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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: Dt2010 | 05/09/2010 08:48:24 |
Nella ricerca e lettura dei vari DM, Circolari, Comunicazioni, etc. del MIUR è possibile ottenere un duplice risultato : da un lato ci si tiene aggiornati in vista delle prove concorsuali, dall'altro si ha la possibilità di rilevare anche qualche risvolto ludico . Oggi vi propongo la comunicazione del Direttore Generale al personale ai Dirigenti Scolastici prot. N. 7915 del 3 settembre 2010. Oggetto: Rilevazione sulle esperienze in materia di C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) nelle scuole secondarie di secondo grado statali. Bene, potreste pensare : cosa c'è da ridire? Continuiamo la lettura : "Per consentire la realizzazione di tale innovazione metodologico-didattica è indispensabile conoscere l'entità delle risorse professionali attualmente presenti nelle istituzioni scolastiche che hanno già effettuato l'insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche, anche nell'ottica di programmare eventuali interventi di formazione per il personale docente." In allegato c'è una scheda per la rilevazione degli insegnanti con tale esperienza. Mi sembra giusto che anche la scuola pubblica italiana metta in atto i CLIL, come le più prestigiose scuole private straniere. Il povero dirigente ministeriale, però, tra lo sterminato corpo docente, deve trovare al più presto tali competenze; i Ds poi compileranno l'alpposito modulo segnalando i nominativi al sistema . Le caratteristiche richieste sono essenzialmente due: approfondita conoscenza di una lingua straniera a livello C1 o C2 del CEFR (è gradita anche la lingua madre) e ,ovviamente, la disciplina specifica da insegnare. Siamo tutti curiosi di conoscere le risultanze di tale ricerca. PS: Qualche anima pia potrebbe formulare questa ipotesi : Non sarebbe più ovvio associare un insegnante di lingua (magari madrelingua) a un docente esperto della disciplina specifica, venendo incontro, in tal guisa, al serio problema del precariato? Gli sarebbe risposto: Carissimo, per tale iniziativa non sono previsti oneri aggiuntivi; non per niente questa è si una riforma, epocale, ma a costo z | |
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Da: Dt2010 | 05/09/2010 08:49:07 |
..costo zero | |
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Da: A Napoli si dice | 05/09/2010 09:00:40 |
“Chi di speranza campa disperato muoreâ€, | |
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Da: A Napoli si dice | 05/09/2010 09:02:13 |
"Chi di speranza campa disperato muore" | |
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Da: rosso perceval | 05/09/2010 09:47:39 |
x burraco dovresti fare la richiesta sul loro forum altrimenti ti conviene scrivere direttamente a questo indirizzo engi.priv@tiscali.it e chiedergli di invitarti. Credo che sia lui/lei l'amministratore di questo dropbox. | |
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Da: elida | 05/09/2010 10:03:23 |
ancora un po' di "ludicità "... per il prossimo concorso DS è previsto il test di preselezione, per essere ammessi agli scritti bisogna rispondere correttamente almeno all' 80% dei quesiti. Se tale "sbarramento" ci fosse stato al concorso DT, il numero di ammessi agli scritti sarebbe inferiore ai posti messi a concorso... (leggo che con 42,25 punti si è collocati da 161 a 164, l'80% di risposte esatte ha dato un punteggio variabile da 63 a 57,50...). Buona domenica! | |
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Da: elida | 05/09/2010 10:11:38 |
correggo: da 63 a 67,50 (errori di calcolo permettendo) | |
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Da: x speranza | 05/09/2010 10:19:27 |
....ci sto anche io, ottima idea! Però penso che difficilmente elimineranno lo scritto, oggettivamente necessario per tastare le qualità espositive indispensabili ad un futuro DT. Verosimile, invece, la riduzione delle 3 prove. | |
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Da: x elida | 05/09/2010 10:37:05 |
L'80% di risposte esatte? Ma tieni conto che nel concorso a DT risultano almeno 5 domande ambigue. Quindi 85 domande certe. L'80% di 85 sono 68 domande esatte, e significano 68 punti, naturalmente ci sono anche 17 domande non date o sbagliate, che vuol dire -4,25 o -8,5. Il punteggio minimo di ammissione sarebbe stato tra 59,5 (risposte sbagliate) e 63,75 (risposte omesse). Probabilmente ,nel caso dei DS, saranno apportate modifiche al calcolo dei punteggi o le domande saranno più semplici. | |
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Da: A Napoli si dice | 05/09/2010 10:39:38 |
Chi è troppo saputo addeventa scassac... e fesso. Chi è troppo saputone diventa rompiballe e fesso. | |
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Da: x elida | 05/09/2010 10:40:11 |
al concorso a DS pare che peschino 100 domande da un elenco di 1000 già approntato. Come avviene per il passaggio alle posizioni superiori del personale ATA. | |
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Da: X A Napoli si dice | 05/09/2010 10:51:13 |
Hai ragione. E la ragione di chi è ? | |
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Da: x elida | 05/09/2010 11:28:04 |
Per il personale ata il miur ha messo a disposizione non soltanto del materiale di studio, con un'accurata bibliografia, ma anche una batteria di test simili a quelli che avrebbero somministrato, così i concorrenti non sono andati alla cieca, come è successo a noi poveri concorrenti dt. Blue eyes | |
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Da: rinvio | 05/09/2010 11:28:33 |
probabile rinvio per problemi al governo | |
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Da: governi??? | 05/09/2010 11:29:50 |
questo concorso è un figlio di più genitori (governi): quelli naturali e quelli adottivi spero che non lo disconoscano | |
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Da: governi??? | 05/09/2010 11:30:10 |
questo concorso è il figlio di più genitori (governi): quelli naturali e quelli adottivi spero che non lo disconoscano | |
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Da: governi??? | 05/09/2010 11:31:30 |
spero che il concorso a ds non debba vivere (e sopravvivere a) tutte queste peripezie altrimenti rischiamo di diventare ds alla soglia della pensione | |
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Da: x governi??? | 05/09/2010 11:34:07 |
molti dei futuri dt (già over 60) saranno dirigenti davvero per poco, giusto il tempo di sistemarsi buona uscita e soprattutto pensione (per loro è ancora in vigore il sistema retributivo) | |
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Da: XRinvio | 05/09/2010 11:35:03 |
Sono ipotesi ovvero indiscrezione dal MIUR? | |
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Da: Serenella | 05/09/2010 11:36:05 |
Spero di recuperare almeno l'idoneità a questo concorso, poi posso aspettare anche vent'anni per essere chiamata, data l'età . | |
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Da: rinvio | 05/09/2010 11:37:27 |
ipotesi di un ds in genere ben informato | |
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Da: x Serenella | 05/09/2010 11:38:19 |
beata te, dunque sei una giovane (relativamente) quarantenne | |
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Da: x Serenella | 05/09/2010 11:39:07 |
beata te, dunque sei una (relativamente) giovane concorrente quarantenne | |
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Da: mar | 05/09/2010 11:49:12 |
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Da: x rinvio | 05/09/2010 11:50:31 |
l'ipotesi del Ds ben informato rinvia di qualche mese o alle calende greche? | |
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Da: x Serenella | 05/09/2010 11:52:38 |
....solo che noi attuali quarantenni (circa) andremo in pensione con il sistema contributivo o al massimo misto, quindi una nomina a DT alla vigilia della pensione smuoverre di poco le competenze mensili post lavorative. | |
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Da: livio | 05/09/2010 11:52:50 |
comunque ce n'è di gente su questo forum che scrive stupidaggini, illazioni, ipotesi assurde.. perchè? lo si fa di proposito? il concorso è curato da amministrativi, che c'entra il governo? le tre prove sono previste dal bando, come si può eliminarne una? per il concorso ds i test non saranno preventivamente pubblicati, perchè scrivere il contrario? | |
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Da: x Serenella | 05/09/2010 11:53:18 |
ops.... smuoverebbe | |
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Da: x Livio - leggere prove preselettive | 05/09/2010 11:55:38 |
Nuovo concorso dirigenti scolastici per 2781 posti: la bozza del bando predisposta dal Miur Email News Postato da Silvana La Porta Sabato 04 Settembre 2010 16:54 Autorizzata l'indizione del concorso per 2871 posti. La bozza del bando predisposta dal MIUR...(da scuolaathena) Il MEF e il Ministero della Funzione Pubblica hanno autorizzato il MIUR a indire il concorso per 2871 posti di dirigente scolastico. Considerate le scoperture e che numerose reggenze dovranno essere conferite già da quest’anno scolastico, e che in ogni caso non si potranno più conferire incarichi di presidenza, si stanno accelerando i tempi per la predisposizione del bando. I posti saranno divisi successivamente per regione , ma il riparto sarà meramente indicativo. Alla Campania all’ultimo concorso ordinario, furono assegnati meno di 200 posti per i tre settori, in effetti ne sono stati immessi in ruolo più di 600, in pratica tutti quelli che avevano superato le prove. La pubblicazione , in considerazione che la fase concorsuale, in ogni caso, non si potrà più concludere in tempi utili per le immissioni in ruolo dal 1 settembre 2011, è prevista per il prossimo dicembre. Al fine di dare qualche utile indicazione a tutti quei colleghi che sono interessati, in allegato pubblichiamo la bozza del bando di concorso. CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l’interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell’anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi; VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento all’art. 21; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Statoâ€, in particolare l’articolo 93; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; VISTA la legge 24 marzo 2001, n. 127 concernente il differimento del termine per l’esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’art. 25; VISTO il decreto interministeriale n…… del ………… di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici del concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici; VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionaleâ€; VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente “Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296â€; VISTA la legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 64 relativo alle “Disposizioni in materia di organizzazione scolasticaâ€; VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relativo all’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’art. 51; VISTA la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici articolate secondo la dimensione regionale; TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del …………, registrato alla Corte dei Conti il ……………., con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per 2.871 unità ; VISTO il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell’adunanza del ………………………… prot. n. ……………, in relazione alla tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali; INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative; RITENUTO di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici; D E C R E T A Art. 1 Concorso e posti 1. In attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, è indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. 2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, in relazione all’autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, è determinato in n. 2.871 posti complessivi come riportato nell’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto. 3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell’allegato 1, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando. Art. 2 Organizzazione del concorso 1. In applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. 2. L’Ufficio Scolastico Regionale, in particolare, cura l’organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall’art. 6. 3. L’Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di formazione e tirocinio in collaborazione con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica. Art. 3 Requisiti per l’ammissione 1. Al concorso di cui all’art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola. 2. Il servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. 3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. 4. Sono considerati validi ai fini dell’ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d’istituto ai sensi delle disposizioni vigenti. 5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 7. L’Ufficio Scolastico Regionale può disporre l’esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. Art. 4 Termine e modalità di presentazione delle domande 1. La domanda di ammissione al concorso va inoltrata esclusivamente per via telematica, utilizzando il link http://www.pubblica.istruzione.it/concorsodirscol. 2. Gli aspiranti, per poter compilare il modulo on line appositamente predisposto, devono preventivamente riportare, nel relativo spazio, la propria User-ID e password utilizzati per accedere alla propria casella di posta elettronica istituzionale. 3. La domanda deve essere presentata in una sola regione a scelta del candidato. Art. 5 Dichiarazioni da formulare nella domanda 1. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal concorso: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c) la laurea posseduta con l’esatta indicazione dell’Università che l’ha rilasciata, dell’anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato; d) la regione nella quale s’intende partecipare; e) la cattedra e/o il posto di titolarità ; f) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio); g) la data della prima nomina in ruolo nonché eventualmente quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza; h) l’effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo; i) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297; k) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione; l) i titoli suscettibili di valutazione secondo l’allegata tabella di valutazione dei titoli, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione; m) i titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 14 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso concorso; n) di autorizzare l’amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all’art. ……… . 2. Il candidato è, altresì, tenuto a indicare l’indirizzo e-mail presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente. 3. Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445. Art. 6 Cause di esclusione dal concorso 1. Non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente. Art. 7 Commissioni giudicatrici 1. La commissione giudicatrice, in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso in ciascuna regione, è nominata con decreto del dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 - serie generale - del 9 settembre 2008. 2. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità , alle donne. Art. 8 Procedura concorsuale 1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in: 1. due prove scritte e una prova orale; 2. valutazione dei titoli; 3. dopo la valutazione dei titoli vengono compilate e approvate le graduatorie generali di merito e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1), di cui al precedente art. 1, comma 2; 4. svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio. Art. 9 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, unica in tutto il territorio nazionale, si svolge nella stessa data ed è comunicata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento, tramite pubblicazione sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente. 2. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in un congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle tematiche di cui all'articolo 10, comma 1, del presente bando, ivi comprese quelle sull'uso, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. 3. I candidati portatori di handicap, ai fini di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari, devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l’Ufficio le modalità di svolgimento della prova. L’istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’amministrazione redige un sintetico verbale che invia all’interessato. 4. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100 e sono ammessi alle prove scritte tutti i candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a 80/100. 5. L’esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. 6. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può affidare all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione la predisposizione della prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo esito anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine possono, altresì, essere promosse specifiche collaborazioni con università , altri enti di ricerca e associazioni professionali, mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell'ambito delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti scolastici. La prova è unica su tutto il territorio nazionale, si svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali. Art. 10 Prove di esame 1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta. 2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel presente bando in relazione alle tematiche di cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30. Art. 11 Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame 1. Gli Uffici Scolastici Regionali determinano il calendario delle prove, di cui agli artt. 9 e 10, contenente l’indicazione della data e delle sedi ove le stesse prove si terranno dandone comunicazione, almeno quindici giorni prima dello svolgimento, tramite pubblicazione sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente. 2. Contemporaneamente, all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale viene affisso l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. L’affissione è comunicata tramite pubblicazione sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente. 3. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività . 4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 5. La vigilanza durante le prove scritte è affidata dall’Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 6. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del concorso, le prove d’esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza. 7. Ai fini di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l’Ufficio le modalità di svolgimento della prova. L’istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’amministrazione redige un sintetico verbale che invia all’interessato. 8. Le prove scritte di cui all’articolo 10 sono predisposte dalla commissione giudicatrice. 9. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). 10. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni. 11. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. Art. 12 Presentazione e valutazione dei titoli 1. I candidati, che hanno superato tutte le prove previste dal presente bando, presentano al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato la prova orale di cui all’art. 10, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 2. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti: a) in originale o copia autenticata; b) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (all….). 3. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 4. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate. 5. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Art. 13 Termine per la produzione dei titoli di preferenza 12. prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’amministrazione redige un sintetico verbale che invia all’interessato. 13. Le prove scritte di cui all’articolo 10 sono predisposte dalla commissione giudicatrice. 14. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). 15. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni. 16. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. Art. 12 Presentazione e valutazione dei titoli 3. I candidati, che hanno superato tutte le prove previste dal presente bando, presentano al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato la prova orale di cui all’art. 10, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 4. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti: a) in originale o copia autenticata; b) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (all….). 6. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 7. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate. 8. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Art. 13 Termine per la produzione dei titoli di preferenza Art. 15 Graduatorie 1. Con provvedimento del dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito. 2. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma precedente, è pubblicato all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Art. 16 Vincitori del concorso 1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui al successivo all'articolo 17. 2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di graduatoria e sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano l’assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione. 4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite. 5. Le sedi aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai vincitori di concorso in possesso del relativo titolo di specializzazione. Art. 17 Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio 1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre. 2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici. 3. La durata ed i contenuti delle attività formative sono indicati nell’Allegato tecnico che è parte integrante del bando. . Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso istituzioni scolastiche anche in collegamento con università , amministrazioni pubbliche, imprese. 5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 15. 6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. 7. Gli Uffici Scolastici Regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Art. 18 Presentazione dei documenti di rito. 1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all’Ufficio Scolastico Regionale competente, entro il termine perentorio stabilito con apposita comunicazione del Direttore generale regionale dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l’idoneità fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato dall’autorità sanitaria competente per territorio, deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico. 2. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l’imperfezione stessa non è tale da menomare l’attitudine dell’aspirante all’impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro. 3. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre all’attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità , nonché una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere. 4. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie. Art. 19 Assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori che hanno assolto all’obbligo della formazione e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola. 2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità , con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo. 3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni. 4. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente. 5. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Art. 20 Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro 1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l’Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale. Art. 21 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo o di notifica all’interessato. Art. 22 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità , anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi. 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio Scolastico Regionale, titolare del trattamento dei dati. 4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale competente. Art. 23 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - “Concorsi ed esamiâ€. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). Roma, IL DIRETTORE GENERALE Luciano Chiappetta ALLEGATO TECNICO 1-FORMAZIONE A - I corsi di formazione previsti dall’art. 8 del DPR 10 luglio 2008 n.140 sono organizzati secondo le modalità previste dal presente allegato tecnico. Le attività di formazione sono organizzate con la collaborazione dell’A.N.S.A.S., fermo restando la possibilità di integrare il contributo anche del Gestore del Sistema Informativo del Ministero e di altre Agenzie, alla luce delle specificità istituzionali e professionali. B - La formazione da organizzare per il reclutamento favorisce la dimensione attiva del corsista, la centralità del fare, il confronto tra pari, il ruolo e la funzione del dirigente scolastico. C - Nelle attività di formazione di cui al punto precedente, che si inquadrano nel modello dell’e-learning integrato, si distinguono: * L’apprendimento autonomo assistito, che si basa sull’utilizzo di materiali formativi, anche di natura multimediale, predisposti dall’Amministrazione centrale. Il processo di apprendimento viene supportato dall’assistenza di esperti disponibili on line. * I materiali garantiscono la coerenza col portato delle innovazioni in atto e rappresentano la base da cui avviare il confronto con l’esperienza professionale nei successivi momenti in presenza. * La formazione in presenza che è intesa come momento di confronto, collaborazione e riflessione per favorire l’acquisizione di nuove competenze connesse allo svolgimento delle mansioni proprie della dirigenza. * L’e-tutor - coordinatore d’aula e facilitatore degli apprendimenti, quale protagonista attivo del processo formativo, e date le caratteristiche peculiari dell’iniziativa, deve essere anche il promotore dell’acquisizione delle nuove competenze; * L’attività a distanza realizzata mediante l’utilizzo della piattaforma ANSAS che, oltre a consentire la fruizione on-line dei materiali formativi, permette di utilizzare gli strumenti propri dell’e-learning (es: forum, classe virtuale, ecc.) contribuendo a realizzare l’apprendimento collaborativo dei partecipanti. * Il portfolio del corsista che documenta il percorso formativo seguito. * La relazione conclusiva nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. Prevede un momento di approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, scelto liberamente dal corsista. D - Le attività in presenza, curate dagli Uffici Scolastici Regionali con il supporto degli e-tutor si svolgono ordinariamente in classi di 25 formandi. L’individuazione dell’e-tutor presuppone competenze informatiche, conoscenze relative al contenuto del piano di formazione ed abilità relazionali e di gestione dei gruppi nonché il possesso delle competenze professionali proprie del ruolo di dirigente scolastico. I soggetti da coinvolgere sono prioritariamente scelti tra i dirigenti scolastici già operanti nei corsi di. E - Presso le scuole e in ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione, a cura dei Dirigenti scolastici debbono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l’utilizzo delle postazioni informatiche necessarie al personale interessato alle attività di formazione. F - Il corso di formazione si intende concluso quando i corsisti: 1-hanno proficuamente svolto le attività on line sulla base della documentazione delle attività on-line rilasciata dall’e-tutor; 2- hanno partecipato, secondo le risultanze dei fogli di firma, almeno ai 4/5 ? dei momenti in presenza. 3- i corsisti presentano la relazione conclusiva nella quale illustrano sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio, e svilippano un approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, scelto liberamente. G - Il monte ore totale e la sua articolazione nei diversi settori di attività da svolgere a distanza, viene tradotto in un sistema di crediti. In esso, vengono dichiarati i crediti attribuiti a ogni attività prevista (comprese quelle relative alla lettura al download dei materiali di studio, allo svolgimento delle attività e alla partecipazione con interventi nei forum ecc.), al cui compimento la piattaforma attribuisce i relativi crediti che diventano effettivi solo dopo che l’e-tutor li ha validati apponendo segno di spunta sull’apposito registro. Il sistema dei crediti consente così di arrivare al riconoscimento dell’avvenuto svolgimento della formazione on line. H - Ogni percorso formativo termina con il rilascio del portfolio, un documento individuale che attesta e documenta le attività svolte in relazione alle ore di formazione. 2- PROVE PRESELETTIVE I - Sono ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati che hanno superato una prova preselettiva realizzata mediante somministrazione di test. L - La prova preselettiva consiste in un test di 100 domande somministrate per via telematica, selezionate da una collezione di oltre 1000 domande. La durata della prova è di 60 minuti. M - Le prove si svolgeranno prioritariamente presso specifici idonei laboratori informatici presenti all’interno di istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali in numero tale da permettere l’effettuazione delle prove nel minor tempo possibile e di contenere al minimo gli spostamenti dei candidati dalla loro sede di servizio. La prova è fissata in un'unica giornata. Per ogni sede d’esame potranno essere organizzate più sessioni di test. N - La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti che corrisponde ad un test in cui tutte le risposte risultano esatte. Ogni risposta errata o non data comporta la diminuzione di punti 1. O - Le prove selettive si intendono superate con il punteggio minimo di 80 punti. T - Al termine dell’effettuazione delle prove, la correzione dei test avviene in maniera automatica. Successivamente è stilato l’elenco di tutti coloro che hanno superato la prova selettiva, fatta salva la possibilità per ciascun candidato di verificare gli esiti della prova sostenuta. | |
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Da: A Napoli si dice | 05/09/2010 12:54:19 |
Dicette o’ pappice ‘nfacce a noce…. Damme o’ tiempo ca te spertoso! Dicette 'a vipera vicino a 'o voje:†pure si' m'accide, sempe curnuto rieste!†| |
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