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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017 - NUOVA discussione
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Da: Alba 201917/07/2020 12:24:58
X....beata incertezza. ...e ....altri simili di cui sopra......potra' parlare e scrivere solo dopo aver studiato Diritto Amministrativo e Costituzionale, dopo che l'avra' capito e, ne dubito fortemente, viste le sue puerili, innocenti, considerazioni e affermazioni, forse potra' parlare o scrivere, con il supporto di leggi, decreti e regolamenti e non per......" ...buon senso dice...." o ...."la logica vuole....." o altre amenita' da voi pseudo idonei riversate su questo forum.
Buon bagno e .....Buona giornata a tutti.

Da: Grandissimi17/07/2020 12:56:51
Voce della verità, beata incertezza e aspettando il cds!!!

Da: Grandissimi17/07/2020 12:57:24
Riconosco dei colossi

Da: Xxxxxxxc17/07/2020 13:20:54
Ottima considerazione  Alba 2019.......perche' non compari piu' spesso come prima?
Capisco che non c'e' nulla di nuovo da mesi e mesi ormai, ma ogni tanto un po'' della tua saggezza giuridica insieme a quella di Sesto Pomponio non farebbero male.
Sopratutto per far salire un po' il livello culturale e giuridico del forum.
Grazie, se vorrai accettare.

Da: Aspettando il Cds17/07/2020 13:39:31
È solo un sognatore, per giunta cattivello e sprovveduto.
Buon pomeriggio a tutti

Da: Grandissimi17/07/2020 13:44:14
Non compare come prima, ed è scelta saggia, perché ha capito che un topo ha scarsissime possibilità di spacciarsi per leone, agli occhi di veri felini

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Grandissimi17/07/2020 13:45:01
Qualunque tipologia di topo rappresenti

Da: @saggezza guiridica17/07/2020 14:10:14
Niente potrà ,al momento dare dignità alla discussione . Non prima che la merdocrazia si posi sul fondo .

Da: La dignità17/07/2020 14:20:11
Non te la può dare nessuno, se non ce l'hai di tuo. E non aggiungo altro

Da: Quella...17/07/2020 14:37:37
...a cui ti riferisci è la logica . La dignità te la può dare solamente il  lavoro onesto !

Da: Eccertamente17/07/2020 16:50:46
Il cds con sentenza di merito sull'annullamento, dovrà contemperare gli interessi degli attori coinvolti. Suggerirà nel corpo della sentenza anche il modo, il come ed il quando farlo. Tutto ciò a mio personale parere.

Da: CdS17/07/2020 17:15:17
Studiate, la prossima volta

Da: Realisticamente17/07/2020 17:29:19
Per scaramanzia ha cancellato Aspettando ....mai vista tanta ignoranza !

Da: Eccertamente17/07/2020 17:39:27
Devi caxxre!!😁

Da: Anche il Fatto scarica la ministra17/07/2020 17:46:16
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/17/rientro-a-scuola-i-sindacati-non-ci-sono-le-condizioni-per-ripartire-a-settembre-azzolina-si-riaprira-regolarmente-spieghero-in-tv/5871684/

Da: Eccertamente17/07/2020 17:49:59
l'IPOTESI DI PRIMA SI VERIFICA SOLO NEL CASO IN CUI IL CDS DOVESSE INCREDIBILMENTE NON ANNULLARE IL CONCORSO.
😆 cacxxe tutto.

Da: Eccertamente17/07/2020 17:49:59
l'IPOTESI DI PRIMA SI VERIFICA SOLO NEL CASO IN CUI IL CDS DOVESSE INCREDIBILMENTE NON ANNULLARE IL CONCORSO.
😆 cacxxe tutto.

Da: Aspettando il Cds17/07/2020 18:06:50
Non ero io, comunque voglio ugualmente guadagnarmi l'epiteto affibbiatomi dal trombatone e allora mi associo al mio nick short:

dovete studiare per la prossima volta, ma con tutti i giovani e rampanti docenti più forti di voi perderete nuovamente, aprendo quindi una nuova lunga stagione di ricorsi.

Ciao ciao

Da: Eccertamente TAR docet17/07/2020 18:22:36
Pubblicato il 02/07/2019
N. 08655/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06233/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6233 del 2019, proposto da
Maria Petrilli, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice Concorso Reclutamento Dirigenti Scolastici, Cineca - Consorzio Interuniversitario non costituiti in giudizio;
nei confronti

Di Girolamo Francesco non costituito in giudizio;
per l'annullamento:

A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data), con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale - Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017); B) del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso de quo con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato; C) del verbale della 18° Sotto-Commissione n. 7 del 27 febbraio 2019, recante la correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente; D) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; E) del verbale d'aula del 18 ottobre 2018 inerente la sede concorsuale istituita presso il Liceo "Morgagni" di Roma e del Registro d'aula del Comitato di Vigilanza, relativi alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente; F) del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019, recante validazione delle domande a risposta chiusa relative alla lingua straniera, approvazione della griglia di valutazione, delle schede di valutazione e dei modelli di verbale di correzione, nonché delle sedi per le operazioni di correzione di ciascuna Sottocommissione; G) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità; H) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna; I) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; L) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta del corso-concorso de quo per i candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari; M) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo; N) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; O) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018; P) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; Q) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); R) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale - Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); S) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; T) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; U) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi, ad essere ammessa allo svolgimento della prova orale;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistente a disporre l'ammissione della ricorrente al prosieguo delle operazioni selettive.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in trattazione la ricorrente impugna gli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali (dd.n.395/2019) del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici nonché gli atti presupposti di nomina della commissione esaminatrice, di predisposizione di quadri di riferimento (criteri) e i verbali inerenti la valutazione delle prove scritte.

Si è costituito il Miur a mezzo della difesa erariale.

Alla Camera di consiglio del 2 luglio 2018 il Collegio riteneva in decisione la controversia previo rituale avviso in ordine alla possibilità di una definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

1. Con il primo motivo in sintesi la ricorrente lamenta che il voto numerico può legittimamente sintetizzare il giudizio formulato sulla prova concorsuale soltanto se la discrezionalità tecnica viene previamente erosa mediante l'adozione di precisi, oggettivi e vincolanti parametri di valutazione, disattendendo i quali l'operato della Commissione risulta inevitabilmente privo di adeguata motivazione.

1.1. La censura è infondata stante l'adeguatezza e l'analiticità dei criteri motivazionali a disposizione della Commissione esaminatrice. Basti invero considerare che l'organo tecnico aveva a disposizione sia i criteri che gli indicatori, quali Coerenza e pertinenza con indicatore la Valenza Strategica; Inquadramento normativo con indicatore Uso pertinente consapevole e critico; criterio Sintesi esaustività aderenza, indicatore Organicità e rigore; criterio Correttezza logico-formale, indicatori Proprietà linguistico-espressiva e Costruzione logica.

2. Con altro motivo parte ricorrente lamenta che l'applicativo software fornito per l'elaborazione delle riposte, a causa di evidenti disfunzioni lo ha danneggiato, in quanto in primo luogo era eccessivamente lunga la descrizione del quesito, il che ha determinato uno spreco di tempo e di risorse; inoltre trattavasi di applicativi obsoleti e malfunzionanti; l'esito negativo della prova sostenuta dal ricorrente è stato inevitabilmente (ed ingiustamente) condizionato da una patente disfunzione del software che, alla scadenza del termine previsto, non ha provveduto al salvataggio automatico delle risposte fornite; che in proposito le previsioni della lex specialis ed anche le precisazioni fornite nei successivi atti generali adottati dal Ministero resistente avevano chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il programma avrebbe consentito ai candidati di sfruttare tutto il tempo assegnato, ossia 150 minuti, dando così la possibilità di concentrarsi sull'espletamento della prova senza dover temere le conseguenze dell'arresto del sistema informatico.

In tal senso, infatti, l'art. 8, co. 7 del bando concorsuale statuiva espressamente che «La prova ha la durata di 150 minuti.

2.1. Le censure appaiono al Collegio anzitutto destituite di principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.

La ricorrente non specifica alcun determinato difetto del sistema; né la lamentata assenza della funzione "copia incolla" può dirsi viziante, non essendo contemplata neanche nelle tradizionali prove svolte su supporto cartaceo. Durante lo svolgimento della prova risulta inoltre essere stato in ogni momento possibile accedere al riepilogo delle risposte.

Non è poi documentata la lamentata inversione dei pulsanti rosso e blu.

Il Miur ha inoltre rappresentato, con la relazione depositata in atti, che il software è stato sottoposto a diverse operazioni di collaudo; che inoltre il software ha correttamente funzionato sia il 18 ottobre 2018 e il 13 dicembre 2018 e non sono stati segnalati difetti di funzionamento nei verbali di aula.

Il relativo funzionamento è stato poi illustrato attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del Miur unitamente ad un video esplicativo della procedura e riproposte a tuti i candidati nella schermata iniziale prima dell'inizio della prova.

In secondo luogo non viene parimenti offerto alcun elemento utile a consentire al Tribunale di apprezzare il delta di incisione della sua sfera giuridica dell'esponente per via delle lamentate disfunzioni. Va segnalato al riguardo che la Sezione ha molto di recente enunciato il medesimo principio relativamente all'impugnazione del concorso nazionale per l'ammissione ai corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia per l'A.A. 2013/2014 con riferimento a censure analoghe a quelle in scrutinio, formulando una valutazione di infondatezza delle stesse, "non individuando i ricorrenti il nesso causale tra le lamentate illegittimità e la lesione della loro sfera giuridica in termini di punteggio conseguito" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che nelle attività di valutazione vige il principio fondamentale secondo il quale i giudizi di tipo automatico non devono influenzare i giudizi connotati invece da aspetti discrezionali, sicché è necessario tenere distinti e separati i diversi profili procedendo alla disamina dei primi solo dopo che sono stati valutati i secondi con conseguente esaurimento della discrezionalità tecnica.

In tal senso, infatti, la conoscenza dei risultati derivanti dalla mera applicazione di criteri di giudizio automatici può condizionare la Commissione esaminatrice che, a ragion veduta, sarebbe nelle condizioni di poter orientare i propri giudizi compromettendo l'oggettività della valutazione.

Il divieto di commistione tra profili vincolati e profili discrezionali, sebbene affermato nelle procedure ad evidenza pubblica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392), costituisce indubbiamente un canone fondamentale in quanto posto a presidio dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Allega che i commissari hanno proceduto illegittimamente dapprima a valutare i quesiti soggetti a sistema computerizzato di correzione, concernenti la conoscenza delle lingue straniere e che il conoscere preventivamente il punteggio ottenuto per i quesiti di lingua, avente un valore pari ad un quinto (20 punti su 100) del giudizio complessivo, ha potuto incidere notevolmente sull'esito della prova scritta e quindi condizionare l'esito della successiva valutazione.

3.1. La Sezione dissente dalla illustrata linea difensiva, considerando che nelle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di pubblici dipendenti, alcuna norma di legge impone che le prove sottoposte a sistemi automatizzati di correzione vengano corrette prima di quelle involgenti valutazioni discrezionali. Trattasi invero di un modus procedendi affidato alla valutazione della commissione, che ben può procedere dapprima a correggere le prove automatiche, senza che possa inferirsi da esso alcuna idoneità ad inquinare ed influenzare la correzione delle prove soggette invece a margini valutazionali di tipo tecnico, stante anche l'anonimato delle suddette prove.

4. Con il quarto mezzo la deducente si duole dell'infrazione del principio dell'unicità della prova, che doveva essere celebrata nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, e che la disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e par condicio in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento. Sostiene che di contro, le deroghe a tale regula iuris sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della par condicio. Lamenta che lo slittamento della prova nella regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari; che il Ministero resistente, quindi, non aveva disposto lo slittamento dell'intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione, e che la prova suppletiva è stata svolta dopo ben due mesi da quella interessante tute le altre regioni. Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova. Assume inoltre che diversi concorrenti son stati ammessi con riserva alle prove in virtù di decisioni del Consiglio di Stato e le hanno sostenute ben due mesi dopo.

4.1. Anche siffatta doglianza non coglie nel segno.

Va infatti rimarcato che come la stessa deducente ammette, le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competenti autorità in Sardegna.

Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna.

Né la ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all'indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse.

Lo stesso è a dirsi quanto all'ammissione di altri concorrenti con riserva disposta dal Consiglio di Stato con conseguente slittamento delle loro prove. Anche in tal caso, infatti, l'ammissione con riserva integra un'ipotesi eccezionale, sicuramente non prevedibile.

Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova da lui svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della Regione Sardegna.

Ne consegue che vanno qui ribadite le considerazioni svolte al par. 2.1 richiamandosi la giurisprudenza della Sezione sul punto (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).

Al riguardo, la Sezione, in relazione ad analoga censura sollevata in occasione del precedente concorso per dirigenti scolastici ha sancito che "con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l'orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). ".

Ancora, lo stesso TAR per il Lazio, con sentenza n. 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto "la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante" (â) "in assenza di precise adduzioni" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria".

Il motivo va pertanto respinto.

5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione del principio dell'anonimato insita per il ricorrente nella circostanza che il codice personale e le generalità dei competitors venivano inserite in una busta che non veniva sigillata. Sostiene al riguardo in sintesi che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (software) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

6.1. La doglianza appare priva di fondamento e va conseguentemente disattesa.

La lex specialis prevedeva infatti sì che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: "Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (â); â Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; â Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; â Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (â)".

Tuttavia a garanzia dell'anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova "Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla;".

Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura.

Il Miur ha poi dettagliatamente allegato con la relazione del direttore generale 28240 del 14.6.2019, che i moduli risposte e quello anagrafico consegnati ai candidati venivano riposti in una busta internografata parimente consegnatagli, sigillata dal candidato e a sua volta inserita in una busta A4 parimenti sigillata e siglata sui lembi. Quest'ultima busta già sigillata veniva poi inserita insieme alla chiavetta USB contenente il file delle risposte, ai codici personali agli originali dei verbali d'aula e del registro cartaceo, in un plico formato A3 sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apponeva firma e data. Tutti tali plichi finali contenenti tutta la documentazione della prova in due buste più piccole sigillate, venivano poi consegnati in sicurezza ai Direttori degli USR regionali e da questi recapitati al Ministero affiché venissero assunti in custodia dai carabinieri fino alla conclusione della correzione.

Emerge pertanto la presenza di ben tre buste sigillate racchiuse una all'interno dell'altra.

6.3. La relazione del Miur del 14.6.2019 ha altresì contrastato la doglianza secondo cui il codice personale ancorché anonimo conseguato a ciascun candidato potesse essere rivelato a qualche membro della commissione prima della correzione delle prove.

Invero emerge dalla citata relazione come gli elaborati di ciascun candidato venissero conservati in una piattaforma informatica detenuta dal Cineca incaricato dell'organizzazione logistica del concorso. I commissari accedevano poi collegialmente agli elaborati del candidato al momento della correzione delle prove ma il file contenente le stesse non consentiva anche l'individuazione del codice anonimo, ma si apriva una schermata recante solo la prova svolta, che veniva contrassegnata con un numero ma senza che potesse essere visionato il codice anonimo.

Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativo della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi.

Il Miur con relazione del 25.6.2019 versata in atti ha precisato che alla fine della prova, il candidato, cui era stato consegnato il codice anonimo, lo ha inserito sull'applicativo, codice che è stato salvato nel tracciato record del file .BAC (si ricorda che il file .BAC è criptato

Il file .BAC (contenente il solo codice anonimo e NON i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d'aula, sulla piattaforma CINECA, che ne ha controllato l'integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d'aula).

Una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file .BAC in un database protetto cui può accedere il solo personale tecnico di CINECA autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui: codice anonimo, risposta alla domanda 1, risposta alla domanda 2, eccetera. Tutti i compiti sono stati quindi caricati in questo database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo).

Solo una volta effettuata la correzione e al momento dello scioglimento dell'anonimato ognuna delle 38 subcommissioni attraverso un unico pc collegato alla piattaforma del Cineca svolgeva le operazioni di associazione del codice personale anonimo identificativo della prova con il codice fiscale del candidato riportato in una bustina internografata sigillata, custodita all'interno di un'altra busta parimenti sigillata, buste tutte custodite dai carabinieri

6. Con il sesto mezzo la ricorrente deduce che risulta che le Sotto-Commissioni non abbiano formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate del verbale del 25 gennaio 2019, laddove era stato previsto che «Il Presidente fa, inoltre, presente che (â) la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritti e con indicazione del numero e della data».

Orbene, contrariamente a quanto disposto, le Sotto-Commissioni non hanno datato le schede in questione, determinando così una grave incertezza sul momento in cui si sono effettivamente compiute le operazioni di valutazione per ciascun candidato.

6.1. Anche siffatta censura si profila destituita di fondamento atteso che da un alto si risolve in una mera irregolarità priva di idoneità viziante le operazioni di valutazione avversate.

Dall'altro non si evidenzia alcun vulnus della sfera giuridica del deducente, non emergendo i profili di lesione della sua posizione e in particolare il quantum di incisione dell'esito della prova da lui sostenuta. Non si è infatti in grado di comprendere in che misura la lamentata irregolarità abbia codeterminato l'esito negativo della prova da parte del ricorrente.

7. Con il settimo mezzo la deducente lamenta una serie di irregolarità consumate nello svolgimento della prova scritta, in particolare dolendosi che la procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della lex specialis, infatti, disponeva espressamente che i candidati «Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note e commenti. Assume sul punto l'esponente che nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.

7.1. Anche a scrutinio della sintetizzata doglianza vanno ripetute le considerazioni svolte al par. 2.1. sul primo motivo di ricorso in ordine al mancato assolvimento della prova di resistenza, non essendo dato cogliere il grado di compromissione, mediante le censurate irregolarità dell'esito della prova del ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).

7.2. Quanto alla doglianza circa la limitazione della consultazione ai soli testi di legge con esclusione delle circolari, rammenta il Collegio che l'art. 13, co. 3 del D.P.R. n. 487/1994 stabilisce che i concorrenti "Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.".

E' ora evidente che le circolari non possono essere annoverate tra i testi di legge, attesa la loro natura interpretativa delle norme di legge, con inserimento quindi di apporti critici e di commento.

Non di rado infatti le circolari riportano anche richiami giurisprudenziali ai quali si rifanno.

Ragion per cui appare legittima l'opzione di escludere dalla possibilità di consultazione da parte dei candidati, delle circolari, che possono essere apparentate ai commenti delle leggi.

Oltretutto la disposizione di lex specialis è meramente riproduttiva dell'art. 13, co. 3, d.P.R. n. 487/1994 non impugnato.

Il motivo va pertanto respinto.

8. Per le medesime argomentazioni va disatteso anche l'ottavo motivo, con il quale la ricorrente si duole della sussistenza di condizioni organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi concorsuali che hanno di fatto comportato che le operazioni selettive sfociassero in determinazioni assolutamente irragionevoli.

I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli ammessi e/o il voto medio attribuito alle prove.

A titolo meramente esemplificativo, si consideri che la Sotto-Commissione 4 ha avuto una quota irrisoria di bocciati e votazioni medie attestate ben oltre la soglia di ammissibilità. Allega inoltre che le differenze in questione, peraltro, sono verificabili anche a livello territoriale e si sono concentrate soprattutto nelle regioni meridionali, quali Campania, Calabria e Sicilia, ove la percentuale di ammessi è stata di gran lunga inferiore alla media nazionale.

9. Con il nono mezzo la ricorrente in sintesi lamenta che l'esito della selezione concorsuale è poi risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall'essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.

Sostiene inoltre che la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla lex specialis, era senz'altro irragionevole e sproporzionata qualora l'elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di "casi", che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.

9.1. Le censure riassunte appaiono al Collegio inammissibili e infondate.

Al riguardo non può sottacersi che la ricorrente, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all'Amministrazione.

Con specifico riguardo alla formulazione e alla riposta a quesiti a risposta multipla si è espresso nei sensi sopra tratteggiati anche questo Tribunale che ha puntualizzato che "L'opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d'esame del concorso notarile, impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite", puntualizzando conseguentemente che "In estrema sintesi, si può dunque affermare che nella valutazione degli elaborati dei candidati al concorso per posti di notaio (ma la conclusione non può mutare nel caso di quesiti per aspiranti specializzando in medicina, n.d.s.), la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto"(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013,n. 10349).

10. Con il decimo motivo la ricorrente censura i provvedimenti istitutivi del Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.

Al riguardo, evidenzia che potevano far parte di tale organismo soltanto alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della Corte dei Conti, Avvocati dell'Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi di formazione e/o preparazione per il concorso de quo. Per il deducente la prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite. Siffatte garanzie di neutralità ed imparzialità sarebbero state violate con la nomina del dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza.

In tal senso, infatti, ella figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici (doc. 28 fascicolo digitale).

10.1. Al riguardo il Collegio sottolinea che:

a) il dottor Martano non ha mai partecipato ai lavori del Comitato essendo nominato in qualità di supplente;

b) le dottoresse Stancarone e Di Nocera avendo rassegnato tempestivamente le proprie dimissioni dal Comitato tecnico-scientifico non hanno mai assunto le relative funzioni.

Il motivo va dunque disatteso.

11. Con l'undicesimo motivo poi la ricorrente lamenta che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

12. Al riguardo, deve essere sottolineato che:

a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici" con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;

c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;

d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che "del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

13. Inoltre il Collegio, anche se ininfluente ai fini dell'esito del presente contenzioso, sottolinea che la prospettata illegittimità della composizione di una sottocommissione che non ha corretto i compiti dei ricorrenti, non assume alcuna rilevanza atteso che:

a) è pacifico che la suddetta illegittimità verrebbe ad inficiare unicamente l'operato della sottocommissione in questione;

b) tale circoscritto annullamento non apporterebbe in alcun modo alcuna utilità ai ricorrenti avuto presente che non verrebbe ad inficiare la valutazione negativa dagli stessi riportata.

Ciò premesso, il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto Annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano        Giuseppe Sapone

Da: Eccertamente TAR docet17/07/2020 18:24:51
giusto così per schiarire la memoria.

Da: Eccertamente TAR docet17/07/2020 18:28:13
Pubblicato il 15/05/2020
N. 05203/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13735/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13735 del 2019, proposto da
Sabrina Amoriello, Gabriella Barbaro, Amelia Beffi, Rosa Roberta Di Leva, Domenico Dragone, Annita Grande, Teresa Mele, Vincenza Katia Miglionico, Saverio Pagano, Lucia Pommella, Pia Porrari, Maria Grazia Pugliese, Elisabetta Reccia, Concetta Sorrentino, Maria Staiano, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Bagnariol Saverio non costituito in giudizio;
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti del concorso indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24 novembre 2017), ed in particolare ad avere copia di tutti gli elaborati relativi alla prova scritta dei candidati risultati idonei ed ammessi al prosieguo della selezione, nonché delle relative schede di valutazione e dei verbali di correzione;

PER LA CONDANNA del Ministero resistente a disporre l'ostensione dei suddetti atti (elaborati, schede di valutazione e verbali di correzione delle prove sostenute dai candidati ammessi alle prove orali), mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica "Polis", appositamente prevista dalla lex specialis;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, della nota direttoriale del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043707 del 4 ottobre 2019 (pubblicata in pari data sul sito istituzionale), con la quale il Ministero resistente, in elusione delle istanze di accesso agli atti pervenute, pubblicava sulla piattaforma "Polis" soltanto 50 elaborati a fronte di ben 3.795 candidati ammessi all'orale e 3.420 idonei/vincitori della selezione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2020 il dott. Raffaele Tuccillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di accertare il diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti del concorso indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con ddg 23.11.2017 e in particolare ad avere copia degli elaborati relativi alla prova scritta dei candidati risultati idonei ed ammessi, nonché delle relative schede di valutazione e verbali di correzione e per la condanna del Ministero resistnete a consentire l'accesso a tali atti.

Si costituiva l'amministrazione resistente.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Com'è noto, l'art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo.

L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell'attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

È poi giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l'obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011,  n. 783).

È poi da rilevare che non si può > (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13). La giurisprudenza ha ancora precisato che "L'accesso ai documenti amministrativi relativi ad un Concorso è un interesse autonomo rispetto a quello relativo al bene della vita che ne costituisce solo un veicolo di legittimazione (correzione della graduatoria), in quanto costituisce una posizione soggettiva correlata al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione che permane anche in caso di accesso alla posizione sostanziale ambita a seguito dell'intervenuta modifica della graduatoria concordemente con l'interesse dell'istante. Pertanto, continuando ad esistere il collegamento fra la documentazione richiesta e l'interesse diretto ed attuale del richiedente non vi sono ragioni per negare la sua ostensione" (Tar Toscana n. 104 del 2020).

La parte ricorrente chiede di accedere agli atti della procedura concorsuale svolta da altri concorrenti, con la conseguente sussistenza di un interesse concreto attuale e diretto alla relativa ostensione.

L'amministrazione deve pertanto essere condannata alla ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente, al netto dell'art. 103 d.l. n. 18 del 2020, con oneri a carico dei ricorrenti.

Alla luce della motivazione della sentenza e dell'accoglimento dell'istanza di parte ricorrente devono ritenersi non sussistente l'interesse alla decisione della domanda di annullamento dell'atto che deve pertanto essere dichiarata improcedibile.

Le spese del presente giudizio in considerazione della complessità di dare esecuzione alla relativa richiesta sono da compensarsi integralmente tra le parti. Alla nomina del commissario ad acta si procederà solo in seguito ad apposita istanza di parte ricorrente, tenendo anche in considerazione la complessità della richiesta di parte ricorrente e l'emergenza covid che potrebbe incidere sui tempi per l'elaborazione della richiesta di parte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, ordinando all'amministrazione di disporre l'ostensione delle istanze richieste, con oneri a carico dell'istante. Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo        Giuseppe Sapone

Da: Xxxxxxxc17/07/2020 18:29:33
X ........aspettando CdS .......ma se siete voi ad aver perso, visti i modi e i fatti accertati con cui siete arrivati a occupare abusivamente la pseudoidoneita' ......ormai vi irridono e vi ridono tutti .......poerelli grazie solo, a dei commissari ex professori preparatori nei corsi a pagamento per il concorso a ds.
Ma a chi la racconta e a chi la raccontate....poerelli.

Da: Xxxxxxxc17/07/2020 18:29:55
X ........aspettando CdS .......ma se siete voi ad aver perso, visti i modi e i fatti accertati con cui siete arrivati a occupare abusivamente la pseudoidoneita' ......ormai vi irridono e vi ridono tutti .......poerelli grazie solo, a dei commissari ex professori preparatori nei corsi a pagamento per il concorso a ds.
Ma a chi la racconta e a chi la raccontate....poerelli.

Da: Eccertamente TAR docet17/07/2020 18:30:47
Pubblicato il 30/06/2020
N. 07370/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01869/2020 REG.RIC.

N. 03404/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2020, proposto da
Carmela Mucherino, Giuseppina Acunzo, Rosalba Accardi, Loris Anglano, Emilia Melatti, Concetta Sorrentino, Cinzia Piccinini, Rosa Barberi, Maria Ausilia Beneveni, Enrica Capodacqua, Claudia Califano, Mariaelena Moro, Giuseppina Bevilacqua, Danilo Gatto, Delviana Mancuso, Dolores Veschi, Antonella Benigni, Antonio Di Francesco Tiberi, Simonetta Adolfo, Lucia Gisonna, Marianna Storelli, Gabriella Liberatore, Antonio Calogero, Daniela Torelli, Giovanna Salato, Anna Maria Del Duca, Mariaelena Tosi, Calogero Antonino Marrone, Stefania Iotti, Annamaria De Pace, Vitangela Galasso, Rita Andrenelli, Maria Trabucco, Michela Giuseppina Ambrosio, Pierluigi Mugellesi, Silvana Quintino, Franca Antonella Elia, Renata Laraia, Carmela Di Lillo, Mara Laudonia, Maria Grazia Capuzza, Chiara Sartori, Francesca Dattolo, Francesco Bologna, Lorella Matteoni, Laura Labonia, Antonietta Tschantret, Paola Vigorito, Anna Ceres, Cinzia Corbi, Concetta Gala, Fernanda Rossetti, Emily Florido, Teresa Torregrossa, Valentina Molignani, Patrizia Mollica, Cristina Salciccia, Maria Teresa Citto, Maria Gabriella Celia, Marcella Costanzo, Francesca Nardo', Elisabetta Poletto, Elisabetta Patruno, Marina Usala, Gabriella Paolucci, Rita Pasquini, Michela Filippi, Pina Cochi, Luana Mancuso, Roberto Ventriglia, Carola Di Paolo, Cristiana Molignani, Maurizio Maroni, Maria Immacolata Giannuzzi, Daniela La Mattina, Ignazina Ienna, Carla Ortino, Luigia Maria Rita Angela Giunta, Tiziana Terracciano, Paola Bruno, Anna Maria Scarfone, Filomena Sisca, Giovanna Lumare, Anna Tataranni, Isidora Manciagli, Donatella De Rosa, Maria Soda, Oriana Mariastella Stefanizzi, Francesca Polidori, Flavio Mele, Grazia Marabello, Claudia Corbisiero, Giuliana Moretti, Cristina Bianchi, Francesca Falzini, Antonietta Di Genio, Giuseppina Fabbricini, Sonia Di Rosa, Silvia Gallese, Gabriella Fina, Elisa Carra', Antonella Giannuzzi, Fabio Caporale, Antonina Mazzara, Liliana Monetti, Stefania Foggia, Katia Gargano, Maria Caterina Cavallo, Carmela D'Agostino, Maria Battaglia, Caterina Orsini, Grazia Loperfido, Giuseppina Barra, Immacolata Ingenito, Angela Scatigna, Anna Rita Serio, Cinzia Messineo, Elisa Scarciello, Maria Tiziana Vicidomini, Mariateresa Insinga, Gilda De Caprio, Paola Arcangeli, Maria Celina Angelini, Mariangela Renaglia, Angela Intermaggio, Saveria Viviana Conti, Antonietta Esposito, Maria Pia Grammatica, Maria Laura Cianciaruso, Giovanni Piccirella, Concetta Nicolosi, Miriam Scardino, Serafina Monaco, Anna Caterina Sardu, Filomena Crimaldi, Rosa Cinque, Sabrina Costantini, Carla Lavista, Filomena Rosano, Simona Arcuri, Paola Tommasoni, Patrizia Pica, Maria Letizia Ingargiola, Monica Marelli, Concetta Iuseppa Antonella Amato, Roberto Romagnoli, Paola , Simona Caramma, Enza Giglio, Carmen Silveria Maddalena, Giuseppina Iossa, Ferdinando Scarfa, Concetta Maria Montana Lampo, Danila Giuppa, Nicola Palmiero, Maria Concetta Vitale, Ester Calo', Serena Fosco, Teresa Saba, Giovanna Salito, Raffaele Tricarico, Robertina Tantillo, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

CINECA - Consorzio Interuniversitario, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Giuseppe Fabrizio Maiellaro, Antonio Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40;
e con l'intervento di

ad adiuvandum
Lucia Ablondi, Valeria Acciaro, Tiziana Amato, Clelia Ballario, Pasqualina Antonietta Benincasa, Pierina Giovanna Bertoglio, Enrico Bonavita, Alfonsina Borrata, Paola Bruno, Emilia Caiazza, Carmen Cangiano, Mariadonata Carnevale, Franco Carota, Laura Castellano, Angela Cocca, Rosa Coppola, Antonietta D'Amato, Carmen D'Avino, Salvatore Di Biase, Teresa Di Capua, Federica Di Cosimo, Eucarpio Di Giorgi, Lucia Di Leo, Marisa Di Marino, Andrea Di Massa, Ilenia D'Oria, Alessandra Errico, Rosa Esposito, Antonietta Fabrizio, Carmela Favale, Ida Ferrara, Adriana Fiorenzo, Maria Galazzo, Anna Galloppi, Rita Gargiulo, Mary Gaudioso, Lucrezia La Paglia, Aureliana Luciano, Maria Magnacca, Lucia Maltese, Danila Mancuso, Elisabetta Marini, Antonella Marino, Rossella Marino, Rita Martani, Maria Grazia Mauro, Sueva Mazzocchi, Annarita Meleo, Roberta Minelli, Rosamaria Mitrano, Vitaliano Paone, Santa Paparo, Paola Pastorino, Luisa Peluso, Maria Carmina Peluso, Aniello Piscitelli, Lucia Pommella, Pia Porrari, Luciana Puoti, Adriana Reccia, Mariangela Rogliano, Maria Antonella Romeo, Anna Rosano, Anna Maria Ruggiero, Carmen Russo, Rosanna Sabini, Bianca Sannino, Eliana Scagnetti, Claudia Schiano, Giovanna Scuotto, Daniela Seminatore, Orsola Somma, Fortuna Sorrese, Gianna Spitelli, Maria Staiano, Adriano Taddeo, Bonifacio Taddeo, Milena Tanzillo, Carmela Terrana, Emanuele Tiso, Cinzia Traversa, Carmela Tuccillo, Pina Turano, Cira Vicedomini, Francesca Volpe, Marisa Zito, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
Maria Alaia, Maria Alaia, Saveria Rita Assalve, Grazia Santina Augello, Elisabetta Bacci, Luciana Maria Baratto, Caterina Battiato, Sonia Bicchielli, Annarita Bisceglia, Anna Borrello, Maria Brando, Maria Filippa Calculli, Guglielmina Candida, Rita Carchedi, Maria Rita Crocifissa Cavalieri, Vincenza Chioccola, Annalisa Ciarlone, Mariangela Ciarmiello, Brigida Cristallo, Antonio Cristiano, Maria Esmeralda D'Anna, Maria Pia Ester D'Angelo, Carolina De Filippis, Barbara De Filippo, Elio De Francesco, Maria De Franco, Mariano De Marco, Paolofiore De Santis, Marina De Somma, Margherita Dela Pierre, Maria Isabella D'Elia, Virgilio Di Giorgi, Ilaria Di Leva, Rosa Roberta Di Leva, Antonella Di Tullio, Anna Esposito, Michela Falsini, Anna Felicita, Simona Fiorucci, Luigi Fretto, Luigi Gala, Giuliana Giorgetti, Felicia Gitto, Luca Ielmini, Alessandra Ingarao, Giuseppe Lagnese, Nicoletta Lattanzio, Michele Lillo, Luigi Longo, Teresa Malara, Sonia Manaresi, Grazia Marabello, Josette Martone, Giovanni Martucci, Rosa Maria Mastroianni, Teresa Mele, Anna Maria Mercadante, Gaetano Mercadante, Rosetta Milione, Valentina Maria Mogliarisi, Orsola Montani, Anna Mussi, Maria Rosaria Orazzo, Carolina Ordan, Saverio Pagano, Paola Panicucci, Agnese Pastorino, Stella Pizzuti, Matteo Prontera, Maria Grazia Pugliese, Maria Orazia Pulvino, Francesca Reale, Antonella Ricaldone, Francesca Rinaldi, Francesca Rinna, Giuliano Risi, Simonetta Romano, Chiara Rondoni, Nicoletta Rossoni, Ida Sacco, Mirella Savo, Carmen Saffiotti, Emiliana Senatore, Gioacchino Somma, Francesca Spagnolo, Caterina Tartaglione, Christian Terracciano, Iole Tesauro, Teresa Maria Silvia Torre, Raffaella Ugolini, Patrizia Vantaggiato, Leandro Verrengia, Maria Rosa Villa, Fiorella Volpe, Michele Zannini, Simona Caravaggio, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


sul ricorso numero di registro generale 3404 del 2019, proposto da
Carmela Mucherino, Giuseppina Acunzo, Rosalba Accardi, Loris Anglano, Giovanni Busacca, Angelo Del Russo, Maria Di Benedetto, Emilia Melatti, Concetta Sorrentino, Carmela De Simone, Rosa Barberi, Maria Ausilia Beneveni, Enrica Capodacqua, Ersilia Caputo, Giuliana Celante, Giuseppe Di Nunzio, Vincenza Ferrante, Danilo Gatto, Delviana Mancuso, Lucia Papini, Giovanni Taibi, Dolores Veschi, Francesca Spadoni, Antonella Benigni, Antonio Di Francesco Tiberi, Simonetta Adolfo, Lucia Gisonna, Marianna Storelli, Gabriella Liberatore, Antonio Calogero, Roberta Longo, Daniela Torelli, Raffaella Battiloro, Giovanna Salato, Anna Maria Del Duca, Mariaelena Tosi, Angela Pratesi, Calogero Antonino Marrone, Stefania Iotti, Annamaria De Pace, Vitangela Galasso, Rita Andrenelli, Maria Trabucco, Antonella Cazzato, Michela Giuseppina Ambrosio, Pierluigi Mugellesi, Silvana Quintino, Roberto Formicola, Franca Antonella Elia, Renata Laraia, Francesca Cerami, Carmela Di Lillo, Giuseppa Giambirtone, Mara Laudonia, Giovanna Fioretto, Maria Grazia Capuzza, Chiara Sartori, Francesca Dattolo, Francesco Bologna, Lorella Matteoni, Laura Labonia, Antonietta Tschantret, Claudia Nacci, Francesca Nencioni, Rosa Pintaudi, Simonetta Girolama Tucci, Anna Ceres, Donata De Masi, Maria Pisaniello, Cinzia Corbi, Anna Rescigno, Concetta Gala, Fernanda Rossetti, Emily Florido, Teresa Torregrossa, Valentina Molignani, Raffaella Pasquali, Patrizia Mollica, Marzia Rizzato, Cristina Salciccia, Veruska Verratti, Maria Teresa Citto, Maria Gabriella Celia, Marcella Costanzo, Francesca Nardo', Elisabetta Poletto, Elisabetta Patruno, Marina Usala, Francesca Coluccio, Gabriella Paolucci, Rita Pasquini, Michela Filippi, Anna Gasparri, Pina Cochi, Luana Mancuso, Roberto Ventriglia, Luisanna Buratti, Carola Di Paolo, Stefania Forcellini, Aurora Mariani, Luigi Sinibaldi, Anella Di Santi, Cristiana Molignani, Maurizio Maroni, Angela Intermaggio, Maria Morelli, Anna Maria Pia Misiti, Roberto Arancio, Stefania Leonardi, Maria Immacolata Giannuzzi, Roberto Di Matteo, Daniela La Mattina, Ignazina Ienna, Carla Ortino, Barbara Danovaro, Luigia Maria Rita Angela Giunta, Tiziana Terracciano, Paola Bruno, Anna Maria Scarfone, Filomena Sisca, Giovanna Lumare, Anna Tataranni, Isidora Manciagli, Antonella Parisi, Donatella De Rosa, Maria Soda, Oriana Mariastella Stefanizzi, Sandra Voltolini, Francesca Polidori, Flavio Mele, Alessandra Di Giovanni, Grazia Marabello, Claudia Corbisiero, Stefania Bellofiore, Giuliana Moretti, Cristina Bianchi, Teresa Cazzato, Francesca Falzini, Antonietta Di Genio, Giuseppina Fabbricini, Stefania Quaglia, Manola Aramini, Sonia Di Rosa, Adriana Bruno, Antonietta Iossa, Silvia Gallese, Clemente Del Giudice, Raffaela Rossi, Gabriella Fina, Paola Carmen Muci, Elisa Carra, Antonella Giannuzzi, Fabio Caporale, Paola Maiorano, Antonina Mazzara, Liliana Monetti, Giulio Pacifico, Antonella Pellegrino, Stefania Foggia, Salvatore Barbara, Maria Rosaria Iaccarino, Marzia Magnani, Katia Gargano, Maria Caterina Cavallo, Carmela D'Agostino, Maria Battaglia, Concetta Puccia, Caterina Orsini, Grazia Loperfido, Giuseppina Barra, Paola Vigorito, Immacolata Ingenito, Angela Scatigna, Anna Rita Serio, Cinzia Messineo, Elisa Scarciello, Maria Tiziana Vicidomini, Luca Calabrese, Mariateresa Insinga, Gilda De Caprio, Donatina De Caprio, Paola Arcangeli, Maria Celina Angelini, Marcello Sambataro, Mariangela Renaglia, Rocco Tabbi, Maria Rita Crocifissa Cavaleri, Maria Rosaria Panzera, Saveria Viviana Conti, Antonietta Esposito, Maria Laura Chellini, Maria Pia Grammatica, Maria Laura Cianciaruso, Giovanni Piccirella, Concetta Nicolosi, Eleonora Agostinelli, Miriam Scardino, Serafina Monaco, Anna Caterina Sardu, Filomena Crimaldi, Rosa Cinque, Tiziana Angelina Lanni, Sabrina Costantini, Carla Lavista, Filomena Rosano, Angela Maria Anna D'Arienzo, Rita D'Amico, Simona Arcuri, Paola Tommasoni, Eleonigia Perone, Patrizia Pica, Maria Letizia Ingargiola, Monica Marelli, Concetta Iuseppa Antonella Amato, Luigi Piscopo, Roberto Romagnoli, Paola , Simona Caramma, Enza Giglio, Rita Moretti, Teresa Rea, Vincenzo Chiarenza, Maria Teresa Giuliana, Carmen Silveria Maddalena, Concetta Rita Cardamone, Maria Camilla Vacchetti, Maria Elena Palmisano, Giuseppina Iossa, Ferdinando Scarfa, Concetta Maria Montana Lampo, Angela Passi, Angelina Coppola, Danila Giuppa, Nicola Palmiero, Maria Concetta Vitale, Ester Calo', Gabriella La Marca, Rita Di Persio, Maurizio Gagliardi, Caterina Ventrice, Rossana Gentilini, Serena Fosco, Teresa Saba, Rosario Giuseppe Campo, Giovanna Salito, Francesca Milena Pizzo, Daniela Rita Rizzuto, Giuseppina Bevilacqua, Valeria Maria Grazia Romano, Irene Antoniello, Raffaele Tricarico, Robertina Tantillo, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ricorso in riassunzione ex 105 c.p.a.

del procedimento r.g. n. 3404/2019 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 30 del 2 gennaio 2020;

per l'accertamento del diritto all'accesso

dei ricorrenti, con facoltà di estrazione di copia ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, riformato dal d. lgs. n. 97/2016, di attuazione della legge n. 124/2015, dei "codici sorgente" che hanno gestito e generato il software relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso indetto con D.D.G. n. 1293/2017 - Selezione Dirigenti Scolastici;

nonché, per l'annullamento

- dei provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a firma della Dirigente preposto

prot. 8729 del 4 marzo 2019 e prot. 8930 del 5 marzo 2019, per mezzo dei quali il Ministero non ha concesso l'ostensione dei documenti richiesti fornendo una risposta non pertinente all'istanza di accesso agli atti avanzata dai ricorrenti in data 23 gennaio 2019 e reiterata l'8 marzo 2019, avente per oggetto l'accesso all'algoritmo di calcolo che ha gestito il software relativo alla prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici, ovvero nella parte in cui sono stati inviati documenti ed atti non richiesti e che non formavano oggetto della richiesta di accesso agli atti;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio e del CINECA - Consorzio Interuniversitario;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 tenutasi con le modalità di cui all'articolo 84 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori collegati da remoto all'udienza telematica ex articolo 4 del decreto legge n. 28/2020 come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo in epigrafe i ricorrenti hanno riassunto, ex art. 105 c.p.a., il precedente giudizio col quale l'Amministrazione resistente ha respinto la loro istanza di accesso agli atti intesa ad acquisire i "codici sorgente" del software utilizzato per la gestione della prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Avverso la sentenza n. 7333/2019, con cui questa Sezione ha accolto la domanda dei ricorrenti, il M.I.U.R. ha proposto appello al Consiglio di Stato il quale, con la decisione n. 30/2020, ha qualificato alla stregua di controinteressato pretermesso dal giudizio di prime cure il CINECA, in quanto sviluppatore e proprietario del programma informatico in argomento.

Nel giudizio così riassunto, il consorzio controinteressato ha presentato un'istanza di differimento dell'udienza fissata per il 28 aprile 2020, atteso che il periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali disposto dal d.l. n. 18/2020 per l'emergenza "Covid-19" gli avrebbe precluso la possibilità di presentare documenti e memorie. Al rinvio si sono opposti i ricorrenti con apposita memoria alla quale ha fatto seguito la replica della parte controinteressata.

Nel medesimo giudizio, hanno altresì chiesto di intervenire due diversi gruppi di soggetti con atti depositati, rispettivamente, il 10 ed il 18 marzo 2020.

Il 28 aprile 2020 il Collegio ha accolto l'istanza di rinvio al fine di consentire alla parte controinteressata la produzione in giudizio di documenti e memorie, rimandando alla camera di consiglio del 26 maggio 2020 per il prosieguo.

Il 5 maggio 2020 il CINECA ha depositato una perizia tecnica, seguita da una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto nel merito del gravame e degli atti di intervento, eccependo l'inammissibilità di questi ultimi.

Il 15 maggio 2020 sia la parte ricorrente che i soggetti intervenuti con atto del 18 marzo 2020, hanno replicato alle difese dell'Amministrazione resistente e del Consorzio controinteressato, depositando precedenti giurisprudenziali loro favorevoli unitamente ad una perizia che ha evidenziato la necessità di acquisire il prefato algoritmo al fine di poter verificare compiutamente il funzionamento complessivo del programma.

Con l'ordinanza n. 5644/2020 il Collegio ha disposto la riunione dei giudizi con n. r.g. 3404/2019 e 1869/2020 con rinvio alla camera di consiglio del 22 giugno 2020 per il prosieguo.

Il 10 giugno 2020 il Consorzio controinteressato ha depositato un'istanza di fissazione dell'udienza da remoto ai sensi dell'art. 4, del decreto legge n. 28/2020.

Le altre parti processuali nelle date del 16, 17 e 19 giugno 2020 hanno provveduto a depositare memorie e brevi note di udienza insistendo per l'accoglimento delle proprie ragioni.

Alla camera di consiglio del 22 giugno 2020, previa audizione da remoto dei procuratori della parte ricorrente, degli intervenienti e del Consorzio controinteressato, in ossequio al disposto di cui all'art. 4 del d.l. n. 28/2020, i ricorsi riuniti sono stati trattenuti in decisione.

In primo luogo, il Collegio deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dei richiamati atti di intervento formulata sia dall'Amministrazione resistente che dalla difesa del CINECA.

Un primo gruppo di intervenienti, con atto depositato il 10 marzo 2020, è costituito da ricorrenti in diversi giudizi pendenti davanti a questo T.A.R. nei quali si controverte sulla legittimità, o meno, della loro esclusione dal concorso in argomento per mancato superamento della prova scritta, nell'ambito dei quali hanno formulato delle istanze istruttorie protese ad ottenere l'accesso all'algoritmo del medesimo software. Ritengono, dunque, di avere interesse ad intervenire ad adiuvandum, posto che la valutazione in questa sede in ordine alla natura del codice sorgente quale documento informatico e la ponderazione delle esigenze di ostensione rispetto agli interessi confliggenti dell'Amministrazione e del CINECA, avrebbe dei riflessi sulla disamina delle loro richieste istruttorie.

Il secondo atto di intervento, invece, è stato depositato il 18 marzo 2020 da soggetti che pur avendo partecipato al concorso in argomento non hanno esplicitato di aver impugnato il mancato superamento della prova scritta. La ragione del loro interesse ad intervenire si appunterebbe sulla circostanza, peraltro non dimostrata, che anche le loro conformi istanze di accesso agli atti sarebbero state rigettate dall'Amministrazione. Ritengono, pertanto, di poter prendere parte all'odierno processo al fine di vedere accertato il loro diritto ad acquisire l'algoritmo del software in argomento, attesa l'asserita titolarità di una situazione soggettiva sostanzialmente coincidente a quella dei ricorrenti che deriverebbe dal fatto che "hanno anch'essi partecipato al concorso per la selezione dei dirigenti scolastici", come espressamente indicato nell'atto d'intervento.

Le eccezioni sono fondate essendo gli atti di intervento de quibus inammissibili.

Nel processo amministrativo, in particolare, sono ammesse solo alcune tipologie di intervento. E' pacificamente ammissibile l'intervento adesivo dipendente, o ad adiuvandum che, nel caso di specie, viene in rilievo con riferimento al primo atto di intervento. Tuttavia, per la corretta configurazione di una tale forma di cumulo soggettivo è necessario che gli intervenienti siano titolari di una posizione soggettiva dipendente da quella fatta valere dai ricorrenti che, in quanto diversa, viene investita in via riflessa dagli effetti del giudicato reso inter alios. Due in particolare sono i requisiti che devono essere soddisfatti per la configurabilità di un intervento adesivo dipendente: uno di carattere positivo, consistente nell'utilità giuridica conseguibile dall'esito del giudizio e, l'altro, di carattere negativo, coincidente con la sussistenza di una posizione giuridica soggettiva diversa da quella dei ricorrenti. Nel caso di specie non pare sussistere il primo degli anzidetti requisiti. A ben vedere, invero, una eventuale pronuncia di accoglimento nel giudizio odierno non pare poter produrre alcun effetto, neppure mediato, sul procedimento giurisdizionale instaurato dagli intervenienti. Ciò nella considerazione che le istanze poste a confronto differiscono in maniera sensibile con riferimento alla cornice normativa in cui risultano inserite. Mentre nella causa odierna la res controversa è costituita dalla possibilità di accedere, ai sensi della legge n. 241/90 ovvero tramite F.O.I.A., ai codici sorgente del programma utilizzato dal M.I.U.R. per la gestione della prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, nel giudizio degli intervenienti, che afferisce alla loro indebita esclusione dalla medesima procedura selettiva, il codice sorgente è oggetto di un'istanza istruttoria. Quest'ultima, invero, si appunta su un sostrato normativo del tutto diverso, dovendo essere valutata alla luce dei requisiti tipici degli elementi probatori che differiscono sensibilmente dalle condizioni alle quali l'ordinamento consente ai consociati l'accesso ad atti o dati informativi in forza delle disposizioni contenute nella legge n. 241/90 e/o del d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

Il secondo gruppo di intervenienti, invece, pur autodefinitosi ad adiuvandum, mira a far valere un interesse autonomo ed omogeneo rispetto a quello dei ricorrenti, facendo venire in rilievo, nella sostanza, un intervento di natura litisconsortile. Del resto, nello stesso atto di intervento si legge "Giova premettere che l'interesse fatto valere dagli intervenienti nel presente grado è del tutto coincidente con l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti". Orbene, se nell'ambito della giurisdizione esclusiva tutte le forme di intervento sono ammissibili, purché a venire in rilievo siano situazioni soggettive qualificabili alla stregua di diritti soggettivi, in forza del rinvio esterno contemplato dall'art. 39 c.p.a., la situazione risulta essere diversa nel momento in cui, come nel caso di specie, l'intervento sia proposto nell'ambito di un giudizio caratterizzato dal rito di cui all'art. 116 c.p.a. che, ad onta della suo collocamento nell'ambito della giurisdizione esclusiva riservata al g.a. ex art. 133 c.p.a., rimane inopinatamente un giudizio di carattere impugnatorio. In una cornice processuale di tal fatta, dunque, risulta essere preminente la salvaguardia dei termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, a cui sono sottesi interessi pubblici di indubbio rilievo, al fine di scongiurare che determinate forme di intervento si risolvano in una loro fin troppo facile elusione. In disparte la questione che gli istanti non abbiano fornito alcuna evidenza sulle asserite istanze di accesso presentate, il Collegio rileva che anche laddove queste fossero state effettivamente inviate all'Amministrazione il relativo diniego, espresso o tacito che fosse, avrebbe dovuto essere impugnato nel rispetto del termine decadenziale breve di trenta giorni, con l'instaurazione di un autonomo giudizio ex art. 116 c.p.a.. Del resto, come più volte ribadito anche dal giudice amministrativo di appello, deve ritenersi inammissibile l'intervento del terzo volto in realtà a soddisfare un interesse tutelabile con ricorso autonomo (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 351).

Per le ragioni suesposte gli atti di intervento devono essere dichiarati entrambi inammissibili.

Entrando nel merito della controversia si evidenzia, anzitutto, come l'istanza di accesso degli odierni ricorrenti è stata formulata sia ai sensi della legge n. 241/90 che in termini di accesso civico generalizzato ex d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016. Sull'ammissibilità di un'istanza cumulativa di tal fatta si è recentemente pronunciata in senso favorevole l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 10/2020.

Le difese dell'Amministrazione resistente e della parte controinteressata si affidano alle seguenti eccezioni di merito:

- i "codici sorgente" del software non potrebbero essere considerati alla stregua di atti amministrativi ostensibili ai sensi della legge n. 241/90;

- l'accesso a tali dati, oltre che non necessario per le paventate esigenze difensive dei ricorrenti, posto che potrebbero accedere ad altri atti e informazioni o ricorrere a modalità alternative (ad es.: una simulazione della prova scritta) per vedere soddisfatte le loro pretese, sarebbe comunque sproporzionato e non terrebbe in debita considerazione la necessità di tutelare la riservatezza degli altri candidati, la proprietà intellettuale, nonché i segreti di natura commerciale ed economica che verrebbero inevitabilmente compromessi dall'ostensione ad abrupto dell'algoritmo, con grave nocumento sia per il CINECA, in qualità di proprietario del software e titolare del know how per la sua realizzazione, come contemplato dall'art. 24, co. 6, lett. d) della legge n. 241/90 e sia per il Ministero dell'Istruzione, che non potrebbe più utilizzare detto programma per future procedure concorsuali;

- i malfunzionamenti lamentati dai ricorrenti non sono stati specificati e, in ogni caso, non sono dimostrati, essendo insussistenti e, in gran parte, indipendenti dal software che, nel caso di specie, avrebbe invero funzionato correttamente;

- l'istanza dei ricorrenti, declinata in termini di accesso civico generalizzato, dovrebbe comunque essere respinta atteso che nel bilanciamento tra l'esigenza di consentire forme di controllo diffuso sull'operato della p.a. e quella di tutelare la proprietà intellettuale ed industriale della parte controinteressata, quest'ultima dovrebbe essere considerata prevalente ai sensi dell'art. 5-bis, co. 2, lett. c) del d. lgs. n. 33/2013;

- Sempre con riferimento all'accesso civico generalizzato, l'Amministrazione ritiene di aver valutato l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati partecipanti al concorso. Ciò nella considerazione che la valutazione dell'ostensione di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso civico deve essere effettuata anche nel rispetto dei principi indicati dall'ordinamento europeo, fra cui quello di "minimizzazione dei dati", secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.

Il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni formulate da questa Sezione con la richiamata sentenza n. 7333/2019.

Occorre in primo luogo esaminare l'istanza di accesso agli atti formulata ai sensi della legge n. 241/90 per verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma in capo ai ricorrenti. Per quanto riguarda l'accertamento del requisito oggettivo, ossia la riconducibilità nel genus dei documenti accessibili dei c.d. "codici sorgente" del programma informatico utilizzato per la gestione delle prove scritte del concorso, occorre effettuare alcune considerazioni preliminari. Al riguardo, pare opportuno richiamare la definizione contenuta nella legge n. 241/90, ove stabilisce che il "documento amministrativo" accessibile è rappresentato da "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una p.a. e concernenti attività di pubblico interesse". La norma circoscrive l'oggetto dell'accesso ai documenti esistenti e detenuti dall'amministrazione. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare come rientrano in tale categoria anche i meri atti interni, anche se non relativi ad uno specifico procedimento, purché riferibili ad attività di pubblico interesse.

Con riferimento ai codici sorgente, pertanto, la questione che si pone è se gli stessi possano essere qualificati alla stregua di un documento amministrativo o, comunque, di una sua rappresentazione informatica. Sul punto la sentenza n. 3769/2017 di questa Sezione ha già avuto modo di statuire che "sotto l'indicato specifico profilo del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa, il tenore testuale della lett. d) dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, come modificata e integrata dalla legge n. 15 del 2005, conduce a una nozione particolarmente estesa dell'atto amministrativo informatico, che tiene, pertanto, conto della sostanziale valenza amministrativa del documento piuttosto che della sua provenienza, atteso che è specificatamente previsto che sono ricompresi nella relativa nozione anche gli atti di natura privata quanto alla relativa disciplina sostanziale che, tuttavia, si inseriscono e utilizzano nell'ambito e per le finalità di attività a rilevanza pubblicistica, ossia gli atti funzionali all'interesse pubblico; deve, inoltre, ritenersi che vi sono, inoltre, ricompresi gli atti cd. endoprocedimentali, ossia gli atti che si inseriscono all'interno del procedimento e rappresentano i singoli passaggi del relativo iter e che sono funzionalizzati all'adozione del provvedimento finale nonchè anche gli atti cd. interni, ossia gli atti attraverso i quali l'amministrazione organizza la propria attività procedimentale.

La nozione di documento amministrativo informatico è, pertanto, di estrema rilevanza ai fini della esatta definizione del perimetro oggettivo di esercizio del diritto all'accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della richiamata legge n. 241 del 1990".

Come si evince anche dagli atti depositati dal CINECA, Il c.d. "codice sorgente" di un software è rappresentato dal testo di un algoritmo di calcolo scritto in un linguaggio di programmazione volto a definire il flusso di esecuzione del programma. Si tratta, in particolar modo, di una sequenza articolata di tutti i dati e di tutti i comandi per mezzo dei quali il programmatore struttura il software e ne consente l'esecuzione, determinandone in concreto le modalità di funzionamento. Nel caso di specie, il programma realizzato dal CINECA ed utilizzato dal M.I.U.R. per lo svolgimento delle prove scritte del concorso ha svolto diverse funzioni. In primo luogo, ha consentito agli utenti di visualizzare le domande precaricate sul sistema e di fornire una risposta alle stesse. In secondo luogo, ha consentito di salvare queste risposte, collezionandole e cifrandole in vista della loro successiva messa a disposizione delle commissioni valutatrici. In sostanza, il programma ha svolto compiti di acquisizione, di custodia e di condivisione di dati, comportandosi come un "recettore-intermediario", veicolando e raccogliendo quesiti e risposte. Come anche evidenziato dal Consorzio controinteressato nelle sue memorie difensive, il codice sorgente di un programma informatico ben può essere dunque rappresentato come un "contenitore vuoto", un mero supporto che recepisce dati inseriti dal programmatore ed originati aliunde. Sottolineare questo aspetto è particolarmente rilevante. Riconoscere al codice sorgente di un software la natura di elemento neutro, invero, postula la necessità di accertare, non solo in astratto ma in concreto, quale sia l'effettivo impatto del codice sorgente sull'attività amministrativa posta in essere mediante l'utilizzo di un programma informatico. La natura neutra dell'algoritmo di un programma non si presta dunque ad essere imbrigliata in una regola generale atta a stabilire, in modo assoluto, se tali contenuti siano o meno accessibili, dovendosi invece procedere con una verifica, in concreto e caso per caso, sui contenuti delle istruzioni ivi contenute al fine di appurare se le stesse siano riferibile ad attività di pubblico interesse.

Proprio quest'ultimo aspetto è ritenuto determinante nel caso oggetto dell'odierno giudizio, atteso il ruolo giocato dal programma informatico nella fase di elaborazione delle prove scritte del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Se da un lato il Collegio concorda con il Consorzio controinteressato nella parte in cui eccepisce che il caso odierno presenti sensibili differenze rispetto a fattispecie pregresse già affrontate da questo Tribunale, tra le quali è annoverabile la richiamata sentenza n. 3769/2017 resa in tema di accesso del software utilizzato per la gestione delle procedure di mobilità del personale docente, dall'altro lato, però, non può non rilevarsi come anche nel caso di specie il ruolo ricoperto dal programma informatico si inquadra in un contesto di indubbia rilevanza pubblicistica, quale è quello rappresentato dallo svolgimento di un pubblico concorso.

Anche a voler effettuare una comparazione con quanto sarebbe accaduto laddove la procedura selettiva si fosse svolta con modalità tradizionali al fine di accertare se, in tal caso, le attività strumentali svolte dal software sarebbero state qualificabili alla stregua di attività amministrativa rilevante, non pare potersi giungere ad un risultato differente. In disparte la questione sulla accessibilità dei quesiti e delle risposte, qualificabili senza dubbio come documenti ostensibili, il problema si pone, semmai, per tutti quei processi gestiti dal programma che si risolvono in attività serventi rispetto alla gestione delle prove concorsuali. Tra queste si annoverano la predisposizione del foglio informatico per digitare la risposta oppure il suo salvataggio e la successiva criptazione al fine di garantire la non modificabilità dei dati acquisiti nonché la protezione dell'anonimato. Appare evidente come, nei concorsi svolti con modalità tradizionali, tali attività vengono compiute da personale ausiliario che si occupa della distribuzione dei fogli vidimati dalla commissione su cui redigere le risposte, della successiva raccolta e inserimento all'interno di buste sigillate per garantire l'anonimato e la genuinità dei contenuti. Orbene, aderendo ad una tesi che ritenesse preclusivo l'accesso ai codici sorgente, che del software costituiscono la fonte, si finirebbe per legittimare l'oscuramento di rilevanti porzioni di attività amministrativa afferenti alla gestione di pubblici concorsi, con evidente vulnus al principio di trasparenza. Si produrrebbe, in sostanza, una insostenibile situazione di "doppio binario" dove nei concorsi gestiti con l'ausilio di strumenti informatici la regola della trasparenza avrebbe una portata ridotta rispetto alle procedure concorsuali tradizionali.

Sul punto, peraltro, non può non essere presa in considerazione l'importanza della fase dedicata allo svolgimento delle prove di un concorso. Lo iato temporale destinato al loro perfezionamento, invero, si inquadra in quel segmento procedimentale costituito dalla fase istruttoria, nella quale vengono in rilievo i fatti oggetto delle successive valutazioni di natura tecnico-discrezionale riservate all'Amministrazione. Una tale collocazione nella scansione procedimentale postula che gli errori ivi compiuti, risolvendosi in un travisamento dei fatti, ossia in un indice sintomatico dell'eccesso di potere in grado di minare in radice la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, rende necessaria la possibilità di accedere al sistema informatico che ha contribuito, in maniera determinante, all'acquisizione, alla conservazione ed alla gestione delle prove. Del resto, se la scelta discrezionale della p.a. di gestire un pubblico concorso con mezzi informatici offre alla stessa indubbi vantaggi sotto il profilo del buon andamento dell'attività amministrativa, il raggiungimento di maggiori standard di efficienza, efficacia ed economicità non può certo andare a detrimento della trasparenza, ossia di un principio altrettanto fondamentale a cui la p.a. deve sempre e comunque tendere. Il programma informatico, del resto, si presta naturalmente a favorire trasparenza e partecipazione procedimentale, attesa la sua innata capacità di custodire dati. Seguendo una logica di distribuzione dei commoda e degli incommoda derivanti dall'adozione di un software per la gestione delle prove scritte di un concorso, dunque, ecco che i vantaggi conseguiti dalla p.a. in punto di buon andamento dell'attività amministrativa non possono confliggere con quelli fruibili dai candidati in punto di trasparenza.

Chiarita la riconducibilità dell'algoritmo del programma informatico utilizzato per lo svolgimento delle prove scritte del concorso nell'alveo dei documenti accessibili ai sensi della legge n. 241/90, atteso che il programma, nella sua interezza, ha presieduto allo svolgimento di un'attività amministrativa di indubbio interesse pubblico, il Collegio ritiene di procedere con la verifica circa la sussistenza, in capo agli istanti, del requisito soggettivo previsto dalla norma. Sul punto, appare indubbio che i partecipanti al concorso in esame vantino un interesse qualificato e differenziato ad ottenere l'ostensione degli atti relativi tale procedura, venendo in rilievo, in particolare, un accesso c.d. "endoprocedimentale", dove l'interesse sussiste ogni qualvolta sia rinvenibile un collegamento tra il documento e la situazione giuridicamente tutelata. Nel caso di specie, peraltro, a venire in rilievo è un accesso di tipo difensivo.

Occorre pertanto, in via preliminare, accertare se gli atti di cui si chiede l'ostensione, ossia i "codici sorgente", siano idonei a soddisfare le esigenze di natura difensiva paventate dai ricorrenti. Per farlo occorre ancora una volta fare riferimento alla definizione di codice sorgente, la quale ci rammenta come esso si sostanzi in una serie di comandi generali che consentono al software di funzionare, e di farlo in un determinato modo, mediante delle impostazioni per cui la pressione di un tasto da parte dell'utente genera un'azione conseguente da parte dell'elaboratore (es. la pressione del tasto "conferma e procedi" comporta il salvataggio della risposta ed il passaggio alla successiva). Tale considerazione fa emergere come un eventuale errore del linguaggio di programmazione finirebbe per riverberarsi sul funzionamento dell'intero programma, a prescindere dai diversi computer in cui questo è installato, atteso che esso si limita ad eseguire ciò che prescrive l'algoritmo. Da ciò è possibile inferire che laddove il software alla "sorgente" presenti un difetto originario, ad esempio perché nel linguaggio di programmazione non venga abbinata la funzione di salvataggio della risposta alla pressione del tasto "conferma e procedi", ecco che tale vizio sarebbe destinato a riverberarsi su tutti gli elaboratori su cui è installato quel programma. Nell'esempio pocanzi effettuato, in particolare, il difetto di programmazione comporterebbe che nessuna prova sarebbe stata salvata. Ciò in quanto, le istruzioni errate o deficitarie contenute nei codici sorgente, attesa la loro portata generale, determinano malfunzionamenti altrettanto generalizzati che riguardano, in maniera indiscriminata, tutti gli elaboratori su cui viene utilizzato il programma. Ciò non toglie che sul singolo computer si possano verificare dei malfunzionamenti che, tuttavia, in tal caso affondano le loro radici in un contesto meramente locale, non essendo perciò riconducibili ad eventuali difetti contenuti nel linguaggio di programmazione. In quest'ultima circostanza, potrebbe essere l'accesso al file log del computer, che registra come una sorta di scatola nera i processi dallo stesso elaborati in un determinato arco temporale, a poter rilevare eventuali anomalie nella fase di redazione o di acquisizione della prova, evidenziando malfunzionamenti locali.

Tali considerazioni, effettuate sia dall'Amministrazione resistente che dalla parte controinteressata per sostenere che l'accesso ai codici sorgente non sarebbe utile ai fini difensivi degli istanti e che, ad ogni modo, sarebbe sproporzionato, non colgono nel segno.

In primo luogo, parte ricorrente ha avuto modo di dimostrare, con diverse perizie tecniche, come l'esame del solo file log non sia sufficiente senza la compiuta conoscenza dei codici sorgente del programma informatico.

In secondo luogo, poi, non può non rilevarsi come l'esempio pocanzi effettuato sull'errore contenuto nel linguaggio di programmazione del software non può certo essere ritenuto esaustivo con riferimento alle molteplici utilità che l'accesso a tali dati è in grado di fornire dal punto di vista difensivo. Né si può ritenere, come prospettato dall'Amministrazione resistente, che i ricorrenti fossero tenuti già nell'istanza di accesso a svelare tutte le esigenze difensive correlate ai documenti chiesti, dovendo al riguardo ritenersi sufficiente che l'atto oggetto dell'istanza fosse potenzialmente idoneo ad essere utilmente asservito ad un'attività difensiva. In altri termini, la concezione ampia del diritto a difesa di cui all'art. 24 della Costituzione postula che il diritto all'accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall'ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità dell'atto di cui si chiede l'ostensione per le finalità di tutela della situazione giuridica soggettiva prospettata. Tale approccio, invero, merita di essere seguito con ancora più rigore attesa la natura polimorfica dei richiamati codici sorgente che, in quanto ontologicamente neutri, veicolano contenuti a geometria variabile. A parere del Collegio, dunque, è proprio l'innato carattere polisemico dell'algoritmo di un programma informatico utilizzato per la gestione di attività amministrative di particolare rilievo costituzionale, come nel caso dei pubblici concorsi, a determinare la necessità che i codici siano resi accessibili e verificabili. Ciò in ossequio sia al principio di trasparenza sia a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione.

Le forme alternative di verifica del funzionamento del software prospettate dall'Amministrazione e dal Consorzio, come ad esempio la simulazione dello svolgimento della prova, non possono ritenersi alternative all'accesso richiesto dai ricorrenti proprio perché esse presuppongono che siano individuati a priori i presunti malfunzionamenti e si configurano più come un accertamento probatorio che non un accesso documentale.

La qualificazione in termini difensivi dell'istanza di accesso formulata dai ricorrenti determina il superamento delle eccezioni di merito con cui sia l'Amministrazione resistente che il Consorzio controinteressato hanno paventato la necessità che il diritto all'ostensione debba essere bilanciato con l'interesse del titolare del software a mantenere la riservatezza su taluni contenuti dello stesso e, comunque, con quello dell'Amministrazione a poter riutilizzare il programma in future procedure concorsuali. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, con la richiamata sentenza n. 7333/2019 questa Sezione ha statuito che "non si ritiene che il pregiudizio allegato da parte resistente in ordine alla futura utilizzabilità del codice costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso". Ciò in quanto, come già precisato in precedenza, lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico concorso non può andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza, senza considerare che, comunque, l'interesse pubblico prospettato non rientra tra quelli contemplati dal Legislatore al fine di limitare il diritto di accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 24 della legge 241 del 1990, né in particolare di quello esercitato ai sensi del comma 7 del richiamato art. 24 (accesso difensivo).

Il secondo periodo del richiamato comma 7 dell'articolo 24 della legge n. 241/90, precisa come nel caso in cui vengano in rilievo "dati sensibili e giudiziari" l'accesso è consentito solo laddove ciò sia strettamente indispensabile mentre, nel diverso caso in cui si tratti di dati c.d. "sensibilissimi" allora il bilanciamento tra il diritto a difesa e l'interesse dei soggetti a mantenere il riserbo su questioni riferibili al loro stato di salute o alla loro sfera sessuale deve essere effettuato in ossequio all'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Con ciò significando, in tale ultimo caso, che non solo l'interesse all'ostensione deve essere indispensabile per tutelare situazioni giuridiche meritevoli di tutela ma anche che tali situazioni siano di rango almeno pari a quelle riferibili al contrapposto diritto alla riservatezza, dovendo quindi consistere, a loro volta, in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Nel caso di specie si ritiene che le esigenze di riservatezza paventate dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato e dal Consorzio controinteressato, oltre che generiche e non compiutamente circostanziate, siano fuorvianti, posto quanto si dirà di seguito sulla distinzione tra programma informatico e contenuto degli atti redatti utilizzando quel programma informatico, e al contempo comunque non riconducibili alla tutela di "dati sensibilissimi, né di quelli sensibili", da leggersi ora come rinvio alle "categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016". Con riferimento a questi ultimi il richiamato art. 9 definisce tali i "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

Da ciò discende che, contrariamente a quanto prospettato, il diritto dei ricorrenti all'accesso a fini difensivi non deve essere oggetto di bilanciamento con riferimento ad altri interessi che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, atteso che la regola di prevalenza tra diritto a difesa ed esigenze di riservatezza di eventuali controinteressati è stata predeterminata dal Legislatore. Sul punto, invero, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di precisare come "Nei rapporti tra diritto di accesso agli atti della P.A. e diritto alla riservatezza deve ritersi che il primo, qualora sia motivato dalla cura o difesa di propri interessi giuridici, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo, sicché l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla l. n. 241/90 mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico" (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 1165/2016).

Posta comunque la configurabilità dell'istanza di accesso dei ricorrenti in termini di accesso difensivo e conseguentemente l'irrilevanza, in base al dettato normativo, di ragioni di riservatezza diverse da quelle contemplate al comma 7 del richiamato art. 24 della legge 241 del 1990, il Collegio rileva, ad ogni buon fine, l'infondatezza delle stesse.

Difatti sia l'Amministrazione che il Consorzio controinteressato adducono, per negare l'accesso, ragioni di riservatezza fondate sul rilievo che la conoscenza del "codice sorgente" determinerebbe la vulnerabilità del programma e conseguentemente da un lato la possibilità di decriptare e gestire tutti i dati inseriti dai candidati del concorso ("minandone la riservatezza, la regolarità e la validità") e dall'altro la futura inutilizzabilità dello stesso programma in altre procedure concorsuali. A tanto si aggiungerebbe la violazione del know how del Consorzio, che vedrebbe compromessa la sua attività aziendale in favore di eventuali competitors.

Su quest'ultimo aspetto, posto quanto si dirà di seguito sugli obblighi previsti nel codice dell'amministrazione digitale in ordine alla titolarità dei programmi informatici realizzati su commissione dell'Amministrazione e sulla necessità di avvalersi di software liberi o a codici sorgente aperto, il Collegio rileva che la qualificazione come documento amministrativo del programma che ha consentito lo svolgimento di un concorso pubblico e dunque l'accessibilità in termini di conoscenza delle modalità di funzionamento dello stesso sia atta a superare eventuali profili di carattere economico scaturenti dalla possibilità per il creatore del programma (peraltro in tal caso un Consorzio a partecipazione pubblica senza finalità di lucro) di sfruttare le ulteriori potenzialità commerciali del bene.

Sul punto, i ricorrenti hanno dedotto sull'impossibilità in nuce per il CINECA di rivendicare la riservatezza del software, in quanto il Consorzio non potrebbe essere considerato alla stregua di un mero operatore privato, posto che, da un punto di vista strutturale, i soggetti consorziati sono enti pubblici mentre, da un punto di vista dinamico, il suo principale scopo statutario è quello di realizzare servizi informatici innovativi a favore di tali enti.

A prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla natura giuridica del CINECA, e sulla sua riconducibilità nel genus degli enti in house, con riferimento a quanto strettamente di interesse per l'odierna controversia, il Collegio intende ancora una volta richiamare la sentenza di questa Sezione n. 3769/2017 ove si precisa "la circostanza che, poi, l'algoritmo sia stato realizzato non direttamente da parte del M.I.U.R. per mezzo dei propri funzionari o personale dipendente ma a opera della società di cui sopra cui la creazione dello stesso è stata commissionata da parte dell'amministrazione a seguito di aggiudicazione di procedura di appalto e che costituisca, quindi, l'oggetto di una contrattazione di tipo privatistico, non è di per se ostativa proprio in quanto, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale, l'algoritmo è diretta espressione dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione che è indubbiamente attività di pubblico interesse in quanto interessante l'organizzazione del servizio pubblico rappresentato dalla pubblica istruzione e, infatti, il predetto algoritmo è entrato nella procedura quale elemento decisivo e lo stesso è, comunque, stabilmente detenuto dalla stessa amministrazione ministeriale che lo ha commissionato e, quindi, utilizzato per le proprie finalità".

Ritenendo di dover tener ferma questa impostazione, che segue il solco tracciato dal principio dell'"irrilevanza delle forme giuridiche" di matrice europea, a rilevare nel caso di specie non è tanto la natura pubblica o privata dell'ente che provvede alla fornitura di un programma informatico bensì l'effettivo utilizzo che di questo ne viene fatto dall'Amministrazione. Per quanto sopra, quindi, non può che concludersi per l'accessibilità del software utilizzato per la gestione di un'attività amministrativa di indubbio interesse pubblicistico, nonché costituzionalmente rilevante, come nel caso di un pubblico concorso.

Maggior approfondimento meritano invece i profili legati alla sicurezza del programma. A dire il vero sul punto gli scritti difensivi sono piuttosto generici, limitandosi ad addurre il rischio di una violazione del programma che sarebbe determinata dalla conoscenza generalizzata del codice sorgente e che finirebbe col minare la validità stessa del concorso svolto o di altri in cui l'Amministrazione ritenesse di utilizzare il medesimo programma.

Tale affermazione tuttavia collide con la previsione normativa contenuta nel codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., all'art. 68 in cui si legge: "Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni. (556)

â..1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID".

Vi è nella disposizione richiamata una chiara predilezione del Legislatore per la digitalizzazione dell'attività amministrativa mediante l'uso di software liberi ovvero a codice sorgente aperto.

Ma ancora più decisivo ai fini che qui interessano è il successivo art. 69 sul riuso delle soluzioni e standard aperti in base al quale: "Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida".

Dalla lettura delle due norme richiamate si evince chiaramente come l'accessibilità e la conoscenza dei codici sorgente, di regola, non determini una vulnerabilità della sicurezza dei programmi utilizzati dalle Amministrazioni ed anzi sia voluta dal Legislatore al fine di consentire il riuso dei programmi. Diversamente dovremmo concludere che solo perché siano noti i codici sorgente tutta l'attività dell'Amministrazione, anche quella delicatissima avente ad oggetto dati sanitari, vedrebbe minati la riservatezza, la certezza e la validità dei dati in essa contenuti poiché esposta ad attacchi esterni.

Solo laddove invece sussistano "motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali" tale accessibilità è recessiva. Tuttavia si tratta in tal caso di programmi informatici utilizzati per finalità che presentano ontologicamente profili di segretezza e appaiono completamente diverse dalla mera gestione di un concorso pubblico, il quale deve essere permeato dalla massima trasparenza a tutela stessa del buon andamento dell'Amministrazione.

In realtà la lettura delle norme consente di distinguere tra conoscenza del codice sorgente, ossia del "mero testo di un algoritmo di calcolo di un programma scritto in linguaggio di programmazione che definisce il flusso di esecuzione del programma stesso" e contenuto (dati, documenti, provvedimenti,â) elaborato tramite il programma informatico, la cui "autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità" deve essere assicurata dall'amministrazione mediante il sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44 del codice dell'amministrazione digitale.

Ciò consente di superare anche le censure sulla prospettata futura inutilizzabilità del programma per altri concorsi, che potrebbe aprire gli spazi anche su rilevanti conseguenze di carattere finanziario che l'Amministrazione potrebbe subire.

Al riguardo si è già detto che, come affermato nella precedente pronuncia 7333/2019 essa "non costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso", tanto sia perché la legge n. 241/1990 non contempla tale motivo come escludente l'accesso, sia soprattutto perché non è stato dimostrato che ricorra nei fatti il pericolo che riutilizzando il medesimo programma il nuovo concorso possa essere violato nella sua sicurezza. Giocoforza dovrebbe peraltro ritenersi che la sicurezza (da intendersi nel senso di violabilità dall'esterno) dell'attività dell'Amministrazione pubblica sia esposta a rischio ogniqualvolta essa utilizza programmi a codice sorgente aperto o "open source", come previsto dal codice dell'amministrazione digitale.

Sul punto il Collegio, rilevato che l'accesso agli atti riguarda il codice sorgente del programma usato lo svolgimento della prova scritta, ossia le modalità di compilazione del foglio informatico e la fase del salvataggio dei dati, ritiene che non siano pertinenti le ragioni di vulnerabilità del sistema circa la possibilità di conoscere le modalità attraverso le quali si mantengono segreti i quesiti e le risposte corrette (per le domande chiuse) o si gestisce la sicurezza della una postazione atteso che in un caso si tratta di segmenti procedimentali che precedono la fase di svolgimento della prova scritta, nell'altro di profili attinenti alla sicurezza del programma da garantirsi attraverso password o altre modalità e che quindi restano estranei alla conoscenza del codice sorgente richiesto dai ricorrenti.

Per le ragioni sopra indicate i ricorsi riuniti devono essere accolti con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n. 241/90. L'accoglimento della domanda nei termini di cui in narrativa rende superfluo l'esame della stessa con riferimento all'istituto dell'accesso civico generalizzato.

In considerazione della novità e della complessità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione:

1) li accoglie e, per l'effetto, dispone l'ostensione di quanto chiesto dai ricorrenti;

2) dichiara inammissibili gli atti di intervento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Daniele Profili        Giuseppe Sapone

Da: Aspettando il Cds17/07/2020 18:38:28
Il CDS è altra cosa, ve l'ho spiegato ma voi non mi credete.
Anche se a me questo non piace, credo proprio che non vi daranno niente. Siete già stati fortunati ad avere 50 compiti, nel 2011 in alcune regioni ne consegnarono solo 20 su fotocopie, ovviamente pagate dal ricorrente di turno che aspetta ancora oggi risposte definitive.
Mettetevi quindi molto comodi

Da: comunque sia17/07/2020 18:41:19
ripeterò all'infinito


TRASPARENZA--------------------VERITA'----------------------GIUSTIZIAAA!!!


Sbaglia chi pensa che il cds vada a braccetto con il MIUR. Massimo rispetto per i Giudici e la Magistratura in generale, nonostante tentino ogni volta di delegittimarla!

TRASPARENZA--------------------VERTITA'-------------------GIUSTIZIAAAAA!!!!

Da: Eccertamente TAR docet17/07/2020 18:48:33
ti ringrazio comunque sia.
â

Da: Uff17/07/2020 19:07:43
Bravo ora ti sei sfigato scusa sfogato

Da: Eccertamente TAR docet17/07/2020 19:11:16
caro signore nel 2011 non vi era ancora la Legge 107, non vi era ancora la digitalizzazione della PA. I tempi sono diversi... chissà che possa girare a nostro favore una volta per tutte.

Hohohoho  aspè il PESCE A FUOCOOO SULLA GRIGLIA!

cordiali saluti

Da: Aspettando il Cds17/07/2020 19:12:51
Staremo a vedere, lungi da noi non rispettare le sentenze definitive che arriveranno. Siamo Dirigenti pubblici!
Spero che pure da parte vostra vi sia uguale capacità, ben sapendo che non accadrà. Prossima tappa Lussemburgo e poi chissà..

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