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Commissario di Polizia 2010, 80 posti
14974 messaggi, letto 255923 volte

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Da: velvet09/10/2010 22:38:24
eccomi qui:
AMMINISTRATIVO: apparentemente sembra che ci siano stati 400 ottimi temi, tutti felici, tutti contenti, tutti a fare prolusioni sul 21octies, tutti a riempirsi la bocca con le teorie di garofoli e caringella...beh vedremo. anzi non vedremo perchè ieri il prefetto presidente stava dicendo che INIZIANO A CORREGGERE CON PENALE!!

penale: pochi hanno centrato il fulcro del discorso: io credo di averlo fatto, facendo qualche riferimento alla storia recente italiana, poi ho messo la mia teoria conclusiva per suggerire al legislatore come muoversi in prospettiva.

che dire, vedremo...

x PUNTINI PUNTINI: il tuo ragionamento fa ridere.
Rispondi

Da: x valexandros09/10/2010 22:39:40
grandissimo valerio!!
Rispondi

Da: per velvet09/10/2010 22:51:03
puntini puntini fa ridere sempre anche a me
Rispondi

Da: X VELVET09/10/2010 23:46:23
Hai suggerito al legislatore cm muoversi in prospettiva? A me la gente che si vanta troppo non convince mai, sn come quei galli che per far sentire più lontano il proprio verso si arrampicano su un cunulo di letame. Vedremo allora se i funzionari apprezzeranno questa tua saccenza nel suggerire soluzioni al legislatore su una traccia che la maggior parte dei tuoi colleghi non è riuscita nemmeno ad inquadrare. Poi bisognerebbe vedere quale sarebbe questa teoria conclusiva e quali gli esempi storici... Secondo me sei solo fumo, e in più fumo che sa di merda... abbassa la cresto imbecille
Rispondi

Da: PUNTINI PUNTINI10/10/2010 01:24:38
Caro velvet... a dire il vero ho avuto alcune conferme testuali del mio ragionamento, nonostante io sia consapevole che la mia trattazione resti incompleta....
Il fatto che tu rida è una conferma....
Ricorda che hai 31 anni e che è arrivato il tempo di crescere...
Soprattutto cerca di uscire di casa almeno il sabato sera...

per il resto tvtttttttb
Rispondi

Da: Homer Simpson10/10/2010 01:33:25
x x curiosità.

Se intendi dire che a parte qualche "migliore", andranno avanti i "meno peggio".....Tendenzialmente sono d'accordo.

X x velvet

Sui riferimenti alla storia recente italiana, mi viene in mente Aldo Moro. Poteva essere un esempio importante.
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Da: Socrates10/10/2010 01:57:12
Penale discorsivo?
Dopo la trattazione manualistica della scriminante, il tema cambiava proprio volto, e diventava tecnico, richiedendo un quid pluris rispetto alla prima parte, ossia la trattazione di un problema che, ad oggi, non ha soluzione univoca, nè in dottrina nè in giurisprudenza:  l'ammissibilità dell'analogia in materia di scriminanti, e, in particolare, in una materia in cui vi è una norma derogatoria alla scriminante, come nel caso dell'art. 54, II comma c.p., che, appunto è norma eccezionale rispetto alla generale regola dello stato di necessità.

La scriminante sullo stato di necessità è normativamente preclusa ex art. 54 c.p., II comma, a quei soggetti che istituzionalmente debbano esporsi a pericolo (e sicuramente l'autorità pubblica, nella sua veste di tutrice dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva, è uno di questi soggetti)
La preclusione di cui all'art. 54 II comma c.p., con riferimento a tali soggetti qualificati, deve tuttavia essere letta in collegamento con la scriminante dell'adempimento di un dovere (e, talora, dell'uso legittimo delle armi) per il fatto che, solitamente, l'attività dei pubblici poteri sarebbe "coperta" dalle scriminanti qualificate dell'adempimento di un dovere, e, talora, dell'uso legittimo delle armi.
A queste cause di giustificazione il compito di rendere lecite le condotte dei pubblici poteri che, in assenza di quelle, sarebbero illecite (non potendosi, come detto, applicare lo stato di necessità che non è da loro invocabile, stando alla littera della norma).
Tralasciando l'uso legittimo delle armi, l'adempimento di un dovere richiede che vi sia una norma giuridica che "liceizzi" l'attività pubblica, ossia una disciplina normativa che renda legittime determinate attività della forza pubblica (si pensi a tutta la disciplina speciale in materia di stupefacenti, riciclaggio di armi ecc..e, dunque, ai casi in cui l'autorità compia reati simulati agendo sotto copertura).
Quid iuris nel caso in cui il soggetto qualificato, non potendo invocare lo stato di necessità (che l'art. 54, II comma, esclude), non possa neanche invocare l'adempimento di un dovere perchè non ve ne sono le condizioni, ossia perchè nessuna norma giuridica ad hoc ne liceizza il comportamento pregiudizievole per i terzi?????
E' questo, a mio avviso, il problema che la traccia nascondeva nella sua "criptica" formulazione.
Negli anni '70, gli anni di piombo, tra lotte terroristiche fra estremisti politici e necessari interventi dell' Autorità di pubblica sicurezza, la Cassazione condannò l'Autorità, non ritenendo applicabile lo stato di necessità, allorchè questa, abusando dei poteri conferiti, avesse usato metodi coercitivi e violenza su presunti terroristi per far fronte al fenomeno di allarme sociale che caratterizzava il Paese.
Più di recente la giurisprudenza è stata incline a riconoscere, ravvisandone gli estremi, casi di eccesso colposo nella scriminante dell'adempimento di un dovere, prevedendo, dunque, la pena del delitto colposo (art. 55 c.p.).
Del resto, interpretare non restrittivamente la scriminante dell'adempimento di un dovere darebbe troppo potere alla Autorità pubblica, che agirebbe quasi a briglie sciolte.
E d'altro canto, sensibili al vuoto di tutela per la stessa Autorità pubblica, potrebbe avanzarsi un' "estensibilità", o meglio un'applicazione analogica dello stato di necessità anche ai pubblici poteri. Questo se si guardasse alla ratio ultima dello stato di necessità, che, in fin dei conti, è quella di esonerare da responsabilità ogni "persona" che, a prescindere dalla qualifica rivestita, cerchi di salvare se stessa o altri in una situazione estrema, pur danneggiando terze persone.
Insomma l'incompatibilità è più "normativa" che altro. Tuttavia, l'analogia, in questo caso, sarebbe sì "in bonam partem", ma rimarrebbero i dubbi sull'ammissibilità dell'analogia in presenza di norme eccezionali, quale appunto la specifica deroga di cui all'art. 54, II comma, c.p. .
In estremo ossequio al favor libertatis, si potrebbe, in ultima analisi, chiamare in causa la (ad onor del vero discutissima) categoria dell' "inesigibilità", che è causa di esclusione della colpevolezza : essa sussisterebbe tutte le volte in cui l'ordinamento giuridico non possa pretendere dal soggetto agente un comportamento diverso da quello in concreto adottato, e non sussistano cause di non punibilità determinate ex lege.
Questo era il tema di penale secondo me...Notte ragazzi

Rispondi

Da: paolo10/10/2010 03:08:40
c. I art. 54 c.p. --> norma di chiusura che consente di considerare scriminate le condotte tipiche che non corrispondono ai paradigmi previsti dal legislatore negli artt. precedenti.

La natura di "clausola aperta" della esimente in discorso risulta di tutta evidenza solo ove si considerino le molteplici interpretazioni che la giurisprudenza ha dato, nel corso del tempo, ad ogni singolo presupposto, pur necessario per poter invocare lo S.N. (v. "attualità del pericolo" ed occupazioni abusive ma anche "involontarietà del pericolo" ed i diversi es. rintracciabili nella giurisprudenza degli anni '90).

I paletti che il legislatore ha posto, al fine di poter considerare non antigiuridica (volendo mettere da parte la, più datata, teoria della scusante) la condotta tipica (lesiva dell'incolmità di un terzo innocente) non sussistono - ex c. II art. 54 - qualora il soggetto agente abbia l'obbligo giuridico di esporsi a pericolo.

Soggetto agente su cui incombe tale obbligo giuridico è, certamente, colui il quale riveste una posizione di garanzia, sub specie "di controllo".

In questi casi, infatti, sono le peculiari caratteristiche, intrinseche alla funzione svolta, che hanno condotto il legislatore ad effettuare già a monte quel bilanciamento di interessi, in seguito al quale sussiste - appunto - il dovere di agire.

Tuttavia, è ben possibile che, ciò nonostante, il titolare di questa posizione di garanzia esorbiti, nell'esercizio della funzione, dalle già "larghe" possibilità concessegli.

Quid iuris, allora, in questi casi? Il soggetto andrà punibile ovvero sarà opportuno considerare il fine per il quale egli ha agito (il fine pubblico, appunto), in modo da poterlo comunque fare andare esente da pena?

Questo, a sommesso avviso di scrive (con bicchiere di wisky a portata di mano), era il punto.
Poi, ripeto, sono andato per logica..ergo.....bene speremus
Rispondi

Da: PUNTINI PUNTINI10/10/2010 08:27:55
x Socrates...
Complimenti, anche se mi hai smontato e hai cancellato ogni minima speranza..... Ottimo compito...
Rispondi

Da: velvet10/10/2010 09:29:31
non ho 31 anni, ma molti di meno!!! anzi, sicuramente più giovane della media degli altri...
Rispondi

Da: Daniele10/10/2010 10:07:40
Mi fanno sorridere tutti quelli che sono sicuri di passare questi scritti solo perché affermano che il loro tema sia ottimo: ho conosciuto in questi giorni fior fiore di dottori di ricerca che hanno preso tra 14 e 17 negli scorsi anni e proprio nella materia in cui avevano il dottorato (posso credere che non conoscessero proprio la loro materia? mi sembra improbabile)...il vero è che spesso bisogna sperare nella predisposizione d'animo di chi legge il tema per passare o essere segati (peraltro come ho già sostenuto qualche pagina prima, uno dei commissari "professori" tutto mi sembrava che questo genio della materia)...la discrezionalità di cui godono i commissari è talmente grande da (a mio parere) sfociare nell'arbitrio...piuttosto che ammazzarvi verbalmente tra voi un po' di umiltà (e meno astio), ragazzi, non farebbe male...speriamo vada bene a quelli che REALMENTE sono i migliori, ma dopo aver visto certe cose in sede concorsuale, ho pochissime speranze.
p.s.velvet, ma tu eri nel gruppo del 31 a castro?? perché penso di averti riconosciuto :)
Rispondi

Da: cosa mi è rimasto dei due giorni10/10/2010 10:08:12
la poliziotta in divisa carina che passava tra i banchi, e la signora con le tizze tutte da fuori..
Rispondi

Da: TheShield10/10/2010 10:20:38
ottimo il tema di socrates. anche io ho richiamato oltre all' adempimento del dovere anche l' uso legittimo delle armi, e poi ero rimasto un po' in dubbio se fosse stato sufficiente fare un confronto solo con l' adempimento del dovere. la cosa fondamentale è capire in quanti abbiano fatto un lavoro altrettanto "valido". Invece non sono sicuro di aver capito su che basi ci si richiama allo stato di necessità nel caso dell' attività dell' "agente provocatore". In quel caso non ci sono già norme specifiche?
Rispondi

Da: X TheShield10/10/2010 10:45:59
Sono esempi tipizzati di adempimento di un dovere, a sottolineare il fatto che, laddove il legislatore ha voluto scriminare le condotte dei pubblici poteri, lo ha dovuto fare tramite normative di settore specifiche.
Nello stato di necessità, quella preclusione del II comma rinvia all'adempimento di un dovere che esige, ripeto, legge ad hoc perchè la condotta sia scriminata.
In altri termini l'agente sotto copertura è un esempio di come il legislatore deve fare per creare "zone franche" all'Autorità nel suo agere astrattamente contra legem. Ergo, o si creano situazioni tipizzate di "stato di necessità" per il soggetto pubblico, ciò che farebbe rientrare la condotta nell'adempimento di un dovere, o il vuoto di tutela è evidente per il potere pubblico.
Rispondi

Da: PUNTINI PUNTINI10/10/2010 10:47:56
Ok Velvet! Tanto siamo tutti sulla stessa barca e ho perso proprio la voglia di scherzare.... I miei auguri se hai fatto un buon tema!

per theshield

Avevo fatto anche io un richiamo alla figura dell'agente provocatore, ma poi ho cancellato l'intera pagina di riferimento.
La tematica attiene alla punibilità a titolo concorsuale dell'agente provocatore, laddove dalla provocazione si passi alla consumazione del reato da parte del provocato.
La giurisprudenza ritiene di scriminare la condotta dell'agente provocatore con l'adempimento del dovere, atteso che ex. art. 55 c.p.p. dovere della polizia giudiziaria è la ricerca di fonti di prova. (p.s. la dottrina risolve diversamente la questione concentrandosi sull'elemento psicologico).

Io ne avevo parlato per fare un esempio di adempimento del dovere, ma ho preferito cancellare tutto perchè su un tema di 4 pagine, mi sembrava troppo dedicare quasi una pagina ad un argomento che centrava poco: meglio un tema piccino, piccino, ma equilibrato..
Rispondi

Da: giuliobuzz10/10/2010 11:01:16
Io avevo partecipato al corso di preparazione NEL DIRITTO... Cercando di tralasciare per un giorno tutte le critiche che vengono lanciate contro chi si avventura in un corso privato, volevo solo dirvi che per quanto riguarda la prima prova sono state beccate TUTTE E TRE LE TRACCE, non solo con gli approfondimenti nelle dispense, ma per di più facendo fare ai partecipanti i temi a casa...della traccia uscita, ad esempio, io avevo già svolto il tema, che mi era stato corretto!!!! :o)))
Come se ciò non bastasse anche per la seconda prova sono state beccate le tracce, considerato che avevano affrontato a fondo l'ipotesi giustificativa de qua!!
Insomma, sebbene io sia d'accordo con voi su quanto questi corsi possano risolversi in una speculazione sulla pellle di noi poveri concorsisti, c'è un dato di fatto che - ahimè - ha la meglio su tutto..Il corso nel diritto ha beccato in pieno tutte le tracce..e questo mi ha personalmemte consentito di svolgere le prove con grande serenità, avendo già ben chiaro lo sviluppo di entrambe le tracce!
per il resto in bocca al lupo a tutti!
Rispondi

Da: ...................... xgiuliobuzz10/10/2010 11:17:38
saresti così gentile da ricordarmi la traccia di penale, quella che aveva a che fare con le circostanze e da dirci come si svolgeva la traccia di penale sullo stato di necessità?
Rispondi

Da: velvet10/10/2010 11:27:15
x daniele: no, non credo che sia io.

x homer simpson: si, il caso Moro è tipico. anche io l'ho fatto, oltre ad altri.

x giuliobuzz: guarda, il fatto che hai partecipato ai corsi on line e che avevi già affrontato gli argomenti sorteggiati, non è garanzia di successo. sarebbe come se tutti quelli che seguono i corsi di caringella poi passassero il concorso in magistratura. non aggiungo altro. in ogni caso sono sicuro che hai fatto un buon tema. in bocca al lupo.

x tutti: mazza che tacchi aveva la prof. di penale. e quando è andata nel bagno dei maschi ??? che ridere..
Rispondi

Da: giuliobuzz10/10/2010 11:32:36
no
Rispondi

Da: Afragola10/10/2010 11:45:43
Non credo che abbiate veramente capito: nn era truccata, anzi.
Poi l'ultima cosa che si sarebbe notata era il trucco.
Comunque non mi potete aiutare.
Grazie lo stesso.
Rispondi

Da: giuliobuzz10/10/2010 12:09:17
Non ricordo con esattezza la traccia sulle circostanze, ma ricordo che richiamava la tematica della gradualità dell'intervento giudiziale nella commisurazione della risposta sanzionatoria...
per quanto attiene alle altre altre tracce di penale, confermo che quella sul reato abituale e permanente è stata approfonditamente trattata durante il corso, proprio con riferimento al profilo problematico dell'individuazione del tempus commissi delicti e dell'eventuale modifica normativa che intervenga nelle more del protrarsi della condotta delittuosa. Quale sarà la disciplina applicabile? A puro titolo esemplificativo se Tizio è accusato di aver posto in essere il reato di maltrattamenti in famiglia verso la compagna in un arco temporale di 4 anni e durante questo tempo interviene una modifica in peius del trattamento sanzionatorio previsto per questo delitto, quale sarà la fattispecie applicabile. La risposta a ben vedere dipende dal momento in cui si può ritenere perfezionato il reato (problema dei reati ad esecuzione frazionata)!
Quanto allo stato di necessità, detta scriminante è stata segnalata come la più importante in ottica concorsuale, unitamente al fenomeno dei reati culturalmente orientati e delle scriminanti tacite.
Sicuramente il corso, alla sua prima edizione, sarà riproposto in vista del prossimo impegno concorsuale.
Rispondi

Da: x velvet10/10/2010 12:14:01
hai ragione per quello che dici a proposito di giuliobuzz... sarai però d'accordo con me nel sostenere che un conto è svolgere un tema avendo già in testa una scaletta chiara degli argomenti da trattare ed avendo già avuto la correzione degli errori precedentemente commessi, altro è trovarsi tendenzialmente spiazzati (anche perchè, ammettiamolo, penale spiazzava!!) e perdere tempo a cercare di capire cosa scrivere!
Rispondi

Da: velvet10/10/2010 12:27:45
concordo, penale inizialmente mi ha spiazzato. poi però ci ho ragionato, e credo di averlo inquadrato.
abbiamo avuto una traccia di amministrativo troppo gettonata, quasi abusata, e una di penale più politica che giuridica.
Rispondi

Da: x velvet10/10/2010 12:30:36
infatti...ed è per questo che il corso potrebbe rivelarsi utile, non di certo perche ti garantisce di passare :o))
...a maggior ragione se becca tutte le tracce :o)
Rispondi

Da: peti nella pink room10/10/2010 12:47:30
Data la presenza di concorrenti del calibro di Homer, Socrates, etc. etc., le speranze dei comuni mortali come me sono a zero... :(
Rispondi

Da: bah!10/10/2010 13:02:37
Questi scrivono i papielli sul caso Moro e si dimenticano che la scriminante del "soccorso di necessità" può essere applicata anche ai soggetti indicati dall'art. 54, co. 2, c.p.
Il bello è che la prof. lo ha pure detto circa 57mila volte: "pensate al soccorso di necessità e tutto il resto verrà de plano..."
Detto questo, non voglio assolutamente essere presuntuoso come i "Soloni" di cui sopra... Il mio tema è sicuramente una merda...
Ciao e in bocca al lupo a tutti!
Rispondi

Da: velvet10/10/2010 13:24:41
concordo con bah! il 54.2 cp non c'entrava nulla col tema. molti invece hanno visto in quel comma un motivo ostativo all'applicazione dello stato di necessità alle pubbliche autorità, confondendo la pubblica autorità con la persona fisiica che ha il particolare dovere di esporsi al pericolo...
Rispondi

Da: paolo10/10/2010 13:38:47
velvet, la pubblica autorità rientra tra "i soggetti" sui quali incombe l'obbligo giuridico di attivarsi per impedire l'evento: trattasi della c.d. posizione di controllo
Rispondi

Da: paolo10/10/2010 13:45:42
del resto, lo stesso "bah!" scrive: "la prof. lo ha pure detto circa 57mila volte: pensate al soccorso di necessità e tutto il resto verrà de plano..."
Ed infatti, il cossorso di necessità di cui al c. I si riferisce all'azione (tipica) diretta a salvari "altri", nella misura in cui per "altri" devono intendersi i terzi estranei (coloro i quali non risultano essere legati da alcun particolare rapporto, di parentela o affettivo, col soggetto agente).
Orbene, per i soggetti che hanno il dovere giuridico di esporsi a pericolo, non si applica il c. I (con i presupposti dell'azione che in esso sono disciplinati) proprio alla luce della peculiare funzione svolta: in questi casi, infatti, il legislatore ha già effettuato a monte quel bilanciamento di interessi, a conclusone del quale si "legittima" (nel senso che non è dato rinvenire antigiuridictà) l'azione pur tipica 
Rispondi

Da: insoddisfatto10/10/2010 14:20:18
la prof in alcune precisazioni parlava di tipicità o meno del soccorso necessitato.. e visto che si applica nei rapporti tra privati, la possibilità che anche i pubblici poteri possano  invocare tale scriminante, al di fuori delle innumerevoli coperture legislative espressamente previste, contrasta o meno con il principio di legalità ?!?
Rispondi

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