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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: FERRENTINO TAIC15/12/2021 23:22:46
si capisco quello che dici; dico solo che se devi fare il conferimento della piena diretto io tra conferimento sotto condizione sospensvia e adempimento traslativo avrei fatto tutta la vita la sospensiva (anche perché qui sei tenuto a mettere i cdu mentre nell'adempimento traslativo probabilmente no e allora li avrei comunque messi "ove occorrer possa" che fa schifo come formula, mentre in quello che ho fatto io devi mettere i cdu sicuro per il dirtto reale che passa subito)...
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Da: CDU15/12/2021 23:24:25
Il cdu ci voleva solo perché complessivamente le aree pertinenziali superavano i 5000 mq e il catastale è irrilevante da quel punto di vista. Mah, non so, secondo me la corte era sicuramente un pezzo del terreno su cui era stato edificato il locale deposito, non è possibile che non fosse al catasto terreni. Ad ogni modo, nella clausola basta scrivere che il cdu allegato (che può essere 1) riguardava le due aree pertinenziali, corte e area urbana.
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Da: FERRENTINO TAIC15/12/2021 23:25:30
sicuro non avrei fatto la piena subito secca seguendo la tesi di bianca che dice che la proprietà nel 1523 passa subito... anche perché è vero che bianca dice questo ma dice anche che in questo caso si costituisce una sorta di diritto reale strano di garanzia sul bene e poi voglio vedere come scrivi la clausola sulle garanzie del bene in questo caso
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Da: come scelta preferibile15/12/2021 23:27:48
forse si, anche se non vedo errori giuridici nel 2286 c3...mi sembrerebbe troppo bocciare per quello..

si è vero che ti consente di fare subito le menzioni, temo invece per chi ha messo le menzioni al verbale di avveramento
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Da: ma quindi15/12/2021 23:31:04
essendo al catasto terreni..si rendeva davvero necessaria la modifica della planimetria? in fondo, in cosa differiva dall'area urbana?
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Da: certamente15/12/2021 23:32:25
la piena subito molto pericolosa e minoritaria
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Da: FERRENTINO TAIC15/12/2021 23:32:51
se hai fatto condizione sospensiva dicendo menzioni nel verbale mi spiace ma temo bocciatura sicura...
comunque giuridicamente non vedo problemi neanche io nel conferimento dell apiena col 2286, l'avrei evitato per paraculismo tutto qui
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Da: eh temo15/12/2021 23:37:05
di si..purtroppo l'atto ha in sè la forza del trasferimento..

cdu della sola area annessa pure rischiosissimo, seguendo quello che dici tu..
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Da: CDU15/12/2021 23:37:54
Più che altro la tesi di Bianca andava contro la parte teorica.

Forse non era necessaria, infatti.
L'area urbana comunque anche è al catasto fabbricati, F1 senza rendita, e in visura compare il relativo foglio e particella del catasto terreni.
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Da: xcdu15/12/2021 23:40:51
secondo me, una volta aggiornata la planimetria, semmai occorrevano il cdu dell'area annessa e dell'intero edificio, non della corte (ormai inglobata a catasto fabbricati, e quindi i dati catastali riportati nel cdu sarebbero quelli dell'edificio)
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Da: Non mi15/12/2021 23:48:20
Ma scusa, questo caso è identico alla villa con terreno pertinenziale che è stato accatastato insieme alla villa senza risultare nemmeno graffato, ma lo si vede solo dalla planimetria (corte o giardino non cambia nulla). Se il giardino è un parco di 5100 mq e quindi non rientra nell'esenzione dell'art. 30 comma 2 scrivi che si allega il cdu della villa?
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Da: FERRENTINO TAIC15/12/2021 23:52:18
oh rega vi riporto studio di rizzi sul problema della planimetria, forse è il caso nostro (lo trovate su goole cercando "rizzi conformità catastale" del 2017)

"4c2) Le aree scoperte pertinenziali

Ci si è chiesti se le aree scoperte di pertinenza di fabbricato urbano, autonomamente censite al Catasto terreni, debbano essere denunciate al Catasto dei Fabbricati al fine di rispettare le prescrizioni della norma in commento ed in particolare per poter attestare che vi è conformità tra planimetria catastale e stato di fatto.

Sul punto ci sembra opportuno distinguere nell'ambito delle aree genericamente definite "pertinenziali" tra quelle prive di propria autonomia funzionale in quanto costituenti parte integrante del fabbricato e quelle, invece, dotate di propria autonomia funzionale e poste a servizio del fabbricato.

Si potrebbe al riguardo richiamare quanto a suo tempo affermato, con riguardo ai cortili, nella Circolare C.N.N. di commento della legge 47/1985[14]; in detta circolare, infatti, si era giustamente osservato come la funzione dei cortili, "nell'interpretazione della giurisprudenza, consiste nella obiettiva destinazione a dare accesso, luce ed aria al fabbricato, con il quale stanno in un rapporto di integrazione tale da non poterne essere separati senza che ne derivi l'alterazione della funzione dell'insieme. In questo senso essi costituiscono "parti" o eventualmente accessori del fabbricato, ma non "pertinenze" che mantengono invece la loro individualità …"

Ed in questo senso sembrano anche porsi le disposizioni vigenti in materia catastale (in base delle quali, a seguito dell'emendamento approvato in sede di conversione, deve essere resa la dichiarazione di conformità); infatti:

- l'art. 6 secondo comma del R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 così dispone: "La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari o concorrono a determinarne l'uso e la rendita"

- l'art. 56 lett. f) del DPR. 2 dicembre 1949 n. 1142 prescrive l'obbligo di indicare nella denuncia di accatastamento "le aree, scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unità immobiliare precisando se esse sono comuni ad altre unità immobiliari"

In entrambe le norme sopra citate si fa riferimento al concetto di area scoperta che sia parte integrante o che sia annessa all'uso dell'unità immobiliare, evocando pertanto un rapporto di integrazione indissolubile tra fabbricato/area scoperta, che ci conduce a ritenere che l'obbligo di accatastamento riguardi solo le aree scoperte prive di una propria autonomia funzionale e tali da non poter essere separate dal fabbricato cui accedono.

Le aree dotate di una propria autonomia funzionale, invece, possono, a nostro parere ben rimanere censite "autonomamente" (anche al Catasto Terreni).

Ovviamente ciò non toglie che si possa, comunque, denunciare tali aree, pur dotate di autonoma funzionalità, unitamente all'unità urbana al cui servizio sono poste, inserendole nella planimetria catastale, e ciò per ragioni di opportunità fiscale (ovvero per poter fruire delle agevolazioni fiscali prima casa stante l'interpretazione restrittiva assunta con riguardo a dette aree dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005).

In conclusione:

a) le aree scoperte prive di autonomia funzionale, costituenti un tutt'uno con il fabbricato, debbono essere obbligatoriamente denunciate al Catasto dei Fabbricati, unitamente al fabbricato stesso con inserimento delle stesse nella planimetria catastale (in mancanza di ciò non potranno essere rispettate le prescrizioni del DL 78/2010)
b) per le aree scoperte dotate di autonomia funzionale, si prospettano le seguenti alternative:
- possono essere mantenute al Catasto Terreni (con la propria rendita catastale rilevante ai fini delle imposte dirette)

- possono essere denunciate al Catasto dei fabbricati, pur mantenendo una propria identificazione autonoma rispetto al fabbricato al cui servizio sono poste, conformemente al disposto dell'art. 15 del DPR. 26 ottobre 1972 n. 650[15] e dell'art. 13 comma terzo del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28[16] (nell'elaborato planimetrico, peraltro, si dovrà precisare che l'area costituisce pertinenza del fabbricato al cui servizio è posta, in quanto, nella determinazione della rendita di quest'ultimo, si deve tener conto anche delle pertinenze esclusive o comuni, giusta quanto disposto dall'art. 8 comma settimo del DPR 23 marzo 1998 n. 138)

- possono essere denunciate al Catasto dei Fabbricati, unitamente al fabbricato al cui servizio sono poste con inserimento delle stesse nella planimetria catastale (in tal modo incidendo direttamente sulla determinazione della rendita del fabbricato).

Se denunciate al catasto dei fabbricati dette aree (proprio perché prive di rendita autonoma influendo invece direttamente o indirettamente sulla rendita del fabbricato) potranno avvalersi delle particolari disposizioni agevolative previste ai fini IRPEF dall'art. 36 comma secondo DPR. 22 dicembre 1986 n. 917 ed ai fini ICI dall'art. 2 comma primo del dlgs 30 dicembre 1992 n. 504 (norme che considerano le aree occupate dalla costruzione e le aree pertinenziali, ovviamente censite al catasto dei fabbricati, come parti integranti dei fabbricati, con ciò escludendone la tassazione in maniera autonoma)"
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Da: xcdu15/12/2021 23:53:07
eh temo di si..o meglio l'ufficio tecnico rilascerà il cdu contenente i dati catastali della villa, non essendocene altri..
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Da: xferrentino15/12/2021 23:56:01
esatto proprio questo voglio dire..i dati catastali sono quelli dell'edificio per la corte..una volta aggiornata la planimetria..
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Da: FERRENTINO TAIC15/12/2021 23:59:59
aspetta rizzi è più sfumato... io ad es (non avendo letto prima del concorso questo studio e mi mangio le mani per questo cazzo, per il prossimo me lo imparo a memoria) ho scritto che il fabbricato era ovviamente al catasto fabbricati e i due terreni al catasto terreni e quindi che non serviva aggiornare la planimetria ai fini della dichiarazione per la conformità catastale del fabbricato ma era opportuno farlo perché è buona prassi farlo (una cosa simile)
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Da: eh16/12/2021 00:04:06
se loro intendevano la corte come funzionalmente non autonoma potrebbero segnarti un errore, se tu però ritieni che la corte abbia autonomia funzionale allora la tua soluzione è corretta..

si, il mio ragionamento presuppone la necessità di aggiornare la planimetria diciamo..

comunque problema davvero eccessivo per il compito di commerciale..
Rispondi

Da: FERRENTINO TAIC16/12/2021 00:08:45
io sono terrorizzato da sta cosa della planimetria, spero non facciano selezione su questo: cioè non boccino solo  per la planimetria...
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Da: speriamo davvero16/12/2021 00:10:31
perchè i problemi complessivi erano davvero troppi in queste prove..
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Da: proprio per16/12/2021 00:21:14
questo secondo me molti - ritenendo la corte inglobata nell'edificio anche funzionalmente - hanno messo il cdu della sola area..

dovendo altrimenti mettere il cdu dell'edificio stesso
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Da: GR11 16/12/2021 00:31:47
menzioni rinviate all'atto di avveramento, scritto bello bello in atto (l'avveramento delle condizioni dovrà constare da apposito atto di avveramento, che le parti sin d'ora si obbligano a stipulare, e nel quale la parte conferente renderà ogni menzione ed allegazione necessaria alla regolare esecuzione del conferimento) e in motivazione.

E bacioni alla planimetria catastale (che era errata), al cdu, all'ape che non c'era, all'ante 67...
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Da: CDU16/12/2021 00:33:50
Io spero che sul problema catastale sorvolino, cioè che vadano bene tutte le soluzioni su come si è detto che era accatastata la corte, salvo poi coerenza in merito alla menzione sulla conformità catastale. Io la corte l'ho accatastata ai fabbricati, perché anche io non avevo pensato lì che potesse essere rimasta al c.t., ma poi pensandoci credo che andasse bene ugualmente. Il problema più importante, a mio modestissimo avviso, era quello giuridico dell'art. 30, comma 2, che nel caso di specie richiedeva l'allegazione del CDU (o due, per me è irrilevante) perché le due aree di pertinenza complessivamente erano superiori a 5000 mq.
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Da: CDU16/12/2021 00:43:44
Rispondo a xcdu
Quali dati ci siano nel CDU a noi però non interessa. Nella menzione è chiaro che il cdu è del giardino o della corte. Comunque, nel cdu penso che i dati siano quelli risultanti dalla mappa del catasto terreni, che poi ha sopra l'edificio accatastato al catasto fabbricati comprensivo dell'area pertinenziale.

Piuttosto, chi ha fatto la domanda quanti cdu cosa intendeva? Perché anche con risposte diverse (2 o 1) in realtà la soluzione era la stessa cdu per entrambe le aree pertinenziali!
Rispondi

Da: Rasa rosae16/12/2021 07:11:26
Grazie delle info! Secondo voi il prossimo bando é ipotizzabile  in primavera 2022?
Rispondi

Da: Menzioni16/12/2021 07:31:51
All'atto di accertamento è un po' un suicidio:
1) aggiri i problemi non mostrando ai commissari che li sai risolvere;
2) in una vendita sotto condizione sospensiva di solito non mettete le
Menzioni (es. bene culturale) già alla vendita?;
3) se fate conferimento obbligatorio è simile alla donazione obbligatoria di cosa altrui; e io li le menzione le ho sempre mssse sin da subito;
4) ci siamo saltati le menzioni dei trasferimenti il primo giorno quantomeno al secondo per me i commissari le volevano
Rispondi

Da: x xcdu16/12/2021 08:30:14
intendevo mettere solo Cdu dell'area annessa
Rispondi

Da: per sopra16/12/2021 08:57:09
per l'atto sotto condizione concordo, a pena di nullità

per l'atto obbligatorio si possono mettere sin d'ora, ma non a pena di nullità
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Da: Notizie16/12/2021 09:53:45
Di un bando imminente ????
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Da: È vero16/12/2021 10:02:15
Ma credo che il commissario voglia vederle
Rispondi

Da: @ Notizie16/12/2021 10:11:14
Se per imminente intendi entro fine 2021 no.
Pare bando entro l'estate 2022.
Scorrete le pagine indietro che c'è scritto … altrimenti create un altro forum che sia bello ordinato come romoloromani!
Rispondi

Da: Menzioni 1  - 16/12/2021 10:19:12
Non credo che i commissari vogliano vedete cose che non servono!
Il problema della donazione obbligatoria di cosa altrui è un altro: che la cassazione non ha detto in modo chiaro se sia obbligatoria pura o con effetti reali differiti e parte della dottrina ritiene che ci sia l'effetto reale differito; quindi, per prudenza e solo per questo motivo, è preferibile mettere le menzioni.
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