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scritti esame avvocato 2010: possibili sentenze/tracce
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Da: macundera | 15/12/2010 11:46:49 |
la soluzione delle tracce???...specificate prima e seconda...per favore...non siamo addetti ai lavori | |
Da: valden | 15/12/2010 11:46:50 |
Vi prego notizie di Bari, please!!!! | |
Da: pluto84 | 15/12/2010 11:48:00 |
VALDEN A BARI STANNO DETTANDO.... | |
Da: anonimo | 15/12/2010 11:49:22 |
Nella parte conclusiva della nota che trovate seguendo il link http://www.altalex.com/index.php?idnot=10792 vi è un cenno alla questione della successione di leggi penali nel tempo rispetto al delitto di stalking | |
Da: pakozzo | 15/12/2010 11:52:07 |
Il d.l. esce sulla gazzetta del 24 febbraio 2009, la querela avviene a marzo ergo in pieno vigore del d.l., la conferma del d.l. per mezzo della legge è solo la conferma che quella è diventata legge...se c'è un d.l. fa stato ad ogni effetto , il problema sarebbe nato in caso di NON conferma per mezzo di legge, ma qualora la legge confermi il d.l. l'art. è in vigore dal giorno della emanazione del d.l. a tutti gli effetti, così come non si pone il problema dei comportamenti idonei a configurare il reato..la querela è stata esposta in pieno vigore dell'art. 612 bis ..spero di essere stata utile a chiarire i dubbi. Non solo il d.l. è chiaro anche nell'asserire che anche in presenza di un solo atto idoneo a configurare la fattispecie si dà per scontato che ce ne siano antecedenti e qualora fossero antecedenti alla legge sarebbero lo stesso presi in considerazione ai fini dell'inquadramento della fattispecie voi che dite? cavolo oggi è tosta | |
Da: ntò | 15/12/2010 11:54:28 |
ma sulla seconda traccia nessuno si pronuncia? | |
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Da: ele | 15/12/2010 11:56:10 |
scusate sapete a che ora finiscono a Napoli | |
Da: PER ELE | 15/12/2010 11:56:57 |
ALLE 17 | |
Da: Atty | 15/12/2010 11:57:25 |
A Napoli alle 17.30 devono consegnare. | |
Da: ele | 15/12/2010 11:57:55 |
confermato da dentro, a napoli consegna 17.15 | |
Da: wang318 | 15/12/2010 11:58:06 |
Uno dei primi problemi applicativi sollevato dalla nuova disposizione è quello di farne un'applicazione rispettosa del principio di irretroattività della norma penale. A generare incertezze è, in primo luogo, l'ipotesi in cui solo una parte delle condotte di minaccia o molestia sia realizzata dopo l'entrata in vigore del decreto legge, collocandosi, la restante parte, in epoca antecedente. I primi autori che hanno affrontato la questione hanno osservato come l'art. 2 c.p., al 1° e al 4° co., ricolleghi il divieto di retroattività della norma incriminatrice al momento della commissione del reato. Ne consegue che la nuova disposizione di legge sarà applicabile qualora la consumazione del reato si collochi temporalmente dopo l'entrata in vigore della novella, raggiungendo, successivamente a tale data, la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Pistorelli, 10). A favore di questa soluzione, si veda T. Milano 17.4.2009, in cui si stabilisce che il delitto di stalking deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L. 23.2.2009, n. 11, qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia stato compiuto dopo tale data, con la conseguenza che il nuovo reato si potrà applicare anche a condotte poste in essere, reiteratamente, in parte prima e in parte dopo il suo ingresso nel nostro ordinamento. Contra, Uff. Indagini Preliminari Reggio Emilia, ord., 12.3.2009, secondo cui, per verificare la sussistenza del reato, non si potranno prendere in considerazione i singoli episodi di minaccia o molestia commessi prima dell'entrata in vigore della norma, ma solo quelli successivi. Atra questione spinosa si ha nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della novella, le minacce o le molestie abbiano già raggiunto un livello di reiterazione sufficiente per integrare la condotta tipica del reato. In tal caso è evidente che se anche l'evento si è verificato in epoca antecedente l'entrata in vigore della norma, essa non risulterà applicabile, ancorché le minacce o le molestie proseguano anche dopo tale data (Pistorelli, 11). Se, poi, la serialità delle condotte illecite dovesse ripresentarsi nonostante la vigenza del divieto penale, a quel punto vi saranno gli estremi per ritenere quel comportamento penalmente sanzionabile. | |
Da: valerymass83 | 15/12/2010 12:03:20 |
ho un paio di amici che fanno l'esame, vi prego la soluzione della seconda traccia... | |
Da: fra | 15/12/2010 12:06:08 |
su altalex è uscito la sentenza è giusta | |
Da: avvoatopraticante33 | 15/12/2010 12:07:34 |
seconda traccia , gli estremi normativi per favore | |
Da: valden | 15/12/2010 12:08:16 |
grazie mille pluto84 | |
Da: gaga | 15/12/2010 12:11:51 |
a che ora finiscono a lecce????? | |
Da: traccia penale su STALKING | 15/12/2010 12:12:01 |
tratto da ALTALEX http://www.altalex.com/index.php?idnot=10792 (nota di Placido Panarello) ....In proposito è utile ricordare come la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. sia entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Con la legge n. 38 del 23 aprile 2009, il Parlamento ha poi convertito con modificazioni il d.l. 11/2009. Si osserva, infatti, come uno dei profili problematici, soprattutto nella prima fase di applicazione della norma, riguardi l'irretroattività della nuova fattispecie. Si pensi, come nel caso in esame, all'ipotesi in cui le condotte persecutorie commesse in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge si vadano ad aggiungere ad altre realizzate precedentemente. ....Sebbene evocata nei motivi di ricorso, con la sentenza n. 6417/2010 la Suprema Corte non ha tuttavia affrontato l'altra delicata questione, quella riguardante il divieto di retroattività della norma incriminatrice. Trattandosi di reato abituale, infatti, viene da chiedersi se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta. In dottrina, l'orientamento prevalente[6] ritiene che nel caso di successione di norma creatrice di una nuova tipologia di illecito abituale potranno essere ricondotte entro la nuova disciplina solo le fattispecie concrete realizzate sotto la sua vigenza, se complete sotto il profilo costitutivo, senza possibilità di cumulo con le condotte anteriori, salvo incorrere, diversamente, nell'applicazione retroattiva della norma creatrice del reato abituale. Ma tale orientamento sembra riferirsi al c.d. reato abituale proprio, laddove la norma di nuova creazione considera reato la reiterazione di condotte che, se isolatamente valutate, possono anche non avere rilevanza penale[7]. Nel caso del delitto di atti persecutori, invece, l'art. 612-bis c.p. considera reato condotte che generalmente costituirebbero, anche se isolatamente valutate, illecito penale (minaccia, molestia, ingiuria, violenza privata, ecc.). Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, la pronuncia in esame avrebbe potuto costituire una buona occasione. Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice[8]. Ancora, occupandosi del reato previsto dall'art. 9, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in compagnia di pregiudicati, la Corte di Cassazione[9], sulla premessa che il reato in questione si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale di frequentazione, ha stabilito che la modifica apportata all'art. 9 dalla l. 31 luglio 2005, n. 155 (che ha trasformato la contravvenzione in delitto) è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato[10]. Qualche pronuncia di merito, emessa..... | |
Da: princi | 15/12/2010 12:14:00 |
qlcn l ha svolto | |
Da: seconda traccia | 15/12/2010 12:16:11 |
ragazzi qualcosa sulla seconda traccia...sono disperataaaa!!!:-( | |
Da: idem | 15/12/2010 12:19:56 |
anch'io vi prego.. 2 traccia | |
Da: raffiore | 15/12/2010 12:20:54 |
Ragazzi seconda traccia!!!!!!!! HELP ME | |
Da: av | 15/12/2010 12:22:10 |
aiutatemi seconda traccia soluzione | |
Da: dandyroma | 15/12/2010 12:24:57 |
seconda traccia sentenza n. 28141/2010 | |
Da: mar | 15/12/2010 12:25:23 |
soluzione prima traccia??? | |
Da: pakozzo | 15/12/2010 12:27:34 |
ho trovato questo per la prima traccia non so se va bene! Conviene prendere le mosse dal punto nevralgico della richiesta del P.M., che è senza dubbio il delitto di atti persecutori contemplato dall'art. 612 bis c.p. (disposizione a sua volta intro-dotta nell'ordinamento dal D.L. n. 11/2009). Procedendo all'analisi della fattispecie astratta, si osserva che si tratta innanzitutto di reato comune, potendo essere commesso da "chiunque"; è inoltre indubbio che sia una figura criminosa sussidiaria, poiché nell'incipit della norma si prevede una clausola di riserva relativamente determinata ("salvo che il fatto costituisce più grave reato"). Passando alla struttura dell'elemento materiale, si osserva che la norma delinea due condotte alternative che sono rispettivamente quelle di minaccia e molestia: si tratta di concetti noti e largamente impiegati nel nostro ordinamento penale, che a tali condotte dedica (tra l'altro) due au-tonome fattispecie che sono, come è noto, quelle di cui agli artt. 612 e 660 c.p. L'art. 612 bis c.p., dal canto suo, prevede senza dubbio un reato di evento, poiché postula che la condotta di molestia o minaccia produca nella persona offesa, a seconda dei casi, "un perdurante e grave stato di ansia o di paura", oppure "un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva", oppure infine che sia tale da costringerla "ad alterare le proprie abitudini di vita". Ulteriore e fondamentale peculiarità della norma sta nel richiedere esplicitamente la ripetizione nel tempo delle condotte di aggressione: per integrare il reato, cioè, è necessario che la minaccia o molestia idonea a determinare uno dei suddetti eventi non sia isolata, ma avvenga "con condotte reiterate". Poiché, dunque, per dar corpo al delitto di atti persecutori è necessaria una pluralità di comportamenti minacciosi o molesti, pare evidente che quello disegnato dal legislatore sia un vero e proprio reato abituale; più esattamente, quello che la migliore dottrina definisce da tempo come reato necessariamente abituale, nel quale cioè la reiterazione delle condotte è essa stessa elemento costitutivo del fatto (che dunque mai potrebbe essere integrato da un unico ed isolato episo-dio). Questa costruzione teorica non ha ovviamente nulla a che vedere con la figura del reato per-manente evocata dal Pubblico Ministero: questa tipologia di reato, infatti, presuppone che l'offesa al bene tutelato dalla norma si protragga nel tempo per effetto di una condotta persistente ed unitaria. Alla nozione di reato permanente è dunque estranea la caratteristica della pluralità delle condotte che, al contrario, identifica con certezza il reato abituale. Ora, proprio la delimitazione delle caratteristiche del reato abituale è di importanza fondamentale ai nostri fini, in particolare se la si cala nella tematica della successione di leggi penali. Si consideri in effetti che l'art. 612 bis c.p. introduce nel sistema penale una fattispecie nuova e con un contenuto che solo in parte trova corrispondenza nelle norme incriminatici preesistenti: i fatti addebitati al M. R. sub A) potrebbero infatti, volta a volta, essere ricondotti alle fattispecie dell'ingiuria, della diffamazione, delle molestie, della minaccia; ma l'art. 612 bis c.p. innova in modo radicale il sistema, introducendo una serie di eventi materiali quale conseguenza delle condotte "tradizionali" di minaccia e molestia e, soprattutto, compone e unifica queste ultime nel quadro di un reato abituale che, in quanto tale, acquisisce un disvalore penale del tutto nuovo ed autonomo. Se a questo si aggiunge che il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 612 bis è di gran lunga più severo rispetto a quello delle fattispecie prima citate, appare allora evidente che la norma potrà applicarsi esclusivamente agli episodi commessi dopo la sua entrata in vigore, a meno di non voler intaccare il fondamentale principio dell'irretroattività della norma penale (art. 2 c.p.). In sostanza, passando al caso concreto, per verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p. non si potranno prendere in considerazione i singoli episodi di minaccia o molestia commessi prima dell'entrata in vigore della norma (avvenuta il 25 febbraio scorso) ma solo quelli successivi. Ebbene, esaminando gli atti si può notare che nel ristretto arco di tempo successivo al 25 febbraio sono stati commessi ai danni della R. Ub. i seguenti fatti riconducibili alle condotte di molestia e minaccia incriminate dalla norma: la diffusione di un volantino nel quale si annuncia che la R. Ub. effettua massaggi a domicilio; l'invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un mazzo di fiori con allegato un biglietto di condoglianze, di tre pacchi contenenti rispettivamente ossa, una vagina finta e un non meglio identificato oggetto di odore nauseabondo; l'invio, infine, di un sollecito di pagamento a firma di tale avvocato Taddei di Bologna e di tre sms. Ebbene, pare al Giudice che gli episodi ora segnalati, per il loro numero esiguo e per la limitata reiterazione nel tempo (si tratta di pochi giorni), siano insufficienti a dar vita all'essenziale requisito dell'abitualità che è proprio del reato di atti persecutori. Vanno inoltre, e comunque, escluse dal novero degli atti rilevanti ai fini dell'integrazione del reato quelle azioni di disturbo e minaccia che si siano indirizzate a soggetti diversi dalla R. Ub. (azioni che, eventualmente, rileveranno come autonome e diverse ipotesi di reato in danno di altre persone offese). Si deve in conclusione escludere, perlomeno allo stato, il requisito della gravità indiziaria con riguardo all'imputazione sub A). Quanto all'imputazione provvisoria sub C), ritiene il Giudice che il fatto non consenta di configurare, ex art. 274 lett. c) c.p.p., un concreto e specifico pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio: il furto in questione costituisce nel quadro complessivo della vicenda un fatto del tutto isolato e marginale, mentre, se del caso, è configurabile un pericolo di reiterazione di reati completamente differenti. COME CORPO PER IL PARERE E INSERIRE POI CASSAZIONE. cioè il ns cliente risponderà di stalking da febbraio in poi e prima di minaccia e molestie. leggete la parte in rosso!!!!! | |
Da: Stella65 | 15/12/2010 12:33:07 |
A che ora consegna salerno>? | |
Da: ren | 15/12/2010 12:33:34 |
ragazzi niente sulla seconda traccia.... grazie .... | |
Da: pakozzo | 15/12/2010 12:34:28 |
per la seconda traccia ho trovato questo Corte di Cassazione pen Sezione 6 Penale Sentenza del 19 aprile 2010, n. 14914 Integrale -------------------------------------------------------------------------------- REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESTORSIONE -------------------------------------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente Dott. MANNINO Saverio - Consigliere Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere Dott. CARCANO Domenico - Consigliere Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Me. To. , nato il (OMESSO); avverso la sentenza 22 aprile 2009 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza 29 settembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, previo riconoscimento dell'attenuante ex articolo 62 c.p., n. 4 - dichiarata equivalente alla contestata recidiva - ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Me.To. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 22 aprile 2009 della Corte di appello di Napoli, la quale, in parziale riforma della sentenza 29 settembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, previo riconoscimento dell'attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6 - dichiarata equivalente alla contestata recidiva - lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i reati, unificati ex articolo 81 cpv c.p., di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della madre, Ta. Ge. . I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dei tre delitti, ritenendo: a) attendibili e reciprocamente riscontrate le convergenti dichiarazioni dei genitori dell'accusato; b) indiscutibile l'entita' e la causa delle lesioni, certificate nell'immediatezza di uno dei fatti violenti, posti in essere dal figlio nei confronti della madre; c) corretta della qualificazione giuridica del fatto di tentata estorsione di cui al capo A dell'imputazione, in assenza di condizioni legittimanti la pretesa consegna di una somma di denaro. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione sotto due distinti profili: 1) sul punto della mancata verifica di attendibilita' intrinseca ed estrinseca dei genitori; 2) sulla affermazione della "non legittimita' della pretesa del figlio" di ricevere da denaro dai genitori, considerato che egli all'epoca era privo di lavoro e, per lo stretto legame di parentela, aveva titolo per ottenere un contributo da parte dei genitori stessi. Il motivo per la parte sub a) e' inammissibile posto che, sotto il profilo di una pretesa inadeguatezza motivazionale, esso finisce con proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, esclusa - senza vizi - nella giustificazione a supporto che e' stata offerta in modo integrato e sintonico dai giudici di merito, i quali hanno rigorosamente ed ampiamente soppesato l'attendibilita' intrinseca ed estrinseca delle conformi dichiarazioni dei genitori dell'imputato. Invero, per pacifica giurisprudenza, gli aspetti del giudizio, che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimita' se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacita' dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimita', le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass. pen. sez. 5, 8094/2007 Rv. 236540, Ienco). Quanto al secondo profilo di doglianza, pur essendo pacifico il principio che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli articoli 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore eta' da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita' economica dipende da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. Civ. Sez. 1, 23673/2006 Rv. 592717), Bellini c. Sabatini), va nella specie rilevato come non risulti affatto la prova che le somme, chieste con le modalita' violente che risultano accertate, fossero destinate al "mantenimento" dell'imputato. Ne consegue che, in difetto di tale essenziale connotazione causale dell'agire del ricorrente, si e' nella specie versificata l'azione esecutiva e la soggettivita' del delitto di estorsione e non la minore fattispecie criminosa disciplinata dall'articolo 393 c.p.. Il ricorso pertanto, nella verificata palese infondatezza delle critiche, formulate alla gravata sentenza, va dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. | |
Da: Mar | 15/12/2010 12:37:20 |
Pakozzo per la seconda traccia posso mandare questa ultima cosa che hai postato? | |
Da: wang318 | 15/12/2010 12:41:18 |
VALUTAZIONE PERSONALE Poiche' nella traccia relativa allo stalking non e' specificato i comportamenti "persecutori" posti in essere sono realizzati anche nell'anno 2009, personalmente chiuderei con due condiderazioni: 1) se si verificano anche dopo l'entrata in vigore della legge abbiamo stalking; 2) se si verificano ante entrata in vigore avremo altra figura delittuosa. Appare utile inserire anche brevi cenni processualpenalistici | |
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