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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: notizia06/10/2011 20:13:40
il governo impungerà la norma sui f.f. alla corte costituzionale

Da: FACCIAMO DOMANDA IN MASSA07/10/2011 09:05:06
Impugnata la legge sul personale approvata due mesi fa Stabilizzazione
dei precari:
il Governo contro la Regione Sarà la Corte costituzionale a valutare
la legge sul personale della Regione, approvata dall'assemblea
legislativa sarda lo scorso 4 agosto: ieri il Governo, su proposta del
ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto, ha deciso di
ricorrere alla Consulta contro il provvedimento. La legge numero 16
del 2011 conterrebbe norme che «esulano dalla competenza legislativa
della Regione, risultando invasive della normativa statale e
costituzionale».
I RILIEVI In particolare, i dubbi riguardano l'attribuzione delle
funzioni di dirigente a dipendenti in possesso dei requisiti per
l'accesso alla qualifica dirigenziale, i cosiddetti facenti funzioni;
l'assunzione a tempo determinato (sei mesi) nei Consorzi di bonifica
per chi vi ha già operato; l'incremento della dotazione organica del
Corpo forestale della Regione di 20 unità; e il nuovo inquadramento
per il personale, che violerebbe il principio di coordinamento della
finanza pubblica in materia di contenimento della spesa.
PRECARIATO Sotto accusa, inoltre, la mancata copertura finanziaria del
reclutamento di personale archivistico, la nuova qualifica
dirigenziale da istituire nel Corpo forestale, l'indennità aggiuntiva
ai coordinatori dell'amministrazione regionale e l'incentivo economico
per l'esodo del personale. Infine il Governo considera sua competenza
esclusiva l'aggiornamento del piano pluriennale per il superamento del
precariato nella sanità: tema che aveva suscitato polemiche in
Consiglio, dividendo sia la maggioranza che l'opposizione:
Nessuna impugnazione invece per la nuova legge sulle Unioni dei Comuni.

Da: ma07/10/2011 09:29:16
uno del ruolo unico può fare domanda per sardegna promozione o è necessaria l'autorizzazione al comando?

Da: x ma07/10/2011 09:57:52
ma non vedete la presa in giro, il bando di sardegna promozione dice che in mancanza di dirigenti attribuiranno l'incarico a funzionari che abbiano esperienza nelle materie di competenza dell'agenzia
per cui la maggior parte di noi è tagliata fuori !!!!

Da: ma07/10/2011 10:02:57
si ok a parte questo, che è vero, ma lo scopo era solo quello di rompere un po le scatole, ciò che io vorrei capire è se almeno teoricamente è fattibile. A me risulta che per passare dalla regione a sardegna promozione sia necessario il comando (mobilità ecc ecc) o anche una legge. Cosa ne pensate?

Da: si però07/10/2011 10:03:20
la 31 dice che devono seguire tra i criteri anche la rotazione, quindi teoricamente non dovrebbero rinominare gli stessi.......teoricamente!!

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Da: x ma07/10/2011 11:27:24
a queste condizioni di fare l'f.f. non me ne importa un fico secco, preferirei un nuovo concorso fatto per bene.  Speriamo che il TAR ci dia ragione.
L'importante è che gli f.f. non maturino requisiti per futuri ingressi facilitati nella carriera dirigenziale

Da: ma07/10/2011 11:33:10
sono d'accordo con te, anche io ho fatto ricorso, era giusto per sapere

Da: FACCIAMO DOMANDA IN MASSA07/10/2011 12:42:51
FACCIAMO DODMANDA AL MASSIMO CI ESCLUDONO, COSì PERò INTASIAMO UN Pò LA MACCHINA AMMINISTRATIVA E CAPISCONO CHE NON SIAMO FERMI

Da: grazie ops!07/10/2011 20:28:41
come avevo già detto qualche pagine fa è evidente la scarsa competenza oppure la malafede di vecchi e nuovi dirigenti... e in materia di appalti casco l'asino...
"l'IRRAGIONEVOLEZZA del punteggio di 5,25"... chissà cosa come mai questo punteggio??? ma guarda che strano? sarà una svista come tutte quelle che hanno commesso i commissari che hanno corretto i nostri compiti???

Da: PROVATECI09/10/2011 20:35:33
e poi vi tirerete dietro le ire delle due regine di S.P.   .. state attenti sono molto pericolose

Da: FACCIAMO DOMANDA IN MASSA10/10/2011 08:56:01
quindi per evitare che qualcuno si adiri non dobbiamo fare domanda? Ma dai!! Ho fatto ricorso al concorso per dirigente e non faccio domanda qui, sono conscio che è sicuro che avrò più problemi con loro che con i ff, al max la mia carriera è finita.

Da: sarà...10/10/2011 12:02:38
http://www.sardegna24.net/regione/il-declino-di-sardegna-promozione-1.18732

Da: x   sarà11/10/2011 11:11:23
perchè non chiudono tutte le agenzie: sarebbe un bel risparmio

Da: ma11/10/2011 13:05:56
neanche nel BURAS uscito oggi vi è traccia dei decreti con i quali sono stati ri - nominati i facenti funzione. Tutto regolare questo silenzio ?

Da: ma11/10/2011 13:22:01
art. 28 comma 5 L.R. 31/1998
5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Da: si ma11/10/2011 13:26:01
che cientra?

Da: ma11/10/2011 13:36:55
ci entra che forse le regole devono essere rispettate? Che forse è necessario che sia gli interni che gli esterni sappiano? Cosa dici? Oppure ognuno può fare quello che vuole ? O magari chi non ha niente da nascondere pubblica ?C'è una legge ma chi se ne frega io decido di non rispettarla. D'altronde funziona tutto così, quindi hai ragione non cientra proprio niente.

Da: ma11/10/2011 22:30:59
chissà se questo c'entra, i ff dovrebbero leggere

il primo punto è simpatico, violazione degli artt 3 e 97 della Costituzione e poi censure in merito alle norme di finanza pubblica.

Regione: Sardegna

Estremi: legge n.16 del 04-08-2011

Bur: n. 24 del 13-08-2011

Settore: Politiche ordinamentali e statuti

Delibera C.d.M. del: 06-10-2011 / Impugnativa

Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame la Regione Sardegna intende dettare disposizioni in materia di organizzazione e personale. La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni: 1) - L'articolo 4, comma 5, che inserisce il comma 4 bis all'articolo 28 della l.r. 31/1998 stabilisce che, fino all'espletamento di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque non oltre due anni l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Tale disposizione implica il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165/2001. Inoltre, la copertura di posizioni dirigenziali, seppur temporanee, senza l'espletamento di un concorso pubblico, viola i principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto, in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Inoltre la disposizione, apparendo generica e non indicando il numero di tali contratti e, conseguentemente, l'entità dei relativi oneri nonchè i mezzi di copertura finanziaria si pone in contrasto con le disposizioni recate dall'articolo 17 della L. n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e con le disposizioni recate dall'articolo 81, comma 4 della Costituzione. 2) - L'articolo 4, comma 10, che introduce il comma 11bis all'articolo 34 della l.r. n. 6/2008, prevede che i consorzi di bonifica possano procedere all'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente Acque della Sardegna (ENAS) per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008. La disposizione si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e, conseguentemente, violando una norma che fissa principi di coordinamento di finanza pubblica contrasta con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. 3) - L'articolo 4, comma 11, nel prevedere la proroga sino al 31 dicembre 2011, del reclutamento di personale archivistico qualificato per il progetto SIADARS risulta privo di disposizioni relative alla copertura finanziaria, ponendosi pertanto, in contrasto con la normativa statale di cui all'articolo 17 della L. 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione che prevede l'indicazione dei mezzi per far fronte a nuove e maggiori spese. 4) - L'articolo 5, comma 1, introduce l'articolo 12 bis alla l.r. n. 26/85. Il medesimo articolo 12bis al comma 3 prevede l'incremento della dotazione organica del corpo forestale e di vigilanza ambientale di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della scuola. La norma si pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale (articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), in quanto gli effetti onerosi avrebbero dovuto essere compensati con riduzioni di spesa in altri settori. La disposizione in esame, pertanto, comporta una violazione dei principi stabiliti dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare. 5) - L'articolo 5, comma 5, introduce alla legge regionale n. 26/1985 l'articolo 22 bis. Il medesimo articolo 22 bis ai commi 2, 3, 4 e 5 configura un inquadramento riservato alla qualifica dirigenziale per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali, in violazione del principio costituzionalmente garantito dell'accesso ai pubblici impieghi attraverso il concorso pubblico, in contrasto quindi con il principio di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 6) - L' articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, rubricato "Disposizioni sul superamento del precariato" comporta un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Al riguardo, si fa presente che la Corte Costituzionale con sentenza n. 205/2006 ha affermato che l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato un valido presupposto per una riserva di posti. Con successiva sentenza n. 235/2010 la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che le stabilizzazioni di personale si pongono in contrasto con gli articoli 51 e 97 della Costituzione. L'articolo 6, comma 8, prevede la stipula di contratti a tempo determinato da parte delle amministrazioni provinciali. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nonché con l'articolo 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. 7) - All'articolo 8, viene riconosciuta un'indennità aggiuntiva al personale regionale e degli enti regionali cui è conferito l'incarico di coordinatore. La disposizione contrasta non solo con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale pubblico di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, ma anche con le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 165/2001, che rimette gli aumenti contrattuali alla contrattazione collettiva e pone l'obbligo del rispetto della normativa stessa. La norma regionale viola l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto tale personale percepirebbe emolumenti maggiori rispetto al resto del personale del medesimo comparto in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in quanto, come sopra precisato, la disposizione censurata contrasta con una norma statale di coordinamento della finanza pubblica. 8) - L'articolo 9, comma 3, prevede un incentivo economico per l'esodo del personale di cui trattasi, mentre il comma 6 consente il cumulo del trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio, con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative. Tali disposizioni non appaiono conformi al quadro nazionale di riferimento di cui all'articolo 72 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. n. 133/2008, che detta norme sul collocamento a riposo del personale pubblico e conseguentemente contrasta con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare e con l'articolo 117, comma 2, lettera o), in materia di previdenza sociale. 9) - La disposizione di cui all'articolo 10, rubricato "Piano sul precariato nelle aziende ASL", prevede l'aggiornamento del piano pluriennale per il superamento del precariato al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza, assunti con contratto a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Al riguardo si osserva che le procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale devono intendersi superate per effetto delle previsioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, che stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la disposizione in esame si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile nonché viola i principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e il principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Le norme evidenziate esulano dalla competenza legislativa statutaria della regione di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello statuto, risultando invasive della normativa statale e costituzionale e pertanto si ritiene di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione

Da: TAR sospensiva12/10/2011 11:31:52
la sospensiva richiesta nel ricorso che si discuteva oggi al TAR non  è stata accolta!!!!
Il 19 arrivano i nuovi Dirigenti, che faranno i ff??

Da: sui f.f.12/10/2011 11:51:33
Qualcuno comincia a temere quanto dovrà sborsare di tasca propria riguardo alle nomine illegittime dei f.f.
Vi informo che la-Sdirs ha fatto la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti.
Vediamo cosa accadrà di queste nomine di persone prive della laurea, in congedo per maternità, piuttosto che prive del requisito dei cinque anni.
E' arrivato il momento della gustizia e il 18 i dirigenti firmano.
Che accadrà ai mitici f.f.?
Si persevrererà ancora ?
Attenzione ai dfanni ................

Da: x sui f.f.12/10/2011 13:02:07
dove sono le persone nominate f.f. senza laurea, ne sei sicuro? io so solo di diplomati che sostituiscono gratuitamente il dirigente
in ferie piuttosto che in malattia o simili

Da: per sui f.f.12/10/2011 13:28:02
Sei assolutamente in mala fede, perchè non fai i nomi dei f.f. senza laurea o in congedo per maternità se sei così certo di quello che dici ? Non sono un f.f. ma conosco molti di loro e ti assicuro che sono veramente validi.
La tua mi sembra solo un presa di posizione per partito preso

Da: saranno12/10/2011 13:40:53
validi ma non sono dirigenti e comunque sono nominati con regole ad personam (magari poi fanno la morale agli altri). L'impugnativa dello stato dimostra che evidentemente non siamo i soli a pensarla così, e non è da poco il richiamo alla violazione dell'art. 3 e non solo dell'art. 97. Inoltre, e anche questa non è cosa da poco, la loro permanenza in servizio fa si che l'amministrazione non faccia i concorsi. Oltre il danno la beffa. Non solo questa gente viene nominata grazie a sponsor momentanei ma   toglie anche la possibilità agli altri di avere una speranza. Infine si determina all'interno degli uffici un clima di netta ed evidente contrapposizione tra gli ineffabili ff e gli altri, che magari avrebbero pari titoli. Ti faccio un esmpio. Cosa deve pensare un funzionario dell'agricoltura quando su 4 servizi scoperti due soli vengono coperti con ff e gli altri con gli interim ? Che non c'è nessun altro in grado ? Che quelli graziati sono i migliori? Ma smettiamola di dire fandonie.
Io i casi detti sopra non li conosco. Di una cosa solo sono certo che vi è stata una polemica, non so se finita nella aulee giudiziarie, per un ff che avrebbe, dico avrebbe, la laurea triennale.

Da: x per sui f.f.12/10/2011 15:53:39
certo che molti f.f. sono validi così come lo sono molti funzionari che non hanno avuto alcuna possibilità di dimostrarlo ed è vero che l'aver reintrodotto la norma sui f.f. allontana sempre di più la possibilità di un nuovo concorso magari più equo e conseguentemente con meno polemiche. Oggi al TAR si discute su uno dei ricorsi, speriamo bene

Da: Per x per sui f.f.12/10/2011 16:59:40
Smetti tranquillamente di sperare e torna a lavorare, il TAR oggi non ha accolto la sospensiva.....

Da: sui f.f.12/10/2011 17:38:59
Nessuna malafede. Evidentemente non siete bene informati. Ad esmpio rispetto a chi possiede una laurea triennale. Non lo fanno certo sapere in giro.
Ricordo inoltre che nella RAS i funzionari bravi sono tanti, anche più bravi di alcuni f.f. iche non hanno neppure mai superato un concorso pubblico per accedere alla PA e ora si trovano a fare i Dirigenti. Il problema è che non è stata offerta la stessa opportunità a tutti.
E questi bravi funzionari scorgono solo un futuro a tinte fosche: senza nuovi concorsi e privati, nei fatti, della possibilità di fare la medesima esperienza ed arricchire il proporio curriculum.
Io sono stanco del ripetersi dei medesimi comportamemnti e di sentire asserire  "quanto sono bravi questi f.f." Tra l'altro non lo hanno dimostrato certo nel concorso.........

Da: FUORI I FF13/10/2011 09:25:33
Fuori i ff, sono stati tutti bocciati!!! Non sono idonei, largo ad altri!!!

Da: quasi13/10/2011 09:43:16
tutti bocciati.
Quanto al ricorso a me non risulta che la sospensiva sia stata rigettata. O meglio. Risulta che il TAR abbia disposto la riunione dei ricorsi inerenti il concorso per poi andare al merito. Si dice a gennaio.
Un rigetto è cosa ben diversa, significa esprimersi sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari.
Sappiamo tutti che il TAR quando vuole troncare un ricorso si esprime pesantemente in sede di sospensiva, facendo già capire le proprie intenzioni o comunque evidenziando la sussistenza o meno del fumus. Nel nostro caso l'unica volta che si è esrpresso (nel primo ricorso) , col Presidente in sede di esame della richiesta di decreto cautelare, ha solo evidenziato la mancanza del periculum, ma sul fumus non ha detto niente di niente. Come non ha detto niente a seguito delle altre richieste di sospensiva.
Allora è vero che non si può attribuire alcun significato a tutto questo, ma è altreattanto vero, sarò un ottimista, che le occasioni per evidenziare una eventuale assoluta infondatezza dei ricorsi ci sono state e non sono state utilizzate. Io continuo a confidare. Nel mentre assumano pure. D'altrone ad oggi hanno molto più diritto i vincitori di concorso, anzi sono gli unici ad avere diritto a ricoprire quegli incarichi, degli ineffabili ff per i quali l'avvocatura ed il governo si sono comunque espressi

Da: per fuori i F.F.13/10/2011 09:56:09
Largo agli altri che pure sono stati bocciati e non sono idonei

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