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Concorso per 400 posti di NOTAIO
27534 messaggi

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Fazio05/04/2022 15:00:39
Si pero viste le percentuali i tuoi presentimenti sono plausibili (se queste sono le percentuali Di gente che ha fatto 1411 e cambiali e accollo oggi). . Poi metti i problemi formali che qui erano più del solito e così si spiega questa strage.
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Da: occorre anche05/04/2022 15:04:30
considerare che commerciale era ancora più difficile..
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Da: Giusè05/04/2022 15:12:05
Ciao sarei interessato a La forma degli atti notarili di Santarcangelo. Di che edizione si tratta?
Rispondi

Da: Giusè 1  - 05/04/2022 15:12:15
Ciao sarei interessato a La forma degli atti notarili di Santarcangelo. Di che edizione si tratta?
Rispondi

Da: Correzione facile05/04/2022 15:27:02
È possibile che dalle scuole non trapeli nulla?
Rispondi

Da: ???05/04/2022 15:43:03
Esatto Fazio sono d'accordo. Poi anche commerciale era pieno di botole sostanziali e formali.... Chi ha fatto decentemente commerciale sopravvive e non ha sbagliato, quantomeno la forma, del testamento, passa e ciò spiegherebbe il basso numero di idonei
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Da: il dubbio!!05/04/2022 15:50:36
ho l impressine che la Commissione non volesse il 1411 cc e neanche la fideussione  sulla caparra di 100000.00 euro ma volendo testare il candidato sulle problematiche  della rapp.za volontaria, legale e conflitto d'interessi volesse un contratto preliminare per se o con riserva di nomina di Alfa spa che interveniva con Tizio debitamente autorizzato anche per quest'ultima ed autorizzava a nominare la Alfa spa in sede di definitivo quale subentrante ex tunc nei diritti ed obblighi del preliminare
L'accollo e le cambiali  non credo siano paletti anche perchè per riceverli al preliminare bisognava postulare un fabbricato  in corso di costruzione allo stato grezzo accatastato in categoria f  con mutuo e ipoteca già frazionati diversane non si potevano ricevere subito perchè l'ipoteca su ben futuro non è ammessa e neanche l accollo in difetto frazionamento è ricevibile.
Non credo si siano divisi in sottocommissioni.
La scelta di patire da iv induce a pensare che vogliano replicare i medesimi risultati negativi del concorso Ferro per eludere le normative sulla concorre. Credo che neanche il miglior notaio in 8 ore riusciva a svolgere correttamente le tracce che ci hanno dato soprattutto iv e soc. piene zeppe di questioni formali parti teoriche  e  scritte  male.         
Rispondi

Da: il dubbio!!05/04/2022 15:51:14
ho l impressine che la Commissione non volesse il 1411 cc e neanche la fideussione  sulla caparra di 100000.00 euro ma volendo testare il candidato sulle problematiche  della rapp.za volontaria, legale e conflitto d'interessi volesse un contratto preliminare per se o con riserva di nomina di Alfa spa che interveniva con Tizio debitamente autorizzato anche per quest'ultima ed autorizzava a nominare la Alfa spa in sede di definitivo quale subentrante ex tunc nei diritti ed obblighi del preliminare
L'accollo e le cambiali  non credo siano paletti anche perchè per riceverli al preliminare bisognava postulare un fabbricato  in corso di costruzione allo stato grezzo accatastato in categoria f  con mutuo e ipoteca già frazionati diversane non si potevano ricevere subito perchè l'ipoteca su ben futuro non è ammessa e neanche l accollo in difetto frazionamento è ricevibile.
Non credo si siano divisi in sottocommissioni.
La scelta di patire da iv induce a pensare che vogliano replicare i medesimi risultati negativi del concorso Ferro per eludere le normative sulla concorre. Credo che neanche il miglior notaio in 8 ore riusciva a svolgere correttamente le tracce che ci hanno dato soprattutto iv e soc. piene zeppe di questioni formali parti teoriche  e  scritte  male.         
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Da: il dubbio!!05/04/2022 15:55:39
ho l impressine che la Commissione non volesse il 1411 cc e neanche la fideiussione  sulla caparra di 100000.00 euro ma volendo testare il candidato sulle problematiche  della rapp.za volontaria, legale e conflitto d'interessi volesse un contratto preliminare per se o con riserva di nomina di Alfa spa che interveniva con Tizio debitamente autorizzato anche per quest'ultima ed autorizzava la nomina di Alfa in sede di definitivo quale subentrante ex tunc nei diritti ed obblighi del preliminare.
L'accollo e le cambiali  non credo siano paletti anche perchè per riceverli al preliminare bisognava postulare un fabbricato  in corso di costruzione allo stato grezzo accatastato in categoria f con mutuo e ipoteca già frazionati, diversamente non si potevano ricevere subito perchè l'ipoteca su bene futuro non è ammessa e neanche l' accollo in difetto di frazionamento è ricevibile.
Non credo si siano divisi in sottocommissioni.
La scelta di partire da iv induce a pensare che vogliano replicare il concorso Ferro con pochissimi ammessi all' orale ed eludere in tal modo le normative sulla concorrenza che spingono per coprire tutte le sedi vacanti. Credo che neanche il miglior notaio in 8 ore sarebbe riuscito a svolgere correttamente le tracce che ci hanno dato soprattutto, iv e soc. piene zeppe di questioni formali, parti teoriche  e scritte anche  male.
Rispondi

Da: il dubbio!!05/04/2022 15:56:17
ho l impressine che la Commissione non volesse il 1411 cc e neanche la fideiussione  sulla caparra di 100000.00 euro ma volendo testare il candidato sulle problematiche  della rapp.za volontaria, legale e conflitto d'interessi volesse un contratto preliminare per se o con riserva di nomina di Alfa spa che interveniva con Tizio debitamente autorizzato anche per quest'ultima ed autorizzava la nomina di Alfa in sede di definitivo quale subentrante ex tunc nei diritti ed obblighi del preliminare.
L'accollo e le cambiali  non credo siano paletti anche perchè per riceverli al preliminare bisognava postulare un fabbricato  in corso di costruzione allo stato grezzo accatastato in categoria f con mutuo e ipoteca già frazionati, diversamente non si potevano ricevere subito perchè l'ipoteca su bene futuro non è ammessa e neanche l' accollo in difetto di frazionamento è ricevibile.
Non credo si siano divisi in sottocommissioni.
La scelta di partire da iv induce a pensare che vogliano replicare il concorso Ferro con pochissimi ammessi all' orale ed eludere in tal modo le normative sulla concorrenza che spingono per coprire tutte le sedi vacanti. Credo che neanche il miglior notaio in 8 ore sarebbe riuscito a svolgere correttamente le tracce che ci hanno dato soprattutto, iv e soc. piene zeppe di questioni formali, parti teoriche  e scritte anche  male.
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Da: io penso che come praticanti05/04/2022 16:18:44
sarebbe ora di farsi sentire e pretendere almeno delle tracce scritte decentemente..
Rispondi

Da: ???05/04/2022 16:23:05
"con riserva di nomina di Alfa spa che interveniva con Tizio debitamente autorizzato anche per quest'ultima ed autorizzava la nomina di Alfa in sede di definitivo quale subentrante ex tunc nei diritti ed obblighi del preliminare"
Mi sembra assolutamente che questo sia impensabile. Errore grave secondo me costituire la Alfa per la sua autorizzazione alla nomina perché la sua sfera giuridica è già sufficientemente tutelata dalla accettazione che dovrà prestare (se vuole chiaramente) nell'eventualità in cui ci sia la vera e propria electio amici.
Rispondi

Da: il dubbio!!05/04/2022 16:40:25
l'errore grave secondo me non è tanto far intervenire la Alfa che autorizza o accetta fin d ora l'eventuale nomina ma riservare la nomina in incertam personam occultando il terzo, laddove la traccia richiedeva espressamente che la nominata fosse la Alfa spa e per il venditore non è certamente indifferente chi subentra.
Rispondi

Da: Fazio05/04/2022 16:48:45
Ragazzi inutile che continuiamo a discutere sulle soluzioni. La verità non la sappiamo e soprattutto jon sappiamo cosa voleva la commissione. Sappiamo solo che non volevano il 1411 e non volevano accollo e cambiali (questo lo sappiamo perché alcuni compreso io sono andato alla commissione a chiedere e dalla risposta ho capito che non li volevano)
Rispondi

Da: Qualcuno buono05/04/2022 17:13:18
A qualcuno va di aiutare un giovane ragazzo ad iniziare a studiare per il concorso ? Grazie di cuore e scusate il disturbo siccome vi vedo abbastanza presi
Rispondi

Da: Per qualcuno buono05/04/2022 20:16:35
L'aiuto migliore che posso darti, visto che sei giovane e volenteroso è di fare altro. Lo dico con il cuore, se potessi tornare indietro di almeno 10 anni non rifarei mai questa scelta. Troppa aleatorietà. Certo quelli veramente bravi alla fine lo passano ma per chi, pur essendo preparato, è nella media, vincere o non vincere il concorso è questione di culo ( Passami il francesismo).
Indi, prepara qualche altro concorso e non perdere tempo dietro a ste follie.
Rispondi

Da: Per Fazio05/04/2022 20:19:39
Non so cosa ti abbia detto la Commissione ma quello che dice il singolo in sede di concorso lascia il tempo che trova. Io personalmente non ho fatto 1411 ma credo che la traccia fosse scritta con i piedi e quelli che si ostinano a dire che questo concorso era semplice, forse non si sono resi conto dei mille tranelli. Ma come sempre la mediocrità avrà la meglio e chi si è arrovellato la testa in cerca della soluzione migliore verrà bocciato per travisamento.
Rispondi

Da: x per qualcuno05/04/2022 20:22:05
ma "quelli veramente bravi" quanto ci mettono a passarlo in media?
Rispondi

Da: x sopra05/04/2022 20:22:25
capuozzi
Rispondi

Da: Quello bravi05/04/2022 21:37:47
Possono pure non passarlo mai.
Rispondi

Da: i peccati possono causare sofferenze !05/04/2022 21:39:31

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Pippogol 05/04/2022 22:27:17
Ma possibile che siano ancora in Plenaria? Altrimenti perché questo ritmo così lento?
Rispondi

Da: Fazio05/04/2022 22:29:56
Concordo sul fatto che le tracce non erano semplici e c'erano mille tranelli che probabilmente nemmeno abbiamo visto
Rispondi

Da: Qualcuno buono05/04/2022 22:59:02
Ringrazio il buono che ha risposto, attualmente sto preparando altri concorsi basati sul diritto amministrativo più che altro. Non mi attira magistratura, ma notariato si.
Rispondi

Da: Il dubbio!,06/04/2022 11:23:47
Acquisto immobile in costruzione, le imposte da applicare: i chiarimenti delle Entrate

Protagonista è una società di costruzioni di edifici, residenziali e non, che ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l'acquisizione di un albergo realizzato negli anni '90 ma mai completato.

A gennaio 2020 l'immobile è stato inserito nel catasto fabbricati, con categoria "immobili in corso di costruzione", senza attribuzione di rendita.

In base al piano di governo del territorio, sull'edificio sarà realizzato un intervento edilizio qualificato come "ristrutturazione edilizia":

un terzo sarà demolito e l'area rimarrà a verde;
un terzo sarà recuperato e destinato alla realizzazione di una struttura di residenza per anziani (RSA) o di uno studentato;
un terzo sarà destinato alla realizzazione di un complesso residenziale abitativo.
La società si rivolge all'Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare all'immobile in costruzione.

In particolare chiede delucidazioni sull'IVA, l'IRES e le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Nella risposta all'interpello numero 241 del 4 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate passa a rassegna le diverse imposte e le regole da seguire:

l'IVA risulta dovuta, dal momento che non è possibile far rientrare l'aquisto nel campo di applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 8-ter, del DPR numero 633 del 1972;
sull'IRES, la società ritiene di poter beneficiare delle agevolazioni previste dal sismabonus e quindi di poter fruire del credito di imposta di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, posizione che l'Agenzia delle Entrate definisce "inammissibile";
per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale, grazie al principio di alternatività IVA/Registro è possibile versarle in misura fissa, 200 euro.
Rispondi

Da: Il dubbio!,06/04/2022 11:35:17
TRIBUNALE  DI MODENA
(Sezione II° civile)

R.G. 2101/06

Il g.t.

a scioglimento della riserva che precede,

rilevato che la beneficiaria della procedura, Gammino Italia, è affetta da "demenza senile ad eziologia mista, con rendimento cognitivo gravemente deficitario e importanti turbe della sfera affettiva caratterizzate da anosognosia, ansia acuta, insonnia, aggressività episodica", come da certificazione medica in atti;

che, in particolare, dall'audizione domiciliare è risultato che la stessa, vive allettata, fa uso di pannoloni, manifesta disorientamento e sostanziale disinteresse per ciò che le accade intorno;

che le figliastre, seco conviventi e che l'assistono, hanno dichiarato che la matrigna non si alza mai da letto, non è autonoma nel compimento degli atti della vita quotidiana, è necessario imboccarla, oltre che lavarla e vestirla;

che, quindi, la prevenuta appare "psichicamente menomata"(art. 404 c.c.);

che, data la residualità dell'interdizione, va applicata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno essendo la stessa, come nella specie, in concreto idonea a realizzare la piena tutela della beneficiaria (Trib. Modena, 15.11.2004, ord., Giur. it., 2005, 714 e Giur. merito, 2005, 1074);

che sono perciò in concreto ravvisabili i presupposti per farsi luogo all'istituzione della misura protettiva dell'amministrazione di sostegno, "con la minor limitazione possibile della sua capacità di agire" (art. 1 l. 9.1.2004, n. 9);

che, poi, la beneficiaria della procedura necessita di essere assistita da un amministratore di sostegno, in quanto, stante l'indicata patologia, risulta "impossibilitata a provvedere ai propri interessi";

che tali interessi, dal punto di vista economico-patrimoniale, si compendiano come segue: nella comproprietà della casa di abitazione, come pure di un appartamento posto a Bologna, anche questo in comunione con le due figliastre, oltre che, nella pensione di reversibilità del defunto marito, e di quella di invalidità;

che la ricorrente, Consiglio Rita, ha dichiarato che gli altri comproprietari dell'appartamento posto a Bologna (in via del Verrocchio n. 12) intendono alienarlo, cosicchè la Gammino (o chi per essa) dovrebbe prestare il consenso alla vendita;

che, nella scelta dell'amministratore va prescelta la figliastra, qui ricorrente, seco convivente, che da anni assiste la matrigna, dichiaratasi disponibile all'assunzione dell'incarico;

che la medesima sembra la persone più adatta alla cura degli interessi personali e patrimoniali della beneficiaria, tenuto conto dell'assenza di altri parenti prossimi, oltre che per la situazione di vicinanza e per il diuturno accudimento che la stessa espleta nei confronti della Gammino;

che, peraltro, laddove, i comproprietari dell'appartamento posto a Bologna, via del Verrocchio, n. 12, fossero d'accordo nell'alienarlo, l'amministratrice di sostegno, Rita Consiglio rischierebbe di trovarsi in situazione di conflitto di interessi (quantomeno potenziale) con la rappresentata, in quanto pure essa comproprietaria pro quota dello stabile;

che la normativa sull'amministrazione di sostegno non ha espressamente disciplinato il possibile conflitto di interesse tra amministratore ed amministrato;

che, quindi, non è stato predisposto alcun organo, con funzione vicaria, in grado di rappresentare il beneficiario nei casi in cui il suo interesse sia in opposizione con quello dell'amministratore di sostegno;

che, in particolare, l'art. 410 c.c., nel richiamare alcune disposizioni dettate per la tutela dei minori contenute nel titolo X del libro I del c.c., ha omesso di richiamare l'art. 360 c.c., a tenore del quale, "il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore";

che, peraltro, non par dubbio che, quando sia stata istituita un'amministrazione di sostegno rappresentativa, incomba sull'amministratore l'obbligo di agire "in nome e per conto" (art. 405, co. 5, n. 3 c.c.), oltre che nell'interesse del rappresentato;

che costituisce principio generale dell'ordinamento quello secondo cui il titolare di un potere conferito nell'interesse altrui deve usare il potere conformemente all'interesse per il quale è stato conferito;

che, come ha evidenziato la dottrina, la normativa sull'amministrazione di sostegno ha considerato situazioni di abuso e di mala gestio poste in essere dall'amministratore nominato, sanzionandole però solo "a cose fatte", ex post; manca perciò alcun rimedio a carattere preventivo;

che tali rimedi ex post consistono nella possibilità di annullare gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso rispetto all'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice (art. 412 c.c.); ovvero, nella possibilità di sospendere o sostituire l'amministratore quando si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri (art. 384, richiamato dall'art. 411, 1° co., c.c.); o ancora nella facoltà di adottare "opportuni provvedimenti" "in caso di atti dannosi o negligenze (posti in essere dall'amministratore di sostegno) nel perseguire l'interesse … del beneficiario" (art. 410, 2° co., c.c.);

che, sulla scorta di suggerimenti provenienti da autorevole dottrina, sembra possibile ovviare alla situazione di conflitto potenziale di interessi tra amministratore di sostegno e beneficiario, procedendo alla nomina di un "proamministratore" di sostegno, il quale, in analogia con i poteri spettanti al protutore nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (artt. 360 e 424 c.c.), intervenga nell'espletamento di atti in luogo dell'amministratore che si trovi in situazione di conflitto di interessi;

che ciò sarebbe ammesso estendendo "l'effetto" delle disposizioni di legge previste per l'interdizione (art. 411, 4° co., c.c.), tra le quali appunto è ricompresa la previsione dell'art. 360 c.c.;

che l'estensione deve avvenire, però, su ricorso dei soggetti indicati dall'art. 406 c.c.;

che, peraltro, nella specie, in difetto di istanza, espressamente richiesta dalla legge (art. 411, 4° co., 2° parte, c.c.), non sembra possibile procedere d'ufficio e sin d'ora alla nomina del c.d. proamministratore di sostegno, vicario rispetto al titolare dell'ufficio, che subentri in carica in caso di conflitto di interesse col beneficiario;

che, però, fin d'ora va chiarito all'amministratore di sostegno nominato la necessità di evidenziare a questo ufficio l'insorgenza del problema, del resto già prospettato col ricorso introduttivo, laddove lo stesso in concreto insorga, rivolgendo apposita istanza avente ad oggetto la nomina della figura vicaria;

NOMINA

Rita Consiglio, nata a Foggia il 6.5.1936 e residente a Modena, via del Murazzo 124, amministratore di sostegno di Gammino Italia, nata Orta Nuova (FG) il 3.3.1917 e residente a Modena, via del Murazzo124, con le seguenti prescrizioni:

l'incarico è a tempo indeterminato;
l'amministratore deve adempiere l'incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
l'amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, i seguenti atti:
riscossione e gestione della pensione di invalidità e di accompagnamento mensile, con rilascio di quietanza; pensione utilizzabile per intero nella cura, assistenza ed il soddisfacimento dei bisogni della vita quotidiana della persona assistita;
presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a carattere fiscale, agli uffici pubblici;
l'amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di febbraio di ogni anno solare circa l'attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è tenuto al deposito del rendiconto
l'amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;
l'amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati, tra cui, quindi, per l'alienazione dell'appartamento posto a Bologna, via del Verrocchio n. 12, nel qual caso dovrà procedersi, ad istanza di parte, alla nomina di un proamministratore di sostegno.
DISPONE

che, a cura della cancelleria, si provveda immediatamente ad annotare questo decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e a darne comunicazione, entro dieci giorni, all'ufficiale dello Stato civile per le annotazione a margine dell'atto di nascita del beneficiario.

Il presente decreto, riguardando persona che non ha ancora compiuto ottant'anni, è iscritto nel casellario giudiziale (art. 3, 1° co., lett. p), d.p.r. 14.11.2002, n. 313).

Il decreto è provvisoriamente esecutivo.

Modena, 16.10.2006

Si comunichi

Il g.t.

(dott. R. Masoni)
Rispondi

Da: Il dubbio!,06/04/2022 11:38:56
Il figlio, AdS, intende acquistare la proprietà della madre: conflitto d'interessi?
Articolo di Redazione AsSostegno

Mario: Sono Amministratore di Sostegno della mamma, 98enne, incapace di attendere alle proprie necessità.

Insieme a mia sorella, stiamo pensando di procedere a una divisione di un immobile del quale la mamma è proprietaria pro quota e io sarei interessato ad acquistare la quota di mia madre.

Mia sorella sarebbe d'accordo.

E' possibile? E come farlo?

Quesito interessante. Per rispondere ci facciamo aiutare dal codice civile e dal buon senso.

L'art. 411 del codice civile richiama le norme già dettate in materia di tutela e curatela stabilendo che possono applicarsi all'amministrazione di sostegno in quanto compatibili; tra queste viene in rilievo, per il caso in esame, l'art. 378 cod.civ. stabilendo che il tutore non può, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona, dei beni del minore. Il senso della disposizione è quello di evitare che il tutore, approfittando del suo ruolo, possa rendersi acquirente di un patrimonio che è chiamato a gestire nell'esclusivo interesse del minore.Se applicata direttamente all'amministrazione di sostegno, la norma renderebbe l'AdS incapace diacquistare dal beneficiario; dunque, si dovrebbe concludere che il figlio, quale amministratore di sostegno della madre, non potrebbe acquistarne la di lei quota di proprietà dell'immobile.In tal modo però, si giungerebbe a conseguenze paradossali: da un lato, si impedirebbe a un parente stretto di svolgere il ruolo di AdS (nel senso che il figlio per acquistare dovrebbe rinunciare a fare l'AdS) e, dall'altro, si ostacolerebbe la permanenza entro l'ambito familiare di un bene, già in parte comune (si pensi solo alla casa di abitazione che viene ereditata dalla madre e dai figli in successione della morte del marito-padre).Il paradosso è pero superato dallo stesso Legislatore, che intende favorire, non ostacolare, i rapporti familiari anche qualora a svolgere il ruolo di AdS sia un parente diretto;L'art 411, comma 3, cod.civ prevede, infatti, che sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.In sintesi, la norma, nel richiamare "in quanto compatibili" le norme sulla tutela, prevede delle deroghe alle rigide disposizioni che la governano
Che fare dunque nel caso del nostro Mario?

In primo luogo l'AdS dovrebbe chiarire e rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene necessaria la vendita della quota di proprietà della madre Beneficiaria, spiegando, ad esempio, che si intende provvedere a specifiche esigenze economiche della beneficiaria - sollevandola da relativi oneri, anche fiscali;
poi occorre dare il "giusto valore di mercato" alla quota di proprietà che si intende cedere/dividere; è facilmente intuibile, infatti, che l'interesse del figlio (acquirente, interessato come tale a pagare un prezzo basso) è in palese conflitto con quello del madre (potenziale venditrice interessata, al contrario a vendere al prezzo più alto possibile) e dunque l'eventuale istanza diretta al giudice dovrà essere accompagnata da una valutazione oggettiva del valore commerciale del bene (o della relativa quota) che un perito, ad esempio, o una o più agenzie immobiliari che lavorano nel territorio, potrebbero fornire;
potrebbe essere, infine, utile proporre al Giudice Tutelare di nominare una persona che intervenga nell'atto di cessione/divisione come amministratore di sostegno speciale, ossia chiamato a rappresentare la Beneficiaria solo e proprio per quello specifico atto (una sorta di pro-amministratore di sostegno, che richiama in certo senso la figura del protutore nominato in caso di conflitto di interessi tra tutore e interdetto ex art.360 cod.civ, o del curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra genitori e figli ex art.321 cod.civ).
Si deve, in conclusione, presentare una istanza motivata al Giudice Tutelare, corredata di perizia o di stime commerciali, chiedendo che sia nominato un amministratore di sostegno, diverso dal figlio, al solo fine del compimento dell'atto di cessione/divisione.
Rispondi

Da: !!! 3puntiesclamativi06/04/2022 13:00:44
Ciao a tutti,
Ultimamente non sono intervenuto ma vi leggo sempre.
Non capisco come continuiate ad arrovellarvi sulle soluzioni: a questo punto è del tutto ovvio che siano state proposte tracce difficili e malscritte, in un concorso già difficile di suo per il contesto surreale in cui si è tenuto (12 ore al giorno con la mascherina, non dimentichiamolo mai), per falciarci.
Va bene il concorso difficile, ma è INACCETTABILE che in un concorso a 500 posti l, unico svolto in ben 4 anni, se ne coprano meno della metà.
E siccome è impossibile che su 3500 domande (non ricordo bene i numeri quindi vado a spanne), 1500 consegnanti, non ci siano - non dico molto - 350 persone degne di superare questo concorso che, bene ricordarlo, non garantisce nessuno stipendio fisso, allora mi pare ovvio che c'è qualcosa che non va, o nel modo in cui è strutturato il concorso, o nelle tracce, o in entrambi.
Sono felice di non aver puntato tutto su questo e mi dispiace per chi lo ha fatto.
Al ragazzo di sopra, consiglierei di fare altro; se è giovane e capace avvocatura di stato, o comunque magistratura.
Scusate ma da quando ho visto l'ultimo aggiornamento sono davvero deluso: il mondo va avanti, ma il notariato non se ne accorge. Peccato.
Ciao a tutti.
Rispondi

Da: amen 206/04/2022 13:03:11
la nostra preparazione è ridicola e scadente questo dobbiamo dirlo chiaramente, ma ciò è dovuto alla eccessiva estensione del programma d'esame (oltre al fatto che nelle università non si impara più un cazzo)...
Rispondi

Da: Qualcuno buono06/04/2022 14:17:13
!!! 3 punti esclamativi non mi dite così vi prego :(
Vi ringrazio però capitemi
Rispondi

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