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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017 - NUOVA discussione
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Da: Nnn 1  - 09/06/2020 12:50:06
Chiedo un segno di pace. Sto vivendo un incubo. Supplico un segno di pace. Faccio pubblica ammenda del mio errore. Chiedo scusa. ðŸ™

Da: plexiglas09/06/2020 13:24:47
Tra 50 e 100. Sono solo mie opinioni personali, non suffragate da alcun dato oggettivo

Da: Povera Italia...........09/06/2020 13:29:59
Ma dai, ma non ti preoccupare. Se ti fanno qualcosa per quello stupido post, posso mostrare centinaia di miei post da cui ci evince il clima di pesantissima provocazione, diffamazione e volgarità  che da un anno si respira qui dentro.

Da: Nnn09/06/2020 14:17:36
Grazie,  Povera Italia, sei un amico.
Sono sconvolto per il mio errore e ancor più sconvolto al solo pensiero che una persona abbia potuto credere che io volessi offendere. Quel maledetto mio post non è nemmeno completo nella sua espressione. Infatti non ho espresso alcuna parola brutta, perché ho messo i puntini... Non era assolutamente mia intenzione offendere nessuno. Non so veramente che fare, anche perché la persona che si è sentita offesa non mi contatta, mentre io ho fatto più appelli a lei chiedendo umilmente scusa.  ðŸ™

Da: xNnn09/06/2020 14:19:24
Le scuse sono accettate, ma la invito a riflettere bene prima di scrivere cose inappropriate su un forum pubblico. La segnalazione c'è e certamente non la ritirerò per coerenza, se uno la fa non è per gioco. Spero di poter risalire alla sua identità affinchè lei possa chiedermi scusa personalmente.

Da: Nnn09/06/2020 14:28:21
Le scuse sono state a lei rivolte più volte e con sincerità.
Le chiedo, come estremo atto di pietà, di ritirare la segnalazione. Mi ha gettato in uno stato di profonda prostrazione. È una preghiera quella che le sto rivolgendo. Grazie se accoglierà.

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Da: Nnn09/06/2020 14:34:49
E se accoglierà e mi dirà che ha ritirato la segnalazione, lei avrà tolto una persona dall'angoscia... Grazie. ðŸ™

Da: Ricorsopoli09/06/2020 14:58:15
Non è il caso di fare segnalazioni. Qui si discute ben poco, il 90% dei post sono proclami copincollati o denigrazioni gratuite. Questo forum è stato vivo fino agli esiti concorsuali. Poi è diventato quello che è...

Da: xNnn09/06/2020 15:11:59
Non sia blasfemo, non preghi me che non sono nessuno. Più tardi proverò a scrivere alla polizia postale, anche perchè non so se si possa ritirare una segnalazione. Comunque stia tranquillo, non intendo portarla in tribunale per avermi detto "grandissima testa di cazzo".

Da: Nnn09/06/2020 15:22:12
Le auguro ogni bene, di cuore. ðŸ™

Da: numero posti09/06/2020 15:24:34
Circolano voci che dovrebbero restare più posti da quelli ipotizzati a maggio da assegnare ai neoassunti. Sarebbe giusto  800 ... !! E ci sarebbero probabilmente !!

Da: @@@09/06/2020 16:11:36
Sesdantino bis una domanda...
ma una cita ce l'hai? No perché se ne possiedi una deve essere proprio una schifezza per passare tutto sto tempo su MININTERNO😂😂😂😂

Da: @@@09/06/2020 16:12:04
Vita non cita

Da: @@@09/06/2020 16:13:07
Sesdantino
Devi rassegnarti al fatto che i NEODS non li sposta più nessuno. Prega per il tuo ricorso e il resto semplicemente accettalo. Prima lo farai è meglio starai

Da: Mobilità DS09/06/2020 17:57:25
Nel frattempo è uscita la Nota ministeriale mobilità ds 2020-2021, praticamente quasi uguale rispetto all'anno precedente. E le proposte dei sindacati?

Da: si è sgranato09/06/2020 18:11:42
sia per i ricorrenti, che a settembre tornano in aula, sia per i vincitori che a settembre andranno al confinio, si è sgranato per tutti

Da: @si è granato09/06/2020 18:41:48
Settembre è alle porte, nulla da fare per i ricorrenti. Il CdS farà sentenza solo dopo che sarà entrato anche il 3400mo. Mettetevi il quore in pace, amen.

Da: @si  granato09/06/2020 18:44:22
A ottobre nuovo rinvio e così ad libitum... Consiglio? Preparatevi al prossimo concorso, sicuramente l'esperienza maturità vi servirà per superare più facilmente. In ogni caso non ne vale la pena, perchè fare il preside non cambia la vita in meglio. Economicamente poco di più del docente, lavorativamente tanto lavoro in più ma soprattutto responsabilità enormi. Godiatevi la vita, è meglio.

Da: A Sesdantino bis09/06/2020 19:27:40
"Controlla la bile , il cuore, la salute ecc...!!!."
Affermi di aver fatto studi scientifici in matematica, fisica, giurisprudenza ed, adesso,  scopriamo   anche in  medicina!
Meriti il Diploma  in Tuttologia!
Parli di ogni argomento in maniera indistinta, sempre con piglio da studioso competente! Ma mi faccio una domanda: si può BOCCIARE UN TUTTOLOGO?
Non sarà che vuoi insegnare la fisica quantistica e poi si scopre che non sai nemmeno il teorema di Pitagora?
Che FANFARONE!!!!!#

Da: @@@09/06/2020 19:29:19
N. 10541/2018 REG.RIC.
N. _____/____ REG.PROV.COLL. N. 10541/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10541 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano, Maria Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
Tiziana Amato, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavo', Francesca Cecchi, Andrea Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola Colo', Rossana Cursio, Laura Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila

N. 10541/2018 REG.RIC.
Fantoni, Federica Farina, Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4;
Anna Bruno, Simonetta Franzoni, Filippa Lo Iacono, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;
Maria Tindara Scolaro, Simonetta Spatafora, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario- Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti

N. 10541/2018 REG.RIC.
Maria Teresa Fimognari e Paola Martino non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Salvatore Di Fit, via dei Mille n. 3;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto prot. n. 1134. del 24-07-2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione generale per il personale scolastico di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;
- dell'elenco, allegato al decreto de quo, dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie
speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;
- del punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno 23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e, successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le credenziali all'area "Altri servizi" di Polis;

N. 10541/2018 REG.RIC.
- del decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le
istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n.
8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura
concorsuale";
- ove e per quanto occorra, del decreto n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, recante "Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208", pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 220 del 20 settembre 2017, nella parte in cui all'art. 8, comma 2, stabilisce che "Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello
dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile";
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi:

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- i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al M.I.U.R. con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018;
- i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black-out;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bruno Anna il 21.8.2019:
- del decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse delle ricorrenti, non dichiarate vincitrici ed inserite nella graduatoria di merito con riserva;
- dell'elenco, allegato al decreto de quo, dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali;
- dell'elenco, allegato al decreto di cui sopra, dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero

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dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;
- della nota prot. n. 0013453 del 08.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente Bruno Anna dall'assunzione;
- della nota prot. n. 0014913 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente Lo Iacono Filippa dall'assunzione;
- di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli indicati;
c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alati Francesco il 31.10.2019: - del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti;
- decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria e della successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali;
- di eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro firmati dai singoli vincitori;
- di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli indicati;
d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Testaverde Celeste il 6.11.2019:
- del Decreto prot. 0001205, del 01.08.2019, del Capo Dipartimento del Ministero

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dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - direzione generale per il personale scolastico, di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati, nella parte in cui non riporta il nominativo dei ricorrenti nella graduatoria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2020 tenutasi con le modalità di cui all'articolo 84 del decreto legge n. 18/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe hanno impugnato con ricorso collettivo gli atti con cui il M.I.U.R. ha ritenuto non superate le prove preselettive dagli stessi sostenute
nell'ambito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.
2. Con le pronunce del 29 settembre e del 12 ottobre 2018 questa Sezione ha rigettato l'istanza cautelare. Avverso il diniego i ricorrenti hanno proposto appello ottenendo il decreto cautelare n. 6013/2018 con il quale il Consiglio di Stato ha consentito la loro ammissione alle prove scritte "con riserva".
3. L'Amministrazione resistente si è costituita formalmente in giudizio il 26 ottobre 2018, con atto di stile depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
4. In sede di delibazione collegiale della questione cautelare da parte del giudice amministrativo di appello, con l'ordinanza n. 4007/2019 del 5 agosto 2019, gli

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effetti provvisori del precedente decreto monocratico sono stati confermati esclusivamente nei confronti delle ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa le quali, medio tempore, hanno sostenuto e superato tutte le prove concorsuali.
5. Il 21 agosto 2019, previa costituzione dell'Avv. Oreste Morcavallo quale loro ulteriore procuratore rispetto ai precedenti, le ricorrenti in parola hanno impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e le successive sue rettifiche, unitamente ai discendenti provvedimenti emessi dagli U.S.R., nella parte in cui venivano considerate idonee "con riserva" anziché vincitrici di concorso a pieno titolo.
6. Con decreto n. 5543/2019 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di tutela cautelare ex art. 56 c.p.a. non ritenendo integrato, nella fattispecie, il requisito dell'estrema gravità ed urgenza, per poi procedere alla concessione della tutela cautelare collegiale con ordinanza n. 6499 del 9 ottobre 2019.
7. Il 10 ottobre 2019 si è costituito in giudizio il nuovo procuratore nominato dalle ricorrenti Scolaro Maria Tindara e Spatafora Simonetta, riservandosi la facoltà di produrre ulteriori memorie.
8. Il 31 ottobre 2019 i ricorrenti Alati Francesco, Baldoni Carla, Catalano Maria Pia, Grossi Mara, Panzarella Angela, Pelliccia Angela e Spadafora Anna, ammessi interinalmente alle prove scritte per effetto della tutela cautelare monocratica accordata dal Consiglio di Stato non confermata in sede collegiale, hanno impugnato anch'essi, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e le successive rettifiche, lamentando la mancata ammissione alle prove orali disposta con il Decreto M.I.U.R. n. 395/2019.
9. Il 6 novembre 2019 anche le ricorrenti Testaverde Celeste e Cannavò Giovanna hanno impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e le successive rettifiche, chiedendone l'annullamento.
10. Il 5 dicembre 2019 la sola ricorrente Franzoni Simonetta ha chiesto di ottenere l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6499/2019 precedentemente emessa da

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questo Tribunale e non adempiuta dall'Amministrazione resistente, al fine di ottenere l'immissione in ruolo.
11. Con ordinanza n. 354 del 10 gennaio 2020 questa Sezione ha ordinato al M.I.U.R. di dare esecuzione alle misure cautelari precedentemente disposte nei confronti di Franzoni Simonetta nel termine di quarantacinque giorni, nominando un Commissario ad acta.
12. Con memoria depositata il 24 aprile 2020 il procuratore delle ricorrenti Bruno Anna, Lo Iacono Filippa e Franzoni Simonetta ha chiesto il consolidamento delle loro posizioni. Ciò nella considerazione che, giovandosi della tutela cautelare, hanno superato sia la prova scritta che quella orale divenendo vincitrici della procedura selettiva in parola.
13. Il 24 aprile 2020 è stato depositato l'atto di intervento ad opponendum da parte di candidati che pur avendo superato le prove selettive non sono stati dichiarati vincitori, in quanto classificati oltre il numero dei posti messi a concorso. Quest'ultimi chiedono, da un lato, che non sia dato luogo al consolidamento delle posizioni acquisite dalle tre ricorrenti di cui sopra, attesa la natura eminentemente provvisoria della tutela cautelare che necessita di una pronuncia favorevole nel merito per vedere definitivamente stabilizzati i suoi effetti e, dall'altro, il rigetto nel merito del ricorso principale e degli atti di motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in quanto infondati.
14. Con memoria di replica del 27 aprile 2020 le ricorrenti Bruno Anna, Lo Iacono Filippa e Franzoni Simonetta hanno contestato le argomentazioni degli intervenienti evidenziando altresì la loro carenza di interesse ad intervenire, atteso che risultano collocati nella graduatoria finale, a differenza delle ricorrenti in parola, ben oltre i posti messi a concorso. Le ricorrenti in argomento, hanno altresì precisato come la prova preselettiva non possa essere attratta nel genus delle prove concorsuali, in quanto mero modulo organizzativo sul quale l'Amministrazione può fare affidamento per la gestione di procedure che interessano un numero cospicuo

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di aspiranti candidati.
15. Con ulteriore atto depositato il 4 maggio 2020 il procuratore costituito degli intervenienti, contestando il contenuto delle memorie di replica delle ricorrenti de quibus, ha rimarcato l'inconferenza delle considerazioni ivi contenute, posto che non troverebbe più spazio l'invocata distinzione tra candidati collocati in posizione utile o meno nella graduatoria finale, visto che il d.l. n° 162/2019, convertito con legge n. 8/2020, ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 2 del d.l. n° 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2019, con il quale è stata prevista l'assunzione, dopo la nomina dei vincitori e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, anche degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del suindicato concorso.
16. Il 13 maggio 2020 la parte Panzarella Angela ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso in epigrafe.
17. Il 19 maggio 2020 le ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa hanno depositato un'ulteriore replica con la quale hanno insistito per l'applicazione del principio del "consolidamento" nei loro confronti contestando in nuce l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum di cui sopra.
18. Con atti del 22 e 23 maggio 2020 sia gli intervenienti che le ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa hanno depositato brevi note in vista dell'udienza del 26 maggio 2020.
19. All'udienza fissata per il 26 maggio 2020, tenutasi con le modalità di cui all'art. 84 del d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati.
DIRITTO
1.1 L'odierna controversia prende le mosse dal ricorso presentato dai ricorrenti elencati in epigrafe con il quale hanno contestato oltre al mancato superamento della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n.

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1259 del 23 novembre 2017 anche, in subordine, l'illegittimità delle modalità con cui è stata condotta la prova stessa chiedendone l'annullamento. In conseguenza della tutela cautelare concessa dal Consiglio di Stato gli stessi hanno sostenuto "con riserva" le prove selettive della procedura concorsuale. Solamente tre di loro, tuttavia, sono riuscite a superarle collocandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo.
1.2 Quest'ultime, hanno impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale chiedendo di essere assunte senza alcuna riserva, ritenendo consolidata la loro posizione soggettiva per effetto del superamento delle prove concorsuali e della loro immissione in ruolo entrambe avvenute per effetto della tutela cautelare concessa in sede giurisdizionale.
1.3 Ulteriori atti di motivi aggiunti sono stati presentati da due distinti gruppi di candidati che hanno partecipato alle prove concorsuali "con riserva" senza superarle.
1.4 Nel giudizio così articolato sono altresì intervenuti, a sostegno delle ragioni dell'Amministrazione, altri partecipanti al concorso che, pur avendo superato tutte le prove (preselettiva compresa) sono risultati idonei ma non vincitori in quanto collocati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso.
2. Il Collegio ritiene anzitutto di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti presentati dalla ricorrente Panzarella Angela per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della dichiarazione depositata a mezzo dei suoi procuratori il 13 maggio 2020.
3. In secondo luogo, occorre poi esaminare l'eccezione di inammissibilità con riferimento all'atto di intervento ad opponendum sollevata dalle ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa.
L'eccezione va disattesa.
L'intervento ad opponendum nel giudizio amministrativo, per consolidata giurisprudenza, è consentito a qualsiasi soggetto titolare di un interesse che sia dipendente rispetto a quello azionato in via principale, o ad esso accessorio, ovvero

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sia comunque sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati. In altri termini, dovendo gli intervenienti essere in grado di trarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'odierno intervento sia ammissibile.
Avendo invero il Legislatore disposto che la graduatoria del concorso in argomento sia utilizzata, tramite scorrimento, per assumere i concorrenti ivi collocati nel limite dei futuri fabbisogni annuali di dirigenti scolastici, appare evidente come l'accoglimento dell'odierno gravame incida negativamente sulle future possibilità di assunzione degli intervenienti che, dal canto loro, subiscono un nocumento dalla presenza nella graduatoria finale di soggetti ammessi a partecipare al concorso per l'effetto della tutela cautelare concessa in sede giurisdizionale.
4.1 In secondo luogo, il Collegio ritiene di dover esaminare la domanda formulata dalle ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa per ottenere una pronuncia dichiarativa del consolidamento della loro posizione, in considerazione del superamento della prova scritta e orale e della loro collocazione in posizione utile in graduatoria per la successiva immissione in ruolo.
La domanda non può trovare accoglimento.
4.2 Come anche evidenziato dagli intervenienti, il consolidamento non può essere considerato un istituto di carattere generale, attesa la sua capacità di produrre una significativa deviazione rispetto agli effetti tipici della tutela cautelare. Quest'ultima, invero, è chiamata ad assolvere ad una funzione eminentemente conservativa della posizione giuridica dei ricorrenti evitando che la stessa, nelle more del giudizio, possa essere incisa in modo definitivo e non riparabile da un'azione amministrativa illegittima, rendendo inutile l'invocata tutela giurisdizionale. Il principio generale della strumentalità della fase cautelare rispetto all'effettività della tutela determina che la prima non possa, di regola, comportare effetti stabili per l'ordinamento che devono restare appannaggio del giudizio di merito, essendo i provvedimenti cautelari emanati rebus sic stantibus.

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4.3 Tanto premesso, occorre evidenziare come l'invocato meccanismo del consolidamento affonda le sue radici nell'art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2005, ove statuisce: "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". La disposizione, in grado di produrre una deroga agli effetti interinali del giudizio cautelare trova applicazione con riferimento alle sole abilitazioni, come peraltro evidenziato nella rubrica dell'articolo richiamato. Il consolidamento, dunque, non può essere considerato un congegno avente portata generale e, in quanto tale, applicabile anche ai pubblici concorsi, con conseguente impossibilità che un candidato ammesso a sostenere le prove selettive "con riserva" possa ottenere il bene della vita per il solo fatto di averle superate. La posizione raggiunta in virtù della tutela cautelare deve pertanto essere ritenuta provvisoria necessitando, per la sua definitiva stabilizzazione, di una pronuncia nel merito con la quale venga confermato il primigenio giudizio sull'illegittimità dell'azione amministrativa effettuato in sede cautelare solo a seguito di una delibazione sommaria tipica di tale fase processuale.
4.4 A ben vedere, il tratto distintivo dei pubblici concorsi rispetto alle procedure selettive per le abilitazioni è rappresentato dalla presenza, nei primi, dei controinteressati, ossia di candidati che pur avendo sostenuto con successo tutte le prove concorsuali (preselettiva compresa) hanno raggiunto un punteggio che non consente loro di essere dichiarati vincitori, essendosi collocati in graduatoria in posizioni successive rispetto al numero dei posti messi a concorso. La presenza di portatori di un interesse uguale ma di segno contrario rispetto ai ricorrenti postula la necessità che il ricorso principale debba trovare accoglimento al fine di consentire la definitiva stabilizzazione degli effetti prodotti dalla graduatoria finale

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del concorso. Diversamente opinando si finirebbe per arrecare un evidente pregiudizio ai controinteressati che verrebbero scavalcati in graduatoria da candidati che, ad un successivo e più attento esame della res controversa, non avrebbero nemmeno potuto partecipare alle prove scritte ed orali. Ciò in quanto il mancato accoglimento del ricorso principale postula la cessazione degli effetti interinali prodotti in sede cautelare, con conseguente esclusione dal concorso dei ricorrenti per mancato superamento della prova preselettiva.
5.1 Tanto premesso, il Collegio intende procedere all'esame del ricorso principale che, con riferimento alla domanda intesa ad ottenere l'annullamento degli atti con i quali l'Amministrazione ha escluso i ricorrenti dal novero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, si affida alle seguenti censure:
- ambiguità di alcuni quesiti somministrati nella prova preselettiva che riportavano risposte opinabili e/o errate ovvero più risposte considerabili esatte;
- illogicità e violazione della par condicio dei concorrenti, per essersi la p.a. riservata la facoltà di verificare i requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura, senza procedere a tale accertamento prima dell'individuazione dei concorrenti da ammettere alla prova preselettiva;
- violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 2 bis del D.P.R. n. 487/94, per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, mediante una prova preselettiva protesa a verificare in maniera meramente nozionistica la loro preparazione, determinando una soglia di sbarramento eccessivamente ed arbitrariamente elevata;
5.2 Con riferimento alla domanda subordinata con cui si è chiesto l'annullamento della prova preselettiva i ricorrenti hanno invece esposto le seguenti doglianze:
- mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale;
- mancata concessione a tutti i candidati della possibilità di conoscere il risultato

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conseguito al termine dello svolgimento della prova preselettiva;
- mancata formulazione di quesiti inerenti a tutte le aree tematiche indicate nel bando di concorso;
- discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi;
- violazione dei principi di imparzialità e segretezza della prova preselettiva, determinato dall'acquisizione del codice fiscale dei candidati prima della determinazione del risultato;
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
6. Con la prima censura parte ricorrente lamenta l'ambiguità delle risposte contenute in una parte dei cento quesiti sorteggiati per lo svolgimento della prova preselettiva. Nello specifico con il ricorso viene contestata la risposta considerata esatta dal Ministero con riferimento a sei quesiti che, invece, ammetterebbero più di una risposta corretta.
Il motivo è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza.
Dalla censura formulata dai ricorrenti, invero, non risulta possibile cogliere il grado di compromissione dell'esito delle loro prove derivante dalle asserite irregolarità contenute nei quesiti (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, n.3926/2015). Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita alcuna prova che qualora le risposte alle domande contestate fossero state ritenute esatte ciò avrebbe consentito ai ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta. Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3376/2020 "E', infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio [...]. In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve

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risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che - in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara - dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, n.2534; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 2015, n. 4209).
Ad ogni modo, il Collegio ritiene altresì di aderire alla prevalente giurisprudenza (cfr. parere n. 644/2017, Consiglio di Stato, Sezione II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz
formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché ... della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670)".
7. Con la seconda doglianza parte ricorrente lamenta la mancata verifica dei requisiti in capo ai candidati da parte dell'Amministrazione prima della loro ammissione alla prova preselettiva. Con il bando, invero, il Ministero si è riservato la possibilità di accertare in qualsiasi momento della procedura il possesso dei requisiti previsti in capo ai concorrenti. I ricorrenti, ritengono tale circostanza

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fortemente lesiva dei principi di buona amministrazione, posto che la mancata verifica preliminare dei requisiti comporta la possibilità che soggetti privi di tali caratteristiche siano ammessi alla prova scritta occupando così indebitamente i ridotti posti disponibili e sottraendoli ai candidati in regola che non hanno superato la prova preselettiva.
La censura è inammissibile per carenza di interesse.
I ricorrenti, invero, sono stati ammessi a partecipare alla prova preselettiva non avendo poi potuto partecipare alle prove concorsuali per aver ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello necessario per proseguire. In altri termini, non si rinviene alcun nesso eziologico tra la pretesa illegittima ammissione alla prova preselettiva di concorrenti in ipotesi privi dei requisiti di partecipazione e la posizione soggettiva dei ricorrenti, che hanno partecipato alla prova preselettiva non superandola. Da ciò discende la loro carenza di interesse a dolersi dell'ammissione alla prova preselettiva di altri candidati asseritamente non titolati.
In secondo luogo, comunque, la richiamata disposizione di cui all'art. 3, co. 6 del bando di concorso non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte dei ricorrenti che, come si evince in epigrafe, si sono limitati ad impugnare la lex specialis solo con riferimento all'art. 6, co. 8.
Ad ogni modo, la censura appare essere comunque infondata nel merito. Come recentemente precisato con la sentenza n. 4050/2020 di questa Sezione, invero, "risponde ad una istanza e a delle logiche di buon andamento e buona amministrazione il riservare la fase di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati, all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali, onde circoscrivere l'espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale". Sul punto, va altresì soggiunto che la circostanza che l'Amministrazione si riservi la facoltà di verificare ognitempo il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati non postula certo che alla procedura concorsuale in parola partecipino indiscriminatamente soggetti privi

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dei requisiti. Come precisato nella sentenza richiamata "Va infatti tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al concorso sotto l'egida di una clausola di auto responsabilizzazione, che l'ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione. Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l'attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati". Il tutto in conformità con il canone di economia procedimentale che deve sempre ammantare l'esercizio dell'attività amministrativa e che, nel caso di specie, porta a ritenere del tutto legittima la previsione secondo cui l'attività di verifica in parola venga esercitata nei soli confronti dei soggetti che abbiano vinto il concorso.
8. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché dell'art. 7, co. 2 bis del D.P.R. n. 487/94, per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alle prove concorsuali, a seguito della preselettiva, un numero eccessivamente ristretto di candidati. A parere dei ricorrenti, in particolare, si sarebbe proceduto ad una verifica meramente nozionistica della loro preparazione, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta. A dimostrazione di ciò il punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta è risultato essere pari a 71/100, attestandosi ad un livello ben superiore alla soglia della sufficienza.
Le doglianze sono infondate.
Come rilevato dalla sentenza n. 13805/2019 di questa Sezione, per quanto riguarda "la soglia minima di sbarramento, è da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell'espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della

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Pubblica Amministrazione.
In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015, Tar Lazio).
La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.
Si consideri, inoltre, che il principio secondo cui l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta della soglia dei candidati da ammettere, in caso di preselezione, alle successive fasi concorsuali è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5645/2018, ove è stata altresì ricordata la funzione di "filtro" svolta dalla prova preselettiva, il cui scopo è quello di consentire una preliminare scrematura dei candidati, funzionale ad assicurare l'economicità e la celerità del procedimento. La giurisprudenza, peraltro, ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni che spetta all'amministrazione decidere, di volta in volta, in base alle esigenze del caso concreto, il numero massimo dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte dopo la preselezione (cfr. Tar Lazio-Roma, sent. n. 3190/2018 e n. 11347/2017).
9. In subordine all'annullamento degli atti impugnati con cui nono sono stati ammessi alla prova scritta del concorso in argomento, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'intera prova selettiva deducendo, in primo luogo, il mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale. Ciò sarebbe stato dovuto ad un black-out che avrebbe riguardato alcune sedi del

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sud Italia. Lamentano i ricorrenti che in tali sedi non solo i candidati avrebbero avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici ma che gli stessi sarebbero stati anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande. Il motivo di ricorso non coglie nel segno e va disatteso.
Va infatti rimarcato che le eccezioni al principio di unicità della prova sono consentite in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile sospensione nello svolgimento delle stesse determinato da un malfunzionamento nell'erogazione del servizio elettrico. Sul punto, peraltro, le deduzioni dei ricorrenti sono generiche e non offrono alcuna dimostrazione circa l'effettivo ed indebito vantaggio che, a loro dire, avrebbero conseguito i concorrenti delle sedi interessate al black-out.
Al riguardo, la Sezione, in relazione ad analoga deduzione in occasione del precedente concorso per dirigenti scolastici ha sancito che "con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate". Ancora, questo T.A.R., con sentenza n. 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto "la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza

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della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante" (...) "in assenza di precise adduzioni" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria".
10. Con un'ulteriore censura parte ricorrente lamenta che non è stato consentito a tutti i candidati di ricevere il risultato conseguito al termine dello svolgimento della prova preselettiva, come invece indicato nel bando di concorso. Sostengono i ricorrenti che in taluni casi il risultato sia stato visionabile solo ex post mediante l'accesso all'area riservata della piattaforma "Polis".
La doglianza è inammissibile per carenza di interesse e di specificità ex art. 40, co. 1, lett. d).
In disparte il fatto che con il ricorso non sia stata fornita alcuna dimostrazione con riferimento alla circostanza lamentata, il Collegio ritiene che anche laddove questa si fosse effettivamente verificata non avrebbe comunque potuto comportare l'annullamento della prova preselettiva. Ciò nella considerazione che la visualizzazione del risultato ottenuto si colloca in un momento successivo rispetto al perfezionamento della prova di esame. In altri termini, la comunicazione in via successiva del punteggio non appare in grado di incidere sul risultato ottenuto che è determinato dal numero di risposte corrette con riferimento ai quesiti formulati. Sul punto, parte ricorrente ritiene che la circostanza che il punteggio, in alcuni casi, non sia stato restituito al termine della prova insinuerebbe dei dubbi sul fatto che i punteggi possano aver subito delle modifiche prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta. La censura da questo punto di vista è estremamente generica, non essendo circostanziata né corroborata da elementi probatori specifici atti a consentirle di superare i confini della mera ipotesi. Tanto basta per determinare la sua inammissibilità.
11. Terza censura a sostegno della domanda intesa ad ottenere l'annullamento della prova preselettiva si appunta sulla circostanza che il Ministero intimato non avrebbe formulato i quesiti relativi alla prova preselettiva coinvolgendo tutte le aree

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tematiche oggetto di esame indicate nel bando di concorso, contravvenendo così alle disposizioni della lex specialis.
Anche questo motivo non appare meritevole di pregio.
All'art. 6, co. 3 del bando di concorso, segnatamente, viene precisato che i cento quesiti su cui è stata articolata la prova preselettiva avrebbero riguardato una serie di aree tematiche. Ciò non significa, tuttavia, che ogni singola materia avrebbe dovuto necessariamente essere compendiata in uno specifico quesito o che vi dovesse essere un sostanziale equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche. A prescindere dalla possibilità che un quesito ben possa comunque fare riferimento, in modo diretto o indiretto, ad una pluralità di materie, nel caso di specie il Collegio non ravvede comunque alcuna violazione del bando del concorso. E' lo stesso art. 6, co. 4, invero, a prevedere che "I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4.000 quesiti" resi noti ai candidati almeno venti giorni prima della prova per la loro preparazione. L'individuazione randomica delle domande d'esame, così come prevista dalla lex specialis, rende ictu oculi plausibile che non tutte le materie fossero oggetto di una specifica domanda ovvero che più quesiti riguardassero una sola materia.
12. I ricorrenti hanno ulteriormente lamentato la discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi.
Il motivo è inammissibile per carenza di specificità ex art. 40, co. 1, lett. d).
La censura, invero, risulta essere estremamente generica e non fornisce alcuna dimostrazione né che i ricorrenti siano stati effettivamente impegnati in tali attività né che la contestualità del periodo di preparazione concesso per la prova con lo svolgimento degli esami di maturità si sia rivolto a vantaggio degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia che non sono stati coinvolti in dette attività istituzionali. Né tantomeno risulta essere stata dimostrata l'effettiva incidenza

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negativa che questa circostanza avrebbe avuto sui candidati che non hanno superato la prova preselettiva. Ad ogni modo, il Collegio ritiene che l'individuazione della data di svolgimento delle prove concorsuali rientri nell'ampia discrezionalità rimessa all'Amministrazione che, nel caso di specie, non risulta inficiata da vizi macroscopici in grado di determinare l'illegittimità della scelta effettuata.
13. Ultimo motivo di ricorso su cui si appunta la richiesta di parte ricorrente con riferimento all'annullamento della prova preselettiva è rappresentato dall'asserita violazione dei principi di imparzialità e segretezza, prodotta dall'acquisizione del codice fiscale dei candidati prima della determinazione del risultato. In particolare, parte ricorrente lamenta che i candidati, al termine della prova, hanno dovuto inserire il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica.
Anche questa censura è infondata.
Sul punto, il Collegio intende soffermarsi sulla portata che il principio dell'anonimato deve assumere nelle selezioni caratterizzate dalla somministrazione di quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati. Come recentemente precisato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7005/2019 "Si tratta, infatti, di una tipologia di selezione che esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso. Dalla diversità tra le due tipologie di selezione, l'una basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, l'altra su un giudizio oggettivo e meccanicamente determinato, discende che nel primo caso il principio di anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato, mentre nel secondo deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell'assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell'esito della correzione automatica". In altri termini, nel caso di quiz con correzione automatizzata diventa irrilevante l'identificazione del

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candidato, che può addirittura agevolare le procedure informatizzate. Il principio dell'anonimato, in tali casi, non perde il suo valore ma subisce una deviazione del proprio oggetto. "Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l'identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell'automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa. Fermo restando, che la rilevanza ai fini della illegittimità rilevante presuppone comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell'automatismo tecnico" (Sulla questione cfr. Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, n. 4194 del 2019; ordinanza, Sez. VI, n. 304 del 2018; T.a.r. per il Lazio- Roma, n. 738 e n. 9591 del 2018).
14. Per le ragioni suesposte il ricorso va in parte dichiarato inammissibile mentre in parte va respinto. La sorte del ricorso principale determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti. Con riferimento alla ricorrente Panzarella Angela, invece, viene dichiarata l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti dalla stessa presentati per sopravvenuta carenza di interesse, come già precisato al precedente punto 3. di questa sentenza.
15. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe
proposti:
a) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso ed i

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motivi aggiunti proposti dalla ricorrente Panzarella Angela per sopravvenuta carenza di interesse;
b) dichiara in parte inammissibile ed in parte respinge il ricorso principale;
c) dichiara improcedibili tutti gli atti di motivi aggiunti presentati per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Daniele Profili, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE Daniele Profili
IL PRESIDENTE Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO

Da: @@@09/06/2020 19:29:35
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N. _____/____ REG.PROV.COLL. N. 10541/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10541 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano, Maria Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
Tiziana Amato, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavo', Francesca Cecchi, Andrea Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola Colo', Rossana Cursio, Laura Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila

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Fantoni, Federica Farina, Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4;
Anna Bruno, Simonetta Franzoni, Filippa Lo Iacono, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;
Maria Tindara Scolaro, Simonetta Spatafora, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario- Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti

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Maria Teresa Fimognari e Paola Martino non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Salvatore Di Fit, via dei Mille n. 3;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto prot. n. 1134. del 24-07-2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione generale per il personale scolastico di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;
- dell'elenco, allegato al decreto de quo, dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie
speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;
- del punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno 23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e, successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le credenziali all'area "Altri servizi" di Polis;

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- del decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le
istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n.
8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura
concorsuale";
- ove e per quanto occorra, del decreto n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, recante "Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208", pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 220 del 20 settembre 2017, nella parte in cui all'art. 8, comma 2, stabilisce che "Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello
dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile";
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi:

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- i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al M.I.U.R. con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018;
- i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black-out;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bruno Anna il 21.8.2019:
- del decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse delle ricorrenti, non dichiarate vincitrici ed inserite nella graduatoria di merito con riserva;
- dell'elenco, allegato al decreto de quo, dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali;
- dell'elenco, allegato al decreto di cui sopra, dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero

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dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;
- della nota prot. n. 0013453 del 08.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente Bruno Anna dall'assunzione;
- della nota prot. n. 0014913 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente Lo Iacono Filippa dall'assunzione;
- di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli indicati;
c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alati Francesco il 31.10.2019: - del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti;
- decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria e della successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali;
- di eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro firmati dai singoli vincitori;
- di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli indicati;
d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Testaverde Celeste il 6.11.2019:
- del Decreto prot. 0001205, del 01.08.2019, del Capo Dipartimento del Ministero

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dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - direzione generale per il personale scolastico, di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati, nella parte in cui non riporta il nominativo dei ricorrenti nella graduatoria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2020 tenutasi con le modalità di cui all'articolo 84 del decreto legge n. 18/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe hanno impugnato con ricorso collettivo gli atti con cui il M.I.U.R. ha ritenuto non superate le prove preselettive dagli stessi sostenute
nell'ambito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.
2. Con le pronunce del 29 settembre e del 12 ottobre 2018 questa Sezione ha rigettato l'istanza cautelare. Avverso il diniego i ricorrenti hanno proposto appello ottenendo il decreto cautelare n. 6013/2018 con il quale il Consiglio di Stato ha consentito la loro ammissione alle prove scritte "con riserva".
3. L'Amministrazione resistente si è costituita formalmente in giudizio il 26 ottobre 2018, con atto di stile depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
4. In sede di delibazione collegiale della questione cautelare da parte del giudice amministrativo di appello, con l'ordinanza n. 4007/2019 del 5 agosto 2019, gli

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effetti provvisori del precedente decreto monocratico sono stati confermati esclusivamente nei confronti delle ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa le quali, medio tempore, hanno sostenuto e superato tutte le prove concorsuali.
5. Il 21 agosto 2019, previa costituzione dell'Avv. Oreste Morcavallo quale loro ulteriore procuratore rispetto ai precedenti, le ricorrenti in parola hanno impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e le successive sue rettifiche, unitamente ai discendenti provvedimenti emessi dagli U.S.R., nella parte in cui venivano considerate idonee "con riserva" anziché vincitrici di concorso a pieno titolo.
6. Con decreto n. 5543/2019 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di tutela cautelare ex art. 56 c.p.a. non ritenendo integrato, nella fattispecie, il requisito dell'estrema gravità ed urgenza, per poi procedere alla concessione della tutela cautelare collegiale con ordinanza n. 6499 del 9 ottobre 2019.
7. Il 10 ottobre 2019 si è costituito in giudizio il nuovo procuratore nominato dalle ricorrenti Scolaro Maria Tindara e Spatafora Simonetta, riservandosi la facoltà di produrre ulteriori memorie.
8. Il 31 ottobre 2019 i ricorrenti Alati Francesco, Baldoni Carla, Catalano Maria Pia, Grossi Mara, Panzarella Angela, Pelliccia Angela e Spadafora Anna, ammessi interinalmente alle prove scritte per effetto della tutela cautelare monocratica accordata dal Consiglio di Stato non confermata in sede collegiale, hanno impugnato anch'essi, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e le successive rettifiche, lamentando la mancata ammissione alle prove orali disposta con il Decreto M.I.U.R. n. 395/2019.
9. Il 6 novembre 2019 anche le ricorrenti Testaverde Celeste e Cannavò Giovanna hanno impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e le successive rettifiche, chiedendone l'annullamento.
10. Il 5 dicembre 2019 la sola ricorrente Franzoni Simonetta ha chiesto di ottenere l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6499/2019 precedentemente emessa da

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questo Tribunale e non adempiuta dall'Amministrazione resistente, al fine di ottenere l'immissione in ruolo.
11. Con ordinanza n. 354 del 10 gennaio 2020 questa Sezione ha ordinato al M.I.U.R. di dare esecuzione alle misure cautelari precedentemente disposte nei confronti di Franzoni Simonetta nel termine di quarantacinque giorni, nominando un Commissario ad acta.
12. Con memoria depositata il 24 aprile 2020 il procuratore delle ricorrenti Bruno Anna, Lo Iacono Filippa e Franzoni Simonetta ha chiesto il consolidamento delle loro posizioni. Ciò nella considerazione che, giovandosi della tutela cautelare, hanno superato sia la prova scritta che quella orale divenendo vincitrici della procedura selettiva in parola.
13. Il 24 aprile 2020 è stato depositato l'atto di intervento ad opponendum da parte di candidati che pur avendo superato le prove selettive non sono stati dichiarati vincitori, in quanto classificati oltre il numero dei posti messi a concorso. Quest'ultimi chiedono, da un lato, che non sia dato luogo al consolidamento delle posizioni acquisite dalle tre ricorrenti di cui sopra, attesa la natura eminentemente provvisoria della tutela cautelare che necessita di una pronuncia favorevole nel merito per vedere definitivamente stabilizzati i suoi effetti e, dall'altro, il rigetto nel merito del ricorso principale e degli atti di motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in quanto infondati.
14. Con memoria di replica del 27 aprile 2020 le ricorrenti Bruno Anna, Lo Iacono Filippa e Franzoni Simonetta hanno contestato le argomentazioni degli intervenienti evidenziando altresì la loro carenza di interesse ad intervenire, atteso che risultano collocati nella graduatoria finale, a differenza delle ricorrenti in parola, ben oltre i posti messi a concorso. Le ricorrenti in argomento, hanno altresì precisato come la prova preselettiva non possa essere attratta nel genus delle prove concorsuali, in quanto mero modulo organizzativo sul quale l'Amministrazione può fare affidamento per la gestione di procedure che interessano un numero cospicuo

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di aspiranti candidati.
15. Con ulteriore atto depositato il 4 maggio 2020 il procuratore costituito degli intervenienti, contestando il contenuto delle memorie di replica delle ricorrenti de quibus, ha rimarcato l'inconferenza delle considerazioni ivi contenute, posto che non troverebbe più spazio l'invocata distinzione tra candidati collocati in posizione utile o meno nella graduatoria finale, visto che il d.l. n° 162/2019, convertito con legge n. 8/2020, ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 2 del d.l. n° 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2019, con il quale è stata prevista l'assunzione, dopo la nomina dei vincitori e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, anche degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del suindicato concorso.
16. Il 13 maggio 2020 la parte Panzarella Angela ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso in epigrafe.
17. Il 19 maggio 2020 le ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa hanno depositato un'ulteriore replica con la quale hanno insistito per l'applicazione del principio del "consolidamento" nei loro confronti contestando in nuce l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum di cui sopra.
18. Con atti del 22 e 23 maggio 2020 sia gli intervenienti che le ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa hanno depositato brevi note in vista dell'udienza del 26 maggio 2020.
19. All'udienza fissata per il 26 maggio 2020, tenutasi con le modalità di cui all'art. 84 del d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati.
DIRITTO
1.1 L'odierna controversia prende le mosse dal ricorso presentato dai ricorrenti elencati in epigrafe con il quale hanno contestato oltre al mancato superamento della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n.

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1259 del 23 novembre 2017 anche, in subordine, l'illegittimità delle modalità con cui è stata condotta la prova stessa chiedendone l'annullamento. In conseguenza della tutela cautelare concessa dal Consiglio di Stato gli stessi hanno sostenuto "con riserva" le prove selettive della procedura concorsuale. Solamente tre di loro, tuttavia, sono riuscite a superarle collocandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo.
1.2 Quest'ultime, hanno impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale chiedendo di essere assunte senza alcuna riserva, ritenendo consolidata la loro posizione soggettiva per effetto del superamento delle prove concorsuali e della loro immissione in ruolo entrambe avvenute per effetto della tutela cautelare concessa in sede giurisdizionale.
1.3 Ulteriori atti di motivi aggiunti sono stati presentati da due distinti gruppi di candidati che hanno partecipato alle prove concorsuali "con riserva" senza superarle.
1.4 Nel giudizio così articolato sono altresì intervenuti, a sostegno delle ragioni dell'Amministrazione, altri partecipanti al concorso che, pur avendo superato tutte le prove (preselettiva compresa) sono risultati idonei ma non vincitori in quanto collocati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso.
2. Il Collegio ritiene anzitutto di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti presentati dalla ricorrente Panzarella Angela per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della dichiarazione depositata a mezzo dei suoi procuratori il 13 maggio 2020.
3. In secondo luogo, occorre poi esaminare l'eccezione di inammissibilità con riferimento all'atto di intervento ad opponendum sollevata dalle ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa.
L'eccezione va disattesa.
L'intervento ad opponendum nel giudizio amministrativo, per consolidata giurisprudenza, è consentito a qualsiasi soggetto titolare di un interesse che sia dipendente rispetto a quello azionato in via principale, o ad esso accessorio, ovvero

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sia comunque sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati. In altri termini, dovendo gli intervenienti essere in grado di trarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'odierno intervento sia ammissibile.
Avendo invero il Legislatore disposto che la graduatoria del concorso in argomento sia utilizzata, tramite scorrimento, per assumere i concorrenti ivi collocati nel limite dei futuri fabbisogni annuali di dirigenti scolastici, appare evidente come l'accoglimento dell'odierno gravame incida negativamente sulle future possibilità di assunzione degli intervenienti che, dal canto loro, subiscono un nocumento dalla presenza nella graduatoria finale di soggetti ammessi a partecipare al concorso per l'effetto della tutela cautelare concessa in sede giurisdizionale.
4.1 In secondo luogo, il Collegio ritiene di dover esaminare la domanda formulata dalle ricorrenti Bruno Anna, Franzoni Simonetta e Lo Iacono Filippa per ottenere una pronuncia dichiarativa del consolidamento della loro posizione, in considerazione del superamento della prova scritta e orale e della loro collocazione in posizione utile in graduatoria per la successiva immissione in ruolo.
La domanda non può trovare accoglimento.
4.2 Come anche evidenziato dagli intervenienti, il consolidamento non può essere considerato un istituto di carattere generale, attesa la sua capacità di produrre una significativa deviazione rispetto agli effetti tipici della tutela cautelare. Quest'ultima, invero, è chiamata ad assolvere ad una funzione eminentemente conservativa della posizione giuridica dei ricorrenti evitando che la stessa, nelle more del giudizio, possa essere incisa in modo definitivo e non riparabile da un'azione amministrativa illegittima, rendendo inutile l'invocata tutela giurisdizionale. Il principio generale della strumentalità della fase cautelare rispetto all'effettività della tutela determina che la prima non possa, di regola, comportare effetti stabili per l'ordinamento che devono restare appannaggio del giudizio di merito, essendo i provvedimenti cautelari emanati rebus sic stantibus.

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4.3 Tanto premesso, occorre evidenziare come l'invocato meccanismo del consolidamento affonda le sue radici nell'art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2005, ove statuisce: "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". La disposizione, in grado di produrre una deroga agli effetti interinali del giudizio cautelare trova applicazione con riferimento alle sole abilitazioni, come peraltro evidenziato nella rubrica dell'articolo richiamato. Il consolidamento, dunque, non può essere considerato un congegno avente portata generale e, in quanto tale, applicabile anche ai pubblici concorsi, con conseguente impossibilità che un candidato ammesso a sostenere le prove selettive "con riserva" possa ottenere il bene della vita per il solo fatto di averle superate. La posizione raggiunta in virtù della tutela cautelare deve pertanto essere ritenuta provvisoria necessitando, per la sua definitiva stabilizzazione, di una pronuncia nel merito con la quale venga confermato il primigenio giudizio sull'illegittimità dell'azione amministrativa effettuato in sede cautelare solo a seguito di una delibazione sommaria tipica di tale fase processuale.
4.4 A ben vedere, il tratto distintivo dei pubblici concorsi rispetto alle procedure selettive per le abilitazioni è rappresentato dalla presenza, nei primi, dei controinteressati, ossia di candidati che pur avendo sostenuto con successo tutte le prove concorsuali (preselettiva compresa) hanno raggiunto un punteggio che non consente loro di essere dichiarati vincitori, essendosi collocati in graduatoria in posizioni successive rispetto al numero dei posti messi a concorso. La presenza di portatori di un interesse uguale ma di segno contrario rispetto ai ricorrenti postula la necessità che il ricorso principale debba trovare accoglimento al fine di consentire la definitiva stabilizzazione degli effetti prodotti dalla graduatoria finale

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del concorso. Diversamente opinando si finirebbe per arrecare un evidente pregiudizio ai controinteressati che verrebbero scavalcati in graduatoria da candidati che, ad un successivo e più attento esame della res controversa, non avrebbero nemmeno potuto partecipare alle prove scritte ed orali. Ciò in quanto il mancato accoglimento del ricorso principale postula la cessazione degli effetti interinali prodotti in sede cautelare, con conseguente esclusione dal concorso dei ricorrenti per mancato superamento della prova preselettiva.
5.1 Tanto premesso, il Collegio intende procedere all'esame del ricorso principale che, con riferimento alla domanda intesa ad ottenere l'annullamento degli atti con i quali l'Amministrazione ha escluso i ricorrenti dal novero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, si affida alle seguenti censure:
- ambiguità di alcuni quesiti somministrati nella prova preselettiva che riportavano risposte opinabili e/o errate ovvero più risposte considerabili esatte;
- illogicità e violazione della par condicio dei concorrenti, per essersi la p.a. riservata la facoltà di verificare i requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura, senza procedere a tale accertamento prima dell'individuazione dei concorrenti da ammettere alla prova preselettiva;
- violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 2 bis del D.P.R. n. 487/94, per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, mediante una prova preselettiva protesa a verificare in maniera meramente nozionistica la loro preparazione, determinando una soglia di sbarramento eccessivamente ed arbitrariamente elevata;
5.2 Con riferimento alla domanda subordinata con cui si è chiesto l'annullamento della prova preselettiva i ricorrenti hanno invece esposto le seguenti doglianze:
- mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale;
- mancata concessione a tutti i candidati della possibilità di conoscere il risultato

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conseguito al termine dello svolgimento della prova preselettiva;
- mancata formulazione di quesiti inerenti a tutte le aree tematiche indicate nel bando di concorso;
- discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi;
- violazione dei principi di imparzialità e segretezza della prova preselettiva, determinato dall'acquisizione del codice fiscale dei candidati prima della determinazione del risultato;
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
6. Con la prima censura parte ricorrente lamenta l'ambiguità delle risposte contenute in una parte dei cento quesiti sorteggiati per lo svolgimento della prova preselettiva. Nello specifico con il ricorso viene contestata la risposta considerata esatta dal Ministero con riferimento a sei quesiti che, invece, ammetterebbero più di una risposta corretta.
Il motivo è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza.
Dalla censura formulata dai ricorrenti, invero, non risulta possibile cogliere il grado di compromissione dell'esito delle loro prove derivante dalle asserite irregolarità contenute nei quesiti (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, n.3926/2015). Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita alcuna prova che qualora le risposte alle domande contestate fossero state ritenute esatte ciò avrebbe consentito ai ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta. Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3376/2020 "E', infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio [...]. In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve

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risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che - in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara - dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, n.2534; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 2015, n. 4209).
Ad ogni modo, il Collegio ritiene altresì di aderire alla prevalente giurisprudenza (cfr. parere n. 644/2017, Consiglio di Stato, Sezione II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz
formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché ... della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670)".
7. Con la seconda doglianza parte ricorrente lamenta la mancata verifica dei requisiti in capo ai candidati da parte dell'Amministrazione prima della loro ammissione alla prova preselettiva. Con il bando, invero, il Ministero si è riservato la possibilità di accertare in qualsiasi momento della procedura il possesso dei requisiti previsti in capo ai concorrenti. I ricorrenti, ritengono tale circostanza

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fortemente lesiva dei principi di buona amministrazione, posto che la mancata verifica preliminare dei requisiti comporta la possibilità che soggetti privi di tali caratteristiche siano ammessi alla prova scritta occupando così indebitamente i ridotti posti disponibili e sottraendoli ai candidati in regola che non hanno superato la prova preselettiva.
La censura è inammissibile per carenza di interesse.
I ricorrenti, invero, sono stati ammessi a partecipare alla prova preselettiva non avendo poi potuto partecipare alle prove concorsuali per aver ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello necessario per proseguire. In altri termini, non si rinviene alcun nesso eziologico tra la pretesa illegittima ammissione alla prova preselettiva di concorrenti in ipotesi privi dei requisiti di partecipazione e la posizione soggettiva dei ricorrenti, che hanno partecipato alla prova preselettiva non superandola. Da ciò discende la loro carenza di interesse a dolersi dell'ammissione alla prova preselettiva di altri candidati asseritamente non titolati.
In secondo luogo, comunque, la richiamata disposizione di cui all'art. 3, co. 6 del bando di concorso non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte dei ricorrenti che, come si evince in epigrafe, si sono limitati ad impugnare la lex specialis solo con riferimento all'art. 6, co. 8.
Ad ogni modo, la censura appare essere comunque infondata nel merito. Come recentemente precisato con la sentenza n. 4050/2020 di questa Sezione, invero, "risponde ad una istanza e a delle logiche di buon andamento e buona amministrazione il riservare la fase di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati, all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali, onde circoscrivere l'espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale". Sul punto, va altresì soggiunto che la circostanza che l'Amministrazione si riservi la facoltà di verificare ognitempo il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati non postula certo che alla procedura concorsuale in parola partecipino indiscriminatamente soggetti privi

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dei requisiti. Come precisato nella sentenza richiamata "Va infatti tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al concorso sotto l'egida di una clausola di auto responsabilizzazione, che l'ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione. Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l'attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati". Il tutto in conformità con il canone di economia procedimentale che deve sempre ammantare l'esercizio dell'attività amministrativa e che, nel caso di specie, porta a ritenere del tutto legittima la previsione secondo cui l'attività di verifica in parola venga esercitata nei soli confronti dei soggetti che abbiano vinto il concorso.
8. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché dell'art. 7, co. 2 bis del D.P.R. n. 487/94, per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alle prove concorsuali, a seguito della preselettiva, un numero eccessivamente ristretto di candidati. A parere dei ricorrenti, in particolare, si sarebbe proceduto ad una verifica meramente nozionistica della loro preparazione, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta. A dimostrazione di ciò il punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta è risultato essere pari a 71/100, attestandosi ad un livello ben superiore alla soglia della sufficienza.
Le doglianze sono infondate.
Come rilevato dalla sentenza n. 13805/2019 di questa Sezione, per quanto riguarda "la soglia minima di sbarramento, è da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell'espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della

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Pubblica Amministrazione.
In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015, Tar Lazio).
La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.
Si consideri, inoltre, che il principio secondo cui l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta della soglia dei candidati da ammettere, in caso di preselezione, alle successive fasi concorsuali è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5645/2018, ove è stata altresì ricordata la funzione di "filtro" svolta dalla prova preselettiva, il cui scopo è quello di consentire una preliminare scrematura dei candidati, funzionale ad assicurare l'economicità e la celerità del procedimento. La giurisprudenza, peraltro, ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni che spetta all'amministrazione decidere, di volta in volta, in base alle esigenze del caso concreto, il numero massimo dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte dopo la preselezione (cfr. Tar Lazio-Roma, sent. n. 3190/2018 e n. 11347/2017).
9. In subordine all'annullamento degli atti impugnati con cui nono sono stati ammessi alla prova scritta del concorso in argomento, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'intera prova selettiva deducendo, in primo luogo, il mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale. Ciò sarebbe stato dovuto ad un black-out che avrebbe riguardato alcune sedi del

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sud Italia. Lamentano i ricorrenti che in tali sedi non solo i candidati avrebbero avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici ma che gli stessi sarebbero stati anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande. Il motivo di ricorso non coglie nel segno e va disatteso.
Va infatti rimarcato che le eccezioni al principio di unicità della prova sono consentite in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile sospensione nello svolgimento delle stesse determinato da un malfunzionamento nell'erogazione del servizio elettrico. Sul punto, peraltro, le deduzioni dei ricorrenti sono generiche e non offrono alcuna dimostrazione circa l'effettivo ed indebito vantaggio che, a loro dire, avrebbero conseguito i concorrenti delle sedi interessate al black-out.
Al riguardo, la Sezione, in relazione ad analoga deduzione in occasione del precedente concorso per dirigenti scolastici ha sancito che "con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate". Ancora, questo T.A.R., con sentenza n. 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto "la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza

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della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante" (...) "in assenza di precise adduzioni" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria".
10. Con un'ulteriore censura parte ricorrente lamenta che non è stato consentito a tutti i candidati di ricevere il risultato conseguito al termine dello svolgimento della prova preselettiva, come invece indicato nel bando di concorso. Sostengono i ricorrenti che in taluni casi il risultato sia stato visionabile solo ex post mediante l'accesso all'area riservata della piattaforma "Polis".
La doglianza è inammissibile per carenza di interesse e di specificità ex art. 40, co. 1, lett. d).
In disparte il fatto che con il ricorso non sia stata fornita alcuna dimostrazione con riferimento alla circostanza lamentata, il Collegio ritiene che anche laddove questa si fosse effettivamente verificata non avrebbe comunque potuto comportare l'annullamento della prova preselettiva. Ciò nella considerazione che la visualizzazione del risultato ottenuto si colloca in un momento successivo rispetto al perfezionamento della prova di esame. In altri termini, la comunicazione in via successiva del punteggio non appare in grado di incidere sul risultato ottenuto che è determinato dal numero di risposte corrette con riferimento ai quesiti formulati. Sul punto, parte ricorrente ritiene che la circostanza che il punteggio, in alcuni casi, non sia stato restituito al termine della prova insinuerebbe dei dubbi sul fatto che i punteggi possano aver subito delle modifiche prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta. La censura da questo punto di vista è estremamente generica, non essendo circostanziata né corroborata da elementi probatori specifici atti a consentirle di superare i confini della mera ipotesi. Tanto basta per determinare la sua inammissibilità.
11. Terza censura a sostegno della domanda intesa ad ottenere l'annullamento della prova preselettiva si appunta sulla circostanza che il Ministero intimato non avrebbe formulato i quesiti relativi alla prova preselettiva coinvolgendo tutte le aree

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tematiche oggetto di esame indicate nel bando di concorso, contravvenendo così alle disposizioni della lex specialis.
Anche questo motivo non appare meritevole di pregio.
All'art. 6, co. 3 del bando di concorso, segnatamente, viene precisato che i cento quesiti su cui è stata articolata la prova preselettiva avrebbero riguardato una serie di aree tematiche. Ciò non significa, tuttavia, che ogni singola materia avrebbe dovuto necessariamente essere compendiata in uno specifico quesito o che vi dovesse essere un sostanziale equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche. A prescindere dalla possibilità che un quesito ben possa comunque fare riferimento, in modo diretto o indiretto, ad una pluralità di materie, nel caso di specie il Collegio non ravvede comunque alcuna violazione del bando del concorso. E' lo stesso art. 6, co. 4, invero, a prevedere che "I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4.000 quesiti" resi noti ai candidati almeno venti giorni prima della prova per la loro preparazione. L'individuazione randomica delle domande d'esame, così come prevista dalla lex specialis, rende ictu oculi plausibile che non tutte le materie fossero oggetto di una specifica domanda ovvero che più quesiti riguardassero una sola materia.
12. I ricorrenti hanno ulteriormente lamentato la discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi.
Il motivo è inammissibile per carenza di specificità ex art. 40, co. 1, lett. d).
La censura, invero, risulta essere estremamente generica e non fornisce alcuna dimostrazione né che i ricorrenti siano stati effettivamente impegnati in tali attività né che la contestualità del periodo di preparazione concesso per la prova con lo svolgimento degli esami di maturità si sia rivolto a vantaggio degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia che non sono stati coinvolti in dette attività istituzionali. Né tantomeno risulta essere stata dimostrata l'effettiva incidenza

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negativa che questa circostanza avrebbe avuto sui candidati che non hanno superato la prova preselettiva. Ad ogni modo, il Collegio ritiene che l'individuazione della data di svolgimento delle prove concorsuali rientri nell'ampia discrezionalità rimessa all'Amministrazione che, nel caso di specie, non risulta inficiata da vizi macroscopici in grado di determinare l'illegittimità della scelta effettuata.
13. Ultimo motivo di ricorso su cui si appunta la richiesta di parte ricorrente con riferimento all'annullamento della prova preselettiva è rappresentato dall'asserita violazione dei principi di imparzialità e segretezza, prodotta dall'acquisizione del codice fiscale dei candidati prima della determinazione del risultato. In particolare, parte ricorrente lamenta che i candidati, al termine della prova, hanno dovuto inserire il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica.
Anche questa censura è infondata.
Sul punto, il Collegio intende soffermarsi sulla portata che il principio dell'anonimato deve assumere nelle selezioni caratterizzate dalla somministrazione di quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati. Come recentemente precisato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7005/2019 "Si tratta, infatti, di una tipologia di selezione che esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso. Dalla diversità tra le due tipologie di selezione, l'una basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, l'altra su un giudizio oggettivo e meccanicamente determinato, discende che nel primo caso il principio di anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato, mentre nel secondo deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell'assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell'esito della correzione automatica". In altri termini, nel caso di quiz con correzione automatizzata diventa irrilevante l'identificazione del

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candidato, che può addirittura agevolare le procedure informatizzate. Il principio dell'anonimato, in tali casi, non perde il suo valore ma subisce una deviazione del proprio oggetto. "Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l'identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell'automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa. Fermo restando, che la rilevanza ai fini della illegittimità rilevante presuppone comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell'automatismo tecnico" (Sulla questione cfr. Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, n. 4194 del 2019; ordinanza, Sez. VI, n. 304 del 2018; T.a.r. per il Lazio- Roma, n. 738 e n. 9591 del 2018).
14. Per le ragioni suesposte il ricorso va in parte dichiarato inammissibile mentre in parte va respinto. La sorte del ricorso principale determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti. Con riferimento alla ricorrente Panzarella Angela, invece, viene dichiarata l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti dalla stessa presentati per sopravvenuta carenza di interesse, come già precisato al precedente punto 3. di questa sentenza.
15. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe
proposti:
a) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso ed i

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motivi aggiunti proposti dalla ricorrente Panzarella Angela per sopravvenuta carenza di interesse;
b) dichiara in parte inammissibile ed in parte respinge il ricorso principale;
c) dichiara improcedibili tutti gli atti di motivi aggiunti presentati per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Daniele Profili, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE Daniele Profili
IL PRESIDENTE Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO

Da: @@@09/06/2020 19:29:53
Ciao ciao sessantini

Da: Sessantino doc09/06/2020 19:39:00
Ma cosa è tutta sta roba? I sessantini non li smuove nessuno!

Da: Non ho tempo per leggere09/06/2020 19:58:23
Andiamo al dunque, cosa dicono queste sentenze?

Da: SestoPomponio09/06/2020 20:55:04
Dicono cose molto friabili giacché nel 2019 la Corte Costituzionale con una sentenza (Rel. Amoroso) ha cambiato le carte in tavola.
A ottobre non ci sarà alcun rinvio, si terrà l'udienza e verrà deciso il ricorso.

Da: ipotetico09/06/2020 21:06:40
Quindi? Cosa si fa con i sessantini? A casa o restano al loro posto? Si tratta di una cosa semplice da dire e da decidere, mi sembra, e invece sopra c'è il solito sproloquio dall'esito indefinito.

Da: Insomma09/06/2020 21:15:51
Ennesima trombata per i ricorrenti..

Da: Ricorsopoli09/06/2020 21:58:21
Ma quant' è lunga sta sentenza?

Da: Ricorsopoli09/06/2020 22:14:07
Riparte nuova giostra di ricorsi. Andate su forum DSGA. Usciti risultati Lombardia: una carneficina.

Da: Non ho tempo per leggere09/06/2020 22:16:02
La sentenza non significa la sconfitta dei 60ini. Loro chiedevano la fine del congelamento e l'immediata immissione. Il tar non ha concesso, ma rimangono in campo. Entreranno quando il CdS avrà sciolto la riserva, devono avere pazienza.

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