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Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
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Da: flo28/12/2010 13:01:31
@ Connie
Hai ragione:
art. 25 comma 1 del D lgs 165/01
"Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di Istituto..."
Dunque è così...maledizione!
Vorrà dire che staremo attenti proprio a "conferito" o "istituito"!
Nel primo caso è la L 59/97, nel secondo il D. Lgs 165/01!
Grazie a te Connie!

Da: flo28/12/2010 13:05:48
Adesso fatemi scherzare un po'...
"E tu Nila 68 quando fai una domanda mettici anche il verbo così facciamo prima!"
Ma se ce l'avessi messo non saremmo arrivati alla conclusione cui siamo arrivati!...quindi grazie anche a te!
Ciao e buon pranzo a tutti!

Da: Mavi28/12/2010 14:08:04
"Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi d'istituto...." art. 25 bis introdotto nel d.lgs. 29/93 dal d.lgs. 59/98  

Da: nuova28/12/2010 17:08:18
per flo e connie

d.lgs 59/98

Da: nila6828/12/2010 17:28:02
Ergo...la L.59/97 la istituisce, il dlgs 165/01 la conferisce (all'art. 25)!
Grazie a Flo, Mavi, Connie!
XFlo
hai ragione, il verbo fa la differenza......!

Da: Dany28/12/2010 17:30:22
qualifica dirigenziale

tempo fa abbiamo già discusso dell'argomento... ho conservato il mio post poiché la ricostruzione mi sarebbe potuta tornare utile:

la L 421/92 disciplina il pubblico impiego,
da questa legge nasce il Dlgs 29/93, che in origine non cita i DS,
la L59/97 conferisce la qualifica ai DS (una qualifica non ancora istituita!),
da questa legge si origina il Dlgs 59/98, che istituisce la qualifica dirigenziale, specificando che l'art che la tratta va inserito nel Dlgs 29/93 (ora l'istituzione viene a essere precedente al conferimento),
il Dlgs 165/01 viene a sostituire il 29/93 e 59/98 (quindi l'istituzione che nel 165 pare successiva viene ad essere precedente)

che ne dite? è cervellotico, ma non vedo altra soluzione...
ma perché le nostre norme sono disperse in mille rivoli? sempre fatte e disfatte, poi rifatte... basta!!!

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Da: ....!28/12/2010 18:13:48
Andis e Disal chiedono concorsi per nuovi dirigenti

Due delle principali associazioni di rappresentanza dei dirigenti scolastici, l'ANDIS e la DISAL, riferiscono di aver inviato oggi 28 dicembre "una lettera al Ministro dell'Istruzione per richiedere con estrema urgenza l'emanazione del bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici sui moltissimi posti vacanti".

Le due associazioni spiegano che "per l'anno scolastico in corso un terzo delle scuole statali italiane hanno un dirigente scolastico a mezzo tempo, prevedendosi per il settembre 2012 oltre 2.800 posti vacanti, la precarietà della situazione riguarderà, nel prossimo anno, quasi la metà delle istituzioni scolastiche autonome".

Andis e Disal valutano "l'assenza da oltre quattro anni di un concorso per nuovi dirigenti scolastici" non solo come "un grave danno alle scuole", ma anche "un segno tangibile di trascuratezza per le istituzioni scolastiche autonome e per la professione dirigente in particolare".

tuttoscuola.com    martedì 28 dicembre 2010

Da: Dany28/12/2010 18:30:14
x ....!

era ora che qualcuno si svegliasse!

Da: nila6828/12/2010 18:45:28
Grazie Dany...e speriamo bene per questo bando! Sarà imminente, dunque?
Dovremmo studiare, ma in questi giorni di festa ci sta bene solo il relax...ed i bagordi!

Da: flo28/12/2010 19:28:29
@ Dany
Il tuo ragionamento non fa una piega...quello che non mi torna è la  particolare deduzione della caratteristica di anteriorità della qualifica dirigenziale che fai a proposito del 29/93.
Nel D. lgs 29/93 all'art. 25 (non modificato dal 25 bis e 25 ter aggiunti dal D.lgs 59/98 ...vedi: http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo29_93.html) non v'è traccia di alcun riferimento all'allora capo di istituto... a voler essere pignoli quindi, se proprio dobbiamo fare una distinzione tra il conferimento e l'istituzione, ad istituire la qualifica dirigenziale ai capi di istituto, non è il 165/01 bensì il 59/98!
Il 59/98 "istituisce" la qualifica dirigenziale ai capi di istituto ex novo...quindi "istituzione" nel senso che prima di allora i capi di istituto non erano dirigenti ma semplici capi di istituto e basta.
A conferire la qualifica dirigenziale è invece stata la bassanini...conferire nel senso di assegnare, riconoscere una "qualità" di già esistente, uno status quindi, in capo a chi prima di allora non ne era titolare.
@ Nila68
Attenta è il contrario! ( sommessamente...tra un po' la storiella della qualifica dirigenziale diventa una barzelletta! ridiamoci su che è meglio!)
La L. 59/97 utilizza il verbo "conferisce", mentre il D. lgs 165/01 e il D.lgs 59/98 dicono "istituisce"...quindi quello a cui dobbiamo fare attenzione, eventualmente ci capiti un quesito su questo argomento (il che è molto probabile!), è proprio il verbo!
Quindi nel caso l'enunciato del quiz riporti la parola "conferisce" allora la risposta che vuole sarà il 59/97, nel caso invece utilizzi la parola "istituisce" la risposta sarà il 165/01...ma si può ragionare in questo modo?!!!!!!!!!!!!!
Purtroppo per la balorda logica con cui sono concepiti questi quiz basta un verbo diverso da un altro perchè la risposta che ci venga chiesta sia diversa da quella che un nostro semplice ragionamento, risultato di un complesso lavoro di riorganizzazione di idee e concetti fatto leggendo e studiando, ci suggerisce.
Non so se sono stata chiara...altro che teaching to test, qui noi siamo attori di un learning to test...perfettamente in linea direi con le mode e i tempi!
Chissà che tra un po' (sempre nell'ottica del miglioramento della celeberrima economia europea ...perchè ovviamente senza soldi non si campa e di cultura si finisce per morir di fame!), dal momento che le progressioni di carriera avvengono tutte dopo una fase di preselezione fatta con i quiz, non venga fuori anche una bella competenza confezionata ad hoc...per questo specifico fine!
"Padroneggiare gli elementi strutturali e cognitivi indispensabili per affrontare con successo l'inevitabile e "globale" flessibilità e precarietà del mondo lavorativo" potrebbe andare, non trovate?
Va' noi ci scherziamo, ma se penso a chi è senza un posto di lavoro, la voglia di sorridere mi passa!
Comunque per me la qualifica dirigenziale in capo ai capi di istituto (scusate il bisticcio di parole) nasce (per utilizzare un verbo diverso sia dal conferire che dall'istituire!) con la Bassanini...e adesso sono curiosa di sapere se negli innumerevoli manuali che avete consultato sia stato mai affrontato l'argomento in esame operando una distinzione (che non sia di sola forma, attenzione! ma anche di sostanza) tra il conferimento operato dal 59/97 e l'istituzione avvenuta con il D. lgs 165/01!
Se c'è, mi fate un gran favore a comunicarmelo!
Ciao a tutti e felice sera!

Da: flo28/12/2010 19:34:39
scusate, mi correggo... l'istituzione è, a voler essere precisi, del D. Lgs 59/98.
Grazie!

Da: Connie28/12/2010 20:25:40
Riporto il quesito

Quale norma ha istituito la qualifica dirigenziale per i capi d'istituto?

a-  D.Lgs 165/2001
b-  D.Lgs. 226/2005
c-  D.M.   234/2000
d- Legge 53/2003

la risposta nel contesto è ovvia,  ho chiesto a un dirigente convinta che c'era un errore, ma mi ha risposto che le norme precedenti erano confluite nel D.lgs 165.

Da: flo28/12/2010 20:39:32
Connie, per un siffatto quesito siamo costretti a rispondere il 165/01 (parla di istituzione e non di conferimento!)...anche perchè in fondo questo quesito ci vuole davvero molto bene (non vedo alternative plausibili tra le altre risposte...anche se il 234/00 francamente non so a cosa si riferisca! ... diciamo che per esclusione ci arriviamo!) ma nel caso ci fosse tra le risposte anche il 59/98 io risponderei questo, dal momento che è stato questo decreto legislativo a modificare il 29/93, generando in seguito il 165/01...Spero di essere stata chiara...comunque nel caso del quesito da te proposto la risposta è senza dubbio la a!
IO evidentemente devo essermi trovata di fronte ad un quesito che parlava di conferimento...in quel caso ricordo benissimo che la risposta giusta era la L.59/97...ed è per questo che stamane di proimo acchitto ho detto che la risposta che dava il tuo testo era sbagliata!
Comunque tutto questo argomentare a me è servito molto, non so a voi!
Quindi grazie!

Da: nila6828/12/2010 20:39:54
Grazie Flo, veramente preziosa nella logica della distinzione!
Se volessimo scambiarci pareri costruttivi come questo ti comunico la mia mail: brunala@live.it
Ciaociao

Da: flo28/12/2010 21:31:01
Certo Nila!
La mia mail è invece: florenziam@hotmail.it
Ciao!

Da: francescah28/12/2010 21:54:14
per Flo

sono da poco tempo immersa in questo studio. Sono interessata a quella copia di Anna Farina delle edizioni Anicia...
La mia e-mail :francesca.h@tin.it
Aspetto tue notizie. grazie

Da: flo28/12/2010 22:34:59
Francesca...è ovvio che non intendo guadagnarci! e se possibile vorrei che nemmeno tu spendessi niente!
Vedi se puoi raggiungere i posti che ti ho indicato nella mail e fammi sapere!
Ciao

Da: nuova28/12/2010 22:38:14
per Flo and company:

Ribadisco d.lgs 59/98

Da: flo28/12/2010 22:42:20
@ nuova
Siamo d'accordo che ad istituire la qualifica dirigenziale sia il 59/98 e non il 165/01...ma se ti capita un quesito come quello che ha postato connie che fai? non ti resta che rispondere che è il 165/01, non trovi?

Da: francescah28/12/2010 22:52:35
Per Flo

ho risposto alla tua e-mail...attendo tue notizie. grazie di tutto

Da: Connie28/12/2010 23:14:33
Visto che le norme sulla dirigenza sono confluite nel D.L.gs 165/01
perchè non chiediamo ad un esperto di diritto se le norme successive hanno un valore maggiore rispetto alle norme antecedenti?

Da: flo28/12/2010 23:36:28
Un principio vuole che "lex posterior derogat priori"!
In genere alla fine di ogni atto normativo c'è sempre un ultimo articolo che riporta le disposizioni finali, le norme transitorie, o la ricognizione delle disposizioni di legge abrogate...quindi io farei affidamento più su queste disposizioni a piè di norma che non su un principio di semplice successione temporale per valutare la validità di una norma rispetto ad un'altra che la precede...ma siccome non sono un esperto di diritto...non so!
E adesso...
Buonanotte a tutti!

Da: Tess29/12/2010 08:45:27
Rispetto ai collaboratori del dirigente..
Vero è che il TU297 dice espressamente che nominarli fa parte delle competenze del Collegio Docenti e che il Dlgs 165/2001 dice che il dirigente può scegliere 1 o più collaboratori cui delegare specifiche responsabilità/compiti però non parla di vicario, cioè di delega di firma invece il 297 parla esplicitamente del Collegio docenti che nomina /elegge il collega che ha la firma...
Il 165 prevede esplicitamente il rispetto delle competenze del Collegio docenti art.25 comma 2, quindi il successivo comma 5 non può andare contro T.U.297 art.7  comma h.
Ergo Auriemma non ha corretto il comma del Testo Unico perchè NON è stato abrogato...
Come la mettiamo però con la prassi invalsi della nomina del Dirigente?
La mia ( che è molto brava) fa così: scelta personale per i responsabili dei plessi, scelta collegiale per il vicario e tutte le altre funzioni...

Da: lu29/12/2010 09:26:08
x Tess,
Ci sono delle sentenze che hanno dato ragione al Dirigente per aver scelto i collaboratori, proprio in virtù delle responsabilità di cui risponde. Il principio è questo: se è lui quello che pagherà le conseguenze di una cattiva gestione  è giusto che si scelga i collaboratori che sostengano e affianchino il suo operato. Un saluto

Da: Tess29/12/2010 09:45:05
Quindi è una interpretazione giuridica delle problematiche connesse al ruolo e alle responsabilità dirigenziali?

Da: prof29/12/2010 09:50:32
la Simone editori nei primi mesi del 2011 pubblicherà il manuale per la preparazione al concorso ds.
secondo me è un segnale significativo, ma soprattutto finalmente potrò contare su un testo valido ed esaustivo...
dico ciò alla luce di diversi concorsi superati in passato...
io la penso così e lo consiglio anche a voi!
saluti

Da: dodi6529/12/2010 11:30:14
x Tess

A proposito di collaboratori del dirigente scolastico e vicari
Approfondimento sulla funzione del collaboratore e del vicario
04/06/2003
Nel 2000, con la piena attuazione della dirigenza scolastica il Ministero della Pubblica Istruzione chiese un parere al Consiglio di Stato in merito al permanere di due norme previste nel Testo Unico (D.lgs n. 297/1994):

l'art. 7, che prevede l'elezione del vicario da parte del Collegio dei docenti;

l'art. 459, che assegna esoneri, totali o parziali dall' insegnamento, a chi sostituisce il dirigente scolastico.
Il consiglio di Stato analizzò la normativa e sottolineò come le norme del Testo Unico che prevedono l'elezione del vicario siano in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di scegliere i propri collaboratori e sostenne che delle due disposizioni che disciplinano la stessa materia in modo differente è prevalente, per le responsabilità affidate al Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel tempo che attua pienamente l'autonomia.

Infatti - argomenta il Consiglio di Stato - il dirigente scolastico: " è stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all' acquisto dell' autonomia e della personalità giuridica dell' istituzione scolastica"."

" Peraltro - continua - tale conclusione appare anche l' unica possibile sul piano logico e sistematico poiché il comma 5 dell' art. 25/bis, non può che presupporre l' esistenza di un rapporto fiduciario tra delegante e delegato, presupposto che sarebbe frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso dal dirigente scolastico delegante"."

" Relativamente alla figura del Collaboratore Vicario, poi, prevista per il Capo d' Istituto dall' articolo 396 del D.L.vo 297/94, essa non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica, non essendo prevista espressamente: le considerazioni da ultimo espresse, infatti, fanno sembrare, a fortiori, tenuto conto delle funzioni spettanti al vicario, ancor meno ipotizzabile la figura di un vicario del dirigente che sia eletto da un Organo Collegiale".

Ed ancora: " La soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell'affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l'affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo"."

Infine il Consiglio di Stato, sul primo punto conclude: " Ora, poiché tra le funzioni riservate non c'è (né vi sarebbe potuta essere) quella relativa alla posizione giuridica del docente vicario e poiché la designazione di quest'ultimo spetta al capo d'istituto, come aspetto specifico della gestione del personale ne deriva come corollario che allo stesso dirigente spetti la determinazione della posizione giuridica del suo principale collaboratore"."

Sulla seconda questione, quella della sopravvivenza nel sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della dirigenza scolastica, della norma che assegna esoneri totali o parziali dall' insegnamento a chi sostituisce il dirigente scolastico, Il Consiglio sottolineò come: " la norma in esame non sia in contraddizione con il nuovo quadro normativo; al contrario, l'eliminazione di una risorsa già prevista nel Sistema precedente sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni scolastiche"."

"Si ritiene, pertanto, che il dirigente, nell' individuare i docenti di cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto, previste dal citato art. 459 T.U. n. 297/1994, lo stesso dirigente possa disporre l' esonero o il semiesonero, dandone comunicazione all'Ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla copertura del posto di insegnamento". "

Nel concludere l'espressione del parere, infine, il Consiglio segnalò comunque la: "… necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame. Infatti, il recente D.L.vo n. 233 del 30/6/1999 ha provveduto soltanto alla riforma degli organi collegiali della scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale, individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e propositivi, nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nei consigli regionali dell'istruzione e nei consigli scolastici locali, mentre risulta ancora pendente il Disegno di riforma degli organi scolastici"."

Il contratto, con coerenza, ha preso atto della scomparse del Vicario, registrando la situazione legislativa vigente, riconoscendo, con le risorse contrattuali a disposizione, due collaboratori individuati dal dirigente. Esoneri e semiesoneri, invece, costituiscono una risorsa che la legge mette a disposizione delle scuola e compete al Ministero assicurarla; il Dirigente Scolastico la attribuirà al collaboratore che egli stesso incarica della sua sostituzione.

Fonte: FLC CGIL

Spero di essere stata d'aiuto
Buono studio

Da: Tess29/12/2010 11:45:58
Grazie mille

Da: Roby Roby29/12/2010 13:12:04


una domanda

malgrado le profonde innovazioni riguardanti l'ambito disciplinare determinate dal D.Lgs.150/09 (meglio noto come Decreto Brunetta),non è stato abrogato l'art.468 relativo al TRasferimento del personale docente o direttivo per incompatibilità ambientale.

in casi di particolare urgenza onde assicurare continuità e regolarità dell'azione amministrativa e del servizio il Dirigente può disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente dopo aver sentito il parere del Collegio dei Docenti.
In casi di particolare gravità e urgenza che creino grave turbamento e rechino grave pregiudizio all'istituzione conseguenti a comportamenti lesivi  della diginità alttui,il DS può emanare direttamente il provvedimento  sospensivo senza il parere del Collegio.

Il provvedimento dovrà essere convalidato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale nei successivi 10 giorni pena la revoca di diritto dello stesso.

la mia domanda è:
quale funzione ha il parere collegiale in questo contesto e
soprattutto è vincolante o consultivo?
nessun problema sorge in caso di concordanza fra il parere collegiale e la decisione dirigenziale, ma in caso il collegio si esprima contro la sospensione cautelare del docente in questionecontraddicendo la decisione del DS, quest'ultimo potrà procedere ugualmente essendo il parere puramente consultivo o sarà vincolato a tenerne conto e "congelare" il provvedimento?

il fatto che in casi di particolare urgenza il provvedimento non necessiti di parere mi fa propendere per il valore meramente consultivo,ma non ne sono sicura!

cosa ne pensate?


Da: fata morgana29/12/2010 13:46:19
x Roby
Il parere è obbligatorio ma non vincolante. 

Non si dice consultivo, si dice obbligatorio!

Buon anno

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