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Esame avvocato Spagna
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Da: markinho12/06/2010 18:59:38
Grazie Mario :)

Da: INTERESSATO12/06/2010 19:00:04
Sono disposto a spendere anche 10 mila euro, quale università o agenzia mi garantisce di passare pagando?
NOn mi interessa come quando e perchè, io pago ma voglio passare, basta cazzate

Da: Mario 212/06/2010 19:01:14
Si, ho un amico che si è laureato con me ed a sett o ott 2010 termina la prima tornata di Master, mentre io più scettico di te ci sono rimasto fregato perchè non mi sono iscritto.
Non commetterò più detto errore!!! Finita la prima edizione partirà la seconda che è quella in argomento.
Ciao

Da: markinho12/06/2010 19:11:58
Grazie ancora Mario

Da: martire della verità12/06/2010 19:25:58
Io non ho capito una cosa:

una voltA FREQUENTATO IL MASTER CON PROFITTO, L'HOMOLOGATION è AUTOMATICa o bisogna fare richiesta al ministero?

E ci si può iscrivere anche senza resolucion? (così mi pare di capire dal sito)

Da: DA MILANO12/06/2010 19:49:17
Voglio sapere se basta pagare per passare, del resto non mi importa 1 fico secco.
Quanto costa passare in spagna?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: markinho12/06/2010 19:53:08
non basta pagare per passare, bisogna studiare e tanto, almeno questa è l'idea che mi sono fatto io. Anche a Murcia e Avila, dove ancora fanno i test a crocette, bisogna studiare tanto, perchè le domande sono articolate e spesso le risposte giuste sono più di una, ma bisogna individuare la più giusta, ergo, C'è DA STUDIARE TANTO!

Da: markinho12/06/2010 20:03:54
X Mario.
Hai mai considerato la prueba de aptitud a Tenerife (univer*******d la laguna)?

Da: mil x mario12/06/2010 20:12:43
i master suddetti con il dopo ottobre 2011 centrano relativamente..
Consentiranno si di ottenere l' homologacion cioè una laurea spagnola a tutti gli effetti..successivamente però si sarà trattati come gli altri laureati spagnoli, cioè tirocinio+esame.
ciao

Da: mil x mario12/06/2010 20:17:45
oltretutto salamanca èbella tosta come sede...il risultato non è scontato

Da: Da MILANO12/06/2010 20:30:54
Ora però non posso piu ottenere la resolution, giusto? Troppo tardi??

Da: IO SO TUTTO12/06/2010 21:43:37
DOMANDA PER MARIO 2

Come si fa per partecipare al master?

Da: IO SO TUTTO12/06/2010 21:51:55
Ma non so come potermi abilitare in Spagna

Da: markinho12/06/2010 22:03:45

- Messaggio eliminato -

Da: Silvia13/06/2010 08:06:42
Buongiorno a tutti. Io devo sostenere l'esame tra poco all'università Abat Oliba CEU di Barcellona. Qualcuno la conosce? Sapete darmi informazioni sulle modalità d'esame o sul modello tipo di domande? Sono stanca e ancora molto da studiare!!! So che i quiz a crocette sono stati banditi. Qualcuno di voi sa se ancora sono attivi in qualche università e dove sono i prossimi appelli? Resterò un giorno in più a Barcellona per prendere altre info. Rispondete pleaseee! :)

Da: mil x martire13/06/2010 09:47:56
Si ti puoi iscrivere senza resolucion con la semplice laurea italiana, l' importante è che tu  ce l'abbia  per il 30 maggio, giorno del primo esame.
Dopo aver passato tutti gli esami(secondo appello il 21 giugno e poi altro appello a pagamento) l'università spedisce i documenti al ministero e bisogna sperare che la pratica si completi entro il 30 ottobre.
Secondo me dura troppo..avrebbero dovuto fare qualcosa entro settembre-marzo.
ciao

Da: martire della verità13/06/2010 10:36:04
Anch'io temo questa evenienza. A meno che sollecitare di persona "rompendo le balle" direttamente al ministero l'accellerazione dell'iter...

Boh... Mi sembra un percorso minato, quasi una partita a poker.

Si rischia di investire tanto e perdere tutto quello che si è messo sul piatto...

Uff

Da: martire della verit13/06/2010 11:04:29
Ho trovato un numero di guida al diritto del sole 24 ore in cui si affronta la legittimità dell'iter spagnolo.

Sperando di far cosa gradita atutti, itegrando quanto già detto a riguardo nei precedenti post, allego per in tero l'articolo e il testo integrale delle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea

"AVVOCATI: La formazione in Spagna abilita il legale europeo

L'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Verica Trstenjak, apre la via agli aspiranti avvocati che scelgono la Spagna per conseguire il titolo di avvocato. Le conclusioni sulla causa C-118/09, non vincolanti per la definizione del procedimento, sostengono che l'omologazione del diploma di laurea ottenuto nello Stato di origine, dopo il superamento di alcuni esami aggiuntivi in quello di destinazione, impone alle autorità nazionali del primo Stato di riconoscere il titolo e di applicare la direttiva 89/48, chiedendo unicamente lo svolgimento di una prova attitudinale per l'accesso alla professione.


CONCLUSIONI DELLâAVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 2 giugno 2010 1(1)
Causa C-118/09
Mag. Lic. Robert Koller
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Oberste Berufungs- und
Disziplinarkommission (Austria)]
«Nozione di organo giurisdizionale nazionale ai sensi dellâart. 234 CE â" Oberste Berufungsund
Disziplinarkommission (suprema commissione disciplinare e di appello degli avvocati
austriaca) â" Direttiva 89/48/CEE â" Libera circolazione delle persone â" Riconoscimento delle
formazioni professionali â" Art. 1, lett. a) â" Nozione di diploma â" Accesso alla professione di
avvocato â" Iscrizione allâordine professionale di uno Stato membro diverso da quello che ha
riconosciuto lâequipollenza del titolo di studio â" Abuso di diritto»
I â" Introduzione
1. Nel presente rinvio pregiudiziale la Corte è chiamata a pronunciarsi, ai sensi
dellâart. 234 CE (2), in merito allâinterpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (3). La
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (suprema commissione disciplinare e di
appello degli avvocati; in prosieguo: la «OBDK»), chiede, in sostanza, se, alla luce degli
obiettivi della direttiva 89/48, sia ammissibile che un cittadino comunitario che ha seguito la
sua intera formazione universitaria nel suo paese di origine, lâAustria, e che, mediante
unâomologazione del suo titolo di studio austriaco in Spagna, ha ottenuto un diploma che gli
consente di accedere alla professione di avvocato in tale paese, possa beneficiare del
riconoscimento reciproco del suo diploma spagnolo in Austria al fine di esercitale tale
professione nel suo Stato di origine, pur non avendo acquisito in Spagna il livello di
esperienza professionale richiesto in Austria.
II â" Contesto normativo
A â" Normativa comunitaria
2. La direttiva 89/48, applicabile ratione temporis alla causa principale, disciplinava â"
prima della sua abrogazione, con decorrenza 20 ottobre 2007, ad opera della direttiva
2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4) â" il reciproco
riconoscimento, tra gli Stati membri, dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono una
formazione professionale di una durata minima di tre anni.
3. Il primo âconsiderandoâ della direttiva 89/482 dispone quanto segue:
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0118:IT:HT... 03/06/2010
«considerando che in virtù dellâarticolo 3, lettera c) del trattato lâeliminazione fra gli Stati
membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli
obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa implica segnatamente la
facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro
diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali».
4. Il terzo âconsiderandoâ di tale direttiva precisa quanto segue:
«considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in
possesso di diplomi di istruzione superiore che sanciscano formazioni professionali e sono
rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la loro
professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi atto
ad agevolare lâesercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato
membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in
possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di
almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro».
5. Il quinto âconsiderandoâ della direttiva così recita:
«considerando che relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha
stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di
stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio;
che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dellâarticolo 5
del trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di
solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi
nazionali di insegnamento, quando lâinteressato ha già acquisito in tutto o in parte dette
qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una
professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche
acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte
dalle disposizioni nazionali».
6. Lâart. 1, lett. a), b) e g), della direttiva 89/48 stabilisce quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi,
certificati o altri titoli;
â" che sia stato rilasciato da unâautorità competente in uno Stato membro, designata in
conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
â" da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di
durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in
unâuniversità o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello
di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
â" dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere
ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in
misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha unâesperienza
professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma,
certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o
altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato
da unâautorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione
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acquisita nella Comunità e riconosciuta da unâautorità competente in tale Stato
membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi
diritti dâaccesso e dâesercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato
membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto
nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in
questione;
(â)
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze
professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro
ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato
una professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che,
attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella
ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i
dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un
professionista qualificato nello Stato membro dâorigine o di provenienza. Essa verta su
materie da scegliere tra quelle che figurano nellâelenco e la cui conoscenza è una
condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro
ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia
applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. Le modalità della
prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel
rispetto delle norme del diritto comunitario.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto
Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova
attitudinale in tale Stato».
7. Ai sensi dellâart. 2, primo comma, della direttiva 89/48:
«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda
esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno
Stato membro ospitante».
8. Lâart. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 così recita:
«Quando nello Stato membro ospitante lâaccesso o lâesercizio di una professione
regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, lâautorità competente non può
rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, lâaccesso a/o
lâesercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per
lâaccesso o lâesercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato
ottenuto in un altro Stato membro, (â)».
9. Ai sensi dellâart. 4 della direttiva 89/48:
«1. Lâarticolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede unâesperienza professionale, quando la durata della formazione
addotta a norma dellâarticolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella
prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dellâesperienza
professionale richiesta:
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â" non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il
periodo mancante riguarda il ciclo degli studi post-secondari e/o un tirocinio
professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un
esame;
â" non può oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo
riguarda un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un
professionista qualificato.
Quando si tratti dei diplomi di cui allâarticolo 1, lettera a), ultimo comma, il periodo di
formazione riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione definita
allâarticolo 1, lettera a), primo comma.
Nellâapplicazione della presente lettera si deve tener conto dellâesperienza
professionale di cui allâarticolo 3, lettera b).
Lâesperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni;
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga
a una prova attitudinale:
â" quando la formazione ricevuta conformemente allâarticolo 3, lettere a) e b) verte
su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma
prescritto nello Stato membro ospitante oppure,
â" quando, nel caso di cui allâarticolo 3, lettera a), la professione regolamentata
nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali
regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato
membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è
caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro
ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate
dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure
â" quando, nel caso di cui allâarticolo 3, lettera b), la professione regolamentata
nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali
regolamentate che non esistono nella professione esercitata dal richiedente
nello Stato membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata
da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente
su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo o dai titoli
dichiarati dal richiedente.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al
richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a
tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una
prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza
precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o lâassistenza per quanto
riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dellâattività.
Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto di scelta del
richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui allâarticolo 10.
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b)
del paragrafo 1».
B â" Normativa nazionale
10. In base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, nel caso di specie trova
applicazione il Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung
von europäischen Rechtsanwälten (legge federale sulla libera circolazione e sullo stabilimento
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di avvocati europei; in prosieguo lâ«EuRAG»).
11. Lâart. 24, n. 1, dellâEuRAG così dispone:
«1. I cittadini degli Stati membri dellâUnione europea e degli altri Stati aderenti allâAccordo
sullo Spazio economico europeo, che abbiano ottenuto un diploma da cui risulti che il titolare
dispone dei requisiti professionali necessari per lâaccesso immediato ad una delle professioni
elencate nellâallegato alla presente legge devono essere iscritti su domanda, nellâalbo degli
avvocati (art. 1, n. 1, della Rechtsanwaltsordnung [regolamento relativo alla professione di
avvocato]) qualora abbiano sostenuto con successo una prova attitudinale.
2. Sono diplomi ai sensi del n. 1, diplomi, certificati o altri titoli ai sensi della direttiva del
consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento
dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni. (â)».
Lâart. 27 dellâEuRAG prevede quanto segue:
«Sullâammissione alla prova attitudinale decide, su domanda del candidato, il presidente della
commissione dâesame, in accordo con lâordine degli avvocati presso la sede
dellâOberlandesgericht [Corte dâappello austriaca] entro quattro mesi dalla presentazione di
tutti i documenti da parte del candidato».
12. Secondo il giudice del rinvio sono altresì applicabili alla presente causa le disposizioni
della Rechtsanwaltsordnung austriaca (regolamento austriaco relativo alla professione di
avvocato; in prosieguo: la «RAO»).
13. Lâart. 1 della RAO, in merito allâiscrizione allâalbo degli avvocati, così recita:
«1. Per lâesercizio della professione forense [nella Repubblica dâAustria] non occorre una
nomina da parte dellâautorità ma solo una prova del soddisfacimento dei seguenti requisiti e
dellâiscrizione allâalbo degli avvocati (artt. 5 e 5 bis).
(â)
2. Tali requisiti sono:
(â)
d) il tirocinio nei tempi e modi stabiliti dalla legge;
e) il superamento dellâesame di avvocato; (â)».
14. Lâart. 2 della RAO, riguardo al tirocinio, dispone quanto segue:
«1. Il tirocinio necessario per lâesercizio della professione forense deve essere svolto
nellâambito di una professione legale, presso un giudice, un pubblico ministero o un avvocato;
(â)
2. Il tirocinio ai sensi del n. 1 deve avere la durata di cinque anni».
15. La disciplina per lâesame di avvocato è dettata dal Rechtsanwaltsprüfungsgesetz
(legge austriaca relativa alla professione di avvocato; in prosieguo: il «RAPG»), il cui art. 1,
così recita:
«Lâesame di avvocato deve provare le attitudini e conoscenze del candidato necessarie per
lâesercizio della professione forense, in particolare la sua abilità nellâavviare e nel seguire le
pratiche, di carattere pubblico e privato, affidate ad un avvocato nonché la sua idoneità a
redigere atti e pareri legali nonché ad esporre ordinatamente, per iscritto o oralmente,
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situazioni di fatto o di diritto».
III â" Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
16. Il sig. Koller, cittadino austriaco, ha concluso gli studi giuridici presso lâUniversità di
Graz il 25 novembre 2002 ottenendo il titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» (dottore
in giurisprudenza). Con decreto 10 novembre 2004 il Ministero per lâistruzione e le scienze
spagnolo ha riconosciuto al sig. Koller â" in seguito alla frequenza di corsi e al superamento di
esami integrativi allâUniversità di Madrid â" lâequivalenza del titolo spagnolo di «Licenciado en
Derecho» e il diritto ad avvalersi del titolo spagnolo (5). Su tale base, il 14 marzo 2005,
lâordine degli avvocati di Madrid ha autorizzato il sig. Koller ad avvalersi del titolo
professionale di «abogado».
17. Il 5 aprile 2005, dopo aver esercitato per alcune settimane la professione di avvocato
in Spagna, il sig. Koller ha chiesto alla commissione dâesame presso lâOberlandesgericht di
Graz di essere ammesso alla prova attitudinale ai sensi dellâart. 28 dellâEuRAG.
Contemporaneamente, facendo valere lâart. 29 dellâEuRAG, egli ha fatto domanda di esonero
da tutte le materie di esame.
18. Con decisione 11 agosto 2005 la Rechtsanwaltsprüfungskommission (commissione
giudicatrice degli esami di avvocato) ha respinto tale domanda. Il sig. Koller ha
infruttuosamente proposto appello dinanzi alla OBDK. In seguito al suo ricorso, il 13 marzo
2008 il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca) ha annullato la decisione e ha
ingiunto alla OBDK di pronunciarsi nuovamente sullâammissione del sig. Koller alla prova
attitudinale.
19. La OBDK ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
1. Se la direttiva 89/48/CEE sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora questâultimo:
a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e
gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di «Magister
der Rechtswissenschaften»;
b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per lâeducazione e
la scienza del Regno di Spagna, in seguito al superamento di esami integrativi presso
unâuniversità spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione
inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo â" equivalente al titolo austriaco â" di
«Licenciado en Derecho»;
c) abbia ottenuto, con lâiscrizione presso lâordine degli avvocati di Madrid, lâautorizzazione
ad avvalersi del titolo professionale di «abogado» e abbia effettivamente esercitato la
professione forense in Spagna prima della presentazione della domanda, per tre
settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque
mesi.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione:
se unâinterpretazione dellâart. 24 dellâEuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma
universitario in giurisprudenza austriaco, nonché lâautorizzazione ad avvalersi del titolo
spagnolo di «Licenciado en Derecho», ottenuta in seguito al superamento di esami
complementari presso unâuniversità spagnola in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, non
sia sufficiente per lâammissione alla prova attitudinale in Austria, ai sensi dellâart. 24, n. 1,
dellâEuRAG, senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto
nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), nemmeno quando il richiedente sia ammesso alla
professione di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile di esperienza pratica, e
abbia ivi esercitato tale professione, prima della presentazione della domanda, per tre
settimane e con riferimento alla data della decisione in primo grado, per cinque mesi al
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massimo, sia compatibile con la direttiva 89/48/CEE.
IV â" Procedimento dinanzi alla Corte
20. Lâordinanza di rinvio, datata 16 marzo 2009, è stata depositata presso la cancelleria
della Corte il 1° aprile 2008.
21. Hanno presentato osservazioni scritte nel termine previsto dallâart. 23 dello Statuto
della Corte, il ricorrente nel procedimento principale, i governi del Regno di Spagna, della
Repubblica dâAustria, della Repubblica ceca e della Repubblica ellenica nonché la
Commissione.
22. La Corte, nellâambito delle misure preparatorie del procedimento, ha rivolto un quesito
alle parti al quale esse hanno risposto.
23. Poiché nessuna delle parti ha chiesto che fosse tenuta unâudienza, dopo la riunione
generale della Corte del 9 febbraio 2008 la causa era matura per la predisposizione delle
presenti conclusioni.
V â" Principali argomenti delle parti
A â" Competenza della Corte
24. Il governo greco e la Commissione ritengono che la OBDK possegga tutti i requisiti
considerati necessari ai sensi della giurisprudenza perché le sia riconosciuta la qualità di
giudice ai sensi dellâart. 234 CE. Di conseguenza, essi ritengono sussistente la competenza
della Corte.
B â" Sulla prima questione pregiudiziale
25. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte convengono nel ritenere
che si debba verificare se i titoli conseguiti dal sig. Koller possano essere considerati come
«diploma» ai sensi dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48.
26. I governi austriaco, greco e ceco fanno notare che una problematica simile si era posta
nella causa che ha dato origine alla sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06,
Cavallera (6), relativa alla domanda di iscrizione di un cittadino italiano allâordine degli
ingegneri del suo paese di origine, presentata dopo aver ottenuto, nellâambito di una
procedura di omologazione, il riconoscimento dellâequivalenza della sua formazione
universitaria a quella spagnola. I governi austriaco e ceco ritengono che le conclusioni
espresse ai punti 55 e segg. di tale sentenza possano essere trasposte alla causa principale.
27. Il governo austriaco sostiene che lâomologazione in Spagna del titolo accademico del
sig. Koller e la sua iscrizione allâordine degli avvocati di Madrid non prevedeva alcuna verifica
delle qualifiche e delle esperienze professionali conseguite in Spagna. Nondimeno, lâaccesso
alla professione di avvocato presuppone che venga verificato proprio il ricorrere di tali
requisiti.
28. Il governo ceco ritiene che il riconoscimento del diritto di avvalersi del titolo
professionale di «abogado» non possa essere considerato quale «diploma» ai sensi
dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48, dal momento che il riconoscimento di tale diritto
sarebbe unicamente legato al riconoscimento del diritto di avvalersi del titolo accademico di
«Licenciado en Derecho», senza la necessità di una formazione, un esame o unâesperienza
lavorativa ulteriori.
29. Da parte sua, il governo greco fa valere che è pur vero che lâ«equipollenza» del
diploma universitario austriaco di «Magister der Rechtswissenschaften» al diploma spagnolo
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di «Licenciado en Derecho» è il risultato di una procedura prevista nella legislazione
spagnola, tuttavia essa sarebbe estranea alla lettera e allo spirito dellâart. 1, lett. a), della
direttiva 89/48. Secondo il governo greco non si può certamente impedire alla Spagna di
conservare un sistema di riconoscimento reciproco di diplomi, tuttavia il riconoscimento
accademico in Spagna, che si pone tra il titolo accademico e lâ(auspicato) esercizio della
professione di avvocato in Austria, facendo rientrare una parte della nozione in una procedura
estranea alla direttiva, scinderebbe lâunità della nozione di diploma. Per quanto concerne
lâapplicazione della direttiva 89/48 in Austria, il riconoscimento del titolo accademico effettuato
in Spagna non rappresenta affatto una procedura di compensazione tassativamente prevista
dalla legge nel sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore. Esso
non rappresenta neppure lâacquisizione «in forma libera» di un nuovo titolo che potrebbe
autonomamente consentire lâesercizio della professione di «abogado» in Spagna e, in
seguito, lâesportazione di tale nuovo diploma in Austria, non essendo soddisfatto il requisito
del compimento di un ciclo di studi di almeno tre anni dopo gli studi secondari.
30. Il governo greco fa valere, inoltre, che anche qualora lâesperienza professionale
acquisita attraverso lâesercizio della professione in un altro Stato membro possa servire a
compensare il periodo di esercizio della professione mancante, come prescrive la procedura
di compensazione prevista dal sistema generale di riconoscimento, il sig. Koller non
raggiungerebbe il periodo necessario in nessuno dei due Stati, avendo egli esercitato la
professione in Spagna per un periodo di cinque mesi.
31. I governi austriaco, greco e ceco propongono quindi una soluzione negativa della
prima questione pregiudiziale. Ad abundantiam il governo greco sottolinea che la presente
causa, al pari della causa Cavallera, solleva la questione della violazione del sistema
nazionale di insegnamento. Esso si chiede se la presente causa non possa essere trattata
sotto il profilo dellâabuso di diritto.
32. Il sig. Koller, il governo spagnolo nonché la Commissione deducono, al contrario,
lâapplicazione alla causa principale della direttiva 89/48, e che il titolo professionale di cui
trattasi soddisfa tutti i requisiti di un «diploma» ai sensi dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48.
33. In primo luogo, secondo il diritto spagnolo, il Ministero per lâistruzione e le scienze e
lâordine degli avvocati di Madrid sarebbero competenti per lâomologazione del titolo austriaco
e il conferimento del titolo professionale di «abogado».
34. In secondo luogo, dal titolo in questione emergerebbe che il suo titolare «ha seguito
con successo (â) un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni (â) presso
unâuniversità (â)». La Commissione osserva che il sig. Koller dispone del titolo di «Magister
der Rechtswissenschaften» e precisa che, conformemente allâart. 1, lett. a), della direttiva
89/48 non è necessaria unâulteriore formazione professionale oltre al ciclo di studi postsecondari.
35. In terzo luogo, i titoli in questione attestavano che «il titolare possiede le qualifiche
professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro
o esercitarla». Il governo spagnolo precisa che lâomologazione di diplomi stranieri produce in
Spagna gli stessi effetti giuridici del titolo di «Licenciado en Derecho», vale a dire lâaccesso
alla professione di avvocato. A tal riguardo, la Commissione e il sig. Koller fanno valere che il
beneficiario si sarebbe anche avvalso di tale possibilità.
36. Inoltre, la Commissione ha sottolineato il fatto che il sig. Koller, come prescritto
dallâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48, ha compiuto tutti i periodi di formazione (studi
universitari in Austria, esami integrativi in Spagna) allâinterno della Comunità. Il sig. Koller
osserva che, in forza dellâart. 8, n. 1, della direttiva 89/48, come interpretato dalla Corte nella
sentenza 23 ottobre 2008, causa C-274/05, Commissione/Grecia (7), lo Stato membro
ospitante è tenuto a riconoscere un diploma rilasciato dallâautorità competente di un altro
Stato membro anche qualora tale diploma sanzioni una formazione acquisita, del tutto o in
parte, nello Stato membro ospitante.
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37. Il sig. Koller e la Commissione sottolineano inoltre che la presente causa differisce
considerevolmente dalla causa Cavallera per il fatto che nella situazione del sig. Koller non è
presente nessuna delle lacune riscontrate in tale causa. Infatti, il decreto di riconoscimento
del Ministero per lâistruzione e le scienze spagnolo non si baserebbe sulla mera constatazione
della conclusione degli studi universitari in Austria, bensì sul superamento degli esami
integrativi presso lâUniversità di Madrid.
38. Secondo la Commissione la sentenza Cavallera non presuppone il compimento di un
ciclo di studi post-secondari di durata triennale ai sensi dellâart. 1, lett. a), primo comma,
secondo trattino, della direttiva 89/48 in uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante, ma
richiede solo, che le qualifiche attestate dal titolo «[siano acquisite, in misura] totale o
parziale, (â) nel contesto del sistema dellâistruzione dello Stato membro che ha rilasciato il
titolo de quo» (8). Al riguardo, la Commissione sottolinea la circostanza che il sig. Koller â"
almeno in parte, vale a dire laddove esse riguardano conoscenze in diritto spagnolo
comprovate dal superamento di esami integrativi a conclusione della frequenza di corsi
universitari â" ha acquisito in Spagna le qualifiche attestate nel decreto di riconoscimento.
39. Alla luce della ratio della direttiva 89/48 la Commissione ritiene che, in ogni caso, il
titolo attesti qualifiche supplementari acquisite in un altro Stato membro e nel quale esse
consentono lâaccesso alla professione regolamentata. Tale requisito impedirebbe che ciò sia
reso possibile già con la mera omologazione del diploma universitario ottenuto nello Stato
membro ospitante. La Commissione rileva inoltre che, nella sentenza Cavallera, la Corte non
esige che il titolo debba attestare in ogni caso anche unâesperienza lavorativa. Piuttosto, dalla
formulazione della Corte risulterebbe che soltanto lâassenza congiunta di tali elementi
porterebbe a non valutare â" a causa del mancato riferimento allo Stato membro che lo ha
rilasciato â" il certificato di abilitazione quale «diploma» ai sensi della direttiva 89/48.
40. Il sig. Koller, da parte sua, sostiene che lâart. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/48
prevede che la prova dellâesperienza professionale possa essere richiesta quando la durata
della formazione è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato ospitante. A suo
avviso non si può esigere che egli fornisca tale prova, dal momento che egli può far vedere lo
svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari in Austria e un diploma che attesta
lo svolgimento di un ciclo di studi di durata pari a tre anni.
C â" Sulla seconda questione pregiudiziale
41. La Commissione afferma che lâart. 3, lett. a), della direttiva 89/48 osta a una norma di
diritto nazionale, la quale prescrive che il titolare di un diploma, come descritto nella prima
questione pregiudiziale, non può essere ammesso alla prova attitudinale senza aver
dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale. In forza di
tale disposizione lo Stato ospitante non potrebbe negare al richiedente lâaccesso alla
professione regolamentata allegando la mancanza di qualifiche, se questi possiede un
diploma ai sensi dellâart. 1 della direttiva 89/48.
42. La Commissione osserva che la prova attitudinale ha la funzione di stabilire lâidoneità
del richiedente ad esercitare la professione regolamentata in uno Stato ospitante. LâAustria
non potrebbe escludere il richiedente dalla prova attitudinale a causa delle differenze tra il
profilo delle qualifiche da essa previsto e quello dello Stato ospitante.
43. Al riguardo, il governo spagnolo fa valere che, non si potrebbe esigere dai titolari del
titolo di «Licenciado en Derecho» â" che in Spagna consente di accedere alla professione di
avvocato â" lo svolgimento dellâattività pratica necessaria per lâesercizio di tale professione in
Austria. Il governo spagnolo afferma inoltre che non potrebbe essere richiesta unâesperienza
professionale. Inoltre, il decreto ministeriale di riconoscimento 10 novembre 2004 sarebbe
compatibile con la direttiva 89/48 e avrebbe dovuto consentire al richiedente di sottoporsi in
Austria alla prova attitudinale, senza dover apportare la prova dello svolgimento di unâattività
pratica.
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44. La Commissione e il sig. Koller giungono alla conclusione che la direttiva 89/48 osta a
una norma di diritto interno, secondo la quale il titolare di un diploma, come quello oggetto
della causa principale, non può essere ammesso alla prova attitudinale senza aver dimostrato
il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale.
45. In particolare, il sig. Koller fa valere unâinterpretazione della direttiva 89/48 nonché
dellâart. 24 EuRAG, secondo la quale il requisito di una prova attitudinale o di un tirocinio di
adattamento non sarebbe compatibile con il diritto comunitario. Richiamandosi allâart. 4 della
direttiva 89/48 e alla giurisprudenza della Corte, egli afferma che gli è stato consentito
lâaccesso alla professione di avvocato, senza che a tal fine fosse però richiesta una prova
attitudinale. Infatti, secondo il sig. Koller non vi sarebbero sostanziali differenze tra la sua
formazione e quella prevista nello Stato membro ospitante.
46. Ad avviso del sig. Koller, la seconda questione pregiudiziale consente indirettamente di
concludere che a lui viene contestato un abuso di diritto. Tuttavia, nel suo caso, il
Verfassungsgerichtshof austriaco avrebbe già escluso la sussistenza di un comportamento
abusivo. La contestazione di un abuso di diritto non potrebbe pertanto essere fondata né sul
diritto comunitario né sulla giurisprudenza della Corte. Inoltre, al sig. Koller non potrebbe
essere imputato di voler eludere le disposizioni in esame.
VI â" Valutazione
A â" Considerazioni introduttive
47. Lâadozione della direttiva 89/48 ha rappresentato un importante giro di boa in materia
di libera circolazione dei professionisti. Negli anni â70 il legislatore comunitario ha puntato
anzitutto sul ravvicinamento di quelle disposizioni nazionali, che disciplinano lâaccesso a
determinate professioni (c.d. approccio settoriale o verticale), Successivamente, al fine di
semplificare il reciproco riconoscimento di diplomi accademici, ha deciso di integrare la non
sempre facile realizzazione dellâarmonizzazione dei diversi settori occupazionali mediante un
nuovo approccio trasversale ai vari settori e, quindi, più generale (c.d. approccio orizzontale),
incentrato su un nuovo principio: quello della reciproca fiducia nella loro equivalenza (9). Il
legislatore comunitario è partito dal presupposto che negli Stati membri gli studi accademici,
in sostanza, siano equiparabili (10). Consapevole delle immense differenze esistenti in
determinati settori, in primis in quello della formazione dei giuristi (11), il legislatore
comunitario ha introdotto nella direttiva 89/48 alcune deroghe che consentono agli Stati
membri di eliminare eventuali riserve riguardo allâequivalenza dei diplomi attraverso la facoltà,
riconosciuta loro eccezionalmente e a condizioni semplificate, di esaminare le competenze di
coloro che presentano una richiesta di riconoscimento del diploma conseguito allâestero.
48. Lâelemento essenziale della presente causa è rappresentato dalla presenza
nellâAustria di una siffatta riserva, che nel caso del sig. Koller consiste nella richiesta dello
svolgimento di una prova attitudinale nonché del compimento di una formazione pratica della
durata di cinque anni. La ragione di tale riserva risiede in sostanza nel fatto che,
apparentemente, si presume che la direttiva 89/48 possa essere fatta valere al fine di eludere
il sistema di formazione austriaco previsto per i giuristi, atteso che, in primo luogo, il sistema
di formazione spagnolo non contempla unâanaloga formazione pratica e, in secondo luogo, il
sig. Koller ha conseguito il suo diploma spagnolo in virtù di una procedura di omologazione
prevista esclusivamente dal diritto spagnolo e non disciplinata dal diritto comunitario.
49. Qui di seguito occorre anzitutto esaminare lâapplicabilità della direttiva 89/48 alla causa
principale e approfondire separatamente la questione relativa allâesistenza di un richiamo
abusivo al diritto comunitario. In seguito si deve esaminare se la riserva dellâAustria sia
legittima e se, tenuto conto delle qualifiche professionali acquisite allâestero, possa essere
preteso che il sig. Koller, così come avviene per gli altri laureati austriaci che abbiano
concluso studi giuridici di base, compia un tirocinio di durata quinquennale per ottenere
lâammissione allâesame di avvocato.
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B â" Competenza della Corte
50. In via preliminare occorre verificare se la OBDK si configuri come «organo
giurisdizionale» ai sensi dellâart. 234 CE e, pertanto, se la Corte sia competente a
pronunciarsi sulle questioni che le sono state sottoposte.
51. Lâart. 234, n. 3 CE, non contiene, di per sé, alcuna definizione della nozione di organo
giurisdizionale. Nel diritto comunitario esistono, tuttavia, alcuni requisiti minimi enunciati dalla
Corte. Ai sensi di una giurisprudenza costante, per valutare se lâorgano remittente possieda le
caratteristiche di un organo giurisdizionale ai sensi dellâart. 234 CE, la Corte tiene conto di un
insieme di elementi, quali lâorigine legale dellâorgano, il suo carattere permanente,
lâobbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che
lâorgano applichi norme giuridiche e che sia indipendente (12).
52. Ai sensi dellâart. 59 della legge federale 28 giugno 1990 sul Disziplinarrecht für
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter (statuto disciplinare per gli avvocati e i procuratori
legali; in prosieguo: il «DSt»), la OBDK è composta da un presidente, da un vice presidente,
da un minimo di 8 ad un massimo di 16 giudici dellâObersten Gerichtshof e da 32
Anwaltsrichter (avvocati svolgenti le funzioni di giudici disciplinari; in prosieguo: gli
«Anwaltsrichter»). Ai sensi dellâart. 63, n. 1, del DSt, le decisioni vengono adottate da Sezioni.
Conformemente allâart. 59, n. 2, del DSt, i giudici togati sono nominati per cinque anni dal
ministro federale della giustizia. Gli Anwaltsrichter sono eletti dallâordine degli avvocati per un
periodo di cinque anni. La legge non prevede una destituzione anticipata dei membri della
OBDK. Ai sensi dellâart. 64, n. 1, del DSt i membri della OBDK non sono vincolati ad alcuna
istruzione. Non vi sono inoltre circostanze incompatibili con lâindipendenza dei suoi membri. È
esclusa lâamovibilità sia degli Anwaltsrichter sia dei membri della OBDK svolgenti funzioni
giudicanti. La OBDK decide allâesito di un procedimento in contraddittorio, ad essa è
riconosciuto un ampio potere di controllo che si estrinseca sia nella possibilità di esaminare
questioni di fatto e di diritto sia nella valutazione dei mezzi di prova. Si tratta inoltre di un
organo permanente, nonostante il fatto che la durata del mandato dei suoi membri sia limitata
ad alcuni anni (13). Lâattività della OBDK è disciplinata dalla legge e, in particolare, dalla RAO
e dal DSt.
53. Ritengo quindi che questo organo possegga tutti i requisiti che la giurisprudenza ritiene
necessari affinché gli sia riconosciuta la qualità di organo giurisdizionale ai sensi
dellâart. 234 CE. Poiché dalle informazioni contenute nellâordinanza di rinvio si evince che le
decisioni della OBDK non possono essere impugnate con i mezzi ordinari di impugnazione
previsti dal diritto nazionale, la OBDK è, a maggior ragione, tenuta ad effettuare il rinvio alla
Corte ai sensi dellâart. 234, terzo comma, CE (14).
C â" Sulla prima questione pregiudiziale
54. Con il primo quesito la OBDK chiede se la direttiva 89/48 sia applicabile al
procedimento principale. A tal fine deve essere esaminato lâambito di applicazione ratione
personae e ratione materiae di tale direttiva.
1. Ambito di applicazione della direttiva 89/48
a) Ambito di applicazione ratione personae
55. La direttiva 89/48 istituisce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e, più
precisamente, delle qualifiche professionali, tra gli Stati membri, fondato sul principio del
riconoscimento reciproco. Ai sensi dellâart. 2 della direttiva, essa si applica a qualunque
«cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare (...) una professione regolamentata in
uno Stato membro ospitante», laddove lo Stato membro ospitante è definito allâart. 1, lett. b),
della direttiva 89/48 come: «lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro
chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo
diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione».
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56. Nella fattispecie tali requisiti devono essere considerati soddisfatti, atteso che il
sig. Koller è un cittadino comunitario, titolare di un diploma rilasciato in Spagna, che gli
consente di accedere in tale Stato membro alla professione di avvocato, professione
regolamentata (15) ai sensi dellâart. 1, lett. c), della direttiva 89/48, e del quale richiede il
riconoscimento in Austria, Stato membro ospitante di cui è, allo stesso tempo, paese di
origine.
b) Ambito di applicazione ratione materiae
i) Primo e terzo requisito
57. Affinché la direttiva 89/48 trovi applicazione occorre inoltre che il titolo in possesso del
sig. Koller corisponda alla definizione di «diploma» come in essa specificato. A norma
dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48, deve essere presente un insieme di tre requisiti
affinché il titolo e/o lâesperienza professionale di cui si chiede il riconoscimento possano
essere considerati un diploma.
58. In primo luogo, il diploma deve essere stato rilasciato da unâautorità competente di uno
Stato membro. A tale riguardo occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della
Corte, il «diploma», ai sensi dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48, può essere costituito da
un insieme di titoli (16). Nel caso di specie tale requisito è soddisfatto, dal momento che il
diploma di «Licenciado en Derecho», in possesso del sig. Koller, è stato rilasciato dal
Ministero per lâistruzione e le scienze spagnolo, al quale la normativa spagnola riconosce la
competenza al rilascio dei diplomi a completamento del ciclo di studi in giurisprudenza.
59. In secondo luogo, il diploma deve attestare che il suo titolare ha seguito «un ciclo di
studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo
parziale, in unâuniversità o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso
livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari». Poiché le principali divergenze in ordine
allâinterpretazione dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48 si concentrano su tale requisito,
esaminerò più dettagliatamente tale aspetto per ultimo, occupandomi anche dei problemi
giuridici ad esso attinenti.
60. In terzo luogo, il diploma deve consentire lâaccesso alla professione nello Stato
dâorigine. Ciò significa che il diploma deve consentire lâesercizio effettivo di una professione
nello Stato che lo ha rilasciato. Anche questâultimo requisito deve essere considerato
soddisfatto, a condizione che lo sia anche il primo. Il diploma spagnolo, che il sig. Koller ha
conseguito in seguito allâomologazione del suo diploma austriaco, infatti, lo autorizza ad
esercitare la professione di avvocato nello Stato di rilascio del diploma, vale a dire la Spagna.
Come ha chiaramente spiegato nelle sue osservazioni il governo spagnolo, in Spagna
lâomologazione di diplomi ufficiali stranieri di istruzione superiore rilasciati da istituti
riconosciuti conferisce lâequipollenza a tutti gli effetti di legge, a fini accademici e professionali,
con il diploma corrispondente spagnolo. Per quanto riguarda poi gli effetti del diploma ufficiale
di istruzione superiore, occorre constatare che ad esso le disposizioni spagnole â" secondo
quanto affermato dal governo spagnolo â" attribuiscono un duplice effetto sotto il profilo
accademico e professionale, che consente al suo titolare di godere pienamente dei diritti
accademici ad esso inerenti e lo autorizza, al contempo, ad esercitare senza limiti la
professione.
ii) Secondo requisito
61. La difficoltà a considerare soddisfatto il secondo requisito deriva tra lâaltro dal fatto che
la direttiva richiede espressamente che il titolare del diploma, del quale egli chiede il
riconoscimento nello Stato ospitante, abbia innanzitutto concluso con successo un «ciclo di
studi post-secondari di durata minima di tre anni».
62. Stando al tenore letterale di tale disposizione di primo acchito tale requisito non
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sembrerebbe essere soddisfatto, tanto più che il sig. Koller non ha conseguito il diploma
spagnolo che gli consente lâaccesso alla professione di avvocato in Spagna al termine della
prevista durata normale di studi di quattro anni â" il che corrisponderebbe al requisito
temporale previsto dalla direttiva 89/48 per un ciclo di studi â", bensì nellâambito di una
procedura di omologazione la cui durata era, in ogni caso, inferiore a tre anni. Come si ricava
dallâordinanza di rinvio, tra il conferimento del titolo di Magister a Graz (c.d. Sponsion) e il
riconoscimento del titolo in Spagna sono intercorsi infatti circa due anni (17). In mancanza di
indicazioni più precise si deve quindi dedurre che la durata della procedura di omologazione
corrisponda pressoché a tale intervallo di tempo.
63. Tuttavia, unâinterpretazione del genere non terrebbe conto del fatto che il sig. Koller, a
seguito dellâomologazione, ha conseguito un diploma che corrisponde in Spagna a un corso di
laurea in giurisprudenza della durata di quattro anni. Come precisato nelle sue osservazioni, il
sig. Koller, per ottenere il riconoscimento ha dovuto sostenere una serie di esami relativi a
diverse branche del diritto. Stando a quanto da lui riferito, le materie dâesame erano identiche
a quelle del normale corso di laurea in giurisprudenza dellâUniver*******d Autónoma de
Madrid (18). La ragione di un esame talmente ampio delle sue conoscenze e competenze
nellâambito della procedura di omologazione sarebbe consistita nella necessità di livellare le
notevoli differenze nella formazione tra il titolo accademico austriaco e quello spagnolo
riscontrate dal ministero spagnolo competente.
64. A mio avviso, tenuto conto di quanto precede, dalla sussunzione nellâart. 1, lett. a),
della direttiva 89/48, si possono trarre le seguenti importanti conseguenze.
â" Sussistenza di un «ciclo di studi post-secondari» ai sensi dellâart. 1, lett. a), secondo
trattino, della direttiva 89/48
65. In primo luogo, la procedura di omologazione seguita dal sig. Koller rappresenta senza
dubbio un «ciclo di studi in unâuniversità» ai sensi della citata disposizione della direttiva. Il
rilascio di una qualifica aggiuntiva svolge un ruolo fondamentale a tal riguardo. Come ha
dichiarato la Corte nella sentenza Kraus(19), il cittadino di uno Stato membro può avvalersi
nel detto Stato del diploma ottenuto in un altro Stato soltanto se tale documento «dimostra
che il suo titolare possiede una qualificaprofessionalesupplementare [rispetto alla formazione
seguita nello Stato membro dâorigine] e conferma quindi la sua idoneità ad occupare un
determinato posto». Il certificato di omologazione, che il sig. Koller ha ottenuto dopo aver
sostenuto con esito positivo gli esami, lungi dallâessere un «mero atto formale» oppure una
«semplice omologazione» (20) del suo diploma austriaco, come accennato dal giudice del
rinvio nella sua ordinanza (21), rappresenta piuttosto lâattestazione ufficiale di qualifiche
supplementari in diritto spagnolo. In tal senso, il presente caso si distingue sostanzialmente
dalla fattispecie oggetto della causa Cavallera, a cui si tutti gli intervenienti rinviano.
66. Tale causa verteva sulla domanda del sig. Cavallera, cittadino italiano, in possesso del
diploma di laurea in ingegneria meccanica rilasciato dallâUniversità di Torino. In Italia,
lâesercizio della professione di avvocato è subordinato al superamento di un esame di Stato
previsto dalla normativa italiana. Il sig. Cavallera ha invece chiesto in Spagna, al Ministero per
lâistruzione e le scienze, il riconoscimento dellâequivalenza del suo titolo italiano al
corrispondente titolo universitario spagnolo in forza di una procedura di omologazione
disciplinata soltanto sulla base di disposizioni nazionali e che si differenzia da quella
procedura di riconoscimento introdotta dalla direttiva 89/48 nellâordinamento spagnolo. Una
volta ottenuto il riconoscimento, il sig. Cavallera è stato iscritto allâalbo dellâOrdine degli
ingegneri. Tuttavia egli non ha mai esercitato la professione fuori dallâItalia, né ha seguito una
formazione complementare in Spagna.
67. Pertanto, la Corte ha correttamente dichiarato nella sentenza relativa a tale causa che
lâomologazione spagnola non attesta alcuna qualifica supplementare e, di conseguenza, non
soddisfa i requisiti di un «diploma» ai sensi dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48 (22).
Secondo la Corte la motivazione consisteva nel fatto che né lâomologazione né lâiscrizione
allâalbo di un ordine professionale di Catalogna si erano fondate sulla verifica delle qualifiche
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professionali o delle esperienze acquisite dal sig. Cavallera. In tale sentenza la Corte ha
dichiarato che, accettare in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine
di beneficiare dellâaccesso in Italia alla professione regolamentata di cui trattasi nella causa
principale, equivarrebbe a consentire a un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un
titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione,
regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione
conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o unâesperienza professionale.
Secondo la Corte un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48
ed enunciato dal suo quinto âconsiderandoâ, secondo cui gli Stati membri conservano la
facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle
prestazioni fornite sul loro territorio (23).
68. Tuttavia nella causa principale non sussiste un tale rischio, dal momento che il titolo di
omologazione conferito al sig. Koller è basato sulla verifica delle sue qualifiche professionali
conseguite nellâambito di formazioni in Spagna. Per quanto riguarda il rapporto con il diploma
conseguito in Austria, tenuto conto delle incontestabili differenze esistenti tra il diritto austriaco
e quello spagnolo, non sarebbe corretto considerare le conoscenze e le qualifiche conseguite
in Spagna come una semplice integrazione degli studi giuridici svolti in Austria. Si deve
piuttosto considerare che nel caso della formazione in Spagna, nellâambito della procedura di
omologazione, rappresenti un ciclo di studi autonomo.
69. Atteso che lâaccesso alla professione di avvocato in Spagna â" al contrario di quanto
avviene in Austria â" non presuppone alcuna unâesperienza lavorativa, essendo fondata
esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, queste ultime sono sufficienti per
poter decretare lâesistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea.
â" Sussistenza di un «ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni» ai sensi
dellâart. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48
70. In secondo luogo, la pacifica circostanza che la durata della procedura di
omologazione sia stata inferiore a tre anni, non osta affatto al riconoscimento di un «ciclo di
studi post-secondari di durata minima di tre anni» ai sensi dellâart. 1, lett. a), secondo trattino,
della direttiva 89/48.
71. Infatti, da un lato, in un caso del genere risulterebbe applicabile in via analogica la
clausola di equiparazione di cui allâart. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48. Ai
sensi del primo comma della citata disposizione della direttiva è assimilato a un «diploma»
qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli,
rilasciato da unâautorità competente in uno Stato membro e qualora sancisca una formazione
acquisita nella Comunità e riconosciuta da unâautorità competente in tale Stato membro
«come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti dâaccesso e
dâesercizio di una professione regolamentata». Tale disposizione, che conformemente
allâoriginaria ratio sottesa disciplina i c.d. «percorsi di formazione alternativi», è stata
introdotta, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare nella sentenza Beuttenmüller (24),
«per tener conto delle persone che non hanno svolto un ciclo di studi superiori triennale, ma
che sono in possesso di qualifiche che conferiscono loro gli stessi diritti professionali» (25). La
procedura di omologazione, in base alla sua ratio, nella misura in cui, come nel procedimento
principale, prevede una verifica delle conoscenze di diritto spagnolo, rappresenta in un certo
senso un percorso formativo alternativo agli ordinari studi universitari in Spagna, che
determina il riconoscimento di titoli universitari e formazioni professionali stranieri, conferendo
loro nel territorio nazionale gli stessi effetti giuridici riconosciuti ai titoli e formazioni nazionali.
Il superamento della procedura di omologazione consente a giuristi stranieri, come il
sig. Koller, di accedere alla professione di avvocato, una professione regolamentata, in
Spagna.
72. Dallâaltro lato, non vedo perché il sig. Koller dovrebbe essere penalizzato per aver
concluso in soli due anni una formazione giuridica che in Spagna, conformemente alla
legislazione nazionale, corrisponde a un corso di laurea in giurisprudenza della durata di
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quattro anni, e quindi in un tempo più breve rispetto alla durata normale di tali studi. Un
mancato riconoscimento dellâequivalenza del titolo di omologazione a livello comunitario
comporterebbe che lâimpegno profuso per ottenere tale titolo anziché essere apprezzato
positivamente sarebbe piuttosto punito. In particolare, si troverebbero in una posizione meno
favorevole i soggetti richiedenti lâomologazione che sostengono gli esami previsti in tempi più
breve rispetto ad altri. Una interpretazione del genere non è ragionevole, né corrisponde allo
stato attuale del diritto comunitario, come dimostra in parte la sentenza
Commissione/Spagna (26).
73. Nella causa allâorigine di detta sentenza si trattava della violazione della direttiva 89/48,
in particolare dellâart. 3, da parte della Spagna. La Corte ha riconosciuto una violazione nel
fatto che la Spagna aveva negato il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere
conseguite in Italia in base ad una formazione universitaria impartita esclusivamente in
Spagna e aveva subordinato lâammissione alle prove per la promozione interna alla funzione
pubblica di ingegneri in possesso di titoli conseguiti in un altro Stato membro al
riconoscimento accademico delle suddette qualifiche. A tal riguardo va osservato che si
trattava di soggetti titolari di diplomi rilasciati dallâUniversità di Alicante (Spagna), che, in
seguito al riconoscimento dellâequipollenza da parte dellâUniversità Politecnica delle Marche in
forza di una convenzione-quadro di collaborazione, avevano ottenuto il diploma italiano di
«ingegnere civile». Si deve inoltre ricordare che, in seguito al conseguimento del diploma in
Italia, i soggetti interessati avevano anche sostenuto lâesame di Stato che conferiva loro
lâabilitazione allâesercizio della professione di ingegnere in tale Stato membro.
74. In tale sentenza la Corte ha ricordato anzitutto che lâart. 8, n. 1, della direttiva 89/48
obbliga lo Stato membro ospitante ad accettare, in ogni caso, come prova che le condizioni
per il riconoscimento di un diploma sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle
autorità competenti degli altri Stati membri (27). La Corte si è poi pronunciata contro la
disparità di trattamento di coloro che hanno ottenuto le proprie qualifiche professionali
mediante omologazione piuttosto che attraverso un regolare ciclo di studi in unâuniversità o un
istituto di istruzione superiore, dichiarando quanto segue ai punti 80 e 81 di tale sentenza:
«Quindi, nel caso di specie, se in Spagna, di norma, la professione di ingegnere di ponti e
strade è esercitata dai titolari di un diploma spagnolo conseguito al termine di cinque anni di
studi, le stesse possibilità di promozione che spettano ai titolari di tale diploma spagnolo
devono essere riconosciute al titolare di un diploma rilasciato in un altro Stato membro, che
abiliti lâinteressato ad esercitare la medesima professione in Spagna, eventualmente dopo
essere stato assoggettato a misure di compensazione. Tali considerazioni sono indipendenti
dal numero di anni di studio richiesti al suddetto titolare per conseguire il diploma in discorso.
Infatti, dal momento in cui un diploma rilasciato in un altro Stato membro è stato riconosciuto
ai sensi della direttiva 89/48, eventualmente dopo lâapplicazione di misure di compensazione,
si ritiene che conferisca le stesse qualifiche professionali del diploma spagnolo equivalente. In
tale contesto, il fatto di non consentire al titolare di un diploma rilasciato in un altro Stato
membro di beneficiare delle stesse possibilità di promozione attribuite ai titolari del diploma
spagnolo equivalente, per il solo motivo che tale diploma è stato conseguito al termine di una
formazione di durata inferiore, verrebbe a sfavorire i titolari di un diploma di un altro Stato
membro soltanto per aver acquisito qualifiche equivalenti in tempi più brevi».
75. A mio avviso, dalle precedenti considerazioni e dalla succitata giurisprudenza della
Corte si possono trarre le seguenti conclusioni. Da un lato, per stabilire se sussista «un ciclo
di studi post-secondari di durata minima di tre anni» ai sensi dellâart. 1, lett. a), secondo
trattino, della direttiva 89/48, non può ritenersi determinante la circostanza che il titolo in
questione sia stato ottenuto in seguito a un regolare ciclo di studi la cui durata sia stata
almeno di tre anni o piuttosto nellâambito di una procedura di omologazione di durata inferiore
a tre anni. Nella misura in cui questâultima ipotesi, analoga a quella della causa principale, è
paragonabile a un ciclo di studi universitari, dal momento che prevede una formazione
articolata in corsi ed esami complementari e spiega nel territorio nazionale gli stessi effetti
giuridici del corrispondente titolo, le due tipologie di diplomi devono essere considerate
equivalenti.
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76. Relativamente alla questione dellâapplicabilità della direttiva 89/48 alla causa principale
su cui verte la prima questione pregiudiziale, lâeventuale mancanza di esperienza
professionale è sostanzialmente irrilevante. Occorre infatti ricordare che il reciproco
riconoscimento dei diplomi sancito nella direttiva 89/48 è basato sul principio della reciproca
fiducia (28), di modo che allo Stato membro ospitante è in linea di principio vietato mettere in
discussione lâequivalenza della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro.
Occorre inoltre sottolineare che, secondo giurisprudenza costante della Corte (29), la direttiva
89/48 non ha per obiettivo, contrariamente alle direttive settoriali, di armonizzare le condizioni
di accesso o di esercizio delle varie professioni cui essa si applica. Gli Stati membri restano
quindi competenti a definire le dette condizioni nei limiti imposti dal diritto comunitario (30).
77. Di conseguenza, si deve ritenere che la Spagna sia libera di determinare lâaccesso alla
professione di avvocato in Spagna sia sulla base di una decisione di omologazione di una
formazione svolta sul territorio di un altro Stato membro sia sulla base di un diploma
universitario che sancisca formazioni sue proprie, atteso che lâunico requisito posto dallâart. 1
lett. a), primo comma, della direttiva 89/48 consiste nellâimporre che il titolo attesti «che il
titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni
(â) dal quale risulti che (â) possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una
professione regolamentata in detto Stato membro» (31). La questione di sapere in quale
misura lâesercizio di una determinata professione esiga una conoscenza precisa del diritto
nazionale deve di conseguenza essere risolta soltanto alla luce delle disposizioni nazionali
(32). Pertanto, lâAustria, in qualità di Stato membro ospitante, non può avvalersi utilmente del
fatto che il sig. Koller non abbia svolto il «tirocinio» di cinque anni previsto dalla legge di tale
Stato membro, al fine di mettere in discussione lâapplicabilità della direttiva 89/48 alla causa
principale.
78. Nella misura in cui il titolo del sig. Koller ottenuto in Spagna mediante lâomologazione
produce gli stessi effetti giuridici di un ciclo di studi universitari della durata di quattro anni e
tale titolo si fonda su qualifiche aggiuntive conseguite nello Stato membro che lo ha rilasciato,
come ad esempio la formazione compiuta mediante la frequenza di corsi e il superamento di
esami integrativi, ai fini dellâapplicabilità della direttiva 89/48 si deve ritenere soddisfatto il
secondo requisito della definizione di un «diploma» nellâaccezione dellâart. 1, lett. a), secondo
trattino, della stessa direttiva.
c) Conclusione parziale
79. Il titolo di cui fa stato il sig. Koller corrisponde pertanto alla definizione di «diploma»
come specificata allâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48. Questâultima pertanto trova
applicazione nel presente caso.
2. Lâidentificazione di un comportamento abusivo nel contesto del sistema generale di
reciproco riconoscimento dei diplomi
a) La nozione di abuso di diritto nel diritto comunitario
80. Lâapplicabilità di una direttiva non può tuttavia essere confusa con la possibilità di
invocarla. Se sussistono elementi concreti comprovanti un abuso di diritto, la possibilità di
invocare il diritto comunitario deve essere esclusa (33). Come la Corte ha dichiarato da
ultimo nella sentenza Commissione/Spagna (34) in merito allâinterpretazione della direttiva
89/48, i cittadini di uno Stato membro non possono tentare, grazie alle possibilità offerte dal
diritto comunitario, di sottrarsi abusivamente allâimpero delle loro leggi nazionali. Nella causa
principale il giudice del rinvio sembra accennare a un siffatto sospetto di abuso, quando
afferma nella sua ordinanza di rinvio che il modo di procedere del sig. Koller ha lo scopo di
eludere il tirocinio di cinque anni previsto dalla legge per lâesercizio della professione di
avvocato in Austria (35). Tale circostanza fa sorgere la necessità di procedere
allâaccertamento dellâesistenza di un abuso di diritto.
81. In diritto comunitario esiste la nozione di abuso di diritto (36), che trae origine dalla
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giurisprudenza della Corte (37) e presenta attualmente un contenuto relativamente ben
definito (38). Apparso inizialmente nel campo delle libertà fondamentali, tale principio della
Corte è stato trasferito e successivamente esteso ad altri determinati settori del diritto
comunitario. In modo semplicistico, esso può essere inteso come principio generale che vieta
i comportamenti abusivi, secondo il quale «gli interessati non possono avvalersi
fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario» (39). A giudizio della Corte la prova
di un abuso richiede, da una parte, che ricorrano una serie di circostanze oggettive dalle quali
risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria,
lâobiettivo perseguito dalla detta normativa non sia stato raggiunto e, dallâaltra, la sussistenza
dellâelemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla
normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo
ottenimento (40).
82. Se è vero che spetta al giudice del rinvio verificare se nel procedimento nazionale
sussistano gli elementi costitutivi di un comportamento abusivo (41), la Corte, nel pronunciarsi
su un rinvio pregiudiziale, può però, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il
giudice nazionale (42).
b) Valutazione alla luce degli obiettivi della direttiva
83. Lâaccertamento se sussista effettivamente un caso di abuso di diritto non può aver
luogo in maniera astratta senza prendere in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla
direttiva. Il sistema generale di riconoscimento istituito dalla direttiva 89/48 mira a consentire
ai cittadini di uno Stato membro abilitati a esercitare una professione regolamentata in uno
Stato membro di accedere alla stessa professione in altri Stati membri (43). La Corte ha già
avuto modo di dichiarare che il fatto che un cittadino di uno Stato membro, che desidera
esercitare una professione regolamentata, scelga di accedere ad essa nello Stato membro di
sua preferenza non può costituire, di per sé, un abuso del sistema generale di riconoscimento
istituito dalla direttiva 89/48. La Corte ha peraltro rilevato che il diritto dei cittadini di uno Stato
membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire le loro qualifiche
professionali è inerente allâesercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite
dal Trattato CE (44).
84. Alla luce di tali principi giurisprudenziali, al cittadino di uno Stato membro non può
essere contestato il fatto che, dopo aver concluso gli studi nel proprio paese dâorigine e aver
conseguito una qualifica supplementare in un altro Stato membro a sua scelta, aspiri ad
ottenere il riconoscimento del proprio diploma straniero da parte del suo paese dâorigine. In
quanto cittadino dellâUnione egli ha diritto di esercitare il diritto di libera circolazione e di
studiare e/o lavorare allâestero, senza dover temere che il rientro nel proprio paese di origine
possa pregiudicare la propria carriera accademica e/o professionale. La garanzia di tale
risultato corrisponde anche alla finalità, stabilita al primo âconsiderandoâ della direttiva 89/48,
di eliminare fra gli Stati membri gli ostacoli alla libera circolazione delle persone. Ovviamente
un soggetto può azionare un tale diritto anche nei confronti del proprio Stato dâorigine.
85. Unâipotesi come quella precedentemente descritta è compatibile altresì con lâobiettivo
di una realizzazione quanto più ampia possibile della libera prestazione dei servizi, come
risulta dal primo âconsiderandoâ della direttiva 89/48, in quanto essa è volta, da un lato, a
favorire la fornitura di un servizio educativo di unâistituzione di uno Stato membro nel territorio
di un altro Stato membro. Dalla qualifica accademica/professionale acquisita allâestero trae
vantaggio anche lo Stato di origine del cittadino dellâUnione nel caso in cui esso annette
importanza a una migliore formazione possibile per i suoi cittadini. In tal modo si contribuisce
alla realizzazione di un mercato europeo del lavoro, che può realizzarsi soltanto se si crea un
mercato dei servizi formativi a livello europeo. Dallâaltro lato, la libera prestazione dei servizi si
realizza altresì attraverso lâesistenza di prestazioni di avvocati nellâambito del traffico giuridico
transfrontaliero (45). Queste ultime, infatti, presuppongono conoscenze del diritto degli altri
Stati membri, che possono essere meglio ottenute attraverso una formazione giuridica in loco.
Il riconoscimento da parte dello Stato ospitante di una qualifica giuridica conseguita allâestero
relativa al diritto di quello Stato membro favorisce il conseguimento di tale obiettivo (46).
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86. Come ha giustamente rilevato lâavvocato generale Poiares Maduro nelle conclusioni
relative alla causa Cavallera (47), la circostanza che un cittadino dellâUnione abbia voluto
approfittare dellâaccesso più vantaggioso ad una professione in uno Stato membro diverso da
quello in cui ha seguito i suoi studi non può essere interpretata de plano come abuso di diritto.
Nel caso di specie un abuso del diritto sarebbe piuttosto ravvisabile soltanto in mancanza di
un qualsiasi effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino dellâUnione â" ad
esempio attraverso una formazione integrativa o lâacquisizione di esperienza professionale in
un altro Stato membro. Solo con lâacquisizione di una tale formazione o esperienza
professionale si può realizzare lâ«interpenetrazione economica e sociale» (48) in conformità
agli obiettivi del mercato interno di cui allâart. 1, lett. c), CE. Atteso che è stato già stabilito che
il sig. Koller ha conseguito una qualifica professionale corrispondente a un «ciclo di studi postsecondari
» ai sensi dellâart. 1, lett. a), secondo trattino (49), è evidente che non sussistono i
presupposti per ravvisare un abuso di diritto.
3. Conclusione
87. Si deve quindi risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di
«diploma» ai sensi dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48 comprende i titoli rilasciati
dallâautorità competente di un altro Stato membro da cui risulti che il richiedente possiede le
qualifiche professionali richieste per accedere a una professione regolamentata, i quali
tuttavia non attestano un ciclo di studi universitari in detto Stato della durata minima di tre anni
e si basano invece sul riconoscimento del corrispondente titolo di studi acquisito nello Stato
membro ospitante, purché tale riconoscimento si fondi su qualifiche aggiuntive conseguite
nello Stato membro che lo ha rilasciato, come ad esempio la formazione compiuta mediante
la frequenza di corsi e il superamento di esami integrativi.
D â" Sulla seconda questione pregiudiziale
88. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la
direttiva 89/48 osta a una norma di diritto nazionale secondo la quale il titolare di un diploma,
come quello descritto nella prima questione pregiudiziale, non può essere ammesso alla
prova attitudinale senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del
diritto nazionale.
89. Riconosciuta dunque lâapplicabilità della direttiva 89/48 nellâambito dellâesame della
prima questione pregiudiziale, occorre in prosieguo verificare se il diritto nazionale sia
conforme alle prescrizioni della direttiva. Si deve quindi esaminare la questione se lâAustria, in
deroga al principio del reciproco riconoscimento, possa esigere dal sig. Koller, titolare del
titolo austriaco di «Magister der Rechtswissenschaften», del titolo spagnolo di «Licenciado en
Derecho» nonché del titolo professionale di «abogado», lo svolgimento di un periodo di
formazione quale requisito per lâammissione alla prova attitudinale.
90. Lâart. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 rappresenta il fondamento giuridico di una
siffatta misura dello Stato membro. Tuttavia, allâoperatore giuridico risulta evidente che la ratio
di tale disposizione della direttiva si comprende soltanto dopo aver effettuato una descrizione
del meccanismo del reciproco riconoscimento su cui si fonda la direttiva nonché dalla
giurisprudenza della Corte ad esso relativa.
1. Mancanza di automatismo nella procedura di reciproco riconoscimento
91. Occorre anzitutto fare riferimento allâart. 3, primo comma, della direttiva 89/48, che
attua il principio della reciproca fiducia nellâambito del riconoscimento dei diplomi (50),
disponendo che lo Stato ospitante che subordina lâaccesso ad una professione al possesso di
un diploma non può rifiutare al cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche,
lâaccesso a tale professione se il richiedente possiede il diploma prescritto da un altro Stato
membro per lâaccesso o lâesercizio di questa professione sul suo territorio e se tale diploma è
stato ottenuto in uno Stato membro. Occorre inoltre operare un rinvio al già citato art. 8, n. 1,
della direttiva 89/48, il quale obbliga lo Stato ospitante a riconoscere i certificati rilasciati dalle
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rispettive autorità degli altri Stati membri.
a) La sentenza 13 novembre 2003, Morgenbesser
92. In realtà, come precisato dalla Corte nella sentenza Morgenbesser (51), la direttiva
89/48 non richiede in nessun caso che il riconoscimento di un diploma nello Stato ospitante
avvenga in modo puramente automatico (52). Spetta piuttosto allâautorità competente
verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle sentenze Vlassopoulou (53) e
Fernández de Bobadilla (54), se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze
attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le competenze o lâesperienza
professionale ottenute in questâultimo, nonché lâesperienza ottenuta nello Stato membro in cui
il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste
per accedere allâattività di cui trattasi (55).
93. Tale procedura di valutazione comparativa deve consentire alle autorità dello Stato
membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti il possesso da
parte del suo titolare, di conoscenze e di competenze, se non identiche, quanto meno
equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dellâequivalenza del
diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle
conoscenze e delle competenze che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata
degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, lascia presumere siano in
possesso del titolare (56).
94. Nellâeffettuare tale esame, uno Stato membro può prendere in considerazione
differenze obiettive relative sia al contesto giuridico della professione considerata nello Stato
membro di provenienza sia al suo settore di attività. Pertanto, a giudizio della Corte, nel caso
della professione di avvocato che qui rileva, uno Stato ha il diritto di procedere ad un esame
comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giuridici
nazionali (57).
95. Se, in seguito a detto esame comparativo dei diplomi, accerta che le conoscenze e le
competenze attestate dal diploma straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni
nazionali, lo Stato membro è tenuto a riconoscere che tale diploma soddisfa i requisiti imposti
da queste ultime. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo
parziale tra dette conoscenze e competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di
pretendere che lâinteressato dimostri di aver maturato le conoscenze e le competenze
mancanti (58). A questo proposito, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le
conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero di
unâesperienza pratica siano valide ai fini dellâaccertamento del possesso delle conoscenze
mancanti (59).
b) La sentenza 10 dicembre 2009, Pesla
96. Per quanto riguarda la qualificazione per la professione di avvocato, recentemente la
Corte ha espressamente riconosciuto, nella sentenza 10 dicembre 2009, causa C-345/08,
Pesla, la compatibilità con i precetti del diritto comunitario di un siffatto esame comparativo
delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri, da parte delle autorità dello Stato
ospitante (60).
97. Tale causa verteva su una domanda di ammissione allo svolgimento di un tirocinio
professionale in Germania da parte del sig. Pesla, cittadino polacco. Il sig. Pesla aveva
concluso i suoi studi giuridici nel proprio paese dâorigine e, successivamente, al termine di
una formazione giuridica tedesco-polacco, ha conseguito sia il titolo accademico di «Master of
German and Polish Law» sia il titolo accademico di «Bachelor of German and Polish Law». Le
autorità tedesche rigettavano la domanda diretta ad ottenere una dichiarazione di
equipollenza adducendo che le conoscenze di diritto straniero non potevano essere
considerate equivalenti a causa delle differenze esistenti con il diritto tedesco. Le autorità
tedesche sottolineavano inoltre che le conoscenze di diritto richieste per gli attestati
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conseguiti dal sig. Pesla nel corso di «Master of German and Polish Law» erano di livello
nettamente inferiore a quello delle prove scritte del primo esame di Stato nelle materie
obbligatorie. In detta decisione di rigetto veniva tuttavia precisato che il sig. Pesla, su
richiesta, avrebbe potuto partecipare a una prova attitudinale (61).
98. In tale sentenza la Corte ha in sostanza confermato la tesi delle autorità tedesche.
Essa ha tra lâaltro precisato che «le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro
Stato membro e le qualificazioni e/o lâesperienza professionale ottenute in altri Stati membri
nonché lâesperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto
devono essere esaminate in riferimento alla qualificazione professionale richiesta dalla
normativa dello Stato membro ospitante» (62).
99. Giustamente la Corte ha altresì dichiarato che, con riferimento allâaccesso alle
professioni legali nello Stato ospitante, risulta decisiva la conoscenza del diritto di tale Stato
membro. Essa ha affermato che tale conoscenza del diritto non può essere puramente e
semplicemente sostituita dalla conoscenza del diritto dello Stato di origine, e ciò anche
qualora lo studio del diritto dal punto di vista del livello della formazione e del tempo e dello
sforzo necessario per ottenere tale formazione sia equiparabile in entrambi gli Stati membri.
Per evidenziare lâassurdità dellâargomento dedotto in senso contrario dal sig. Pesla, la Corte
ha osservato che esso «portato alle estreme conseguenze, equivarrebbe ad ammettere che
un candidato potrebbe accedere al tirocinio di preparazione senza possedere le minime
conoscenze sia del diritto tedesco sia della lingua tedesca (63)».
100. Inoltre la Corte ha precisato che «lâart. 39 CE non impone di per sé che dette autorità,
nel contesto dellâesame di equipollenza richiesto dal diritto comunitario, esigano dal candidato
soltanto un livello di conoscenze giuridiche inferiore a quelle attestate dalla qualificazione
richiesta in tale Stato membro per lâaccesso ad un siffatto periodo di formazione pratica» (64).
c) Conclusioni
101. Dalla summenzionata giurisprudenza della Corte risulta che, ai fini del presente
procedimento pregiudiziale, il riconoscimento di un diploma nello Stato ospitante non può
certamente avvenire in modo automatico (65). Piuttosto, spetta allo Stato ospitante verificare,
nellâambito di un esame comparativo, lâequivalenza del diploma straniero con il rispettivo titolo
nello Stato ospitante (66). Nel caso dei titoli in materie giuridiche, in linea di principio, la
differenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri fa sì che lo Stato ospitante,
conformemente al diritto comunitario, possa esigere che il titolare del diploma abbia unâesatta
conoscenza del diritto dello Stato ospitante (67). Il diritto comunitario consente, benché non lo
imponga, nellâinteresse della libera circolazione dei lavoratori, che venga richiesto un livello di
conoscenze giuridiche del candidato inferiore a quelle attestate dalla qualificazione richiesta
in tale Stato membro per lâaccesso ad un siffatto periodo di formazione pratica (68).
102. La Corte ha ricavato tali principi dallâinterpretazione delle disposizioni di diritto primario
degli artt. 39 CE e 43 CE sulla libera circolazione e sulla libertà di stabilimento dei lavoratori. Il
primato del diritto derivato impone, nellâesaminare la seconda questione pregiudiziale, il
ricorso prioritario alla direttiva 89/48. Tuttavia, tale circostanza è compatibile con
unâinterpretazione della direttiva 89/48 alla luce dei succitati principi, atteso che la direttiva è
stata adottata proprio al fine di consentire la realizzazione delle libertà fondamentali, come
indica la scelta dei suoi fondamenti normativi nonché il suo primo âconsiderandoâ (69).
2. Il fondamento giuridico dellâart. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48
103. La succitata giurisprudenza della Corte fornisce importanti indizi per lâinterpretazione
dellâart. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48, dal momento che tale disposizione riguarda le
misure che lo Stato ospitante adotta dopo aver effettuato un esame comparativo delle
qualifiche del richiedente in vista del riconoscimento del diploma straniero. Tra esse la facoltà
di esigere che il richiedente, in presenza di determinate condizioni, compia un tirocinio di
adattamento per un periodo massimo di tre anni oppure si sottoponga a una prova
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attitudinale.
104. Ai sensi dellâart. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva al richiedente spetta in
via di principio un diritto di scelta. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere
un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio
richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o
lâassistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e
costante dellâattività professionale. Una situazione del genere ricorre senzâaltro nel caso della
professione di avvocato, che si occupa della consulenza e/o dellâassistenza dei suoi clienti su
questioni di diritto nazionale (70). Di conseguenza lâAustria può esigere che venga sostenuto
un esame di avvocato, a condizione che esso corrisponda alla definizione di «prova
attitudinale».
a) Lâesame di avvocato quale «prova attitudinale» ai sensi dellâart. 1, lett. g)
105. Lâesame di avvocato previsto allâart. 1 del RAPG corrisponde alla definizione di «prova
attitudinale» ai sensi dellâart. 1, lett. g), della direttiva 89/48, dal momento che esso riguarda
esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente. Con esso si esamina la capacità
del richiedente ad esercitare la professione di avvocato corrispondente ai requisiti previsti in
Austria. Tali requisiti sono fissati allâart. 1 del RAPG, secondo il quale deve essere fornita la
prova dellâ«abilità nellâavviare e nel seguire le pratiche, di carattere pubblico o privato, affidate
ad un avvocato nonché la sua idoneità a redigere atti e pareri legali nonché ad esporre
ordinatamente, per iscritto o oralmente, situazioni di fatto o di diritto». In qualità di Stato
ospitante, lâAustria è autorizzata dal diritto comunitario a stabilire tali requisiti, conformemente
ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte (71). Lâart. 1, lett. g), della direttiva 89/48
accorda altresì allâAustria la facoltà di determinare le «modalità» di una siffatta «prova
attitudinale».
b) Condizioni in presenza delle quali lo Stato ospitante può esigere lo svolgimento di una
prova attitudinale
106. Dallâart. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, della direttiva 89/48 risulta che lo Stato
ospitante può esigere un prova attitudinale quando la professione regolamentata nello Stato
comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione
regolamentata nello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente, e tale
differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato ospitante e
vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal
richiedente.
i) Attività professionale non prevista nello Stato membro di origine o di provenienza del
richiedente
107. Il «tirocinio» prescritto in Austria ai sensi dellâart. 1, n. 2, lett. d), della RAO, va inteso
quale «attività professionale», che «non esiste nella professione regolamentata nello Stato
membro di origine del richiedente» e che non è prevista nella formazione di avvocato in
Spagna.
ii) Differenza sostanziale nella formazione
108. La differenza sostanziale che, ai sensi dellâart. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, è
caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato ospitante, è da ravvisarsi
nella circostanza che lâaccesso alla professione di avvocato in Austria in definitiva è concesso
soltanto a coloro che accanto agli studi universitari di base hanno superato lâesame di
avvocato e hanno svolto il tirocinio di cinque anni. Tali sono infatti i requisiti previsti dallâart. 1,
nn. 1 e 2, della RAO per lâiscrizione allâordine degli avvocati, che autorizza lâesercizio della
professione di avvocato. In Spagna, al contrario, sarebbero sufficiente a tal fine il
conseguimento del titolo di «Licenciado en Derecho», la conclusione degli studi universitari
nonché lâiscrizione allâordine degli avvocati. In considerazione del fatto che la formazione di
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avvocato in Spagna non richiede alcuna esperienza pratica, tale differenza deve essere
ritenuta sostanziale.
iii) Materie non contemplate dal diploma dello Stato di origine
109. Infine, lo Stato ospitante può esigere il superamento di una prova attitudinale soltanto
quando la differenza riguarda materie che sono sostanzialmente differenti da quelle
contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.
â" La qualifica acquisita in Spagna
110. Come risulta sia dalla direttiva 89/48 sia dalla giurisprudenza della Corte (72), occorre
valutare le eventuali conoscenze già in possesso del richiedente, ad esempio le conoscenze
del diritto dello Stato ospitante. A questo proposito, la circostanza che il sig. Koller abbia
concluso prima ancora degli studi in Spagna, gli studi giuridici di base in Austria, potrebbe
svolgere un ruolo importante, tanto più che, come si è gia avuto modo di esporre, un
«diploma» ai sensi dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48 può essere costituito da un insieme
di titoli (73). Il suo titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» potrebbe pertanto, in linea di
principio, essere considerato come un ulteriore titolo. Le fondamentali differenze nei singoli
ordinamenti degli Stati membri lasciano però apparire il ciclo di studi seguito in Spagna dal
sig. Koller non quale integrazione degli studi di base in Austria, bensì come uno studio che
per sua natura è diverso. Pertanto, essi non potrebbero essere propriamente equiparabili.
Nella valutazione delle qualifiche professionali si dovrebbe considerare che il profilo della
professione di avvocato può variare da uno Stato membro allâaltro (74). Il compito di verificare
in dettaglio quali materie della formazione richiesta nello Stato ospitante non sono comprese
nel diploma presentato dal richiedente spetta però, in ultima analisi, alle autorità competenti
dello Stato ospitante ai sensi dellâart. 2, lett. g), secondo comma, della direttiva 89/48.
â" Rapporto tra studio di base e formazione di avvocato
111. A mio avviso, si presenta in maniera più chiara il rapporto fra la formazione di avvocato e
gli studi giuridici in Austria. In tale Stato membro, la formazione di avvocato, per come è
concepita, si basa sul ciclo di studi giuridici di base, atteso che con esso si presuppongono
acquisite le necessarie conoscenze giuridiche. Essa rappresenta una formazione integrativa,
essendo finalizzata a consentire che il candidato allâesame acquisisca la qualificazione
professionale e lâesperienza necessarie. Tuttavia, a differenza della semplice formazione
accademica ottenuta con la laurea in giurisprudenza, la formazione di avvocato è una
formazione pratica. Come ha precisato il governo austriaco (75), tale formazione, che
comprende il tirocinio della durata di cinque anni e lâesame di avvocato, trova la sua
legittimazione nellâintento di fornire ai singoli prestazioni professionali di elevata qualità in
grado di soddisfare le esigenze concrete.
112. Oltre allâorientamento pratico della formazione di avvocato in Austria, occorre
considerare che detta formazione comprende materie che nellâambito degli studi giuridici di
base non sono trattate, o non lo sono sufficientemente, come il calcolo degli onorari o la
deontologia forense. Lo stesso sig. Koller ha ammesso nelle sue osservazioni scritte (76) che,
allâuniversità, la normativa in materia di onorari degli avvocati è stata solo parzialmente
oggetto di studio nellâambito dellâesame di diritto processuale civile e penale e che, inoltre, egli
non può dimostrare unâesperienza pratica in tali materie. La conoscenza di queste ultime
resta nondimeno un presupposto essenziale per lâesercizio della professione di avvocato,
tanto da giustificare lâesplicito richiamo effettuato dallâart. 1, lett. g), della direttiva 89/48 alla
deontologia quale possibile oggetto di una prova attitudinale. Il suo argomento secondo il
quale avendo esercitato la professione di avvocato per più di quattro anni si possa far
affidamento sul fatto che egli abbia, da autodidatta, integrato lo studio della normativa in
materia di onorari degli avvocati, non vale a mettere in discussione la necessità di un esame
statale delle sue qualificazioni.
113. Va infine osservato che nellâinterpretazione dellâart. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, della
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direttiva 89/48 occorre prendere in considerazione il quinto âconsiderandoâ della direttiva
89/48, il quale dispone che relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non
ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di
stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio.
Tenuto conto del fatto che né la direttiva 89/48 né il restante diritto comunitario disciplinano i
requisiti generali per lâaccesso alla professione di avvocato e che, di conseguenza, gli stessi
Stati membri possono stabilire i requisiti e quindi anche il livello minimo della formazione di
avvocato, lâobbligo del richiedente di sottoporsi a una prova attitudinale non si pone in
contrasto con il diritto comunitario.
c) Conclusione parziale
114. LâAustria può, quindi, sulla base delle facoltà conferitele dallâart. 4, n. 1, lett. b), secondo
trattino, della direttiva 89/48, esigere che il sig. Koller sostenga lâesame di avvocato.
3. Obbligo di svolgere un tirocinio della durata di cinque anni
115. Occorre tuttavia distinguere tale obbligo da quello che impone al richiedente un tirocinio
della durata di cinque anni.
116. In mancanza di unâautorizzazione in tal senso, lâart. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48
non può essere invocato quale fondamento giuridico per lâobbligo di svolgere un periodo di
formazione pratica.
117. Se è pur vero che secondo lâart. 4, n. 1, lett. a), lo Stato ospitante può esigere che il
richiedente provi il possesso di unâesperienza professionale solo qualora la durata della
formazione addotta dal richiedente a norma dellâart. 3, lett. a), sia inferiore di ameno un anno
a quella prescritta dallo Stato ospitante. Non sussistono tuttavia elementi per affermare che la
normale durata degli studi in Spagna si discosti molto da quella degli studi giuridici in Austria, i
quali sono utilizzati a tal riguardo come termine di confronto. Come ho accennato in
precedenza (77), per quanto attiene alla causa principale, si deve considerare che il
sig. Koller ha concluso in soli due anni una formazione giuridica aggiuntiva, che come previsto
dal diritto spagnolo corrisponde a un corso di studi giuridici in Spagna della durata di quattro
anni.
118. Tuttavia, anche a voler considerare soltanto la durata di due anni della procedura di
omologazione, sarebbe al quanto dubbio che lâart. 4, n. 1, lett. a), autorizzi un periodo di
formazione lungo quanto quello del tirocinio di cinque anni in Austria, tanto più che ai sensi
del primo trattino, la durata dellâesperienza professionale richiesta non può oltrepassare il
doppio del periodo di formazione mancante. Inoltre lâart. 4, n. 1, lett. a), quarto comma,
precisa chiaramente che la durata dellâesperienza professionale richiesta non può comunque
superare quattro anni. Pertanto, la durata di cinque anni prevista per il tirocinio obbligatorio in
Austria sarebbe in ogni caso superiore al periodo massimo consentito dalla direttiva 89/48.
119. Occorre infine richiamare la norma di cui allâart. 4, n. 2, della direttiva 89/48, la quale
prescrive espressamente che lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente
le lett. a) e b) del n. 1. Tale disposizione è da intendersi nel senso che è vietata
unâapplicazione cumulativa di entrambi i meccanismi di compensazione (78). Ciò, applicato
alla causa principale, significa che lâAustria non è autorizzata ad esigere la prova
dellâesperienza professionale in aggiunta alla prova attitudinale.
120. Pertanto, nelle circostanze della fattispecie, lâobbligo di svolgere un tirocinio della durata
di cinque anni non trova un fondamento giuridico nella direttiva 89/48.
4. Conclusione
121. In definitiva, si può affermare che se lâAustria può senzâaltro imporre al sig. Koller di
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sostenere una prova attitudinale, tuttavia essa non può esigere altresì lo svolgimento di un
tirocinio della durata di cinque anni.
122. Pertanto, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che la direttiva 89/48
osta a una norma di diritto nazionale, secondo la quale il titolare di un diploma, come descritto
nella prima questione pregiudiziale, non può essere ammesso alla prova attitudinale se non
dimostra il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale.
VII â" Conclusione
123. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni
sottoposte dallâObersten Berufungs- und Disziplinarkommission come segue:
1) La nozione di «diploma» ai sensi dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48 comprende i
titoli rilasciati dallâautorità competente di un altro Stato membro da cui risulti che il
richiedente è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere a una
professione regolamentata, i quali non attestino tuttavia il compimento di un ciclo di
studi universitari in detto Stato della durata minima di tre anni e si basino, invece, sul
riconoscimento del corrispondente titolo di studi acquisito nello Stato membro
ospitante, purché tale riconoscimento si fondi su qualifiche aggiuntive conseguite nello
Stato membro che lo ha rilasciato, quali ad esempio la formazione compiuta mediante
la frequenza di corsi e il superamento di esami integrativi.
2) La direttiva 89/48 osta a una norma di diritto nazionale per effetto della quale il titolare
di un diploma, come descritto sub 1), non viene ammesso all'esame di idoneità se non
dimostra il periodo di pratica professionale richiesta ai sensi del diritto nazionale.
1 â" Lingua originale: il tedesco.
2 â" Il procedimento pregiudiziale è ora disciplinato dallâart. 267 del Trattato sul funzionamento
dellâUnione europea, in conformità al Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sullâUnione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea del 13 dicembre 2007 (GU C 306,
pag. 1).
3 â" GU 1989, L 19, pag. 16.
4 â" Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22). La direttiva 2005/36 consolida
la normativa applicabile nel campo del riconoscimento delle qualifiche professionali, coordinando
in un unico testo tre direttive orizzontali relative al regime generale e dodici direttive settoriali.
Essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori
subordinati o autonomi, una professione regolamentata in un altro Stato membro diverso da
quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.
5 â" Dal fascicolo emerge che lâomologazione è avvenuta sulla base del regio decreto 16 gennaio 1987,
n. 86 (BOE del 23 gennaio 1987; nel frattempo sostituito dal regio decreto 20 febbraio 2004,
n. 285, BOE del 4 marzo 2004).
6 â" Sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Cavallera (non ancora pubblicata nella Raccolta).
7 â" Sentenza 23 ottobre 2008, causa C-274/05, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-7969, punti 31 e
35).
8 â" Sentenza Cavallera (cit. supra alla nota 6), punto 55.
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9 â" Sul sistema del diritto derivato costituito dalle direttive di coordinamento e riconoscimento nonché
sui lavori preparatori della direttiva 89/48, v. Görlitz, N., «Gemeinschaftsrechtliche
Diplomanerkennungspflichten und Zugang zum deutschen Vorbereitungsdienst â" Die primär- und
sekundärrechtliche Verpflichtung der EU-Staaten zur Äquivalenzüberprüfung von den Ersten
Staatsexamina vergleichbaren ausländischen Hochschulabschlüssen», in Europarecht, 2000,
vol. 5, pag. 840; Bianchi Conti, A., «Considerazioni sul riconoscimento delle qualifiche e dei titoli
professionali», in La libera circolazione dei lavoratori, 1998, pag. 205; Pertek, J., «La
reconnaissance mutuelle des dipl´mes dâenseignement supérieur», in Revue trimestrielle dedroit
européen, 1989, n. 4, pagg. 629 e 637; Boixareu, A., «Las profesiones jurídicas en la directiva
relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de ense±anza superior», in Gaceta
jurídica de la C.E.E., 1999, n. 44, pagg. 3 e 4; Zilioli, C., «Lâapertura delle frontiere
intracomunitarie ai professionisti: la direttiva CEE N. 89/48», in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 1989, 28° anno, n. 3, pag. 422, che illustrano come il legislatore comunitario
inizialmente abbia puntato su un ravvicinamento dei contenuti e dei requisiti dei diversi percorsi
formativi nazionali per poi allontanarsi da tale approccio e introdurre con la direttiva 89/48, sulla
base del c.d. principio della fiducia, un obbligo di riconoscimento tra gli Stati membri dei diplomi
acquisiti secondo le disposizioni del relativo Stato di origine â" per quanto non armonizzate.
10 â" In tal senso, Pertek, J., «La reconnaissance des dipl´mes, un acquis original rationalisé et
développé par la directive n° 2005/36 du 7 octobre 2005», in Europe, 2006, n. 3, pag. 7, con
riferimento allâart. 3 della direttiva 89/48 o alla successiva disposizione dellâart. 13, primo comma,
della direttiva che, secondo lâautore, contengono una presunzione iuris tantum dellâequivalenza
dei diplomi stranieri.
11 â" Secondo Visée, J.-M., «Lâapplication de la directive 89/48/CEE (système général de
reconnaissance des dipl´mes) aux avocats», in La reconnaissance des qualifications dans un
espace européen des formations et des professions, 1998, pag. 212, le misure previste allâart. 4
della direttiva 89/48 (tirocini e prove attitudinali) dovrebbero poter livellare in parte le sostanziali
differenze tra i sistemi di formazione.
12 â" V., tra lâaltro, sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4961,
punto 23), 31 maggio 2005, causa C-53/03, Syfait e a., (Racc. pag. I-4609, punto 29), nonché 14
giugno 2007, causa C-246/05, Häupl (Racc. pag. I-4673, punto 16).
13 â" V. sentenza 4 marzo 1999, causa C-258/97, Hospital Ingenieure (Racc. pag. I-1405).
14 â" E dunque in senso conforme allâinterpretazione resa dal Verfassungsgerichtshof austriaco nella
sua sentenza 30 settembre 2003 (numero di ruolo B614/01 ua).
15 â" Sulla professione di avvocato quale professione regolamentata, v. sentenze 13 novembre 2003,
causa C-313/01, Morgenbesser (Racc. pag. I-13467, punto 60), e 10 dicembre 2009, causa
C-345/08, Pesla (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).
16 â" Sentenze Cavallera (cit. supra alla nota 6), punto 47; e 23 ottobre 2008, causa C-286/06,
Commissione/Spagna (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).
17 â" V. pag. 13 e segg., dellâordinanza di rinvio.
18 â" V. pag. 4, punto 4 delle osservazioni del sig. Koller.
19 â" Sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punto 19).
20 â" Lâavvocato generale Poiares Maduro, nelle conclusioni presentate il 28 febbraio 2008 nella causa
C-311/06, Cavallera (cit. supra alla nota 6, paragrafo 23), osserva a giusto titolo che il
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sig. Cavallera non ha né studiato né lavorato in Spagna, più esattamente egli non avrebbe seguito
alcuna formazione di tipo professionale o accademico in tale Stato. Lâavvocato generale ha
giustamente desunto da tale circostanza che il diploma di ingegnere meccanico ottenuto in
Spagna fosse quindi il risultato di una «mera omologazione» del titolo universitario/accademico
italiano.
21 â" V. pag. 14 dellâordinanza di rinvio.
22 â" Sentenza Cavallera (cit. supra alla nota 6), punti 56-59.
23 â" Sentenza Cavallera (cit. supra alla nota 6), punto 57.
24 â" Sentenza 29 aprile 2004, causa C-102/02, Beuttenmüller (Racc. pag. I-5405).
25 â" Ibidem, punto 42. In essa la Corte fa riferimento alla «Relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio sullo stato dâapplicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore conformemente allâarticolo 13 della direttiva 89/48/CEE (COM[1996] 46
def.)», presentata dalla Commissione il 15 febbraio 1996.
26 â" Sentenza Commissione/Spagna (cit. supra alla nota 16).
27 â" Sentenza Commissione/Spagna (cit. supra alla nota 16), punto 61.
28 â" V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
29 â" V. sentenza 7 settembre 2006, causa C-149/05, Price (Racc. pag. I-7691, punto 54).
30 â" La Corte ha dichiarato che, in mancanza di armonizzazione delle condizioni di accesso ad una
professione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le qualificazioni necessarie
allâesercizio di tale professione ed esigere la presentazione di un diploma che attesti il possesso
di queste conoscenze e di queste qualificazioni. V. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86,
Heylens e a. (Racc. pag. 4097, punto 10), 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou
(Racc. pag. I-2357, punto 9), 7 maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrell e a.
(Racc. pag. I-3003, punto 7), e Pesla (cit. supra alla nota 15), punto 34. Così pure Mengozzi, P.,
«La direttiva del Consiglio 89/48/CEE relativa ad un sistema generale dei diplomi di istruzione
superiore», in Le nuove leggi civili commentate, Anno XIII/1990, nn. 3 e 4, pag. 1014.
31 â" V. le conclusioni presentate dallâavvocato generale Poiares Maduro il 28 febbraio 2008 nella
causa C-311/06, Cavallera (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 33).
32 â" V. sentenza Price (cit. supra alla nota 29), punto 54.
33 â" Il ricorso abusivo al diritto comunitario comporta quale conseguenza il diniego di applicazione del
diritto comunitario ad una determinata fattispecie. Così, ad esempio, nelle sentenze 14 dicembre
2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke (Racc. pag. I-11569, punto 51) e 11 ottobre 1977, causa
125/76, Cremer (Racc. pag. 1593, punto 21) la Corte ha chiarito che lâapplicazione dei
regolamenti comunitari non può estendersi fino alla tutela di pratiche abusive di operatori
economici.
34 â" Sentenza Commissione/Spagna (cit. supra alla nota 16), punto 69.
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35 â" V. pag. 3 dellâordinanza di rinvio. Indipendentemente dallâeffettiva esistenza nella causa principale
di un caso di abuso di diritto, accertabile soltanto nellâambito di una valutazione giuridica
obiettiva, il giudice del rinvio non è lâunico a nutrire un tale sospetto. Allâasserito rischio che
differenze nella formazione dei giuristi possano dar luogo al «turismo» degli avvocati si
riferiscono ad esempio Mannino, A., «Anerkennung von Berufsqualifikationen: Anmerkung zu
EuGH, C-313/01, 13.11.2003 â" Morgenbesser», in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2004,
n. 5, pag. 282, e, con particolare riferimento al procedimento pregiudiziale di specie,
Goldsmith, J., «Fancy a little law qualification forum shopping?», in Law Society Gazette,
disponibile su Internet, contributo del 4 agosto 2009, senza tuttavia un esplicito riferimento
allâabuso di diritto.
36 â" V., con riferimento al rischio di un richiamo abusivo al diritto a ferie annuali retribuite durante i
periodi di malattia, riconosciuto dal diritto comunitario allâart. 7 della direttiva 2003/88, le
conclusioni da me presentate il 24 gennaio 2008 nella causa C-520/06, Stringer e a., non ancora
pubblicata nella Raccolta, paragrafo 80. Alla nota 53 di tali conclusioni ho definito lâabuso di
diritto come lâazionamento improprio di una posizione giuridica soggettiva, il quale limita la
possibilità di esercitare un diritto esistente. Ciò vuol dire che lâesercizio di un diritto formalmente
riconosciuto incontra un limite nel principio di buona fede. Anche chi disponga di un diritto
formalmente azionabile in giudizio non può esercitarlo abusivamente. Analogamente Creifelds,
Rechtswörterbuch (a cura di Klaus Weber), a, Monaco 2002, pag. 1109, secondo cui lâesercizio di
un diritto soggettivo è abusivo quando, pur essendo formalmente conforme alla legge, il suo
azionamento è contrario alla buona fede a motivo delle particolari circostanze del caso di specie.
37 â" V. sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399, punto 25), 3 ottobre 1990,
causa C-61/89, Bouchoucha (Racc. pag. I-3551, punto 14), 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh
(Racc. pag. I-4265, punto 24), 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a. (Racc. pag. I-2843,
punto 20), 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros (Racc. pag. I-1459, punto 24), 23 marzo
2000, causa C-373/97, Diamantis (Racc. pag. I-1705, punto 33), 21 novembre 2002, causa
C-436/00, X e Y (Racc. pag. I-10829, punti 41 e 45), 30 settembre 2003, causa C-167/01, Inspire
Art (Racc. pag. I-10155, punto 136), 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a.
(Racc. pag. I-1609, punto 68), 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e
Cadbury Schweppes Overseas (Racc. pag. I-7995, punto 35), 21 febbraio 2008, causa C-425/06,
Part Service (Racc. pag. I-897, punto 42), e 25 luglio 2008, causa C-127/08, Metock e a. (non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75).
38 â" In tal senso si esprime anche lâavvocato generale Poiares Maduro nelle conclusioni da lui
presentate il 28 febbraio 2008 nella causa Cavallera (cit. supra alla nota 20), paragrafi 43 e
segg.. Secondo Baudenbacher, L. M., «Außer Spesen nicht gewesen â" Die Spanienreise des
italienischen Ingenieurs Cavallera», in European Law Reporter, 6/2009, pag. 213 e segg., e
«Überlegungen zum Verbot des Rechtsmissbrauchs im Europäischen Gemeinschaftsrecht», in
Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, 2008, pag. 205 e
segg., non si può escludere un futuro sviluppo da parte della Corte della sua giurisprudenza sulla
nozione di abuso di diritto e magari un suo riconoscimento come principio generale di diritto
comunitario. L´autrice divide la giurisprudenza sull´abuso di diritto in due gruppi: nel primo
gruppo un soggetto invoca abusivamente il diritto comunitario al fine di sottrarsi all´applicazione
del diritto nazionale. Nel secondo gruppo è presente un esercizio abusivo o fraudolento di diritti
previsti dal diritto comunitario.
39 â" V. sentenze Kefalas e a. (cit. supra alla nota 37), punto 20, Diamantis (cit. supra alla nota 37),
punto 33, Halifax e a. (cit. supra alla nota 37), punto 68, e Cadbury Schweppes e Cadbury
Schweppes Overseas (cit. supra alla nota 37), punto 35.
40 â" V. sentenze Emsland-Stärke (cit. supra alla nota 33), punti 52 e 53, e 21 luglio 2005, causa
C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Racc. pag. I-7355,
punto 39). V. inoltre le mie conclusioni presentate il 10 febbraio 2010 nella causa C-569/08,
Internetportal, non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 113.
41 â" V. sentenze Eichsfelder Schlachtbetrieb (cit. supra alla nota 40), punto 40, e Halifax e a. (cit.
supra alla nota 37), punto 76. Se è pur vero che il Verfassungsgerichtshof austriaco nella sua
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sentenza 13 marzo 2008, relativa alla causa con numero di ruolo B 1098/06, non ha ravvisato nel
comportamento del sig. Koller un´ipotesi di abuso di diritto (v. punto 2.3.8 della sentenza: «Tutto
ciò premesso e tenuto conto del fatto che il ricorrente esercita la professione di
âAbogadoâ [avvocato], si rileva â" come risulta pure dalle attestazioni prodotte dal ricorrente
all´ordine degli avvocati di Madrid â", che è profondamente erroneo contestare al ricorrente un
abuso»). Tuttavia, va considerato che la nozione di abuso di diritto rilevante nel caso di specie è
una nozione di diritto comunitario, che presenta caratteristiche speciifiche e che pertatno deve
essere interpretato autonomamente a livello di diritto comunitario. Spetta al giudice nazionale,
sulla base di criteri comunitari, verificare se nella causa principale è stato commesso un abuso
del diritto.
42 â" V. sentenze 17 ottobre 2002, causa C-79/01, Payroll e a. (Racc. pag. I-8923, punto 29) e Halifax
e a. (cit. supra alla nota 37), punti 76 e 77.
43 â" Sentenza Commissione/Spagna (cit. supra alla nota 16), punto 70.
44 â" Ibidem, punto 72, e sentenza 4 dicembre 2008, causa C-151/07, Chatzithanasis (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 32).
45 â" V. Goll, U., «Anerkennung der Hochschuldiplome in Europa: Wunsch und Wirklichkeit», in
Europäische Integration und globaler Wettbewerb, pag. 196, secondo il quale un giurista di un
altro Stato membro, che vuole sostenere la prova attitudinale nello Stato ospitante,
probabilmente non si stabilisce in quello Stato per fornire assistenza in materia di incidenti
stradali o condurre processi di costruzione relativi ad abitazioni monofamiliari. Per lui si sarà
piuttosto importante dedicarsi a determinati settori del diritto rilevanti sul piano del diritto
internazionale e per i quali è essenziale il contributo che egli può apportare con la conoscenza
dellâordinamento giuridico straniero.
46 â" In tal senso anche Kraus, D., «Diplomas and the recognition of professional qualifications in the
case law of the European Court of Justice», in A true European, 2003, pag. 248, secondo il quale
il diritto di un cittadino dellâUnione di lavorare in un altro Stato membro, di stabilirsi in tale Stato o
di prestare servizi transfrontalieri, sarebbe privo di significato se i suoi diplomi o le sue qualifiche
professionali non fossero riconosciute allâestero.
47 â" Conclusioni dellâavvocato generale Poiares Maduro presentate il 28 febbraio 2008 nella causa
Cavallera (cit. supra alla nota 20), paragrafo 51.
48 â" Nello stesso senso già lâavvocato generale Poiares Maduro nelle conclusioni da lui presentate il
28 febbraio 2008 nella causa Cavallera (cit. supra alla nota 20), paragrafo 56.
49 â" V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni.
50 â" V. Pertek, J., op. cit. alla nota 9, pag. 637, il quale ritiene che il principio del reciproco
riconoscimento sia parimenti consacrato nellâart. 3, primo comma, della direttiva 89/48.
51 â" Sentenza Morgenbesser (cit. supra alla nota 15).
52 â" Ibidem, punto 44.
53 â" Sentenza Vlassopoulou (cit. supra alla nota 30).
54 â" Sentenza 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla (Racc. pag. I-4773).
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55 â" Sentenza Morgenbesser (cit. supra alla nota 15), punto 67.
56 â" Ibidem, punto 68. V. inoltre sentenza Pesla (cit. supra alla nota 15), punto 39.
57 â" Sentenza Morgenbesser, (cit. supra alla nota 15), punto 69.
58 â" Ibidem, punto 70. V. inoltre sentenza Pesla (cit. supra alla nota 15), punto 40.
59 â" Sentenza Morgenbesser (cit. supra alla nota 15), punto 71. V. inoltre sentenza Pesla (cit. supra
alla nota 15), punto 41.
60 â" Sentenza Pesla (cit. supra alla nota 15), punto 41.
61 â" Ibidem, punti 12-15.
62 â" Ibidem, punto 45, (il corsivo è mio).
63 â" Ibidem, punto 46, (il corsivo è mio).
64 â" Ibidem, punto 65, (il corsivo è mio).
65 â" V. paragrafo 92 delle presenti conclusioni. In tal senso anche Mengozzi, P., op. cit. alla nota 30,
pag. 1015, e Pertek, J., op. cit. alla nota 9, pag. 638, secondo i quali la direttiva 89/48 coordina il
reciproco riconoscimento di diplomi equivalenti, escludendo tuttavia qualunqua forma di
automatismo. In tal senso anche Kraus, D., op. cit. alla nota 46, pag. 253, secondo il quale né il
Trattato CE né la direttiva 89/48 imporrebbero agli Stati membri lâobbligo del riconoscimento
automatico e incondizionato dei diplomi stranieri.
66 â" V. paragrafi 92-95 e 98-100 delle presenti conclusioni.
67 â" V. paragrafo 99 delle presenti conclusioni.
68 â" V. paragrafo 100 delle presenti conclusioni.
69 â" In tal senso anche Görlitz, N., op. cit. alla nota 9, pag. 845, il quale dalla scelta dei fondamenti
normativi nonché dal primo âconsiderandoâ della direttiva 89/48 deduce che essa costituisce un
atto di diritto derivato, diretto proprio alla realizzazione delle libertà fondamentali e, in particolare,
al miglioramento della libera circolazione delle persone. Lâautore ritiene che il preambolo della
direttiva stabilisca un nesso giuridico tra le attività professionali riferite alle libertà fondamentali e
quelle riferite alla direttiva. V. anche Carnelutti, A., «LâEurope des professions libérales: la
reconnaissance mutuelle des dipl´mes dâenseignement supérieur», in Revue du marché unique
européen, 1991, n. 1, pag. 35, per il quale la direttiva 89/48 è un «manuale» dei principi
giurisprudenziali della Corte nel settore del riconoscimento reciproco dei diplomi.
70 â" In tal senso anche Visée, J.-M., op. cit. alla nota 11, pag. 212, il quale ritiene che lâart. 4, n. 1,
lett. b), secondo comma, della direttiva 89/48 sia applicabile alle professioni forensi, e soprattutto
alla professione di avvocato. Anche Baldi, R., «La liberalizzazione della professione forense nel
quadro della direttiva comunitaria 21 dicembre 1988 (89/48 CEE)», in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 1991, Anno XXVII, n. 2, pag. 349, non dubita del fatto che
tale disposizione della direttiva si riferisca direttamente alla professione di avvocato. Nella sua
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«Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato dâapplicazione del sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore conformemente allâarticolo 13 della direttiva
89/48/CEE (COM[1996] 46 def.)», pag. 25, la Commissione fa notare che gli Stati membri hanno
interpretato tale disposizione in modo da includere avvocati, giudici e ad altri membri del corpo
giudiziario, funzionari pubblici con qualificazioni giuridiche, agenti di brevetto, consulenti fiscali,
revisori dei conti e contabili.
71 â" V. paragrafo 101 delle presenti conclusioni.
72 â" Sentenze Morgenbesser (cit.supra alla nota 15), punti 57, 62 e 67, e 19 gennaio 2006, causa
C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Administración del Estado (non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).
73 â" V. paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
74 â" V.. Carnelutti, A., op. cit. alla nota 69, pag. 35, il quale illustra le differenze nel profilo della
professione di avvocato nei singoli Stati membri. Lâautore cita lâesempio delle funzioni di un
Solicitor inglese, il quale è idoneo a svolgere le mansioni che sono incompatibili con il profilo
della professione di avvocato in Francia e che non rientrano in altre categorie professionali
(avvocato, consulente legale o agente immobiliare).
75 â" V. punto 16, pag. 6 e 7 della memoria del governo austriaco.
76 â" V. pag. 24 della memoria del sig. Koller.
77 â" V. paragrafo 72 delle presenti conclusioni.
78 â" V. Boixareu, A., op. cit. alla nota 9, pag. 7, il quale fa notare che lâart. 4, n. 2, della direttiva 89/48
non autorizza lo Stato ospitante ad applicare cumulativamente i meccanismi di controllo di cui
allâart. 4, n. 1, lett. a) e b). Pertek, J., op. cit. alla nota 10, pag. 8, ritiene parimenti esistente un
divieto di applicazione cumulativa delle misure di compensazione, benchè in combinato disposto
con la disposizione successiva di cui allâart. 14 della direttiva 2005/36.
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Da: carlotta13/06/2010 11:16:36
ottimo martire! Nelle conclusioni sono bene articolate non solo gli orientamenti di interpretazione delle direttive per gli avvocati, ma viene detto come devono essere applicate e in base a quelle normative. Questo parere è un ottimo"farmaco" contro le obiezioni dei CIA e del CNF che rigettano le istanze di stabilimento per mancanza di formazione ed esperienza professionale in loco (cioè in Spagna).  Bene BEne, andrò sul sito europeo e mi scarico tutti gli estremi della sentenza, non solo le conclusioni dell'avvocato generale.
Altro che Martire, tu sei una Provvidenza in questo sito ;)

Da: x carlotta13/06/2010 11:48:03
genio!
secondo te perché tutti citano le conclusioni dell'avvocato generale e non la sentenza??

Da: carlotta13/06/2010 12:04:02
Si citano le conclusioni dell'avvocato generale, che sono del 3 giugno ultimo scorso appunto perché la sentenza cui il caso si riferisce è applicabile ad una fattispecie ben definita e chiara che può rischiare, come è avvenuto per la sentenza cavallera, di essere oggetto di applicazioni analogiche non conferenti.
Le conclusioni dell'avvocato generale, se conosci il diritto comunitario, servono a circoscrivere e ad aiutare ad interpretare meglio la sentenza resa.
Il "genio" lo restituisco a te... e leggiti le norme e le sentenze....

Da: x carlotta13/06/2010 12:17:19
genio (al quadrato)!
la sentenza a cui il caso si riferisce non so come sia applicabile ad alcunché... infatti non è ancora uscita!
vai in spagna vai, forse laggiù la logica elementare non serve per diventare abogado.

Da: MARTIRE DELLA VERITà13/06/2010 13:58:43
Mi spiace Carlotta, ma stavolta non posso esserti provvidenziale.

Ancora non è stata pronunciata alcuna sentenza. il caso, pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle comunità europee del 20 giugno 2009  è il seguente:

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallâOberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 1 o aprile 2009 â" Mag. lic. Robert Koller/Rechtsanwaltsprüfungs- kommission dellâOberlandesgericht di Graz
(Causa C-118/09)
(2009/C 141/48)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission
Parti
Ricorrente: Robert Koller
Convenuta: Rechtsanwaltsprüfungskommission dellâOberlandesgericht
di Graz
Questioni pregiudiziali
1) Se la direttiva 89/48/CEE ( 1 ) sia applicabile ad un cittadino
austriaco, qualora questâultimo:
a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari
in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito,
mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di
«Magister der Rechwissenschaften»;
b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione
del Ministero per lâeducazione e la scienza del Regno di
Spagna, in seguito al superamento di esami complementari
presso unâuniversità spagnola, che hanno tuttavia
comportato un periodo di formazione inferiore a tre
anni, ad avvalersi del titolo spagnolo â" equivalente al
titolo austriaco â" di «Licenciado en Derecho»
c) abbia ottenuto, con lâiscrizione presso lâordine degli avvocati
di Madrid, lâautorizzazione ad avvalersi del titolo
professionale di «abogado» e abbia effettivamente esercitato
la professione forense in Spagna prima della presentazione
della domanda, per tre settimane e rispetto
alla data della decisione di primo grado per al massimo
cinque mesi.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
se unâinterpretazione dellâart. 24 dellâEuRAG nel senso che il
conseguimento di un diploma universitario in giurisprudenza
austriaco, nonché lâautorizzazione ad avvalersi del
titolo spagnolo di «Licenciado del Derecho», ottenuta in
seguito al superamento di esami complementari presso
unâuniversità spagnola in un periodo di tempo inferiore ai
tre anni, non sia sufficiente per lâammissione allâesame di
idoneità in Austria, ai sensi dellâart. 24, n. 1, dellâEuRAG,
senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta
ai sensi del diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO),
nemmeno quando il richiedente sia ammesso alla professione
di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile
di esperienza pratica, e abbia ivi esercitato tale professione,
prima della presentazione della domanda, per tre settimane
e con riferimento alla data della decisione in primo
grado, per cinque mesi al massimo, sia compatibile con la
direttiva 89/48/CE.
( 1 ) GU L 19, pag. 16.

Al momento siamo nella battuta in cui l'avvocato della Corte, in qualità di amicus curiae, esprime le sue opinioni generali sul caso, indirizzando i giudizi in quello che sarà la loro sentenza, illustrando le problematiche giuridiche considerate in chiave europea e generale, al fine di preservare l'acquis comunitario.

Quanto espresso nelle conclusioni dell'avvocato generali da te riportate nel tuo post, al momento non costituiscono giurisprudenza in quanto ancora i giudici non hanno risolto il caso pronunciando una sentenza che ricalca le pur considerazioni corrette dell'avvocato generale.

Questo è un caso da monitorare in quanto se i giudici dovessero seguire l'indirizzo interpretativo /risolutivo dell'avvocato generale, l'orientamento della sentenza cavallera applicato agli avvocati sarà completamente ribaltato ed i membri dei COA e del cnF dovranno cambiare mestiere!

Comunque, prudenza, nessuna falsa illusione!!!

e alla fine genio lo sono stati solo Leonardo da Vinci ed Einstein.

Noi scribbacchini di forum nonm siamo nulla, come non sono nulla gli avvocati membri degli organi che ci rappresentano e "governano" nell'esercizio della professione

Da: MARTIRE DELLA VERITà13/06/2010 14:05:28
E VORREI AGGIUNGERE CHE cARLOTTA SARà STATA INGENUAMENTE UN GENIO AL QUADRATO.

mA GENI ALL'ENNESIMA POTENZA SONO QUELLI DEL SOLO 24 ORE, OVVERO I CURTORI DELLA RIVISTA GUIDA AL DIRITTO CHE HANNO NPUBBLICATO UN ARTICOLO IN CUI PROCLAMANO CON CERTEZZA ASSOLUTA CHE "La formazione in Spagna abilita il legale europeo"

Chi è più genio? Carlotta o le rivista specializzate in diritto che, in pratica, contribuiscono alla nostra formazione e alla formazione dei nostri convincimenti???

A voi la risposta...

Meditate meditate... Fidarsi è bene, ma non fidarsi  E' MEGLIO!!!

Da: carlotta13/06/2010 14:16:34
Martire,
chiedo venia e mi cospargo il capo di cenere! Mi sono lasciata prendere ingenuamente dall'entusiasmo senza riflettere ed approfondire come fai tu. Ma meglio io che quel coglione che mi ha ciamato "genio al quadrato" che invece di confutarmi, come fai tu portando prove, si limita ad insultare senza portare alcun contributo costruttivo a questo forum, giustificando le proprie opinioni. Siamo qui per aiutarci, non per fare la guerra. Quindi, caro coglione che mi hai chiamato genio al quadrato, va  a ......o dal più profondo (siccome sei genio, capirai cosa ti ho appena imprecato!)

Da: avv13/06/2010 14:25:18
ragazzi dopo quanto tempo dall'iscrizione all'albo spagnolo si puo' fare la domanda al CNF per sostenere l'esame di conversione? Nessuno lo sa?

Da: mil x avv13/06/2010 14:42:44
tecnicamente credo dovrebbe essere da subito.Però non è certo un bel biglietto da visita.

ciao

Da: avv13/06/2010 17:00:47
perchè non è un bel biglietto da visita? si svolge un esame regolare davanti ad una commissione esaminatrice. o no?

Da: mil x avv13/06/2010 17:42:22
certo pure l'esame tradizionale qui in Italia si svolge davanti a una commissione esaminatrice.
Sicuramente, dopo il parere del CNF che di fatto sta ostacolando gli "italo-abogados" che seguono la via dello stabilimento, non ci si può certo aspettare che all'esame ti vedano di buon occhio..anzi..dato che al momento è l'unico canale accessibile per chi non fa la pratica in Spagna,ci sarà un aumento consistente degli esaminandi che difficilmente verrà visto con simpatia.

ciao

Da: mil x avv13/06/2010 17:45:28
e quindi se risulta che appena dopo l'iscirizione in Spagna sei qui in Italia, schivando l'esame di stato italiano e magari anche il tirocinio, certo non sarà apprezzato..

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