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Proroga graduatorie
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Da: edoardo eddy28/10/2013 21:07:44
tu non e' che sei separato in casa con art.97...tu sei divorziato con il resto del mondo!!!!!!
Rispondi

Da: riflessione. 28/10/2013 21:09:42
perchè mi attacchi scusa?
Rispondi

Da: riflessione. 28/10/2013 21:11:05
sono stato arrogante con te?
ti ho illuso?
ti ho deluso?
ti ho offeso?
non capisco cosa possa averti fatto...
bhè mi dispiace....ma non credo sia giusto
Rispondi

Da: riflessione. 28/10/2013 21:11:05
sono stato arrogante con te?
ti ho illuso?
ti ho deluso?
ti ho offeso?
non capisco cosa possa averti fatto...
bhè mi dispiace....ma non credo sia giusto
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento28/10/2013 21:11:19
x riflessione sono inv per 3 posti aa.mm. gdf 2011 e il concorso 2013 si appresta ad uscire la graduatoria il mese prossimo.C'a' anche quella 2012 con iv.Volevo chiederti se ho possbbilita' cha la facciano scorrere e quando? grazie.
Rispondi

Da: KILLJOY28/10/2013 21:13:33
aspettando lo scorr.:
la tua graduatoria non è quella valida indi per cui non scorrerà.
Lo scorrimento interesserà le graduatorie vigento cioè le ultime....
Rispondi

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Da: riflessione. 28/10/2013 21:14:51
è una cosa che abbiamo già discusso..
pubblicata graduatoria concorso 2013.
si assumono vincitori concorso 2012
poi si passa a vincitori e idonei concorso 2013
poi si passa a vincitori 2011
e a idonei concorso 2011

utilizziamo il condizionale perchè ancora nulla è legge
Rispondi

Da: mario.pio28/10/2013 21:16:51
Ma no riflessione
Mi riferivo al fatto che art.97 ha aperto un forum suo
DL 101 etc...
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento28/10/2013 21:19:57
x riflessione ma la gdf ha assunto tutti i vincitori del 2011 e 2012.Il concorso del 2013 termina tra qualche giorno e la graduatoria il mese prossimo.Cosa succede con gli inv del 2011 e 12?
Rispondi

Da: edoardo eddy28/10/2013 21:20:50
era una battuta...non prenderla sempre cosi' di petto....!relax...
Rispondi

Da: x  riflessione da elvy28/10/2013 21:34:45
Help help help me, graduatoria 2004 ente locale, che speranza ho? Perirò?  Ti prego rispondi Kiss
Rispondi

Da: inv aa.mm. gdf 28/10/2013 21:40:24
Da: riflessione.     28/10/2013 21.14.51
è una cosa che abbiamo già discusso..
pubblicata graduatoria concorso 2013.
si assumono vincitori concorso 2012
poi si passa a vincitori e idonei concorso 2013
poi si passa a vincitori 2011
e a idonei concorso 2011



Ma l ordine non era
Vincitori 2013
Idonei 2013
Idonei 12 ecc?
Considera che non esistono vincitori pregressi
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento28/10/2013 21:42:12
quello volevo sapere prima tutti i vincitori ed idonei 2013 con la graduatoria che deve essere pubblicata a novembre?Poi tuttu gli inv 2012 e forse gli inv 2011?
Rispondi

Da: inv aa.mm. gdf 28/10/2013 21:43:55
Quanti siete gli inv 2011?
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento28/10/2013 21:49:36
x inv aa.mm. gdf per la mia categoria appena 7
Rispondi

Da: x riflessione28/10/2013 22:05:49
Sai se ci sono emendamenti nella versione da presentare al senato.
Rispondi

Da: ScatolettaNera28/10/2013 22:47:00
forse gli inv 2011? che siamo meno di voi? guarda che le graduatorie valgono 3 anni
Rispondi

Da: riflessione. 28/10/2013 22:54:11
propongo di sciogliere la seduta ed aggiornare il seguito a domani. con notizie certe. e commenti definitivi. che ne pensate? senza scagliarci contro l'un contro l'altro
Rispondi

Da: mario.pio28/10/2013 22:55:43
Domani giornata dura.
Hanno 2 giorni.
Rispondi

Da: riflessione. 28/10/2013 22:57:56
no. no. hanno solo domani. non ci sono più tempi tecnici. e poi non si capirebbe più la volontà della maggioranza. sarebbe un segnale di debolezza della maggioranza.

la conversine di domani non è discussione programmatica sul decreto.

è questione di fiducia.
domani si vota quello che si deve votare. punto. così funziona. quando si arriva a poche ore da una scadenza.
Rispondi

Da: riflessione. 28/10/2013 22:58:48
se non fosse così. non ci sarebbe Governo. nè maggioranza.
Rispondi

Da: Xy28/10/2013 22:59:53
Azzardo una fiducia, giovedì!
Rispondi

Da: Xy28/10/2013 23:00:33
Volevo dire mercoledì!
Rispondi

Da: riflessione. 28/10/2013 23:02:33
vorrebbe dire che sarebbe un testo ricambiato.
ma come due rami del parlamento con gli stessi partiti che fanno a gara a cambiare.
i rami , non i partiti.... ma scherziamo?
o domani o decade. non c'è tempo per ritornare alla camera comitato dei 18
I e V commissione .

non c'è tempo.
Rispondi

Da: Xy28/10/2013 23:07:51
Sbaglio sicuramente, ma credo che fiducia mercoledì sul testo del governo del 31 agosto
Rispondi

Da: riflessione. 28/10/2013 23:10:24
non sbagli hai visto l'ordine del giorno e le convocazioni
e porta mercoli (se necessaria) la discussione dl.
il punto è che domani devono votare non si può perdere tempo.
scusa se approvano mercoledì in senato e magari modificano ..come ritorna alla camera?
non ci sarebbe tempo. ti trovi. e' il tempo tecnico che manca. tutto qui.
e poi ti ripeto i partiti sono gli stessi della camera.
Rispondi

Da: mario.pio28/10/2013 23:25:40
Domani si decide tutto.
Matacchioni vari astenersi da notizie farlochhe.
Rispondi

Da: riflessione. 29/10/2013 00:09:06
Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 65 del 28/10/2013


ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1015-B
ordini del giorno
G/1015-B/5/1
BOTTICI
Il Senato,
in sede di esame dell'articolo 2, comma 8-ter del disegno di legge n. 1015-B, visto che all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis equipara, al fine del conferimento di incarichi, i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 con quelli degli organi costituzionali, considerato che al momento non sussiste una nozione unitaria di amministrazione degli organi costituzionali, per cui la disciplina proposta rischia di frammentarsi in una serie di micro realtà amministrative, laddove la concessione di incarichi in questione dovrebbe corrispondere ad una quota unica tra tutte le quattro Amministrazioni interessate, saturata la quale non sia più possibile procedere ad ulteriori nomine,
impegna il Governo
a uniformare l'applicazione dell'articolo 19 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 considerando "Organi costituzionali" un unico centro d'imputazione della relativa disciplina, nella prospettiva di un'unificazione delle quattro Amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e della Presidenza della Repubblica.
G/1015-B/2/1
SANTANGELO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1 del disegno di legge in esame autorizza temporaneamente il passaggio diretto a domanda del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici "statali" verso il Ministero della giustizia, per ricoprire i posti amministrativi vacanti,
impegna il Governo:
a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di:
a) assegnare ai funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia competenza diretta nello svolgimento delle funzioni e nella definizione delle questioni che non prevedono l'immediato esercizio della attività giurisdizionale e la conseguente costituzione delle parti;
b) fatte salve le possibilità di ulteriori deleghe da parte dell'organo giurisdizionale, delegare ai funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia le materie relative a:
gestione dei procedimenti amministrativi autorizzatori di carattere personale e patrimoniale;
gestione dei decreti ingiuntivi non opposti;
gestione delle esecuzioni mobiliari e presso terzi;
gestione delle risorse umane e materiali;
controllo di gestione delle procedure di qualità dei servizi;
controllo sulla regolarità di esecuzione delle procedure esternalizzate riservando il ricorso al giudice solo nei casi controversi;
recupero delle spese di giustizia;
gestione dell'informatizzazione degli uffici giudiziari;
c) inquadrare in un apposito ruolo predirigenziale i funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia in servizio da almeno 10 anni ed assunti con concorso pubblico per partecipare al quale era necessario almeno il diploma di laurea in materie giuridiche e/o economiche, e consentire agli appartenenti a tale ruolo di sostituire, ad interim, il posto vacante di dirigente amministrativo.
G/1015-B/1/1
BENCINI, CATALFO
Il Senato,
in considerazione della previsione recata dall'articolo 3, comma 7-ter, del provvedimento in esame, che consente alle società pubbliche . esclusivamente qualora abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita - di rescindere al 31 dicembre 2013 il contratto di lavoro per quei dirigenti che già fruiscono di trattamento pensionistico;
allo scopo di finalizzare in modo certo la norma, rispetto agli obiettivi che il dettato di legge si prefigge, avendo particolare riguardo ad un significativo abbattimento degli oneri per le aziende in perdita, come anche ad impedire comportamenti elusivi circa il divieto di cumulo degli incarichi - e quindi dei redditi da lavoro -  previsto per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti di società pubbliche;
in riferimento all'istituto contrattuale del preavviso, che - in assenza delle opportune e tempestive precisazioni da parte del Governo e segnatamente della Ragioneria dello Stato - rischierebbe di trovare un'applicazione non rispondente alle finalità ed al dettato di legge, determinando oneri aggiuntivi ancorché impropri ed illegittimi a carico delle stesse aziende pubbliche,
impegna il Governo
a dare le opportune disposizioni, in particolare - ma non solo - tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Ragioneria generale dello Stato, affinché il termine 31 dicembre 2013 per la cessazione dei contratti di cui sopra sia considerato anche ai fini della determinazione dell'indennità di preavviso, eventualmente spettante, in modo tale da essere coerente alla stessa scadenza indicata dalla legge di conversione del decreto legge 101/2013.
G/1015-B/1/1 (testo 2)
BENCINI, CATALFO
Il Senato,
in considerazione della previsione recata dall'articolo 3, comma 7-ter, del provvedimento in esame, che consente alle società pubbliche . esclusivamente qualora abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita - di rescindere al 31 dicembre 2013 il contratto di lavoro per quei dirigenti che già fruiscono di trattamento pensionistico;
allo scopo di finalizzare in modo certo la norma, rispetto agli obiettivi che il dettato di legge si prefigge, avendo particolare riguardo ad un significativo abbattimento degli oneri per le aziende in perdita, come anche ad impedire comportamenti elusivi circa il divieto di cumulo degli incarichi - e quindi dei redditi da lavoro -  previsto per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti di società pubbliche;
in riferimento all'istituto contrattuale del preavviso, che - in assenza delle opportune e tempestive precisazioni da parte del Governo e segnatamente della Ragioneria dello Stato - rischierebbe di trovare un'applicazione non rispondente alle finalità ed al dettato di legge, determinando oneri aggiuntivi ancorché impropri ed illegittimi a carico delle stesse aziende pubbliche,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa idonea affinché il termine 31 dicembre 2013 per la cessazione dei contratti di cui sopra sia considerato anche ai fini della determinazione dell'indennità di preavviso, eventualmente spettante, in modo tale da essere coerente alla stessa scadenza indicata dalla legge di conversione del decreto legge 101/2013.
G/1015-B/4/1
FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
premesso che:
la Croce Rossa Italiana, attualmente in fase di riordino in applicazione del decreto legislativo n. 178/12, è  così suddivisa amministrativamente, ai sensi del vigente Statuto approvato con DPCM 6 maggio 2005 n. 97: un Comitato Centrale con sede in Roma; un Comitato Regionale in ogni capoluogo di Regione; due Comitati Provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a valenza regionale, ovvero con gli stessi compiti dei Comitati Regionali nelle altre regioni; circa 580 Comitati Locali;
con specifico emendamento approvato alla Camera dei deputati nel corso della conversione in legge del presente decreto legge 101/2013, all'articolo 4, comma 10-ter, è stato inserito il seguente dettato di modifica del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178: "(Trasformazione dei Comitati locali e provinciali) - 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (....)";
da tale formulazione appare che i Comitati Locali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, i soli in tutta la nazione, rimangono di diritto pubblico, disattendendo lo spirito dell'anzidetto ed emendando decreto legislativo n. 178/12,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di inserire, nella legge di stabilità 2014, attualmente al vaglio del Senato, una disposizione specifica che preveda che i Comitati provinciali (meno quelli di Trento e Bolzano) e locali tutti, a partire dal 1° gennaio 2014, assumano la personalità giuridica di diritto privato, al fine di coordinare le strutture amministrative territoriali della CRI, nonché di garantire la corrispondenza giuridica dei Comitati CRI in applicazione dell'emendanda riforma.
G/1015-B/4/1 (testo 2)
FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
premesso che:
la Croce Rossa Italiana, attualmente in fase di riordino in applicazione del decreto legislativo n. 178/12, è  così suddivisa amministrativamente, ai sensi del vigente Statuto approvato con DPCM 6 maggio 2005 n. 97: un Comitato Centrale con sede in Roma; un Comitato Regionale in ogni capoluogo di Regione; due Comitati Provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a valenza regionale, ovvero con gli stessi compiti dei Comitati Regionali nelle altre regioni; circa 600 tra Comitati Provinciali e Comitati Locali;
con specifico emendamento approvato alla Camera dei deputati nel corso della conversione in legge del presente decreto legge 101/2013, all'articolo 4, comma 10-ter, è stato inserito il seguente dettato di modifica del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178: "(Trasformazione dei Comitati locali e provinciali) - 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (....)";
da tale formulazione appare che oltre ai Comitati provinciali di Trento e Bolzano (giustamente rimasti pubblici per la loro valenza regionale)  anche i Comitati Locali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, i soli in tutta la nazione, rimangono di diritto pubblico, disattendendo lo spirito dell'anzidetto ed emendando decreto legislativo n. 178/12,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di inserire, nella legge di stabilità 2014, attualmente al vaglio del Senato, una disposizione specifica che confermi che i Comitati provinciali di Trento e Bolzano restino pubblici, mentre i locali tutti, compresi quelli eventuali delle province autonome di Trento e di Bolzano, a partire dal 1° gennaio 2014, assumano la personalità giuridica di diritto privato, in linea con lo spirito del decreto legislativo n. 178/12.
G/1015-B/3/1
PIZZETTI
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Con il decreto in approvazione sono altresì incluse le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;
non rientra nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro» un istituto dall'indiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992. Al fine di non subire penalizzazioni, la lavoratrice o il lavoratore, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104/1992,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti urgenti al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater della legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992.
G/1015-B/3/1 (testo 2)
PIZZETTI
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Con il decreto in approvazione sono altresì incluse le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;
non rientra nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro» un istituto dall'indiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992. Al fine di non subire penalizzazioni, la lavoratrice o il lavoratore, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104/1992,
impegna il Governo
ad adottare, salvo le esigenze di finanza pubblica, provvedimenti volti a rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater della legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992.
G/1015-B/6/1 (già em. 1.1)
GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
considerato che la Camera dei deputati ha soppresso i seguenti commi introdotti durante l'esame del Senato: «9-bis. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10, del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. 9-ter. Le graduatorie di cui al comma 9-bis sono utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per 1'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003. 9-quater. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003. 9-quinquies. Qualora le graduatorie di cui al comma 9-bis siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003. 9-sexies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»,
impegna il Governo
a valutare l'introduzione, nel decreto decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, in fase di conversione in legge, ovvero in un provvedimento ad hoc, di una disposizione per prorogare sino al 31 agosto 2019 la validità delle graduatorie di merito del concorso di cui in premessa e ad utilizzare tali graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche del 2003.
emendamenti al testo del decreto-legge

Art.  1
1.1
GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata sino al 31 agosto 2019.
9-ter. Le graduatorie di cui al comma 9-bis sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.
9-quater. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.
9-quinquies. Qualora le graduatorie di cui al comma 9-bis siano esaurite prima del 31 agosto 2019, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.
9-sexies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Art.  2
2.1
AUGELLO
Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con l'obbligo di destinare il cinquanta per cento dei posti a disposizione agli idonei dei concorsi interni di cui al Decreto Direttoriale 22 dicembre 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007.».
Art.  4
4.1
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 10-ter, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» inserire la seguente: «provinciali».
Rispondi

Da: riflessione. 29/10/2013 00:09:53
Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 65 del 28/10/2013


(1015-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e sospensione)

      Il relatore PAGLIARI (PD) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, sollecitando un esame tempestivo, in considerazione dell'imminente scadenza del decreto-legge. Avverte che, per economia procedurale, si soffermerà esclusivamente sugli interventi a suo avviso più significativi.
L'articolo 1 persegue risparmi di spesa su due versanti: autovetture di servizio e buoni taxi; studi e incarichi di consulenza. Per questo secondo riguardo, il comma 5 reca un inasprimento del limite di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, incluse le consulenze affidate a pubblici dipendenti. In particolare, dispone che il limite non possa essere superiore all'80 per cento di quello già imposto per l'anno 2013.  La Camera dei deputati ha aggiunto la previsione di un limite per il 2015, pari al 75 per cento del limite per il 2014. Ha altresì introdotto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. In particolare, si pone l'obbligo alle pubbliche amministrazioni, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali, di trasmettere al Ministro per la pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2013, i dati sulla spesa destinata a studi e consulenze nonché a incarichi ed a contratti a tempo determinato.
La modificazione al comma 8, approvata dalla Camera dei deputati, prevede che le visite ispettive disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze siano effettuate obbligatoriamente, ed almeno una volta l'anno. I commi da 9-bis a 9-sexies, introdotti dal Senato in prima lettura, relativi alla riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati a posti di insegnante di religione cattolica, sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.
L'articolo 2 reca, nei suoi primi commi, disposizioni in tema di organico soprannumerario. La Camera dei deputati ha introdotto la previsione che le procedure di mobilità debbano esser svolte dalle amministrazioni previo "esame congiunto" con le organizzazioni sindacali. L'articolo in esame prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro un certo termine.
Il comma 2 esclude gli ordini e i collegi professionali dalla riduzione organica sancita dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 sulla spending review.
Ancora la Camera dei deputati ha introdotto un comma 2-bis, che prevede che ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti con natura associativa, si auto-regolamentino in modo da adeguarsi ai principi del pubblico impiego.
Inoltre la Camera ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter che recano due norme di interpretazione autentica relative all'individuazione delle categorie di soggetti che possono rientrare nei contingenti previsti, ai fini dell'applicazione dei requisiti per il trattamento pensionistico vigenti prima della riforma introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.
L'articolo 2 reca altresì alcune previsioni in materia di conferimento di incarichi. Il comma 8 prevede che, all'esito della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche, esse conferiscano gli incarichi dirigenziali seguendo la disciplina posta dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Insieme, fa salvi i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, fino alla scadenza dei contratti con i quali sono stati conferiti i relativi incarichi.
Altre previsioni dell'articolo 2 concernono la rilevazione del costo del lavoro nella pubblica amministrazione. Si prevede, dal 1° gennaio 2014, l'assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT al controllo del costo del lavoro. Il Senato in prima lettura aveva previsto che la disposizione non si applicasse agli organi di rilievo costituzionale; la Camera dei deputati ha soppresso tale aggiunta.
Ancora all'articolo 2, la Camera dei deputati ha aggiunto tre nuovi commi. Il comma 13-quinquies reca una novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, da un lato, la nullità degli atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti, dall'altro ampliando il novero delle fattispecie sottratte a tali previsioni, aggiungendo gli incarichi di docenza e di ricerca scientifica.
All'articolo 3 la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 7-ter, che prevede che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici (escluse quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati o società loro controllate), i quali siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione, abbiano sospeso il trattamento pensionistico per la durata dell'incarico dirigenziale - qualora la società presenti un esercizio in attivo.
L'articolo 4 contiene, tra le altre, disposizioni relative al precariato nelle pubbliche amministrazioni ed al reclutamento. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato disposto, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano - per prevenire il precariato - contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie (della stessa o di altre amministrazioni) ancora valide e predisposte a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato. La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito i commi da 3-bis  a 3-septies. In particolare, il comma 3-quinquies e il successivo comma 3-sexies prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche statali, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica, senza oneri per la finanza pubblica e - in prima istanza - su base regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. I commi da 6 a 10 affrontano poi il tema della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. La Camera dei deputati ha apportato anche altre modifiche. Per quanto concerne la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario, il termine per l'esercizio di tale facoltà, previsto fino al 31 dicembre 2015, è stato ampliato fino al 31 dicembre 2016. Ulteriore novità è la facoltà - per il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui allo stesso comma -  di partecipare ad una procedura selettiva indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Infine, la Camera dei deputati ha esteso l'arco temporale valido sia per l'identificazione delle risorse da assumere, a valere sulle quali possono partire le previste procedure selettive, sia per l'utilizzo delle graduatorie ad esito delle procedure stesse - portandolo dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-2016.
La norma di cui al comma 6-quinquies - secondo cui i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali - è stata soppressa dalla Camera dei deputati. In merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze, la Camera dei deputati ha esteso alcuni.
Anche il comma 10 è stato modificato dalla Camera dei deputati, lì dove si dispone che per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'attuazione delle medesime disposizioni avvenga previa emanazione di uno specifico decreto ministeriale da adottare previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché  per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle ASL con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specifiche specializzazioni. Alcune altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati concernono la cosiddetta "privatizzazione" della Croce Rossa Italiana. Il comma 10-septies - anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati - modifica la disciplina relativa all'ambito soggettivo di medici e pediatri competenti per il rilascio della certificazione per l'attività sportiva non agonistica, nonché ai criteri di svolgimento dei relativi accertamenti medici.
La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato in prima lettura.
L'articolo 5, modificato dal Senato in prima lettura, introduce alcune modifiche alle funzioni e all'organizzazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in conseguenza dell'individuazione della CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione. Essa assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. La Camera dei deputati ha soppresso il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni della Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
I commi 6 e 7 dell'articolo 7 concernono l'applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette. Anche su queste disposizioni è intervenuta la Camera dei deputati con modifiche puntuali riguardanti molteplici aspetti. In particolare, ogni amministrazione è obbligata ad assumere - a tempo indeterminato - un numero di lavoratori in oggetto, pari all'eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente. Un'altra norma inserita dalla Camera dei deputati dispone che i dipendenti pubblici assunti - nell'ambito delle quote inerenti alle categorie protette - a tempo determinato abbiano il diritto di precedenza previsto dalle norme relative ai dipendenti privati a tempo determinato. Il comma 9-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca l'interpretazione autentica di una disposizione del decreto-legge n. 487 del 1993, che prevedeva la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico.
L'articolo 8 contiene disposizioni relative alle risorse strumentali, umane e finanziarie, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Senato in prima lettura aveva introdotto la specificazione che il novero dei candidati da assumere fosse limitato a coloro che già fossero stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale. La Camera dei deputati ha soppresso tale previsione e ha inserito la specificazione che le assunzioni di cui al comma 2 debbono comunque porsi entro determinati limiti di spesa indicati.
L'articolo 8-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati. Ha per oggetto l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale. Novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989, prevedendo tra l'altro la soppressione della disposizione che richiede che nel Programma statistico nazionale siano indicati finalità e garanzie del trattamento di dati, nonché i dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale; l'aggiornamento annuale del Programma il coordinamento con i piani regionali; l'individuazione delle varianti che possono essere diffuse in modo disaggregato, condizionandole a particolari esigenze conoscitive; l'indicazione delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta e l'indicazione dei criteri per stabilire quelle la cui mancata risposta è suscettibile di sanzione. Inoltre, a proposito della nomina del presidente dell'Istat, aggiunge al requisito di professore ordinario in materie statistiche, economiche ed affini quello dell'esperienza internazionale. Infine, proroga l'efficacia del Piano statistico nazionale 2011-2013, nelle more dell'entrata in vigore del Piano triennale successivo.
L'articolo 11 modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. La Camera dei deputati ha modificato la disposizione, inserendo fra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa che questi siano presi in carico dall'impresa che effettua il successivo trasporto. Con un'ulteriore modifica si è inoltre disposto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si estenda la sperimentazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che, nel territorio nazionale, raccolgano, trasportino, trattino o commercino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale. In merito all'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato disposto che, per dieci mesi a partire dal 1° ottobre 2013, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli  articoli 188, 189, 190 e 193, riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati dopo il comma 12, sono stati introdotti i commi da 12-bis a 12-quinquies, nonché il comma 13. In particolare il comma 12-ter interviene sulla disposizione che consente ai produttori di rifiuti che non hanno aderito volontariamente al SISTRI, con produzione annua di rifiuti sotto una certa soglia, di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali, specificando che debba trattarsi di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque. Il comma 12-quater estende le disposizioni sulle modalità di trasporto dei rifiuti, stabilite dall'articolo 193 del codice ambientale - che attualmente riguarda le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del codice ambientale - a tutti coloro che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.

            Non essendovi richieste di intervento nella discussione generale, si procede all'esame degli emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato, riferiti alle parti del decreto-legge modificate dalla Camera dei deputati.

            La PRESIDENTE dichiara inammissibili, in quanto non riferiti a parti modificate del decreto-legge, gli ordini del giorno G/1015-B/5/1 e G/1015-B/2/1, nonché l'emendamento 2.1.

            Il relatore PAGLIARI (PD) esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1015-B/1/1, invitando i proponenti a riformularne il dispositivo. Propone di accogliere anche l'ordine del giorno G/1015-B/4/1, precisando il riferimento ai comitati locali, e l'ordine del giorno G/1015-B/3/1, attenuando il carattere perentorio del dispositivo.

            Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si pronuncia in modo conforme al relatore.

            La senatrice BENCINI (M5S) e il senatore ENDRIZZI (M5S) insistono affinché il rappresentante del Governo accolga la formulazione originaria dell'ordine del giorno G/1015-B/1/1.

            Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, a nome del Governo, condivide il contenuto dell'ordine del giorno, ma non può accogliere un dispositivo tanto perentorio, in quanto, almeno per alcune situazioni giuridiche, ci si troverebbe nell'impossibilità di provvedere nel senso auspicato dai proponenti.
            Il testo potrebbe essere corretto nel senso di impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa idonea nel senso indicato dall'ordine del giorno: successivamente, in occasione della discussione in Assemblea si potrà convenire anche su una formulazione più impegnativa, dopo aver compiuto le opportune verifiche.

            Anche il senatore FAZZONE (PdL), a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere il contenuto dell'ordine del giorno.

            Il relatore PAGLIARI (PD) osserva che la formulazione dell'articolo 3, comma 7-ter, cui si riferisce l'ordine del giorno, restringe la possibilità di interpretazioni discrezionali. Inoltre, occorre considerare che si tratta di materia riservata all'autonomia contrattuale.

            La senatrice BENCINI (M5S), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno in un nuovo testo, pubblicato in allegato, sul quale il relatore si rimette al Governo e che il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS dichiara di accogliere. Insistendo la proponente per la votazione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1015-B/1/1 (testo 2), è posto in votazione ed è approvato.

            Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver rilevato che il contenuto dell'emendamento 4.1 può essere più opportunamente convogliato in un atto di indirizzo, accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo e riformula l'ordine del giorno G/1015-B/4/1, che incide sulla stessa materia, in un nuovo testo, pubblicato in allegato. L'ordine del giorno G/1015-B/4/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

            Il senatore PIZZETTI (PD) conviene solo parzialmente sulla proposta di riformulare l'ordine del giorno G/1015-B/3/1. A suo avviso, l'impegno del Governo deve essere dichiarato in modo fermo, mentre condivide l'opportunità di sopprimere la parola "urgenti" e di affermare un criterio di compatibilità finanziaria. Riformula quindi l'ordine del giorno G/1015-B/3/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che con il parere favorevole del relatore, è accolto dal Governo.

            Il senatore Giovanni MAURO (GAL) dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il relatore e il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario, in considerazione dell'imminente termine di scadenza del decreto-legge, e invitano il proponente a ritirare la proposta.

            Il senatore Giovanni MAURO (GAL) esprime disappunto per il fatto che il Governo, a conclusione dell'esame del decreto-legge in Senato, aveva condiviso le disposizioni proposte dalla sua parte politica, ma successivamente non le ha difese nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, tenuto conto dell'imminente scadenza del decreto-legge, ritira l'emendamento 1.1, trasformandolo in ordine del giorno G/1015-B/6/1, pubblicato in allegato, che con il parere favorevole del relatore è accolto dal Governo.

            In assenza dei proponenti, l'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto.

            Su proposta del senatore CAMPANELLA (M5S), concorde la Commissione, la PRESIDENTE dispone la sospensione dell'esame.

            L'esame è quindi sospeso.
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Da: riflessione. 29/10/2013 00:10:26
Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 65 del 28/10/2013


(1015-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Ripresa e conclusione dell'esame)

            Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

      Previe dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori CALDEROLI (LN-Aut), DE PETRIS (Misto-SEL) e CAMPANELLA (M5S), la Commissione conferisce al relatore Pagliari il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, in forma orale, sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge già approvato dal Senato della Repubblica.


La seduta termina alle ore 19,45.
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