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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: Tutti contro tutti29/07/2010 22:55:52
Ma l'allineamento dei pianeti c'è solo il 3 agosto, dopo se ne vanno tutti per i cazzi loro...

Da: Pillio da Medicina29/07/2010 22:58:21
@ pronto prontissimo...
ma poitta no ti scraffisi?...=)

Da: chiara x commodo29/07/2010 23:04:18
grazie Commodo per la info sul decreto Brunetta. Approfitto e ne chiedo un'altra. Sapete se un titolo conseguito a dicembre 2009 sia valutabile. Nel senso che nel documento concernente l'elenco dei documenti allegati si parla di possesso dei titoli alla data del 16.11.09. Ma i titoli non dovrebbero essere quelli in possesso alla data di scadenza per la presentazione delle domande di gennaio 2010?
Grazie!


Da: commodo29/07/2010 23:15:11
Anche io sapevo che la regola generale è quella del possesso dei titoli alla data di scadenza. Ma questi scienziati nel decreto di riapertura termini hanno scritto:
Art. 2 Termini per la presentazione on line delle domande. Differimento.
Il termine finale per la presentazione “on line” delle domande di partecipazione
al concorso indicato nell’art. 1, secondo le modalità ivi previste, già fissato alla
data del 16 novembre 2009, è differito alle ore 12 dell’11 gennaio 2010.
Resta ferma ogni altra disposizione del decreto di cui all’articolo 1 e delle
successive modifiche citate in premessa, ivi compresa la data del 16 novembre
2009, quale termine ultimo per il possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e dei titoli valutabili.


come noetrai hanno anche tenuto ferma la data del 16 per i requisiti di partecipazione. Cioè se uno tra novembre e gennaio maturava i 5 anni non poteva partecipare. Altra castroneria ma hanno scritto così

Da: culo30/07/2010 08:05:32


Oggi clistere depurativo e brioches.


Voglio mettere un dito nel culo al futuro.

Da: Pillio da Medicina30/07/2010 09:01:12
Allora, vediamo di fare un po’ di chiarezza, nell’ambito dell’ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, su cosa del decreto Brunetta si applica e cosa no.

Piccola premessa e un’informazione non credo sorprendente. Il decreto Brunetta è un sonoro pasticcio anche solo in relazione all’applicabilità anche del sistema complessivo di governo (grande genialata quello di “punire” il 25% dei dipendenti; già mi frego le mani pensando ai ricorsi che intaseranno i tribunali) figlio di una temperie che permette di basare le attività di governo sulla pura propaganda e sull’ooooooh del popolino che crede ciecamente all’”effetto annuncio” (le faccine, i fannulloni e tutto il becero armamentario puntato contro il lavoro pubblico).

E per scoprire la genialitĂ  basta ragionarci un poco.
Il D.Lgs. 150/2009 si articola in quattro aree d’intervento che, sostanzialmente, ricalcano la normativa già vigente (con le opportune innovazioni del caso): organizzazione delle PP.AA, dirigenza e suoi interlocutori, relazioni sindacali e rapporto di lavoro.

La nuova disciplina, giocoforza, ha dovuto misurarsi con il sistema delle autonomie locali costituzionalmente garantite: di tale problema è rimasta traccia nella legge delega 15 (art. 2, comma 2.) e si articola in due modalitĂ  di confronto che impegnano lo Stato in un confronto continuo con la Conferenza Stato â€" cittĂ  e autonomie locali:

1)    intesa per l’attuazione dei principi fissati dall’art. 3, comma 2., lett. a) (distribuzione delle materie tra legge e contrattazione collettiva), riconducibile sostanzialmente al titolo IV del decreto me che ha impatto anche su altre parti; dall’art. 4 (valutazione delle strutture e del personale e disposizioni sulla trasparenza, riconducibile al titolo II del decreto; art. 5 (merito e premialitĂ ), che costituisce il titolo III del decreto; art. 6 (dirigenza pubblica), che costituisce il titolo IV del decreto, con particolare riferimento al capo II;
2)    il parere per l’attuazione delle restanti disposizioni di legge.
Tralasciando le intese e i pareri, qui non pertinenti, bisogna puntualizzare alcuni elementi.

L’ambito di applicazione del decreto è specificato nell’art. 74 che distingue tra disposizioni ritenute rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (comma 1.) in quanto riferite soprattutto a materie riguardanti norme processuali, ordinamento civile e penale, determinazione di livelli essenziali (lettere l ed m, art. 117 Cost.); ovvero, a materie riguardanti i principi generali dell’ordinamento (terzo comma art. 117 Cost.) ai quali regioni, enti locali ed enti del SSN sono tenuti ad adeguarsi immediatamente (compatibilmente con le proprie competenze in materia.

L’art. 74 dice chiaramente quali sono le discipline che lo stato intende riservare alla sua competenza esclusiva: competenza dei contratti collettivi su relazioni sindacali, rapporto di lavoro e partecipazione; correlazione tra performance e retribuzione accessoria; inderogabilità da parte del contratto integrativo dei limiti e degli ambiti posti dal contratto nazionale; inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle disposizioni sulla premialità e sul merito e su quelle riguardanti le sanzioni disciplinari; qualità dei servizi e tutela degli utenti; regolazione della contrattazione collettiva nazionale e integrativa; trasparenza intesa come accessibilità totale agli atti dell’amministrazione.

Altre materie sono dichiarate principi fondamentali dell’ordinamento: accesso ai percorsi di alta formazione; aree funzionali; articolazione del premio di efficienza; riserva del 50% dei posti nelle progressioni verticali ai soggetti esterni; selettività delle progressioni economiche; sistema di misurazione e valutazione della performance; strumenti di premi e meriti.
Si tratta di un elenco molto esteso di materie che vanno a toccare da vicino (in particolare le ultime elencate) competenze nelle quali la Regione Sardegna (come del resto tutte le autonomie a statuto speciale) hanno un forte interesse per via delle previsioni statutarie in materia: è facile prevedere un notevole incremento del contenzioso presso la Corte Costituzionale, sia per via della natura degli statuti adottati che, con specifico riferimento alla Regione Sardegna, giova ricordarlo, è adottato con legge costituzionale, sia perchĂ© difficilmente le regioni hanno rinunciato alle loro prerogative, come dimostra l’esperienza anche recente delle controversie seguite all’introduzione delle pasticciate riforme costituzionali introdotte con la L. 1/2001 (nota di colore: forse non tutti sanno che è stata scritta â€" E, PER QUANTO APPAIA STRANO, NON E’ UNA BOUTADE â€" nel periodo natalizio del 2000 da un commesso della Camera dei Deputati per presentare un testo, purchè fosse, all’immediata approvazione dell’aula della maggioranza di centrosinistra per spuntare, secondo loro, le armi all’incalzante propaganda sul federalismo di Bossi con un provvedimento di riforma delle competenze delle autonomie locali).

Con buona pace di tutti e indipendentemente dal credo politico di ciascuno: i ricorsi sui punti della Brunetta non deriveranno certo da quest’ultima, o meglio, anche da quest’ultima ma anche e soprattutto dal pasticcio costituzionale creato nel 2001 (un po’ come è accaduto per la legge sui contratti della Regione Sardegna).

Per cui, l’applicazione e l’applicabilitĂ  della norma, as it is, è ancora tutta da verificare…unica certezza: si applica direttamente solo al personale ministeriale (con eccezioni, vedi infra). L’immediata applicabilitĂ  non pare così pacifica neppure nei confronti di comuni e province, figuriamoci negli enti a autonomia speciale, come invece la grancassa trionfalistica della propaganda intende suggerire e come ritiene possa accadere il team di cervelloni dell’assessorato agli affari generali  spalmandosi perinde ac cadaver sul parere del (ritenuto) piĂą forte.

Ultimo dettaglio, ma non per questo meno importante: che ruolo svolgono gli articoli 16 e 31 che tante soddisfazioni ci stanno dando in questi ultimi tempi e che creano grande scompiglio nelle menti semplici?
Bene, essi si collocano accanto alla disciplina generale descritta sopra e fanno riferimento, rispettivamente agli strumenti e ai soggetti di valutazione e trasparenza e alle disposizioni su “merito e premi”: entrambi gli articoli ribadiscono le specifiche disposizioni che saranno poi riassunte nell’art. 74 (di cui sopra) ma prevedono, entrambe, un comma finale di governo della fase transitoria secondo cui l’attuale disciplina resta in vigore fino all’adeguamento delle normative locali e, in caso di ritardo che si prolunghi oltre il 2010, viene sostituita direttamente da quella del decreto fino all’adeguamento definitivo.
Alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, il decreto si applica  â€" udite udite â€" SOLO COMPATIBILMENTE CON I RISPETTIVI STATUTI E RELATIVE NORME D’ATTUAZIONE SECONDO UN GRADO D’AUTONOMIA CHE NON POTRA’ ESSERE INFERIORE A QUELLO RICONOSCIUTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, u.c. dell’art. 74, che fa direttamente riferimento all’art. 116 Cost.
Capito? Art. 116 della Costituzione e non 117, d’accordo?
E ci mancherebbe pure che dovessimo perdere la nostra già martoriata autonomia inchinandoci proni al volere dell’ultimo dei giullari di corte: e qui sta l’epic fail, la sonora cappellata e i fischi di irrisione incassati dagli scienziati più realisti del re che hanno provato a presentare all’approvazione della giunta regionale una delibera di giunta (!!!!) ritenendo direttamente applicabili i principi della Brunetta all’ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna.
Per dovere di completezza segnalo, infine, altre applicazioni indirette o parziali: il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (strano vero?), per il quale è prevista l’emanazione di uno o più DPCM che definiscano limiti e modalità di applicazione (MA IL DECRETO NON ERA SELF EXECUTING PER TUTTI?); il personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca per i quali ci vorrà un DPCM apposta per fissare limiti e modalità.
Da ultimo, le disposizioni sull’ambiito di applicazione del decreto esercitano la loro azione anche integrando l’ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001, almeno per le parti che ne modificano il contenuto. In linea generale si può sostenere che la disciplina dell’ambito di applicazione  del decreto del 2001 è sostituita da quella del 150, tranne che per quanto riguarda le amministrazioni e/o i profili professionali giĂ  individuati nell’art. 3 (personale con rapporto di lavoro di diritto pubblico).

Devo approfondire ulteriormente o quanto scritto è sufficiente a convincervi che Brunetta non sia attualmente direttamente applicabile all’ordinamento della Regione Sardegna?

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Da: x  x  x30/07/2010 09:11:39
DAL SITO
A QUALI AMMINISTRAZIONI SI APPLICA IL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009?
Nel rispetto degli articoli 92 e 95 della Costituzione, ed in seguito al dibattito in Conferenza unificata (Stato - Regioni - Enti locali), le disposizioni del decreto legislativo 150/2009 si applicano come segue:
Dal 15 novembre 2009 (giorno dell'entrata in vigore del decreto):
•    tutte le parti del decreto legislativo sono direttamente applicabili a tutte le amministrazioni centrali. Tenendo conto della specificitĂ  della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitĂ  e della Ricerca, si adotteranno specifici provvedimenti nei quali saranno fissate le modalitĂ  di attuazione del decreto legislativo.
•    alcune parti del decreto legislativo (trasparenza, sanzioni disciplinari e contrattazione) sono direttamente applicabili alle amministrazioni delle Regioni e degli Enti locali.
Dal 1° Gennaio 2011:
•    alcune parti del decreto legislativo sulla performance, la valutazione e la selettivitĂ  dei sistemi premianti, si applicheranno a tutte le Regioni e gli Enti Locali che non avranno adeguato i propri ordinamenti ai principi definiti per questi temi. Questa applicazione diretta rimarrĂ  in vigore fino all’adeguamento.

Da: commodo30/07/2010 09:12:00
A conferma di quanto detto da Pillo, o in aggiunta, la circolare del ministero della funzione pubblica in cui si distinguono le norme di immediata applicabilitĂ  dalle altre. Come si vedrĂ  molte non sono direttamente applicabili sino alla nuova contrattazione neanche nel comparto ministeri - enti locali.


Applicazione del decreto Brunetta â€" norme di immediata applicazione e norme ad applicazione differita â€" circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 7/2010 â€" effetti della manovra finanziaria

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Pubblicato in diritto amministrativo in data 29/07/2010
Autore:         Rapicavoli Carlo

1. Premessa
2. Norme di immediata applicazione
3. Adeguamento dei contratti  integrativi  vigenti:  le disposizioni relative alla ripartizione delle materie  tra contratto e legge e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009.
4. Disposizioni  la cui  applicazione decorre a  partire dalla stipulazione contratti collettivi relativi  al  periodo contrattuale 2013-2015
5. Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni in caso di inadempimento


1. Premessa

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010 n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2010, “Contrattazione  integrativa.  Indirizzi   applicativi   del   decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, indica i tempi di applicazione del Decreto Brunetta in materia di contrattazione integrativa e di premialitĂ .

La Circolare non può peraltro non essere letta con le previsioni del D. L. 78/2010 in fase di conversione in legge, il cui testo, dopo la fiducia votata al Senato sul maxiemendamento, sembra potersi considerare come definitivo.



2. Norme di immediata applicazione

Secondo la Circolare sono di immediata applicazione:

a) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa.

I contratti integrativi, ai sensi  dell’articolo 40, comma  3-sexies,  d.lgs.  n. 165  del  2001, devono essere corredati dalle  relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base  di  appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai  competenti organi di controllo.

Nelle more della pubblicazione nei siti istituzionali degli "appositi schemi", le amministrazioni sono tenute ad utilizzare  gli  schemi giĂ  in uso, accompagnando, in ogni caso, la  relazione  tecnica  con una relazione illustrativa che evidenzi il significato,  la  ratio  e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con  riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa  l'erogazione  delle risorse, la ricaduta  sui  livelli  di  produttivitĂ   individuale  e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse  specifico della collettivitĂ .

La relazione illustrativa,  infatti,  secondo  la  legge  deve  fra l'altro evidenziare  gli  effetti  attesi  dalla  sottoscrizione  del contratto integrativo in materia di produttivitĂ  ed  efficienza  dei servizi erogati, anche in  relazione  alle  richieste  dei  cittadini (articolo 40-bis, comma 4, nuovo testo).

La relazione illustrativa deve distintamente illustrare il rispetto dei principi di legge e di  contratto,  anche  con  riferimento  alle materie oggetto di contrattazione integrativa.



b) Il sistema dei controlli.

Sono di immediata applicazione i controlli sui contratti integrativi previsti dall'articolo 55 del  d.lgs.  n.  150  del  2009 che  sostituisce  il  testo dell'articolo 40-bis  del  d.lgs.  n.  165  del  2001.

La   materia   dei   controlli   sulla contrattazione integrativa viene disciplinata con estrema ricchezza e puntualitĂ .

PiĂą precisamente, il controllo avrĂ   ad  oggetto  la  verifica  del rispetto da parte del contratto integrativo:

a) dei  vincoli  derivanti  dal  contratto   nazionale,   anche   con   riferimento  alle  materie   contrattabili,   che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla  contrattazione decentrata;

b) dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso  d.lgs.  n.   165 del  2001,  che  per  espressa  disposizione  legislativa  sono   definite "imperative" e, quindi, inderogabili da  tutti  i  livelli   contrattuali;

c) delle disposizioni sul  trattamento  accessorio,  secondo  i  giĂ    descritti criteri in relazione  alla  finalizzazione  "teleologica"  della contrattazione integrativa a merito e produttivitĂ   (con  la   necessaria selettivitĂ   delle  integrazioni  retributive  e  delle  progressioni orizzontali);

d) della compatibilitĂ  economico-finanziaria; 

e) dei  vincoli   di   bilancio   risultanti   dagli   strumenti   di   programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.



c) Le sanzioni.

Le sanzioni relative alla contrattazione  integrativa  sono  definite dall'articolo 40, comma 3- quinquies, del d.lgs.  n.  165  del  2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009.

Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei  vincoli  e dei limiti di competenza imposti  dalla  contrattazione  nazionale  o dalle norme di legge,  le  clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli  1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice civile.

Inoltre, il medesimo articolo, dispone che in caso di superamento dei vincoli finanziari, comunque accertato  dalle  sezioni  regionali  di controllo della Corte dei  conti,  dal  Dipartimento  della  funzione pubblica o dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  è  fatto "obbligo di recupero" nella sessione negoziale  successiva  (articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo).

Si  sottolinea  che  le  suddette  disposizioni  si  applicano   alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed a tutti i contratti  integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata  in vigore del d.lgs. n. 150 del  2009,  indipendentemente  dall'anno  di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

Con  particolare  riferimento  agli  obblighi  di   pubblicazione   e comunicazione previsti dall'articolo 40-bis del  d.lgs.  n.  165  del 2001, nuovo testo, relativamente alla contrattazione integrativa, si  segnala  che  il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni comporta il divieto di qualsiasi  adeguamento  delle  risorse  destinate  alla contrattazione integrativa (articolo 40-bis, comma 7, nuovo testo).



3. Adeguamento dei contratti  integrativi  vigenti:  le  disposizioni relative alla ripartizione delle materie  tra  contratto  e  legge  e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009.

Ai sensi dell'art. 65, c. 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni sono tenute all'adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigenti ai principi  di ripartizione  di  competenza  della  legge  e  della   contrattazione collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito  e  premi),  a prescindere  dall'anno  di  riferimento  finanziario  del  fondo   di amministrazione regolato.

E' da sottolineare che il comma 2 del citato articolo 65 prevede una sanzione nel caso di mancato adeguamento entro il termine finale, che comporta la  cessazione  e  la  conseguente  non  applicabilitĂ   dei contratti integrativi a partire dal 1° gennaio 2011.

I termini su indicati, di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 65, sono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 ed al  31  dicembre 2012,  per  le  amministrazioni  del  comparto  Regioni  ed autonomie locali nonchĂ© del Servizio sanitario nazionale.

In merito all'applicabilitĂ  delle disposizioni dei Titoli II  e  III del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessitĂ  di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale  verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo.

Entro il 31 dicembre  2010  quindi,  i  contratti integrativi, per evitare la sanzione dell'inapplicabilitĂ '  (articolo 65, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009), dovranno adattare  i  contenuti sulla base di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  riguardanti  la definizione   degli   "ambiti   riservati",   rispettivamente,   alla contrattazione collettiva ed alla legge,  e  dalle  disposizioni  del Titolo III (Merito e premi) del d.lgs. n. 150 del 2009.

Tale inapplicabilitĂ  per Regioni, Enti Locali e  Servizio  Sanitario Nazionale si verifica, come prima evidenziato, al 31  dicembre  2012, fermo restando il termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 2011.

Per quanto attiene l'adeguamento previsto "alle disposizioni riguardanti  la definizione degli ambiti   riservati"   occorrerĂ  verificare attentamente se  i  contratti  integrativi  dispongono  in materie riservate ovvero non espressamente rinviate a questo  livello contrattuale.

Al riguardo, rileva sia il comma 3-bis che il  comma  1 dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009.

In particolare, le citate disposizioni stabiliscono che:

a) la contrattazione collettiva determina i diritti  e  gli  obblighi   direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchĂ©  le  materie  relative alle relazioni sindacali;

b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie  attinenti  all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto  di  partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs.  n.  165  del  2001,  nuovo testo), quelle afferenti alle  prerogative  dirigenziali  (ai  sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17  del  d.lgs.  n.  165  del 2001, nuovo testo), la materia  del  conferimento  e  della  revoca degli incarichi dirigenziali, nonchĂ© quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle  sanzioni disciplinari, alla valutazione  delle prestazioni  ai  fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilitĂ  e  delle  progressioni economiche;

d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai  contratti  collettivi nazionali;

e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivitĂ  dei servizi  pubblici,  incentivando l'impegno e la qualitĂ  della performance; a tal  fine  destina  al  trattamento  economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.



Pertanto

a) la contrattazione  nazionale  ed  a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie  appartenenti  alla sfera della organizzazione e  della  microorganizzazione,  su  quelle oggetto di  partecipazione  sindacale  e  su  quelle  afferenti  alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1,  d.lgs.  n.  165  del 2001);  ciò,  in   particolare,   con   riferimento   alle   materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse  umane, che  costituiscono  l'ambito  elettivo   tipico   delle   prerogative dirigenziali;

b) in tali materie - esclusa la contrattazione  -  la  partecipazione sindacale   potrĂ     svilupparsi    esclusivamente    nelle    forme dell'informazione,  qualora   prevista   nei   contratti   collettivi nazionali.

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un  termine  di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in  vigore del d.lgs. n. 150 del 2009.

Nei confronti  dei  contratti  collettivi che dispongano in modo diverso  vengono  applicati  i  meccanismi  di eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed  1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma  3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d.  lgs. n. 150 del 2009).  Per  cui,  nelle predette materie, le  forme  di  partecipazione  sindacale,  se  giĂ  previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione.

Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150  del 2009  (Merito  e  Premi),  vengono,  tra  le  altre,  in  rilievo  le disposizioni  che  attengono  all'attribuzione   delle   progressioni economiche/orizzontali, che andranno  previste  selettivamente  sulla base dei risultati  conseguiti  ed  allo  sviluppo  delle  competenze professionali  ed  esclusivamente  nei  confronti  di  una  quota  di personale  (articolo  23),  e  quelle  relative   alle   progressioni verticali, che rimangono  equiparate  al  pubblico  concorso  e  sono precluse  dalla  contrattazione  (articolo  24);  ovvero  quelle  che promuovono il merito e la  performance  organizzativa  e  individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).

Tutte le amministrazioni dovranno procedere,  entro  il  31  dicembre 2010 ed in attesa della definizione dei sistemi  di  valutazione,  ad "adeguare"  i  vigenti   contratti   integrativi   ai   principi   di selettivitĂ  e concorsualitĂ  enunciati dal Titolo  III  del  decreto legislativo citato.

Ne discende, peraltro, che i  "nuovi"  contratti  integrativi,  cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del  n.  d.lgs.  150  del  2009,  sono  soggetti all'applicazione  delle  nuove  regole.   I   contratti   integrativi attualmente  vigenti,  ma  stipulati  in  data  antecedente,  invece, potranno essere applicati sino  a  quando  non  intervenga  un  nuovo contratto integrativo che proceda all'adeguamento di cui all'articolo 65, comma 1, entro la data del 31 dicembre 2010, termine  ultimo  per disporre l'adattamento,  dopo  il  quale  si  determina  ex  lege  la cessazione delle vecchie regole.



4.  Disposizioni  la  cui  applicazione  decorre  a   partire   dalla stipulazione contratti collettivi relativi  al  periodo  contrattuale 2013-2015.

Altre  norme  del  d.lgs.  n.  150  del  2009  non  risultano  invece applicabili  se  non  a  partire, secondo la circolare  dalla  stipulazione  dei  contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in  quanto  ne presuppongono l'entrata in vigore, ma che alla luce del D. L. 78/2010 vanno rinviate al 2013.

E' questo il caso:

a) della norma che impone di destinare alla produttivitĂ   individuale   la  quota  prevalente  della  retribuzione  accessoria,  la   quale presuppone un intervento sulla  struttura  della  retribuzione  che   può essere attuata solo  con  i  successivi  contratti  collettivi   (comma 3-bis dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo);

b) delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 165 del   2001, come modificato dall'articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009;

c) del bonus  annuale  delle  eccellenze  e  del  premio  annuale  per   l'innovazione, che richiedono comunque l'intervento  del  contratto  nazionale per la determinazione dell'ammontare (articoli  21  e  22 del d.lgs. n. 150 del 2009);

Analogamente, l'applicazione  delle  disposizioni  che  prevedono  la possibilitĂ   di  distribuire   le   risorse   della contrattazione decentrata sulla base  della  "graduatoria  di  performance"  di  cui all'articolo 40,  comma  3-quater,  è direttamente  collegata  alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo  2010-2012, la quale dovrĂ  definire le modalitĂ  di  ripartizione  delle  stesse tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni.

Alla luce di quanto previsto dall’art. 9, comma 17, del D. L. 78/2010, “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, le norme di cui sopra saranno applicabili dal 2013.



5.  Pubblicazione e comunicazione  e  connesse  sanzioni  in  caso  di inadempimento.

Il  comma  4  dell'articolo  40-bis,  nuovo  testo,  prevede  che  le amministrazioni pubbliche hanno  l'obbligo  di  pubblicare,  in  modo permanente,  sul  proprio  sito  istituzionale,  con  modalitĂ    che garantiscono   la   piena   visibilitĂ    ed   accessibilitĂ    delle informazioni ai cittadini:

a) i contratti integrativi stipulati;

b) la relazione  tecnico-finanziaria,  certificata  dagli  organi  di  controllo;

c) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo;

d) le informazioni trasmesse annualmente al Ministero  dell'economia,   sulla base degli schemi giĂ  approntati, ai fini dell'inoltro  alla Corte dei conti (adempimento giĂ   previsto  dall'articolo  67  del decreto-legge n. 112 del 2008);

e) gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti,  sugli  effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa.

Per l'adempimento di cui al  punto  e) le  amministrazioni dovranno attendere la pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'apposito modello di rilevazione previsto dalla  nuova  normativa,  che  è  in corso di predisposizione.

Per quanto  attiene  la  pubblicazione  sui  siti  web,  si  segnala, inoltre, l'articolo 11, comma 8, del d.lgs.  n.  150  del  2009,  che dispone, nell'ambito  degli  obblighi  finalizzati  a  garantire  una maggiore trasparenza, la pubblicazione sul sito  istituzionale  delle amministrazioni, tra l'altro, dell'ammontare  complessivo  dei  premi collegati alla  performance  stanziati  e  dell'ammontare  dei  premi effettivamente distribuiti, nonchĂ© dei dati  relativi  al  grado  di differenziazione nell'utilizzo della premialitĂ  sia per i  dirigenti che per i dipendenti.

Agli  obblighi  di  pubblicazione  del  contratto  integrativo  fanno riscontro gli ulteriori obblighi di comunicazione (anche  a  fini  di controllo oltre che di  monitoraggio),  previsti  dai  commi  3  e  5 dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.

Si prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte  dei  Conti, tramite il Ministero dell'economia e  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31  maggio  di  ogni  anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

Infine, il comma 5 dell'articolo 40-bis sancisce  specifici  obblighi per le amministrazioni di trasmissione per via telematica all'ARAN ed al CNEL  del  contratto  integrativo  con  le  relazioni  tecnica  ed illustrativa e con l'indicazione delle  modalitĂ   di  copertura  dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali  e  pluriennali di bilancio. Il termine per l'inoltro e' fissato in cinque giorni che decorrono dalla sottoscrizione.

In tutti i casi di  mancato  adempimento  dei  predetti  obblighi  è prevista la sanzione generale consistente nel  divieto  di  qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla  contrattazione  integrativa.

Anche in questo caso, queste disposizioni, sulla base  del  principio del tempus regit actum, si applicano a tutti i contratti  integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata  in vigore del d.lgs. n. 150 del  2009,  indipendentemente  dall'anno  di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.





dott. Carlo Rapicavoli

Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

Da: culo30/07/2010 09:14:23


Sei stato stringato ed esauriente.Non mi sembri un deficiente.Sarai un bravo Dirigente, chiaro onesto e intraprendente.

Da: bart30/07/2010 09:16:03
RIGUARDO I TITOLI
qualcuno sa se è del tutto inutile menzionare corsi e corsettini vari di durata inferiore all'anno ( il form  pdf non accetta cifre tipo 0,xx per rappresentare eventualmente i mesi se la durata è < 1) 
grazie

Da: miguel30/07/2010 09:20:44
a me sembra un teatrino delle vanitĂ ......anche tu culo ora esageri ti abbiamo fatto troppi complimenti !!!

Da: culo30/07/2010 09:24:46


E' vero.Cago spesso fuori.

Da: Pillio da Medicina30/07/2010 09:28:34
Altra prova dei dubbi che attanagliano le menti sull'applicabilitĂ  diretta del Brunetta?
Se non volete stare a sentire me, sentite cosa scrive L.T. stesso , con riferimento all'art. 16 (con un ragionamento estensibile anche all'art. 31) ("Guida alla riforma Brunetta" - EDK - pag. 35).
"Non è del tutto chiaro quali siano le norme di principio (direttamente applicabili), poichè dal contesto di tali articoli emergono più norme di dettaglio che norme di principio, quindi nasce il problema di CAPIRE A COSA E' NECESSARIO ADEGUARSI. Inoltre l'art. 16 stabilisce che ad essere adeguato è l'ordinamento, quindi norme e assetti organizzativi; questo sembrerebbe contrastare con l'autonomia normativa, statutaria e regolamentare che gli articoli 117 e 119 della Costituzione garantiscono agli enti locali. Tali disposizioni inoltre sembrano essere profondamente in contrasto con l'art. 1, comma 3., del TUEL, secondo il quale "ai sensi dell'art. 128 della Costituzione lee leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni" (si ricorda del l'art. 128 è stato abrogato ma è stato sostituito dagli articoli 114, 118 e 119 che hanno mantenuto il divieto di modificazioni tacite al TUEL). Si può quindi concludere che L'ESTENSIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE NORME DI QUESTO TITOLO DEL DECRETO NON SIA COSI' PACIFICA COME POTREBBE SEMBRARE DA UNA PRIMA LETTURA SOMMARIA."
Se non lo è per le autonomie ordinarie, immaginatevi se può esserlo per gli enti a statuto speciale cui è riconosciuto un grado di autonomia normativa ALMENO PARI a quello delle autonomie ordinarie....
Per completezza, dopo tutti i dubbi ingenerati dalla normativa, il nostro si lancia in una conclusione sorprendente:
Dopo avere elencato i dubbi, il nostro cerca comunque una via d'uscita, confondendo ancora di più le carte: "Si può pertanto ritenere che laddove vi siano dubbi in merito all'applicabilità o meno delle norme, in particolare nei casi non espressamente dettagliati dal presente articolo cioè nei casi in cui la legge NON DICE, ma l'APPLICABILITA' SI RICAVA DAL SISTEMA (cioe???), LA NORMA E' IMMEDIATAMENTE APPLICABILE".
E bravo! Cioè? Allo stato del sistema, la norma è applicabile oppure no?, direi che si è già dato la risposta nella prima parte della citazione.
Grande è la confusione sotto il sole....

Da: Sibilla Cumana30/07/2010 09:58:52
grazie culo..mentre io dormivo beatamente tu mi hai tolto le rime dalle mia mente..sei mio degno sostituto e ti nomino mio facente funzioni....

Da: culo30/07/2010 10:01:11


Di tale onore non son degno.A me basta il tuo sostegno.

Da: Sibilla Cumana30/07/2010 10:23:02
il mio sostegno tu sempre l'avrai perchè ridere mi fai..e se un uomo ridere ti fa la vita più spensierata sarà...

Da: x  x  x30/07/2010 10:34:47
brunetta se applica si se applica no  se famo du spaghi

Da: Pillio da Medicina30/07/2010 10:56:57
@ x x x: purtroppo il cerusico mi ha messo a dieta...
Ma ELST lo ascolto sempre molto volentieri...=)

Da: titoli30/07/2010 11:57:10
http://www.claudiocugusi.it/cc/notizie/regione-i-titoli-fantasma-il-concorso-dei-dirigenti-di-cc

Da: culo30/07/2010 12:09:31



Cugusi, perchè non la usi??

Da: .........30/07/2010 12:17:21
ancora speculatori.....

Da: campagnolo30/07/2010 12:18:35
per napoleon la talpa

pensi sia ancora possibile un rinvio?

Da: curricula30/07/2010 12:31:15

- Messaggio eliminato -

Da: .........30/07/2010 12:32:24
sti cazzi del tesoro!

Da: commodo30/07/2010 12:41:24
saranno anche speculatori ma che l'art. 12 del bando, quando spiega come si forma il punteggio, non menziona i titoli è un fatto.

Da: culo30/07/2010 12:41:40


Niente andrà sprecato.Avete studiato, ripassato e perfezionato.Il successo nel prossimo concorso è praticamente assicurato.

Da: per curricula30/07/2010 12:45:21
hai ragione, cis saranno sicuramente dei ricorsi, che porteranno ad annullare tutto, quindi.. ci vedremo allo scritto, ma anche a quello del prossimo bando!!

Da: shockata30/07/2010 12:47:03
...beh...non so se sia un bene o un male che cugusi abbia pubblicato un articolo sulla problematica dei titoli....sollevata in questo "tavolo"....spero che serva a rimediare....svegliatevi!!!!...pubblicate qualcosa e spiegate come intendete fare....prima di martedi!!!....

Da: shockato30/07/2010 12:52:32
x shockata
Cosa vuoi che pubblichino, il casino è irrimediabile. Adesso non possono dire che i titoli si devono sommare o fare la media o la radice quadrata. Il bando è chiaro non si calcolano. Quindi non serve alcuna nota di chiarimento almeno che questa non abbia il poter di modificare il bando. (E con i loro super poteri tutto è possibile).

Da: Sibilla Cumana30/07/2010 12:54:49
puntualizzo..il successo in un futuro concorso sarĂ  assicurato a chi nel carrozzone avrĂ  un posto assicurato...

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