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Esame avvocato Spagna
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Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

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Da: iocivogliocredere15/12/2011 22:07:38
Si dai CONTATTIAMOLI..
per sapere dove si beve buona la SANGRIA a SANTANDER !!!
Non telefonate numerosi XD !

Da: iocivogliocredere15/12/2011 22:21:47
Rassicurarmi?
Comunque io OTTIMO 5/6 giorni me li farei piuttosto a sciare adesso che è arrivata la neve XD
E indovina in compagnia di chi ?
                 !!! l' Ajena !!!
E' una OTTIMA escort ( SCORTA : con lei sei blindato ! ) che ti sa ACCOMPAGNARE in tutto il percorso prescelto ( io mi farei il sella ronda.. ).
E poi alla sera ;)...
(confidenzina: la sua "apertura" è esagerata se si pensa a quanto è economica e conveniente..)

Stammi bene :)
( e non chiedermi il suo cell, nemmeno in privato, tu che con tutte le tue pratiche puoi trovartene di più costose.. di accompagnatrici di percorso  ).

Da: Avviso15/12/2011 22:25:56
Qualsiasi messaggio pubbilicatario verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

Da: iocivogliocredere15/12/2011 22:26:24
va che 6 un bel tipo tu COMMON LAW !!!

"Peraltro, pur qualificandomi sempre quale Abogado, giudici stessi continuano a rivolgersi a me con l'appellativo di avvocato..." ricordi.
Ma guarda che in italiano si traduce così, non ti meravigliare ;) !

                    Avvocato = ABOGADO = Avvocato

Certe volte, io non ti capisco :)

Da: ottimo15/12/2011 22:38:16
Rassicurarti sul fatto che non uso altri nick.

Da: iocivogliocredere15/12/2011 22:38:25
"Voglio ASSICURARE l'amico iocivoglocredere."

Me ne mancherebbe una per Lillo e Boby.
Visto che forse fai l'agente (o il broker ? ) per qualche compagnia me ne sai consigliare una buona ?
Non sopportano..
e ho timori che possano mordere qualche agggente (neanche loro li sopportano).

Vogliocredere che ti sia "scappata" solo una r.
In caso negativo, se intendevi proprio quello, scusami se mi sono permesso di correggerti e indicami giusta Compagnia. Grazie.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: iocivogliocredere15/12/2011 22:40:02
ok allora me la cerco in rete XD !

Da: iocivogliocredere15/12/2011 22:42:14
Ciao ottimo, buona serata :)

Da: ottimo15/12/2011 22:49:39
Non so se  sei al corrente,  in Spagna vi sono bar che offrono anche altri tipi di consumazioni.
i famosi p-t- bar
Buona notte anche

Da: p t bar???15/12/2011 22:53:58
che sarebbero?

Da: Ottimo..15/12/2011 23:00:20
la Spagna mi sa che ti sta facendo male..gia'eri un tipo indeciso cronico ma adesso esageri..

Da: ottimo15/12/2011 23:09:11
puti.
x Ottimo....
Ho detto che ci sono , non che li frequento
In Spagna frequento solo la Escuela de Practica Juridica.
a proposito: practicajuridica.es@gmail.com

Da: igorq15/12/2011 23:11:50
ragazzi... ma non andate fino in spagna, se l'ho passato io può passarlo chiunque!

Da: ottimo15/12/2011 23:12:53
Non sono indeciso, è che al momento non mi va di iscrivermi qui in Italia.
Nella mia classe di escuela di practica juridica vi sono 30 abogados, secondo voi farei fatica ad andare in udienza e produrre ai coa quello che vorrebbero?

Da: ottimo15/12/2011 23:17:22
xigorq
Ti faccio una domanda di matematica.
Se da Milano a Reggio calabira ci sono 1500 chilometri e da Milano a Barcelona ce ne sono 1100 . Perchè molti di Milano andavano cosi' lontano? E soprattutto rispetto a Milano è piu' vicina Reggio Calabria o Barcelona?

Da: GDF15/12/2011 23:18:20
ATTENTO ALLA PUBBLICITA'OCCULTA..IL SITO E'MONITORATO!

Da: x ottimo da igorq15/12/2011 23:25:48
io l'ho superato a torino al secondo tentativo, non sono andato a reggio.
Ripeto che se l'ho superato io a torino può superarlo chiunque!
Certo, conta anche il culo!

Da: ottimo15/12/2011 23:27:31
Io sono iscritto alla escuela de prcactica juridica, ho le ricevute dell'iscrizione, e se  qui molti di voi non sanno cosa sia non so che farci ,nessuna pubblicità.
Basta che inseriate in internet " escuela de practica juridica  " o EPJ e vedrete.

Da: common law15/12/2011 23:33:38
@iocivogliocredere
non c'è niente da capire... non si rivolgono a me in tal modo causa la traduzione in italiano di abogado...

Da: ottimo15/12/2011 23:50:14
x common
Confermo che chi ha fatto gli esami da privatista, non con l'agenzia, all'univeristà del santo non è detto che abbia terminato.
Ad esmpio derecho del trabajo c'e' gente che l'ha ripetuto anche 4/5 volte.
Poi era molto piu' semplice capire le domande in spagnolo.

Da: Dichiarazione di intesa16/12/2011 00:06:36
premesso che secondo la legge 96/2001 l'intesa con l'avv non deve necessariamente risultare dalla d.di intesa ma anche dal primo scritto,etc.etc..Ora,vorrei capire,qualora volessi,per eccessivo scrupolo,documentare l'esercizio anche attraverso la dichiarazione di intesa questa come va prodotta?Vanno indicati tutti i riferimenti del procedimento(atto)ed allegata allo stesso(atto)?Inoltre va depositato in Tribunale insieme all'atto e conservarne una copia?
Grazie a chi voglia chiarire questi punti(C.Law.etc.etc)

Da: iocivogliocredere16/12/2011 08:21:17
@COMMON LAW
"non si rivolgono a me in tal modo causa la traduzione in italiano di abogado..."

Beh guarda 6 fortunata che non ti appellino con signora, signorina ecc. ;) ..
Molte mie amiche si "lamentano" che non le chiamano con il loro titolo (ad iniziare dai cancellieri.. ) nonostante lo siano a tutti gli effetti (chissà perchè spesso chiamano avvocato l'uomo, senza troppo pensarci, anche se è solo un semplice praticante neppure abilitato - quante volte mi è accaduto :) - ..)  :(  .

Credo sia più importante la sostanza, rispetto alla forma:
se si rivolgono a te chiamandoti avvocato, indipendentemente dalla normativa e dalla traduzione, si vede che te lo meriti !
Punto e stop.

RISERVATA PERSONALISSIMA (..  :)  ..)   :
Come non c'è niente da capire ? Certo in generale sì.. Ma Voi donne siete un mondo così complesso e variopinto ( io vi adoro, nelle vostre sfumature e dettagli.. ) che neanche con la migliore delle sfere di cristallo vi si potrà mai capire appieno XD !!!
Ma cosa volete veramenteee XD ???

Ciao.

Da: xBerseker e tutti16/12/2011 08:30:09
II atto.
Non fate i ragazzini. Chi si è mosso non è un avvocatuccio infastidito dalla concorrenza "particolare". Si è mosso ufficialmente in "Governo della Repubblica d'Italia" per il tramite del "Ministero delle politiche comunitarie". Ergo, se si muovono simili giganti significa che il gallo ha fatto l'uovo.
In Spagna, come ben sapete, la norma impone di lasciare tutta la documentazione dello studente a disposizione dell'autorità per 10 anni, o sbaglio!!!
Preparate il volo per Madrid, tra marzo e giugno 2012!!!

Da: mo so caxxi16/12/2011 08:37:11
il punto 36 ci scrocia

Riconoscimento qualifiche professionali: la risoluzione europea
Parlamento UE, risoluzione 15.11.2011
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Maggiore mobilità dei laureati, incentivi per tirocini retribuiti per i laureati di altri Stati membri se questi ultimi offrono tale possibilità anche ai propri cittadini e riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita durante il tirocinio nello Stato membro d'origine.

Sono queste alcuni degli elementi che il Parlamento europeo chiede agli stati membri con la Risoluzione 15 novembre 2011 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'Unione europea ritiene infatti "che la libera circolazione di un numero crescente di persone e lavoratori altamente qualificati sia uno dei vantaggi fondamentali della cooperazione europea e di un mercato interno competitivo nonché un importante fattore di sviluppo delle economie dell'UE e un diritto di cui gode ogni cittadino UE" ed è inoltre convinta "che occorra rafforzare la mobilità dei cittadini europei e che sia necessario eliminare gli ostacoli indiretti, purché si consegua un equilibrio tra la mobilità e la qualità delle qualifiche professionali".

A tal fine vengono dunque incoraggiate tutte le iniziative volte a facilitare la mobilità transfrontaliera, quale strumento per un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e quale mezzo per stimolare la crescita economica e la competitività all'interno dell'Unione europea.

In particolare, con la Risoluzione 15 novembre 2011 il Parlamento europeo:

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la mobilità dei professionisti, sostenendo che il numero relativamente basso di professionisti mobili è motivo di preoccupazione;
esorta gli Stati membri, le autorità competenti e la Commissione a garantire che il riconoscimento di diplomi e certificati sia equiparato al riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo da creare un reale mercato unico a livello europeo e internazionale, evitando di regolamentare ciò che è già stato regolamentato;
ritiene che una tessera professionale volontaria potrebbe costituire uno strumento utile per agevolare la mobilità in alcune professioni, semplificare la procedure amministrative e migliorare la sicurezza, invitando la Commissione, prima di introdurre eventuali tessere, a comprovare l'eventuale valore aggiunto ai fini del processo di riconoscimento e sottolineando che l'introduzione di eventuali tessere dovrà soddisfare requisiti specifici in materia di sicurezza e protezione dei dati.
(Altalex, 16 dicembre 2011)



| qualifiche professionali | mobilità |

PARLAMENTO EUROPEO


P7_TA-PROV(2011)0490

Attuazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (2011/2024(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1,

- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'istituzione di una tessera professionale europea per i prestatori di servizi2,

- vista la sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 2006 nella causa C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Raccolta 2006),

- vista la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione" (COM(2010)0603),

- vista la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea nel marzo 2011 sulla direttiva 2005/36/CE,

- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

- vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 destinata alla Commissione, intitolata "Una nuova strategia per il mercato unico",

- vista l'audizione che ha svolto con i parlamenti nazionali il 26 ottobre 2010 sul recepimento e l'applicazione della direttiva 2005/35/CE,

- visto lo studio che ha commissionato sul riconoscimento delle qualifiche professionali (PE 447.514),

- vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010, intitolata "Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva" (COM(2010)0608),

- vista la relazione annuale SOLVIT del 2010 sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT nello stesso anno,

- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei3,

- vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata "L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - 'Insieme per una nuova crescita'" (COM(2011)0206),

- visto il Libro verde della Commissione del 22 giugno 2011 dal titolo "Modernizzare la direttiva

sulle qualifiche professionali" (COM(2011)0367) ,

- visto il documento di lavoro della Commissione del 5 luglio 2011 sulla sintesi delle risposte alla consultazione pubblica sulla modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali4,

- visto il documento di lavoro della Commissione del 5 luglio 2011 sulla valutazione della direttiva relativa alle qualifiche professionali5,

- visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0373/2011),

A. considerando che i cambiamenti demografici renderanno sempre più importante la mobilità dei professionisti all'interno dell'Unione europea;

B. considerando che i mercati del lavoro in evoluzione richiedono una maggiore trasparenza, semplificazione e flessibilità in materia di norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;

C. considerando che la mobilità professionale è un fattore chiave ai fini dello sviluppo economico e di una ripresa economica sostenibile;

D. considerando che, stando alle ricerche del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la domanda di lavoratori altamente qualificati dovrebbe aumentare di oltre 16 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea entro il 2020;

E. considerando che il diritto di trovare lavoro o di prestare servizi in un altro Stato membro è un diritto fondamentale previsto dai trattati e costituisce un esempio concreto di come i cittadini possano beneficiare del mercato unico;

F. considerando che la libera circolazione delle persone nell'UE e il diritto al riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali saranno possibili soltanto quando si ridurranno al minimo le barriere invisibili esistenti e scompariranno alcune norme nazionali che oggi ostacolano in modo sproporzionato l'esercizio del diritto a lavori qualificati;

G. considerando che garantire che il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali sia progettato nel miglior modo possibile è un prerequisito per permettere a tutti di godere appieno dei benefici della libera circolazione;

H. considerando che l'Atto per il mercato unico pone l'accento sul fatto che modernizzare il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali è fondamentale per migliorare la crescita economica e rafforzare la fiducia dei professionisti e del pubblico;

I. considerando che una delle principali cause delle difficoltà di riconoscimento dei titoli accademici o delle qualifiche professionali è la mancanza di fiducia nei criteri di accreditamento e nei certificati accademici del paese d'origine e che è quindi urgente adottare misure per il riconoscimento automatico, eliminando gli ostacoli formali nazionali al riconoscimento e i pregiudizi;

J. considerando che, dal 2007, si sono avute circa 100.000 decisioni di riconoscimento a norma della direttiva, che hanno consentito la mobilità di 85.000 professionisti6;

K. considerando che, tra le professioni regolamentate dell'UE, la categoria degli operatori sanitari è quella a maggiore mobilità, e che, tra il 2007 e il 2010, si è avuto il riconoscimento di circa 57.200 medici, infermieri, dentisti, farmacisti, ostetriche e veterinari;

L. considerando che esiste tuttora un divario tra le aspettative dei cittadini e la realtà, essendo oltre il 16% dei casi SOLVIT del 2010 attinente al riconoscimento delle qualifiche professionali7;

M. considerando che è difficile identificare l'autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali, le cui procedure sono complesse;

N. considerando che, ai sensi della direttiva sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri di cura provvedono affinché le informazioni sul diritto di esercizio dei professionisti della sanità iscritti nei registri nazionali o locali e stabiliti nel loro territorio siano messe a disposizione delle autorità di altri Stati membri attraverso uno scambio di informazioni nel quadro del Sistema di informazione del mercato interno (IMI);

O. considerando che nel 2010 i casi SOLVIT relativi alle qualifiche professionali ammontavano a 220 e che oltre due terzi di essi si riferivano a soli quattro Stati membri;

P. considerando che la direttiva 2005/36/CE consolida norme enunciate in 15 precedenti direttive adottate dagli anni Sessanta in poi;

Q. considerando che la direttiva 2005/36/CE non è stata recepita tempestivamente da tutti gli Stati membri ed è stata pienamente attuata ben tre anni dopo la scadenza iniziale;

R. considerando che la corretta applicazione della presente direttiva rafforzerebbe la dimensione umana del mercato unico;

S. considerando che l'introduzione di una tessera professionale europea potrebbe semplificare e accelerare il processo di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Semplificazione per i cittadini

1. ritiene che la libera circolazione di un numero crescente di persone e lavoratori altamente qualificati sia uno dei vantaggi fondamentali della cooperazione europea e di un mercato interno competitivo nonché un importante fattore di sviluppo delle economie dell'UE e un diritto di cui gode ogni cittadino UE; è fermamente convinto che occorra rafforzare la mobilità dei cittadini europei e che sia necessario eliminare gli ostacoli indiretti, purché si consegua un equilibrio tra la mobilità e la qualità delle qualifiche professionali;

2. incoraggia tutte le iniziative intese a facilitare la mobilità transfrontaliera, quale strumento per un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e quale mezzo per stimolare la crescita economica e la competitività all'interno dell'Unione europea; prende atto dell'esigenza di modernizzare la direttiva 2005/36/CE, al fine di garantire un quadro giuridico chiaro e solido;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la mobilità dei professionisti; sostiene che il numero relativamente basso di professionisti mobili è motivo di preoccupazione e suggerisce la messa a punto di strategie per affrontare questo problema; sottolinea il risultato della recente indagine Eurobarometro secondo cui oltre il 50% dei giovani in Europa è disposto o interessato a lavorare all'estero8;

4. invita gli Stati membri a promuovere i benefici della direttiva tra i cittadini e i professionisti;

5. ritiene che il dialogo tra le parti interessate allo scopo di aggiornare regolarmente i requisiti per la formazione iniziale, il riconoscimento delle esperienze e la formazione professionale continua svolga un ruolo essenziale per l'armonizzazione della formazione; reputa altresì che la creazione di un "28esimo regime", sovrapposto ai sistemi nazionali, non risolva in modo chiaro e soddisfacente la questione delle differenze di formazione;

6. segnala che il principio di accesso parziale è giudicato sfavorevolmente da una larga maggioranza di quanti hanno risposto alla consultazione pubblica della Commissione, oltre a essere difficile da controllare sul piano pratico; rileva che il principio di accesso parziale potrebbe portare beneficio solo a quelle professioni nelle quali i compiti possono essere chiaramente distinti; chiede che tale principio sia sottoposto a una valutazione approfondita e sia applicato caso per caso, ma con esclusione delle professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

7. accoglie con favore l'esito generalmente positivo della procedura di riconoscimento; sottolinea tuttavia che il processo di riconoscimento nel quadro del sistema generale sulla base dell'esperienza professionale è eccessivamente lungo e oneroso, sia per le autorità competenti che per coloro che esercitano alcune professioni;

8. rammenta, pur segnalando l'importanza del sistema di dichiarazione preliminare, che nella consultazione pubblica della Commissione del 2011 sono state formulate numerose riserve e che le misure volte a migliorare la mobilità temporanea dei professionisti dovrebbero costituire un aspetto chiave della prossima revisione della direttiva sulle qualifiche professionali; chiede una maggiore chiarezza riguardo al concetto di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, tenendo conto che sarebbe impossibile elaborare una definizione atta a comprendere tutti i profili professionali e che essa metterebbe a repentaglio la sussidiarietà;

9. osserva che le autorità competenti incontrano difficoltà nell'applicare il regime di dichiarazione preliminare, poiché non esiste un approccio coerente nel valutare il carattere temporaneo e occasionale di un servizio e risulta estremamente difficile monitorare le attività dei prestatori di servizi in loco; invita la Commissione a valutare le attuali disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva e a fornire ulteriori chiarimenti riguardo alla giurisprudenza esistente, segnatamente per quanto riguarda le professioni rilevanti in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica; invita la Commissione a presentare al Parlamento le sue conclusioni in merito;

10. sottolinea che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, il quale consente agli Stati membri di effettuare verifiche preliminari delle qualifiche per le professioni legate alla sanità e alla pubblica sicurezza non ancora coperte dal riconoscimento automatico, è considerato essenziale da un'ampia maggioranza delle parti interessate; sostiene tuttavia che, per aumentare la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero chiarire quali le professioni sono considerate aventi implicazioni in materia di sicurezza e di sanità pubblica;

11. concorda con la Commissione che la definizione di "formazione regolamentata" è troppo restrittiva e può avere un impatto anomalo sulla mobilità temporanea dei professionisti; ritiene che la definizione dovrebbe comprendere qualsiasi formazione che permetta di esercitare una professione nello Stato membro d'origine;

12. invita la Commissione a chiarire che la dichiarazione ai fini della mobilità temporanea dovrebbe essere valida in tutto il territorio di uno Stato membro e a valutare i casi in cui sia necessaria una dichiarazione annuale;

13. chiede che i prestatori di servizi che forniscono i loro servizi esclusivamente a consumatori da essi accompagnati in altri Stati membri e che quindi non hanno contatti con i consumatori locali dello Stato membro ospitante (ad esempio guide turistiche, allenatori, personale medico che accompagna gli sportivi) siano esentati dall'obbligo di dichiarazione preliminare ai sensi dell'articolo 7; sostiene tale regola nel caso di tutti i servizi non riguardanti la sanità e la pubblica sicurezza,

14. invita la Commissione a coordinare e consolidare le varie fonti di informazioni attualmente disponibili su questioni attinenti il riconoscimento delle qualifiche professionali - tra cui i punti di contatto nazionali e le organizzazioni professionali - tramite un portale Your Europe in cui siano riportati i singoli punti di contatto disponibili attualmente nel contesto della direttiva servizi; sostiene che in tal modo ai professionisti sarà fornita un'interfaccia pubblica, nella rispettiva lingua, nella quale riversare documentazione, accedere e stampare la propria tessera professionale e ottenere informazioni aggiornate sul processo di riconoscimento e informazioni amministrative sulla autorità competenti e gli organi professionali nonché sulla documentazione da presentare;

15. rileva che occorre migliorare il dialogo e gli scambi d'informazioni nell'ambito di ciascuna professione, nonché la cooperazione fra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali, sia a livello nazionale che fra gli Stati membri; invita la Commissione a promuovere la creazione di reti di autorità competenti e organizzazioni professionali per le professioni più mobili, al fine di scambiare informazioni generali sulle procedure e i requisiti nazionali nel campo dell'istruzione, condividere le migliori prassi e vagliare le possibilità di rafforzare la cooperazione, ad esempio mediante piattaforme comuni; ritiene che la autorità pubbliche e le parti sociali dovrebbero avviare un dialogo strutturato sulle modalità per migliorare l'integrazione professionale dei giovani;

16. invita gli Stati membri a migliorare l'efficacia con la quale le autorità pubbliche diffondono le informazioni relative a un tempo ai diritti dei lavoratori e alle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo da limitare qualsiasi burocrazia dissuasiva nel quadro della promozione della mobilità;

17. invita pertanto gli Stati membri a utilizzare le moderne tecnologie di comunicazione, tra cui le banche dati e le procedure di registrazione online, onde garantire il rispetto delle scadenze previste dal sistema di riconoscimento generale e assicurare che i professionisti possano beneficiare di significativi progressi in termini di accesso alle informazioni e conoscenza delle procedure;

18. chiede l'introduzione dell'obbligo vincolante per le autorità competenti di fornire informazioni aggiornate sui contatti a tutte le altre autorità competenti di una determinata professione;

19. invita la Commissione a definire orientamenti riguardo al lasso di tempo entro il quale chi ha presentato un fascicolo completo può attendersi una decisione da parte dell'autorità competente; poiché la riduzione di questo periodo attraverso un maggiore ricorso all'IMI e l'ottimizzazione delle procedure faciliterebbe la mobilità, esorta gli Stati membri a fornire risorse sufficienti al fine di assicurare il riconoscimento professionale entro un lasso di tempo ragionevole;

20. invita gli Stati membri, le autorità competenti e la Commissione a garantire una maggiore trasparenza in modo che i richiedenti o gli interessati possano ottenere una spiegazione esauriente dei motivi del mancato riconoscimento del loro diploma o della loro qualifica professionale;

21. sostiene che l'attuale procedura per la notifica di nuovi diplomi è troppo complessa e invita la Commissione ad agevolare la notifica di nuovi diplomi e aggiornare l'allegato V della direttiva in modo più tempestivo;

22. esorta gli Stati membri, le autorità competenti e la Commissione a garantire che il riconoscimento di diplomi e certificati sia equiparato al riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo da creare un reale mercato unico a livello europeo e internazionale, evitando di regolamentare ciò che è già stato regolamentato;

23. sottolinea che i provvedimenti di compensazione, in virtù dei quali le autorità competenti possono esigere una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni e che svolgono un ruolo inestimabile nel garantire la sicurezza di consumatori e pazienti, debbono essere rivisti al fine di valutarne l'idoneità e risolvere i problemi esistenti; chiede maggiori spiegazioni e una valutazione del codice di condotta per fornire assistenza alle autorità competenti;

24. chiede orientamenti non vincolanti dell'UE in materia di applicazione delle misure di compensazione, da elaborare di concerto con le autorità competenti, le organizzazioni professionali, gli Stati membri e il Parlamento europeo;

25. sottolinea che l'esame dei livelli di qualifica a norma dell'articolo 11 è particolarmente complesso e costoso per le autorità e praticamente impossibile per i cittadini; ritiene che i cinque livelli di qualifica di cui all'articolo 11 inducono spesso a confusione con gli otto livelli del quadro europeo delle qualifiche; concorda con la Commissione che la soppressione dell'articolo 11 e degli allegati II e III implicherebbe che le autorità competenti non sarebbero più chiamate a determinare l'idoneità di un candidato in base a livelli di qualifiche predefiniti, ma potrebbero concentrarsi sull'identificazione di eventuali sostanziali differenze di formazione al fine di decidere se sono necessarie misure di compensazione; osserva quindi che la soppressione dei livelli di qualifica, compresi gli allegati II e III, semplificherebbe sensibilmente la procedura di riconoscimento;

26. sottolinea che sussistono forti disparità tra i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri; segnala pertanto che, per quanto riguarda la durata minima della scolarità richiesta per talune formazioni, occorre altresì contabilizzare i periodi generalmente seguiti nelle scuole professionali nel quadro di sistemi di formazione alterni;

27. invita gli Stati membri e le autorità competenti, con il sostegno della Commissione, ad avviare studi volti a stabilire una tassonomia europea delle competenze, qualifiche e professioni al fine di accertare se i titoli e le professioni corrispondono alle medesime competenze e qualifiche nei vari Stati membri e sviluppare uno strumento di analisi europeo;

28. ritiene che il codice di condotta dovrebbe avere più ampia diffusione onde garantire una più efficace attuazione della direttiva, dato che ciò promuoverebbe un'interpretazione comune delle disposizioni;

Miglioramento delle disposizioni esistenti

29. invita la Commissione a reintrodurre le strutture per il dialogo tra gli Stati membri, le competenti autorità e gli organi professionali al fine di aggiornare con la massima regolarità, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnici, i requisiti minimi di formazione per le professioni settoriali e l'attuale classificazione delle attività economiche sulla base dell'esperienza professionale e stabilire un meccanismo semplice per l'aggiornamento continuo dei requisiti minimi di formazione; alla luce della futura evoluzione dei processi di Bologna e di Copenaghen, sollecita la Commissione a valutare l'introduzione di un approccio basato sulle competenze, stabilendo dei requisiti minimi di formazione non solo in termini di durata, ma anche in termini di risultati dell'apprendimento;

30. esorta la Commissione a non frammentare il processo di modernizzazione del riconoscimento automatico, come proposto nel Libro verde, e ad assicurare che ogni sostanziale modifica della direttiva sia sottoposta allo scrutinio del Parlamento;

31. accoglie con favore le riforme avviate nel contesto del processo di Bologna e i benefici offerti da questo processo agli studenti europei in termini di mobilità e possibilità di occupazione; incoraggia la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché rendano il regime europeo di trasferimento dei crediti (ECTS) più trasparente e comparabile, affinché esso divenga uno strumento necessario atto a facilitare il reciproco riconoscimento delle qualifiche e, in ultima analisi, della mobilità;

32. invita la Commissione a considerare l'importanza di uniformare i risultati dell'apprendimento e le competenze cliniche in sede di definizione dei requisiti minimi di formazione;

33. invita la Commissione a vagliare la possibilità di estendere ulteriormente il campo di applicazione del riconoscimento automatico in futuro;

34. chiede ulteriori chiarimenti in merito alla proposta di prolungare l'istruzione generale quale requisito di ammissione alla formazione per infermiere e ostetriche;

35. chiede che sia meglio motivata la proposta di sopprimere l'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva sulle qualifiche professionali;

36. invita gli Stati membri a effettuare una comparazione dei requisiti minimi di formazione e a procedere a scambi più regolari tra di loro e anche tra le autorità competenti, ai fini di un maggiore allineamento dei requisiti minimi di formazione;

37. segnala che la valutazione dell'applicazione della direttiva 2005/36/CE richiede la definizione di un elenco di certificati o altri titoli di qualifiche ufficiali che sono riconosciuti in uno o più Stati membri e non in altri; ritiene che detto elenco dovrebbe altresì contemplare i casi dei cittadini di uno Stato membro che hanno studiato presso l'università di un altro Stato membro e i cui diplomi non sono riconosciuti al rientro nello Stato membro d'origine;

38. sottolinea il numero considerevole di professioni regolamentate nell'Unione europea e invita gli Stati membri a riconsiderare la fondatezza della classificazione di talune professioni, al fine di accertare se i titoli e le professioni corrispondono alle medesime competenze e qualifiche nei vari Stati membri, tenendo presente che la riduzione del numero totale di professioni regolamentate nell'UE potrebbe facilitare la mobilità; rileva che tale classificazione può essere giustificata per motivi di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le professioni sanitarie, legali e tecniche;

39. sostiene che il modo più efficace per consentire la libera circolazione dei professionisti sarebbe di ridurre il numero di professioni regolamentate nell'Unione europea; invita la Commissione a includere nella direttiva rivista un meccanismo attraverso il quale gli Stati membri possano verificare le proprie disposizioni regolamentari, eccettuate quelle relative alle professioni sanitarie, e rimuoverle qualora non fossero proporzionate;

Miglioramento della pubblica sicurezza e della sanità pubblica

40. rileva che la protezione della sicurezza di consumatori e pazienti è un obiettivo essenziale nel quadro della revisione della direttiva e che il successo della direttiva dipende ampiamente dal fatto se garantisce la mobilità salvaguardando la sicurezza; richiama l'attenzione sulla speciale condizione dei professionisti del settore sanitario;

41. sottolinea che si sono verificati gravi problemi correlati alla condotta di professionisti che hanno continuato a esercitare nell'Unione europea nonostante fossero stati sospesi o radiati;

42. chiede l'istituzione, nel quadro del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e per le professioni che non rientrano già nel campo di applicazione della direttiva sui servizi, di un meccanismo di allerta proattivo che introduca l'obbligo di effettuare una segnalazione a tutti gli Stati membri ogniqualvolta sia adottata una misura regolamentare nei confronti della registrazione di professionisti o del loro diritto di esercitare, purché il sistema di allerta non contenga altri dati, rispetti la presunzione di innocenza e sia conforme alle regole vigenti in materia di protezione dei dati personali;

43. osserva che occorre dare ai pazienti e ai cittadini migliori garanzie del fatto che i professionisti sanitari che beneficiano del riconoscimento hanno mantenuto aggiornate le proprie competenze e conoscenze;

44. sottolinea la richiesta, da parte dei soggetti interessati, che sia posta maggiormente in rilievo la formazione professionale permanente, compreso l'apprendimento (nel corso dell'intero ciclo di vita) ufficiale, ufficioso e informale, e la necessità di valutarla; segnala che la concorrenza globale e l'orientamento verso economie basate sulla conoscenza collocano nuove sfide sul piano dello sviluppo delle qualifiche e dell'istruzione; invita pertanto la Commissione a valutare metodi di documentazione per ogni forma di apprendimento, eventualmente mediante i Passaporti europei delle competenze e il Quadro europeo delle qualifiche, come anche l'IMI, e a elaborare una tabella di comparazione sui diversi sistemi di formazione professionale permanente esistenti negli Stati membri; invita la Commissione a valutare se si possa risolvere il problema dei diversi livelli di formazione professionale permanente tra gli Stati membri mediante misure di compensazione nel caso dei professionisti del settore sanitario; incoraggia le autorità competenti a fornire informazioni in materia di formazione professionale permanente nel corso del processo di riconoscimento e a scambiare le migliori prassi in tale ambito, nonché a scambiarsi informazioni in materia di formazione professionale permanente nei settori e negli Stati membri in cui è obbligatoria;

45. sottolinea la necessità che la formazione permanente sia adeguata alle necessità del mercato del lavoro di ciascuno Stato membro, in modo da sfruttare nel miglior modo possibile le risorse di formazione per chi ha un lavoro;

46. sottolinea che un'estensione della procedura di riconoscimento per includervi le qualifiche dei paesi terzi potrebbe dare adito a violazioni del sistema sotto forma di ricerca del foro più vantaggioso ("forum shopping") e sarebbe estremamente pericoloso per le autorità competenti nello Stato membro ospitante;

47. sottolinea che, per i professionisti sanitari, la capacità di comunicare con colleghi e pazienti è fondamentale al fine di evitare situazioni pericolose o potenzialmente fatali;

48. ritiene che l'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE relativo ai requisiti linguistici debba essere chiarito, in quanto vi sono continue controversie quanto all'interpretazione di tale disposizione tra la Commissione, la Corte di giustizia europea e gli Stati membri; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rivedere il regime dei requisiti linguistici per le professioni del settore sanitario, provvedendo a che le autorità competenti abbiano la flessibilità necessaria per verificare e, solo all'occorrenza, mettere alla prova le abilità tecniche e linguistiche dei professionisti nell'ambito del processo di riconoscimento; ritiene che, senza pregiudizio della capacità dei datori di lavoro di accertare essi stessi le competenze linguistiche dei professionisti nel contesto del processo di assunzione per un determinato posto, il principio della proporzionalità andrebbe tassativamente applicato in materia, cosicché i relativi test non diventino una barriera supplementare;

49. osserva che le competenze linguistiche sono fondamentali nell'agevolare l'integrazione di un professionista in un altro paese garantendo la qualità dei servizi offerti e tutelando la sicurezza di consumatori e pazienti;

50. insiste affinché, per proteggere i pazienti, gli operatori sanitari che forniscono servizi di sanità elettronica assicurino gli stessi livelli di qualità e di sicurezza garantiti per la fornitura di servizi sanitari non elettronici; va quindi chiarito che i requisiti della presente direttiva e, se del caso, requisiti supplementari, si applicano agli operatori sanitari che forniscono servizi di sanità elettronica;

51. osserva che lo sviluppo della sanità elettronica (e-health) e della teleassistenza impone a medici e infermieri, dopo la formazione, di essere in grado di gestire pazienti di nazionalità diverse; è pertanto necessario promuovere una collaborazione fra centri di formazione, ospedali e università in diversi paesi a favore dei professionisti e dei laureati chiamati ad assistere i pazienti mediante tali strumenti;

Integrare i professionisti e infondere fiducia nel sistema

52. accoglie con favore l'esito dei progetti pilota riguardanti una tessera professionale annunciati nel corso del Forum sul mercato unico di Cracovia; ribadisce che ogni tessera professionale deve essere volontaria, attestare l'esperienza accademica e professionale acquisita ed essere collegata al sistema IMI; ritiene che una tessera professionale volontaria potrebbe costituire uno strumento utile per agevolare la mobilità in alcune professioni, semplificare la procedure amministrative e migliorare la sicurezza; invita la Commissione, prima di introdurre eventuali tessere, a comprovare l'eventuale valore aggiunto ai fini del processo di riconoscimento; sottolinea che l'introduzione di eventuali tessere deve soddisfare requisiti specifici in materia di sicurezza e protezione dei dati e insiste che occorre stabilire le necessarie tutele contro gli abusi e le frodi;

53. ribadisce che, se l'UE intende ridurre le disparità nell'applicazione della direttiva 2005/35/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l'UE a 27, tutti gli Stati membri debbono dimostrare una maggiore fiducia nei rispettivi sistemi;

54. sostiene l'estensione dell'IMI alle professioni che non rientrano ancora nel campo di applicazione di questo sistema di informazione, come previsto nella proposta di regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno9 ("il regolamento sull'IMI"), e alle professioni non coperte dalla direttiva 2005/36/CE;

55. chiede l'introduzione obbligatoria dell'IMI per le autorità competenti, onde agevolare la cooperazione proattiva in ambito amministrativo e semplificare le procedure di riconoscimento; ritiene che l'IMI potrebbe essere migliorato ulteriormente, ad esempio estendendone le funzioni disponibili al fine di facilitare i lavori delle autorità nazionali; invita la Commissione a introdurre strutture di accompagnamento in materia di formazione e sostegno tecnico al fine di trarre tutti i benefici possibili dal sistema;

56. chiede una maggiore mobilità dei laureati e il rispetto della sentenza emessa nella causa Morgenbesser 10; sostiene che gli Stati membri dovrebbero incentivare i tirocini retribuiti per i laureati di altri Stati membri se questi ultimi offrono tale possibilità anche ai propri cittadini; sottolinea inoltre che l'esperienza professionale acquisita durante il tirocinio dovrebbe essere riconosciuta nello Stato membro d'origine;

57. sottolinea che il concetto di piattaforme comuni quale illustrato all'articolo 15 della direttiva all'esame non si è rivelato efficace in quanto tali piattaforme al momento non esistono; sostiene che esse sono strumenti potenzialmente utili per facilitare la mobilità e dovrebbero essere definite e controllate dai professionisti stessi; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di migliorare questo concetto in un articolo riveduto; invita la Commissione a consentire agli Stati membri la flessibilità necessaria per scegliere se partecipare o meno a eventuali piattaforme comuni e a valutare la proposta di ridurre la soglia per la partecipazione degli Stati membri;

58. osserva che l'introduzione di eventuali piattaforme comuni dovrebbe essere subordinata a una prova del mercato interno e soggetta al controllo parlamentare;

59. sottolinea che la presente direttiva dovrebbe integrare la protezione dei dati, conformemente alla direttiva 95/46/CE, e che le revisioni di quest'ultima dovrebbero includere anche gli sviluppi in materia di disposizioni di protezione dei dati; rileva che dovrebbero essere disponibili informazioni aggiornate per quanto riguarda l'autorità competente responsabile della gestione dei dati e chiare politiche in materia di conservazione e utilizzazione dei dati di un professionista, nonché orientamenti per la correzione di informazioni erronee;

60. osserva che i negoziati tra l'Unione europea e la Svizzera hanno condotto a un accordo riguardante la modifica dell'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in modo da includere la direttiva 2005/36/CE; osserva che l'accordo prevede l'applicazione provvisoria della maggior parte della direttiva, ad eccezione del titolo II, che richiede adeguamenti in Svizzera, e che la decisione del Consiglio riguardo all'accordo summenzionato decadrà qualora la Svizzera non notificherà il completamento delle sue procedure interne per l'esecuzione della decisione entro 24 mesi dall'adozione della decisione; si impegna a seguire da presso gli sviluppi in materia;

61. invita la Commissione a garantire il recepimento di tutte le direttive rivedute entro la scadenza prevista; esorta gli Stati membri ad accordare alla direttiva la dovuta priorità;

***

62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Da: orovero16/12/2011 08:40:43
il punto 36 mi mette paura ....

36. invita gli Stati membri a effettuare una comparazione dei requisiti minimi di formazione e a procedere a scambi più regolari tra di loro e anche tra le autorità competenti, ai fini di un maggiore allineamento dei requisiti minimi di formazione;

Diranno, scontato che dalal comparazione, risulta la non idoneità ......

Da: A rimaje16/12/2011 08:50:34
....non si applica al mondo forense che ha una disciplina speciale ad hoc data dalla a noi nota direttiva


Qui il problema è nato per le professioni sanitarie dove infermieri o medici ad esempio rumeni venivano assunti a Londra a stipendi bassi e si trovavano a lavorare con i pazienti parlando un inglese scarso....

Da: Italoabogado Asino16/12/2011 09:23:39
Scusate, sono in trib, eppercio mi sarebbi scordato. Hihohihohihohihohihohihohihohiho!

Da: iocivogliocredere16/12/2011 09:51:03
Per oggi sei scusato.
Però cerca di stare più attento e di essere più presente.
Certe incombenze non vanno dimenticate!
Un asino la ragliata, almeno mattutina, non la dimentica mai.

Da: iocivogliocredere16/12/2011 09:55:34
Io la mia l'ho fatta XD !

Da: TANGO216/12/2011 10:32:42
AMICI COLLEGHI, LA RISOLUZIONE DEL 15.11.2011 LA VEDO MOLTO PROPOSITIVA, SI PARLA DI INTEGRAZIONI, DI RICONOSCIMENTI , D'INVOGLIARE, DI NON METTERE I BASTONI TRA LE RUOTE, DI AGEVOLARE, MA MOBILITA' DELLE PROFESSIONI, UN TESSERINO UNICO IN TUTTA L'EUROPA..REPUTO CHE SIA UN PUNTO FERMO.
IO LA INTERPRETO UTILE QUANTO LA MANNA DAL CIELO.
LEGGETE CON ATTENIONE, NON E' QUESTA O QUELLA PROFESSIONE, MA UNO STILE DI INTEGRAZIONE AMPIO IN CUI RICONOSCONO LA BONTA' DI ANDARE A BRACCETTO E DI ABBATTERE OGNI IMPEDIMENTO OCCULTO E/O PALESE.
DATE ANCHE VOI LA VS. INTERPRETAZIONE.
RINGRAZIO IL NS. AMICO CHE CI ESORTA AD ESSERE DISPONIBILI DA MARZO A GIUGNO 2012 PERCHE' E' PROBABILE DI ESSERE CHIAMATI A MADRIN PER LA NS. LAUREA...
VA BENE PRENDO GIA' CON R.  AIR UN BIGLIETTO ANDATA E RITORNO.
UN ABRAZO.

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