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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: loso | 04/06/2019 21:01:41 |
Hanno già finito! | |
Da: RossDiSera | 04/06/2019 21:04:35 |
L'argomento è stato ampiamente affrontato dal Consiglier Lopilato nel corso di giappichelli per la magistratura. https://formazione.giappichelli.it/corsi/corso-ordinario-magistratura | |
Da: fuxas88 | 04/06/2019 21:05:50 |
Buonasera ragazzi, ho da poco superato l'ultimo concorso (poche settimane fa ho sostenuto l'orale) ed ora sono in vacanza. Ho trovato molto interessante la traccia e volevo rappresentarvi come io l'avrei svolta. Vi ribadisco che è come lo avrei fatto io, non come sarebbe dovuto essere fatto. SVOLGIMENTO MODI DI ACQUISTO SERVITÙ (COATTIVE E VOLONTARIE + USUCAPIONE E DESTINAZIONE PADRE DI FAMIGLIA) DISTANZE Principio di prevenzione e costruzione in appoggio, aderenza e distanza di tre metri tra le costruzioni. AMMISSIBILITÀ SERVITÙ DI MANTENIMENTO IMMOBILE A DISTANZA ILLEGALE (quindi a meno di un metro e mezzo dal confine o di tre metri dall'altra costruzione) Diverse teorie: nullo per contrarietà norme imperative; nulla per causa illecita; nulla per frode alla legge; valida perché la normativa sulle distanze non è espressione di un principio di ordine pubblico ma tutela il proprietario del fondo finitimo che costruisca per secondo. AMMISSIBILITÀ SERVITÙ IMMOBILE ABUSIVO Ammissibile in forza dell'art. 46 che fa salve le servitù e 40 e 17 l. '85. Attenzione che queste parlano di atti tra vivi. Bisogna spiegare cosa accada agli atti mortis causa come il testamento, che è altro modo di acquisto della servitù. In bocca al lupo a tutti! | |
Da: Nina123 | 04/06/2019 21:15:01 |
@fuxas88 grazie per la tua risposta! Sono appena uscita dalla Fiera e ho svolto il tema come hai indicato tu, anche se purtroppo non in modo approfondito come avrei voluto non conoscendo bene l'argomento. Per quanto riguarda il testamento non sapevo proprio come trattarlo quindi alla fine ho rinunciato. Per l'immobile abusivo si poteva utilizzare sempre l'art. 46 a mio parere, dato che appunto non menziona gli atti mortis causa e dunque si può ritenere ammissibile. Ma per la prima questione invece? Hai qualche idea? | |
Da: bradip | 2 1 - 04/06/2019 21:16:58 |
ma la smettano..solita traccia x selezionare automi:o ti ha graziato il consigliere del corso strapagato che te l'ha segnalata o per fortuna te la trovi in uno 1000 libri studiati a memoria. Bel modo di selezionare magistrati in questo paese negli ultimi 15 anni: incapaci di tenere udienza in modo dignitoso, poco coraggiosi, ridotti a burocrati e secchioni fuori dal mondo. | |
Da: plynskin | 04/06/2019 21:29:18 |
@fuxas88: Finalmente qualcuno che ha sviluppato la traccia in maniera completa,non fossilizzandosi sull'usucapione di immobile abusivo ( argomento studiato dai più,in quanto spiegato ai corsi e quindi utilizzato come ancora di salvataggio). È molto interessante come hai affrontato il tema della distanza illegale ( che farà fuori un bel po' di gente).Da ciò si comprende il perché hai superato l'ultimo concorso. | |
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Da: Please | 04/06/2019 21:41:39 |
Scusate ma perché soffermarsi sull'usucapione quando chiedeva di fare delle premesse sui modo di acquisto e poi soffermarsi sulla questione della costruzione non rispettosa delle distanze previste per legge e del problema della servitù quando c'è di mezzo un immobile abusivo? | |
Da: lucia.pallotta | 04/06/2019 21:41:52 |
@fuxas grazie mille mi hai risollevata. Non avevo approfondito le servitù, lavoro, ho poco tempo x studiare, ma l'ho ricostruita e impostata come dici te. Certo meno completa di come lo faresti te, inoltre ho messo un cappello iintroduttivo sul problema del superamento del numerus clausus, Le teorie le ho un po' invententate ma sono plausibili. Sinceramente non mi sembrava bisognasse affrontare l'usucapione di immobile abusivo...ad ogni modo la traccia era formulata in maniera davvero ostica | |
Da: Speriamo | 04/06/2019 21:44:15 |
bene. Io l'ho fatto come l'avrebbe fatto fuxas88. | |
Da: Carin2018 | 04/06/2019 21:52:28 |
Vero.... Traccia ostica | |
Da: Evviva il giardino dinfanzia!!! | 1 - 04/06/2019 21:54:05 |
Scusate ma le sentenza nn l' avete menzionata??? | |
Da: Greiy | 04/06/2019 21:56:52 |
https://vimeo.com/340259139 | |
Da: Greiy | 04/06/2019 21:57:51 |
Estratto lezione del mio corso | |
Da: Servitutis | 04/06/2019 22:04:30 |
Attenzioone per favore attenziooone | |
Da: lucia.pallotta | 04/06/2019 22:06:21 |
@giardinodinfanzia, Quella del 2014? No, non conoscevo sentenze sull'argomento, io ho semplicemente ricostruito una traccia con filo logico, non ritengo sia sufficiente per il fatidico 12 ma non credo di esser andata fuori argomento. L'usucapione di immobile abusivo secondo me non c'entrava | |
Da: Doubt | 04/06/2019 22:08:51 |
Traccia non difficile. Non è civile a fare selezione. | |
Da: Nina123 | 04/06/2019 22:11:22 |
È sempre civile a fare selezione, non scherziamo. Comunque anche secondo me l'usucapione non c'entrava o al massimo era una cosa da inserire alla fine, ma il centro del discorso era su altro. Qualcuno ha scritto qualcosa sul testamento? | |
Da: Evviva il giardino dinfanzia!!! | 04/06/2019 22:11:27 |
Guarda.. a me parlavano di una sentenza delle SS UU di marzo di quest'anno... Ma io nn conoscevo proprio... speriamo bene... | |
Da: Marco1497 | 04/06/2019 22:13:27 |
Si tratta di Cassazione civile, SS.UU., 22/03/2019 n° 8230 sulla nullità urbansitica | |
Da: cercavigiustiziamatrovasti | 1 - 04/06/2019 22:22:36 |
Ciao ragazzi... Io ho fatto la parte iniziale partendo dai modi di acquisto delle servitù distinzione tra quelle coatte e quelle volontarie, e poi tra quelle volontarie tra quelle apparenti e quelle non apparenti specificando che solo le prime possono essere acquisite per usucapione e destinazione del padre di famiglia. Ho fatto un accenno sul motivo sotteso a tale differenza ovvero la necessità della prova per ottenere la sentenza di accertamento dell' esistenza di questo tipo di servitù. Ho poi fatto un piccolo inciso per dire che la sentenza in questo caso è di mero accertamento a differenza di quanto avviene per per quelle coattive dove la sentenza è costitutiva. Dopo sono passata a parlare della servitù in violazione delle distanze legali quale servitù apparente e pertanto possibile acquisizione per usucapione e DPF. Ho precisato che il proprietario del fondo servente, costruendo per secondo deve rispettare le distanze tra edifici anche se ciò è più gravoso della distanza dal confine salvo che agisca in via negatoria e domandando l arretramento o si avvalga della comunione forzosa del muro. Citando i vari articoli. Poi sono passata all' aspetto dell' abuso. Nella brutta ero stata più categorica dicendo che era irrilevante se maturata usucapione, richiamando un accenno fatto all' inizio sulla natura diversa del diritto civile e urbanistico ovvero rapporti tra provati nel primo e rapporti privato p.a. nel secondo. Poi però nella bella ho ammorbidito la linea e ho sintetizzato. Me ne sono ampiamente pentita ma oggi ero in condizioni fisiche tremende. | |
Da: lucia.pallotta | 04/06/2019 22:22:51 |
@Marco 1479 grazie. Siamo sempre lì, tocca vedere se un tema ben impostato è sufficiente anche se non si conosce l'ultima ssuu recentissima, o se è imprescindibile inserirla. Ci sono le solute voci "ho preso dodici e non conoscevo la sentenza" ma probabilmente sono leggende metropolitane anzi da fiera | |
Da: Marco1497 | 04/06/2019 22:28:44 |
@lucia.pallotta. Coraggio! Verrà valutato quanto hai scritto nel suo insieme sui principi giuridici, oltre alle motivazioni addotte, alla logicità dei ragionamenti, alla sintassi, alla grammatica, all'ortografia e non ultima la calligrafia ... | |
Da: Federix94 | 04/06/2019 22:30:49 |
Io ho distinto i modi di acquisto e da lì ho visto quali si potevano applicare alle servitù richieste. Sulla servitù di mantenere costruzioni a distanze illegali, ho negato la costituzione per contratto, perché nullo per contrasto a norme imperative (qui con molta incertezza 😅). Ho ammesso l'usucapione e la destinazione del padre di famiglia perché trattasi di servitù apparente. Sulle servitù di immobili abusivi penso la risposta era nell'art46 Tu edilizia, perché non prevede la nullità del contratto in questo caso. La nullità Ex art.46 è testuale, formale come da S.U 2019 quindi non è estendibile ad altri casi. Pertanto la servitù può essere acquistata x contratto. Sempre dall'art 46 si ricava che, riguardando la norma atti tra vivi, la costituzione della servitù di immobili abusivi x testamento è ammissibile. Acquisto x usucapione e destinazione padre di famiglia ammissibili come sopra, sempre perché servitù apparente. | |
Da: cercavigiustiziamatrovasti | 04/06/2019 22:34:37 |
Nina io il testamento l ho indicato come modo di acquisto per le servitù volontarie con l unica precisazione che se poi il proprietario del fondo servente e dominante confluiscono nella stessa persona la servitù si estingue per confusione. Ovviamente le sez unite non le conoscevo ma mi immaginavo che. C'era una sentenza dietro per quello l approccio più diplomatico in bella copia. Però alla fine era meglio mantenere la linea che avevo argomentato... Tanto non sapendo come aveva risolto il conflitto la giurisprudenza... Vedremo | |
Da: FGLAW lha spiegata | 04/06/2019 22:43:36 |
Al link che segue potrete accedere alla spiegazione della traccia, ai materiali giurisprudenziali necessari per svolgerla e alla sintesi delle attività del corso (lezione in cui è stata spiegata la traccia oggetto di simulazione di concorso): http://www.fglaw.it/concorso_magistratura_scritti_2019_giugno_4_prova_diritto_civile_traccia_spiegata.html BASTA ANDARE NEL MENU' TRACCE CENTRATE | |
Da: Romanista2 | 04/06/2019 22:46:24 |
Ma dei cenni al diritto romano sarebbero stati opportuni? | |
Da: plynskin | 04/06/2019 22:51:30 |
Ma le Sezioni Unite del 2019,in tema nullità degli atti di trasferimento di immobili abusivi,cosa centrava con la traccia sulle servitù? | |
Da: Nina123 | 04/06/2019 22:53:20 |
@cercavigiustizia grazie! Anche io mi sono limitata a questo e per il resto ho impostato come Federix94 ma purtroppo non inserendo l'ammissibilità per usucapione (lo avevo descritto solo all'inizio come modo di acquisto). Ho precisato però che per l'art. 46 dovrebbe essere ammissibile dato che la nullità è prevista solo per gli atti Inter vivos. Purtroppo non credo sia un tema sufficiente dato che non è completo. Peccato perché come linea di ragionamento secondo me ci stava. Comunque anche la tua impostazione mi sembra molto ben fatta! Ma riguardo alla prima questione hai menzionato solo l'ammissibilità dell'acquisto per usucapione o hai trattato anche la nullità del contratto per violazione di norma imperativa? Io avevo il dubbio anche sul fatto che l'espressa esclusione dei diritti di servitù dall'art. 46 potesse rientrare nel 1 comma del 1418, cioè contratto nullo quando è contrario a norme imperative, "salvo che la legge disponga diversamente". | |
Da: Federix94 | 04/06/2019 22:59:22 |
Io ho utilizzato la sentenza del 2019 per dire che il contratto di costituzione di una servitù in caso di immobile abusivo è valido sia perché lo dice espressamente l'art. 46 come deroga sia perché quella nullità prevista per atti tra vivi è formale e testuale, e comunque non estendibile nemmeno agli atti mortis causa. Così è acquistabile a titolo derivativo per contratto e per testamento. | |
Da: plynskin | 04/06/2019 23:03:15 |
Ho letto lo svolgimento di fglaw: in effetti le SU 2019 sono alla fine,a mio avviso ad abundantiam ( non averle messe non pregiudica assolutamente il tema,anzi). Inoltre,mi complimento,davvero,se durante l'anno,al corso si sono svolte non una,bensì più lezioni,così dettagliate sulle servitù.Passeranno tutti i loro corsisti;) | |
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