiorno a tutti e in bocca al lupo. Qualcuno mi saprebbe dire l'orario di dettatura a Napoli? Vi ringrazio anticipatamente
Rispondi

Da: Tim tak 14/12/2016 11:30:30
In merito al primo quesito mi sembra che il falso sia configurabile nei termini dettati calla traccia poiché il pubblico ufficiale sulla scorta della false dichiarazioni rese da Tizio provvede all'iscrizione  nel registro della camera di commercio. Il punto è  verificare se vi sia assenza di dolo da parte di tizio che non conosce le norme speciali richiamate nel modulo. Siete d'accordo?
Rispondi

Da: tale85 14/12/2016 11:30:52
sentenze delle tracce?
Rispondi

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