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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: GIODDU18/12/2011 16:17:10
L'esordio dei nuovi dirigenti. Una chicca,
www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20111215155241.pdf

Guardate i requisiti richiesti e ditemi un po quante persone in Sardegna possono averli.
///
I candidati, oltre possedere i requisiti di ordine generale, dovranno:
- avere comprovata esperienza multidisciplinare di almeno 15 anni nel settore della produzione e divulgazione di contenuti di carattere istituzionale,sui temi dell'economia, della politica, dei trasporti, del turismo, dell'ambiente, etc,
-essere iscritti all'Ordine nazionale dei giornalisti, albo dei giornalisti professionisti, per un periodo non inferiore ad anni 15;
- aver coordinato e gestito la divulgazione di informazioni, oltre che l'attività di comunicazione dell'Amministrazione Regionale e di altri enti, fornendo un'informazione di base capillare di cui hanno beneficiato tutti i mass media e tutti gli organismi istituzionali dello Stato, della Regione e degli enti locali per un periodo non inferiore ad anni 15;
- aver coordinato o diretto un ufficio stampa di carattere istituzionale per non meno di 2 anni;
- essere domiciliati in Sardegna per tutta la durata del progetto.

Da: per Giordu19/12/2011 09:16:02
Secondo me,  nei requisiti manca il nome e cognome della persona da assumere e poi siamo apposto

Da: Gioddu19/12/2011 09:25:26
Ah dimenticavo, per il fortunato prescelto/a ci saranno la bellezza di 100.000,00 lordi annui (dicasi centomila/00) euri.

Da: PER Gioddu19/12/2011 09:29:23
A mio parere l'ha trovata già bella e pronta e l'ha firmata.... mah.

Da: Gioddu -LAST NEWS OVER THE TOP19/12/2011 12:29:00
http://www.sardegna24.net/regione/un-bando-ad-hoc-per-un-giornalista-e-giallo-in-regione-1.47658

REGIONE
Un bando ad hoc per un giornalista, è giallo in Regione  
C'è un giallo in Regione: l'assessorato Affari generali, giovedì 15 dicembre, ha pubblicato un «avviso di selezione di un esperto per la gestione di contenuti divulgativi di carattere istituzionale nell'ambito del progetto denominato "Over the Top Tv", finalizzato alla creazione di un nuovo modello di comunicazione istituzionale basato sulle più moderne soluzioni della Tv». I requisiti richiesti per il progetto fanno pensare ai cosiddetti "bando fotografia", quelli cuciti ad hoc per una figura professionale precisa che verrà certamente assunta. Il profilo corrisponde a quello del capo ufficio stampa del Presidente della Regione, Giorgio Greco. Quello che ironicamente, nel tam tam che corre su Facebook immediatamente dopo la pubblicazione della notizia, viene definito "profilo greco".

I requisiti sospetti sono almeno due. Il primo: «È necessario essere iscritti all'Ordine nazionale dei giornalisti, albo dei professionisti, per un periodo non inferiore ad anni 15», anzianità che esclude dalla partecipazione molti professionisti sul mercato. A questo se ne aggiunge un altro che, sommato al primo, sfoltisce quasi del tutto, eccetto uno, il numero dei possibili partecipanti: «Bisogna aver coordinato o diretto un ufficio stampa di carattere istituzionale per non meno di due anni". Sembra proprio la fotografia del curriculum di Giorgio Greco. Il professionista, interpellato da noi, risponde: «Grazie ma non sono interessato. Ho saputo delle malignità che girano, ma io ho un contratto da capo ufficio stampa e sono legato a questa amministrazione fino all'ottobre 2012». La scadenza per la presentazione delle domande è il 29 dicembre. Un tempo brevissimo, considerate anche le festività per le vacanze natalizie.



Greco intanto si sente di tranquillizzare con maggior forza: «Non partecipo al bando. Per provare quanto dico controllate il 29 se tra i nomi c'è anche il mio». Sorriso. Ma poi si fa serio: «Se dovesse esserci il mio nome, sappiate che è un falso e inquel caso farò denuncia ». Il giallo del "bando-fotografia" parte dalle vicissitudini interne allo staff del presidente Cappellacci. Da mesi tra il governatore e il capo ufficio stampa le cose non girano per il verso giusto. Tanto che voci interne all'ufficio assicurano che Cappellacci e Greco non si parlano da almeno due mesi. Le ipotesi sul bando cucito ad hoc sono diverse ma una sola sembra essere la più accreditata: il presidente vorrebbe "un' uscita morbida" per Greco dal ruolo attuale, che pare dovrà essere affidato a un altro giornalista (in pole position un professionista romano). Per questo avrebbe preparato per lui, con questo bando , una "buonuscita", ricompensata con 100 mila euro lordi a gravare "sugli stanziamenti del Por Sardegna Fesr 2007-2013".



Più o meno quanto Greco percepisce nel suo ruolo attuale di capo ufficio stampa, secondo voci ben informate. Ma, come abbiamo visto, il diretto interessato smentisce nel modopiù categorico.Eil mistero si fa più fitto.Egli scenari ipotetici si complicano. Cappellacci e Greco - ipotizza qualcuno - potrebbero anche aver concordato il bando, ma nel frattempo qualcosa tra i due è andata storta. E ancora: Cappellacci sta lanciando al suo capo ufficio stampa una ciambella di salvataggio, prima di licenziarlo, e aspetta che il professionista la colga. Una possibilità vantaggiosa per entrambe le parti. Consentirebbe al Presidente di non ripetere l'esperienza avuta col primo professionista ingaggiato per lo stesso ruolo: Valerio Vargiu, giornalista di Videolina. Messo alla porta da Cappellacci, il 10 settembre 2010, Vargiu ha fatto causa alla Regione. Il giudice del lavoro ha dichiarato il suo licenziamento immotivato e ha decretato il diritto per il professionista ad avere il pagamento degli stipendi arretrati, quanti sarebbero i mesi previsti dal contratto interrotto nel 2010: circa 200mila euro.

Le intemperanze di Cappellacci con i suoi dipendenti portano le casse pubbliche a sborsare cifre enormi. Ec'è anche chi fa notare che l'ultimo bando - per qualunque persona sia stato fatto - determina comunque un esborso inutile: lo staff di Cappellacci è formato già da 12 giornalisti, assunti da lui con rapporto fiduciario: competenze adeguate per seguire il progetto "Over the top tv". M. Giovanna Fossati
19 dicembre 2011

Da: x notizie sui ricorsi19/12/2011 18:47:19
Sarà questa la memoria di difesa della RAS?

Risposta scritta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione all'interrogazione SANNA Matteo sulla procedura concorsuale riguardante l'assunzione a tempo indeterminato di 57 dirigenti alla Regione Sardegna.

***************

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

a.Prova preselettiva. Su 3.280 candidati ammessi, 1.462 hanno sostenuto la prova preselettiva e 571 sono stati ammessi alla prova scritta, in conformità all'art. 6 del bando.

b.Requisiti di ammissione. L'accertamento dei requisiti, effettuato prima della prova scritta, ha determinato l'esclusione di 60 candidati e la loro sostituzione con altrettanti candidati, secondo l'ordine della graduatoria della preselezione, in conformità al citato art. 6 (penultimo capoverso).
Avverso il provvedimento di esclusione, alcuni dei candidati hanno ricorso al TAR, che, nelle more del giudizio di merito, ha emesso esclusivamente decisioni di natura cautelare, in sostanza disponendo a favore dei ricorrenti l'ammissione alla prova "con riserva". A seguito di queste decisioni - per ragioni al tempo stesso equitative e cautelative - l'Amministrazione ha ammesso (ovviamente sempre con riserva) anche i candidati esclusi per motivi analoghi, ma ancora in attesa di decisioni del giudice, nonché quei candidati che avevano ancora aperti i termini per ricorrere e ottenere dal giudice una decisione cautelare.

c.Ammessi alla prova scritta. I candidati ammessi alla prova scritta sono risultati 631, 555 dei quali si sono presentati a sostenerla; di questi, 57, presentatisi, hanno subito rinunciato, mentre 498 hanno svolto l'elaborato.

d.Candidati ammessi ma privi dei requisiti. Fermo quanto precisato nei punti precedenti, non risultano tra gli ammessi candidati privi dei requisiti. Né risultano, tra gli ammessi, dipendenti di organismi privati, mentre è irrilevante il fatto che in alcuni enti si applichino i contratti collettivi del settore privato.

e.Superamento della prova scritta. Hanno superato la prova scritta 35 candidati. Tra questi figurano anche 4 ammessi con riserva. Non avendo il giudice amministrativo ancora deciso in merito alla loro esclusione dal concorso, al momento non è dato sciogliere la riserva; una loro definitiva esclusione infatti alimenterebbe inutilmente il contenzioso.
La distribuzione dei candidati che hanno superato la prova scritta, secondo lo status lavorativo rivestito, è rappresentata come segue e, tenuto conto che si tratta di un concorso di secondo grado, attesta sia una ragionevole presenza di candidati esterni, sia una buona rappresentanza delle diverse strutture regionali:

19 - Dipendenti dell'Amministrazione regionale
6 - Dipendenti di enti e agenzie regionali, di cui 1 in temporanea assegnazione al Gabinetto dell'Assessore degli affari generali.
6 - Dipendenti di enti locali;
1 - Dipendenti di ASL
3 - Libero professionisti.

I 19 dipendenti regionali prestavano servizio, nel periodo in cui si è svolta la prova scritta, nelle seguenti strutture:

2 Presidenza - Ragioneria generale
3 Assessorato programmazione
1 Assessorato trasporti
1 Assessorato agricoltura
2 Corpo forestale
2 Assessorato enti locali - D.G. Urbanistica
3 Assessorato enti locali - D.G. enti locali
1 Assessorato lavori pubblici
2 Assessorato lavoro, di cui 1 in temporanea assegnazione al Gabinetto dell'Assessore degli Affari generali
1 Assessorato degli affari generali - D.G. Affari generali
1 Assessorato dell'igiene - D.G. Sanità, in temporanea assegnazione al Gabinetto dell'Assessore degli affari generali

f.Prova scritta. E' stata ipotizzata la realizzazione di un progetto - avente come obiettivo implementazione di un sistema informatico informativo regionale - nell'ambito di un intervento di spesa approvato dalla Giunta regionale; del progetto dovevano essere descritte le fasi operative necessarie per conseguire l'obiettivo: dalla pianificazione del progetto stesso alla combinazione dei diversi strumenti organizzativi e gestionali necessari, dalla conduzione della gara d'appalto per l'affidamento esterno alla prefigurazione della gestione a regime del sistema informativo.
Al riguardo, va premesso che il sistema informativo coinvolge l'intera organizzazione regionale, degli uffici e del lavoro, e che i relativi obiettivi costituiscono da anni una priorità assoluta dell'Amministrazione e quindi sono di generale conoscenza, se non di comune applicazione, dei dipendenti regionali; mentre gli elementi progettuali indicati e messi in sequenza, nella traccia data ai candidati dalla Commissione esaminatrice, rappresentano uno schema tipo applicabile a qualsiasi progetto, che il candidato poteva sviluppare e arricchire a seconda della propria esperienza professionale.
A riprova che al candidato era richiesta questa capacità e che non fosse determinante, invece, la minuziosa conoscenza del progetto realmente in atto nell'Amministrazione, possono essere rilevanti questi dati: su 35 candidati che hanno superato la prova scritta, ben 16 (circa il 46%) non appartengono all'Amministrazione, e del restante 54% la gran parte segue altre attività e progetti. Viceversa, tra coloro che non hanno superato la prova, risulta significativo il numero di dipendenti impegnati in ambiti in cui si articola il sistema informativo regionale; e d'altra parte non può pretendersi che nessun dipendente coinvolto nell'informatizzazione dell'organizzazione regionale superasse la prova.

g.Modalità di consegna degli elaborati. I verbali della Commissione esaminatrice non evidenziano disfunzioni nella fase di chiusura della prova. La Commissione, interpellata in proposito, ha risposto che, prima dell'inizio della prova, i candidati erano stati informati della possibilità di segnalare l'eventuale verificarsi di disservizi durante i lavori. Ma nessun candidato, né durante la prova, né all'atto della consegna dell'elaborato, ha presentato dichiarazioni (che d'altronde sarebbero state allegate ai verbali) circa presunte irregolarità nel corso delle operazioni. Risulta inoltre che la procedura seguita per la consegna degli elaborati è quella prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 41/13 dell'8.09.2009.
In breve risulta che, scaduto il tempo, i candidati sono stati invitati a cessare i lavori e a recarsi, per la consegna degli elaborati, presso le postazioni già utilizzate, durante l'accesso all'aula, per l'identificazione; tale iter è stato dettato per motivi pratici dato l'elevato numero di partecipanti. Effettivamente, i tempi di ritiro degli elaborati hanno dato luogo a code di attesa; ed è comprensibile, per la ragione detta, che in quei momenti ci fosse animazione e in qualche momento chiasso. Ma anche per questa circostanza, risulta del tutto inverosimile che i candidati potessero continuare la stesura del compito e quasi trasformarne, in quel breve arco di tempo, i contenuti e assicurarsi un esito positivo della prova.
D'altronde, la selettività dei risultati della prova, documentati dai verbali e dalle schede utilizzate per la formulazione dei giudizi da parte della Commissione, contraddicono le supposizioni e le illazioni divulgate, che si sono volute trarre dalle circostanze descritte.

h.Sostituzione di un componente della Commissione. A seguito delle dimissioni del Prof. Luca Tamassia dalla Commissione, si è posto il problema della sua sostituzione in termini di urgenza. La scelta è caduta sull'avv. Luca De Angelis, conosciuto nell'ambito regionale perché Presidente del Comitato per la rappresentanza negoziale dell'Ente foreste dal gennaio 2010, componente dello stesso Comitato nel triennio precedente oltre che componente dell'omologo Comitato per il personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali dal 2003 al 2006. Indipendentemente dagli altri titoli, si è ritenuto che un così lungo periodo di approfondimento delle tematiche relative al personale e all'organizzazione regionale costituisse titolo più che valido per ricoprire l'incarico di componente della Commissione. E' invece del tutto irrilevante il fatto che, a suo tempo, l'avv. De Angelis avesse presentato domanda di partecipazione al concorso, al quale poi non ha partecipato.

i.Tempo di correzione degli elaborati. La correzione degli elaborati è avvenuta dopo le ferie estive, in un arco temporale che ha tenuto conto dei tempi programmati dall'Amministrazione (chiusura delle correzioni entro il 2010) e di quelli connessi agli impegni accademici di un componente della Commissione.
Sul piano operativo, va detto che la "griglia" relativa ai criteri per la vantazione degli elaborati (predisposti dalla Commissione e pubblicati prima dello svolgimento della prova scritta) ha guidato la medesima nella lettura degli elaborati e nelle conseguenti valutazioni. Questa modalità ha determinato un forte contenimento dei tempi di lavoro e, anche in ragione di ciò, ha favorito omogeneità nella valutazione. D'altra parte, non ogni elaborato richiede lo stesso tempo di analisi, dato che, nei casi di mediocrità/brevità dello stesso, l'impegno temporale richiesto è molto contenuto: il che risulta essersi verificato in questa fase del concorso, caratterizzato da un elevato numero (insolito) di ammessi alla prova scritta, che forse ha fuorviato l'opinione comune circa gli esiti attesi e ha generato aspettative di superla agevolmente che, invece, si sono scontrate con la difficoltà della prova, correlata al ruolo dirigenziale, e con i parametri di valutazione (alti) stabiliti dal Bando.

j."Irregolarità" e "malcontento". Gli atti formati dalla Commissione e le operazioni concorsuali, come emergono dai relativi verbali, non evidenziano violazioni di legge e quindi escludono interventi di annullamento, che si porrebbero oltretutto in contrasto con l'interesse dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento e lederebbero gli interessi legittimi di coloro che hanno superato la prova ed hanno interesse alla prosecuzione del concorso.
Né costituisce valida ragione per l'annullamento del concorso il malcontento di coloro che non hanno riportato valutazioni sufficienti nella prova scritta, o i ricorsi presentati sinora (in realtà frequenti nei concorsi e in genere nelle procedure di gara) che l'Amministrazione doverosamente esamina e affronta nelle sedi giudiziarie a difesa del proprio operato e della legittimità dei suoi atti.
Invero, il malcontento si è espresso in forma piuttosto ampia (il dibattito sul concorso e quindi le polemiche è stato favorito peraltro dalla trasparenza della procedura e dalla comunicazione in tempo reale fornita dall'Amministrazione sul sito internet), ma sembra doversi ricondurre, soprattutto, alle aspettative create dall'insolito numero di posti messi a concorso, a fronte del quale è stata prevista l'ammissione alla prova scritta di un numero di persone rivelatosi, alla luce dei fatti, troppo elevato, che ha dato luogo ad una forte competizione interna (e a conseguenti polemiche). La conflittualità è stata poi alimentata da ulteriori fattori: il primo va riferito al disappunto di un folto gruppo di funzionari che, non avendo maturato il quinquennio di servizio richiesto per l'ammissione al concorso, ma vicino al compimento, ne è stato escluso; il secondo va ricercato nel numero di dipendenti (35 nella sola Amministrazione) incaricati di funzioni dirigenziali (la maggior parte dei quali non ha superato la prova scritta) ed evidentemente interessati al mantenimento di tali incarichi, che verrebbe compromesso dalla chiusura del concorso.
Quanto infine al ritenere punitivo il basso numero di ammessi alla prova scritta, occorre dire che ogni concorso ha una sua singolarità e connotazione, che deriva dalla tipologia delle prove e dai meccanismi di selezione previsti e attuati dalla Commissione nella sua autonomia tecnico professionale, e in relazione a questi elementi vanno valutati gli esiti. Si consideri, a questo proposito, quanto detto al punto f) circa la prova scritta, vertente non tanto sulla preparazione giuridico istituzionale o su ambiti materiali delle competenze regionali, quanto sulla progettualità del lavoro del dirigente. Peraltro, non sono infrequenti (e si possono fornire esempi anche in ambito regionale) concorsi con numeri limitati di vincitori o con vincitori in numero inferiore ai posti messi a concorso o addirittura senza vincitori.

L'Assessore
Mario Floris

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Da: RICORSO 135 AVV. MARTELLI20/12/2011 19:39:10
Data fiss. udienza:   29/02/2012  Tipologia udienza:   UDIENZA PUBBLICA 
Relatore: DA ASSEGNARE MAGISTRATO  Tipologia del relatore: CONSIGLIERE

Da: x  x notizie sui ricorsi21/12/2011 09:05:22
si ringrazia l'assessore per il fatto che abbia ritenuto mediocri temi non passati che però non ha sicuramente letto. Lo inviterei invece a leggere alcuni di quelli promossi: quello delle tre letterine ad esempio, forse forse potrebbe riconoscere la comicità

Da: i punteggi21/12/2011 17:17:23
"forte contenimento dei tempi di lavoro e, anche in ragione di ciò, ha favorito omogeneità nella valutazione"
I punteggi sono stati assegnati praticamente tutti e a tutti i compiti.
Quindi, o se li sono inventati e li hanno assegnati a caso, o i compiti li hanno letti tutti sino in fondo.

Il mio, 12 pagg. 4 minuti scarsi di correzione.

Da: x i punteggi21/12/2011 23:29:39
Per il mio ci hanno messo 3 minuti

Da: x  x notizie sui ricorsi22/12/2011 08:03:00
è evidente che non hanno letto neppure quelli che hanno passato altrimenti qualche dubbietto se lo sarebbero posti. Per una quindicina c'era la garanzia nel riferimento al libro di Bove con l'organizzazione in titoli e sottotitoli (1, 1.1 2 2.1 ecc). E poi si permettono anche di definire gli altri mediocri!!!!

Da: i punteggi22/12/2011 10:45:32
ma è possibile che nessuno ci renda giustizia davanti a questa spavalda e strafottente presa in giro?
3 pag, scritte fitte fitte, lette in un minuto.
ma vaff.....
ho solo perso tempo ed energie!!!
vergogna

Da: trucchi vari29/12/2011 15:09:32
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/29/quella-strana-gara-dellenit-prevista-un-anno-prima-e-vinta/180448/

Da: x  i punteggi04/01/2012 09:19:37
io 12 pagine  in 4 minuti

Da: x i concorsii10/01/2012 15:30:48
interessante ......

http://www.youtube.com/watch?v=KYGU1PIBQj0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=i8I_50g3Hp0&feature=related

Da: FF PRESIDENZA13/01/2012 09:17:04
qualcuno ha sentito  ch'è stata fatta manifestazione d'interesse per ff in presidenza?E LA PUBBLICITA'?LA TRASPARENZA DOV'E'?
CHE SCHIFO!SOLITE COSE NON CAMBIERA' MAI NULLA.

Da: x ff presidenza14/01/2012 20:20:39
le manifestazioni di interesse vengono fatte ......... peccato che qualcuno si dimentichi di portarle a conoscenza del personale che potrebbe essere interessato.
Suggerisco che le prossime vengano pubblicate su INTRAS
Ah, Ah, Ah !!!!!

Da: da vedere16/01/2012 13:45:00
http://www.youtube.com/watch?v=Gd-r9-2SnVk

Da: 10 giorni26/01/2012 14:49:25
Senza scrivere cazzate. Un RECORD!

Da: Peccato26/01/2012 16:16:36
Che tu li hai interrotti!

Da: 135/201127/01/2012 09:26:18
29/02/2012

Da: zp31/01/2012 12:01:52
Per quale motivo un neo-dirigente regionale può esercitare in prima persona un'attività di imprenditore turistico vietata tassativamente dalla Legge ?

Da: pzzzzz31/01/2012 13:04:34
a quanto risulta ancora non ha preso servizio...forse è per questo motivo? boh

Da: zp31/01/2012 13:59:48
Art. 44
Incompatibilità.
1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.
3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, né per il percepimento di compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.
4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego.
5. L'Amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.
6. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.
7. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è annualmente inviato per conoscenza al Consiglio regionale e pubblicato all'albo della Presidenza della Giunta.
8. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 5. I criteri devono tener conto della specifica professionalità del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
9. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.
10. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 entrano in vigore il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
________________________________________

________________________________________
Art. 45
Deroga per i dipendenti a tempo parziale.
1. Il divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sono altresì obbligati a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attività lavorativa.
2. Non possono essere autorizzati impieghi o attività che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, né le attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, né gli impieghi ed attività, indicati in via generale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta, che devono essere comunque esclusi in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali. L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro sessanta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 può subordinare tale richiesta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma.
3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti.
4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.
________________________________________

________________________________________
Art. 46
Rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, esclusi il personale dirigenziale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti (61).
2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le norme vigenti in materia di personale a tempo pieno.
3. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, i criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la durata e l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, il trattamento economico anche accessorio, il congedo ordinario dei dipendenti a tempo parziale sono disciplinati dai contratti collettivi.
________________________________________
(61)  Comma così sostituito dall'art. 20, comma 9, L.R. 11 maggio 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, escluso il personale dirigenziale, quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti.».

Da: zp31/01/2012 14:05:13
Un funzionario, se autorizzato, potrebbe astrattamente andare in part-time per fare l'imprenditore e/o il libero professionista.
Un dirigente no! non lo può fare.
Non importa il fatto che non gli abbiano dato ancora
l'incarico di direzione di un servizio.
Detto questo volete sapere di chi stiamo parlando?
No non c'è bisogno lo sapete già!
E allora.........indignatevi.

Da: x  zp01/02/2012 08:56:55
forse non è sua l'attività ma della famiglia

Da: zp01/02/2012 09:26:54
Hai mai sentito parlare dell`imprenditore di fatto?

Da: zp01/02/2012 09:36:23
Ovvero dell´imprenditore occulto.

Da: zp01/02/2012 09:52:52
Conta di piu´ l´appartenenza alla P.A. o gli affari di famiglia seguiti in prima persona anche alla guida di consorzi di imprese?

Da: ***********13/02/2012 14:48:53
L'Agenzia delle entrate si è fatta fabbricare un bell'emendamento al decreto "milleproroghe", in deroga all'art.19 co.6 del d.lgs 165/2001


L'Agenzia delle entrate deve essere molto fortunata. Al suo interno, infatti, debbono operare circa 800 funzionari toccati dal dono della supercompetenza tecnica.

Non si spiegherebbe altrimenti, infatti, la pervicacia con la quale l'Agenzia persegue l'intento di beneficiare questi talentuosissimi funzionari con un meritato incarico dirigenziale, anche se il Tar Lazio ha chiarito che gli incarichi da anni attribuiti a questi premi Nobel del diritto tributario sono illegittimi, contrari a Costituzione ed immeritati.

Ma, in Italia, le sentenze non possono costituire un problema, specie, poi, quelle amministrative. Si applica la "pratica dell'atrazina": anni addietro, quando si coprì che in molte acque c'era un livello della sostanza velenosa più elevato della tollerabilità, cosa si escogitò? Bonficare le acque? Nemmeno per sogno. L'idea fu di modificare la legge ed elevare la soglia di tollerabilità. Industrie salve. La salute un po' meno.

Allo stesso modo, si acclara (Tar Lazio, Sez. II, sentenza 30.9.2011, n. 7636) che l'Agenzia delle entrate ha illegittimamente affidato, per anni, incarichi dirigenziali per coprire circa il 70 dei posti dirigenziali della dotazione organica a propri funzionari interni, in applicazione distorta di regolamenti interni ispirati all'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001? Invece di accusare il colpo e rassegnarsi ad agire come impone la Costituzione, cioè assumere i dirigenti per concorso, l'Agenzia delle entrate si fa fabbricare un bell'emendamento al decreto "milleproroghe", ai sensi del quale "l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate potrà affidare incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti".

L'emendamento, indirettamente, conferma che gli incarichi attribuiti a funzionari interni per anni ed anni erano effettivamente contrari a legge. L'Agenzia, infatti, deve essersi resa conto di non avere alcuna possibilità di ottenere ragione davanti al Consiglio di stato. Meglio, dunque, farsi cambiare le norme e perpetuare, con un ombrello di legittimità apparente, la pessima abitudine di fare da Caligola e nominare dirigente quale cavallo meglio piaccia.

In apparenza, l'emendamento spinge l'Agenzia a procedere come la Costituzione impone, cioè per concorso. Ma, come si vede, non fissa alcun termine perché essa si attivi per coprire i posti dirigenziali della dotazione mediante selezioni pubbliche. Dunque, "nelle more" l'Agenzia è autorizzata, fuori da ogni regola e limitazione prevista, ad incaricare come dirigenti propri funzionari "a tempo determinato". Col piccolo problema che il "termine" di questi incarichi, visto che non viene stabilito quando si procederà ai concorsi, potrebbe non conseguirsi mai. E, infatti, sono circa 10 anni che questi funzionari, tra un incarico e l'altro, continuano a fare i dirigenti e percepire il relativo compenso, senza essersi nemmeno mai sognati di fare il concorso. Quando si dice che il "posto fisso" è una chimera. In effetti, i capacissimi funzionari dell'Agenzia, formalmente hanno incarichi "a termine", il massimo della flessibilità. Di fatto, da due lustri - tempo che nessun umano lavoratore flessibile ha mai conosciuto per la sua attività lavorativa - operano come dirigenti, per altro con la consapevolezza che ove mai dovessero essere valutati negativamente, a differenza dei dirigenti veri, non perderebbero il posto di lavoro, ma tornerebbero a svolgere l'attività di funzionario.

L'emendamento è un chiaro insulto alla Costituzione e, è il caso di dirlo, anche ai problemi che incontra il mercato del lavoro, sia privato, sia pubblico.

L'amministrazione delle Finanze, tuttavia, non è per nulla nuova a simili forzature dell'ordinamento e della Costituzione. Ricordiamo una celeberrima sentenza della Consulta, la 1/1999. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale sancì in maniera chiara e definitiva l'illegittimità costituzionale dei concorsi interni (anche se ci vollero ancora alcuni anni perché la magistratura ordinaria ed amministrativa ne prendesse atto e perché il legislatore, con il d.lgs 150/2009 eliminasse il cascame delle progressioni verticali). Chi fu protagonista di un'imbarcata di concorsi interni senza precedenti? L'amministrazione delle finanze.

Vecchi vizi sono duri a morire. Si dirà che gli incarichi dirigenziali a funzionari non sono concorsi interni, perché gli incarichi sono, appunto, a tempo determinato. E' vero. Ma, non si capisce francamente la ratio per la quale anche chi aspira ad un posto da bidello a tempo determinato deve sottoporsi alle selezioni pubbliche svolte dai Centri per l'impiego, oppure persino chi deve ricevere un incarico da 1000 euro va individuato dopo una selezione, mentre incarichi molto ben remunerati e che richiederebbero una selezione estremamente seria, come quelli dirigenziali, si possa ammettere siano assegnati ad personam. E per durate sicuramente non brevi, come il caso degli 800 e passa funzionari dell'Agenzia dimostra.

In effetti, l'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 consente di incaricare personale non avente la qualifica dirigenziale (ma pur sempre sulla base di una selezione), in relazione alla professionalità spiccatissima posseduta. Se l'Agenzia volesse applicare la norma, allora si dovrebbe dare per scontata la fortuna cui si accennava all'inizio di avere tra le sue fila ben 800 persone che:

a)                  abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenzial;

b)                 o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza

c)                  o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Un po' improbabile, ma possibile, per carità. Che sia improbabile lo dimostra proprio l'emendamento, posto a consentire incarichi dirigenziali ai funzionari in quanto tali, prescindendo totalmente dal possesso di una particolare professionalità. Con buona pace della selettività, della meritocrazia e della Costituzione.

Altra cautela prevista dall'articolo 19, comma 6, ai fini di incarichi dirigenziali a chi non sia in possesso della qualifica, è la limitazione numerica percentuale. Anche questa totalmente violata dall'Agenzia, che copre ben di più dell'8% consentito dalla norma; l'emendamento, ovviamente, si guarda bene dal garantire il rispetto del tetto percentuale normativamente posto.

Appare francamente paradossale che il legislatore continui ripetutamente, proprio per quanto concerne la dirigenza, a smentire il principio dell'astrattezza e generalità della legge e procede, per l'ennesima volta, a leggine in questo caso ad personas o ad agenziam, in spregio alle regole ordinamentali. Proprio, per altro, in una fase di pesantissima riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con problemi di esuberi e ricalibrature dei posti anche dirigenziali, effetto, ad esempio, della SuperInps che ingloba Inpdap ed Enpals, dei tagli alle dotazioni organiche delle amministrazioni statali, del destino ancora per nulla chiaro del personale delle province.

Si è sempre detto e previsto nelle norme che la mobilità deve essere lo strumento principale per coprire le vacanze di organico e consentire una migliore allocazione del personale. Gli 800 posti vacanti dell'Agenzia potevano essere l'occasione per provare a muovere (la flessibilità anche territoriale va tanto di moda…) qualche dirigente da alcune amministrazioni, per rafforzare le fila dell'amministrazione finanziaria. Non se ne fa nulla. Continuiamo così, a sfidare l'ordinamento, la Costituzione, nell'interesse di alcuni, a danno di molti.

La vicenda è la riprova che l'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 andrebbe semplicemente abolito.

Per gli organi politici occorrerebbe limitare la chiamata diretta di soggetti di staff privi di ingerenze e poteri gestionali: consigliere politico, capo di gabinetto, ufficio stampa, portavoce. Altrimenti, i cavalli di Caligola continueranno a galoppare indisturbati nelle praterie dell'amministrazione pubblica.


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