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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: emilius | 11/05/2016 13:40:05 |
dani241277 ha ragione. E' semplice, chi non ha fatto ricorso ha accettato il voto negativo di Greco. Ad oggi i termini per impugnare tali atti e ricorrere sono scaduti e non ce ne saranno altri. | |
Da: emilius | 11/05/2016 13:43:19 |
L'ARVU come associazione cerca solo di tutelare più persone possibili. In questo momento l'unico atto possibile è quello del Comune che può agire in autotutela. Ma quali interessi ha? Una graduatoria con 1.000 idonei per 300 posti è più che sufficiente per il CdR. In ogni caso dipenderà dal futuro Sindaco. | |
Da: dani241277 | 11/05/2016 13:55:19 |
L'avvocato Gallone dice che normalmente il Comune non interviene in autotutela e che quindi i non ricorsisti non faranno l'orale | |
Da: dani241277 | 11/05/2016 14:10:37 |
Su rai3 hanno detto che dietro l'angolo ci sono altri ricorsi. Ma che ne sanno? | |
Da: Esperanto | 11/05/2016 14:12:48 |
Mi pare che dimentichiate alcune cose... se uno non ha fatto ricorso perché era uno di quelli della graduatoria Greco, riceverà allo scritto il voto di Greco inferiore al voto dei ricorrenti di Giuliani? Mi sembra una stupidaggine che possano valere entrambi i giudizi... questa sentenza del TAR è davvero ridicola... ma d'altronde siamo in Italia... | |
Da: stefano2983 | 11/05/2016 14:17:12 |
La sentenza del Tar legittima la graduatoria giuliani delegittimando Greco. Dunque se il riferimento è ora la Giuliani mi sembra ovvio che tutti i suoi idonei sosterranno, se mai ci sarà, l'orale. | |
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Da: dani241277 | 11/05/2016 14:21:21 |
Ti sembra ovvio perchè sei una persona intelligente che si scontra però con la sentenza del Tar che dice chiaramente che a sostenere gli orali saranno gli idonei greco più i ricorsisti. Qui la logica non c'entra niente. E' la sentenza che parla, è la logicità del giudice non la tua. | |
Da: stefano2983 | 11/05/2016 14:30:05 |
Non ho letto la sentenza e mi son limitato alla lettura dei giornali. Allora ti chiedo secondo quale logica vengono portate ad un orale 2 gruppi di persone valutati con metri di giudizio differenti? Ed inoltre come è pensabile portare ad un orale un gruppo di persone la cui graduatoria di riferimento è stata delegittimata dal Tar? Devo leggere bene la sentenza se hai ilnriferimenti ti prego di postarlo. | |
Da: dani241277 | 11/05/2016 14:45:02 |
"Pertanto, l'amministrazione procedente (e per essa la Commissione esaminatrice successivamente costituita), nell'esecuzione della presente sentenza di accoglimento, è tenuta ad ammettere alla prova orale, con il punteggio attribuito dalla prima Commissione, oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio e non anche, salvo l'eventuale esercizio del potere discrezionale di autotutela, i candidati idonei alla prima valutazione che non abbiano proposto con esito positivo ricorso giurisdizionale avverso la successiva valutazione di inidoneità." | |
Da: In limine | 11/05/2016 14:52:02 |
Ragazzi scusate ma prima di parlare leggete la sentenza. Il vizio censurato e accolto dal TAR e' stato il difetto di motivazione. In pratica la commissione Greco avrebbe dovuto motivare, attesi gli stessi criteri valutativi della commissione Giuliani, la differenza di voto! Quindi la graduatoria Greco è annullata nella parte in cui non contiene tutti i ricorrenti proprio perché costoro, avendo ricevuto due difformi valutazioni dalle due commissioni (una di idoneità e l'altra di inidoneità) non hanno avuto una motivazione che spiegasse, seppur sinteticamente, la valutazione negativa a fronte di una precedente positiva. In definitiva il difetto di motivazione del voto negativo è un vizio che hanno fatto valere solo coloro che hanno fatto ricorso: per questo gli effetti della sentenza (salvo l'autotutela del Comune) sono circoscritti solo a costoro! | |
Da: dani241277 | 11/05/2016 15:04:15 |
x in limine Pensi che il Comune riammetta in autotutela gli altri idonei Giuliani? Specialmente adesso che sono in campagna elettorale o comunque per una sorta di giustizia nei confronti degli altri partecipanti? L'avv. Gallone specifica che è quasi impossibile che ciò avvenga | |
Da: dani241277 | 11/05/2016 15:16:00 |
e poi da cosa si autotutelerebbe il Comune visto che non vi è possibilità di fare e vincere un eventuale ricorso? | |
Da: In limine | 11/05/2016 15:23:14 |
Anche secondo me è difficile. Per il resto preferisco tacere x non dare spunti a nessuno. Sorry | |
Da: dani241277 | 11/05/2016 15:27:10 |
Allora sei un amico di bigtest ahahahahahahahahahh. So quanto lo apprezzi e quanto gli vuoi bene! | |
Da: In limine | 11/05/2016 16:00:45 |
Per carità!!!!! 😉 | |
Da: Bigtest | 11/05/2016 16:32:50 |
Un piano elaborato "nel rispetto dei limiti delle facoltà occupazionali e delle risorse finanziarie disponibili". (Francesco Paolo Tronca e Bigtest). Un saluto alle capre. | |
Da: In limine | 11/05/2016 16:38:26 |
Ormai il delirio sfiora la follia! Ti siamo vicini! | |
Da: icaro79 | 11/05/2016 16:44:31 |
Quando ci saranno per voi gli orali? | |
Da: emilius | 11/05/2016 17:31:22 |
http://www.ilgiornaleditalia.org/news/da-roma--dal-lazio/877121/Vigili-a-Roma--il-Tar.html?refresh_ce | |
Da: emilius | 11/05/2016 17:34:17 |
Per gli orali andiamo in vacanza tranquilli prima che si insedia il nuovo sindaco siamo già a luglio...agosto non fanno niente...a settembre devono capire bene il problema.....fare una nuova commissione.....fare un calendario per gli orali......pubblicare il tutto con i tempi di anticipo dovuti.......diciamo non per quest'anno.... | |
Da: strangeworld | 11/05/2016 18:11:46 |
A prescindere da chi ha fatto ricorso o meno,la situazione attuale è a dir poco assurda...., il TAR ha stabilito che i voti di Greco sono irregolari, mentre i voti di Giuliani sono gli unici validi ,...(ma questo discorso , dovrebbe valere però per tutti ) . Tu,tribunale, hai stabilito che c'è stata un'ingiustizia nelle correzioni ,...ma il problema però è che a subirla non sono stati i soli ricorrenti ,ma TUTTI gli idonei Giuliani !!! 670 persone hanno fatto ricorso e vanno all'orale , mentre 1.600 persone, vengono escluse e penalizzate,solo perchè non hanno potuto spendere questi 200 euro ,...o non hanno avuto modo di ricorrere per mille altri motivi.... TUTTI hanno fatto sacrifici e hanno studiato,l'errore è stato fatto da Greco,ma a pagarne le conseguenze sono i concorsisti (non ricorrenti ). Per chi chiede il perchè gli idonei Greco andranno all'orale, mi pare logico,perchè loro ovviamente non avevano motivo di fare ricorso (dato che la loro graduatoria era quella dei vincitori all'epoca ) ,quindi dato che hanno superato lo scritto pure con Giuliani ...vanno avanti. Dunque , il TAR = " Ponzio Pilato " se ne lava le mani...e lascia la scelta al Comune . | |
Da: Esperanto | 11/05/2016 20:31:55 |
Il TAR mi sembra completamente folle... altro che Ponzio Pilato... i voti dello scritto quindi vanno presi dalla graduatoria Giuliani? Ma se non è nemmeno stata pubblicata ufficialmente... l'unica graduatoria ufficializzata dal Comune è quella Greco... il Comune quindi sarà costretto a ufficializzare la graduatoria Giuliani? E come farà a escludere gli idonei non ricorrenti una volta che avrà ufficializzato la graduatoria dello scritto? Che pastrocchio all'italiana... | |
Da: e dai | 11/05/2016 21:34:49 |
Non parlavo con te coglione!!!!stefano2983 | |
Da: Lele34 | 11/05/2016 21:56:56 |
Ragazzio io non capisco il problema..nessun TAR e' folle e nessuna commissione greco e' illegittima in linea generale. Tutti gli idonei della commissione greco che hanno preso 7/10 sono dentro perche' il voto lo consente; e per questo non hanno fatto ricorso.( ci sono casi di persone che sono passate con tutte e due le commissioni). Le altre persone che con la commissione giuliani avevano raggiunto il punteggio di 7/10 e invece con la commissione greco erano rimaste fuori hanno fatto un ricorso. Tale ricorso e' NOMINATIVO....non e' una Class Action;non e' un ricorso collettivo....ma ognuno singolarmente ha dato mandato al proprio avvocato; hanno portato dei documenti,hanno richiesto la copia del proprio elaborato; infatti vengono elencati in ordine alfabetico...gli avvocati in questione dovrebbero essere 3...per un totale di 600 persone circa....le motivazioni erano chiare anomalia e la discordanza di punteggio...mancanza di motivazioni di un abbassamento cosi' elevato del punteggio....e i criteri di valutazione difformi da quelli specificato nel bandi...il TAR ha poi accolto tali motivazioni e ha emesso la propria sentenza. | |
Da: Lomb | 11/05/2016 22:04:27 |
Perché non chiedete all'avvocato se gli idonei che non hanno fatto ricorso possono impugnare la futura graduatoria definitiva? | |
Da: In limine | 11/05/2016 22:31:25 |
Allora cerchiamo di fare chiarezza sulla sentenza del TAR. Ho letto molte inesattezze e imprecisioni. In primis il vizio riconosciuto e censurato dal TAR è stato (solo) il difetto di motivazione! L'art. 3 L. 241/90 prevede, infatti, che tutti i provvedimenti amministrativi, tranne quelli normativi e a contenuto generale, debbano essere motivati. In genere, però, tale vizio, nelle procedure concorsuali, non viene mai accolto perché, per consolidata giurisprudenza, il voto numerico è di per se' idoneo a motivare l'inidoneita' sempre che siano stati predeterminati dalla commissione, con sufficiente chiarezza, i criteri di valutazione: sicché il voto sarebbe il riflesso proprio dei criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice e ciò varrebbe a escludere la necessità di motivare l'insufficienza! Nel caso di specie la particolarità della situazione è data dal fatto che, in presenza degli stessi criteri (posto che la commissione Greco ha fatto propri i criteri di valutazione della commissione Giuliani), vi sono stati due giudizi diametralmente opposti da parte delle due commissioni. Sicché la commissione Greco, nel momento in cui ha valutato negativamente i compiti in precedenza idonei, avrebbe dovuto motivare, seppur sinteticamente, la ragione di tale insufficienza e di tale sperequazione di voto! Questo ha portato il TAR ha ritenere illegittima la graduatoria Greco nella parte in cui esclude i ricorrenti, idonei per la commissione Giulani, proprio perché non è stata motivata la ragione della sopravvenuta inidoneità! Per quanto riguarda l'ammissione all'orale dei soli ricorrenti (oltre, ovviamente, agli idonei della commissione Greco) occorre chiarire che solo costoro hanno sia la legittimazione ad agire che l'interesse a ricorrere (che sono i due presupposti per il ricorso in sede giurisdizionale). La legittimazione ad agire vale a qualificare la posizione del ricorrente e a differenziarla da tutti gli altri partecipanti! È con essa, in altri termini, che il candidato qualifica il proprio status di "bocciato" divenendo, così, titolare dell'interesse a ricorrere! Quest'ultimo, invece, è volto a evidenziare il danno subito dal ricorrente derivante dalla violazione di una norma di legge o da un comportamento materiale tenuto dall'amministrazione e non conforme ai principi di correttezza e buona fede! Sicché è solo col ricorso che il soggetto qualifica la propria posizione, differenziandola da quella di tutti gli altri partecipanti, e può così far valere il vizio che inficia la propria inidoneità! Ciò chiarito il TAR Lazio ha escluso tutti i vizi che pur erano stati sollevati nei vari ricorsi (ad es. il fatto che la nomina della nuova commissione e la necessità di ricorreggere i compiti fossero la risultanza di una decisione "politica" e non amministrativa: vizi che, se riconosciuti, avrebbero inficiato in radice l'operato della commissione Greco con conseguente ammissione all'orale di TUTTI gli idonei Giuliani) accogliendo solo quello relativo al difetto di motivazione che non vale a inficiare l'operato della commissione Greco se non nella parte in cui non ha motivato l'inidoneita' dei ricorrenti (cioè di coloro che hanno qualificato il loro status di bocciati lamentando, appunto, il difetto di motivazione)! | |
Da: strangeworld | 12/05/2016 00:00:26 |
IN LIMINE In primis il vizio riconosciuto e censurato dal TAR è stato (solo) il difetto di motivazione! OK,ma il difetto di motivazione ,come fa ad esistere per i solo ricorrenti, la motivazione non è stata data in nessuno degli elaborati ! Greco non ha motivato nessuno dei 2.671 voti dati..., il TAR avrebbe dovuto riammettere anche tutti gli altri ( a rigor di logica )...,oppure avrebbe chiesto una terza correzione, dato che i voti dati dalle commissioni erano totalmente discordanti ....tutto ciò è insensato ! | |
Da: In limine | 12/05/2016 00:14:40 |
No perché, come ho scritto, la sentenza produce effetto solo nei confronti di chi ha fatto ricorso. Solo i ricorrenti vantano sia la legittimazione ad agire che l'interesse a ricorrere. Chi non ha fatto ricorso non ha qualificato la sua posizione di bocciato censurando il vizio (difetto di motivazione della sopravvenuta inidoneità) che ha determinato tale status. Bisogna ragionare secondo i principi del diritto amministrativo. | |
Da: strangeworld | 12/05/2016 00:15:24 |
Si continua a dire ,che non è stato un ricorso collettivo ma individuale, ma nella realtà non è che si è andati a verificare il compito del singolo individuo etc...il motivo per cui il TAR ha accolto il ricorso è lo stesso per TUTTI , e cioè che Greco non ha spiegato il perchè ha cambiato i voti di Giuliani ( = difetto di motivazione ) ...,che ha causato la non idoneità ! Quindi questo discorso doveva essere esteso a TUTTI ! | |
Da: In limine | 12/05/2016 00:38:56 |
Ma scusa quando in una procedura concorsuale ricorre un solo candidato lamentando l'illegittimita' della propria bocciatura, l'eventuale accoglimento del ricorso non si estende a tutti coloro che si trovano nella stessa posizione del ricorrente a meno che anche costoro non abbiano fatto ricorso! Per tutti gli altri valgono, in definitiva, le valutazioni della commissione. Il ricorso, in altri termini, vale solo per il candidato che l'ha proposto sia nel caso di accoglimento che di rigetto! Ciò a meno che il ricorso non evidenzi un vizio che vada ad inficiare in radice tutta la procedura (com'è avvenuto, ad es., con le buste trasparenti per i f.a. in cui è risultato violato l'anonimato). Ma il difetto di motivazione non mina in radice tutta la procedura sicché non vale a travolgerla. Pregiudica solo la posizione di chi, avendo fatto ricorso, ha evidenziato come la sua bocciatura sia illegittima x difetto di motivazione! Questo spiega perché, per il TAR, sia valida la correzione della commissione Greco con la sola eccezione dei ricorrenti che hanno lamentato il fatto che la loro sopravvenuta inidoneità non sia stata motivata da Greco. Detto questo io mi limito solo a spiegare la sentenza e perché il TAR abbia ammesso solo i ricorrenti! | |
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