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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: gioddu | 18/10/2011 23:31:50 |
A Roma gli indignati a Casteddu i rassegnati! Sveglia! | |
Da: gioddu | 18/10/2011 23:36:23 |
Tra il ricorso al TAR e la letterina alla Gabanelli.....mi sono dimenticato qualcosa? | |
Da: settimana enigmistica | 19/10/2011 16:04:15 |
caccia all'intruso: uno dei ff rinominati è tra gli ammessi con riserva allo scritto per mancanza dei requisiti!!!!!! ahia ahia ahia | |
Da: x settimana enigmistica | 19/10/2011 18:08:23 |
E' chiaro : R.S. | |
Da: di nuovo sui f.f. | 19/10/2011 18:37:01 |
Quindi come vedete non sbagliavo quando asserivo, con cognizione di causa, che alcune di queste nomine riguardano persone prive della laurea, in congedo per maternità , piuttosto che prive del requisito dei cinque anni. E come ho detto :Attenzione ai danni ................ | |
Da: X enigmisti | 19/10/2011 22:26:16 |
11/01/2010 05/08/2010 Indovinate che date sono? :) | |
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Da: molto curiosa | 20/10/2011 11:14:58 |
ma i nuovi dirigenti che fanno????? Sono già stati assegnati ai loro uffici????? | |
Da: indignati bocciati | 20/10/2011 11:42:07 |
Cari indignati, siete solo un branco di bocciati!!!!! | |
Da: x settimana enigmistica | 20/10/2011 11:52:10 |
M.M. (chiamami Er Pellicciotto) | |
Da: per tutti | 20/10/2011 12:58:25 |
vedere le sentenze tar lazio 6884/2011 - 7636/2011 sui ff | |
Da: per tutti | 20/10/2011 13:33:48 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4949 del 2010, proposto da: Dirpubblica (Federazione Funzionari Professionisti e Dirigenti delle Ppaa e delle Agenzie), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio, 37; contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento - della delibera del comitato di gestione n. 55 del 2.12.2009, con cui è stato sostituito l'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate; Viste le memorie difensive; Vista le sentenza non definitiva n. 260 del 2011; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Dirpubblica ha proposto ricorso per l'annullamento della delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate, indicata in epigrafe, con la quale è stato modificato l'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, consentendo il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale. Il gravame è affidato alle seguenti censure di diritto: -) Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 , commi 2, 4 e 5, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; violazione e falsa applicazione delle norme in materia di assegnazione allo svolgimento di mansioni superiori; violazione e falsa applicazione dell'allegato A) del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004 sulla reggenza degli uffici e il riconoscimento del trattamento economico dirigenziale; carenza dei presupposti, eccesso di potere e sviamento. Si contesta, in sostanza, la possibilità per l'Agenzia di conferire incarichi dirigenziali a funzionari non in possesso della qualifica relativa, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l'ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale. -) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 27 e 28 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt. 60 e 71 del d. lgs. 30 luglio 1999 n. 300; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e dei principi in materia di reggenza degli uffici dirigenziali; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; violazione del principio per cui l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguiti di concorso pubblico; eccesso di potere e sviamento. L'Agenzia, con la modifica normativa impugnata, avrebbe oltrepassato i limiti alla propria autonomia regolamentare, violando i principi fondamentali per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente e per carenza di interesse; nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso. Con sentenza non definitiva del 24.11/13.1.2011 il Collegio, rigettando l'eccezione della difesa erariale, ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente e , considerata l'indizione del concorso per la copertura di 175 posti di dirigente di seconda fascia, allo scopo di accertare l'effettività dell'interesse al ricorso, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di rendere chiarimenti in ordine al numero complessivo dei posti di dirigente ulteriormente vacanti rispetto a quelli messi a concorso e da coprire, eventualmente, mediante conferimento di incarichi a funzionari privi della qualifica dirigenziale in applicazione della delibera impugnata. Con nota depositata in data 5.2.2011 l'Agenzia chiariva che, alla data del 31 gennaio 2011, su complessive n. 1.143 posizioni dirigenziali, i posti coperti da dirigenti sono soltanto 376, mentre ben 767 sono i posti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o vacanti. Anche a prescindere dai 175 posti messi a concorso, residuano un complesso di 592 posti vacanti , per i quali la delibera impugnata ha legittimato la copertura mediante conferimento di incarichi a funzionari non dirigenti. Alla pubblica udienza del giorno 25 maggio 2011, in esito alla discussione, la causa è stata pertanto trattenuta dal Collegio per la definizione nel merito. DIRITTO Preliminarmente il Collegio rileva la sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione all'impugnazione della delibera indicata in epigrafe, con la quale il Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate, nell'esercizio di un potere organizzativo e regolamentare, ha disposto in ordine alle modalità di copertura dei posti di dirigente vacanti, consentendo fino al 31 dicembre 2010 il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti. Secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione, infatti, in materia di pubblico impiego privatizzato sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 comma 1 del d. lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi possano influire sullo status di una categoria di dipendenti pubblici, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privato rum ( cfr. Cass. Sez. un. 13 luglio 2006 n. 15904). Nel caso di specie la natura organizzatoria dell'atto impugnato e la finalizzazione al pubblico interesse alla copertura dei posti dirigenziali vacanti appare fuor di dubbio, cosicchè la controversia, pur potendo avere riflessi sui contratti stipulati o stipulandi in applicazione della delibera de qua, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, investendo direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge di disposizioni organizzative con le quali vengono definite le linee organizzative per l'organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità delle posizioni dirigenziali (cfr. anche Cass. Sez. un. 25.9.2009 n. 20642). Alla luce, poi, dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, in ordine ai posti dirigenziali ancora coperti mediante conferimento di incarico a funzionari privi di qualifica dirigenziale, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, considerato che anche nell'anno 2010 una parte rilevante dei posti vacanti è stata coperta secondo le indicazioni regolamentari di cui alla delibera impugnata. Ciò premesso, nel merito è fondato il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione dei principi di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001. L'art. 24, co. 2, del regolamento di amministrazione, nel testo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 55 del 22/12/2009 oggetto di impugnazione, stabilisce che «per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 ( cioè mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti) fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010». La delibera del Comitato di gestione n. 55 del 22/12/2009, dunque, come già analoghe delibere adottate fin dal 2006, ha perpetuato fino al 31 /12/2010 la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti. Detti incarichi, però, conferiti senza l'espressa indicazione di un termine di durata, e sostanzialmente prorogati di anno in anno, risultano espletati da funzionari non dirigenti, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia contemporaneamente provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e implicano indiscutibilmente l'espletamento di mansioni superiori dirigenziali da personale privo della relativa qualifica. Costituisce infatti circostanza di fatto pacifica, perché peraltro non smentita in giudizio neanche dalla difesa erariale, che le mansioni oggetto degli incarichi de quibus corrispondono a quelle tipiche della qualifica dirigenziale, implicando conseguentemente l'attribuzione del relativo trattamento economico. Ora, l'espletamento di mansioni superiori da parte didipendenti pubblici contrattualizzati, al di fuori di ipotesi tassativamente previste, è vietato dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all' art. 56, nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, e successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15 e poi dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, con conseguente nullità dell'atto di conferimento illegittimo. In altre parole, configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001. Infatti, come stabilisce il co. 5 dell'art. 52 cit., "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore": e le ipotesi di cui al secondo comma si inseriscono esclusivamente nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, come espressamente previsto anche dalla contrattazione collettiva. E', dunque, escluso che tale disciplina possa estendersi alla ipotesi di assegnazione di mansioni superiori dirigenziali, per le quali può ipotizzarsi il ricorso soltanto all'istituto della reggenza. Nel caso di specie, l'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate non contempla affatto l'ipotesi di un incarico di temporanea reggenza ma il conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale, prevedendo la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti . Infatti nel caso della reggenza non è configurabile la predeterminazione di precisi limiti temporali nè la stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, costituendo la "reggenza" un istituto di carattere eccezionale che risponde all'esigenza occasionale e transitoria di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, consentito solo nei casi in cui il venir meno della titolarità di un organo per cause imprevedibili imponga l'urgente individuazione di un nuovo soggetto temporaneamente preposto all'organo a salvaguardia degli interessi pubblici perseguiti. Inoltre, come ha avuto modo di notare ripetutamente la giurisprudenza, la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questi limiti, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (Cass. civ., Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4063). Più nello specifico, per quanto in questa sede interessa, va poi aggiunto che lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali ( nel senso propriamente implicato dalla reggenza) è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall'Allegato "A" del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l'assegnazione dei predetti incarichi non dovrebbe comportare il diritto al trattamento economico dirigenziale, mentre in applicazione della delibera oggi impugnata il conferimento di incarichi dirigenziali ad interim con contratto individuale di lavoro implica anche l'attribuzione del trattamento economico del dirigente.. Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Collegio che le fattispecie disciplinate dall'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate non siano riconducibili nell'ambito degli incarichi di temporanea reggenza, implicando piuttosto il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, così collocandosi in rotta di collisione con i principi di cui agli arti. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001. La difesa erariale, nelle memorie difensive presentate in vista dell'udienza di discussione del ricorso, evidenzia in maniera analitica le ragioni per le quali, nel tempo, l'Agenzia delle Entrate non sia stata in grado di provvedere alla copertura di un numero così rilevante di posizioni dirigenziali mediante l'indizione di pubblici concorsi, essendo quindi costretta a ricorrere all'impiego di funzionari non dirigenti. Ora, osserva il Collegio, che a prescindere dalla bontà di siffatta ricostruzione, e dalla possibile individuazione di cause di una situazione di fatto anche riferibili a condotte e determinazioni di pertinenza dell'amministrazione, rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001. Una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto. Per tali ragioni il ricorso appare meritevole di accoglimento, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura; conseguentemente va disposto l'annullamento della delibera impugnata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 3000,00 ( tremila) oltre accessori come per legge. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida come in parte motiva. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati: Luigi Tosti, Presidente Carlo Modica de Mohac, Consigliere Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/08/2011 IL SEGRETARIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 705 del 2011, proposto da DIRPUBBLICA (Federazione dei Funzionari, delle elevate Professionalità , dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Medici, presso il cui studio, in Via Properzio n.37, è elettivamente domiciliato; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato; Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato e difeso; per l'annullamento - del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 146687/2010 del 29.10.2010, pubblicato in G.U.R.I., IV Serie Speciale, n. 88 del 05.11.2010; - del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.09.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 08.10.2010; - di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i Difensori indicati nell'apposito verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con provvedimento n.146687/2010 del 29.10.2010 (pubblicato in GURI n.88 del 5.11.2010, IV^ Serie Speciale) il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha bandito una selezione-concorso per il reclutamento di 175 Dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del DM (del Ministro dell'Economia e delle Finanze) 10.9.2010. Con il concorso in esame l'Agenzia ha inteso applicare l'art.1, comma 530, della L. 27.12.2006 n.196, che prevede che il reclutamento di personale dell'Amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, compreso quello delle Agenzie fiscali, può avvenire "con modalità speciali". In particolare, avviando la procedura concorsuale per cui è causa - che riserva il 50% dei posti da coprire al personale interno - l'Agenzia ha inteso trovare una soluzione per "sanare" la posizione di una serie di suoi Funzionari che da svariati anni - per l'esattezza: 80 funzionari da più di nove anni; 200 da più di cinque e altri 60 da più di tre anni (che complessivamente costituiscono il 56% delle posizioni dirigenziali attive) - svolgono "egregiamente" (come specificato nella delibera n.55 del 22.12.2009 del Comitato di Gestione), "incarichi dirigenziali" pur non rivestendo la corrispondente qualifica dirigenziale. Tale abnorme situazione si è determinata per effetto della sistematica e permanente applicazione dell'art.24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia che attribuiva temporaneamente (ma che è stato via via sempre prorogato con delibere del Comitato di Gestione, ultima delle quali la n.55 del 22.12.2009), la facoltà di coprire posti dirigenziali vacantimediante il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale. Poiché la Federazione ricorrente ritiene che la procedura selettiva in questione sia viziata da illegittimità sotto svariati profili, e che leda gli interessi degli iscritti dei quali tutela le posizioni sindacali, con il ricorso in esame ha impugnato gli atti ed i provvedimenti con i quali è stata indetta; e ne chiede l'annullamento per le conseguenti statuizioni. Lamenta al riguardo: violazione e falsa applicazione degli artt.97 e 113 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art.1 della L. 7.8.1990 n.241 e dei principii di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, deducendo che il DM 10.9.2010, che detta la disciplina della procedura concorsuale, non è stato allegato al bando (non ostante fosse richiamato dallo stesso) e con esso pubblicato in GURI, né altrimenti reso pubblico (primo motivo di gravame); violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 1°, delle disposizioni preliminari al codice civile, violazione e falsa applicazione dell'art.17, commi 3° e 4° e 4° bis della L. 23.8.1988 n.400, deducendo che il DM 10.9.2010 non è stato pubblicato in GURI pur essendo un atto di natura (e ad efficacia) regolamentare (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 100 della Costituzione, dell'art.17, commi 1° e 3° e 4° della L. 23.8.1988 n.400 e dell'art.17, comma 25°, lett. a, della L. 15.5.1997 n.127, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto è stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art.95 della Costituzione, dell'art.17, commi 3° e 23° della L. 23.8.1988 n.400 e del DPR 19.7.1989 n.366, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto prima della sua emanazione non è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 71 del D.Lgs. 30.7.1999 n.300, 30.7.1999 n.296, dell'art.1 comma 530° della L.27.12.2006 n.296, dell'art.2, comma 2°, del DL 30.9.2005 n.203 conv. in L.20.12.2005 n.248, dell'art.17, comma 3°, della L. 23.8.1988 n.400, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto nello stabilire modalità speciali di reclutamento del personale dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ne ha violato l'autonomia regolamentare ed organizzativa (quinto motivo); violazione e falsa applicazione dell'art.39, comma 1, della L. 27.12.1997 n.449, dell'art. 35, comma 4°, e 4° bis, del D.Lgs 30.3.2001 n.165, dell'art.1, comma 530 e 536, della L. 27.12.2006 n.296, dell'art.66, comma 10, del DL 25.6.2008 n.112, conv. In L. 6.8.2008 n.133, dell'art.9 del DL 31.5.2010 n.78, conv. in L. 30.7.2010 n.122, deducendo che l'intera procedura è illegittima in quanto "è stata bandita in carenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'autorizzazione di cui all'art.35, co 4 e 4bis, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165", e comunque in violazione dei principii generali che regolano l'accesso alla dirigenza nel settore del pubblico impiego (sesto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt.3, 51, 70,97, 100 della Costituzione, dell'art.2, comma 2°, del DL 30.9.2005 n.203 conv. In L.2.12.2005 n.248, dell'art.1, comma 530, della L. 27.12.2006 n.296 (settimo motivo), nonché dell'art.28 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 e del DPR 24.9.2004 n.272 (ottavo motivo), deducendo che la normativa in esame non può essere interpretata nel senso di consentire la deroga del principio secondo cui alla qualifica dirigenziale si accede mediante concorso per esami. Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione (per carenza del titolo a rappresentare interessi diffusi o categoriali) della ricorrente Federazione, e la conseguente inammissibilità del ricorso; e comunque la sua infondatezza del merito, chiedendone il rigetto con qualsiasi statuizione e con vittoria di spese. Nel corso del giudizio le parti hanno insistito, con successivi atti defensionali, nelle rispettive richieste ed eccezioni. Con ordinanza n.676 del 23.2.2011 questo TAR ha respinto la domanda cautelare, avendo ritenuto che il pregiudizio paventato non fosse attuale. Infine, all'udienza del 25.5.2011, udite le conclusioni dei Difensori, la causa è stata posta in decisione. DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione ad agire della Federazione ricorrente - eccezione sollevata in via preliminare dall'Amministrazione resistente - non merita accoglimento. La questione è stata già affrontata e risolta con la sentenza parziale n.260 del 13.1.2011, dalle cui statuizioni il Collegio non ritiene di discostarsi (la sentenza in questione, non definitoria, risulta appellata e non sospesa, con giudizio allo stato pendente).. La tesi difensiva dell'Amministrazione secondo cui nel giudizio introdotto dal ricorso in esame la Federazione tutelerebbe posizioni soggettive imputabili esclusivamente ad una parte dei propri iscritti (il che rende la domanda inammissibile per carenza di una "sufficiente diffusione" dell'interesse), non appare condivisibile. Nulla impedisce di ritenere, infatti, che vi sia un interesse generale degli iscritti a veder rispettata la disciplina dell'accesso alla dirigenza, al fine di evitare sperequazioni e trattamenti differenziati occasionali (atti a generare fratture insanabili all'interno della categoria). E poiché l'onere della prova (in ordine alla effettiva sussistenza di interessi contrapposti all'interno della Federazione, ed alla emergenza di una conflittualità tale da romperne il fronte unitario) gravava sull'Amministrazione, la quale non la ha fornita, l'adozione di una pronuncia dichiarativa del difetto d'interesse costituirebbe - ad avviso del Collegio - una ingiustificata interferenza (o ingerenza) su fatti associativi interni, e si risolverebbe in una altrettanto ingiustificata compressione del diritto di agire per la salvaguardia di interessi diffusi.. 1.2. Nel merito il ricorso merita accoglimento sotto gli assorbenti profili di doglianza di cui al sesto, settimo ed ottavo motivi di gravame, con i quali (e nella parte in cui) la ricorrente lamenta la violazione dei principi di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001. Al riguardo la Sezione si è già espressa con la sentenza n. 6884 del 25.5.2011 (dep. 1.8.2011), nella quale è stato osservato: che l'art. 24, co. 2, del regolamento di amministrazione, nel testo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 55 del 22/12/2009 oggetto di impugnazione, stabilisce che «per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 ( cioè mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti) fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010»; che in asserita, ma non corretta, applicazione della predetta normativa, la delibera del Comitato di gestione n. 55 del 22.12.2009, come già analoghe delibere adottate fin dal 2006, ha perpetuato fino al 31 .12.2010 la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti; che "detti incarichi, conferiti senza l'espressa indicazione di un termine di durata, e sostanzialmente prorogati di anno in anno, risultano espletati da funzionari non dirigenti, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia contemporaneamente provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e implicano indiscutibilmente l'espletamento di mansioni superiori dirigenziali da personale privo della relativa qualifica"; che "costituisce infatti circostanza di fatto pacifica, perché peraltro non smentita in giudizio neanche dalla Difesa erariale, che le mansioni oggetto degli incarichi de quibus corrispondono a quelle tipiche della qualifica dirigenziale, implicando conseguentemente l'attribuzione del relativo trattamento economico"; che però "l'espletamento di mansioni superiori da parte di dipendenti pubblici contrattualizzati, al di fuori di ipotesi tassativamente previste, è vietato dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all' art. 56, nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, e successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15 e poi dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52,con conseguente nullità dell'atto di conferimento illegittimo. Come già osservato nella richiamata pronunzia, "configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001". Ed in effetti tale norma stabilisce espressamente che "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore". Né potrebbe sostenersi che si sia trattato di incarichi di "temporanea reggenza". Al riguardo nella predetta sentenza la Sezione ha già chiarito che l'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate non contempla - in realtà - ipotesi di conferimento di incarichi di temporanea reggenza, ma di veri e propri incarichi dirigenziali, com'è dimostrato dal fatto che è stata prevista la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti. Ed invero nel caso della reggenza non è configurabile la predeterminazione di precisi limiti temporali nè la stipulazione di contratti individuali di lavoro, costituendo la "reggenza" un istituto di carattere eccezionale che risponde all'esigenza occasionale e transitoria di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, del quale può essere fatto uso esclusivamente nei casi in cui il venir meno della titolarità di un organo per cause imprevedibili imponga l'urgente individuazione di un nuovo soggetto temporaneamente preposto all'organo a salvaguardia degli interessi pubblici perseguiti. Inoltre, come ha avuto modo di notare ripetutamente la giurisprudenza, la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura (Cass. civ., Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4063). Più in particolare, e per quanto in questa sede interessa, va aggiunto che lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali (nel senso propriamente implicato dalla reggenza) è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall'Allegato "A" del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l'assegnazione dei predetti incarichi non dovrebbe comportare il diritto al trattamento economico dirigenziale, mentre in applicazione della delibera oggi impugnata il conferimento di incarichi dirigenziali ad interim con contratto individuale di lavoro implica anche l'attribuzione del trattamento economico del dirigente.. Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Collegio che le fattispecie disciplinate dall'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate non siano riconducibili nell'ambito degli incarichi di temporanea reggenza, implicando piuttosto il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, così collocandosi in rotta di collisione con i principi di cui agli arti. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001. Nelle memorie difensive presentate in vista dell'udienza di discussione del ricorso, l'Avvocatura dello Stato evidenzia in maniera analitica le ragioni per le quali, nel tempo, l'Agenzia delle Entrate non è stata in grado di provvedere alla copertura di un numero così rilevante di posizioni dirigenziali mediante l'indizione di pubblici concorsi, essendo quindi costretta a ricorrere all'impiego di funzionari non dirigenti. Ma - come già affermato nella richiamata sentenza - "rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001". Sicchè - in accordo con l'orientamento già assunto - non resta che confermare quanto già osservato nel precedente più volte richiamato; e cioè che "una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto". 2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso, assorbita ogni altra cansura di ordine procedimentale, va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali con le modalità e nella misura indicate in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 25 maggio e del 6 luglio 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati: Luigi Tosti, Presidente Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore Salvatore Mezzacapo, Consigliere | |
Da: | 20/10/2011 21:23:34 |
c'è qualcuno dell'area off topic qui? | |
Da: x domanda su | 26/10/2011 13:51:48 |
perchè lo vuoi sapere? | |
Da: per tutti | 26/10/2011 15:46:37 |
Direttive generali per l'assegnazione dei dirigenti assunti con il concorso pubblico bandito con decreto n. 28406/91 del 25.9.2009 e per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, di cui alla Delib.G.R. n. 37/16 del 6.9.2011. Integrazioni. (nota AA.GG. n. 27415 del 25.10.2011) 6 Nell'odg della giunta di domani | |
Da: per per tutti | 27/10/2011 10:18:43 |
Che integrazioni propone M.F.????? | |
Da: per tutti | 27/10/2011 10:57:41 |
????? non so | |
Da: per tutti gli onesti | 28/10/2011 09:36:35 |
M.F. sicuramente non animato da ideali di equità sociale. | |
Da: ... | 29/10/2011 19:54:11 |
Da: ... | 29/10/2011 19:54:32 |
cosa? | |
Da: GIODDU | 31/10/2011 14:31:01 |
Contrordine ! « All'ordine Facite Ammuina: tutti chilli che stanno a prora vann' a poppa e chilli che stann' a poppa vann' a prora: chilli che stann' a dritta vann' a sinistra e chilli che stanno a sinistra vann' a dritta: tutti chilli che stanno abbascio vann' ncoppa e chilli che stanno ncoppa vann' bascio passann' tutti p'o stesso pertuso: chi nun tene nient' a ffà , s' aremeni a 'cca e a 'll à ". | |
Da: shamrock | 04/11/2011 08:44:51 |
2 in meno.... Oggetto: Direttive generali per l'assegnazione dei dirigenti assunti con il concorso pubblico bandito con decreto n. 28406/91 del 25.9.2009 e per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, di cui alla Delib.G.R. n. 37/16 del 6.9.2011. Integrazioni. L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiamandosi alla deliberazione in oggetto, ricorda che in esito al concorso pubblico per l'assunzione di un contingente di dirigenti da destinare all'Amministrazione, Agenzie ed Enti regionali, sono stati assegnati all'Amministrazione 24 dirigenti: la totalità dei vincitori. Osserva tuttavia che, nel contingente dei posti messi a concorso, erano state previste 3 unità per l'ENAS, riguardo alle quali opera la riserva del 50% a favore dei dipendenti dell'Ente compresi nella graduatoria degli idonei. Ciò detto riferisce che 2 funzionari dell'ENAS, compresi tra i vincitori del concorso, hanno formulato motivata richiesta di fruire della riserva di legge ai fini della destinazione all'Ente di appartenenza, il quale, da parte sua, ne ha chiesto la destinazione, per dimostrate esigenze di fabbisogno dirigenziale, osservando peraltro che la fuoriuscita di 2 funzionari qualificati aggraverebbe la situazione organizzativa in atto. Fatta questa premessa, l'Assessore valutate le esigenze rappresentate dall'Ente, propone che allo stesso vengano destinati i 2 dipendenti vincitori del concorso. Evidenzia, infine, che la diminuzione di due dirigenti per l'Amministrazione realizza una corrispondente riduzione di spesa; mentre l'ENAS dovrà provvedere agli inquadramenti attenendosi ai criteri della direttiva in argomento in modo che complessivamente, tenendo conto delle cessazioni a decorrere dal 1° gennaio 2010 (i vi compresa la fuoriuscita di due funzionari dalla relativa dotazione) gli oneri relativi al personale subiscano una riduzione. La Giunta regionale, condivise le motivazioni espresse dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione DELIBERA di destinare all'ENAS i due vincitori del concorso in oggetto, appartenenti all'ente medesimo. | |
Da: Sherlock | 04/11/2011 16:27:50 |
Se Sardegna Ricerche ricerca un dirigente........chissa´ da dove spuntera´? | |
Da: Novità | 05/11/2011 16:14:09 |
Salve ragazzi avete qualche novità ? Ad esempio corrisponde al vero che i nuovi dirigenti resteranno in stand by un'altro mese? E' vero che nei vari assessorati i nuovi dirigenti non vengono accettati proprio come grandi eroi? Pare che alcuni siano al limite della depressione. Probabilmente sono solo preoccupati dei ricorsi. Fateci sapere | |
Da: per Novità | 06/11/2011 09:22:36 |
no 2 hanno l'incarico , i prox seguiranno.....zumpapero zumpapa | |
Da: 0 | 07/11/2011 08:39:51 |
Da: per Novità | 07/11/2011 10:04:15 |
Io so per certo che non sono affatto depressi....... anzi!!!!!!! E tu come stai????? | |
Da: per Novità | 07/11/2011 11:33:08 |
son contenti....altrochè i depressi siamo noi sigh !! | |
Da: x per Novità | 07/11/2011 18:31:56 |
Eppure a vederli non sembrano affatto contenti. A sentir dire alcuni colleghi si stanno lamentando presso le alte sfere per l'accoglienza ricevuta. Che strano sono stati selezionati tra migliaia di concorrenti ma la loro leadership non viene riconosciuta. E' proprio ingrata la vita. | |
Da: Leadership | 08/11/2011 18:45:46 |
Leadership...ah aha ha | |
Da: ci sono | 08/11/2011 20:40:09 |
vere e proprie fughe dai servizi nei quali appare anche solo ipotizzabile l'arrivo di uno dei vincitori | |
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