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Esame avvocato Spagna
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Da: Loenghrin03/06/2010 12:11:25
Non voglio diffondere il panico, ma lunedì mi è arrivata la risposta del nostro Ministero di Giustizia per quanto riguarda la domanda di riconoscimento del titolo professionale di avvocato ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo 206/2007:
"questa Direzione Generale ritiene che non appaiano sussistenti allo stato i presupposti per l'accoglimento"
questa decisione si fonda sulla pronuncia del Consiglio di Stato n.7496/2009!!!

Da: Anonimo03/06/2010 12:17:29
Ciao! Ho letto che lavori in Spagna e provo a farti una domanda...non so se puoi aiutarmi. Ho finito il percorso spagnolo e mi ora vorrei iscrivermi all'Ordine di Madrid per poi passare all'iscrizione in Italia come avvocato stabilito. So che ci sono due modalità di iscrizione: por cuenta propria e por cuenta ajena. Sapresti indicarmi quale, secondo te, sarebbe meglio? Grazie. Ciao

Da: flo03/06/2010 13:01:00
vabbè correte in spagna non so che dirti chiamalo nichilismo, chiamalo menefreghismo chiamalo come te pare ma se vuoi fa l'esame qui fallo qui, se io non lo voglio fa qui lo faccio dove cavolo me pare  ok?
Poi ci rivediamo in paradiso o all'inferno o dove altro e ci racconteremo le nostre vite.
L'importante è che ognuno si possa guardare allo specchio.
Cmq il nome non era richiesto x conoscere la tua identità non mi interessa ma x interloquire.
ciao correte in Spagna e che la vita ti sorrida !

Da: flo03/06/2010 13:04:12
ciao Lohengrin,
ma non è motivata la delibera della Direzione Generale?
Non ritengono ci siano i presupposti e basta?
E vabbè dai che si aprirà l'ennesima procedura di infrazione nei confronti dell'Italia !! Tanto che non siamo europei è evidente! Che paese di merdaaaa vendo la mia cittadinanza chi la vuole???

Da: Consiglio di Stato n.7496/200903/06/2010 13:23:35
strano, detta sentenza, non compare....?????

Da: avv03/06/2010 13:56:04
ragazzi qual è la procedura per il riconoscimento immediato del titolo di abogados? E' possibile si o no svolgere un esame presso il CNF? E dopo quanto dall'iscrizione nell'albo spagnolo?

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Da: martire della verità03/06/2010 14:07:03
Qui  si sfruttano gli ingegneri come nel caso cavallera...

Ecco il testo integrale della sentenza.A voi i commenti. Io ipotizzo un abuso d'ufficio e falso ideologico.

Consiglio di stato, sez. IV, 30 novembre 2009 , n. 7496

                         REPUBBLICA ITALIANA                        
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                    
                        Il Consiglio di Stato                       
              in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)              
ha pronunciato la presente                                          
                              DECISIONE                             
Sul ricorso numero di registro generale 8080 del 2005, proposto da: 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Romei, con domicilio eletto presso Antonio Romei in Roma, via
Bocca di Leone N. 78;                                               
                               contro                               
C. M., rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Paolo  Monti,  Gabriele
Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma,  viale
Giulio Cesare 14a/4;                                                
                          nei confronti di                          
Ministero della Giustizia,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;    
                           per la riforma                           
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I  n.  10195/2004,  resa
tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO  ESTERO
ABILITANTE ALLA PROFESSIONE.                                        
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;                
Viste le memorie difensive;                                         
Visti tutti gli atti della causa;                                   
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6  ottobre  2009  il  dott.
Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati  Mastroianni,  su
delega dell'avv. Romei, Pafundi e l'avv. dello Stato Grumetto;      
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:             

Inizio documento

Il signor M. C. ha conseguito in data 9 marzo 1999 il diploma di laurea triennale in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Torino (Italia).
Il predetto ha quindi chiesto al Ministero dell'Educazione del Regno di Spagna il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio conseguito in Italia al corrispondente titolo universitario spagnolo. In data 17.10.2001 il Ministero spagnolo ha riconosciuto il titolo italiano in possesso del C. come equivalente ("homologado") al titolo spagnolo di Ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica.
Il sig. C. è stato poi anche iscritto al Collegio degli Ingegneri di Catalogna ma dagli atti risulta che non ha mai svolto attività professionale fuori dall'Italia.
Con domanda del 6.3.2002 il sig. C. ha quindi chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo spagnolo ai fini dell'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione B, settore industriale.
La domanda è stata sottoposta al parere di una Commissione istruttoria che si è pronunciata a maggioranza in senso favorevole, col voto contrario del rappresentante del Consiglio Nazionale degli ingegneri che fa parte della Commissione stessa.
Per conseguenza con decreto 23.10.2002 il Ministro della Giustizia ha riconosciuto il titolo spagnolo del sig. C. come valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione B industriale. Sulla base di tale decreto il sig. C. è stato quindi iscritto nell'albo dell'Ordine degli ingegneri della città di Alessandria, ove risiede, senza aver sostenuto l'esame di Stato, che è invece obbligatorio per i soggetti in possesso del titolo italiano.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi impugnato il decreto ministeriale di riconoscimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo che ai sensi della direttiva 89/48/CEE e della pertinente normativa interna le Autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. C. e non potevano perciò esonerarlo dall'esame di Stato.
Con la sentenza n. 10195 del 2004 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato del Ministero.
La sentenza è stata impugnata in appello avanti al Consiglio di Stato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ne ha chiesto l'integrale riforma.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituito altresì il sig. C. il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha formulato comunque eccezioni sulla ammissibilità del ricorso di primo grado.
Con ordinanza n. 4141 del 2006 la Sezione:
ha disatteso espressamente le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado dedotte dall'appellato;
ha rilevato che la normativa interna sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore conseguiti negli Stati Membri applicabile ratione temporis ( art. 1 commi 1, 2 e 3 del D. L.vo n. 115 del 1992) non consente il riconoscimento del diploma spagnolo di cui è titolare il sig. C.;
ha sottoposto alla Corte di Giustizia C.E. una richiesta di interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E. e dell'art. 23 dello Statuto della Corte, sospendendo il giudizio.
In particolare con la citata ordinanza la Sezione ha sottoposto alla Corte i seguenti quesiti:
Primo quesito "Se la Direttiva 89/48/CEE si applica al caso di un cittadino italiano il quale: a) ha conseguito la laurea triennale in ingegneria in Italia; b) ha ottenuto l'omologazione del titolo italiano al corrispondente titolo spagnolo; c) ha ottenuto l'iscrizione all'albo spagnolo degli ingegneri ma non ha mai esercitato quella professione in Spagna; d) ha richiesto in base al titolo di omologazione spagnolo l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia".
Secondo quesito "In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia compatibile con la Direttiva 89/48/CEE la norma interna (art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992) che non consente il riconoscimento in Italia di un titolo di un Paese membro a sua volta frutto esclusivo del riconoscimento di un precedente titolo italiano".
Con sentenza 29 gennaio 2009 resa in Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che:
"Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo di studio rilasciato da una autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.".
Con istanza regolarmente notificata il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha riassunto il giudizio.
Alla Udienza del 6 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Come sopra evidenziato, la Sezione - nel contesto dell'ordinanza n. 4141 del 2006 - ha già chiarito che la normativa contenuta nell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 non consente il riconoscimento di un diploma ( quello spagnolo) che è a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma ( quello italiano).
In questo caso, infatti, si verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come " gioco degli specchi" o " riconoscimento di secondo grado".
In sostanza la normativa precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non c'è un professionista diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in Spagna, ha ottenuto una sorta di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia pretendendo di aver acquisito una veste diversa.
Con la sentenza 29 gennaio 2009 resa, a seguito di rinvio pregiudiziale, sulla Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che non sussistono contrasti tra la normativa interna così interpretata e la normativa comunitaria, in quanto la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non può essere invocata nel caso all'esame dal sig. C..
L'appello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e annullamento del provvedimento ministeriale impugnato in prime cure.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle per la fase incidentale, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione e dell'appellato nella misura forfettaria indicata in dispositivo.

Inizio documento

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando accoglie l'appello, riforma integralmente la sentenza gravata e annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna il Ministero della Giustizia e il sig. C. al pagamento in favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di Euro 5.000,00 ( cinquemila/00) ciascuno per spese e onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2009 dai signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Giuseppe Romeo, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 NOV. 2009.

Da: sentenza03/06/2010 14:24:30
non è a noi confacente. parla di un ing., bohh?

Da: flo03/06/2010 15:04:21
ma più che altro si fa riferimento ad una direttiva del 1988, la Corte di Giustizia ha infatti statuito che "Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo di studio rilasciato da una autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.".
La direttiva recepita nel Dlgs 96 del 2001 è del 1998.
Secondo me questa sentenza del Consiglio di Stato non è applicabile al nostro caso, cmq chiederei a qualcuno esperto in amministrativo!

Da: x Martire03/06/2010 15:38:08
Bentornato Martire, che fine avevi fatto???
Per la cosa che sai tu, mi sto ancora muovendo. Poi, inter nos ti dico.
Per la sentenza  che hai accennato, ti posso confermare che molti COA, l’hanno superata, non ci credono più nemmeno loro. È una fattispecie troppo assurda. Un ingegnere che con una laurea triennale, chiede di essere iscritto all’albo in maniera paritetica ad chi ha la quinquennale....  Non è a noi attinente.
Ha ragione Flo!!!

Da: martire della verità03/06/2010 16:22:00
Ciao!

Allora aspetto tue nuove ;-)

Da: Loenghrin03/06/2010 16:51:47
Posto la lettera del ministero evitando la prima parte ove vi sono i miei dati:
Tenuto conto della documentazione prodotta dalla S.V. unitamente all'istanza di riconoscimento nonché delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti in sede di conferenza di servizi, questa Direzione Generale ritiene che non appaiano sussistenti allo stato i presupposti per l'accoglimento.
preme, infatti, evidenziare che la linea di riferimento che si intende seguire è quella tracciata dalla recente pronuncia n.7496/2009 del Consiglio di Stato (che aveva sottoposto alla Corte di Giustizia europea la richiesta di interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art.234 del Trattato CE e dell'art. 23 dello statuto della Corte), che ha accolto l'appello, con conseguente annullamento del decreto del Ministero della Giustizia del 23  ottobre 2002 con il quale in favore del richiedente era stato riconosciuto il titolo spagnolo come valido per l'iscrizione all'albo professionale.
Il Consiglio di Stato, in particolare, prendendo atto della pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 sulla questione pregiudiziale proposta, ha concluso la non applicabilità della normativa comunitaria ed interna.
la fattispecie esaminata dalle suddette autorità giurisdizionali risulta pienamente corrispondente a quella posta a fondamento della Sua domanda di riconoscimento: in particolare, è del tutto analoga la circostanza che a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale sia un cittadino italiano, che ha acquisito la laurea in Italia, e che ha successivamente ottenuto presso altro paese comunitario il riconoscimento dell'equivalenza del titolo, l'iscrizione all'albo professionale presso taluni paesi comunitari per il cui ordinamento interno non è previsto alcun esame di abilitazione.
Dal complesso delle previsioni normative della direttiva comunitaria in esame deve, invero, ricavarsi il principio, utile al fine del corretto esame della questione, che il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali deve poggiare sul dato essenziale ed oggettivo che le stesse costituiscano elementi di valutazione di una formazione professionale effettivamente acquisita nel paese di provenienza, con la conseguenza che viene meno la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della disciplina ove non vi sia in gioco un riconoscimento della equivalenza di una formazione acquisita presso altro Stato membro.
Dalla documentazione inviata dalla S.V. non risulta in alcun modo che Ella abbia acquisito una formazione professionale presso altro Paese comunitario diversa ed ulteriore rispeto a quella acquisita in Italia.
In tale contesto ove la valutazione dovesse essere limitata alla documentazione già trasmessa, non potrebbe non conseguire il rigetto della domanda.
Tuttavia la possibilità di accoglimento della stessa è condizionata alla eventuale integrazione documentale  da parte della S.V. che comprovi una formazione e/o esperienza professionale aggiuntiva, acquisita in un Paese membro diverso dall'Italia.
segue ultimatum  per inviare l'eventuale documentazione entro 30gg dal ricevimento della presente
firmato il Magistrato addetto Dr. xxxxx xxxxxx

Da: x Loenghrin03/06/2010 18:06:14
allora, è il caso che ti apri una posizione in Spagna, tanto non costa nulla. poi, aspetta un pò e riproponi la domanda.

Da: martire della verità03/06/2010 20:22:39
No, questa motivazione è inconferente con la ratio legis della norma e il principio proclamato dalla sentenza. Si lamenta, infatti, un'abilitazione ottenuta senza formazione e ope legis.
Noi giuristi, a differenza degli ingegneri, accediamo all'albo dei professionisti spagnoli non in forza di una laurea italiana, ma attraverso un titolo spagnolo, che otteniamo attraverso un percorso formativo stabilito dal ministero. Se venisse applicata alla lettera il principio declamato in questa sentenza, si cadrebbe nell'assurdo per cui non solo gli italiani abilitati in Spagna, ma anche gli stessi spagnoli non possono stabilirsi in Italia, dal momento che, in base all'ordinamento del Regno, è sufficiente la sola laurea.
Per cui ti consiglio di allegare alla domanda ampia documentazione dell'iter da te seguito, con certificati d'iscrizione alle università e cer ificati degli esami sostenuti. In caso di ulteriore diniego prepariamo tutti quanti un bel ricorso a Strasburgo.
Questa sentenza vale solo per coloro che non hanno seguito alcun percorso formativo in Spagna!

Da: x martire03/06/2010 20:35:03
Mi sfugge un punto. Con l'omologa del titolo, si ha una laurea ex novo spagnola o no? Perchè in caso affermativo, il tuo parere è immune da critiche, poichè si  accede alla professione, con il totale rispetto delle leggi interne di Spagna.

Da: martire della verit03/06/2010 21:10:36
Si ha una seconda laurea. Infatti, terminati gli esami, il ministero consegna una credencial in base alla quale si è licenciado in derecho a tutti gli effetti. Se fosse valido il titolo italiano, non ci rebbe bisogno dell'omologa. Gli ordini professionali giocano su queste sfumature e ci provano per preservarsi. Ma se controparte è un vero giurista ed ha le palle, sa come opporsi a questi cavilli da imbecilli. Se si legge bene la lettera del collega, si evince che non viene del tutto rigettato il titolo professionale, ma si invita a produrre ulteriore documentazione. In 30giorni è difficile ottenere dalla Spagna i certificati e preparare una buona opposizione al provvedimento emesso. Ma intanto la casta ottiene in questo modo l'effetto di ostacolare i nuovi professionisti, lasciandoli brancolare nel buio dell'incertezza, e scoraggiare, per l'effetto tam tam delle notizie, quanti vogiono andare in Spagna e quanti hanno già ottenuto il titolo. E poi basta vedere la legge che disciplina l'omologazione. Alla fine dell'iter  si diventa licenciado in derecho!

Da: x martire03/06/2010 22:00:38
grande!!!
PS: non vorrei dire le ultime parole famose, ma, su questo forum, finalmente, si torna a parlare di diritto e problemi seri, non di insulti! Speriamo duri

Da: flo04/06/2010 00:07:46
speriamo !!!
Ma una cosa non mi è ben chiara: in quale fase interviene il Ministero?
Mi sembrava che la domanda in qualità di avvocato stabilito si dovesse fare all'Ordine e poi questo decide.
Siamo di fronte ad una impugnazione per la decisione dell'Ordine?
Non ho capito il passaggio...

Da: ...04/06/2010 00:54:59
http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1322:fuori-gli-abogados&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CEAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.avvocatitriveneto.it%2Fallegati%2Fdocumenti%2F52%2F003-2009-090418BZdeliberastabilitiES.pdf&ei=gDEITM2HKcSTsQa8vKClDg&usg=AFQjCNEaFhf5h2x5HeKMdU2nfjxweifv2g&sig2=BLhPP29ITgOjrDP_SQ5NSQ

Da: x ...04/06/2010 07:50:25
ok, ma i link che hai indicato sono di parte e datati. Diversi COA, prima hanno con entisiasmo aderito al parere anti spagna, poi hanno cambiato rotta. Poi, che problema c'è nell'iniziare e lavorare un pò in Spagna, e poi ...

Da: ole04/06/2010 08:32:27
appunto. cominciate a lavorare un po' in spagna!!

Da: Loenghrin04/06/2010 09:58:31
Risposta a "X Loenghrin" prima di presentare la domanda risultavo iscritto in Spagna da 6 mesi!!!
Risposta "X martire della verità" già inviata la documentazione del percorso formativo + altra documentazione del collegio dove sono iscritto in Spagna!!! La prox settimana invierò la documentazione del collegio debitamente tradotta!!!
Comunque ieri mi sono letto le conclusioni dell'Avv. Generale nella causa C-118/09 pubblicate il 2 giugno, se vengono accolte gli ordini hanno finito di rompere!!!!

Da: x Loenghrin04/06/2010 10:57:25
Ciao,
innanzitutto grazie per le tue spiegazioni. Scusa, mi potresti chiarire che sono le conclusioni dell'Avv. Generale nella causa C-118/09 ?

Da: Loenghrin04/06/2010 11:01:06
Un punto a favore per gli aspiranti avvocati che emigrano in Spagna per ottenere il titolo. È il risultato delle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Trstenjak, depositate ieri (causa C-118/09), che spianano la strada al flusso di futuri legali che scelgono Madrid per conseguire il titolo, dribblando le regole interne. Almeno sino alla sentenza della Corte di giustizia Ue che non è vincolata dalle conclusioni dell'Avvocato generale per il quale, l'omologazione del diploma di laurea ottenuto nello Stato di origine, dopo il superamento di alcuni esami aggiuntivi in quello di destinazione, impone alle autorità nazionali del primo Stato di riconoscere il titolo e di applicare la direttiva 89/48, chiedendo unicamente lo svolgimento di una prova attitudinale per l'accesso alla professione.
La Suprema commissione disciplinare e di appello degli avvocati austriaca doveva decidere sulla richiesta di un cittadino austriaco che si era laureato a Graz e aveva poi chiesto l'equivalenza del titolo in Spagna. Superati alcuni esami, aveva ottenuto l'omologazione del diploma e il diritto alla qualifica di avvocato secondo le regole dell'ordinamento spagnolo. Dopo un breve periodo di attività in Spagna, l'avvocato aveva chiesto all'Ordine di Graz di essere ammesso alla prova attitudinale, saltando però l'obbligo di pratica quinquennale prevista per i laureati austriaci. La commissione giudicatrice degli esami di avvocato aveva respinto la richiesta. Di qui il ricorso alla Commissione disciplinare che prima di decidere nel merito si è rivolta alla Corte del Lussemburgo.
Punto centrale nella ricostruzione dell'Avvocato generale è la procedura di omologazione del titolo ottenuta in Spagna che è la conseguenza di una qualifica professionale supplementare rispetto alla formazione conseguita in Austria. Il certificato di omologazione spagnolo non è - secondo l'Avvocato generale - un mero atto formale, ma piuttosto un'attestazione di qualifiche supplementari. Questo fa sì che la formazione in Spagna deve essere considerata come un ciclo di studi autonomo che permette, a differenza di quanto avviene in Austria, di avere la qualifica di avvocato. Di conseguenza, il cittadino austriaco può poi chiedere, in base alla direttiva 89/48 e considerando che per Trstenjak non c'è stato un abuso del diritto, il riconoscimento della qualifica in patria. Anche se la formazione è stata conclusa in soli due anni e non in quattro. Il titolo di avvocato conseguito in Spagna apre così le porte al riconoscimento in Austria. Senza che le autorità austriache possano bloccare l'accesso alla prova attitudinale condizionandola al periodo di esperienza pratica quinquennale richiesta dall'ordinamento interno. Anche se, precisa l'Avvocato generale, il riconoscimento di un diploma nello stato ospitante non avviene in modo automatico. Spetta quindi alle autorità nazionali valutare se le conoscenze acquisite in un altro stato membro «siano valide ai fini dell'accertamento del possesso di quelle mancanti».
Causa Koller
Il certificato di omologazione spagnolo del diploma austriaco, dopo il superamento di alcuni esami in Spagna, è un'attestazione di qualifiche supplementari in diritto spagnolo. Quindi, secondo l'avvocato generale alla Corte Ue (C-118/09), si tratta di un diploma che consente l'accesso a una professione e che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48 (relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni), sostituita dalla 2005/36
Causa Cavallera
Nella causa C-311/09 si è dibattuto della richiesta di omologazione in Spagna del diploma di laurea in ingegneria conseguito in Italia. In quella vicenda, secondo la Corte di giustizia, mancava l'attestazione di una qualifica supplementare perché l'ingegnere non aveva mai esercitato la professione fuori dall'Italia e non aveva seguito una formazione complementare in Spagna.
Di conseguenza, proprio perché l'elemento qualificante è una qualifica supplementare
che nel caso
di specie mancava, non poteva essere applicata la direttiva 89/48

Da: Filippo04/06/2010 12:00:34
Ma tutto era già chiarissimo alla luce delle conclusioni di M. Poiares Maduro accolte integralmente dalla Corte di Giustizia proprio nella famosa sentenza Cavallera dove si dice chiaramente che in presenza  di  una formazione accademica supplementare nel sistema educativo dello Stato membro che ti attribuisce la qualifica non ci puo' essere mai abuso di diritto comunitario e non nè necessaria neanche l'esperienza professionale quest' ultima è indispensabile solo in caso di omologa formale senza cioè formazione integrativa.

Da: x Loenghrin e Filippo04/06/2010 12:33:21
Scusate, a questo punto secondo voi, la mancata iscrizione da parte di un COA italiano, può essere anche motivo di richiesta risarcimento danni? Per me sì!!!
Sapete, se qualcuno inizia a sbattere in faccia a qualche COA una bella citazione .... poi ....

Da: Timo04/06/2010 12:36:18
"pratica quinquennale per i laureati austriaci"... ragazzi ma di che cavolo ci lamentiamo... e su!

Da: x Timo04/06/2010 13:05:11
sì, ma in Austria, una volta avv. lavori. In Italia, prima hanno permesso di fare ai cd. paralegali, tutto quello che vogliono e poi, propongono riforme allucinanti, che infatti è bloccata al senato, per mancanza di numero legale....
In Austria, non esitono: centri di infortunistica, recupero crediti, mediazione ecc.

Da: rob04/06/2010 14:36:26
posso chiedervi come verrà applicato il termine di novembre 2011.entro quella data occorrerà avere la laurea in spagna?oppure sarà consentito di terminare gli esami.grazie.

Da: x rob04/06/2010 14:42:59
questo argomento, è motivo di molte discussioni. Il mio parere è che, entro novembre 2011, anzi, meglio prima, devi avere la credenzial e fatto domanda ad un colleggio di abogadi, cioè devi aver finito tutti gli esami e, avere anche il titolo del ministero. tieni presente che la credenzial, viene concessa di solito, dopo 4/5 mesi dalla comunicazione dell'università che hai finito.

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