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ALLARGAMENTO DELLA FORMAZIONE
2389 messaggi, letto 88227 volte

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Da: x sconcy e pavoncella06/10/2011 20:27:33
Rispondi

Da: x sconcy e pavoncella06/10/2011 20:28:10
questa notizia riguarda anche noi che abbiamo superato i test?

Roma 6 ottobre 2011





Con la presente si chiede un incontro urgente per ricevere una informativa sull'iter dell'intesa per la proroga delle graduatorie provinciali della mobilità professionale ATA, sottoscritta il 15 luglio 2011.

Tale richiesta deriva dall'esigenza che il contratto abbia immediata efficacia.

Rispondi

Da: alex 197306/10/2011 22:05:13
E' anche ora che i sindacati si diano una mossa...Ammettendo alla formazione coloro i quali hanno SOLO superato i test, non ci smena nessuno: i docenti inidonei sembra che non passino ata, altri amministrativi passano dsga, i collaboratori scolastici diventano amministrativi o tecnici. E' un po' come una catena di Sant'Antonio, che premia persone che lavorano a scuola da tanti anni e finalmente possono progredire professionalmente...
Rispondi

Da: ata07/10/2011 16:05:35
dove si legge  questo testo?, forse riguarda solo i formati difatti parla che il contratto abbia efficacia............ma  che si diano una mossa, un sacco di posto ns. sono stati persi per la loro stupidità, adesso che non avranno piu le tessere dei precari forse inventeranno qualcosa..........
Rispondi

Da: goya07/10/2011 20:15:24
Il testo c'è solo....dobbiamo vedere e aspettare cosa decidono......SPERIAMO BENE!!!!!!!
con la presente si chiede un incontro urgente per ricevere una informativa sull'iter dell'intesa per la proroga delle graduatorie provinciali della mobilità professionale ATA, sottoscritta il 15 luglio 2011.
PARLA DI PROROGA......QUINDI DOVREBBE RIGUARDARE ANCHE NOI CHE ABBIAMO SUPERATO I TEST...
si può interpretare in altro modo???
Rispondi

Da: valema08/10/2011 11:26:48
per goya........
io penso di si.........tranne se poi non cambiano la legge in itinere..........
Rispondi

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Da: goya08/10/2011 22:38:56
x tutti
è un incubo un giorno siamo felici (diciamo speranzosi) un altro sotto terra!!!!
uff-.....uff...uff..
Rispondi

Da: alex 197309/10/2011 20:04:48
Vi prendono in giro. Io lo sapevo già sin dall'inizio. Ciò che mi imbestialisce é che Brunetta, i sindacati & company potevano evitarci la farsa dei test pre-selettivi. Facevano direttamente un concorso interno per soli titoli. io ho superato la prova con il massimo dei punteggi e sono rimasto escluso, come tanta altra gente. Viceverssa, vi sono persone che hanno passato il test "per il buco della serratura" e sono passate al profilo superiore. VERGOGNATEVI! VERGOGNATEVI! VERGOGNATEVI! VERGOGNATEVI! VERGOGNATEVI! VERGOGNATEVI!Sin dall'inizio si sapeva che la mobilità professionale era una procedura riservata ai raccomandati
Rispondi

Da: pavoncella 12/10/2011 16:16:02
?????????????????
Rispondi

Da: vera180 12/10/2011 21:20:31
tutto tace, aspettiamo, il silenzio non dura in eterno,
Una decisione dovranno prenderla e spero prima o poi comunicarcela.
Rispondi

Da: pavoncella 12/10/2011 21:52:34
Gia'!!
Rispondi

Da: goya12/10/2011 23:42:46
Aspettiamo....
Rispondi

Da: .....13/10/2011 14:49:12
deus caritas est
Rispondi

Da: ata13/10/2011 18:07:58
raga continuiamo a spedire mail a quei 4 bufali di sindacati che si sveglino xk arriva anche per loro il momento buio VERGOGNOSAMENTE BUGIARDI HANNO PILOTATO LORO QUESTO GIOCO  NON IL MIUR
Rispondi

Da: cs13/10/2011 20:33:11
qualcuno sa dirmi  quale tasso viene applicato agli incentivi che vengono pagati sullo stipendio? grazie
Rispondi

Da: pavoncella 14/10/2011 16:18:50
X cs questo forum è dedicato all'eventuale allargamento della  formazione di chi ha superato il test per la mobilità ..........forse hai sbagliato a postare ........
Rispondi

Da: pagliaccio 14/10/2011 16:50:03
qualcuno sa dirmi se il titolare della seconda posizione è obbligato alla sostituzione del dsga anche su posto vacante?
ho superato i test ma sinceramente non so se fare la formazione...........
Rispondi

Da: raganella14/10/2011 17:02:44
x pagliaccio
...mi sa di si!
Rispondi

Da: goya14/10/2011 22:43:15
x tutti
quelli che aspettano come me di sapere che fine faranno coloro che hanno superato i test.....PARLERANNO DI NOI NELLA RIUNIONE DEL 18/10??? ho letto questa data sull'altro forum quello di coloro che aspettano..perchè già hanno fatto la formazione...
Rispondi

Da: X1215/10/2011 09:08:55
Non ci sono più speranze, il rappresentante ATA nazionale della CISLSCUOLA afferma che non ci sarà la proroga della graduatoria di chi ha superato i test.
Rispondi

Da: raganella15/10/2011 12:35:32
amen
Rispondi

Da: vh15/10/2011 14:08:19
bisognerebbe levare le tessere perchè aiutano i precari ed è giusto per noi che da anni lavoriamo è giusto progredire di carriera come nei posti di lavora il concorso è stato una presa in giro
Rispondi

Da: eh.eh.eh15/10/2011 15:41:07
Sono TUTTI una massa di bastardi !!!!!!!
Rispondi

Da: alex 197315/10/2011 17:39:39
Leggete il punto 5.4 del ccnl 03 dicembre 2009, ovvero quello relativo alla mobilità professionale. A tale punto si dice che destinatari della formazione é un numero di persone DOPPIO dei posti riservati alla mobilità. Lo sanno i sindacati? Martedì ci sarà un incontro al MIUR. Qui vedremo il valore dei sindacati. Certo, qualora di facessereo buggerare, é il caso di levare le tessere, VERAMENTE...
Sarebbe, nella prima volta nella storia della Repubblica Italiana, che un corso, tra l'altro interno, venisse interrotto a metà..., pur superato
Rispondi

Da: alex 197315/10/2011 20:58:18
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
tra il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e le
Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl del personale del comparto scuola,
sottoscritto il 29 novembre 2007.
MOBILITA' PROFESSIONALE
procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area
inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale
25 luglio 2008
Articolo 1
destinatari
1.1. Il presente Contratto, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, della
sequenza contrattuale, ex articolo 62 CCNL/2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, regola i
criteri, le procedure e le modalità per la mobilità professionale, da un'area inferiore all'area
immediatamente superiore, del personale appartenente alle aree contrattuali "A", "B" e "C" di
cui alla Tabella "C" allegata al citato CCNL/2007. Alle procedure concernenti tale mobilità è
ammesso a partecipare anche il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane
all'estero nonchè quello collocato fuori ruolo, a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status
equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Articolo 2
criteri generali
2.1. La mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a
seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale
utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il
superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei
crediti professionali posseduti dall'interessato.
2.2. La mobilità viene attivata, con cadenza biennale a partire dall'a.s. 2009/2010 per una
quota che, in prima dell'applicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, è
fissata in misura corrispondente a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 rispetto
ai posti individuati come vacanti e disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area
professionale. Detta percentuale può essere successivamente rideterminata in sede di
contrattazione nazionale, prima dell'avvio di ciascuna procedura biennale, nel rispetto dei
vincoli previsti dall'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio
2008 in relazione:
· al numero dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, riferiti alle aree
interessate alle operazioni di mobilità di cui al presente contratto;
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
· ai posti disponibili e vacanti;
· alla serie storica dei pensionamenti".
2.3. I posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui al precedente comma 2 sono
quelli vacanti e disponibili con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso
al momento dell'attivazione della mobilità professionale nonché quelli presuntivamente
relativi all'anno scolastico immediatamente successivo.
Articolo 3
uffici competenti
3.1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Uffici scolastici provinciali e con la
collaborazione delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva
competenza, all'attuazione del presente Contratto nelle relative modalità operative.
3.2. Le procedure selettive di cui all'articolo 6 sono organizzate dagli Uffici scolastici
regionali e dagli Uffici scolastici provinciali, secondo quanto stabilito dal presente Contratto.
3.3. Le attività di formazione di cui all'articolo 7 sono organizzate secondo il modello
generale previsto dall'intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le modifiche e le integrazioni definite
nell'allegato tecnico che fa parte integrante del presente Contratto.
3.4. Le attività in presenza dei percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli Uffici
scolastici regionali mentre l'ambiente di apprendimento telematico, per la componente
formativa a distanza, è organizzato dall'Amministrazione centrale.
Articolo 4
campo di applicazione - presentazione delle domande
4.1. Alle procedure selettive di cui all'articolo 2.1. può partecipare:
· il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di
destinazione;
· il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all'articolo 4
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per l'accesso al medesimo profilo di
appartenenza e dell'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di
appartenenza. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al
fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato
nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità.
L'aspirante che chieda l'accesso al posto di assistente tecnico per i laboratori "conduzione e
manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido" deve essere in possesso,
ad integrazione del titolo di studio previsto per l'accesso alla specifica area, del patentino per
la conduzione di caldaie a vapore. Parimenti, per accedere al laboratorio di "conduzione e
manutenzione di autoveicoli" gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di
studio previsto, della patente di guida "tipo D" con relativo certificato di abilitazione.
4.2. L'accesso alla procedura di selezione avviene a domanda dell'interessato, da presentare
nella scuola di servizio secondo modalità da definire a cura del Ministero, anche con
riferimento a quanto disciplinato al comma 5 del presente articolo. La domanda può essere
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
prodotta per una sola provincia, anche per più profili professionali. Nel caso di scelta di
provincia diversa da quella di servizio, la domanda deve essere inoltrata direttamente a cura
dell'interessato, all'Ufficio scolastico provinciale della provincia prescelta.
4.3. Il termine di presentazione delle domande è fissato in 20 giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura nel sito internet del MIUR. La
pubblicazione avviene a cura dell'Amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente contratto.
4.4. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell'inserimento nella graduatoria prevista
dall'articolo 2 sono indicati nelle Tabelle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, che
costituiscono parte integrante del presente Contratto.
4.5. La valutazione dei titoli validi ai fini dell'inserimento negli elenchi provinciali per la
partecipazione alle attività di formazione di cui al successivo articolo 7 è effettuata sulla base
delle dichiarazioni sostitutive rese dal partecipante in apposita scheda/domanda ai sensi
dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.
Il dirigente dell'istituzione scolastica competente dispone per l'acquisizione della domanda al
sistema informativo del MIUR.
4.6. Ai fini di cui ai precedenti commi, la domanda di partecipazione, corredata dall'apposita
scheda valutativa, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato
utilizzando l'apposito modello (Allegato n. 1).
4.7. L'Amministrazione scolastica periferica effettua idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del citato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 5
elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione
5.1. L'accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento di una prova selettiva e per
effetto della successiva valutazione dei titoli di cui al comma 2.
5.2. Il punteggio ottenuto nella prova selettiva, integrato con quello derivante dalla
valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali, costituisce il punteggio
complessivo con cui ogni aspirante viene inserito nell'elenco provinciale del personale
ammesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 7. L'elenco provinciale è formulato, per
ciascun profilo professionale, secondo l'ordine decrescente del punteggio suindicato. In caso
di parità di punteggio, si applicano le precedenze di legge.
5.3. Entro trenta giorni dall'effettuazione dell'ultima prova selettiva gli Uffici scolastici
provinciali, sulla base dei dati acquisiti attraverso procedura informatizzata dalle singole
istituzioni scolastiche, pubblicano, al proprio Albo, gli elenchi provinciali provvisori. Entro
cinque giorni, gli interessati possono inoltrare reclamo, agli Uffici scolastici provinciali
competenti, esclusivamente avverso eventuali errori materiali inerenti la posizione in
graduatoria. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o
del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal fine delegato, sono approvati gli elenchi
provinciali definitivi di cui al comma 2.
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
5.4. Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a
frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al
contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della
cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 2.2., il numero complessivo di
personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei
succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.
Art. 6
prove selettive
6.1. La prova selettiva attribuisce un massimo di 30 punti e si intende superata con il
punteggio minimo di 24 punti. Tale prova viene effettuata mediante somministrazione di test,
secondo le modalità definite nell'allegato tecnico costituente parte integrante del presente
Contratto.
6.2. Le prove selettive, realizzate con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica (ANSAS) e somministrate on line, vengono effettuate
preferibilmente presso i laboratori scolastici utilizzati per il conseguimento della patente
europea del computer. Le medesime sono erogate nel rispetto di sperimentate regole sulla
sicurezza informatica e sulla protezione di dati riservati, con modalità che ne garantiscano
l'affidabilità ed il sicuro riferimento al rispettivo aspirante.
6.3. La prova è realizzata attraverso la somministrazione di un questionario le cui domande
sono scelte casualmente, per ogni partecipante, tra quelle disponibili in una apposita banca
dati che contiene l'intera raccolta delle domande possibili, con le relative risposte.
6.4. La prova selettiva ha carattere formativo. La collezione delle possibili domande e delle
risposte è pubblicata e resa disponibile dal sito intranet del Ministero, onde consentire a tutti
di conseguire una congrua preparazione tramite l'apprendimento autogestito.
6.5. Le prove selettive di cui al presente articolo sono finanziate secondo le modalità indicate
all'articolo 7, comma 6.
Articolo 7
corsi di formazione
7.1. I percorsi formativi per i passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore sono
organizzati secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e
definito nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Accordo.
7.2. I corsi sono strutturati secondo le seguenti articolazioni:
- Passaggio all'area B ed all'area C: 60 ore, di cui almeno 30 in presenza e le restanti a
distanza con l'ausilio di procedure telematiche.
- Passaggio all'area D: 100 ore, di cui almeno 50 in presenza e le restanti a distanza con
l'ausilio di procedure telematiche
7.3. La formazione prevista dal presente contratto per i passaggi dall'area di appartenenza a
quella superiore è considerata servizio a tutti gli effetti. Parimenti, i candidati che partecipano
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
alle prove d'esame ed il personale addetto allo svolgimento delle prove sono in servizio a tutti
gli effetti. In ogni caso, qualora le attività formative siano effettuate in orario pomeridiano
ovvero non rientrante nel normale orario di servizio, possono essere approntate apposite
turnazioni del personale interessato, al fine di non concretizzare aggravio di spesa per la
corresponsione dei compensi previsti per il lavoro straordinario. Per il medesimo scopo,
l'espletamento di tali attività non deve comportare nomina di personale supplente.
7.4. I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, con particolare
riferimento alla specifica configurazione dei momenti in presenza, possono essere
ulteriormente determinati rispetto a quanto previsto nell'Allegato Tecnico, dalla Commissione
paritetica di cui all'articolo 7 della citata Intesa 20 luglio 2004, rinnovata con DDG del 10
luglio 2008.
7.5. I momenti in presenza dei corsi formativi, le prove selettive e gli esami finali sono
organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali che li finanziano prioritariamente:
- con gli stanziamenti a favore degli Uffici Scolastici Regionali per la mobilità e la
valorizzazione professionale del personale ATA;
- con gli stanziamenti previsti in bilancio in favore degli Uffici Scolastici Regionali per la
formazione e l'aggiornamento del personale della scuola.
7.6. In sede di contrattazione regionale può essere concordato che le procedure di formazione
del personale interessato ai passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore, ivi comprese
le prove selettive e gli esami finali, siano finanziate, pro quota, dalle istituzioni scolastiche,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 63, c. 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre
2007.
Art 8
esami finali
8.1. Concluso positivamente il corso di formazione, gli aspiranti sono ammessi a sostenere
l'esame finale di cui all'articolo 2.1. Tale esame verte sugli argomenti che hanno costituito
oggetto del percorso formativo e sull'attività da svolgere nel profilo superiore
8.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per tutti i profili professionali l'esame
consiste in un colloquio riguardante i contenuti di un elaborato predisposto dal corsista su un
argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione ed in una prova pratica avente le
finalità di verificare il livello di preparazione in possesso del corsista.
8.3. Per il profilo di assistente tecnico le prove pratiche devono essere formulate tenendo
conto delle aree di laboratorio corrispondenti ai titoli di studio prodotti dai candidati. Qualora
il candidato abbia presentato titoli di studio che diano accesso a più aree di laboratorio deve
essere ammesso a sostenere una prova pratica con riferimento ad una unica area di propria
scelta.
8.4. L'esame finale si intende superato con il punteggio minimo di 24/30".
Articolo 9
graduatorie provinciali del personale idoneo alla mobilità
9.1. Il punteggio ottenuto nella prova finale, integrato con quello derivante dalla prova
selettiva e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali già
valutati per l'ammissione al corso di formazione, secondo i parametri di cui alle Tabelle A1,
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, costituisce il punteggio complessivo con cui il candidato
viene inserito nella graduatoria provinciale provvisoria, valida per la mobilità professionale.
In caso di parità di punteggio si applicano le precedenze di legge. L'inserimento nella
graduatoria viene effettuato in ordine decrescente.
9.2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della graduatoria provvisoria, gli
interessati possono inoltrare reclamo agli Uffici scolastici provinciali competenti,
esclusivamente avverso eventuali errori materiali inerenti la posizione in graduatoria.
9.3. Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o del dirigente
dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal fine delegato, sono approvate e rese pubbliche,
all'Albo degli Uffici scolastici regionali e a quelli provinciali, le graduatorie provinciali
definitive. Dette graduatorie sono rese consultabili anche via internet e al sito intranet del
MIUR. Nella graduatoria relativa al profilo di assistente tecnico a fianco di ciascun
nominativo deve essere indicato anche il titolo di studio codificato secondo l'allegato al D.M.
75/01 prodotto per l'accesso ai laboratori.
9.4. Il personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 3 consegue la mobilità
professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale. Per quanto
riguarda gli assistenti tecnici sono nominati in base alla graduatoria e nel limite dei posti
messi a mobilità professionale, coloro che abbiano prodotto il titolo di accesso corrispondente
ad una area disponibile, a scelta dell'interessato.
9.5. Avverso il provvedimento conclusivo della procedura di cui al comma precedente, ovvero
avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di cui al comma 4, è ammesso
ricorso al Giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
9.6. Le graduatorie relative alla mobilità professionale sono periodicamente aggiornate ed
integrate con la cadenza indicata all'articolo 2.
Articolo 10
copertura dei posti disponibili per la mobilità professionale
Alla copertura dei posti disponibili nelle singole dotazioni si provvede utilizzando le
graduatorie di cui all'articolo 9, dopo avere prioritariamente scorso, ove vigenti, le
graduatorie di cui all'art. 6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99. A queste
ultime graduatorie sono riservate le aliquote del 40% per il passaggio dall'area A all'area B e
del 30% per il passaggio alle altre aree.
Articolo 11
mobilità professionale per l'area C
La procedura della mobilità di cui al presente articolo è disposta, con i tempi e le modalità
previste dall'articolo 4, a seguito della determinazione degli organici dei profili professionali
dell'area "C".
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Articolo 12
norma di prima applicazione per l'area D
12.1. In attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui
all'articolo 11, in prima applicazione, alle procedure di mobilità per l'area D è ammesso a
partecipare:
a) Il personale appartenente all'area B in possesso del titolo di studio specifico per
l'accesso previsto nella Tabella di cui all'articolo 4 della sequenza contrattuale 25
luglio 2008;
b) Il personale appartenente all'area B in possesso del titolo di studio per l'accesso
alle aree immediatamente superiori con un'anzianità di servizio effettivo non
inferiore ai 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 2
anni, incarichi per la sostituzione del DSGA;
c) Il personale appartenente all'area B in possesso di un diploma di maturità e con
un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza
che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA.
d) Il personale individuato nell'articolo 1, comma 3, della sequenza contrattuale 8
marzo 2002.
Ai fini della valutazione del servizio utile per il computo dell'anzianità, per l'accesso alle
procedure, del personale di cui alle lettere b) e c), si intende valido a tutti gli effetti il servizio
prestato in altro profilo professionale ai sensi degli articoli 47 e 58 del CCNL/2003, degli
articoli 47 e 59 del CCNL/2007 nonché dell'articolo 11bis del CCNI/2005 e ss. sulla mobilità
avente effetto limitato all'anno scolastico.
12.2. Nelle realtà territoriali in cui le graduatorie di cui all'articolo 6 della legge 3 maggio
1999, n. 124 sono esaurite, la percentuale prevista nel comma 2, del precedente articolo 2, è
elevata fino al cinquanta per cento.
Roma, 3 dicembre 2009
LA PARTE PUBBLICA: LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
f.to Luciano Chiappetta
__________________________
f.to FLC CGIL
___________________________________
f.to CISL SCUOLA
___________________________________
f.to Giuseppe Raieta
__________________________
f.to UIL SCUOLA
___________________________________
f.to Giampaolo Pilo
f.to SNALS-CONFSAL
___________________________________
__________________________ f.toGILDA-UNAMS
____________________
Rispondi

Da: alex 197315/10/2011 20:59:23
Leggete bene il ccnl, in particolare  l'articolo 5.4.
Rispondi

Da: alex 197315/10/2011 20:59:33
Leggete bene il ccnl, in particolare  l'articolo 5.4.
Rispondi

Da: goya15/10/2011 22:21:09
dici questo???
5.4. Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a
frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al
contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della
cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 2.2., il numero complessivo di
personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei
succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.
Questo articolo lo abbiamo fatto presente anche all'inizio ai sindacati ma non abbiamo ottenuto risposta almeno nella mia provincia!!!! Posso fare copia e incolla e inviarlo al mio sindacato nuovamente,pensi che parleranno di noi?? SCUSATEMI ho letto il post sull'altro forum del sindacalista della CISL sono demoralizzata, stanca, DELUSA.....
SONO PRONTA PER QUALSIASI INIZIATIVA VOGLIATE PROPORRE BASTA ASPETTARE!!!!!
Rispondi

Da: sconsy 17/10/2011 12:38:26
ragazzi ..non so se vi rendeteteI conto ma... il miur e i sindacati ci hanno fatto una pura cattiveria....  eravamo noi che abbiamo superato i test c he avevamo diritto a quei posti che hanno dato ai precari ... Io non riesco proprio a farmela passare... io non scrivo piu' ma sono dei vostri.....
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Da: raganella17/10/2011 13:39:23
INFATTI!!!
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