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scritti esame avvocato 2010: possibili sentenze/tracce
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Da: sandro 7516/12/2010 13:59:35
pakozzo santo subito

Da: vincent1216/12/2010 14:02:31
grande pakozzo bravo veramente i miei complimenti da Napoli

Da: IAIO16/12/2010 14:03:10
SIIIIIIIII  pakozzo SANTO SUBITO

Da: Francesca16/12/2010 14:04:44
per penale basta questo????

Da: arch16/12/2010 14:07:22
pakozzo per civle và bene l'ultimo che hai postato?

Da: gatto16/12/2010 14:08:09
Forza Dida, meriti proprio di passare questo esame.... lo spero con tutto il cuore!!!!!!!!

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Da: sandro 7516/12/2010 14:08:31
pakozzo per penale basta quello che ci hai dato o c è dell altro

Da: rm16/12/2010 14:10:38
ragazzi siete grandi!!! grande pakozzo!...ma amministrativo??l'avete dimenticato?? che atto è??

Da: amministrativo 216/12/2010 14:13:02
qualcuno ha la soluzione di ammin?????

Da: vincent1216/12/2010 14:13:16
pakozzo da Napoli voglio sapere per civile basta

Da: mau16/12/2010 14:18:56
soluzione per il civile grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: AVV 8016/12/2010 14:19:28
MI CHIEDONO QUALCOSA SUL FUMUS AIUTO CHE DEVO MANDARE????????????????

Da: micinaa16/12/2010 14:25:38
vi prego qual'è la soluzione di civile...
aiutooooooooooo

Da: mary 9016/12/2010 14:27:21
x civile quale delle soluzione postate dovrebbe andar meglio
?

Da: MINOTAURO16/12/2010 14:28:46
domanda per dirimere l'appello di penale:
l' incesto del mulo chiamato Reaglio con scappellamento equino a destra nelle terga del pony maculato denominato Winny nei pressi della banca del seme di Sonda, puledra minorenne, guardona...è penalmente rilevante?

Da: Francesca16/12/2010 14:30:53
che imbecille

Da: katia16/12/2010 14:31:00
jm

Da: maia16/12/2010 14:32:51
le sentenze per l'atto di civile per favore

Da: rm16/12/2010 14:36:13
io lo spirito in questo momento lo lascerei a casa e se vi dà tanto fastidio questo sito potete sempre cliccare quella fantastica X in alto a destra!! rispettate un po' di più!

Da: cleis16/12/2010 14:36:32
potete per favore scrivere le sentenze per l'atto civile

Da: pakozzo 16/12/2010 14:38:48
per civile

TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1.    con ricorso del , depositato in dataâ . e notificato in data ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del .,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2.    in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1.    Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
-    Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
-    Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2.    Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti,  il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario"
In via istruttoria,
Si producono i seguenti documenti:
1.    originale della copia notificata del ricorso introduttivo;
   
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.
Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv

ragazzi quello di penale non so se stanno perfetti se ho altre novità vi dico

Da: gaiska16/12/2010 14:38:51
Pakozzo puoi postare l'atto già fatto??
Sono nelle tue mani.....
Grazie infinite!!!!!!!!!!

Da: rm16/12/2010 14:41:27
AMMINISTRATIVO???

Da: Princeps16/12/2010 14:47:35
Pakozzo nel merito cosa per civile?

Da: pakozzo 16/12/2010 14:49:42
gaiiska l'ho gia fatto aspetta che lo ripesco!comunque quello di civile è sopra

Da: pakozzo 16/12/2010 14:53:29
per penale anche questo sembra buono
Corte di appello
ATTO DI APPELLO

avverso la sentenza n. ___, del ___, resa nel procedimento penale n. ___/__ R.G. Trib., dal Tribunale di ___,che ha condannato TIZIO, nato a ___, il ___, alla pena di anni ___, di reclusione e al pagamento di euro  ___ di multa, ritenendolo responsabile dei reato di cui agli artt. 56 628 c.p.
* * *
Il sottoscritto Avv. ___, del Foro di ___, difensore di fiducia di TIZIO, giusta nomina in calce al presente atto (3), dichiara di proporre appello avverso:
I. il capo della sentenza relativo al giudizio di responsabilità degli imputati;
II. il capo relativo alla quantificazione della pena.
M O T I V I
Le seguenti argomentazioni saranno volte a dimostrare la totale insussistenza della responsabilità, erroneamente supposta -a parere di questo difensore- dal Giudice di Prime Cure, a carico degli odierni appellanti. Infatti, L'articolo 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (ex plurimis Cass. 13/6/2001 riv 220330), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo.
Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di tentata rapina p. e p. dagli artt. 56 e 648 cp ascritto a Tizio e Caio.
Risponde di tale delitto chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica; il reato è aggravato qualora la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite.
Una premessa di natura sistematica: sebbene l'articolo 56 c.p. sia l'unica norma che disciplini espressamente il tentativo, tuttavia, utili argomenti si possono trarre, ai fini sistematici, anche dall'articolo 115 c.p. a norma del quale "qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di essa e' punibile per il solo fatto dell'accordo". Ammesso e non concesso che tra Tizio e Caio vi era un accordo criminoso non risulta provato al di là di ogni ragionevole dubbio che sia stata superata la soglia della mera cogitatio. E comunque non può ritenersi che la condotta posta in essere da Tizio e Caio corrisponda all'elemento materiale previsto dalla presunta norma violata, non potendosi considerare gli atti dagli stessi compiuti come idonei e tesi in modo univoco a realizzare il reato di rapina.
Inoltre quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta altri "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. Gli elementi indicati dal Giudice di prime cure (un cappello astrattamente idoneo a coprire il volto e una pistola "non armata") non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina ed è assolutamente indimostrato che essa fosse la banca Alfa situata a decine di metri dalla vettura in cui si trovavano Tizio e Caio.
Pertanto, la condotta di Tizio e Caio non è sussumibile al delitto di tentata rapina, atteso che risulta carente la univocità degli atti compiuti, in tal senso appare determinante e rivelatrice la circostanza che le armi non fossero pronte all'uso e che gli imputati si fossero fermati nella vettura, non essendo da escludere che gli stessi avessero desistito da un eventuale proposito criminale, rilevante ex art. 56 co. 3 cp, dubbio sussistente proprio in virtù della mancata univocità degli atti.
La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18196/2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo, "...non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata..."; inoltre, la S.C. in altre pronunce a posto l'attenzione, per la configurabilità del reato, sulla circostanza che le armi fossero pronte all'uso, cosa che non si è verificata nel fatto contestato
Inoltre, il giudicante non ha fornito alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendosi premurato di accertare chi fosse il proprietario della vettura e chi dei due imputati avesse la consapevolezza della presenza delle armi e del cappuccio nella vettura, con evidenti conseguenze in ordine al giudizio di responsabilità degli appellanti. E, per stabilire se ci si trova di fronte ad un tentativo punibile, a parte l'ipotesi del compimento degli atti esecutivi veri e propri (ipotesi considerata espressamente, come si e' detto, dall'articolo 56 c.p., comma 1 ultima parte), occorre aver riguardo piu' che all'idoneita' dei singoli atti, all'idoneita' dell'azione valutata nel suo complesso e anche alla luce di questo principio gli appellanti vanno assolti dai reati ascrittigli, perché il fatto non costituisce reato.
II
Riguardo alla quantificazione della pena, in via subordinata, qualora la Corte adita non ritenesse opportuno accedere alla tesi difensiva sopra illustrata, ritenendo Tizio e Caio comunque responsabili di una condotta contraria all'ordinamento giuridico, dovrebbe attenuare l'entità della pena irrogata, in quanto la stessa appare oltremodo eccessiva, soprattutto stante l'ingiustificato diniego di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp, che avrebbero potuto trovare applicazione tenuto conto della modesta gravità del fatto, unitamente alla personalità degli imputati, la loro condizione di incensurata.
RICHIESTE
Per i suindicati motivi, si chiede:
IN VIA PRINCIPALE, che L'Ecc.ma Corte assolva gli appellanti dal reato. ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp. perché il fatto non costituisce reato.
IN SUBORDINE, si chiede che l'Ecc.ma Corte ridetermini la pena, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Altri motivi deducendi.
Con Osservanza.
-Avv. -

PROCURA
Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.
(luogo e data)
TIZIO (firma)

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza
Avv

Da: pakozzo 16/12/2010 14:54:25
ragà più di questo non so che fare!davvero oggi sono ne caos anche internet che va e viene!sto facendo salti mortali

Da: gaiska16/12/2010 14:57:00
Grazie mille Pakozzo1;)))))

Da: gaiska16/12/2010 14:58:45
Pakozzo...volevo solo chiederti...ma nell'atto di civile "IL MERITO" non c'è??

Da: sandro 7516/12/2010 15:00:37
pakozzo scusami ma possiamo andare tranquilli con i due atti di penale che ci hai dato?

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