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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: Tutti contro tutti | 29/07/2010 22:55:52 |
Ma l'allineamento dei pianeti c'è solo il 3 agosto, dopo se ne vanno tutti per i cazzi loro... | |
Da: Pillio da Medicina | 29/07/2010 22:58:21 |
@ pronto prontissimo... ma poitta no ti scraffisi?...=) | |
Da: chiara x commodo | 29/07/2010 23:04:18 |
grazie Commodo per la info sul decreto Brunetta. Approfitto e ne chiedo un'altra. Sapete se un titolo conseguito a dicembre 2009 sia valutabile. Nel senso che nel documento concernente l'elenco dei documenti allegati si parla di possesso dei titoli alla data del 16.11.09. Ma i titoli non dovrebbero essere quelli in possesso alla data di scadenza per la presentazione delle domande di gennaio 2010? Grazie! | |
Da: commodo | 29/07/2010 23:15:11 |
Anche io sapevo che la regola generale è quella del possesso dei titoli alla data di scadenza. Ma questi scienziati nel decreto di riapertura termini hanno scritto: Art. 2 Termini per la presentazione on line delle domande. Differimento. Il termine finale per la presentazione “on line” delle domande di partecipazione al concorso indicato nell’art. 1, secondo le modalità ivi previste, già fissato alla data del 16 novembre 2009, è differito alle ore 12 dell’11 gennaio 2010. Resta ferma ogni altra disposizione del decreto di cui all’articolo 1 e delle successive modifiche citate in premessa, ivi compresa la data del 16 novembre 2009, quale termine ultimo per il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e dei titoli valutabili. come noetrai hanno anche tenuto ferma la data del 16 per i requisiti di partecipazione. Cioè se uno tra novembre e gennaio maturava i 5 anni non poteva partecipare. Altra castroneria ma hanno scritto così | |
Da: culo | 30/07/2010 08:05:32 |
Oggi clistere depurativo e brioches. Voglio mettere un dito nel culo al futuro. | |
Da: Pillio da Medicina | 30/07/2010 09:01:12 |
Allora, vediamo di fare un po’ di chiarezza, nell’ambito dell’ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, su cosa del decreto Brunetta si applica e cosa no. Piccola premessa e un’informazione non credo sorprendente. Il decreto Brunetta è un sonoro pasticcio anche solo in relazione all’applicabilitĂ anche del sistema complessivo di governo (grande genialata quello di “punire” il 25% dei dipendenti; giĂ mi frego le mani pensando ai ricorsi che intaseranno i tribunali) figlio di una temperie che permette di basare le attivitĂ di governo sulla pura propaganda e sull’ooooooh del popolino che crede ciecamente all’”effetto annuncio” (le faccine, i fannulloni e tutto il becero armamentario puntato contro il lavoro pubblico). E per scoprire la genialitĂ basta ragionarci un poco. Il D.Lgs. 150/2009 si articola in quattro aree d’intervento che, sostanzialmente, ricalcano la normativa giĂ vigente (con le opportune innovazioni del caso): organizzazione delle PP.AA, dirigenza e suoi interlocutori, relazioni sindacali e rapporto di lavoro. La nuova disciplina, giocoforza, ha dovuto misurarsi con il sistema delle autonomie locali costituzionalmente garantite: di tale problema è rimasta traccia nella legge delega 15 (art. 2, comma 2.) e si articola in due modalitĂ di confronto che impegnano lo Stato in un confronto continuo con la Conferenza Stato â€" cittĂ e autonomie locali: 1) intesa per l’attuazione dei principi fissati dall’art. 3, comma 2., lett. a) (distribuzione delle materie tra legge e contrattazione collettiva), riconducibile sostanzialmente al titolo IV del decreto me che ha impatto anche su altre parti; dall’art. 4 (valutazione delle strutture e del personale e disposizioni sulla trasparenza, riconducibile al titolo II del decreto; art. 5 (merito e premialitĂ ), che costituisce il titolo III del decreto; art. 6 (dirigenza pubblica), che costituisce il titolo IV del decreto, con particolare riferimento al capo II; 2) il parere per l’attuazione delle restanti disposizioni di legge. Tralasciando le intese e i pareri, qui non pertinenti, bisogna puntualizzare alcuni elementi. L’ambito di applicazione del decreto è specificato nell’art. 74 che distingue tra disposizioni ritenute rientranti nella potestĂ legislativa esclusiva dello Stato (comma 1.) in quanto riferite soprattutto a materie riguardanti norme processuali, ordinamento civile e penale, determinazione di livelli essenziali (lettere l ed m, art. 117 Cost.); ovvero, a materie riguardanti i principi generali dell’ordinamento (terzo comma art. 117 Cost.) ai quali regioni, enti locali ed enti del SSN sono tenuti ad adeguarsi immediatamente (compatibilmente con le proprie competenze in materia. L’art. 74 dice chiaramente quali sono le discipline che lo stato intende riservare alla sua competenza esclusiva: competenza dei contratti collettivi su relazioni sindacali, rapporto di lavoro e partecipazione; correlazione tra performance e retribuzione accessoria; inderogabilitĂ da parte del contratto integrativo dei limiti e degli ambiti posti dal contratto nazionale; inderogabilitĂ da parte della contrattazione collettiva delle disposizioni sulla premialitĂ e sul merito e su quelle riguardanti le sanzioni disciplinari; qualitĂ dei servizi e tutela degli utenti; regolazione della contrattazione collettiva nazionale e integrativa; trasparenza intesa come accessibilitĂ totale agli atti dell’amministrazione. Altre materie sono dichiarate principi fondamentali dell’ordinamento: accesso ai percorsi di alta formazione; aree funzionali; articolazione del premio di efficienza; riserva del 50% dei posti nelle progressioni verticali ai soggetti esterni; selettivitĂ delle progressioni economiche; sistema di misurazione e valutazione della performance; strumenti di premi e meriti. Si tratta di un elenco molto esteso di materie che vanno a toccare da vicino (in particolare le ultime elencate) competenze nelle quali la Regione Sardegna (come del resto tutte le autonomie a statuto speciale) hanno un forte interesse per via delle previsioni statutarie in materia: è facile prevedere un notevole incremento del contenzioso presso la Corte Costituzionale, sia per via della natura degli statuti adottati che, con specifico riferimento alla Regione Sardegna, giova ricordarlo, è adottato con legge costituzionale, sia perchĂ© difficilmente le regioni hanno rinunciato alle loro prerogative, come dimostra l’esperienza anche recente delle controversie seguite all’introduzione delle pasticciate riforme costituzionali introdotte con la L. 1/2001 (nota di colore: forse non tutti sanno che è stata scritta â€" E, PER QUANTO APPAIA STRANO, NON E’ UNA BOUTADE â€" nel periodo natalizio del 2000 da un commesso della Camera dei Deputati per presentare un testo, purchè fosse, all’immediata approvazione dell’aula della maggioranza di centrosinistra per spuntare, secondo loro, le armi all’incalzante propaganda sul federalismo di Bossi con un provvedimento di riforma delle competenze delle autonomie locali). Con buona pace di tutti e indipendentemente dal credo politico di ciascuno: i ricorsi sui punti della Brunetta non deriveranno certo da quest’ultima, o meglio, anche da quest’ultima ma anche e soprattutto dal pasticcio costituzionale creato nel 2001 (un po’ come è accaduto per la legge sui contratti della Regione Sardegna). Per cui, l’applicazione e l’applicabilitĂ della norma, as it is, è ancora tutta da verificare…unica certezza: si applica direttamente solo al personale ministeriale (con eccezioni, vedi infra). L’immediata applicabilitĂ non pare così pacifica neppure nei confronti di comuni e province, figuriamoci negli enti a autonomia speciale, come invece la grancassa trionfalistica della propaganda intende suggerire e come ritiene possa accadere il team di cervelloni dell’assessorato agli affari generali spalmandosi perinde ac cadaver sul parere del (ritenuto) piĂą forte. Ultimo dettaglio, ma non per questo meno importante: che ruolo svolgono gli articoli 16 e 31 che tante soddisfazioni ci stanno dando in questi ultimi tempi e che creano grande scompiglio nelle menti semplici? Bene, essi si collocano accanto alla disciplina generale descritta sopra e fanno riferimento, rispettivamente agli strumenti e ai soggetti di valutazione e trasparenza e alle disposizioni su “merito e premi”: entrambi gli articoli ribadiscono le specifiche disposizioni che saranno poi riassunte nell’art. 74 (di cui sopra) ma prevedono, entrambe, un comma finale di governo della fase transitoria secondo cui l’attuale disciplina resta in vigore fino all’adeguamento delle normative locali e, in caso di ritardo che si prolunghi oltre il 2010, viene sostituita direttamente da quella del decreto fino all’adeguamento definitivo. Alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, il decreto si applica â€" udite udite â€" SOLO COMPATIBILMENTE CON I RISPETTIVI STATUTI E RELATIVE NORME D’ATTUAZIONE SECONDO UN GRADO D’AUTONOMIA CHE NON POTRA’ ESSERE INFERIORE A QUELLO RICONOSCIUTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, u.c. dell’art. 74, che fa direttamente riferimento all’art. 116 Cost. Capito? Art. 116 della Costituzione e non 117, d’accordo? E ci mancherebbe pure che dovessimo perdere la nostra giĂ martoriata autonomia inchinandoci proni al volere dell’ultimo dei giullari di corte: e qui sta l’epic fail, la sonora cappellata e i fischi di irrisione incassati dagli scienziati piĂą realisti del re che hanno provato a presentare all’approvazione della giunta regionale una delibera di giunta (!!!!) ritenendo direttamente applicabili i principi della Brunetta all’ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna. Per dovere di completezza segnalo, infine, altre applicazioni indirette o parziali: il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (strano vero?), per il quale è prevista l’emanazione di uno o piĂą DPCM che definiscano limiti e modalitĂ di applicazione (MA IL DECRETO NON ERA SELF EXECUTING PER TUTTI?); il personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonchĂ© i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca per i quali ci vorrĂ un DPCM apposta per fissare limiti e modalitĂ . Da ultimo, le disposizioni sull’ambiito di applicazione del decreto esercitano la loro azione anche integrando l’ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001, almeno per le parti che ne modificano il contenuto. In linea generale si può sostenere che la disciplina dell’ambito di applicazione del decreto del 2001 è sostituita da quella del 150, tranne che per quanto riguarda le amministrazioni e/o i profili professionali giĂ individuati nell’art. 3 (personale con rapporto di lavoro di diritto pubblico). Devo approfondire ulteriormente o quanto scritto è sufficiente a convincervi che Brunetta non sia attualmente direttamente applicabile all’ordinamento della Regione Sardegna? | |
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Da: x x x | 30/07/2010 09:11:39 |
DAL SITO A QUALI AMMINISTRAZIONI SI APPLICA IL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009? Nel rispetto degli articoli 92 e 95 della Costituzione, ed in seguito al dibattito in Conferenza unificata (Stato - Regioni - Enti locali), le disposizioni del decreto legislativo 150/2009 si applicano come segue: Dal 15 novembre 2009 (giorno dell'entrata in vigore del decreto): • tutte le parti del decreto legislativo sono direttamente applicabili a tutte le amministrazioni centrali. Tenendo conto della specificità della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si adotteranno specifici provvedimenti nei quali saranno fissate le modalità di attuazione del decreto legislativo. • alcune parti del decreto legislativo (trasparenza, sanzioni disciplinari e contrattazione) sono direttamente applicabili alle amministrazioni delle Regioni e degli Enti locali. Dal 1° Gennaio 2011: • alcune parti del decreto legislativo sulla performance, la valutazione e la selettività dei sistemi premianti, si applicheranno a tutte le Regioni e gli Enti Locali che non avranno adeguato i propri ordinamenti ai principi definiti per questi temi. Questa applicazione diretta rimarrà in vigore fino all’adeguamento. | |
Da: commodo | 30/07/2010 09:12:00 |
A conferma di quanto detto da Pillo, o in aggiunta, la circolare del ministero della funzione pubblica in cui si distinguono le norme di immediata applicabilitĂ dalle altre. Come si vedrĂ molte non sono direttamente applicabili sino alla nuova contrattazione neanche nel comparto ministeri - enti locali. Applicazione del decreto Brunetta â€" norme di immediata applicazione e norme ad applicazione differita â€" circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 7/2010 â€" effetti della manovra finanziaria Stampa Invia 0 commenti Pubblicato in diritto amministrativo in data 29/07/2010 Autore: Rapicavoli Carlo 1. Premessa 2. Norme di immediata applicazione 3. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti: le disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009. 4. Disposizioni la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2013-2015 5. Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni in caso di inadempimento 1. Premessa La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010 n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2010, “Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, indica i tempi di applicazione del Decreto Brunetta in materia di contrattazione integrativa e di premialitĂ . La Circolare non può peraltro non essere letta con le previsioni del D. L. 78/2010 in fase di conversione in legge, il cui testo, dopo la fiducia votata al Senato sul maxiemendamento, sembra potersi considerare come definitivo. 2. Norme di immediata applicazione Secondo la Circolare sono di immediata applicazione: a) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa. I contratti integrativi, ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. n. 165 del 2001, devono essere corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai competenti organi di controllo. Nelle more della pubblicazione nei siti istituzionali degli "appositi schemi", le amministrazioni sono tenute ad utilizzare gli schemi giĂ in uso, accompagnando, in ogni caso, la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttivitĂ individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse specifico della collettivitĂ . La relazione illustrativa, infatti, secondo la legge deve fra l'altro evidenziare gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivitĂ ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini (articolo 40-bis, comma 4, nuovo testo). La relazione illustrativa deve distintamente illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa. b) Il sistema dei controlli. Sono di immediata applicazione i controlli sui contratti integrativi previsti dall'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 che sostituisce il testo dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La materia dei controlli sulla contrattazione integrativa viene disciplinata con estrema ricchezza e puntualitĂ . PiĂą precisamente, il controllo avrĂ ad oggetto la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo: a) dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata; b) dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali; c) delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i giĂ descritti criteri in relazione alla finalizzazione "teleologica" della contrattazione integrativa a merito e produttivitĂ (con la necessaria selettivitĂ delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali); d) della compatibilitĂ economico-finanziaria; e) dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. c) Le sanzioni. Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall'articolo 40, comma 3- quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Inoltre, il medesimo articolo, dispone che in caso di superamento dei vincoli finanziari, comunque accertato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell'economia e delle finanze, è fatto "obbligo di recupero" nella sessione negoziale successiva (articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo). Si sottolinea che le suddette disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato. Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dall'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, relativamente alla contrattazione integrativa, si segnala che il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni comporta il divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (articolo 40-bis, comma 7, nuovo testo). 3. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti: le disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009. Ai sensi dell'art. 65, c. 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni sono tenute all'adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigenti ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito e premi), a prescindere dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato. E' da sottolineare che il comma 2 del citato articolo 65 prevede una sanzione nel caso di mancato adeguamento entro il termine finale, che comporta la cessazione e la conseguente non applicabilitĂ dei contratti integrativi a partire dal 1° gennaio 2011. I termini su indicati, di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 65, sono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2012, per le amministrazioni del comparto Regioni ed autonomie locali nonchĂ© del Servizio sanitario nazionale. In merito all'applicabilitĂ delle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessitĂ di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2010 quindi, i contratti integrativi, per evitare la sanzione dell'inapplicabilitĂ ' (articolo 65, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009), dovranno adattare i contenuti sulla base di quanto previsto dalle disposizioni riguardanti la definizione degli "ambiti riservati", rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, e dalle disposizioni del Titolo III (Merito e premi) del d.lgs. n. 150 del 2009. Tale inapplicabilitĂ per Regioni, Enti Locali e Servizio Sanitario Nazionale si verifica, come prima evidenziato, al 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 2011. Per quanto attiene l'adeguamento previsto "alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati" occorrerĂ verificare attentamente se i contratti integrativi dispongono in materie riservate ovvero non espressamente rinviate a questo livello contrattuale. Al riguardo, rileva sia il comma 3-bis che il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. In particolare, le citate disposizioni stabiliscono che: a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchĂ© le materie relative alle relazioni sindacali; b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonchĂ© quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421; c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilitĂ e delle progressioni economiche; d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivitĂ dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualitĂ della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Pertanto a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali; b) in tali materie - esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrĂ svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali. Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se giĂ previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione. Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18). Tutte le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 dicembre 2010 ed in attesa della definizione dei sistemi di valutazione, ad "adeguare" i vigenti contratti integrativi ai principi di selettivitĂ e concorsualitĂ enunciati dal Titolo III del decreto legislativo citato. Ne discende, peraltro, che i "nuovi" contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del n. d.lgs. 150 del 2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole. I contratti integrativi attualmente vigenti, ma stipulati in data antecedente, invece, potranno essere applicati sino a quando non intervenga un nuovo contratto integrativo che proceda all'adeguamento di cui all'articolo 65, comma 1, entro la data del 31 dicembre 2010, termine ultimo per disporre l'adattamento, dopo il quale si determina ex lege la cessazione delle vecchie regole. 4. Disposizioni la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2013-2015. Altre norme del d.lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire, secondo la circolare dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l'entrata in vigore, ma che alla luce del D. L. 78/2010 vanno rinviate al 2013. E' questo il caso: a) della norma che impone di destinare alla produttivitĂ individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo); b) delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009; c) del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l'innovazione, che richiedono comunque l'intervento del contratto nazionale per la determinazione dell'ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009); Analogamente, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilitĂ di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della "graduatoria di performance" di cui all'articolo 40, comma 3-quater, è direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrĂ definire le modalitĂ di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni. Alla luce di quanto previsto dall’art. 9, comma 17, del D. L. 78/2010, “Non si dĂ luogo, senza possibilitĂ di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, le norme di cui sopra saranno applicabili dal 2013. 5. Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni in caso di inadempimento. Il comma 4 dell'articolo 40-bis, nuovo testo, prevede che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalitĂ che garantiscono la piena visibilitĂ ed accessibilitĂ delle informazioni ai cittadini: a) i contratti integrativi stipulati; b) la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo; c) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo; d) le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia, sulla base degli schemi giĂ approntati, ai fini dell'inoltro alla Corte dei conti (adempimento giĂ previsto dall'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008); e) gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa. Per l'adempimento di cui al punto e) le amministrazioni dovranno attendere la pubblicazione sul sito istituzionale dell'apposito modello di rilevazione previsto dalla nuova normativa, che è in corso di predisposizione. Per quanto attiene la pubblicazione sui siti web, si segnala, inoltre, l'articolo 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, che dispone, nell'ambito degli obblighi finalizzati a garantire una maggiore trasparenza, la pubblicazione sul sito istituzionale delle amministrazioni, tra l'altro, dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dell'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, nonchĂ© dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialitĂ sia per i dirigenti che per i dipendenti. Agli obblighi di pubblicazione del contratto integrativo fanno riscontro gli ulteriori obblighi di comunicazione (anche a fini di controllo oltre che di monitoraggio), previsti dai commi 3 e 5 dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo. Si prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte dei Conti, tramite il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. Infine, il comma 5 dell'articolo 40-bis sancisce specifici obblighi per le amministrazioni di trasmissione per via telematica all'ARAN ed al CNEL del contratto integrativo con le relazioni tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalitĂ di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il termine per l'inoltro e' fissato in cinque giorni che decorrono dalla sottoscrizione. In tutti i casi di mancato adempimento dei predetti obblighi è prevista la sanzione generale consistente nel divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Anche in questo caso, queste disposizioni, sulla base del principio del tempus regit actum, si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato. dott. Carlo Rapicavoli Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso | |
Da: culo | 30/07/2010 09:14:23 |
Sei stato stringato ed esauriente.Non mi sembri un deficiente.Sarai un bravo Dirigente, chiaro onesto e intraprendente. | |
Da: bart | 30/07/2010 09:16:03 |
RIGUARDO I TITOLI qualcuno sa se è del tutto inutile menzionare corsi e corsettini vari di durata inferiore all'anno ( il form pdf non accetta cifre tipo 0,xx per rappresentare eventualmente i mesi se la durata è < 1) grazie | |
Da: miguel | 30/07/2010 09:20:44 |
a me sembra un teatrino delle vanitĂ ......anche tu culo ora esageri ti abbiamo fatto troppi complimenti !!! | |
Da: culo | 30/07/2010 09:24:46 |
E' vero.Cago spesso fuori. | |
Da: Pillio da Medicina | 30/07/2010 09:28:34 |
Altra prova dei dubbi che attanagliano le menti sull'applicabilità diretta del Brunetta? Se non volete stare a sentire me, sentite cosa scrive L.T. stesso , con riferimento all'art. 16 (con un ragionamento estensibile anche all'art. 31) ("Guida alla riforma Brunetta" - EDK - pag. 35). "Non è del tutto chiaro quali siano le norme di principio (direttamente applicabili), poichè dal contesto di tali articoli emergono più norme di dettaglio che norme di principio, quindi nasce il problema di CAPIRE A COSA E' NECESSARIO ADEGUARSI. Inoltre l'art. 16 stabilisce che ad essere adeguato è l'ordinamento, quindi norme e assetti organizzativi; questo sembrerebbe contrastare con l'autonomia normativa, statutaria e regolamentare che gli articoli 117 e 119 della Costituzione garantiscono agli enti locali. Tali disposizioni inoltre sembrano essere profondamente in contrasto con l'art. 1, comma 3., del TUEL, secondo il quale "ai sensi dell'art. 128 della Costituzione lee leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni" (si ricorda del l'art. 128 è stato abrogato ma è stato sostituito dagli articoli 114, 118 e 119 che hanno mantenuto il divieto di modificazioni tacite al TUEL). Si può quindi concludere che L'ESTENSIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE NORME DI QUESTO TITOLO DEL DECRETO NON SIA COSI' PACIFICA COME POTREBBE SEMBRARE DA UNA PRIMA LETTURA SOMMARIA." Se non lo è per le autonomie ordinarie, immaginatevi se può esserlo per gli enti a statuto speciale cui è riconosciuto un grado di autonomia normativa ALMENO PARI a quello delle autonomie ordinarie.... Per completezza, dopo tutti i dubbi ingenerati dalla normativa, il nostro si lancia in una conclusione sorprendente: Dopo avere elencato i dubbi, il nostro cerca comunque una via d'uscita, confondendo ancora di più le carte: "Si può pertanto ritenere che laddove vi siano dubbi in merito all'applicabilità o meno delle norme, in particolare nei casi non espressamente dettagliati dal presente articolo cioè nei casi in cui la legge NON DICE, ma l'APPLICABILITA' SI RICAVA DAL SISTEMA (cioe???), LA NORMA E' IMMEDIATAMENTE APPLICABILE". E bravo! Cioè? Allo stato del sistema, la norma è applicabile oppure no?, direi che si è già dato la risposta nella prima parte della citazione. Grande è la confusione sotto il sole.... | |
Da: Sibilla Cumana | 30/07/2010 09:58:52 |
grazie culo..mentre io dormivo beatamente tu mi hai tolto le rime dalle mia mente..sei mio degno sostituto e ti nomino mio facente funzioni.... | |
Da: culo | 30/07/2010 10:01:11 |
Di tale onore non son degno.A me basta il tuo sostegno. | |
Da: Sibilla Cumana | 30/07/2010 10:23:02 |
il mio sostegno tu sempre l'avrai perchè ridere mi fai..e se un uomo ridere ti fa la vita più spensierata sarà ... | |
Da: x x x | 30/07/2010 10:34:47 |
brunetta se applica si se applica no se famo du spaghi | |
Da: Pillio da Medicina | 30/07/2010 10:56:57 |
@ x x x: purtroppo il cerusico mi ha messo a dieta... Ma ELST lo ascolto sempre molto volentieri...=) | |
Da: titoli | 30/07/2010 11:57:10 |
http://www.claudiocugusi.it/cc/notizie/regione-i-titoli-fantasma-il-concorso-dei-dirigenti-di-cc | |
Da: culo | 30/07/2010 12:09:31 |
Cugusi, perchè non la usi?? | |
Da: ......... | 30/07/2010 12:17:21 |
ancora speculatori..... | |
Da: campagnolo | 30/07/2010 12:18:35 |
per napoleon la talpa pensi sia ancora possibile un rinvio? | |
Da: curricula | 30/07/2010 12:31:15 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: ......... | 30/07/2010 12:32:24 |
sti cazzi del tesoro! | |
Da: commodo | 30/07/2010 12:41:24 |
saranno anche speculatori ma che l'art. 12 del bando, quando spiega come si forma il punteggio, non menziona i titoli è un fatto. | |
Da: culo | 30/07/2010 12:41:40 |
Niente andrà sprecato.Avete studiato, ripassato e perfezionato.Il successo nel prossimo concorso è praticamente assicurato. | |
Da: per curricula | 30/07/2010 12:45:21 |
hai ragione, cis saranno sicuramente dei ricorsi, che porteranno ad annullare tutto, quindi.. ci vedremo allo scritto, ma anche a quello del prossimo bando!! | |
Da: shockata | 30/07/2010 12:47:03 |
...beh...non so se sia un bene o un male che cugusi abbia pubblicato un articolo sulla problematica dei titoli....sollevata in questo "tavolo"....spero che serva a rimediare....svegliatevi!!!!...pubblicate qualcosa e spiegate come intendete fare....prima di martedi!!!.... | |
Da: shockato | 30/07/2010 12:52:32 |
x shockata Cosa vuoi che pubblichino, il casino è irrimediabile. Adesso non possono dire che i titoli si devono sommare o fare la media o la radice quadrata. Il bando è chiaro non si calcolano. Quindi non serve alcuna nota di chiarimento almeno che questa non abbia il poter di modificare il bando. (E con i loro super poteri tutto è possibile). | |
Da: Sibilla Cumana | 30/07/2010 12:54:49 |
puntualizzo..il successo in un futuro concorso sarĂ assicurato a chi nel carrozzone avrĂ un posto assicurato... | |
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