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Esame avvocato Spagna
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Da: x Giustiniano01/09/2010 17:45:18
"nel frattempo non avrei preso impegni (morali ed economici di grosso rilievo) qui in Italia..."
Spero che tu li abbia presi con un avvocato che doveva sovraintendere il tuo operato e risponderne nei confronti degli organi deputati alla vigilanza.

Da: Giustiniano01/09/2010 17:51:36
Ma che c'entra?

Da: Giustiniano01/09/2010 17:59:36
Se vado in giro a dire che sono un legale, procaccio clienti, affitto uno studio, non ci sto mettendo la faccia e il portafogli? se mi levi il titolo che faccio? vado a lavorare da Mc Donalds in Alaska? Il danno economico provocato dall'errore di valutazione (ammesso successivamente dal COA) chi lo paga???

Da: mandorla01/09/2010 18:04:18
mi fate capire? questo discorso sei tre anni... ma non c'è bisogno della firma di un dominus avv. ordinario per tutti gli atti che compie lo stabilito?

Da: mandorla01/09/2010 18:05:56
mi fate capire questo discorso dei tre anni? ma non c'è bisogno della firma di un dominus avv. ordinario per tutti gli atti di uno stabilito?

Da: x Giustiniano01/09/2010 18:06:21
Precisazione devi dire di essere (abogado - advocat etc.) proccaciare clienti è bandito dal codice deontologico. Il titolo non lo stanno levando stanno allo stato degli atti verificando se Ti sei comportato legalmente. Poi il titolo di abogado non lo leverà mai nessuno se legittimo piuttosto non ti daranno mai quello di avvocato italiano. L'azione risarcitorio qualora sia stato prodotto un danno extracontrattuale deve essere fatto valere presso il giudice terzo competente per materia valore e giurisdizione

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Da: mandorla01/09/2010 18:06:26
mi fate capire questo discorso dei tre anni? ma non c'è bisogno della firma di un dominus avv. ordinario per tutti gli atti di uno stabilito?

Da: x mandorla01/09/2010 18:11:12
Brava spiegalo a giustiniano

Da: mandorla01/09/2010 18:14:25
un momento... con tanta umiltà non so cosa dirvi non ho certezze ...vi posso solo riferire che un mio amico è avv. stabilito e mi ha detto che le firme non servono.. per questo non ci sto capendo più un accidenti e cerco di sapere da voi..firme sì... firme no... CHE CASINO...

Da: x giustiniano01/09/2010 18:17:09
Ripassa l'art. 7 e l'art. 8

   



DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n.96
Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione
di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica
professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a
misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione
di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata
acquisita la qualifica professionale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio nazionale forense;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Esercizio permanente della professione di avvocato
da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato
da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in
possesso del titolo professionale, e' disciplinato dai titoli I e III
del presente decreto.
2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneita' da
parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e'
disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono
applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1999.
- L'articolo 19, della citata legge cosi' recita:
"Art. 19. (Attuazione della direttiva 98/5/CE in
materia di esercizio della professione di avvocato). - 1.
Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto
comunitario in tema di libera circolazione dei servizi
professionali all'interno del territorio dell'Unione
europea e in tema di diritto allo stabilimento dei
professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione
europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonche' al fine
di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon
funzionamento della giustizia, il Governo e' delegato ad
emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la
normativa vigente in materia di esercizio in Italia della
professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni
della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara' informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'informazione del pubblico, per cio'
che concerne la qualificazione e la collocazione
professionale degli avvocati che esercitano in Italia
l'attivita' con il proprio titolo di origine, prevedendo
che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della
direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi
precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione;
che sia menzionata, relativamente a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione
presso l'autorita' competente dello Stato membro di
origine; che siano indicati, in base a quanto previsto
dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma
giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di
origine e i nominativi dei suoi membri che operano in
italia;
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della
giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che
esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo
professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni
superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
c) tutelare la migliore esplicazione possibile del
diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che
esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo
professionale di origine agiscano di intesa con avvocati
stabiliti in Italia per cio' che concerne la rappresentanza
e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in
cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del
diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale
tutela del pubblico e di garantire eque condizioni
concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che
esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo
professionale di origine possano essere soggetti
all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la
responsabilita' professionale ed eventualmente all'obbligo
di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo
la normativa che disciplina le attivita' professionali
esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo
6, comma 3, della direttiva;
e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11
della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti
e dei terzi che regolano le forme e le modalita' di
esercizio in comune dell'attivita' di rappresentanza e
difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di
tali attivita' non potra' in nessun caso vanificare la
personalita' della prestazione, il diritto del cliente a
scegliere il proprio difensore, la responsabilita'
personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la
soggezione della societa' professionale a un concorrente
regime di responsabilita' e ai principi di deontologia
generali propri delle professioni intellettuali e specifici
della professione di avvocato. La societa' professionale
tra avvocati dovra' inoltre essere soggetta alle seguenti
regole:
1) tipologia specifica quale societa' tra
professionisti, obbligo di iscrizione della societa'
nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli
controlli stabiliti per l'esercizio della professione in
forma individuale;
2) esclusione di soci che non siano avvocati
esercenti a pieno titolo nella societa' e non
ammissibilita' di amministratori scelti al di fuori dei
soci stessi;
3) mantenimento dell'esercizio in comune della
professione forense attraverso studi associati;
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi
disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea,
relativa alla costituzione e all'attivita' di uno studio
collettivo destinato a prestare attivita' di rappresentanza
e difesa in giudizio, non sara' applicabile, per quanto
previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in
contrasto con i principi generali indicati dalla lettera
e);
g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto
dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva,
sia preclusa l'apertura in Italia di filiali e agenzie di
qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attivita'
di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base
a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla
lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo
sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense".
- La direttiva 98/5/CE e' pubblicata in GUCE n. L 077
del 14 marzo 1998.
Nota all'art. 1:
- La legge 9 febbraio 1982, n. 31 reca: "Libera
prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini
degli Stati membri delle Comunita' europee.".

Art. 2.
Qualifica professionale
1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i
cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in
Italia della professione di avvocato sono i seguenti:
Avocat-Advocaat Belgio);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
----> Vedere parola in greco <---- (Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor (Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado (Portogallo);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).

Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea
nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il
titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione
di avvocato in detto Stato;
b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali
di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima
dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;
c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in
Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;
d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione
di avvocato con il titolo professionale di origine e che e' iscritto
nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;
e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in
Italia il titolo di avvocato.

Art. 4.
Esercizio delle attivita' professionali
1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di
avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con
legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di
origine, alle condizioni e secondo le modalita' previste nel presente
titolo.
2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di
avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalita'
previste per il professionista che esercita la professione in Italia
con il titolo di avvocato.

Note all'art. 4:
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
reca: "Ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore".
- La legge 22 gennaio 1934, n. 36, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento della
professione di avvocato e di procuratore".
- La legge 23 novembre 1939, n. 1949, reca:
"Modificazione alla legge forense."
- La legge 24 febbraio 1997, n. 27, reca: "Soppressione
dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio della professione forense.".

Art. 5.
Norme applicabili
1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti
all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche
che disciplinano la professione di avvocato.
2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le
norme sulle incompatibilita' che riguardano l'esercizio della
professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma
dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche
agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente
corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in
detta disposizione.
3. In materia di assicurazione contro la responsabilita'
professionale l'avvocato stabilito e' tenuto agli stessi obbighi
previsti per legge a carico del professionista che esercita con il
titolo di avvocato.
4. L'avvocato stabilito e' tenuto a frequentare i corsi di
formazione permanenti, anche se gia' previsti nello Stato membro di
origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista
che esercita con il titolo di avvocato.

Note all'art. 5:
- Per il regio decreto-legge n. 1578 del 1933, vedi
note all'articolo 4.
- L'articolo 3, quarto comma, del citato regio
decreto-legge cosi' recita:
"Sono eccettuati dalla disposizione del secondo
comma:
a) i professori e gli assistenti delle universita'
e degli altri istituti superiori ed i professori degli
istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici
legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in
qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo
comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri
dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono
iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".

Titolo I
Esercizio permanente della professione di avvocato
da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Capo II
Esercizio permanente della professione di avvocato
con il titolo professionale di origine

Art. 6.
Iscrizione
1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di
avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei
titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una
sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del
tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il
loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa
agli obblighi previdenziali.
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e' subordinata
alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione
professionale dello Stato membro di origine.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione
europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero
dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio
professionale;
b) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale
dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a
tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
4. Se l'interessato fa parte di una societa' nello Stato membro di
origine, e' tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la
relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in
Italia.
5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana;
i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana,
devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la
sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di
incompatibilita', ordina l'iscrizione nella sezione speciale
dell'albo e ne da' comunicazione alla corrispondente autorita' dello
Stato membro di origine.
7. Il rigetto della domanda non puo' essere pronunciato se non dopo
avere sentito l'interessato. La deliberazione e' motivata ed e'
notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato
ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui
al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e
successive modificazioni.
8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla
domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato puo', entro
dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al
Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito
dell'iscrizione.
9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato
stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di
quello passivo.
10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito e' tenuto
a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di
iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza,
rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di
presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Note all'art. 6:
- Per il regio decreto-legge n. 1578, del 1933, vedi
note all'articolo 4.
- L'articolo 31, quinto comma, del citato regio
decreto-legge cosi' recita:
"La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia
integrale entro quindici giorni all'interessato ed al
Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi
altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni
successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con
parere motivato al Procuratore generale presso la Corte
d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare,
entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al
Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico
Ministero ha effetto sospensivo".
- Per la legge 22 gennaio 1934, n. 36, vedi note
all'articolo 4.

Art. 7.
Uso del titolo
1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito e' tenuto
a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero
nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di
origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il
titolo di avvocato.
2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito
e' tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione
professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la
quale e' ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.
3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di
una societa' costituita nello Stato membro di origine, e' tenuto ad
aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio,
nonche' la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in
Italia.

Art. 8.
Prestazioni giudiziali
1. Nell'esercizio delle attivita' relative alla rappresentanza,
assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi,
nonche' nei procedimenti disciplinari nei quali e' necessaria la
nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con
un professionista abilitato ad esercitare la professione con il
titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorita'
adita o procedente e nei confronti della medesima e' responsabile
dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata
autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al
giudice adito o all'autorita' procedente, anteriormente alla
costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa
dell'assistito.

Art. 9.
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre
giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato
stabilito puo' assumere il patrocinio se iscritto in una sezione
speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare
davanti a dette giurisdizioni.
2. Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al
comma 1, l'avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio
nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di
avvocato per almeno dodici anni in uno o piu' degli Stati membri,
tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta
in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in
materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale
dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

Note all'art. 9:
- Per il regio decreto-legge n. 1578 del 1933, vedi
note all'articolo 4.
- L'articolo 4, secondo comma, del citato regio
decreto-legge cosi' recita:
"Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di
Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al
Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle
acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte
dirette il patrocinio puo' essere assunto soltanto dagli
avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo
33".
- L'articolo 33, del citato regio decreto-legge cosi
recita:
"Art. 33. Gli avvocati, per essere ammessi al
patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre
giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono
essere iscritti in un albo speciale, che e' tenuto dal
Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo
speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio
nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per
dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle
Corti di appello e ai Tribunali.
Questo termine e' ridotto a tre anni per gli
ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli
ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo
speciale chi non e' iscritto nell'albo di un Tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei
due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel
solo albo speciale".
- Per la legge 22 gennaio 1934, n. 36, vedi note
all'articolo 4.
- L'articolo 35, del citato regio decreto-legge cosi
recita:
"Art. 35. - Le deliberazioni del Consiglio nazionale
forense in materia di iscrizione nell'albo speciale e di
cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse
sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed
al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, i
quali possono ricorrere al Consiglio nazionale forense nel
termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto
sospensivo.
Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso
dell'interessato avverso il provvedimento di
cancellazione".

Art. 10.
Prestazioni stragiudiziali
1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le
limitazioni di cui all'articolo 8, l'attivita' professionale
stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto
dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed
internazionale, nonche' sul diritto nazionale.

Art. 11.
Procedimenti disciplinari
1. Nell'esercizio dell'attivita' professionale, l'avvocato
stabilito e' soggetto, per ogni violazione delle disposizioni
contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare
del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con
le modalita' e le procedure previste dall'ordinamento professionale,
le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio
dell'ordine ne da' immediata comunicazione alla competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo
ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono
essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.
3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio
dell'ordine puo' richiedere direttamente le informazioni necessarie
alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di
origine ovvero all'autorita' giurisdizionale davanti alla quale
l'avvocato stabilito e' ammesso ad esercitare la professione.
4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a
mezzo di rappresentanti, puo' assistere alle udienze del procedimento
disciplinare e puo' presentare osservazioni, anche dinanzi al
Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione
del Consiglio dell'ordine.
5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli
dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente
comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di
origine con l'avvertenza di cui al comma 2.
6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato
membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo
di esercizio della professione determinano automaticamnte il divieto
definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il
titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano
effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i
provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere
sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal
presente decreto.
7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che
esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il
titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine da' le comunicazioni di
cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la
quale l'avvocato e' iscritto.

Titolo I
Esercizio permanente della professione di avvocato
da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Capo III
Integrazione nella professione di avvocato

Art. 12.
Condizioni
1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla
data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati,
abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la
professione con il titolo professionale di origine e' dispensato
dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115.
2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al
comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attivita' professionale
esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi
della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di
altra natura, l'attivita' svolta e' presa in esame se la stessa ha
avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di
interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione
dell'attivita' come effettiva e regolare.
3. L'avvocato stabilito che e' stato dispensato dalla prova
attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle
disposizioni in materia di ordinamento forense, puo' iscriversi
nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione
con il titolo di avvocato.
4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n.
89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni.

Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
"Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni".
- L'articolo 8, del citato decreto cosi' recita:
"Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la
capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto
che il richiedente il riconoscimento e' un professionista
qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere
scelte in relazione alla loro importanza essenziale per
l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
puo' essere ripetuta non prima di sei mesi".
- La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 019
del 24 gennaio 1989.

Art. 13.
Procedimento per la dispensa
1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine
presso il quale l'avvocato stabilito e' iscritto.
2. La domanda e' corredata dalla documentazione relativa al numero
e alla natura delle pratiche trattate, nonche' dalle informazioni
idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attivita'
professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto
comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato e'
tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o
disciplinari a suo carico, pendenti o gia' definiti nello Stato
membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile
informazione.
3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarita' e l'esercizio
effettivo dell'attivita' esercitata, anche mediante richiesta di
informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno,
invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli
elementi forniti e alla documentazione prodotta.
4. La deliberazione in merito alla dispensa e' assunta dal
Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di
presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua
integrazione. La deliberazione e' motivata e notificata entro
quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al
quale sono altresi' trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci
giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con
parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello.
Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni
dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il
ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La
deliberazione e' altresi' comunicata al Ministero della giustizia per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Anche prima della verifica dell'attivita' professionale svolta,
il Consiglio dell'ordine puo' rigettare la domanda in pendenza di
procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano
ragioni di ordine pubblico.
6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito
nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono
presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale
termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito
delle iscrizioni.
7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a
conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel
corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al
segreto.

Art. 14.
Attivita' di durata inferiore nel diritto nazionale
1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla
data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la
professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato
pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e'
dispensato dalla prova attitudinale se l'attivita' effettiva e
regolare svolta e la capacita' di proseguirla, da valutare sulla base
di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di
cui all'articolo 12, comma 1.
2. Ai fini della dispensa, oltre all'attivita' effettiva e regolare
svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali
acquisite nel diritto italiano, nonche' la partecipazione a corsi o
seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense
e alla deontologia professionale.
2. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui
all'articolo 13, comma 3.
4. Il procedimento per la dispensa e' disciplinato dalle
disposizioni di cui all'articolo 13.

Art. 15.
Uso del doppio titolo
1. L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo
degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato,
ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di
origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello
Stato membro nel quale e' stato acquisito.

Titolo II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
Capo I
Della societa' tra avvocati

Art. 16.
Disposizioni generali
1. L'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa
in giudizio puo' essere esercitata in forma comune esclusivamente
secondo il tipo della societa' tra professionisti, denominata nel
seguito societa' tra avvocati.
2. La societa' tra avvocati e' regolata dalle norme del presente
titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la
societa' in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro
V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle
imprese, e' istituita una sezione speciale relativa alle societa' tra
professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica
e di pubblicita' notizia ed e' eseguita secondo le modalita' di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. La societa' tra avvocati non e' soggetta a fallimento.
4. La societa' tra avvocati e' iscritta in una sezione speciale
dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto
compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che
disciplinano la professione di avvocato.
5. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni
tra professionisti.

Note all'art. 16:
- Il capo III del titolo V del libro V del codice
civile reca: "Disposizioni della societa' in nome
collettivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile".
- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: "Disciplina
giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

Art. 17.
Costituzione e oggetto
1. Ai fini della iscrizione all'albo, la societa' tra avvocati e'
costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni
autenticate dei contraenti.
2. La societa' tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in
comune della professione dei propri soci. La societa' puo' rendersi
acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio
della professione e compiere qualsiasi attivita' diretta a tale
scopo.

Art. 18.
Ragione sociale
1. La societa' tra avvocati agisce sotto la ragione sociale
costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero
di uno o piu' soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve
contenere la indicazione di societa' tra professionisti, in forma
abbreviata s.t.p.
2. Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato
dopo la cessazione della sua appartenenza alla societa', salvo
diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In
tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con la indicazione
"ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato,
purche' non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti
presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.

Art. 19.
Modificazioni
1. L'atto costitutivo puo' essere modificato con deliberazione
adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di
essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le
modalita'.

Art. 20.
Invalidita' della societa'
1. La nullita' della societa' per vizi di costituzione puo' essere
pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che
disciplinano la nullita' dei contratti.
2. La dichiarazione di nullita' o la pronuncia di annullamento non
pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa'.
3. La sentenza che dichiara la nullita' o che pronuncia
l'annullamento nomina uno o piu' liquidatori, in persona dei soci o
di terzi, purche' professionisti esercenti con il titolo di avvocato.
4. La invalidita' non puo' essere pronunciata quando la causa di
essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto
costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle
imprese.
5. La responsabilita' dei soci non e' esclusa dalla dichiarazione
di nullita' o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

Art. 21.
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilita'
1. I soci della societa' tra avvocati devono essere in possesso del
titolo di avvocato.
2. La partecipazione ad una societa' tra avvocati e' incompatibile
con la partecipazione ad altra societa' tra avvocati.
3. La incompatibilita' di cui al comma 2 si applica fino alla data
in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per
tutta la durata della iscrizione della societa' nell'albo.
4. E' escluso il socio che e' stato cancellato o radiato dall'albo.
La sospensione di un socio dall'albo e' causa legittima di esclusione
dalla societa'.

Art. 22.
Subentro di nuovi soci
1. Le quote di partecipazione alla societa' tra avvocati possono
essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci,
salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la
quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa'
ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti
professionali richiesti e vi acconsentano.

Art. 23.
Amministrazione
1. L'amministrazione della societa' tra avvocati spetta ai soci e
non puo' essere affidata a terzi.
2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa'
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Art. 24.
Incarico professionale e obblighi di informazione
1. L'incarico professionale conferito alla societa' tra avvocati
puo' essere eseguito solo da uno o piu' soci in possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta.
2. La societa' deve informare il cliente, prima della conclusione
del contratto, che l'incarico professionale potra' essere eseguito da
ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio
dell'attivita' professionale richiesta; il cliente ha diritto di
chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o piu'
soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione
dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.
3. In difetto di scelta, la societa' comunica al cliente il nome
del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione
del mandato.
4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione
prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati
dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 25.
Compensi
1. I compensi derivanti dall'attivita' professionale dei soci
costituiscono crediti della societa'.
2. Se la prestazione e' svolta da piu' soci, si applica il compenso
spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita
con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 26.
Responsabilita' professionale
1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e
illimitatamente responsabili per l'attivita' professionale svolta in
esecuzione dell'incarico. La societa' risponde con il suo patrimonio.
2. In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma
3, per le obbligazioni derivanti dall'attivita' professionale svolta
da uno o piu' soci, oltre alla societa', sono responsabili
illimitatamente e solidalmente tutti i soci.
3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attivita'
professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i
soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
4. La sentenza pronunciata nei confronti della societa' fa stato ed
e' efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati
ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali
possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.

Titolo II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
Capo II
Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilita' disciplinare

Art. 27.
Iscrizione
1. La societa' tra avvocati e' iscritta in una sezione speciale
dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e' posta
la sede legale.
2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte
presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono
istituite: se la istituzione non e' contenuta nell'atto costitutivo,
devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il
quale la societa' e' iscritta per l'annotazione.
3. La societa' deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali
sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in
tale qualita' l'attivita' professionale.

Art. 28.
Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo e'
rivolta al Consiglio dell'ordine ed e' corredata dai seguenti
documenti:
a) atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti
presso il Consiglio dell'ordine cui e' rivolta la domanda o
dichiarazione sostitutiva.
2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle
disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda
dispone l'iscrizione della societa' in una sezione speciale
dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto,
della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite,
del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci
iscritti nell'albo, nonche' dei soci iscritti in altro albo.
3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza
stabile, la domanda e' corredata da un estratto dell'atto costitutivo
ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica,
con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la
societa' e' iscritta e la data di iscrizione, nonche' dal certificato
di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede
secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine.
4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione
speciale del registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la
rappresentanza della societa'.

Art. 29.
Annotazioni
1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto
costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto
incidente sull'esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al
Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dal momento
in cui si verificano.
2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle
disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone
l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo.

Art. 30.
Responsabita' disciplinare
1. La societa' tra avvocati risponde delle violazioni delle norme
professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma
individuale della professione di avvocato.
2. Se la violazione commessa dal socio e' ricollegabile a direttive
impartite dalla societa', la responsabilita' disciplinare del socio
concorre con quella della societa'.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso
il quale e' iscritta la societa' e' competente anche per il
procedimento disciplinare nei confronti del socio, benche' iscritto
presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare
contestato al professionista riguardi un'attivita' non svolta
nell'interesse della societa'.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui
l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attivita'
professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.

Art. 31.
Situazioni di incompatibilita' o di conflitto
1. Chiunque vi abbia interesse puo' segnalare al Consiglio
dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilita' o di
conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a
tutti i soci.
2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della
societa', delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la
ritiene fondata, chiede alla societa' di far cessare la situazione di
incompatibilita' o di conflitto, fissando un termine congruo, e
comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale puo'
adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento
professionale.
3. l provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere
adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.

Art. 32.
Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa'
provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia
venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la
situazione di irregolarita' non sia stata sanata nel termine
perentorio di tre mesi dal momento in cui si e' verificata.

Art. 33.
Elezioni dei consigli locali e nazionali
1. La societa' tra avvocati non ha diritto di elettorato ne'
attivo, ne' passivo.
2. Non puo' essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e
nel Consiglio nazionale piu' di un socio della stessa societa'.

Titolo III
Esercizio della professione in forma associata o societaria
da parte degli avvocati stabiliti
Capo I
Dell'esercizio in forma associata

Art. 34.
Disposizioni generali
1. Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri
diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o piu'
professionisti, per la migliore organizzazione della propria
attivita', nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
2. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la
dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli
associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati;
l'associazione non puo' assumere incarichi in proprio.
4. Le associazioni non sono soggette all'obbligo di iscrizione
nell'albo.
5. La disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in
cui l'avvocato stabilito esercita la professione in Italia come
membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di
origine.

Nota all'art. 34:
- Per la legge 23 novembre 1939, n. 1815, vedi note
all'articolo 16.

Titolo III
Esercizio della professione in forma associata o societaria
da parte degli avvocati stabiliti
Capo II
Dell'esercizio in forma societaria

Art. 35.
Partecipazione a societa' tra avvocati
1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri
diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati costituita
ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 16, comma 1, purche'
almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza, assistenza e
difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad
agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato,
abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.
L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.
3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e'
soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a
tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi
richiamate.

Art. 36.
Sede secondaria di societa'
1. Le societa' costituite in uno degli altri Stati membri, anche
secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono
svolgere in Italia l'attivita' professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di
una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche' tutti i soci
siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La societa' si considera costituita tra persone non esercenti
l'attivita' professionale di avvocato, qualora il capitale sociale
sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia
utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto,
da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo
2 ovvero del titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di cui al comma 1,
la societa' deve inoltre assicurare, anche mediante specifica
previsione dell'atto costitutivo, la personalita' della prestazione;
il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena
indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita'
professionale e la sua responsabilita' personale, la soggezione della
societa' ad un concorrente regime di responsabilita' e alle regole
deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche
della professione di avvocato.
4. Per l'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in
giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire
d'intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato,
abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.

Art. 37.
Norme applicabili
1. Le societa' di cui all'articolo 36, comma 1, le quali
stabiliscono in Italia una o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile per l'esercizio dell'attivita' professionale di
rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per
ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli
avvocati presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e'
posta la sede secondaria.
2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine
nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonche'
alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di
cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che
disciplinano l'istituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia da
parte di societa' costituite all'estero.

Titolo III
Esercizio della professione in forma associata o societaria
da parte degli avvocati stabiliti
Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 38.
Attivita' professionale pregressa
1. L'attivita' professionale di avvocato svolta in Italia a
decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' la partecipazione in detto
periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi
all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono
valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui
all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 12 e 14.
2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Da: mandorla01/09/2010 18:18:48
POSSO ANCHE DIRVI CHE MI HANNO PARLATO MALISSIMO DELL'EVENTUALE ESAME DA SOSTENERE AL CNF... ORA COME ORA QUASI DA SCORDARSI DI PASSARLO..

Da: x mandorla01/09/2010 18:19:30
Non voglio fare il sacente, lascia stare gli amici e leggi

Da: x mandorla01/09/2010 18:22:05
Riguardo l'esame mai dire mai tutto è possibile ovviamente studiando

Da: mandorla01/09/2010 18:27:10
non c'è da fare il saccente l' art parla chiaro... hai ragione in pieno... ma allora come possono dire che le firme non servono?  In questo paese purtroppo è tutto così campato per aria... sembra il telefono senza fili... quando la frase arriva in fondo è sempre stravolta..

Da: BEH01/09/2010 18:34:59
fate lì le domande c'è un sito apposito che si occupa proprio di questo vi risponderanno
http://www.avvocatostabilito.it/viewtopic.php?f=6&t=14

Da: x mandorla01/09/2010 18:36:33
Se intendi fare l'avvocato un consiglio ascolta e valuta dopo attento studio. Io comunque sono un' advocat per scelta con plurienale esperienza anche di insegnamento universitario e posso dirti che studiare anche in spagna è positivo anche a livello di conoscenza personale.

Da: x beh01/09/2010 18:39:32
Quale è il problema?

Da: X giustiniano01/09/2010 18:44:12
hai letto?

Da: mandorla01/09/2010 18:49:29
anche secondo me... il titolo di abogado è qualcosa in più... e non la vile scorciatoia avversata da tutti quelli che vogliono mantenere l' oligopolio sulle parcelle... dottoroni vari... sono i farisei del terzo millennio..

Da: X beh01/09/2010 18:49:53
Mi spieghi perchè questa pubblicità se ci sono sul forum persone che si ritengono in grado di fornire risposte.
Forse per procacciare clienti?
http://www.avvocatostabilito.it/viewtopic.php?f=6&t=14

Da: mandorla01/09/2010 18:56:22
per piacere ragazzi... faccio finta di non avere sentito... con contatti via messaggio si diventa sempre un po' più aggressivi...facciamo conto di essere faccia a faccia e portiamoci rispetto...

Da: X mandorla01/09/2010 19:01:07
Brava mandorla riguardo il titolo. Voglio precisare che in italia è da contrastare con dovizia di argomentazioni giuridiche e reali esperienze culturali di accrescimento professionale la forma mentis del sistema forense riguardo la prevenzione che hanno su un giurista straniero.
Per loro fanno eccezzione  coloro che arrivano nei vari master pagati profumatamente per non dire e non dare cultura.
Riguardo l'attuale situazione degli abogados vorrei spendere una riflessione. Oggi i vari organi di controllo all'accesso all'avvocatura si preoccupano delle agenzie. (Benedette perchè fanno conoscere alternative alla lobby degli ordini forensi) forse è democrazia!!!
Ognuno daltro canto è libero di usufruirne.
Perchè altresì gli organi competenti non si preoccupano di tutti i dottori nelle varie materie che le università private sfornano!!

Da: X mandorla01/09/2010 19:06:15
per piacere ragazzi... faccio finta di non avere sentito... con contatti via messaggio si diventa sempre un po' più aggressivi...facciamo conto di essere faccia a faccia e portiamoci rispetto...


A chi ti riferisci?

Da: BEH01/09/2010 19:12:53
nessuno, volevo solo dire che, c'è un forum apposito sul problema che ponevate, tutto qui. ciao

Da: BEH01/09/2010 19:15:23
clienti? se fossi uno che procaccia clienti, non andrei in un forum che non ha più di 10 utenti. A far del bene.................
Anzi da oggi uno in meno

Da: x beh01/09/2010 19:21:04
Scusa ma quello da te indicato è un blog dove è prevvista la registrazione, Strano il mondo

Da: x mandorla01/09/2010 19:23:37
Bello il dono dell'ubiquità ( beh = mandorla) = OT

Da: mandorla01/09/2010 19:25:24
la forma mentis del sistema forense italiano è più vecchia del colosseo, ma magari fosse altrettanto bella e degna  di rispetto...perchè coloro che vorrebbero diventare avvocati debbono scontrarsi con tutto questo? Perchè professioni come quella di medico o ingegnere non sono sottoposte ad un esame di stato altrettanto severo? (o meglio quasi impossibile?) forse un medico che apre letteralmente la testa ad una persona come un neurochirurgo o un ingegnere che costruisce un palazzo che è destinato ad ospitare centinaia di persone, non sono, non voglio dire  maggiormente ( anche se lo penso),ma magari ugualmente responsabili di fronte all' intera società se "QUALCOSA" non va come dovrebbe, come sembra che lo debbano essere gli avvocati?   .. tanti soldi  i FARISEI vedono sfumare dalle loro parcelle astronomiche se diventiamo tanti, troppi dicono loro... che se una causa è persa è meglio perchè così guadagni di più... così controllano le nascite come facevano a Sparta... solo il 30 % ce la deve fare all'esame di stato, sennò come li teniamo i clienti?

Da: x beh01/09/2010 19:25:50
mai gli abogados in pericolo di cancellazione non sono 90 e la matematica non è un'opinione

Da: mandorla01/09/2010 19:28:40
che vuol dire bhe =mandorla? io sono a casa mia e non sono uguale a nessuno..

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