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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
20186 messaggi, letto 1611239 volte

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Da: JS18/01/2013 18:57:34
Al 15 dicembre
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Da: comunque18/01/2013 19:10:43
non se ne può più..che ansia!!
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Da: x dita incrociate18/01/2013 20:08:33
l'anno scorso erano in pochi, ma nel 2010 i candidati erano più di 3000 e sempre tre giorni ci hanno messo...le correzioni terminarono di martedì, i risultati uscirono di venerdì
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Da: X gl18/01/2013 21:47:38
Per il tema di civile sono partito dall'art. 1322 c.c., il ruolo dell'autonomia privata e sue limitazioni.
Ho fatto un breve cenno alle varie teorie volte a spiegare se gli effetti negoziali fossero la risultanza della volontà privata o del comando normativo soffermandomi sulla teoria precettiva che, pur assegnando al precetto il prodursi degli effetti giuridici, ha evidenziato la dialettica che intercorre tra la volontà privata e quella legale.
In questo contesto ho allora considerato il rapporto che intercorre tra autonomia ed eteronomia evidenziando che molto spesso l'intervento eteronomo ha la funzione di penetrare all'interno dello statuto negoziale e di incidere sull'autonomia privata conformando l'atto e indirizzandolo verso fini superiori che trascendono la stessa volontà privata operando come limite della stessa.
Emblematiche al riguardo le norme di cui all'art. 1339 o 1815, 2 comma.
Da qui ho sottolineato come "l'eterointegrazione" del contratto fosse possibile solo in via cogente attesa l'uguaglianza formale che caratterizza i rapporti tra le parti e che trova un suo fondamento nella preminenza che il contratto assume nell'ambito degli scambi economici assurgendo a centro motore dell'imprenditorialita'.
La centralità che nel codice del '42 ha assunto il contratto ha portato cioè, da un lato, ad un superamento dello stesso concetto di negozio giuridico e della signoria della volontà, e, dall'altro, ad obiettivizzare i rapporti ponendo al centro del sistema la "dichiarazione" in luogo della "volontà".
Sicché in tale contesto ciò che conta non e' quello che le parti hanno voluto ma quello che hanno dichiarato: ciò, pertanto, preclude la possibilità ad ogni forma di controllo giudiziale sull'equità del contratto perché si presume che ciò che le parti hanno dichiarato sia stato anche da esse voluto.
E' proprio la posizione di parità che caratterizza i rapporti contrattuali che porta ad un'obiettivizzazione del contratto e al conseguente dogma della volontà.
Nel c.c., quindi, non c'è spazio per un sindacato giudiziale.
Nel contratto asimmetrico qual e' quello del consumatore o tra imprese invece vi e' una presunzione di disuguaglianza che può generare abusi e squilibri.
Ed e' allora in questi contesti che emerge un controllo sempre più penetrante del giudice sull'equilibrio del contratto.
Il contratto, cioè, diventa l'emblema del nuovo rapporto che intercorre tra diritto ed economia in cui al centro del sistema vi e' la contrattazione di massa.
Ciò porta a attribuire un valore preminente allo stesso concetto di ordine pubblico "economico" che, al pari della norma imperativa del c.c., può assurgere a limite dell'autonomia privata conformandola e rimodellando verso il raggiungimento di interessi superindividuali
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Da: Pooooo18/01/2013 22:24:13
Complimenti...
Rispondi

Da: ....!!!!19/01/2013 09:14:54
Corretti 2085
Idonei 285
Fomte Mg.
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Da: by by19/01/2013 10:14:25
Buon giorno ragazzi, mentre ci consumiamo in questa fremente e snervante trepidazione, qualcuno di voi sa dirmi, a titolo meramente informativo, se quanti sono diventati magistrati nello scorso concorso sono già stati assunti?
Rispondi

Da: x by by19/01/2013 11:35:27
nessuno è stato assunto. deve ancora uscire la graduatoria, che verrà pubblicata in GU il 29 gennaio. dopodichè si procederà all'assunzione. ma non credo prima di marzo!
Rispondi

Da: Baxi19/01/2013 11:46:27
Nel tema di amministrativo, oltre che dei rimedi avverso il silenzio inadempimento, avete parlato anche del giudizio di ottemperanza?
Avete fatto cenno (brevissimo) a principi civilistici sul risarcimento del danno?
Avete agganciato penale sull'omissione o il rifiuto d'atto d'ufficio?
Io sì, ma sto diventando paranoica e non sono più sicura di niente.
Non credo di essere passata, ma a volte si illumina la speranza, subito fagocitata dal buio della consapevolezza di chi sa  che non può avercela fatta.
Scusate se riparlo dei temi, è solo per distrarre l'ansia.
Rispondi

Da: Pooooo19/01/2013 12:16:55
Per baxi.... Hai fatto benissimo... Quello era il tema,... Silenzio inadempimento e giudizio di ottemperanza che rientra tra uno degli obblighi a provvedere che si richiedevano all'inizio del tema
Rispondi

Da: Ottimista convinta 19/01/2013 12:47:19
Anche io ho parlato del giudizio di ottemperanza.....mentre per penale non ho fatto alcun aggancio con omissione di atti d'ufficio..
Rispondi

Da: Baxi19/01/2013 13:02:32
Intendevo un aggancio a penale fatto all'interno del tema di amministrativo, mezza pagina alla fine, ma non so se ho fatto bene.
Rispondi

Da: gisella319/01/2013 15:21:14
troppa ansia... come ingannate il tempo?
Rispondi

Da: by by19/01/2013 15:30:27
Ragazzi vi invidio: riuscite a ricordare con straordinaria lucidità il contenuto dei vostri temi!! Il mio ricordo è offuscatissimo, come avvolto da una nebulosa malefica che mi impedisce di ricostruire.. Ho un ricordo vago e fugace, ma a volte cerco di autoconvincermi che questo è un bene perchè altrimenti mi starei arrovellando il cervello e l'anima più di quanto non o faccia nella mia ultra-precaria condizione di attendente all'agognato "bene della vita" (in realtà inutilmente posto che quel che è fatto è fatto e indietro - ahimè - non si torna)!!
Rispondi

Da: gisella319/01/2013 15:42:34
Vorrei un giudizio sul mio tema di amministrativo:

Incipit:
Obbligo di provvedere e diritto ad una buona amministrazione ex art. 97 Cost. e 41 Carta di Nizza
Rapporto tra obbligo della P.A. di provvedere espressamente e principi di efficienza, efficacia ed economicità

Casi in cui c'è un onere di provvedere: silenzio assenso, generalizzato dopo il 2005, e silenzio-rigetto (art. 25 l.241/90, alcune ipotesi nel pubblico impiego, silenzio nei ricorsi amministrativi - con la precisazione che tali ipotesi sono oggi ricondotte dalla dottrina al silenzio rifiuto di provvedere)

Specificazione dei casi in cui la P.A. ha un vero e proprio obbligo di provvedere: ho (ahimè) bypassato di sottolineare i casi in cui la P.A. ha l'obbligo per legge di provvedere; ho parlato dell'istanza del privato: l'istante ha un interesse qualificato e differenziato ripetto a chi propone un mero esposto; non si ha l'obbligo di provvedere in caso di istanze palesemente infondate; l'autotutela può essere solo sollecitata; esiste un obbligo in caso di accordi integrativi ex art. 11.... di seguito ho accennato anche brevemente alla Scia.

Definzione delle conseguenze dell'inadempimento: ratio ed evoluzione storica del rimedio ideato priva della legge Tar; ad. Plenaria del 78 che ammetteva la verifica della fondatezza della pretesa; riforma del 2000: rito accelerato art 21 bis - sent. del 2002 che negava la possibilità di accertare la fondatezza; successiva riforma del 2005.

Descrizone approfondita dell'azione esperibile oggi: art. 31 e 117 cod. processo; giurisdizione del g.a. anche sul mancato esercizo del potere ex art. 7 c.pa.; poteri del commissario; potere della P.a. di adottare il provvedimento anche dopo la proposizione dell'azione, con possibilità che si aggravino le conseguenze in termini risarcitori.

possibilità di esperire azione risarcitoria: art. 31; qui mi sn soffermata poco, nel senso che ho sottolineato solo le conseguenze in caso di interesse pretensivo: verifica della spettanza del bene della vita attraverso un giudizio prognostico; poi ho detto che nel caso di accertamento della fondatezza, vi è la possibilità di ottenere una vera e propria condanna all'esatto adempimento; poi - forse sbagliando - ho scritto in un rigo che si potrebbe ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2058.... Di seguito ho parlato dell'art. 2 bis: danno da mero ritardo secondo alcuni: tempo = bene della vita sotteso all'interesse legittimo (riferimento anche all'art. 17 legge Bassanini).. secondo alcuni, addirittura diritto soggettivo (art. 133 giurisd esclusiva, art. 29 l. 241 livelli essenziali prestazioni; ratio legge 69/2009). Non ho detto altro del risarcimento!!! nè ho specificato di che natura fosse la resp della P.A.!!!


Di seguito, ho parlato, anche piuttosto approfonditamente, delle conseguenze per i dipendenti: resp disciplinare, penale ex art. 328, evoluzione della disciplina che prima prevedeva solo la resp del dirigente, oggi anche del dipendente, rapporto con la disciplina sul resp. del procedimento, possibilità della P.A. di rivalersi sul dipendente per i danni risarciti al privato. Cenni sulla ratio della riforma del 2012 sull'art. 2 della l. 241/90.
Rispondi

Da: ...19/01/2013 16:37:02
ma che senso ha un giudizio degli altri sul proprio tema???
Rispondi

Da: gisella319/01/2013 16:51:04
bella domanda... sono nel panico e cerco consolazione!
Rispondi

Da: X gisella19/01/2013 17:28:35
Tanto se diciamo che e' ben fatto ti possono segare così come se ti dicessimo che e' insufficiente potresti raggiungere l'idoneità.
Cmq trovo più convivente lo svolgimento della traccia di civile postato un po' più su.
Ma in ogni caso bisogna vedere come si e' scritto il tema in QUEL CONTESTO.
Parlarne ora a distanza di mesi non ha proprio senso.
Così come ha ancora meno senso chiedere un giudizio pubblico.
Giudizio che vale meno di zero e che non ha la finalità ne' di corroborare ne' di sminuire quello che si e' scritto in sede concorsuale.
Rispondi

Da: gi19/01/2013 17:44:10
Per il tema di amministrativo proposto direi che sembra passabile il tuo svolgimento: è molto articolato. Se mi permetti io sarei stata più incisiva sulla qualificazione della responsabilità e sulle conseguenze prettamente amministrative senza parlare della resp. penale. Cioè avrei battuto di più sulla possibilità di accertare la fondatezza dell'istanza. Poi non avrei parlato dell'ottemperanza. Ma è un mio sbaglio sicuramente (non sono un buon avvocato).

Per il time di civile purtroppo credo che molti candidati siano caduti in equivoco di fondo. Premetto che è sempre interessante stabilire e tracciare i rapporti tra legge e autonomia privata nell'ambito del diritto civile. E' un punto centrale.
Tuttavia ciò che non leggo è la trattazione in modo approfondito dell'intervento giudiziale! Ossia la traccia richiedeva di affrontare proprio questo aspetto non l'integrazione eteronoma (a mio modesto avviso). Quindi si trattava di parlare, almeno nella parte generale, della riduzione della clausola penale, della rescissione, dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, dell'intervento del giudice sull'oggetto del contratto (almeno). Il punto centrale era il giudice e i suoi poteri.
Rispondi

Da: X gi19/01/2013 18:20:53
Ma quando si parla di integrazione eteronoma ci si riferisce anche a quella giudiziale che e' praticamente assente nel c.c. tranne eccezionali ipotesi (come la rescissione) e che e' invece presente in modo più o meno incisivo nel consumatore e nei contratti tra imprese.
L'eteronomia, cioè, riguarda ogni forma di limitazione esterna all'autonomia privata: e ciò nel c.c. può avvenire solo con la norma imperativa per il rapporto di uguaglianza che lega le parti ma che nel consumatore e nel terzo contratto può avvenire ad opera del giudice perché in tali contesti c'è una disuglianza tra le parti da cui possono originare sperequazioni e soprusi.
L'intervento (eteronomo) del giudice ha, allora, il fine di riportare in equilibrio il contratto conformandolo al perseguimento di interessi superindividuali
Rispondi

Da: gi19/01/2013 19:16:56
E' proprio questo il problema: cioè parlare di integrazione eteronoma che, in fondo, si riferisce a tutti gli interventi esterni significava parlare anche della nullità parziale o dell'integrazione di clausole legali nel contratto (per intenderci 1339 e 1419 2°comma) che a mio avviso non c'entravano o comunque non erano del tutto pertinenti.

Su un punto concordo con te e cioè che l'intervento in equità è l'eccezione. Sono infatti poche le norme che parlano di equo apprezzamento del giudice, equità e via dicendo....

Comunque in generale l'interevento eteronomo se inteso principalmente con riferimento al giudice può andar bene...ossia toccare l'art. 1339 può essere un argomentazione plausibile e di conseguenza non può essere motivo di bocciatura (essendo in via generale pertinente).
Rispondi

Da: dentrofuori19/01/2013 19:18:01
non dire cazzate
Rispondi

Da: nuova linfa19/01/2013 19:33:25
per X gi....giusto. ma all'interno delle diverse forme di integrazione eteronoma bisognava selezionare ( a mio avviso) solo quella giudiziale.
Precisamente solo i casi in cui, a fronte di un contratto apparentemente "perfetto", il giudice ha comunque il potere di sindacarne il contenuto. La maggior parte dei casi di integrazione eteronoma sono giudizi di legittimità e non di valore. Secondo me la traccia richiedeva solo il giudizio di valore (Rescissione....clausole vessatorie....status di dipendenza economica).
Il filo conduttore di fondo era: nel cc l'asimmetria fra le parti è patologica mentre nel cod consumo e subfornitura è fisiologica. Quindi eccezione nel cc e regola negli altri casi...Mio parere modesto
Rispondi

Da: X gi19/01/2013 19:55:09
Vedi secondo me il tema doveva riguardare il rapporto tra autonomia ed eteronomia.
Il discorso sul 1339 e, in generale, sulla norma imperativa quale fonte correttiva e integrativa dell'autonomia privata e' proprio in funzione del sindacato giudiziale.
Quest'ultimo, cioè, e' assente nel c.c. proprio per il rapporto di parità che lega le parti contrattuali.
Un contratto completo in tutti i suoi aspetti (causa, oggetto ecc.) e non lacunoso può, cioè, nell'ottica del legislatore del '42, essere limitato e corretto solo in via cogente.
Quindi il codice del '42 non prende in considerazione gli squilibri e le sperequazioni attesa la presunzione di uguaglianza tra le parti che può "giustificare" anche contratti sproporzionati.
Tutto questo discorso era, a mio avviso, necessario per spiegare perché il sindacato (eteronomo) sul contratto da parte del giudice sia emerso con il mutamento del contesto economico e del ruolo del contratto.
Controllo giudiziale che era impensabile nel codice del '42 e che ora invece si propone nel consumatore e nel terzo contratto.
In questi ambiti, cioè, un contratto completo in tutti i suoi aspetti può essere corretto anche in assenza di norma imperativa per effetto del sindacato giudiziale.
E questo per la disuglianza che lega le parti del rapporto.
Rispondi

Da: gi19/01/2013 20:07:16
x x gi: se lo hai usato per arrivare all'intervento del giudice è plausibile...

Per nuova linfa: sono d'accordo, secondo me hai centrato perfettamente il tema.
Rispondi

Da: i dont care20/01/2013 02:28:10
io invece nn ricordo una sega di quello che scrissi....e oggi non sarei in grado di riscrivere nemeno la metà dei miei temi
Rispondi

Da: per sopra20/01/2013 12:41:17
anche io ora ne so meno di maggio..bel problema! :-)
Rispondi

Da: penale20/01/2013 16:08:44
qualcuno di voi ha distinto tra delitti contro la personalità internazionale dello stato e delitti contro la personalità interna dello stato?
Rispondi

Da: blogbla20/01/2013 16:20:11

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: per sopra20/01/2013 16:20:57
mi pare di sì..un minimo, per fornire lo scheletro normativo, ma ho ricordi vaghi che non voglio rispolverare troppo per cercare di arrivare senza esaurimenti ai risultati..quando scrivete cosa avete messo nei temi non leggo (non per mancanza di rispetto, ma proprio per non agitarmi, tanto ormai non serve più) 
Rispondi

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