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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Doubt | 04/06/2019 23:11:28 |
Aspetta a dire che passeranno. È 1 prova su 3. E poi ho conosciuto ragazzi che alla fine degli scritti ridevano convinti di essere passati perché conoscevano le tracce. Poi...bocciati! | |
Da: lucia.pallotta | 04/06/2019 23:16:00 |
Infatti, un conto è seguire un corso, un, altro capire e ricordare le nozioni spiegate (lo dico anche x me) | |
Da: Pax | 04/06/2019 23:20:58 |
Ho scritto 12 facciate. Forse un po troppe ma essendo avvocato ecclesiastico ho una certa esperienza in materia. Speriamo di essere tra i primi corretti altrimenti sono già out. | |
Da: Cass civ 3979/13 (sentenza risolutiva) | 04/06/2019 23:21:55 |
La prima censura è infondata. La Corte di appello, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che le distanze legali devono essere osservate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini, e ciò anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito, come nel caso di specie, da un cortile in comune( Cfr. Cass. n. 8397/2000; n. n. 15787/2002), ne' il partecipante alla comunione può, senza il consenso degli altri,servirsi della cosa comune a beneficio di un altro immobile di sua proprietà esclusiva, derivando da tale utilizzazione una vera e propria servitù a carico della cosa comune. La Corte di merito ha applicato correttamente tali principi alla fattispecie in esame essendo pacifico che la finestra in questione era stata costruita "ex novo" nell'edificio di proprietà esclusiva degli Abbio - Di Pace e godeva dell'affaccio diretto sul cortile antistante di proprietà comune. L'assunto sulla trasformazione in finestra di una preesistente porta finestra non risulta, peraltro, essere stato oggetto di specifico motivo di appello e il riferimento alla prove che non sarebbero state ammesse è del tutto generico, risultando dallo "svolgimento del processo" della sentenza impugnata che, in primo grado, era stata espletata C.T.U. ed erano state assunte le prove (V. pag. 10 sent. imp.). In ordine al secondo motivo va ribadito che la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità. Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova. Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in più recenti pronunce di questa sezione è stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012). Del tutto condivisibili dal Collegio sono le argomentazioni poste a base di dette decisioni, sottese al superamento del precedente difforme (Cass. n. 20769/2007), considerato, essenzialmente, che anche per il diritto di proprietà, benché imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo sicché, coerentemente con la disciplina di tale diritto,comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi è ragione per escludere, nell'ambito del rapporto privatistico, l'usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse. In tal modo viene contemperato l'interesse del privato a non sottostare alla possibilità che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali, con la salvaguardia dei poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorità deputata al controllo del territorio, può incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell'abuso, reprimendo l'illecito edilizio anche attraverso l'ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformità o variazione essenziale della concessione edilizia. Del tutto infondata è, infine, le terza doglianza. La Corte distrettuale, sulla base di una valutazione di merito, ha affermato,con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, che "il battuto piastrellato" costituiva, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un miglioramento della consistenza del cortile comune, inidoneo ad alterarne la destinazione e ad impedire l'utilizzo di esso anche da parte degli altri comproprietari. Quanto agli altri manufatti di cui era stata chiesta la eliminazione con domanda riconvenzionale, la sentenza impugnata ha dato conto della impossibilità della loro individuazione anche da parte del C.T.U., ribadendo le motivazioni sul punto del primo giudice, non specificatamente contestate. La censura sul mancato espletamento di un'ulteriore istruttoria è del tutto generica a fronte della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto non giustificata la richiesta di un'ulteriore approfondimento istruttorio rispetto alle prove già acquisite. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. | |
Da: Almo | 04/06/2019 23:23:14 |
Madonna che traccia | |
Da: Cass civ 3979/13 sentenza risolutiva | 04/06/2019 23:27:18 |
Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 18/02/2013 (Rv. 625272 - 01) Presidente: Goldoni U. Estensore: Nuzzo L. Relatore: Nuzzo L. P.M. Fucci C. (Conf.) PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - Mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale - Acquisto della relativa servitù per usucapione - Ammissibilità - Abusività della costruzione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem". Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832 Cod. Civ. art. 872 CORTE COST. Cod. Civ. art. 873 Cod. Civ. art. 1027 Cod. Civ. art. 1158 Massime precedenti Vedi: N. 594 del 1990 Rv. 485051 - 01, N. 4240 del 2010 Rv. 611474 | |
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Da: Traccia a cavolo | 04/06/2019 23:27:59 |
La traccia non era cosi. Magari!!! Questa la traccia.... . Tratti il candidato della servitu di mantenere una costruzione a distanza illegale ... e della configurabikita della medesima servitu in caso di immobile costruito abusivamente. SCRITTA CON I PIEDI. | |
Da: Lasciare campo vuoto | 04/06/2019 23:30:14 |
Ho fatto testo o croce e domani esce penale | |
Da: ma avarah | 1 - 04/06/2019 23:43:13 |
non scrive più? come avrebbe risolto la traccia? | |
Da: FGLAW lha spiegata | 04/06/2019 23:46:20 |
estratto dalla pagina dedicata alla traccia di oggi ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DI LEGITTIMITA' SULLA USUCAPIBILITA' DELLA SERVITU' DI MANTENERE LA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE DAL CONFINE ANCHE SE L'IMMOBILE E' ABUSIVO TESI MINORITARIA La tesi isolata e minoritaria sulla impossibilità di usucapire tale specifica servitù è stata proposta da Cass., sez. II, 3 ottobre 2007, n. 20769 (): "In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme inderogabili degli strumenti urbanistici locali, non potendo l'ordinamento accordare tutela ad una situazione che, attraverso l'inerzia del vicino, determina l'aggiramento dell'interesse pubblico cui sono prevalentemente dirette le disposizioni violate". TESI PREVALENTE La Suprema Corte, con successiva sentenza della Sezione II del 22 febbraio 2010, n. 4240 (), ha invece confermato la usucapibilità scindendo i rapporti pubblicistici da quelli privatistici: "In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali". La tesi è stata ribadita dalla Sezione II con le seguenti sentenze: Cass., sez. II, 12 dicembre 2012, n. 22824 (), la quale rigetta la richiesta del P.M. di trasmettere gli atti alle Sezioni unite per la composizione del contrasto tra le decisioni n. 20769/2007 e n. 4240/2010; Cass., sez. II, 18 febbraio 2013, n. 3979 (): "È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem""; Cass., sez. II, 8 settembre 2014, n. 18888, la quale richiama espressamente non solo le sentenze n. 4240/2010 e 3979/2013, ma anche quelle n. 10289 e n. 871/2012; Cass., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 1395 (), che richiama la sentenza n. 3979/2013. | |
Da: FGLAW lha spiegata | 04/06/2019 23:47:56 |
dalla pagina della traccia si possono scaricare anche tutte le sentenze della Cassazione citate | |
Da: POCHE STORIE | 04/06/2019 23:51:04 |
Tutti i corsi, dopo aver saputo i commissari, avevano affrontato bene i diritti reali. Poche scuse, la traccia era fattibile per tutti i concorsisti e tutti potevano arrivarci con un minimo di ragionamento. In bocca al lupo per domani | |
Da: lucia.pallotta | 1 - 04/06/2019 23:52:19 |
La rivincita della dinastia galli, dopo anni di oscurità dovuti a giovagnoli e caringella :D Che barzelletta ormai il mercato dei corsi | |
Da: Snobboy91 | 04/06/2019 23:56:22 |
Quindi in sostanza quali scuole hanno affrontato tale argomento? Ribadisco che la mia (zincani) non lo ha trattato | |
Da: Doubt | 2 - 05/06/2019 00:05:37 |
I corsi andrebbero vietati e aboliti. Ognuno dovrebbe farcela con le sue forze non in base al portafoglio. | |
Da: Pm | 3 - 05/06/2019 00:10:19 |
Andrebbero abolite le sentenze che non devono fare precedente! Qui non si ragiona più! Non siamo automi che dobbiamo andare dietro a quello che viene detto e poi contraddetto dai cari orientamenti! Il tema dovrebbe essere sui manuali istituzionali! In un paese di civil law come il nostro! | |
Da: Trattato al mio corso | 05/06/2019 00:17:36 |
https://vimeo.com/340287508 | |
Da: Per Snobboy91 | 05/06/2019 00:33:35 |
Ho visto che il corso Lopilato l'ha trattata. Hanno messo un link prima, se lo ritrovo te lo metto ;) | |
Da: Per Snobboy91 | 1 1 - 05/06/2019 00:36:49 |
https://formazione.giappichelli.it/corsi/corso-ordinario-magistratura Eccolo! | |
Da: Nina123 | 05/06/2019 00:49:19 |
@Pm a quanto pare sul Gazzoni c'era. | |
Da: Pm | 05/06/2019 00:54:20 |
Dove? Io studio su Gazzoni. Pag? | |
Da: Din don | 05/06/2019 05:31:10 |
Ma che gazzoni c è un richiamo di tre righe ma almeno parla se hai il libro sennò evita grazie | |
Da: ohiiii | 3 - 05/06/2019 06:33:53 |
Non è giusto tutto quello che succede dietro sto concorso! ho studiato tantissimo, sapevo le servitù ma il mio testo non trattava qsto specifico argomento. non mi sono persa d'animo e RAGIONANDO E APPLICANDO LE LEGGI, come è giusto che sia, sono arrivata ad una conclusione accettabile x qlsiasi giurista! è prima di tutto logico, oltre che giuridico, che una servitù che abbia ad oggetto un immobile costruito abusivamente o senza rispettare le distanze legali, non venga acquisita in nessun modo. anzi gli atti della prima sarebbero nulli x l'art. 46 tu edilizia ( che tuttavia ne fa salvi gli effetti se l'atto di acquisto è stato trascritto prima della sent che ne accerta la nullità). quanto al secondo colui che ha subito il danno può chiederne il risarcimento o la riduzione in prestino, rimedi discendenti dalla violazione del principio di prevenzione!!! arrivo a casa e leggo su internet che esiste una sentenza che dice che l'immobile in oggetto, anche se abusivo o costruito a distanza illegale, può essere USUCAPITO!!! modo di acquisto anche della servitù. 1. ma chi caz è sto giudice che ha stabilito sta fesseria??? 2.ma non contava il ragionamento??? 3. ma lo studio, l'applicazione delle leggi al caso concreto, dove stanno? 4.ma in un sistema come il nostro, di civil Law, dove la giurisprudenza non fa parte delle fonti delle leggi, come può succedere questo? 5. questo concorso fa schifo! tutto quello che c'è dietro fa schifo! i corsi in particolar modo, e la non uguaglianza che persiste nella preparazione dei concorsisti, opera tutta del mangia mangia dello Stato in cui viviamo! 6. ho chiuso con questo mondo di merda!ho chiuso con magistratura!!!! | |
Da: lucia.pallotta | 05/06/2019 06:57:05 |
È evidente anzi palese che abbiano scientemente elaborato tracce che non fossero preconfezionate da nessuna parte, soprattutto non ai corsi. Le commissioni stanno più avanti di noi, sanno che c'è la ricerca folle al l'argomento e hanno cercato di rimettere sui giusti binari il concorso. Non oso pensare cosa ci aspetterà oggi. In bocca al lupo! | |
Da: FGLAW lha spiegata | 1 1 - 05/06/2019 07:30:14 |
x lucia.pallotta Nelle ultime edizioni il Corso di Mariacarla Galli FGLAW ha sempre spiegato le tracce estratte in quanto vengono affrontati con cura tutti i programmi, trattando sia gli argomenti tradizionali che le tutte le novità legislative e giurisprudenziali sino all'ultimo minuti prima del concorso. Le lezioni dei Consiglieri poi vengono sempre abbinate ad esercitazioni settimanali mirate ad insegnare a ragionare anche di fronte a tracce non note o complicate. | |
Da: Din don | 1 - 05/06/2019 07:32:00 |
Quale sarebbero i giusti binari? Sentiamo tracce sempre più particolari per tagliare le gambe questo è il sentiero | |
Da: lucia.pallotta | 1 - 05/06/2019 07:37:10 |
@FG law feci galli padre una vita fa, in effetti la sua impostazione era molto istituzionale e improntata a dare gli strumenti base x affrontare tracce di ogni tipo, non so la figlia. @ din don, eliminare o ridurre il mercimonio, il concorso non può ridursi a quale corso abbia spiegato cosa e quale no. Ovviamente io venerdì mi ritirerò | |
Da: Galli | 05/06/2019 07:41:22 |
FGLaw non e' il corso di Rocco Galli, ma della figlia e di Fava. Sono due cose diverse. Ricco Galli tiene solo lezioni dal vivo. La sua grandezza e' che lui non fa questo o quello. Lui fa tutto il programma, insegna ad utilizzare un codice anche con una traccia oscura. Se si ha il privilegio di riuscire a seguirlo, senza l'ansia di avere una lezione da imparare a memoria, si e' dei fortunati. Bisogna studiare dai manuali, non dalle lezioni di questo o quello. Tanti ci hanno provato, ma Rocco Galli e' Inimitabile. | |
Da: Per ohiiii | 05/06/2019 07:41:45 |
Secondo me, anche se non si conosceva la specifica sentenza non si è esclusi a prescindere. L'importante è aver fatto un ragionamento corretto. | |
Da: ohiiii | 05/06/2019 07:45:24 |
Grazie x il conforto | |
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