>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64650 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Successiva >>

Da: questa è incredibile14/12/2016 15:34:15
no. Troppo difficile.
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 15:34:26
L'ignoranza regna sovrana!!! L'art 479 correlato al 48 fa rispondere del reato il privato che attraverso la dichiarazione mendace abbia indotto in errore il pu facendogli emanare un atto falso perché basato su dichiarazioni false!!! PUNTO
Rispondi

Da: esame114/12/2016 15:35:12
mi auguro che verrete tutti denunciati
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 15:36:21
La sentenza risolutiva IN PIÙ parla di concorso tra reati sia del 483 che del 479 correlato al 48 ... ED ENTRAMBI IN CAPO AL PRIVATO!!! LEGGETE!!!
Rispondi

Da: SOLUZIONE AL PARERE N.114/12/2016 15:37:04
Col parere proposto, si chiede che il candidato assuma le vesti quale difensore di Tizio rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 48 e 479 c.p.

Appare doveroso e necessario un excursus sul capo di imputazione che conduce Tizio a processo.

L'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) viene annoverato tra i reati contro la fede pubblica documentale (falsità in atti), quei reati che violano cioè la fiducia e la sicurezza che la legge attribuisce a determinati documenti.

Ai fini della tutela penalistica, documento è ogni scrittura sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, atto a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante.
Requisiti del documento sono:
a - forma scritta;
b - contenuto di pensiero, quindi dichiarazione di volontà o esposizione di un fatto;
c - riconoscibilità dell'autore o della sua provenienza.

I documenti, a fini della tutela penale, sono distinti in due grandi categorie: atti pubblici e scritture private.

Il concetto di atto pubblico, agli effetti penalistici, come noto, è più ampio rispetto a quello del codice civile (2699 e 2700 cc), dovendo rientrare in esso non solo quei documenti redatti, con le debite formalità, da un Notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio e compilati, con le debite formalità, per uno scopo di diritto pubblico, inerente all'esercizio della propria funzione e del pubblico servizio, al fine di comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi rilevanza giuridica (Cass. 10414/1990).

In definitiva, il requisito della pubblicità dell'atto si riferisce all'organo che lo ha formato, e non alle sue relazioni con il pubblico.

L'art. 479 c.p. che ci occupa, ha natura di reato proprio, di pericolo, a forma vincolata per tipi ed è istantaneo. Si richiede il dolo generico, ed è configurabile il tentativo.

Come tale, può essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito.
Per la realizzazione del reato in esame è poi sufficiente un dolo generico, che corrisponda cioè alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico; sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione.

Nel caso in esame, Tizio non ricopre in nessun modo la carica né la funzione di pubblico ufficiale, pertanto il reato per il quale si procede non si configura.

Astrattamente configurabile è l'ipotesi dell'integrazione degli estremi del 483 c.p.

Appare tuttavia del tutto necessaria una serie considerazioni intorno al reato in parola, reato che prevede la responsabilità penale del privato per falso in atto pubblico, anche in forza della eventualità della derubricazione del capo di imputazione in corso di processo.

Il 483 c.p. trattasi di reato comune, di pericolo, a forma libera, istantaneo. Anche in questo caso si richiede un dolo generico.

Ai fini della considerazione intorno ad uno degli elementi oggettivi del reato per il caso che ci occupa, non può tacersi l'analisi dell'art. 76 del DPR 445 /2000 (in materia di autocertificazioni) prevede che "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".

Pertanto, vi sono pochi dubbi sulla circostanza che Tizio abbia reso una dichiarazione presso un pubblico ufficiale.

Tuttavia, altre considerazioni si impongono.

Il falso ideologico consiste nell'attestare il falso sapendo di farlo.
La dichiarazione rilasciata da Tizio è avvenuta per riempimento di un modulo prestampato preparato dalla Camera di Commercio, la cui presupposta genericità e/o lacunosità ci obbliga ad una serie di riflessioni proprio in ordine all'elemento volitivo.

Il richiamo del modulo ad 'articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo' è il nodo gordiano della questione.

Se il richiamo letterale di 'leggi speciali' nel modulo ha inequivocabilmente previsto il DPR 309/90, o abbia richiesto l'assenza generica di condanne penali pregresse, la mancata comprensione di Tizio non lo terrà indenne da una responsabilità ex art. 483 c.p., poiché la consapevolezza di dichiarare il falso non avrebbe valide scusanti.

Se viceversa, l'enunciazione letterale del modulo non abbia richiesto in modo determinabile il possesso dei requisiti morali e professionali specifici, Tizio andrebbe indenne dalla responsabilità di cui all'art. 483 c.p. in forza del fatto che verrebbe meno la sussistenza de l'essenziale elemento soggettivo del reato, il dolo generico.

Il necessario elemento del dolo generico, implica una consapevolezza da parte dell'agente, che non può validamente essere indagata in questa sede.

Con riferimento al'art. 48 c.p. quale causa di esclusione della punibilità, errore determinato dall'altrui inganno, deve considerarsi tale, qualunque artificio o altro comportamento idoneo a ledere la buona fede altrui.

Orbene, nell'art. 47c.p. è stabilito il principio per cui l'errore sul fatto costituente reato esclude la colpevolezza.

Tale disciplina si applica al soggetto caduto in errore anche quando la falsa rappresentazione venga determinata dall'altrui inganno.

L'agente vittima dell'inganno, in quanto caduto in errore, andrà esente da pena, salvo che - in termini generali - il suo errore non sia incolpevole, cioè inescusabile; in tal caso, infatti, ferma la non configurabilità del dolo, risponderà del reato a titolo di colpa, sempre che il fatto sia punibile a tale titolo.

Nel caso di specie, come ribadito, il 483 c.p. necessita del dolo. Pertanto, quand'anche la condotta di Tizio fosse ritenuta colpevole per colposa omissione di indagine sulle norme richiamate dal modulo, in ogni caso, egli non risponderà di tali reati per connessione col 48 c.p. poiché difetta, ed in quanto difetta, l'elemento volitivo.

A conforto delle tesi suesposte: Cass. 12710/2015 ecc. ecc.

Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 28 aprile 2014, n. 67, sulla non punibilità del reato per "tenuità del fatto", per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, e nel caso di specie il 483 prevede una pena con reclusione massima a 2 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva il giudice potrà disporre l'archiviazione del procedimento a condizione che, nel caso concreto venga accertata:
- un'offesa di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo. Ciò non ricorre nei casi di: motivi abbietti o futili; crudeltà, anche in danno di animali; sevizie; minorata difesa della vittima, anche in base all'età; morte o lesioni gravissime;
- un comportamento non abituale. L'abitualità è esclusa in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; reati della stessa indole; reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, (applicabile al caso di specie).

In definitiva, Tizio non potrà mai essere processato per il 479 c.p., viceversa, potrebbe esserlo ai sensi del 483 c.p. qualora emergessero elementi che, allo stato attuale non è possibile considerare.
Rispondi

Da: Alala14/12/2016 15:37:40
Dove sta l'inganno operato dall'autore mediato?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: un dubbio 14/12/2016 15:38:39
Chissà cosa succederà il prossimo anno senza i codici...
Rispondi

Da: 34561714/12/2016 15:39:31
RAGAZZI VI PREGO.. POSTATE QUALCOSA SULLA 2 TRACCIA?!
Rispondi

Da: Berne 14/12/2016 15:40:05
Se fossi un giudicante opporresti un ragionamento che vada oltre leggete la sentenza, la quale in ogni caso conferma che non può essere imputato l'art. 483 in difetto di dolo e a maggior ragione se manca la volontà di commettere un falso ideologico non può sussistere il falso per induzione perché l'agente non vuole ingannare alcuno.
Spero davvero, per il bene della collettività, che tu stia scherzando sulle funzioni svolte.
Rispondi

Da: ...14/12/2016 15:40:29
cambia traccia
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 15:41:44
Cassazione Penale, Sez. III, 27 marzo 2014 (ud. 17 dicembre 2013), n. 14434
Presidente Mannino, Relatore Savino, P.G. Fraticelli

Si segnala alla attenzione dei lettori la pronuncia numero 14434 della terza sezione penale relativa alla possibilità di ravvisare un concorso tra la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p. (Falsità in atto pubblico del pubblico ufficiale per induzione in errore da parte del privato) e quella di cui all' art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
Si tratta di un tema più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità sul quale si sono pronunciate nel 2007 le Sezioni Unite (sentenza n. 35488 del 28 giugno 2007 in Giur. It., 2008, 2, 414 con nota di Martinelli) affermando il principio secondo cui il delitto di falsa attestazione del privato (di cui all'art. 483 c.p.) può concorrere con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca (di cui agli artt. 48 e 479 c.p.), sempreché la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.

Venendo ai fatti oggetto della pronuncia, la tesi difensiva (non accolta dalla Cassazione) muoveva dalla considerazione che, ai fini della configurabilità del reato di falso per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 c.p.) occorra non solo che venga attestata una circostanza non veritiera da parte del pubblico ufficiale sulla base di falsa dichiarazione del privato, ma che il p.u. integri tale dichiarazione con una attestazione propria di conformità al vero; se invece - sostiene il ricorrente - il pubblico ufficiale si limita a riportare la dichiarazione del privato nell'atto pubblico, recependola, in tal caso ricorrerebbe solo la falsa dichiarazione del privato (art. 483 c.p.) (che ne sarebbe l'autore immediato) ma non vi sarebbe spazio per il falso per induzione con autore mediato (artt. 48 e 479 c.p.).
In altri termini, perchè ricorra il reato di falso per induzione, in concorso con il reato di falsità del privato, sarebbe necessario che il p.u. non si limiti a recepire nel proprio atto la dichiarazione del privato ma ne attesti la veridicità (condizione che, nel caso di specie, mancherebbe essendosi il p.u. limitato a recepire la dichiarazione di verità proveniente dal privato).

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso non fondato.
La problematica del concorso fra il reato di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. e il reato di falsità in atto pubblico del pubblico ufficiale per induzione di cui agli artt. 48 e 479 c.p., come anticipato, è già stata affrontata dalle Sezioni Unite del 2007 che, recependo un precedente orientamento già espresso con la sentenza SU 24.2.1995 n. 1827 Proietti, hanno affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale emani un provvedimento, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri provenienti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera sulla base del quale l'atto pubblico è stato formato.
La Corte, pur dando atto di un opposto orientamento (secondo il quale non sussiste il falso per induzione del pubblico ufficiale tutte le volte che questi si limiti a recepire supinamente la falsa dichiarazione del privato costituente il presupposto per l'emanazione dell'atto pubblico, senza effettuare alcun accertamento, occorrendo, ai fini della configurabilità di tale condotta, concorrente con il reato di falso ideologico del privato ex art. 483 c.p., un' ulteriore attività di attestazione di corrispondenza al vero del p.u. ricevente la dichiarazione, che non si limiti a recepirla ma svolga un'indagine della sua veridicità) ritiene, tuttavia, che non possa essere condiviso in quanto l'attività del pubblico ufficiale ricevente non può riduttivamente circoscriversi alla mera ricezione della dichiarazione fatta dal privato.
Come affermato dalle Sezioni Unite con la succitata sentenza, il pubblico ufficiale, allorquando nell'atto da lui formato fa riferimento ad atti o a "dichiarazioni sostitutive" (non veri) provenienti dal privato e riguardanti i presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico - non si limita ad "attestare l'attestazione del mentitore" nè a "supporre che quella attestazione sia veridica", ma compie, sia pure implicitamente, una sua attestazione (sia pure oggettivamente falsa) circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente.

In conclusione, stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato - quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale -  ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicchè la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità.
Ad avviso del collegio, dunque, deve ritenersi che si sia in presenza di due distinte condotte riconducibili entrambe al decipiens:

una prima condotta consistente nella redazione della falsa attestazione da parte del privato;
una seconda condotta consistente nell'induzione in errore del pubblico ufficiale mediante la produzione della stessa ai fini dell'integrazione di un presupposto dell'atto pubblico emanando,
con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due reati, legati anche da connessione teleologica.
Rispondi

Da: questa è incredibile14/12/2016 15:43:30
Si dovrebbe discutere in tranquillità e invece qua fate a gare a chi la spara più grossa. Io di certo non scrivo per farmi leggere da chi sta facendo esami, essendo vietato. Volevo solo confrontarmi su argomenti che non padroneggio.

La norma disciplina un'ipotesi di reato proprio, atteso che il medesimo può essere commesso unicamente da un soggetto il quale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, così come specificamente delineata dall'art. 357 c.p., a norma del quale "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
Rispondi

Da: nik14/12/2016 15:49:41
svolgimento della 2??
Rispondi

Da: Forza e coraggio! Aiutiamoli!14/12/2016 15:50:32
qualcosa sulla seconda traccia?!?!
Rispondi

Da: Berne 14/12/2016 15:51:14
SOLUZIONE qui non è in discussione l'astratta configurabilità del concorso formale fra 483 e 48 479 c.p., pacifica a da 35488/2007, ma nel caso posto dalla traccia e affrontato expressis verbis da 12710/2015, dal compendio fattuale a disposizione manca il dolo di falso ex art. 483 c.p. che implacabilmente si rifletta sull'imputazione dell'art. 48, 479 c.p. che è infondata per difetto dell'elemento psicologico. Ora quale punto sfugge agli scettici??
Rispondi

Da: Alala14/12/2016 15:51:54
L'art. 48 c.p. dispone che >. Tuttavia, al fine di affermare la responsabilità del c.d. autore mediato occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo. Nel caso di specie, vi è la sussistenza del dolo del reato commesso dall'ingannato? In altri termini, chi trae in inganno ha agito con previsione e volontà che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare?
Rispondi

Da: Tim tak 14/12/2016 15:52:39
In verità c'è  un contrasto in giurisprudenza non risolto per la prima traccia, di cui potrebbe profittare il difensore di Tizio
Rispondi

Da: 2 TRACCIA14/12/2016 15:53:24
RAGAZZI POTETE DARMI LA SOLUZIONE DELLA SECONDA PER FAVORE?
Rispondi

Da: ultimi minuti14/12/2016 15:53:46
Siete così sicuri da escludere il dolo di Tizio...
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 15:54:54
la correlazione 48/479 vale nel momento in cui il mendacio induca in errore il pubblico ufficiale nella emanazione di un provvedimento (perciò autore mediato).

I tanti soloni che ci sono qua sopra non spiegano che l'iscrizione alla camera di commercio non prevede alcun atto deliberativo / provvedimento ma è praticamente automatico (salvo verifica dei requisiti).

Bisogna vedere il caso pratico delle Ss.Uu. a cosa si riferivano.
Nel nostro caso la questione può essere tranquillamente risolta con il 483 e la mancanza di dolo
Rispondi

Da: 34561714/12/2016 15:55:39
SCUSATE POTETE POSTARE ANCHE QUALCOSA SULLA 2 TRACCIA? NESSUNO STA SCRIVENDO NULLA.. PER FAVORE AIUTATE ANCHE GLI ALTRI???
Rispondi

Da: Schema 1 traccia14/12/2016 15:56:58
   Art 479 e 48 piccolo accento all agente mediato
ART 483

Assenza dolo

Moduli prestampati di scarsa comprensione fanno venire meno la volontà di effettuare una dichiarazione mendace
Non punibilità di tizio ai sensi di entrambe le fattispecie per assenza del pelo per lo specifico soggettivo io zero dovrei anche dire mancanza elemento oggettivo dal momento che la sentenza del 2015 dice espressamente che non è atto pubblico il modulo della Camera di Commercio
Rispondi

Da: AIUTOXXX14/12/2016 15:57:22
345617 DA DOVE SCRIVI?
Rispondi

Da: jemil14/12/2016 15:59:36
per favore un aiuto sulla seconda traccia
Rispondi

Da: Berne 14/12/2016 15:59:50
ORGOGLIO NAPOLETANO il rilievo da te fatto è stato superato nei primi cinque minuti di riflessione sul caso…

Correttamente il giudice di appello ha rilevato che la condotta del (OMISSIS) ha integrato il reato di cui all'articolo 483 cod. pen. (falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico) : nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla normativa statale e regionale , presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro Esercenti Commerciali, l'imputato ha attestato falsamente che nei suoi confronti non erano state pronunciate sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti.

Il delitto quindi sussiste, in quanto l'atto pubblico (iscrizione nel pubblico registro) - nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del cittadino (OMISSIS) e' trasfusa - e' destinato a provare la verita' del fatto attestato . Nella fattispecie in esame , esistono le norme giuridiche richiamate nel modulo sottoscritto dal ricorrente, che lo obbligavano a dichiarare il vero e ricollegavano specifici effetti alla iscrizione predetta nella quale la sua autocertificazione e' stata inserita.
Rispondi

Da: xxx018 14/12/2016 16:01:53
Lasoluzione sono d'accordo con te che si tratti di due fattispecie diverse.
Quindi 483 no per i motivi detti.
e 48+479?
Rispondi

Da: primaopoisipassa 14/12/2016 16:02:15
la seconda traccia è facile, davvero, c'è tutto nel codice ed è molto più lineare della prima
Rispondi

Da: #news14/12/2016 16:02:24
ragazzi avete notizie da Napoli ?

a che ora finiscono?

Sono Schermati a Napoli ??
Rispondi

Da: vincivale8414/12/2016 16:04:01
stanno pubblicando già le soluzioni su Zincani
http://www.formazionegiuridica.org/traccia-1-parere-diritto-penale/
Rispondi

Da: un dubbio 14/12/2016 16:09:43
Gente che sta implorando la soluzione di una delle tracce ...ma xchè tutta questa impazienza...robe da matti... ahahah
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)