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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Starellio12/02/2020 13:26:36

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Da: JetBlast12/02/2020 13:28:50
Non sto gioendo ho detto che non ho incentrato tutto su quella distinzione, stanti pure i motivi citati da 1-2-3 e comunque non mi sono limitato solo a fare un temone sulle distanze in edilizia (come invece hanno fatto in molti) tutto quì. Ma mica sono sicuro di aver fatto un tema brillante, anzi. Mio primo concorso comunque

Da: Aspettare  un po morire 12/02/2020 13:29:17
Il problema è:
- rispetto alla prima parte dell'873, sono stati ammessi contratto e usucapione?
- rispetto alla seconda parte, si è escluso il contratto e si è ammessa l'usucapione?
Perché questi sono i termini della questione, essenzialmente.

Da: Starellio12/02/2020 13:33:24

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Da: 1-2-3 12/02/2020 13:35:06
Io non ho distinto tra le due parti della norma ed ho inteso l'873 interamente derogabile per contratto,ammettendo a fortiori l'usucapione.
Ritenendo che l'interesse pubblico sia adeguatamente tutelabile con l'esercizio dei poteri sanzionatori della P.A.

Da: Starellio12/02/2020 13:37:00

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Da: Starellio12/02/2020 13:37:43

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Da: Starellio12/02/2020 13:39:03

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Da: 1-2-3 12/02/2020 13:40:42
Preciso.
Ho fatto ciò analizzando l'evoluzione della normativa edilizia ed urbanistica.
Quando è entrato in vigore il codice, non vi era un obbligo generalizzato di licenza edilizia per le costruzioni.
In questa originaria prospettiva, l'873 ben poteva coprire anche un interesse pubblico.
L'evoluzione della normativa - con l'obbligo di titolo assentivo per le costruzioni e con peneteanti poteri sanzionatori della P.A. - ha attratto la tutela del pubblico interesse alla azione amministrativa, rendendo l'873 operativo solo sul piano degli interessi dispositivi delle parti.
Da qui l'ammissibilità del contratto.

Da: Starellio12/02/2020 13:41:02

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Da: Starellio12/02/2020 13:42:38

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Da: 1-2-3  1  - 12/02/2020 13:46:16
Se la P.A. può sanzionare il mancato rispetto delle distanze legali, praticamente senza limiti poiché non opera l'affidamento legittimo, non vedo perché l'873 debba essere letto ipertroficamente, attribuendogli una funzione che, nel contesto normativo, non è necessario abbia.
Le parti possono darsi l'assetto di interessi che vogliono, fermo restando che la P.A. ha poteri tali da essere in condizione di intervenire, non essendo ovviamente vincolata dal contratto.

Da: Starellio12/02/2020 13:48:05

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Da: 1-2-3 12/02/2020 13:49:22
Su cui il Presidente non concorda.
Anche se, pur lette le sue sentenze, non ho cambiato idea.

Da: Stefano Dedalo 12/02/2020 14:00:34
Secondo  me, a questo punto, passa sicuramente chi:

CIVILE: Ha prospettato la derogabilità delle distanze privatistiche e l'inderogabilità di quelle stabilite dalle fonti integrative; l'ammissibilità dell'usucapione.

PENALE: ha configurato la responsabilità dell'incaricato per il delitto di estorsione, indipendentemente o meno dall'aver anche afferamato che  si tratti ci concorso con il mandante.

AMMINISTRATIVO: ha ammesso la possibilità di modificare le astreintes nel giudizio per chiarimenti, facendo riferimento alle sopravvenienze e giustificandolo con la natura delle penalità di mora.

Da: Starellio 1  - 12/02/2020 14:01:36

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Da: Starellio12/02/2020 14:02:47

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Da: 1-2-3 12/02/2020 14:07:05
Io credo passi chi si è posto i giusti problemi e ha dato soluzioni argomentate.
Non chi ha "indovinato" le soluzioni o certi problemi non se li è proprio posti.

Da: Starellio12/02/2020 14:08:41

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Da: realista3.012/02/2020 14:10:18
Io attualmente non ricordo molto del mio tema di civile. A leggere le vostre impostazioni però mi rendo conto di essere sempre più lontano dal traguardo ... Ricordo di aver parlato del nuovo orientamento della cassazione circa la nullità testuale con riferimento all'art. 46 testo unico edilizia (non applicabile alle servitù) e di aver distinto tra immobile da costruire e immobile già costruito ..... Voi avete incluso la norma che ho citato? che nepensate?

Da: Starellio 1  - 12/02/2020 14:12:27

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Da: Stefano Dedalo 12/02/2020 14:16:04
1-2-3 concordo in parte. Credo che per penale chi non sia arrivato alla detta soluzione non può essere considerato sufficiente; poi, ovviamente, bisogna vedere anche quali siano le argomentazioni utilizzate. Per amministrativo, è inutile dirlo, o si arrivava alle conclusioni (e relative argomentazioni) del Consiglio di Stato ovvero, ma ci voleva molto coraggio, si escludeva la possibilità di revisione - sempre ben argomentando; tertium non datur. Civile, invece, non sarà un caso se la traccia l'ha scritta chi ha ammesso in via giurisprudenziale l'ammissibilità dell'usucapiine della servitù sulle distanze illegali...

Da: Starellio 1  - 12/02/2020 14:18:15

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Da: Starellio12/02/2020 14:19:53

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Da: Stefano Dedalo 12/02/2020 14:24:11
Insomma, effettivamente a livello di diritto positivo non è contemplata la possibilità di revisione delle astreintes... Altrimenti non si sarebbe posta neppure la questione. Quindi, nel caso si fosse ben argomentato, pur mostrando di non conoscere l'adunanza plenaria, si avrebbe potuto fare un bel ragionamento sulla non ammissibilità della revisione. Penale è il parametro più oggettivo, a mio avviso.

Da: Starellio12/02/2020 14:27:01

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Da: 1-2-3 12/02/2020 14:32:28
Penale: il 629 non è scontato, vedi la recente remissione a SS.UU.
Civile: il problema non è l'usucapione, sempre ammissibile, ma il contratto.
Amministrativo: strada stretta, occorre vedere anche le premesse che sono state scritte.

Da: Starellio12/02/2020 14:37:09

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Da: Stefano Dedalo 12/02/2020 14:37:15
Non esiste giurisprudenza che qualifica come concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta dell'incaricato.

Da: 1-2-3 12/02/2020 14:43:48
Esiste una ordinanza che rimette la questione alle SS.UU.
E una giurisprudenza - non la più recente - che ammette il concorso sul presupposto che il 393 non sia proprio esclusivo.

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