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SENATO, 7 posti di Consigliere Parlamentare
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Da: jerry per tutti30/11/2010 21:09:21

- Messaggio eliminato -

Da: ciao........30/11/2010 21:15:44
tanto per chiarire:

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 325 del 2010, si è pronunciata sull'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, a seguito del ricorso promosso da alcune Regioni.





L'articolo 23 bis

L'articolo 23 bis del d. L n. 112 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, nel capo dedicato alle "liberalizzazioni e deregolazione", ha fissato la nuova disciplina di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SLP), chiarendo, tra l'altro, che:



1.     l'affidamento dei SPL in via ordinaria avviene mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

2.     l'affidamento diretto, senza, cioè, gara ad evidenza pubblica, della gestione del SPL a società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica costituisce un caso di conferimento della gestione in via ordinaria, alla duplice condizione che la procedura di gara riguardi non solo la qualità di socio, ma anche l'attribuzione di "specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio" e che al socio privato sia attribuita una percentuale non inferiore al 40%;

3.     che l'affidamento diretto in deroga ai conferimenti effettuati in via ordinaria (affidamento cd. in house) richiede una previa pubblicità adeguata e una motivazione di detta scelta da parte dell'ente in base ad un' "analisi di mercato", oltre alla trasmissione di una relazione dell'ente affidante all'Autorità garante della concorrenza per un parere obbligatorio ma non vincolante; tale affidamento deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria, con l'ulteriore presupposto che sussistano "situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato";

4.     il Governo ha il potere di adottare regolamenti di delegificazione nella materia;

5.     sussiste uno specifico regime transitorio per gli affidamenti diretti già in essere;

6.     l'articolo 113 del d. Lgs. n. 267 del 2000, TUEL, è abrogato nelle parti incompatibili con la disciplina recata dal citato articolo 23 bis.



In attuazione della delega di cui al precedente punto 4, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 2010 il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, recante lo specifico regolamento in materia di servizi pubblici locali, vigente dal 27 ottobre 2010.





La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, nell'esaminare i rilievi di costituzionale promossi da alcune Regioni circa la disciplina recata dall'articolo 23 bis del d. L. n. 112 del 2008, ha evidenziato alcuni aspetti di interesse circa la materia dei servizi pubblici locali, qui di seguito riassunti brevemente.



1.     Circa il rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali ricavabile dall'ordinamento dell'Unione Europea e quella dettata dalle norme italiane, la Corte precisa che "le disposizioni censurate ... non costituiscono nè violazione nè applicazione necessitata della ... normativa comunitaria ed internazionale, ma sono semplicemente con questa compatibili, integrando una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare l'evocato primo comma dell'articolo 117 Cost.". Secondo il Giudice delle leggi infatti: "la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale"; "lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall'ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto".

2.     In questo senso, la disciplina recata dall'articolo 23 bis si risolve "in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica. […] Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta - e, dunque, non è costituzionalmente obbligatoria, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost. ... -, ma neppure si pone in contrato con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri".

3.     Secondo la Corte Costituzionale, poi, "le regole che concernono l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - ivi compreso il servizio idrico - ineriscono essenzialmente alla materia della , di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.", con la conseguenza che:

a.     "l'emanazione, nell'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, di una norma autoapplicativa e di dettaglio non integra alcuna violazione dei criteri di riparto costituzionale delle competenze legislative";

b.    "la normativa censurata non impedisce del tutto all'ente pubblico la gestione di un servizio locale di rilevanza economica, negandogli ogni possibilità di svolgere la sua  pubblica, ma trova, tra i molti possibili modi, un punto di equilibrio rispetto ai diversi interessi operanti nella materia in esame. […] Nella specie, intendendo contemperare la regola della massima tutela della concorrenza con le eccezioni derivanti dal perseguimento della speciale missione pubblica da parte dell'ente locale, il legislatore ha in effetti ponderato due diversi interessi:  da un lato, quello generale alla tutela della concorrenza; dall'altro, quello specifico degli enti locali a gestire il SPL (tramite l'affidamento in house) nell'ipotesi in cui sia  il ricorso al mercato e non solo quando esso non sia possibile".

4.     Circa le condizioni per le quali debba ritenersi sussistente la "rilevanza economica" del servizio - se, cioè, la stessa debba dipendere da condizioni individuate dallo Stato, ovvero possa essere riservata all'autonoma scelta della Regione o dell'ente locale - il Giudice Supremo precisa che:

a.     "la nozione di  rimanda a quella, più ampia, di  (SIEG), impiegata nell'ordinamento comunitario";

b.    "per  si intende un interesse attinente a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una , anche potenziale (sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa c-35/96, Commissione c. Italia ...) e, quindi, secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi";

c.     Conseguentemente, "gli indici empirici di tale interesse - come lo scopo lucrativo, l'assunzione dei rischi dell'attività, l'incidenza del finanziamento pubblico - talvolta impiegati dalla Corte di giustizia UE ... e richiamati anche da questa Corte ... possono essere utili solo con riferimento ad un servizio già esistente sul mercato, per accertare se l'attività svolta sia da considerare economica". Viceversa, "nel diverso caso in cui si debba immettere nel mercato un servizio pubblico - e, quindi, si debba accertare se e come applicare le regole concorrenziali e concorsuali comunitarie per l'affidamento della sua gestione - occorre necessariamente prendere in considerazione la possibilità dell'apertura del mercato, obiettivamente valutata secondo un giudizio di concreta realizzabilità, a prescindere da ogni soggettiva determinazione dell'ente al riguardo";

d.    l'affidamento diretto in deroga non vale a modificare tale principio: "anche per il legislatore nazionale, come per quello comunitario, la rilevanza economica sussiste pure quando, per superare le particolari difficoltà del contesto territoriale di riferimento e garantire prestazioni di qualità anche ad una platea di utenti in qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l'automaticità del mercato, ma sia necessario un pubblico intervento o finanziamento complessivo degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore, sempre che sia concretamente possibile creare un , e cioè un mercato  agli utenti";

e.     in conclusione, quindi, "consegue l'erroneità delle interpretazioni volte a dare alle medesime nozioni un carattere meramente soggettivo e, in particolare, di quell'interpretazione secondo cui si avrebbe rilevanza economica solo alla duplice condizione che un mercato del servizio sussista effettivamente e che l'ente locale decida a sua discrezione di finanziare il servizio con gli utili ricavati dall'esercizio di impresa in quel mercato". In questo senso l'articolo 23 bis rappresenta una corretta applicazione della specifica competenza esclusiva dello Stato, "poiché l'ordinamento comunitario esclude che gli Stati membri, ivi compresi gli enti infrastatuali, possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza dell'interesse economico del servizio". Il legislatore statale "si è adeguato tale principio dell'ordinamento comunitario nel promuovere l'applicazione delle regole concorrenziali e ha escluso che gli enti infrastatuali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza della rilevanza economica del servizio".



Alla luce di tali principi, la Corte Costituzionale respinge i rilievi sollevati dalle Regioni ricorrenti avverso l'articolo 23 bis del d. L. n. 112 del 2008, con la sola eccezione di quello promosso nei confronti del comma 10, lettera a, nella parte in cui prevede che la potestà regolamentare dello Stato prescriva l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno.



Secondo la Corte, "l'ambito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l'art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare".



Al contrario, il Giudice delle leggi ritiene infondata la questione sollevata con riguardo al medesimo comma, nella parte in cui stabilisce la potestà regolamentare a prescrivere alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare "procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale", ritenendo tale disposizione attinente:

-       "in primo luogo, alla materia della tutela della concorrenza, perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano determinare distorsioni dell'assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva all'affidamento del servizio, dell'acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione del servizio stesso";

-       "in secondo luogo, ... alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di società cui è affidata in via diretta la gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità di conclusione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale".



In esito a tale pronuncia, si può ritenere che l'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte nei confronti del citato articolo 23 bis, comma 10, lett. a, limitatamente alle parole "l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e", determini conseguentemente l'illegittimità dell'articolo 5 del d. P. R. 7 settembre 2010, n. 168, regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il quale di tale comma costituiscono attuazione.

ora mi dite cosa avete scritto nella parte dei rimedi giurisdizionali???

Da: Fulsere 30/11/2010 21:19:46
Per tutti:
scusatemi, visto che non c'è il limite delle tre consegne e dunque  dovete scegliere se continuare o meno, come a magistratura, cosa vi interessa sapere come andava fatto il tema del giorno ?
Fregatevene, e pensate al nuovo tema, ripassando comunitario !
Dopo sì, sarà interessante vedere come andava fatto.
Ma per ora no, pensate che avete fatto un ottimo tema ed andate avanti !
E' inutile riempirvi la testa di rimpianti, magari stupidi !
Non potete porre rimedio a quel che avete fatto, togliete tempo al nuovo tema e vi demoralizzate inutilmente !
FORZA !!!
Bacioni
Fulsere

Da: Fulsere 30/11/2010 21:28:31
"Non"
ho dimenticato un "non", "Visto che NON dovete decidere se consegnare o meno come invece accade al concorso per Magistratura"...
Scusate.
Ribadisco il concetto: inutile piangere sul latte versato, avete fatto bene e pensate al compito di domani !
Ribacioni
RiFulsere

Da: per fulsere30/11/2010 21:33:51
scusa potresti dirmi una cosa? a parte il fatto che ovviamente è meglio consegnare qualora si decidesse di non consegnare l'ultimo giorno ma  si è presenti come funziona?si consegna la busta si dice che ci si ritira e i temi non vengono corretti? grazie per la risposta

Da: ...30/11/2010 21:56:22
scusate ragazzi ma in quanti siete agli scritti?
meno dei 300 ammessi?

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Da: per ...30/11/2010 22:01:09
oggi in tutto saremmo stati circa cinque o sei

Da: Fulsere 30/11/2010 22:27:12
Per "per fulsere":
non so se sia prevista la "non consegna", che è tipica di magistratura, dove puoi tentare solo tre volte.
Ma può darsi che tu possa alzarti mezz'ora dopo la dettatura e chiedere di andartene senza consegnare, nessuno del resto può costringerti a farlo, ovviamente.
Però pensa che se fai così non ti correggeranno: non sei curioso di sapere come hai fattogli altri temi ?
E' importante per potersi giudicare e sapere dove migliorare e dove si va bene !
Per questo ti consiglio di impegnarti al massimo (non si sa mai...), anche solo per allenamento, e poi comunque consegnare il foglio, anche se pieno di scarabocchi...
Una volta che entri sfrutta il vantaggio di potere ottenere un giudizio autorevole su qualcosa di scritto da te !
E inoltre consegnando, anche se dopo la mezz'ora, hai diritto alla giustificazione, se lavori...
Bacioni
Fulsere, che spera che tu però sia a studiare, o mal che vada a dormire...

Da: per fulsere30/11/2010 22:38:00
grazie mille!

Da: per fulsere30/11/2010 22:40:41
grazie sei stato gentilissimo...

Da: ...30/11/2010 22:46:32
nessuno si è reso conto quanti sono gli assenti???
mercy!

Da: Real Madrid01/12/2010 00:12:47
Ma perchè nessuno dell'indirizzo economico scrive qualcosa? Che tristezza...

Da: però...01/12/2010 06:47:27
un'osservazione: in qualche post precedente Fulsere aveva indicato che saranno resi noti solo i voti degli ammessi, o cmq l'elenco nominativo di quelli che accederanno agli orali; poco più sopra invita invece a non demordere, avendo come minimo obiettivo la possibilità di una valutazione dei propri elaborati. Allora mi domando: i voti saranno pubblici, o  invece è fatto implicito riferimento alla possibilità di accesso agli atti, per conoscere le valutazioni individuali della commissione?
grazie a chi risponderà

Da: REL01/12/2010 08:17:38
Fulsere grazie di tutto ma questa volta ti sei un po' ingarbugliato!

Da: io credo01/12/2010 11:26:33
ke fulsere volesse dire che i voti saranno comunicati personalmente a tutti i partecipanti e che magari verranno pubblicati solo quelli degli ammessi

Da: economico01/12/2010 11:45:23
la traccia di oggi dell'indirizzo economico? Quanti eravate? Io mi sono ritirato!

Da: Giò01/12/2010 13:13:07
Qualcuno dei ritirati di oggi (spero pochi), sa dirci la traccia estratta dell'indirizzo giuridico?

Da: difficile01/12/2010 14:00:41
che qualcuno si ritiri ormai...

Da: - - -01/12/2010 14:44:12
indirizzo giuridico:
- Procedura di infrazione e controllo del rispetto del diritto europeo da parte degli stati membri.

quelli non estratti:
- Ruolo parlamenti nazionali ed europeo dopo Lisbona.
- Tutela dei diritti fondamentali e sentenze della corte costituzionale.

Da: e01/12/2010 14:47:55
quelli dell'indirizzo economico?

Da: traccia estratta indirizzo giuridico01/12/2010 15:24:02
procedura di infrazione e controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione del diritto comunitario

Da: Stregasabrina 01/12/2010 15:26:47
noi giuridici dovremmo essere 200! cmq bella traccia oggi! e ora tutti su storia... il mio scoglio maggiore :( argh!

Da: Giá01/12/2010 15:46:14
Bella traccia!anche le altre nn estratte peró erano belle!dai oggi faceva pure meno freddo, giro di boa,  il peggio è passato!quello che mi ha stupito è che ci sono molte persone che studiano da quando hanno annullato lo scorso concorso o addirittura dall ultimo espletato (2005!) a cui avevano già partecipato, tra l altro allora presero meno persone di quanti ne avevano bisogno, caspita ma se fanno così anche in questo quanti ne prendono?2/3?!bah, vabbe bella esperienza comunque!

Da: decisamente01/12/2010 17:09:12
non mi sono piaciuta e vabbè.. a domani

Da: decisamente..01/12/2010 18:38:11
ho scritto un'altra cosa...sono proprio una demente

Da: decisamente01/12/2010 18:48:29
ma offese puerili, la demenza a chi appartiene, a chi offende o all'offeso?

Da: Stregasabrina 01/12/2010 18:55:34
cominciano a notarsi i primi segni di esaurimento nervoso tra i partecipanti alla pugna :D

Da: decisamente..01/12/2010 19:11:39
guarda che non volevo offendre nessuno, ma soltanto prendermela con me stessa, e con il fatto di essere andata in panne...ho ripreso il tuo decisamente, giusto perchè anche tu dicevi di non esserti piaciuta....e anche a rileggere quanto ho scritto prima non mi pare che ci fosse nessun riferimento ad altri....

Da: decisamente01/12/2010 19:14:49
pardon, ho capito male. sono già andata in confusione con la traccia ecco perchè: non ci capisco più niente.
scusa

Da: anche01/12/2010 19:39:15
io sono curioso delle tracce dell'ind economico.. C'è qualcuno che le posta?

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