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scritti esame avvocato 2010: possibili sentenze/tracce
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Da: pakozzo 15/12/2010 14:25:49
si fa quel che si può o meglio quel che non si potrebbe ;-)

Da: forza eli 15/12/2010 14:26:10
nessuno sa dire nient'altr sulla seconda traccia?

Da: arch15/12/2010 14:26:49
per favore,il parere della seconda traccia...

Da: clara15/12/2010 14:30:21
qualcuno sà il parere della seconda traccia!!! grazie

Da: bubu15/12/2010 14:31:56
forse è uscita su un altro sito!

Da: pakozzo 15/12/2010 14:34:14
parere 2

ma non so se va bene!

Caio commette nei confronti dei propri genitori un tentativo di estorsione, in quanto minaccia di mettere a soqquadro la casa per ottenere un a somma di denaro per l'acquisto di alcoolici; ai sensi dell'art. 649 cp, il tentativo di delitto di estorsione non è punibile: il comma 3 infatti fa esclusivo riferimento solo alle ipotesi consumate e non a quelle tentate:
Caio, successivamente, s'impossessa di una somma di denaro custodita nel comodino dei genitori ed usa violenza nei confronti del padre, procurandogli lesioni personali dolose che non restano assorbite dalla rapina impropria, per assicurarsi il possesso della cosa; in questo caso, sempre richiamato il comma 3 dell'art. 649, il delitto di rapina impropria consumato è astrattamente punibile in quanto non opera la causa di non punibilità per il delitto di cui all'art. 628;
nel corpo della traccia si legge che i genitori sorgono denuncia, essendosi verificati fatti analoghi in passato: essi sono sicuramente persone offese - e non parti offese- ( la dizione parte offesa non è contemplata nel codice penale e nel codice di procedura penale) per il tentativo di delitto di estorsione e, limitatamente al padre, per il delitto di rapina e di lesioni dolose; tuttavia l'aver sporto denuncia, limiterebbe la procedibilità solo ai delitti procedibili d'ufficio, ma essa non contiene la condizione di procedibilità richiesta per i delitti procedibili a querela, come le lesioni dolose semplici. E tale è da considerarsi la escoriazione la braccio patita dal padre di Caio.
La condotta ascritta al Caio è da considerarsi unisusstistente ed istantanea; tuttavia il riferimento a fatti analoghi accaduti in passato è tale da poter ritenere astarttamente configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia. Questo reato, art 572 cp, come si evince già dal testo dell'articolo laddove si parla di "maltrattamenti", richiede una condotta perdurante, quindi rientra nel novero dei cd delitti abituali.
Caio ha certamente commesso un tentativo di delitto, nella specie un tentativo di estorsione, ai danni dei genitori che non risulta punibile per la speciale causa di esclusione della punibilità in virtù dell'art. 649 cp,;
questa, tuttavia, non opera per l'esclusione contenuta nel comma 3 per il delitto di rapina consumato ai danni del padre; resta invece esclusa la procedibilità per il delitto di lesioni personali dolose semplici, avendo i genitori sporto denuncia e non querela;
residua anche il delitto di maltrattamenti in famiglia, qualora si evidenziasse una pluralità di atti, commissivi o omissivi, anche non costituenti reato, connotati da continuità e ripetitività nel tempo.
Ritenuta la continuazione tra i delitti di cui agli artt. 56, 629, 628, c 2, e 572 cp, resta da verificare se Caio sia imputabile o meno.

oltre quello che ho messo prima

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Da: iola15/12/2010 14:35:01
nella traccia sull' alcolista....non so se lo avete già evidenzuiato....ma occorre fare attenzione al fatto che nel testo non si parla nè di alcolista abituale nè occasionale....ci sta differenza nella pena...perche l'art. 94 cp prevede l'aggravante

Da: kein15/12/2010 14:46:36
per quanto riguarda la prima traccia:

Tribunale Milano Penale- Sentenza del 17 aprile 2009

Reati contro al persona - Delitti contro la libertà individuale - Minaccia - Stalking - art. 612 bis c.p. - Natura di reato abituale - Commissione di un solo atto di minaccia dopo l'introduzione del reato - Sufficienza - Principio di irretroattività della legge penale - Violazione - Esclusione.

Atteso il carattere abituale del reato di stalking, la sua configurabilità non è esclusa con riferimento a condotte criminose realizzate prima della sua introduzione, ma seguite da altri episodi di minaccia, anche uno solo dei quali è sufficiente che sia stato posto in essere successivamente al decreto istitutivo del reato de quo - d.l. 23/2/2009, conv. In l. 23/4/2009 -, con la conseguenza che non v'è violazione della regola della irretroattività della legge penale

Da: forza eli 15/12/2010 14:47:10
forza eli

Da: cuc15/12/2010 14:50:07
PACOZZO LA SECONDA NON è COSì

Da: attenti.15/12/2010 14:52:46
NESSUNO PARLA DEL FATTO CHE CAIO, AD OGNI BUON CONTO, HA INTEGRATO UNA RAPINA IMPROPRIA "ART 628 CO. II" AI DANNI DEL PADRE. FATE COME VOLETE.

Da: gaiska15/12/2010 15:05:01
La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d'altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell'aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale sez. II n. 16059/2005).
In ultima analisi, considerata la reiterazione delle condotte di Caio sarà, altresì configurabile il reato p.e p. ex art. 572 cp, il quale punisce chi maltratta una persona della famiglia; difatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia, richiede l'abitualità delle condotte e un dolo unitario che comprende la consapevolezza, per ogni singolo episodio inferto alla persona offesa, di voler infliggere un male fisico e psichico alla vittima nell'ambito di un più vasto programma di vessazioni preventivato a monte.

Da: arch15/12/2010 15:06:54
scusate l'ignoranza, questo è il parere della seconda?

Da: pakozzo 15/12/2010 15:07:35
altro parere 2 traccia:
Caio commette nei confronti dei propri genitori un tentativo di estorsione, in quanto minaccia di mettere a soqquadro la casa per ottenere un a somma di denaro per l'acquisto di alcoolici; ai sensi dell'art. 649 cp, il tentativo di delitto di estorsione non è punibile: il comma 3 infatti fa esclusivo riferimento solo alle ipotesi consumate e non a quelle tentate:
Caio, successivamente, s'impossessa di una somma di denaro custodita nel comodino dei genitori ed usa violenza nei confronti del padre, procurandogli lesioni personali dolose che non restano assorbite dalla rapina impropria,  per assicurarsi il possesso della cosa; in questo caso, sempre richiamato il comma 3 dell'art. 649, il delitto di rapina impropria consumato è astrattamente punibile in quanto non opera la causa di non punibilità per il delitto di cui all'art. 628;
nel corpo della traccia si legge che i genitori sorgono denuncia, essendosi verificati fatti analoghi in passato: essi sono sicuramente persone offese - e non parti offese- ( la dizione parte offesa non è contemplata nel codice penale e nel codice di procedura penale) per il tentativo di delitto di estorsione e, limitatamente al padre, per il delitto di rapina e di lesioni dolose; tuttavia l'aver sporto denuncia, limiterebbe la procedibilità solo ai delitti procedibili d'ufficio, ma essa non contiene la condizione di procedibilità richiesta per i delitti procedibili a querela, come le lesioni dolose semplici. E tale è da considerarsi la escoriazione la braccio patita dal padre di Caio.
La condotta ascritta al Caio è da considerarsi unisusstistente ed istantanea; tuttavia il riferimento a fatti analoghi accaduti in passato è tale da poter ritenere astarttamente configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia. Questo reato, art 572 cp, come si evince già dal testo dell'articolo laddove si parla di "maltrattamenti", richiede una condotta perdurante, quindi rientra nel novero dei cd delitti abituali.
Caio ha certamente commesso un tentativo di delitto, nella specie un tentativo di estorsione, ai danni dei genitori che non risulta punibile per la speciale causa di esclusione della punibilità in virtù dell'art. 649 cp,;
questa, tuttavia, non opera per l'esclusione contenuta nel comma 3 per il delitto di rapina consumato ai danni del padre; resta invece esclusa la procedibilità per il delitto di lesioni personali dolose semplici, avendo i genitori sporto denuncia e non querela;
residua anche il delitto di maltrattamenti in famiglia, qualora si evidenziasse una pluralità di atti, commissivi o omissivi, anche non costituenti reato, connotati da continuità e ripetitività nel tempo.
Ritenuta la continuazione tra i delitti di cui agli artt. 56, 629, 628, c 2, e 572 cp, ed sclusa la punibilità per il delitto di cui all'art. 56- 629 cp, resta da verificare se Caio sia imputabile o meno per i residui reati di maltrattamenti in famiglia e rapina (impropria).
La condizione di alcoolista di Caio legittima il dubbio sulla capacità d'intendere e di volere dell'agente: questi, infatti, ove ritenuto affetto da cronica intossicazione da alcool sarebbe da considerare o non imputabile o semimputabile: l'art. 95 del cp prevede che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione da alcool è possibile escludere la capacità d'intendere o di volere o ritenerla grandemente scemata, determinando nel primo caso la non imputabilità per vizio totale di mente, ovvero la non assoggettabilità a pena (salvo il riconoscimento della pericolosità sociale e l'applicazione di misure di sicurezza) e nel secondo caso il vizio parziale di mente, con riduzione della pena (salvo sempre l'applicazione di misure di sicurezza, se l'agente è ritenuto socialmente pericoloso).

Da: arch15/12/2010 15:10:35
grazie mille pakozzo...sei grande!!

Da: pakozzo 15/12/2010 15:11:28
comunque il parere di gaiska mi sembra un attimo lavoro!poi non lo so non sono esperto in materia!quindi è un mio modesto giudizio!

Da: ruby15/12/2010 15:14:47
ma non puo essere tenatata estorsione perchè va via con il denaro! leggete bene la traccia.

Da: attenti.15/12/2010 15:18:05
LA CASSAZIONE NON HA DETTO CHER NON è PUNIBILE IL TENTATIVO DI ESTORSIONE IN Sè. MA IL TENTATIVO COSTITUITO DALLA SOLA MINACCIA O VIOLENZA PSICOLOGICA. QUANDO C'è VIOLENZA FISICA SI PUò E COME. LEGGETE ATTENTAMENTE LA SENTENZA. QUINDI, PER LA MADRE TENTATIVO NON PUNIBILE DI ESTORSIONE, NEI CONFRONTI DEL PADRE, PUNIBILITà MA NON A TITOLO DI TENTATA ESTORSIONE ("VIOLENTA"), BENSI A TITOLO DI RAPINA IMPROPRIA ESSENDO A CIò FINALIZZATA LA VITTORIA DI RESISTENZA E LA LESIONE LIEVE CHE NE SCATURISCE. IL TUTTO, POTREBBE PERò ESSERE LETTO IN FORMA CONTINUATIVA E FATTO RIENTRARE SOTTO I MALTRATTAMENTI. LE DUE COSE SI ESCLUDONO A VICENDA, NON VI E' CONCORSO.

Da: ruby15/12/2010 15:23:09
mi rispondete per piacere: se è andato via con i soldi come può essere tentata estorsione. l'estorsione è consumata. rispondete vi prego.

Da: attenti.15/12/2010 15:24:03
SI TUOST RUBY. NON E' ESTORSIONE CONSUMATA. MA RAPINA IMPROPRIA. RILEGGI CIò CHE HO SCRITTO UN ATTIMO FA.

Da: pakozzo 15/12/2010 15:30:46
questo è il parere postato su un'altro sito dato come corretto redatto da big:
La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d'altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell'aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale sez. II n. 16059/2005).
In ultima analisi, considerata la reiterazione delle condotte di Caio sarà, altresì configurabile il reato p.e p. ex art. 572 cp, il quale punisce chi maltratta una persona della famiglia; difatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia, richiede l'abitualità delle condotte e un dolo unitario che comprende la consapevolezza, per ogni singolo episodio inferto alla persona offesa, di voler infliggere un male fisico e psichico alla vittima nell'ambito di un più vasto programma di vessazioni preventivato a monte.
Nonostante le superiori considerazioni, la corretta qualificazione giuridica del caso prospettato non può prescindere dal disposto ex art. 649 cp, il quale prevede che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai reati contro il patrimonio nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano, eccezion fatta per i delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Pertanto, se è pur vero che tra agente e persone offese ricorre un rapporto sussumibile al disposto dell'articolo appena richiamato, altrettanto vero è che lo stesso non potrà trovare applicazione, in quanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. non si applica né all'estorsione né alla rapina impropria commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia stato solo tentato (Cassazione penale sez. II, . 28686/2010).

Da: attenti.15/12/2010 15:40:00
SI MI PIACE QUESTO. FAREI UN RAPIDO ACCENNO ALLA PROGRESSIONE CRIMINOSA, ESSENDO LA RAPINA IMPROPRIA CONSEGUENZA DEL MANCATO BUON FINE DEL TENTATIVO DI ESTORSIONE, E POI E' PERFETTO. BUON LAVORO :-)

Da: attenti.15/12/2010 15:40:59
PS. SE NON AVETE IDEA DI COSA SIA LA PROGRESSIONE CRIMINOSA, NON FA NULLA, SAREBBE SOLO UNA FINEZZA. OVVIO.

Da: LILLA15/12/2010 15:47:25
complimenti a PAKOZZO  x l'impegno dimostrato e grazie.

Da: cuc15/12/2010 15:48:02
comunque davvero complesso il secondo

Da: arch15/12/2010 15:49:08
sembra che il parere di big sulla seconda non sia corretto..aiutooooooooooooooooooooooooooo

Da: pakozzo 15/12/2010 15:51:29
anche il primo non è semplice!ragazzi più di questo non posso fare e non ho le competenze per farlo!se ho altre notizie vi faccio sapere!

Da: vm15/12/2010 15:53:38
sei un grande pakozzo!!!!

Da: arch15/12/2010 15:54:22
concordo..grazie mille!!!!

Da: vm15/12/2010 15:57:21
la traccia sullo stalking le sentenze di riferimento sono:
1) S.6417 del 21.01.2010
2) S. 25527 del 7.05.2010
3) S. 11945 del 12.01.2010

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