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14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64649 volte

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Da: svegliaaa14/12/2016 12:47:40
nella seconda non c'è corruzione svegliaaaa..dov 'è la promessa o la datio???
Rispondi

Da: Serid20040000000000000014/12/2016 12:47:55
addirittura "smettetela di intralciare"....ma siete veramente senza ritegno!
Rispondi

Da: JF14/12/2016 12:48:25
a napoli hanno finito la dettatura alle 10.30
Rispondi

Da: URGE14/12/2016 12:48:33
Ragazzi per favore, degli schemi lineari per entrambe le tracce se possibile
Rispondi

Da: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!114/12/2016 12:50:35
ragazzi ma nn c è nessuno che ha scritto già una bozza del compito?????
Rispondi

Da: annalisavet 14/12/2016 12:52:02
gli schemi già pubblicati non vanno bene?
Rispondi

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Da: Kiki007 14/12/2016 12:52:05
Ci sono tre soluzione per la prima traccia
1) Cass penale marzo 2014 + SU 2007 dicono che ci può essere concorso tra falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale e falsa attestazione del privato (483)

2)Cass. n. 25468/2015: non c'è 479 + 48 (per il disposto dell'art. 76 dpr 445/2000); tuttavia non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.
Inoltre, Con l'entrata in vigore della Legge 28 aprile 2014, n. 67, sulla non punibilità del reato per "tenuità del fatto", per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, e nel caso di specie il 483 prevede una pena con reclusione massima a 2 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva il giudice potrà disporre l'archiviazionedel procedimento a condizione che, nel caso concreto vengano accertati gli altri requisiti della norma.

3) Cass. marzo 2015 n.12710: il reato è 483 e non è scusato perché l'errore è colposo, tuttavia la fattospecie non è prevista a titolo di colpa quindi l'imputato va prosciolto.


Qual è la risposta giusta?
Rispondi

Da: xxx14/12/2016 12:53:40
Soluzione prima traccia: tizio non è punibile in forza dell'art. 479 c.p. perchè difetta dell'elemento soggettivo: non è pubblico ufficiale.
Potrebbe rispondere del 483, in quanto delitto commesso dal privato, tuttavia in forza della sentenza del 2015 n. 12710 secondo cui in caso di compilazione di modulo prestampato non contenente spiegazione degli articoli di legge richiamati, all'imputato non può riconoscersi il dolo ma semplicemente la colpa per non avere indagato sui contenuti delle norme. Tuttavia essendo il reato punibile solo a titolo di dolo, e non di colpa Tizio non sarà punibile.
Rispondi

Da: Pagliacciata 14/12/2016 12:53:51
Assolutamente la seconda traccia non parla di corruzione
Ma state  bene
Rispondi

Da: Pagliacciata 14/12/2016 12:54:35
Al.mssimo.per la seconda  concorso in abuso di ufficio
Rispondi

Da: #news 14/12/2016 12:55:32
Ragazzi ma la Sent. Della prima è  la  1271 o 12710 ???
Rispondi

Da: #news 14/12/2016 12:57:53
Attendo risposta
Rispondi

Da: Corrado Palma14/12/2016 12:58:03
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-11-2014) 25-03-2015, n. 12710

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente -

Dott. BEVERE A. - rel. Consigliere -

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -

Dott. DE MARZO Giusepp - Consigliere -

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 594/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 26/02/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza 26.2.2014 la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza 29.11.2012 del tribunale di Torino con la quale P. A. era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia, per il reato ex art. 483 c.p., comma 1 in relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76.

A seguito di comunicazione, effettuata dal P. in data 2.7.07, di inizio di attività attraverso l'ingresso nella titolarità di azienda di somministrazione di alimenti e bevande, era emerso che questi aveva fatto falsa attestazione sui propri requisiti morali.

Specificamente, l'imputato aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme della L. n. 287 del 1991 e di una L.R. n. 38 del 2006, art. 76 secondo cui l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio - necessaria per lo svolgimento della predetta attività commerciale - è esclusa per chi abbia riportato condanna per reati in materia di stupefacenti. Dal certificato penale, risultava che nei confronti del P. era stata emessa sentenza irrevocabile di applicazione della pena di due anni di reclusione per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L'imputato ha presentato ricorso per mancanza e contraddittorietà della motivazione: la corte di merito non ha dato adeguata risposta all'argomentazione contenuta nell'atto di impugnazione: la dichiarazione di inizio di un'attività commerciale si limita a comunicare alla pubblica amministrazione una situazione di fatto ed ha quindi natura privatistica e prescinde dall'emanazione di un provvedimento amministrativo. La pubblica amministrazione non ha poteri autorizzatori ma unicamente ablatori/inibitori dell'attività stessa.

L'atto in questione non aveva alcuna rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti inerenti all'attività commerciale e non è quindi qualificabile come atto pubblico adattabile all'interno del sistema penale. Il ricorso conclude con la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto.

La sentenza è meritevole di annullamento nei limiti che saranno appresso indicati. La corte territoriale ha esaminato il primo motivo contenente argomentazioni dell'appellante funzionali alla assoluzione per insussistenza del fatto, essendo la dichiarazione atto di natura privata (trattandosi di comunicazione dell'inizio dell'attività commerciale) e non atto pubblico. Correttamente il giudice di appello ha rilevato che la condotta del P. ha integrato il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) : nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla normativa statale e regionale , presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro Esercenti Commerciali, l'imputato ha attestato falsamente che nei suoi confronti non erano state pronunciate sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti.

Il delitto quindi sussiste, in quanto l'atto pubblico (iscrizione nel pubblico registro) - nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del cittadino P. è trasfusa - è destinato a provare la verità del fatto attestato . Nella fattispecie in esame , esistono le norme giuridiche richiamate nel modulo sottoscritto dal ricorrente, che lo obbligavano a dichiarare il vero e ricollegavano specifici effetti alla iscrizione predetta nella quale la sua autocertificazione è stata inserita.

E' però errata l'argomentazione formulata dalla corte nell'affrontare il successivo motivo di appello, secondo cui nella condotta reticente del dichiarante è mancato l'elemento psicologico del reato, in quanto nel modulo prestampato le norme richiamate sul possesso dei requisiti morali (art. 2 c.c. della L. n. 287 del 1991, artt. 4 e 5 e dalla L.R. n. 38 del 2996) non erano riprodotte nel loro contenuto, non fornendo quindi ai cittadini elementi utili per identificare quali fossero i richiesti requisiti soggettivi per l'iscrizione del pubblico registro.

La corte, infatti, riconosce che il modulo prestampato era "di non immediata comprensione, in ragione dei plurimi riferimenti normativi (non spiegati)", ma afferma che proprio questa mancanza di chiarezza "avrebbe dovuto suscitare in P. un dovere di accertamento". In tal modo la corte territoriale giunge a riconoscere la responsabilità del P. non in base a una cosciente volontà e a una consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero,non in base alla doverosa conoscenza della normativa vigente, ma in base ad una colposa omissione di indagine sul contenuto delle norme richiamate e sull'identificazione dei requisiti morali, richiesti dalla legge nazionale e dalla legge regionale. Ha affermato quindi la responsabilità dell'imputato a titolo di colpa per la consumazione di un reato punito esclusivamente a titolo di dolo.

Trattandosi di errore sull'essenziale elemento soggettivo del reato contestato, esso va rilevato di ufficio con annullamento sul punto della sentenza impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015
Rispondi

Da: 1714/12/2016 12:58:22
12710del 25 marzo 2015
Rispondi

Da: atton14/12/2016 13:00:17
kiki007 tu sei il difensore di Tizio, hai la Cass più recente che ti prospetta il proscioglimento... risposta giusta n. 3 tutta la vita :)
Rispondi

Da: urgentissimo000014/12/2016 13:00:40
vi volete dare una mossa con questi pareri?
Rispondi

Da: Caprese 14/12/2016 13:01:44
Vi prego anche a scaglioni.. un parere
Rispondi

Da: efi14/12/2016 13:01:54
quindi la sentenza 23355 per la seconda traccia non è corretta perché parla di corruzione ?? help
Rispondi

Da: Berne 14/12/2016 13:03:08
siete in alto mare, la traccia n.1 è molto più semplice c'è anche la 12710/2015 che è proprio simile alla traccia.
La seconda è più raffinata e discutibile nelle conclusioni ma sicuramente non c'è corruzione o abuso d'ufficio
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 13:06:46
ATTENZIONE

chiedo scusa per la fretta ho dato delle indicazioni non esatte.
In realtà la seconda traccia contiene un trabocchetto :
E' vero che la gara viene conclusa e l'appalto aggiudicato ma "ex post" la guardia di finanza scopre che l'intraneus aveva manipolato le carte in funzione di redigere un bando di gara "ad personam".
Di conseguenza il reato di cui all' art 353bis si era già perfezionato per entrambi ed ovviamente non è possibile un concorso interno data la sovrapponibilità degli stessi.
Per cui lo schema è questo
1) Brevi note sull inquadramento sistematico
2) novità legistativa introdotta dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136 (recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), che ha aggiunto al codice penale l'art. 353 bis
3) differenze sostanziali tra i due reati con particolare riguardo al momento consumativo (approvazione del bando)
4) differenze con altre ipotesi di reato (truffa erogazioni pubbliche
, abuso di ufficio, corruzione)
5) riferimenti giurisprudenziali ( Cass. pen., Sez. VI, 14 aprile 2015 (dep. 25 giugno 2015), n. 26840.
6) implicazioni conseguenti al caso in esame
Rispondi

Da: Aiutante14/12/2016 13:07:24
Berna per te non ci sarebbe abuso d'ufficio?
Complimenti geniaccio!
Rispondi

Da: bia23 14/12/2016 13:07:31
Per mah.
Lascia perdere, non capiscono.
Rispondi

Da: tale85 14/12/2016 13:08:29
soluzione della prima traccia? grazie
Rispondi

Da: Aiutante14/12/2016 13:10:12
Ma voi una rivelazione di segreto comma 3 non la considerate affatto?
Per me è configurabile.
Rispondi

Da: studente66614/12/2016 13:10:28
la prima è semplice, chi fa bene la seconda passa lo scritto
Rispondi

Da: paona14/12/2016 13:11:12
x orgoglio:
era esattamente quello che avevo appena detto ...ma sono stato bacchettato.
ok meglio così.
Ora è chiaro per tutti
Rispondi

Da: nik14/12/2016 13:13:52
non 353 bis ma 353
In tema di turbata libertà degli incanti, i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione del bando di gara, che venga successivamente emesso, devono essere inquadrati nella fattispecie prevista dall'art. 353 c.p., a nulla rilevando che siano precedenti all'introduzione dell'art. 353 bis c.p., che trova, invece, applicazione nel caso in cui la gara non venga bandita. (Annulla in parte con rinvio, G.u.p. Trib. Trento, 12/11/2013 )

Cassazione penale sez. II  17 ottobre 2014 n. 47444 
Rispondi

Da: tale85 14/12/2016 13:16:03
ragaaa mi serve la soluzione della prima traccia grazie
Rispondi

Da: Aiutante14/12/2016 13:16:36
E' il 353 bis,basta leggerlo. Il fatto è perfettamente sussumibile sotto questa norma.
Rispondi

Da: #news 14/12/2016 13:16:54
Ragazzi soluzione della prima
Rispondi

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