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Esame avvocato Spagna
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Da: x Tango27/02/2013 19:06:00
tu arrivi sempre primo sulle notizie Tango, sei un mito.

Da: Caceres 27/02/2013 19:09:27
La questione della tesserera è corretta ma posso garantire che non sarà per adesso o meglio nell'immediato.
In ogni caso non ha nulla a che vedere con l'intesa dell'avv. italiano.

Da: ...........27/02/2013 19:09:33
Vi ringrazio se chi puó mi risp al post più sopra

Da: Corte di Giustizia Europea27/02/2013 19:24:29
l'esame della giurisprudenza della Corte a confermare che quasi mai essa si discosta
dalle proprie precedenti decisioni. Vale a dire: al di là della discussione - per vero
piuttosto oziosa - se esista un obbligo della Corte a seguire i propri precedenti, ciò che
emerge con evidenza è che la Corte raramente si discosta da essi.
Questo fenomeno si è venuto intensificando in anni recenti, sicché va registrato e
capito il fenomeno della osservanza (spontanea o meno) dei propri precedenti da parte
della Corte.
Per cominciare, è utile richiamare quanto deciso nel leading case Cilfit40.
Questo caso ha offerto alla Corte comunitaria l'occasione di chiarire il
significato e la portata del rinvio pregiudiziale, precisando che non è sufficiente che
venga sollevata in giudizio una questione di interpretazione per fondare l'obbligo di
rimessione alla Corte. Infatti, a parte la questione della rilevanza, il rinvio non è
necessario nelle ipotesi cd. di acte clair e di acte éclairé: nel primo caso, il giudice
interno è chiamato a verificare se la corretta applicazione del diritto comunitario si
imponga "con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla
soluzione da dare alla questione sollevata"; nel secondo caso, che particolarmente
interessa ai nostri fini, l'obbligo non sussiste sia quando "la questione sollevata sia
materialmente identica ad altra questione, sollevata in analoga fattispecie, che sia già tata decisa in via pregiudiziale", sia quando esiste una "giurisprudenza costante della
Corte che […] risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta
identità tra le materie del contendere"
L'importanza della sentenza Cilfit è evidente, perché la Corte ha chiarito che
essa si ritiene vincolata ai propri precedenti, in ossequio alla necessità di una uniforme
interpretazione del diritto comunitario, evitando "che si producano divergenze
giurisprudenziali all'interno della Comunità".
Il caso Cilfit ha inaugurato una serie ininterrotta di sentenze che si sono ispirate
ad esso e che hanno precisato che le sentenze della Corte, oltre ad avere rilevanza nella
controversia pendente avanti al giudice che ha proposto il rinvio pregiudiziale, spiegano
i loro effetti in ogni caso analogo, per cui il giudice può "astenersi dal sottoporre alla
Corte una questione di interpretazione del diritto comunitario che è stata sollevata
dinanzi ad esso".
L'abuso del diritto in materia di professioni è già stato discusso e precisato dalla Corte di Giustizia.

Da: aocatura nobbila e altolocata27/02/2013 19:56:41
e il parero izzo? voi ciàvete la sentenza di quelli sbirri di brussello, no ciabbiamo izzo che è un luminare!

Da: martino da perugia27/02/2013 20:14:39

- Messaggio eliminato -

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Da: WwW27/02/2013 20:17:27
se non ho male interpretato dici che c'è la Cavallera sull'abuso. Beh, se è così non sono in sintonia con te

Da: WwW27/02/2013 20:22:27
x Per Perugia.
Hai le palle? Se sì due parole. Manda una racc. a. r. dove dici. La corte di G. non ha ancora nemmeno deciso se il rimando è ammissibile, pertanto ad oggi non vi è un mutamento nè legislativo nè giurisprudenziale. Ciò detto vi invito e diffido di procedere all'iscrizione nei termini e modi di legge, in difetto provvederò di tutelare i miei diritti nelle opportune sedi non esclusa quella penale.

Da: ...........27/02/2013 20:49:35
X omissione di atti d'ufficio aggiungo

Da: WwW27/02/2013 20:51:48
tu non aggiungere nulla. Aspetta e vedi che dicono.

Da: martino da perugia27/02/2013 21:24:40

- Messaggio eliminato -

Da: martino da perugia27/02/2013 21:26:54

- Messaggio eliminato -

Da: ...........27/02/2013 21:34:39
Già ci sono state in passato denunce di questo tipo

Da: Tango227/02/2013 22:04:10
Xtango......caro e stimato amico la notizia che ho postato sopra x tuo sapere  l'ho letta su rassegna stampa OUA di oggi...capisco che ne abbiamo già parlato...ma anziché criticare al vento...sforzati  di fare due parole di commento.
Cordialità .....
X il mito ....lo sapevo già

Da: martino da perugia27/02/2013 22:05:58

- Messaggio eliminato -

Da: common law 27/02/2013 22:07:12

il reato configurabile non è omissione d'atti d'ufficio... ma l'abuso d'ufficio per via dell'elemento oggettivo.

Da: martino da perugia27/02/2013 22:14:46

- Messaggio eliminato -

Da: martino da perugia27/02/2013 22:16:30

- Messaggio eliminato -

Da: common law 27/02/2013 23:18:50

io non parlerei delle S.U. se non incidentalmente.Esse hanno recepito l'orientamento della Corte Europea senza aggiungere alcunchè.

Io farei una premessa:
premesso che la direttiva 98/5/CE al suo primo considerando espressamente tutela " in particolare, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali"

che per qualifiche professionali la Corte, nelle note sentenze Cavallera e Koller, le ha individuate nel quid pluris ottenuto anche mediante "diploma";

che la Corte ha riconosciuto la validità del diploma nell'attività in cui si acquisisca una ultronea conoscenza della materia che attiene alla professione  mediante esami sostenuti nello Stato membro in cui il professionista omologa il proprio titolo;

che la direttiva, per espressa volontà del legislatore europeo non è volta a tutelare il soggetto che intenda trasferire la propria attività da uno Stato membro all'altro bensì la qualifica;

che la direttiva all'art. 3 statuisce come unico e solo requisito l'iscrizione alla corrispondente autorità professionale competente nello Stato membro d'origine;

che la direttiva, al suo settimo considerando espressamente non lede la disciplina nazionale interna dello stato membro ospitante per l'accesso alla professione;

che la disciplina interna riguardo allo stabilimento enunciata al decreto legislativo 96/2001 non prevede ulteriori requisiti;

che lo stabilimento del professionista non equivale al riconoscimento del titolo e quindi non può equipararsi detto stabilimento al titolo nazionale dello stato membro ospitante necessitando a tal fine la detta procedura di riconoscimento;

che non è data facoltà agli organismi di controllo di modificare  arbitrariamente la normativa nazionale;

che è fatto obbligo a tutti gli Stati membri osservare, mediante i propri organismi la legge sovranazionale europea pena l'illiceità dell'attività dell'organismo di stato che arbitrariamente vi si sottragga;

tanto premesso
il sottoscritto istante chiede
che ai sensi della predetta normativa tutta ed in ossequio ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia Europea l'ill.mo Ordine degli avvocati di... adempia al proprio obbligo di iscrivere nell'apposito albo il Sig..... che qui si sottoscrive dopo aver verificato l'autenticità del certificato d'iscrizione rilasciato all'autorità corrispondente nello Stato d'origine come statuito nell'art. 3 della direttiva .... recepita con d. lgs...

Con osservanza

xxxxx


p.s.
te l'ho buttata giù così... correggi e protocolla.

Da: martino da perugia27/02/2013 23:23:26

- Messaggio eliminato -

Da: common law 27/02/2013 23:27:49

... non è stato fatto proprio... non deve essere fatto proprio... è solo stato ribadito dalle S.u.

ma, vedi, mentre per noi non esiste il precedente vincolante, in materia di decisioni della Corte di giustizia sì... sono vincolanti.

Parlare delle S.U. è superfluo.

Da: common law 27/02/2013 23:31:19

... come sarebbe. "e vorrei anche parlare appunto del fatto che, oltre al certificato di iscrizione pressoil relativo ordine Spagnolo, null altro è richiesto."...?!

E io che ho scritto più sopra? l'ho ribadito in 3 punti!...

vabbè... buonanotte... devo alzarmi prima dell'alba domani...

Da: lillovero ritornato28/02/2013 01:06:50
blasfemia! li ordini hanno diciuto, hanno parlato! e cianno li pareri izzo e l'opinione favorevole de li aggenti che vndono li paccozzi.
come osate contraddicerli?

Da: x ...........28/02/2013 01:14:25
Ma quanti giuristi su questo forum.
Nessuno ha risposto alla tua domanda.
nemmeno italo....

Da: common law 28/02/2013 06:59:48

@ x ......

ehm... la domanda sarebbe se il coa può essere considerato pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio?

visto che i coa sono degli enti, secondo te..."giurista"?

questa domanda non doveva neppure essere posta...

vabbè... andiamo a lavorare (per alcuni studiare) che è meglio...

Da: martino da perugia28/02/2013 07:00:22
In merito alla possibilità di procedere per le vie penali, qualcuno potrebbe essere più chiaro? Sono civilizzata e da quanto ne so ip reato di abuso di ufficio è riservato ai Po. Ufficiali

Da: common law 28/02/2013 07:16:06

ma io dico... prima di scrivere non si potrebbe leggere l'articolo?

"Articolo 323. Abuso d'ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Scusate.. voi volete iscrivervi all'albo ed esercitare ma come potete difendere qualcuno se non vi date neppure la pena di leggere una norma???

Il codice è la bibbia dell'avvocato... non la giurisprudenza, che può variare, e si consulta DOPO essersi riletti il testo di legge.

vado davvero ora... certe cose.... vabbè...non si sa come qualificarle.



Da: min..ia28/02/2013 08:07:35
Common. Adesso basta. Ma come ti viene in mente di passare le giornate qui. E che fine ha fatto Italo. Lui ameno diceva cose serie ma tu sei un pazzo. Destina il tuo tempo ad altre cose, la merita discorsi seri

Da: martino da perugia28/02/2013 08:37:36

- Messaggio eliminato -

Da: WwW28/02/2013 08:56:59
Martino. La risposta è sì!!!
Ora a differernza di Common io sono stato molto diretto, anche perchè lei è una signora e non usa certa terminologia...
Hai le palle!
I coa e chi c'è passato lo sa benissimo, se potessero farci fare la fine di mandaci sul rogo non si farebbero nessun  scrupolo. Allora delle due l'una. O hai il coraggio di metterci la faccia e/o trovati un coa "amico". Ad oggi non lo è più manco Roma. Vedi un po' tu.
Tanto è chiaro: NON VOGLIONO ISCRIVERTI !!!

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