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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: !!!04/04/2012 21:13:44
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/04/norma-lagenzia-delle-entra-cosi-governo-salva-dirigenti-senza-requisiti/202381/

Da: +++06/04/2012 15:57:57
BUONA PASQUA A TUTTI

Da: stratega08/04/2012 21:40:21
Felice pasqua a voi e ai vostri cari!

Da: La decenza è morta10/04/2012 17:34:59
per parafrasare Di Pietro, la sentenza 20 giugno 2006, n. 3668

del Consiglio di Stato -Sezione VI....... CI AZZECCA!



Da: Smart dirigenti10/04/2012 18:57:22
idiot community

Da: Smart nuovi dirigenti truffa16/04/2012 16:47:24
una verace smart community...

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Da: Smart nuovi dirigenti truffa17/04/2012 08:23:33
una verace cooptata idiot community...

Da: Cassazione Civile27/04/2012 11:24:42
Sez. Lavoro / Sentenza 4 aprile 2012

"Conferimento di incarichi dirigenziali: necessaria una corretta comparazione tra i singoli aspiranti all'incarico!

Nel conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego, l'Amministrazione non gode di una assoluta e illimitata discrezionalità, dovendo, invece, pena l'inadempimento contrattuale, dimostrare i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta del dirigente ritenuto maggiormente idoneo".

Da: TAR SARDEGNA19/05/2012 11:43:19
ci sono ancora dei ricorsi ( fatti bene) aperti ......qualcuno dovrebbe stare attento a cantare vittoria ....

Da: Consiglio di stato24/05/2012 11:35:55
Ricorso notificato e presentato. La battaglia per la legalità e la meritocrazia continua......................

Da: mah26/05/2012 11:59:21
ricorso al consiglio di stato 3838/2012

Da: Arrubiu31/05/2012 08:46:59
Concorsi pubblici: la Commissione deve previamente fissare i criteri e le modalità delle prove concorsuali nella sua prima riunione o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte : L'articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), al primo comma stabilisce che "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuire alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte". E' stato rilevato che il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, secondo la previsione del ricordato articolo, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2005 , n. 4989). In altri termini la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della commissione esaminatrice ed il corretto esercizio del suo potere tecnico - discrezionale, sintetizzato dal voto numerico (Cons. Stato, V, 4 marzo 2011 n. 8439). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.5.2012, n. 3062)

Da: anche01/06/2012 07:26:20
le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, pronunciandosi, con sentenza n. 8412 depositata il 28 maggio 2012, sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Consiglio di Stato con cui veniva accolto il ricorso di un candidato non ammesso agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato.
Nella fattispecie il Consiglio di Stato aveva confermato quanto già deciso dal Tar territorialmente competente, accertando sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la asserita presenza di errori grammaticali), sia l'assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario oggetto di esame (evidenziate dalla commissione con l'espressione "forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario"). Nel proporre ricorre in cassazione, il Ministero della Giustizia ha sostenuto che nella fattispecie si sarebbe verificato l'eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell'amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull'idoneità dell'elaborato.
Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami o concorsi pubblici, la Suprema Corte ha sostenuto che tale sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa.
In particolare, le Sezioni Unite hanno riflettuto sulla circostanza che la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è priva di discrezionalità, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma deve accertare, secondo criteri oggettivi, il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza o insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie regole legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono la piena tutela innanzi al giudice amministrativo. Siffatta tutela è attuata sotto il profilo del vizio di eccesso di potere e dunque senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del giudice, ma attraverso la verifica della logica, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l'analisi dell'elaborato. Nella specie il giudice amministrativo ha accertato la mancanza dei presupposti in base ai quali la commissione esaminatrice aveva valutato negativamente l'elaborato: in tal modo, egli si è tenuto negli ambiti del proprio potere giurisdizionale

Da: BOh?01/06/2012 13:56:52
Quindi...?

Da: GIODDU01/06/2012 17:57:35
E quindi? In campana.......ca no est semper Pasca!

Da: urph06/06/2012 14:00:50
prottt

Da: X urph08/06/2012 12:33:21
Sos ocros chi ti ch'essant!

Da: BorpH08/06/2012 14:02:49
Rutttttttttt ************

Da: X BorpH12/06/2012 08:54:30
Sos ocros chi ti ch'essant a tie puru!

Da: Rutt12/06/2012 09:19:23
Barph *

Da: ''''''''''''''''''''12/06/2012 09:51:31
Titolo: Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative

Art. 1 ter
Concorso dirigenti: requisiti da applicare

1. Le riserve aventi ad oggetto il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza contenute nella graduatoria definitiva del concorso per n. 57 dirigenti approvata con determinazione N.P. 19691/482 dell'8 luglio 2011 sono risolte positivamente qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 32 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Da: x ''''''''''''''''''''''''''''12/06/2012 13:17:30
ma le riserve non erano state apposte perchè i candidati non avevano i requisiti?

Da: ricciocapriccio12/06/2012 15:48:20
quindi ci sarebbe una persona.... dico UNA... che matura il requisito... diciamo dopo... e per la quale il consiglio regionale si disturba per mettere a posto i suoi casinetti...
Interessante

Da: De mita12/06/2012 17:55:52
Non son sicuro. Ma se è il mio pupillo vi assicuro che è molto bravo.........

Da: x De Mita12/06/2012 18:13:18
se  l'articolo di legge viene approvato ci sarà altro lavoro per i giudici costituzionali.

Da: noi li paghiamo per questo i nostri politici12/06/2012 19:01:07
è vero, li paghiamo proprio per fare questi lavoretti
per il bene della Sardegna
per il bene di tutti
abbiamo le pezze al culo e qualche amico bisogna tirarlo su

Da: per farsi male12/06/2012 20:01:12
possiamo seguire i lavori in diretta sul sito del consiglio regionale http://www.consregsardegna.it/diretta_video.asp
con birretta e patatine
visto che è meglio che andare al cinema

Da: per farsi male12/06/2012 20:01:31
possiamo seguire i lavori in diretta sul sito del consiglio regionale http://www.consregsardegna.it/diretta_video.asp
con birretta e patatine
visto che è meglio che andare al cinema

Da: .....:)13/06/2012 09:43:28
norma approvata.....
finalmente possiamo stare tranquilli
http://www.consregsardegna.it/resoconti/resoconto.asp?idverbale=140330

Da: ??13/06/2012 13:33:07
E poi continuavano a sostenere che no, loro sono bravi, non è vero che sono accozzati.......

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