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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Alessandroul | 05/06/2019 13:07:31 |
L'USUCAPIONE VALE ANCHE PER UN IMMOBILE ABUSIVO ( Cass. 19.3.2018 n. 6727) Per mezzo dell' usucapione (art. 1158 cod. civ. ) si può acquistare non solo la proprietà di un immobile ma ogni altro diritto reale, ad esempio il diritto di costruire e sopraelevare un immobile senza rispettare la distanza minima dal fondo del vicino. In questa recentissima pronuncia, la Suprema Corte, ha precisato che l'usucapione è valida anche se la costruzione sopraelevata è abusiva. Il caso Il proprietario di un immobile agisce in giudizio contro il proprietario dell'immobile confinante, che molti anni prima aveva sopraelevato il proprio edificio, in violazione delle norme urbanistiche vigenti nella zona edificata. Il convenuto si costituisce in giudizio eccependo l'intervenuta usucapione ventennale del diritto di sopraelevare l'immobile, mai contestato dal proprietario confinante. La domanda dell'attore viene accolta in primo grado, ma respinta in appello. La sentenza di Cassazione Ricorrendo avanti la Suprema Corte, l'attore sostiene che la Corte d'appello non aveva tenuto conto di una circostanza fondamentale, ovvero che il termine ventennale di usucapione era stato da lui interrotto con la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica, in cui si denunciava il mancato rispetto delle distanze legali della sopraelevazione edificata dal vicino. La Corte dichiara tuttavia infondato il ricorso, precisando che l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale é ammissibile "anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem". Il Collegio motiva la propria decisione osservando che valgono ad interrompere l'usucapione solo gli atti che comportano, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure gli atti giudiziari diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che non può riconoscersi alcuna efficace interruttiva all'esposto presentato in sede penale per la denuncia di un'attività di edificazione abusiva. In altre parole, l'esposto o la denuncia penale sono rivolti ad ottenere solo una sanzione (pena detentiva o pecuniaria che sia) nei confronti del possessore che sta maturando l'usucapione ma non ad impedirgli la prosecuzione del possesso, risultato che si ottiene solo con una procedura possessoria in sede civile. POTRBE ESSERE RISOLUTIVA DELLA TRACCIA DI IERI? GRAZIE A CHI MI RISPONDERÀ | |
Da: neverbackdown88 | 05/06/2019 13:21:10 |
Novitá sulla traccia odierna?? | |
Da: INFO 2017 | 05/06/2019 13:24:42 |
la traccia di ieri viene trattata tutti gli anni al corso Galli, peraltro c'è un paragrafo sul suo manuale. Servitù prediali vicende costitutive ex lege - coattive, tassative e numerus clausus, sentenza dichiarativa ex contractu - atipicità contenutistica purchè siano soddisfatti i requisiti strutturali della vicinitas, utilitas-pati e nemini res sua servit (diff con obbligazioni propter rem che obbligano ad un facere, mentre servitus in faciendo consistere nequit) possesso ad usucapionem - solo servitù apparenti (possesso continuativo, ininterrotto, pubblico, non violento o clandestino - possesso utile) distanze legali se tra costruzioni, allora norme di buon vicinato di rilievo civilistico, principio di prevenzione, tutela reale piena ex art. 872 comma 2 sia risarcitoria personale che ripristinatoria reale. essendo norme di rilievo civilistico sono disponibili dalle parti. quindi, derogabili con previsioni contrattuali. inoltre è lasciata alla libera iniziativa dei proprietari dei fondi finitimi la possibilità di ripartirsi liberamete gli oneri della distanza tra gli edifici (prevenzione, arretramento, avanzamento e comunione forzosa, le SSUU 2016). se distanze delle costruzioni dal confine, allora norme pubblicistiche, solo tutela risarcitoria personale con permanenza dei poteri di autotutela esecutiva ripristinatoria della PA - ordine di demolizione. separazione tra profilo civilistico e quello pubblicistico. si discute se il contratto che deroga a dette norme sia valido o meno (nullità per violazione di norme imperative 1418, comma 1, oppure costituzione di servitù irregolare - valenza obbligatoria?). SSUU 2016 si principio di prevenzione. incidentalmente poteva inserirsi il discorso sui regolamenti degli enti locali integrativi o meno della disciplina del cod civ. sono state sostenute molte tesi per cui meglio non eccedere (secondo alcuni le norme che disciplinano distanze tra le costruizioni sono norme integrative del cc, mentre quelle che prevedono distanze delle costruizioni dal confine non sono integrative ma pubblicistiche. altri ancora dicono che sono tutte integrative del cod civ ove prevedono derogano in melius) collegamento fondamentale tra servitù e distanze legali è che la violazione dellla disciplina dei rapporti di buon vicinato dettata dal cod civ (luci, vedute, acque, distanze e in parte le immissioni) è espressione del possesso ad usucapionem di una servitù apparente con possibilità di esperire actio negatoria trascrivibile. Nel caso richiesto dalla traccia: diritto di servitù a mantenere l'immobile ad una distanza inferiore rispetto a quella legale. pertanto è possibile agire con actio negatoria o confessoria servitutis. l'ampiezza delle tutele - reali e personali risarcitorie - dipende a seconda dalla natura civilistica o pubblicistica dielle norme violate in materia di distanze. infine, con riferimento all'immobile abusivo perchè costruito a distanze inferiori a quelle imposte. nulla quaestio con riferimento alle norme di rilievo interprivato che disciplinano distanze tra costruzioni. problematico, invece, il caso di violazione di norme che disciplinano distanze delle costruzioni dal confine, in quanto nome pubblicistiche. Soluzione: minor - non possibile usucapire la suddetta servitù in quanto il possesso non sarebbe c.d. utile perchè violativo di norme imperative. maggior - possibile perchè gli aspetti afferenti ai rapporti di vicinato sono cosa diversa ed ultronea rispetto ai rapporti pubblicistici. pertanto, nei rapporti privati è possibile acquisto a titolo originario e sul piano pubblicistico permane il potere della pa di emettere ordinanza di demolizione (in questo caso non rileva il legittimo affidamento del privato riposto per decorso del tempo a fronte del provvedimento di demolizione emesso a distanza di molti anni, il proprietario del fondo finitimo è controinteressato e potrebbe impugnare l'eventuale permesso di costruire illegittimo rispetto ai regolamenti che disciplinano le di distanze legali, può complusare pa per ritiro in autotutela del permesso illegittimo rilasciato). conclusivamente l'usucapione della servitù in questione si perfeziona tanto in caso di violazione di norme civilistiche quanto in caso di violazione di quelle pubblicistiche stante la netta scissione tra i suddetti profili. ratio che accomuna le suddette ipotesi è sottesa alle norme del TUEdilizia. Vengono sanzionati con la nullità i soli acquisti inter vivos a titolo derivativo, non già quelli mortis causa e quelli inter vivos a titolo originario. detta ultima regola è applicabile tanto con riferimento all'usucapione del diritto di proprietà (che peraltro concerne la sola area di sedime dell'immobile abusivo) quanto con riferimento ai diritti reali minori (tra cui la servitù a mantenere edificio a distanza inferiore rispetto a quelle legali). | |
Da: Mister doppia x | 05/06/2019 13:29:01 |
Sì anche, ma a mio parere il tema aveva come perno principale la questione della derogabilità delle norme sulle distanze ad opera dell'autonomia negoziale e l'ambito di operatività dell'usucapione. A fronte di ciò si aprono due orientamenti che toccano il tema delle servitù: secondo un primo orientamento le norme contenute nel codice civile che prescrivono la distanza dei tre metri sono derogabili mediante la stipulazione di un contratto costitutivo del diritto di servitù avente ad oggetto il mantenimento dei due fondi ad una distanza diversa prescritta da quella del codice civile. E allo stesso modo è possibile acquisire a titolo originario mediante usucapione il diritto reale di servitù reciproco grazie al possesso protratto per venti anni o dieci a seconda della mala o buona fede. secondo un diverso orientamento fatto proprio da una sentenza della cassazione tutte le distanze tra costruzioni non sono derogabili mediante atto di autonomia negoziale. Si ritiene, però, che sia possibile assicurare il principio di certezza dei rapporti giuridici mediante l'acquisto per usucapione del diritto di servitù, fermo restando gli eventuali rimedi pubblicisti previsti. | |
Da: 24 | 05/06/2019 13:34:27 |
Novità su oggi | |
Da: Curiosità | 05/06/2019 13:34:44 |
Tutti gli anni leggo che Ai famosi corsi azzeccano tutte le tracce ergo come mai conosco persone che vi partecipano da anni e non lo hanno passato??? Ps la mia non è una domanda ironica ma soltanto tutta questa autocelebrazione, proclami ecc ecc mi lasciano perplesso .... boh | |
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Da: 24 | 05/06/2019 13:34:54 |
Novità su oggi? | |
Da: Seconda traccia | 05/06/2019 13:48:40 |
Per favore, postate la seconda traccia. Grazie | |
Da: Formaggino | 05/06/2019 14:05:54 |
Novità riguardo la traccia di oggi? | |
Da: Paulett | 05/06/2019 14:07:26 |
Ragazzi, è ancora presto per la traccia; almeno un'altra oretta. | |
Da: Mister doppia x | 05/06/2019 14:10:02 |
perché pensano che seguendo questi corsi hanno sicurezza di aver trattato tutto lo scibile umano quindi sicurezza di passare il concorso...spendono soldi inutilmente e si atrofizzano il cervello cercando di mandare tutto a memoria | |
Da: Yoga85 | 05/06/2019 14:15:14 |
Non dire così molti lo fanno per esercitarsi a scrivere meglio e nessuno pensa che facendo i corsi il concorso sia assicurato quindi non dire sciocchezze per favore!! | |
Da: Bah | 05/06/2019 14:17:22 |
Sentir parlare di soluzione alla traccia è esilarante, magari vi accorgerete che non si tratta di problemi di matematica. | |
Da: Qualquadra_non_cosa@ | 05/06/2019 14:19:14 |
Al netto delle ricostruzioni pregevoli di certuni (vorrei sapere di chi, però), qualcosa non torna. Non capisco perché tutti siano convinti che il perno della traccia sia l'usucapione. Nella traccia che ho letto io (ma correggetemi se sbaglio eh) non si parla di usucapione, ma di modi di acquisto della servitù e del mantenimento in due ipotesi. Che il cuore sia l'usucapione lo desumete dalla "caccia alla sentenza", ma è tutto da dimostrare. Con 4-5 pagine piane sui principi generali (tra cui: servitù, modi di acquisto -che per inciso sono anche il testamento, il contratto e la destinazione del padre di famiglia-, norme del c.c. sulle distanze e rimedi, interessi tutelati, norma imperativa vs inderogabile, interesse collettivo vs. settoriale -possibile parallelismo con s.u. 2008 sul contratto in frode al fisco- e l. '85 urbanistica e tipologia di nullità del contratto) il tema secondo me ce lo si gioca. | |
Da: Crip | 2 1 - 05/06/2019 14:19:24 |
Chiarisco un paio di cose e spero con la mia dissertazione di far riflettere tutti quelli che rispondono incattiviti a domande magari banali senza,con ciò,dare un contributo utile allo scopo per cui è nato questo forum ma intasando la chat con inutili battute gratutite che credetemi...portano grandissima energia negativa!!!! Non tutte le persone che accompagnano,supportano a distanza o attendono al di fuori della fiera i concorsisti conoscono alla perfezione i meccanismi e tutto ciò che c'è dietro ad un concorso...si tratta di genitori,fratelli,sorelle,fidanzate e fidanzati etc etc...(che magari fanno tutt'altro nella vita)che vivono con ansia questo momento perchè conoscono benissimo invece tutto quello che c'è stato dietro la loro preparazione...sacrifici immensi,rinunce e nottate a studiare...Considerando che abbiamo QUASI TUTTI una maturità tale che ci permette di comprendere questi semplici concetti...da adesso in poi utilizziamo questo forum esclusivamente per ciò per cui è nato....oltre che per rispondere a domande apparentemente banali...Non fate i bulletti...la gentilezza è un grandissimo biglietto da visita...e vi dirò di più...dietro figure professionali così importanti debbono esserci persone con le palle...lasciatemi passare questo termine...gente(amici,famiglia &co) in grado di reggere il peso del momento e di tutto quello che verrà più avanti e gente dotata di grande sensibilità ed altruismo...fatevi un esame di coscienza e concentratevi sul diritto e sulle tracce se proprio avete un impellente bisogno di scrivere...buonagiornata a tutti ; ) | |
Da: Per qualquadra_non_cosa@ | 2 - 05/06/2019 14:24:21 |
92 minuti di applausi | |
Da: La saggezza di Maurizio Costanzo | 05/06/2019 14:25:31 |
Boni state boni | |
Da: Drago92 | 05/06/2019 14:26:06 |
Per caso c'è già qualche drago che può darci la traccia di oggi? | |
Da: Mister doppia x | 2 - 05/06/2019 14:26:16 |
Per Yoga85 allora se dico sciocchezze vediamo se sei cosìb rava a spiegarmi perché persone che lo dopo aver studiato 5 anni più due di scuole di specializzazione hanno bisogno di iscriversi per 3, 4 o magari anche per più anni a corsi dove il costo minimo supera i mille euro quando tutto il materiale di studio lo hai a disposizione senza spendere un euro... Nessun che tiene queste scuole è un genio e non inventa nulla..si studia da manuali classici e ricerche giurispredenziali e dottrinali che puoi fare benissimamente da solo. Poi se vuoi arrivare a 35 / 40 anni ancora che studi per un concorso beata te...vuol dire che veramente stai buttando la tua vita alle ortiche. Lo dico perché tendenzialmente sono soprattutto le ragazze che ripetono " che ti si apre un mondo se ti iscrivi a questi corsi " ...ma quando mai! Arrivi a 40 anni senza versare un contributo e continuare a brancolare nel vuoto....stai messa male | |
Da: Lyssa | 05/06/2019 14:26:30 |
Per info sulla traccia io mi ricollegherei fra un'oretta | |
Da: Xmnxdff | 05/06/2019 14:27:43 |
Semmai il contrario Distanze dal confine privatistiche vale principio prevenzione Distanze fra le costruzioni si pone il problema della natura inderogabile | |
Da: pip 1234 | 05/06/2019 14:28:28 |
👍 | |
Da: Ci sono tesi e testi | 05/06/2019 14:29:41 |
Buongiorno qualcuno sa a che ora ha no dettato oggi ? | |
Da: ioga | 05/06/2019 14:34:12 |
calmi e attendete . in questo concorso si ragiona e ci vuole tanta ma tanta memoria | |
Da: BAHR | 05/06/2019 14:35:40 |
ma oggi è uscito penale o amministrativo? | |
Da: ioga | 05/06/2019 14:35:47 |
come diceva il mio avvocato " Cieco" il diritto si interpreta | |
Da: ioga | 05/06/2019 14:41:07 |
cari signori, ieri vero che bisognava parlare delle servitù, ma bisognava anche ragionare da Magistrati. il caso concreto da sviluppaure era la tutela della servitù in presenza di immobile abusivo ergo il ragionamento non era semplice esempio ..... stupido e non mi dite nulla : mantenere la servitù ad esempio ottenendo la sanatoria dell'immobile ...... posso sbagliare. Certamente non aspettano i commissari di sapere il modo di acquisto | |
Da: Me | 05/06/2019 14:44:59 |
Novità? | |
Da: interventi inutili | 1 - 05/06/2019 14:51:57 |
Novità ? A che ora finiscono? Novità? C'è freddo in fiera? Quanti consegnano oggi? Cosa mangio a cena? | |
Da: Si s si | 05/06/2019 14:56:37 |
Duce | |
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