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Commissario di Polizia 2010, 80 posti
14974 messaggi, letto 255923 volte

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Da: Homer Simpson11/10/2010 01:50:24
X x tutti:

Ciao. Anch'io ho notato la differenza tra l'enorme cultura generale del forum e l'enorme e imbarazzante incomprensione totale al momento del tema. Tutte le indicazioni date dal prefetto e dalla prof. (non ricordo il nome...Dinacci forse??) erano dovute al fatto che nessuno aveva minimamente capito cosa cacchiarola volesse la traccia. Boh, io ho soprattutto ragionato sulla frase del prefetto:"lo Stato, può subire un ricatto"?? Da questa semplice domanda ho provato e scrivere un tema. Non credo di aver scritto cazzate, ma non so se ho scritto a sufficienza. Non mi do per spacciato, ma ritengo di avere poche speranze. Credo che obiettivamente - viste le tracce davvero non impossibili - il 90% dei circa 400 concorsisti ha fatto due temi a ridosso del fatidico "21". Allora ci vuole altro...Ci vuole fortuna, ci vuole un buon modo di scrivere con periodi brevi e zero errori grammaticali, ci vuole ordine e una buona grafia, ci vuole che quando correggono non ne han già promossi troppi.....Vedremo. Nulla è scontato. Basta, a letto. Ciao e buonanotte!!!
Rispondi

Da: Art. 54 II comma c.p.11/10/2010 02:29:07
Parafrasando il codice ipertestuale sul II comma dell'art. 54 c.p. : Sul particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo e sulla sua  riferibilità ai soggetti privati (esercizio di professioni e mestieri) vi è, invero, qualche perplessità, ma i più ammettono tale ammissibilità.
Quello che è fuor di dubbio è che il particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo sia da riferire ai pubblici poteri che operativamente siano preposti a tutela di sicurezza e pubblica incolumità.

Altrimenti, del resto, che problemi ci sarebbero ad applicare anche ai pubblici poteri la scriminante dello stato di necessità, non essendovi una preclusione normativa????
Forse il fatto che vi sia l'adempim. di un dovere, attraverso adeguata tipizzazione, a coprire le condotte dei pubblici poteri astrattamente criminose? E dove sarebbe il problema qualora non vi fosse una norma ad hoc di adempimento del dovere che renda lecita l'azione del soggetto pubblico? Si applicherebbe pacificamente lo stato di necessità, in presenza dei requisiti richiesti ex lege, visto che si riferisce a tutti e non soffre preclusioni per i pubblici poteri che devono esporsi a pericolo...(sono ironico). Mica l'applicabilità di una scriminante ne esclude un'altra!Ci dev'essere un'esclusione specifica (il 54 II c. c.p. appunto).
Stando alla tesi che qui si cerca di contestare, bastava dire che lo stato di necessità non si applica solitamente ai pubblici poteri poichè pacificamente le condotte qualificate confluiscono nell'adempimento di un dovere. Sarebbe un tema di una banalità disarmante.
La questione si accentra tra lo scontro e l'inconciliabilità tra le norme e l'esigenza sostanziale di dare tutela a situazioni scoperte. Forma contro sostanza.
Insomma, l'art. 54 II comma cp c'entra e come nel tema. E'l'ostacolo da superare per rendere lecite situazioni necessitate dell'autorità qualora neanche l'adempimento di un dovere possa essere invocato.
Altrimenti, il pubblico ufficiale, se si trova fuori dal raggio di copertura dell'art. 51 c.p., e se si trova in uno stato di necessità nell'esercizio delle sue funzioni, invocherebbe come chiunque la scriminante dell'art. 54 c.p., che nessuna norma gli preclude.
Forse se le indicazioni erano vaghe e indefinite su questo secondo comma era proprio perchè chi ne chiedeva lumi aveva individuato la chiave di volta del tema. Ma vi pare che la commissione si metta a dire quale sia la soluzione del rapporto tra scriminanti???...Non sono così fessi nè così magnanimi.
Vogliono solo che ci si arrivi da soli..."senza soccorsi di necessità"
(è il caso di dire!!).
A proposito dell'indizio sul soccorso di necessità, è forse l'unico indizio che si potevano sbilanciare a dare perchè comunque è solo un input che dà un minimo di orientamento...quello del 54 II c. è il passaggio successivo e forse non era il caso dire di più.
Il soccorso di necessità è applicabile ai pubblici poteri che ontologicamente aiutano gli altri, e spessissimo in condizioni di necessità possano sacrificare Tizio per aiutare Caio???Il II comma del 54 cp lo preclude, e solo lui!!!
Rispondi

Da: luca11/10/2010 09:10:15
hanno cominciato da penale. basta dire falsità. lo disse il prefetto a noi rimasti alla fine.
Rispondi

Da: x luca11/10/2010 09:16:05
il prefetto anche a noi rimasti alla fine disse testualmente: "non lo sò con che materia iniziamo, come mi "salta" il primo giorno della correzione"!!!
Rispondi

Da: .....11/10/2010 10:25:08
Ragazzi dai facciamo i seri. L'avete sentita la teoria dello Stato delle banane? Basta motivare giuridicamente e si puo' essere d'accordo su tutto.
Rispondi

Da: alice11/10/2010 10:58:38
bravo homer, sono d'accordo con te!!
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Da: !!!11/10/2010 11:02:25
cmq che lo stato abbia una posizione di garanzia lo ha detto la prof direttamente, io sn poi andato a chiederle se sostenendo questo si poteva applicare il 2 comma dell'art. 54 cp per argomentare l'esclusione intanto già "letterale" della disposizione ai poteri delle autorità e lei mi ha detto: è un bel ragionamento, motivamelo!!
Del resto anche il Marinucci Dolcini sostiene l'inapplicabilità dell'art. 54, 2 co. ai vigili del fuoco, agenti di ps sulla base di questo ;)
Questa traccia è discrezionalissima quindi non c'era un modo di farla univoco.. ahimè.. speriamo bene.. in bocca al lupo a tutti!!
Rispondi

Da: aladino11/10/2010 11:18:46
Più o meno la tempistica dei risultati? Grazie
Rispondi

Da: !!!11/10/2010 11:24:02
27 ottobre
Rispondi

Da: Antonio11/10/2010 11:53:55
Il numero degli uffici concorsi?
Rispondi

Da: Sono il Prefetto Rosini11/10/2010 12:31:32
Rispondi

Da: Sono il Prefetto Rosini11/10/2010 12:32:11
il primo di voi che mi dice chi è il nanocess passa gli scritti di diritto
Rispondi

Da: ...11/10/2010 13:08:11
divertente quelli che trascrivono intere testi su questo forum come se dovessero convincere noi altri...
Rispondi

Da: SPARTACUS11/10/2010 13:13:38
Rispondi

Da: x tutti11/10/2010 13:21:44
e basta!!!! ma nn vi rendete conto che siete ridicoli? ma a chi  volete dimostrare che siete bravi? non di certo a noi del forum!!!quindi..aspettate e basta!!! e poi per la correzione, dipende dalla busta che prendono!!!e statv nu poc zitt!!!
Rispondi

Da: ...11/10/2010 13:29:54
...ma invece gli orali quest'anno quando dovrebbero essere???...
Rispondi

Da: aladino  per !!!11/10/2010 14:03:41
Ok grazie mille
Rispondi

Da: non ho parole11/10/2010 14:29:37
ma come si può scrivere un discorso giuridico di senso compiuto all'una o alle tre di notte? già sarebbe grave nel caso in cui appena tornati a casa accendete il pc per dare sfoggio della vostra cultura giuridica..figuriamoci se non siete neanche usciti..la vita non è fatta solo di studio..
Rispondi

Da: ahaahahahahahhah11/10/2010 14:37:23
ahahahahahah
Rispondi

Da: Maigret11/10/2010 14:55:53
Ragazzi io ho capito solo ora purtroppo a quali riferimenti legislativi la professoressa si riferiva in sede d'esame... Credo e sn quasi sicuro alla L. 124/2007 art. 17 e ss....Leggevo il Fiore alla feltrinelli stamattina ed era riportata questa legge ...Leggete l'art. 17 e seguenti e capirete...
Rispondi

Da: Afragola11/10/2010 15:37:21
Grazie a tutti per avermi aiutato, eh!
Spero solo di poter passare gli scritti e che li passi anche lei. Solo x rivederla all'orale.
Eppure parlava con un sacco di gente. Possibile mai che nel forum nn la conosce nessuno?
Aveva una valigia rosa con la tartaruga.
Rispondi

Da: x maigret11/10/2010 15:48:38
Capo III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 17.

(Ambito di applicazione delle garanzie
funzionali)

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18.

    2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone.
    3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
    4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
    5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.
    6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

        a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

        b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili;
        c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
        d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

    7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 18.

(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)

    1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.
    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.
    4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza.
    5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni.
    6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo.
    7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i).
Rispondi

Da: ochi11/10/2010 16:00:49
cazzo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: tutti professori!11/10/2010 16:06:35
Da un momento all'altro divenite tutti Professori in questo forum!! Mi fa piacere questo...indi dovresti tutti Voi superare questi temi!?
Poveri illusi.
Visto che molti sparano cavolate qui, vi preannunzio che stamattina hanno iniziato a correggere da amministrativo.
Tanto vi dovevo.
Rispondi

Da: alice11/10/2010 16:12:08
io l'ho messaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rispondi

Da: Maigret x tutti11/10/2010 16:18:46
Adesso, è molto semplice... Chi ha studiato dal Fiore è stato fortunato e probabilmente ha svolto un buon tema alla luce del fatto che Fiore dedica un paragrafo di 2 o 3 pagine al suddetto articolo...mentre per esempio l'inutile Fiandanca-musco, dal quale ho studiato io, non dedica nemmeno una riga a tale legge... Tutto ciò conferma che non bastano la bravura e lo studio, che comunque ci vogliono sicuramente e tanto di cappello a chi ci è arrivato...ma una buona dose di culo...insomma chi ha studiato dal Fiore, che non è nemmeno tanto completo su molti argomenti, ha avuto culo...
Rispondi

Da: x alice11/10/2010 16:24:29
Non significa niente "io l'ho messaaaaaaaaaa" xkè ciò che conta è il ragionamento sotteso all' "averla messaaaaaaaaaaa".
Spero che anche tu ci abbia ragionato sopra .
Rispondi

Da: ...11/10/2010 16:25:12
alice ma chi vuoi prendere in giro?
a quest'ora l'avresti detto prima..in altre parole: te ne saresti vantata dapprincipio e non solo adesso
Rispondi

Da: Maigret x tutti11/10/2010 16:41:55
ragazzi cmq se veramente l'ha messa cmq è una cosa che la commissione valuterà positivamente... Alla fine è stata fortunata...Io quando stamattina ho trovato questa legge sul fiore volevo scaraventare il libro nel cesso!!! cioè un libricino di nemmeno 700 pag... quando io ho fatto il fiandanca da 900 e vari altri per integrare...proprio il fiore mi doveva mancare...che sfiga
Rispondi

Da: Tex11/10/2010 16:49:14
Ma hanno cominciato le correzioni da penale o amministrativo?
se postate il numero dell'ufficio concorsi, telefono io!
Rispondi

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