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Esame avvocato Spagna
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Da: fuller03/01/2011 15:59:56
acc. mannaggien a la mia insisistenza sulle liti di condominien!

Da: lillo  per "ora ne ho la certezza"03/01/2011 16:04:19
ripeto per l'ennesima volta: di persone che pensano allo stesso modo ce ne sono parecchie e alcune, su questo forum, si conoscono e parlano frequentemente di persona o al telefono.
so già che ti riferisci all'utente screzio, più anziano del sottoscritto, che è una delle persone che conosco e con la quale ogni tanto mi confronto. non mi vergogno di prendere spunto dai suoi interventi passati e dalle nostre discussioni.
e non ho contattato solo screzio, ma alcuni altri vecchi utenti del forum, alcuni dei quali avevano lasciato un indirizzo email.
altri utenti ancora li ho conosciuti tramite altri forum, alcuni di coloro che scrivono in questa sede lo fanno anche in altre con differenti pseudonimi.

spero di essere stato chiaro. e di ragazzi emigrati come me in fuga dallo schifo ce ne sono tanti, solo che quasi nessuno viene a perdere tempo per predicare in luoghi che molto spesso si rivelano un deserto culturale e morale.

Da: parere ****03/01/2011 16:09:13
ancora nessuna novità, io sono curioso di vedere cosa faranno e se diranno qualcosa i soggetti della materia.
Perché secondo me nulla è scontato, per quanto la sentenza dica cose molto importanti e anche molto precise

Da: Koller03/01/2011 16:28:39
baciatemi il kulo terroni italiani! solo grazie a grande scuola di diritto germanico siete riusciti a trovare scappatoia per vostri problemi di iscrizione albo avvocati. solo che io mi sonop fatto kulo per 5 anni di pratica in Austria, voi invece copiare e fare testa  corcette e pagare agenzie per prendere titolo abogado. vergogna!
Ossequi.
Koller

Da: lillo03/01/2011 16:40:24
koller non ha fatto proprio nessuna pratica in germania e il punctum dolens della sua vicenda era proprio questo.
dopo flebili tentativi e di fronte alla tirata d'orecchi della corte costituzionale austriaca gli avvocati di tale paese non si sono sognati di invocare l'"abuso di diritto" come invece hanno fatto alcuni avvocati italiani ovviamente non molto preparati quanto a principi genarali di diritto e diritto comunitario.
parafrasando un giudizio espresso da qualcuno molto più in alto del sottoscritto, verrebbe da chiedere dove abbiano conseguito la laurea i suddetti avvocati italiani.

ossequi.

Da: sandro b.03/01/2011 16:54:04
io credo di iscrivermi come ejercente por conto ajeno sltrimenti se lo fsai per conto proprio devi aprire nie ed in alcuni casi anche il nif e ovviamente pagare la mutualidad.

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Da: fai da te03/01/2011 16:57:29
- ho avuto modo di relazionarmi con Koller, e posso dire senza timore di smentita che è un signore, con la "esse" maiuscola. Quindi per  favore, evitiamo di infangare il nome di una persona seria!
x Lillo, la storia dell'abuso di diritto è essa un abuso. Ora se continua questa barzelletta, perchè così è diventata la storia sull'abuso di diritto, inzio a credere che certe tue "intuizioni" -ci siamo capiti-, sono più che fondate.....

Da: fai da te03/01/2011 16:59:10
il nie, ok. Occorrono 2 minuti. La mutualitad è per te....
Il nif, no....

Da: Stefy.03/01/2011 17:01:33
Purtroppo lavorando mi e'impossibile soggiornare in Spagna(almeno due -tre viaggi dalla consegna dei certificati fino al tesserino)e pertanto magari trovassi un cristiano di buona volonta'capace di adempiere tutto e bene con pochissimo!

Da: fai da te03/01/2011 17:03:31
guarda che puoi fare l'iscrzione on line a Madrid

Da: Xfai da te03/01/2011 17:12:18
bhe non e'proprio cosi..il modulo lo devi presentare al colegio!E comq dovrei prima rititare i certificati di esame ,depositarli al ministero,richiedere la credencial ,dopo un mese circa ritirarla,fare i carichi pendenti in spagna,iscrivermi al colegio con tutti i certificati e moduli annessi e connessi!Per chi ha tempo e soldi da spendere puo'farsi un paio di viaggetti(con soggiorno di almeno tre giorni)!

Da: sandro b.03/01/2011 17:27:23
magari dessero il nie in 2 minuti............a novembre sono andato ad ainformarmi e mi hanno detto: "non prima di 15/20 giorni"!!!!!!

Da: x sandro b03/01/2011 17:36:36
chiaramente aprire una posizione fiscale con mutualitad ecc ha un costo superiore al non aprirla..
Il punto è che questa è l'unica via regolare senza punti deboli.Infatti al rientro in Italia, per iscriverti all'albo degli stabiliti, devi dichiarare di non trovarti in  in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla Legge Professionale italiana.Se nei mesi successivi venisse a galla la tua dichiarazione spagnola, ti troveresti in seri problemi(oltre all'essere cancellato) e magari anche segnalato in Spagna.
Non sei il primo ad aver avuto questa idea, ma pensa bene se il gioco vale la candela (rischieresti di aver buttato tutto alle ortiche).
ciao

Da: XSandro03/01/2011 17:42:13
Aprire il Nie,mutualidad,etc etc...e'roba da agenzie!
keane99@libero.it

Da: XSandro03/01/2011 18:20:19
ma quali agenzie? alcune dispensano consigli non corretti e in ogni caso si può fare tutto da soli recandosi negli appositi uffici o trovando un consulente fiscale in loco che parli italiano o inglese bypassando spese di agenzie.

Da: x x sandro b03/01/2011 18:34:04
guarda che iscriversi come ejercente por cuenta ajena in spagna non comporta alcun problema in italia

Da: x tutti03/01/2011 18:57:44
dato cher sono iscritto come ejerciente por cuenta ajena in spagna (dichiarando di lavorare per un avvocato italiano) ciò può comportare qualche problema nell' iscrizione presso un coa italiano visto che l'art. 3 della legge 36/1934 al comma 2 prevede che l'esercizio della professione è incompatibile con ogni altro impiego retribuito?

Art. 3. legge 36/1934
L'esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, [della Lista civile] (1), del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo (2) (3).
(1) L'istituto della Lista civile è da intendersi soppresso a causa del mutamento della forma istituzionale dello Stato.
(2) Lettera così modificata dall'art. 1, l. 23 novembre 1939, n. 1949.
(3) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Da: fulvio x x Sandro b03/01/2011 19:01:48
ciao,
puoi argomentare meglio?
caso A) si dichiara di lavorare in Italia per conto terzi
caso B)si dichiara di lavorare in Spagna per conto terzi.

nel caso A hai dichiarato il falso in Spagna in quanto in Italia non è ammesso per un avvocato andare a lavorare con subordinazione per un altro avvocato.
Nel caso B non ci sono problemi in quanto in territorio spagnolo è ammesso...in questo caso dovrebbe esserci un avvocato spagnolo datore di lavoro che si occupa della tua situazione fiscale.

In entrambi i casi ,tale situazione di lavoro per conto terzi e "non piena indipendenza",qualora emerga, per la legge professionale italiana non è ammessa.
Non mi risulta che in italia si possa lavorare come avvocato non indipendente e quindi non è possibile aver riconosciuto tale status.
o sbaglio?e perchè?
ciao

Da: X LILLO03/01/2011 19:10:29
Qualche giorno fa hai indicato una mail alla quale poterti conttattare. Ma.... la leggi o no?

Da: x tutti03/01/2011 19:10:45
http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/23673

Con la Sentenza 02.12.2010, la Corte di Giustizia Europea, in materia di norme che regolano l'esercizio della professione forense, si è pronunciata nel senso che l'art. 8 della direttiva_98_5_CE va interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti e che siano impiegati, vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale, presso un altro avvocato, un'associazione o società di avvocati oppure un'impresa pubblica o privata, restrizioni all'esercizio concomitante della professione forense e di tale impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti nel suddetto Stato membro.

In altri termini, la norma italiana che nega ai dipendenti pubblici impiegati part-time l'esercizio della professione forense è ammessa dalla legislazione Comunitaria. L'articolo citato detta disposizioni in merito all' esercizio della professione forense nell'ambito di un rapporto subordinato e prescrive che l'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione quale lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia. La norma è già chiara e non necessita di interpretazione. Tuttavia, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione dal Giudice di pace di Cortona, nell'ambito di una controversia per un sinistro stradale. Gli avvocati che rappresentavano la parte danneggiata, nelle more del giudizio, erano stati cancellati dall'Albo, in quanto dipendenti pubblici con impiego a tempo parziale. La danneggiata presentava una memoria nella quale chiedeva che i suoi avvocati fossero autorizzati a continuare a rappresentarla, adducendo che la legge_339_2003 sarebbe contraria al Trattato CE nonché ai principi generali della tutela dell'affidamento legittimo e del rispetto dei diritti quesiti. In tale contesto, il Giudice di pace di Cortona ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte alcune questione tra le quali se l'art. 8 della direttiva 98/5 CE debba essere interpretato in modo da ritenere che tale norma non si applichi all'avvocato dipendente pubblico part time. La Corte ha esaminato la normativa comunitaria e la normativa nazionale. La normativa italiana con il Regio Decreto Legge 1578/1933 disponeva che l'esercizio della professione forense era incompatibile con qualsiasi impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni e in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. La legge 662/1996 prevedeva una deroga al divieto per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro a tempo parziale e fino al 50 per cento. Ma, la Legge n. 339/2003 ha rimesso in vigore i divieti già posti dal RDL citato, per cui i dipendenti pubblici che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo in data posteriore all'anno 1996 e dovessero risultare tutt'ora iscritti all'Albo Forense, possono scegliere se mantenere il rapporto d'impiego, dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in mancanza di tale comunicazione, i Consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione d'ufficio. La Corte di Giustizia Europea si e pronunciata, come già detto, nel senso che le disposizioni dettate dalla legge del 2003 possono rimanere in vigore. In definitiva, in materia di libera concorrenza è concepibile una legislazione nazionale che faccia divieto ai dipendenti pubblici, anche impiegati con contratto di lavoro part-time, di esercitare la professione forense avvocato.

Anna Teresa Paciotti

Da: In che senso???03/01/2011 19:27:07
E che c'azzecca la Sentenza 02.12.2010 con gli avvocati stabiliti ? ? ?

Da: parere ****03/01/2011 20:31:11
come al solito gli avvocati part time stanno facendo una confusione dell'altro mondo. Opportunisiti, un tantinello.

la sentenza koller nono c'entra nulla con gli avvocati dipendenti

solo loro potevano arrivare a  tanto: voi cari avvocati part-time dovreste saperlo, fino ad ora avete perso tutte le battaglie e ora cercate di salire (TARDI, dovevate farlo PRIMA) sul carro del vincitore?
GIU' le mani dalla sentenza koller, e subito anche.

Da: fai da te03/01/2011 21:04:25
ci sono interventi che mi lasicano un po' perplesso ...... annuso 007

Da: Precisazioni03/01/2011 21:20:16
Vorrei precisare che si puo fare on line solo la solicitud de colegiacion .Poi pero'bisogna presentarla di persona cosi come bisogna recarsi di persona per ritirare la credencial al Ministero,fare gli antecedenti penali,iscriversi al Colegio ,presentare certificati,documenti ed attestati vari .In merito all'iscrizione per conto ajeno chi l'ha detto che deve essere retribuita?Posso anche essere libero di collaborare gratuitamente!
keane99@libero.it

Da: fulvio x parere ****03/01/2011 21:51:03
non so se ti riferisci a me(che oltretutto non sono avvocato men che meno part time..), semplicemente stiamo facendo 2 discorsi diversi..La koller riguarda i requisiti per esercitare un diritto comunitario(sacro santo), altro discorso è la modalità con cui ci si collegia in Spagna.

X Precisazioni(Kean 99)
il fatto che un avvocato possa lavorare a titolo principale in modo gratuito mi sembra tutto meno che pacifico per gli ordini.
Comunque a prescindere da ciò un avvocato deve essere indipendente di forma e di fatto il "por cuenta ajena" significa che cuantomeno un potere direttorio e "rischio d'impresa" altrui esiste.
(inoltre lavorare por cuenta ajena fa sì che si possa non costituire la propria posizione contributiva/previdenziale perchè si presuppone che lo faccia un altro con un esborso economico).
Infine non a caso in Italia per gli avvocati italiani non esiste la possibilità di iscriversi per conto terzi nemmeno indicando di collaborare "gratuitamente".
ciao

Da: fulvio x parere ****03/01/2011 21:52:37
scusate mi è scappata la Q

Da: xtutti03/01/2011 22:18:51
x carita'ma chi volete venga a vedere se siete collaboratori in forma gratuita o dipendente..ma facciamola finita con questi consigli da agenzia per mungere a tempo indeterminato!!

Da: fulvio x tutti03/01/2011 22:29:41
Per me consigli di agenzia sono semmai quelli che cercano sotterfugi "tanto non succede, tanto non si controlla" (e magari qualcuno in passato è anche stato fatto iscrivere come non esercente) finchè controllo non arrivò e ancora a far ridere gli ordini..Ormai sembra che senza agenzia non si possa fare più niente..ma quando aprite partita iva in Italia andate da un agenzia?E perchè mai  non potrebbe farne a meno di un agenzia un abogado?mah
Ognuno faccia come crede..

Da: opinin03/01/2011 22:36:48

Da: PANTANI03/01/2011 22:40:59
Ragazzi, giusto per farci due risate....

cappellano militare addetto ------> tenente
cappellano militare capo--------> capitano
primo cappellano militare capo----> maggiore
secondo cappellano militare capo-----> tenente colonnello
terzo cappellano militare capo-------> colonnello.
......SE RISPONDI SEI AVVOCATO. UAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH
QUESTO E' L' ESAME DI AVVOCATO IN ITALIA...DOMANDA DI DIRITTO ECCLESIASTICO!!!
(mi piacerebbe sottoporre ad una commissione italiana un po' di diritto tributario così come si studia in Spagna, poi rido ancora di più)

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