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Esame avvocato Spagna
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Da: common law05/01/2012 16:36:09
giusto, ottimo...

All' italus dell'ultim'ora suggerisco di andarsi a comperare un testo di diritto europeo. Infame sarà lui e la sua famiglia tutta. In quanto a sorrisi ironici il suo intervento ne suscita di pietà (per lui però..). già che c'è si rilegga il significato del concetto "agire d'intesa"...che non conosce atteso che di certo egli non può neppure concepire di patrocinare oltreconfine...

Più vado avanti e più mi vergogno di questo miserabile paese..

Da: italus05/01/2012 16:36:22
Ho l'impressione, oh filippo, che tu sia un pochino fesso costituzionalmente, mi sbaglio? Il merito non ti interessa, vero? Pensi che la scorciatoia dell'insulto ti redima dal fatto che sei scappato in Spagna a comprarti uno straccio di titolo di serie C. Coraggio, alla fine vedrai che un pianto liberatorio ti farà comprendere che sempre un fallito sei, se nella vita alla prima difficoltà ti fai soccorrere dal portafoglio del paparino ricco e parvenu. Tu sei la vendetta sulla logica ed il merito. Canta, canta....sempre bollato come mediocre sei.

Da: Liberal05/01/2012 16:46:14
ma per davvero voi credere che il termine liberalizzazioni voglia significare abolizione dell'esame di stato e liberta'di esercizio per tutti(geometri,panificatori,infermieri..).Vi prego..che ingenuita'!

Da: ottimo05/01/2012 16:46:37
Sapete che vi dico, bene, facciano pure ricorso sul riconoscimento, ci eviteremo di farlo noi. Pronstico, altra BATOSTA, già la legge Italiana come su dicev  ci tutela, facciano facciano.
Poi che respingono le domande sul presupposto che c'è un ricorso, si bene e nel frattempo c'è una legge e va applicata, ORA, fra due o tre anni si vedrà.

Da: filippo la vendetta 05/01/2012 16:49:06
x italus

tu non hai idea come mi vanto all'esterno  della mia appartenenza  all' illustre colegio di Madrid.........ne vado fiero 1000 volte di piu della mia laurea in leggi con 110 /110..........ne vado fiero perchè ho raggiunto un qualcosa senza copiare(come sempre nella mia vita) ..........perchè ho fatto una esperienza formativa all'estero.....perchè ho studiato anche un altro ordinamento giuridico.....ne vado fiero ....perchè ho contribuito anch'io a farti esaurire ............ahahhahhahha

Da: lillovero05/01/2012 16:50:08
italus è probabilmente un consigliere di coa analfabeta a cui una povera mendicante-praticante (costretta a subire palpeggiamenti) dice che è un avvocatone luminare.
la fame è una brutta bestia e quando la fame si sposa con l'ignoranza e le carenze etiche si producono mostri come certa avvocatura italica fatta di pezzenti che si credono signori con uno stuolo di pezzenti-seguaci ancora più miserabili.
io spero sempre che la vera avvocatura abbia lo scatto d'orgoglio necessario (o forse la strizza di fronte al volger del mercato) per allontare certuni individui ignoranti e volgari e trattarli come meritano, ovvero da appestati :)

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Da: common law05/01/2012 16:50:57
ottimo.. dal quel che appare.. sembra vogliano fare un ricorso sullo stabilimento prendendo a prestito i principi del riconoscimento (che peraltro sono volti ad una maggiore mobilità per altre professioni)...

Nessuno afferma che sarà abolito l'esame di stato.. cosa che, peraltro, a noi interessa davvero poco, liberal..

Da: filippo la vendetta 05/01/2012 16:51:31
x liberal

chi ha detto questo???????? la liberalizzazione che temono le alte sfere è la perdita di quasi tutti i loro poteri!!!!!!! quelli che li fanno classificare come alte sfere!!!!!!!!!

Da: common law05/01/2012 16:54:52
ma che dici lliilovero.. neanche a quel ruolo il nostrano italus (italoasino) può aspirare.. è più probabilmente un parafangaro che teme che l'abogado gli porti via i 4 clienti che ha...
Non vedi l'ignoranza dimostrata in quel che ha scritto..?.. I consiglieri dei coa sono biechi e agiscono illegittimamente.. ma sanno di agire in tal modo..

Da: hgihd05/01/2012 16:59:17
no more italus

Da: ottimo05/01/2012 17:00:09
i cavoli a merenda.
Esercizio con il titolo  acquisito nel paese d'origine, che per noi, Italus, forse non a tutti è chiaro questo, E' LA SPAGNA = STABILMENTO.
Esercizio a seguito di riconoscimento di titolo spagnolo (esame cnf): paese di origine = ITALIA.
E' più chiaro ora il concetto.

Da: x common law05/01/2012 17:01:16
ciao, siccome ho notato che sei stata l'unica ad aver notato, o quantomeno scritto, che la procura generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del collega palermitano ti chiedo se condividi il pensiero mio e di altri stabilendi che, in caso di silenzio o rigetto del coa, oltre ad esperire il ricorso al cnf, si recheranno anche in procura per presentare denuncia, ravvisando ipotesi di reato quali rifiuto di atti di ufficio tanto per citare quello più immediato.

Da: Berseker05/01/2012 17:04:35
Riguardo alla eventuale cancellazione o mancata iscrizione, anche prima della sentenza delle SSUU della Cassazione, si era sostenuto che non solo vi fossero dei risvolti di illegittimità di tipo civilistico, ma anche e soprattutto di tipo penalistico.
Come faranno infatti a sostenere la mancata iscrizione dopo la sentenza di cui sopra ?
Si rendono conto del rischio che corrono ?

Da: filippo la vendetta 05/01/2012 17:10:15
la risoluzione del Parlamento è una raccomandazione non vincolante indirizzata agli Stati Membri ad armonizzare i requisiti formativi per  tutte le professioni nell'ottica del riconoscimento reciproco : stiamo parlando del nulla.!!!!!!!!!!!........La Spagna infatti cosa  ha fatto ? si è già armonizzata con la legge del 2006 (entrata in vigore nel 2011).....

Da: Tango 205/01/2012 17:18:38
X exneo, sono fuori studio con mezzo di fortuna, tuttavia ti posterò quanto letto e che già l' attenta Common ti ha già suggerito....avv. Stabilito...indice generale...trattato. CNF/Coa  la data postata e' 2.12.2012 , ma probabilmente vergato , invero, qualche mese prima....

@ITALUS ....chi sei Taormina? Povero bimbo....a cuccia, sei uno che hai preso il titolo a Napoli eravate in 6000?del ns. Percorso non ti riguarda , pensa al tuo di percorso...come sei venuto vai non porti alcunché ...
La replica non e' gradita.

Da: xxxxxxx05/01/2012 17:21:10
Un parerone bis, un'altra bella figura....i capricci sono capricci.

Da: ottimo05/01/2012 17:26:20
Bravo filippo, è un discorso che potrebbe riguardare SOLO chi vuol chiedere il riconoscimento al cnf.

Da: common law05/01/2012 17:26:27
@ x common law

era esattamente ciò a cui alludevo.. e l'ho anche scritto, se non erro...i profili, ora, sarebbero senza possibile equivoco, penalistici, oltre che civilistici. E i reati sarebbero pure aggravati attesa la veste dell'agente..

@ filippo
e che c'entra il riconoscimento reciproco con le S.U. circa lo stabilimento??? come può un qualsiasi giurista in corpus sui esperire un ricorso ponendo a fondamento tali principi?...noi non godremo del beneficio del riconoscimento automatico attese le diversità al momento della nostra abilitazione...ma è tutto qui.. lo stabilimento non c'entra nulla...

Da: XTODOS05/01/2012 17:31:02
la Spagna ha introdotto un sistema di accesso con i controcoglioni non capisco xche'l'italia dovrebbe rappresentare un'anomalia europea

Da: common law05/01/2012 17:31:47
P.S. ovviamente sarebbero aggravati i reati che non attengono alla p.a....nonchè quelli che attengono alla p.a.ex art. 61 n.8

Da: filippo la vendetta 05/01/2012 17:32:20
x common law

non centra nulla.......e per questo che ho detto stiamo parlando del nulla...........a mio avviso si vuole spingere (ma stiamo parlando di invito) gli stati membri ad armonizzare sempre piu......
per arrivare al riconoscimento diretto....senza piu la prova abilitativa che molti stati frappongono come barriera all'ingresso dei professionisti stranieri.....ma è un discorso lungo e non vincolante.........a noi non riguarda minimamente!!!!!!!!

Da: Berseker05/01/2012 17:51:16
Il fatto è che l'Italia in Europa ora non conta niente. I grossi gruppi (Banche, Assicurazioni) vogliono avere loro studi legali interni senza più doversi appoggiare ad avvocati esterni.
La fetta della torta è sostanziosa e per questo l'UE IMPORRA' all'Italia la liberalizzazione dell'Avvocatura. D'altronde l'ultima sentenza delle SS.UU. è già di per se una piccola liberalizzazione a livello europeo. D'altronde, visti i precedenti, la Cassazione non poteva che decidere così.
Se l'Avvocatura non si fosse arroccata in questa guerra per mentenere i propri privilegi, forse avrebbe potuto portare a casa qualcosa.
Ora, data la rapidità degli eventi, saranno problemi per quelli che non si vogliono adattare.

Da: jure_05/01/2012 17:53:35
ragazzi bando alle chiacchiere mano alla tasca e ricorsi contro provvedimenti di rigetto(o ritardo delibera..)dei Coa.

Da: la verità al Cdo di Sassari05/01/2012 17:59:01
"OMISSIS illustra al Consiglio i punti salienti del parere reso dal CNF il 25 giugno 2009 con riguardo ai
criteri da adottare per l'iscrizione degli avvocati stabiliti nell'apposita Sezione Speciale ai sensi del D. lvo
2001 n. 96, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II - 29 gennaio 2009, C - 311/06. Il
Consiglio,
- esaminato il parere del CNF;
- esaminata la sentenza della Corte di Giustizia;
- esaminata la normativa vigente;
delibera che i professionisti che richiedano l'iscrizione nella Sezione Speciale ex art. 6 D.lvo 2001 n.96
presentino, oltre alla documentazione già richiesta, il certificato di compiuta pratica ottenuto in Italia; gli
attestati dell'Università dello Stato membro che comprovino il percorso accademico documentazione
relativa ad eventuali esperienze professionali svolte nello Stato membro. Il Consiglio, comunque, si
riserva di esaminare singolarmente ogni domanda con particolare attenzione al percorso accademico
e/o attività professionale svolti."
(seduta 21.07.2009)
 "Sentita la relazione de OMISSIS , facendo seguito alla propria precedente delibera in data
11.11.2010 in cui, completata l'audizione" dell'istante "ex art.6 D.L. n.96/2001, il Consiglio, dopo ampia ed
articolata discussione, aveva rinviato ogni decisione all'esito della seduta dell'Unione Regionale avente
all'OdG anche la problematica inerente le iscrizioni ex D.L. n.96/2001, sentita la relazione de OMISSIS
in merito all'esito della citata riunione, delibera OMISSIS come appresso :
Vista la domanda di iscrizione all'Albo Avvocati - Sezione Speciale D.L. 02.02.2001 n. 96 presentata in
data 19 10.2010 da OMISSIS ;
Vista la documentazione allegata all'istanza ;
Preso atto di quanto dall'istante dichiarato in sede di audizione ex art.6 D.L. n.96/2001 in data
11.11.2010, di cui al separato verbale;
Vista la direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ivi compresi i "Considerando" nn.1,
3, 4, 5, 11, 12 miranti a garantire che coloro che abbiano acquisito una qualifica professionale nello loro
Stato di origine, possano esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo
(cfr.Considerando n.3), ma che nel contempo non esonera il professionista migrante dal rispetto di
eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato Membro
(cfr. Considerando n.3 fine);
Visto il diritto, ivi riconosciuto a ciascuno Stato membro, di "continuare a fissare il livello minimo di
qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio" (cfr.
Considerando n.5) e l'opportunità, ivi ribadita, che ogni Stato membro ospitante nel regolamentare una
professione "sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare
se esse corrispondano a quelle che esso richiede" (cfr. Considerando n.11);
Tenuto conto che"i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della predetta
direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere nel loro Stato membro di origine, diritti
diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che
non dimostrino di avere ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante"
(cfr.Considerando n.12);
Visto il D.Lgs. n.206/2007 e l'art.4 dello stesso in forza del quale "non costituisce qualifica professionale
quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia
adottata da parte di un altro Stato membro";
Visto l'art.6 D.Lgs. n.96 /2001 ed i requisiti dal medesimo previsti ;
Viste le pronunce della Corte di Giustizia Europa II Sez. (decisione del 29.01.2009, 311/06) e del
Consiglio di Stato IV Sezione (n. 7496 del 30.11.2009);
Visto il Parere in proposito espresso dal Consiglio Nazionale Forense in data 25.06.2009 (n. 17);
Vista la propria precedente delibera, assunta da questo Consiglio in data 21.07.2009;
Ritenendo imprescindibile il principio del divieto di abuso del diritto comunitario così come di quello che la
giurisprudenza indica come "gioco degli specchi" o "riconoscimento di 2° grado";
Considerato che l'istante, cittadina italiana, residente in Italia, non risulta che nel corso delle procedure di
riconoscimento svolte abbia in concreto aumentato la propria formazione accademica mentre
l'omologazione ottenuta in Spagna non risulta abbia attestato alcuna qualifica supplementare ;
Visto che la stessa non risulta avere svolto alcuna attività professionale all'estero che ne abbia in alcun
modo aumentato la relativa esperienza;
considerato che, in difetto di quanto sopra, non può eludersi il rischio che il ricorso alle garanzie previste
nella normativa comunitaria consenta di agevolare il fine elusivo del tirocinio formativo nazionale e
l'esame di Stato, che nel nostro ordinamento riveste una particolare importanza rappresentando una
garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alla professione forense in diretta applicazione della
tutela del diritto di difesa consacrato dall'art. 24 Cost.,
P.Q.M
rigetta la domanda de OMISSIS avente ad oggetto l'iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati
Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Sassari.
Avvisa che nel termine di giorni venti dalla notificazione della presente delibera è possibile presentare
ricorso al Consiglio Nazionale Forense secondo le modalità di cui all'art.31 R.D. n.1578/1933 convertito,
con modificazioni, dalla legge n.36 del 1934 e successive modificazioni.
Si notifichi all'interessata ed al Procuratore della Repubblica."
(Seduta 18.11.2010)
 " Completata l'audizione de OMISSIS ex art.6 D.L. n.96/2001, sentita la relazione de OMISSIS , il
Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all'unanimità come appresso :
Vista la domanda di iscrizione all'Albo Avvocati - Sezione Speciale D.L. 02.02.2001 n. 96 presentata
OMISSIS ;
Vista la documentazione allegata all'istanza ;
Preso atto di quanto dall'istante dichiarato in sede di audizione ex art.6 D.L. n.96/2001 in data
17.02.2011, di cui al separato verbale;
Vista la direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ivi compresi i "Considerando"
nn.1, 3, 4, 5, 11, 12 miranti a garantire che coloro che abbiano acquisito una qualifica professionale
nello loro Stato di origine, possano esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di
quest'ultimo (cfr. Considerando n.3), ma che nel contempo non esonera il professionista migrante dal
rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo
Stato Membro (cfr. Considerando n.3 fine);
Visto il diritto, ivi riconosciuto a ciascuno Stato membro, di "continuare a fissare il livello minimo di
qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio" (cfr.
Considerando n.5) e l'opportunità, ivi ribadita, che ogni Stato membro ospitante nel regolamentare una
professione "sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare
se esse corrispondano a quelle che esso richiede" (cfr. Considerando n.11);
Tenuto conto che"i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della predetta
direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere nel loro Stato membro di origine, diritti
diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che
non dimostrino di avere ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante" (cfr.
Considerando n.12);
Vista la Direttiva n.89/48 e considerato come l'art.3 della stessa non osti acchè lo Stato membro
ospitante esiga che il richiedente provi il possesso di un'esperienza professionale avente le
caratteristiche di cui alla lettera a) del medesimo articolo o compia un tirocinio di adattamento, per un
periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale, in presenza di una professione il
cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale la consulenza e/o
l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attività (cfr. sentenza 22.12.2010 Corte di Giustizia Europa IV Sezione ,capo 39);
Visto il D.Lgs. n.206/2007 e l'art.4 dello stesso in forza del quale "non costituisce qualifica professionale
quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in
Italia adottata da parte di un altro Stato membro";
Visto l'art.6 D.Lgs. n.96 /2001 ed i requisiti dal medesimo previsti ;
Viste le pronunce della Corte di Giustizia Europa II Sez. (decisione del 29.01.2009, 311/06), del
Consiglio di Stato IV Sezione (n. 7496 del 30.11.2009) e da ultimo della Corte di Giustizia Europa IV
Sezione (sentenza 22.12.2010) che tra l'altro ha ricordato che lo Stato membro ospite, qualora intenda
esigere quanto previsto dall'art.4 della Direttiva 21.12.1988 89/48/CEE, debba prima verificare se le
conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in
tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma della predetta disposizione ;
Visto il Parere in proposito espresso dal Consiglio Nazionale Forense in data 25.06.2009 (n. 17);
Vista la propria precedente delibera in data 21.07.2009;
Ritenendo imprescindibile il principio del divieto di abuso del diritto comunitario così come di quello che
la giurisprudenza indica come "gioco degli specchi" o "riconoscimento di 2° grado";
Considerato che l'istante, cittadina italiana, residente in Italia, non risulta che nel corso delle procedure
di riconoscimento svolte abbia in concreto aumentato la propria formazione accademica mentre
l'omologazione ottenuta in Spagna non risulta abbia attestato alcuna qualifica supplementare ;
Visto che la stessa non risulta avere svolto una attività professionale all'estero che, in maniera rilevante
ai fini in oggetto, ne abbia aumentato la relativa esperienza;
Considerato che, in difetto di quanto sopra, non può eludersi il rischio che il ricorso alle garanzie
previste nella normativa comunitaria consenta di agevolare il fine elusivo del tirocinio formativo
nazionale e l'esame di Stato, che nel nostro ordinamento riveste una particolare importanza
rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alla professione forense in
diretta applicazione della tutela del diritto di difesa consacrato dall'art. 24 Cost.;
Non sussistendo ragioni per discostarsi dall'orientamento sino ad oggi assunto ;
P.Q.M.
rigetta la domanda de OMISSIS avente ad oggetto l'iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati
Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Sassari.
Avvisa che nel termine di giorni venti dalla notificazione della presente delibera è possibile presentare
ricorso al Consiglio Nazionale Forense secondo le modalità di cui all'art.31 R.D. n.1578/1933 convertito,
con modificazioni, dalla legge n.36 del 1934 e successive modificazioni. Si notifichi all'interessata ed al
Procuratore della Repubblica.". (seduta 17.02.2011)
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Silvio Zicconi Avv. Francesco Milia

Da: x la verita al Cdo di Sassari05/01/2012 18:07:29
Si lo straniero deve presentare il certificato di compiuta pratica. Ha ragione lillo avvocato = burriccu

Da: ottimo05/01/2012 18:08:09
Coa di sassari
Bene, la sentenza ci cassazione ha ben specificato la differenza tra stabilimento e riconoscmento.
Ha inoltre stabilito che unico requisito valido ai fini dell'esercizio in Italia con il titolo di origine è la produzone del certificato dell'ordine comunitario. Punto.
La legge  è legge , anche quando non piace.

Da: per il consigliere e il presidente di SS05/01/2012 18:09:43
Cambiate mestiere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: filippo la vendetta 05/01/2012 18:32:20
Coa di Sassari : scripta manent...............che sfigaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: ottimo05/01/2012 18:32:53
Ho appena spiegato a mio figlio di 10 anni la differenza tra riconoscimento e stabilimento: incredibile l'ha capita!

Da: filippo la vendetta 05/01/2012 18:37:42
esaminata la cavallera (esaminata come???? )
esaminato il parere del CFN (quello che dava pero' ogni responsabilità agli ordini!!!!!)
............bla bla bla ...........si delibera: bla bla .....morale :...mai fidarsi dei pareri (anche se autorevoli) che ti affibiano pero'  tutta la responsabilita della decisione conforme !!!!!!!!!!!!!!

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