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Concorso Dirigente Scolastico 2017 - Confronto tra i non ammessi alla prova preselettiva
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Da: Attesa .... | 15/10/2018 09:37:38 |
Si leggono su questo forum cose raccapriccianti ...io non scrivo e ho letto solo alcune cose in relazione al ricorso .... se scrivo però lo faccio per dire il vero e non per diffondere false notizie .... Ci sono ancora ricorsi presentati per problemi tecnici e discussi il 9 ottobre che sono in attesa di risposta .... Con quale ratio dunque si ipotizzano autotutele, date ecc ? | |
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Da: Che il MIUR | 15/10/2018 10:12:26 |
facesse ,allora,un comunicato ufficiale chiarificatore!!! | |
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Da: Che il MIUR | 15/10/2018 10:12:46 |
facesse ,allora,un comunicato ufficiale chiarificatore!!! | |
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Da: Tanto per | 15/10/2018 10:24:50 |
Esatto per me si creerà uno scontro tra la magistratura e politica. Oltre che ad esserci interessi molto personali e privati per avere così tanta fretta. | |
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Da: Tanto per | 15/10/2018 10:34:55 |
E la politica | |
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Da: SentenzaTAR | 15/10/2018 11:10:29 |
Ma può un ministro, un governo non rispettare le sentenze? | |
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Da: Sara7321 | 15/10/2018 12:39:52 |
Ancora nessuna notizia? Nemmeno in via ufficiosa? | |
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Da: nel forum | 15/10/2018 12:46:20 |
delle prove scritte qualcuno ha detto che non ci sono problemi x lo svolgimento. Però, vorrei sapere i ricorrenti cosa devono fare? Quanto ancora dobbiamo aspettare x sapere? Quest'attesa è snervante. | |
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Da: Corte Costituzionale | 15/10/2018 13:57:46 |
Attendete con calma, è improbabile che lo scritto si faccia giovedì senza l'intervento del CdS. | |
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Da: Corte Costituzionale | 15/10/2018 13:59:28 |
Anzi, impossibile! | |
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Da: GiuristaCampano | 15/10/2018 13:59:56 |
Pubblicato su tar anche esito del ricorso per 60/100 (RESPINTO !) N. 06095/2018 REG.PROV.CAU. N. 10862/2018 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10862 del 2018, proposto da XXXXX rappresentati e difesi dagli avvocati XXXXX con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Usr Sicilia, Usr Marche, Usr Lombardia, Usr Friuli Venezia Giulia, Usr Lazio, Usr Toscana, Usr Campania, Usr Piemonte, Usr Veneto non costituiti in giudizio; nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), avente ad oggetto: "Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali." nella parte in cui, all'art. 6 comma 8, prevede che "sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati", nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile" senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10); 2) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che "Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile", senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10); 3) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all'art.6 comma 6 ed all'art.8 comma 8, prevedono che "Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata". 4) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconoscono gli estremi; 5) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti; 6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l'archivio dei quesiti di cui all'art.6 comma 4 del bando. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato - che l'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposta solo per coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout); - che, prima facie, le censure afferenti l'illogicità dell'art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non appaiono fondate; - che le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dalla p.a. e alla formulazione del testo, trattandosi di quesiti resi disponibili con congruo termine per consentire la preparazione dei concorrenti, non possono ritenersi fondate; che peraltro, al ridetto profilo, va associata la prevalente giurisprudenza ( cfr. parere n.644/2017 Cds sez II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità , sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte "si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché … della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità " (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670). In altri termini, l'individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l'indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili. Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che i medesimi hanno rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo - in maniera non consentita - la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva. Ne deriva, quindi, che tali censure - essendo volte a chiedere alla Sezione un non ammesso riesame delle scelte di merito compiute dall'Amministrazione - non possono che ritenersi prive di pregio. Peraltro, anche volendo prescindere da quanto esposto, le richiamate censure non potrebbero comunque comportare l'illegittimità della procedura, e ciò in quanto, come rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, "l'erroneità o la equivocità di alcuni quesiti deve ritenersi inconferente atteso che quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, i medesimi non inciderebbero sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sugli stessi quesiti bene o male confezionati" (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014), con la conseguenza che l' eventuale erronea formulazione dei quesiti avrebbe un effetto sostanzialmente neutro sull'esito della prova. " Ritenuta l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre l'ammissione con riserva o la predisposizione di una nuova prova preselettiva. Ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare. Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. | |
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Da: godotallaseconda | 15/10/2018 14:17:30 |
@ Giurista Campano se adesso si ricorre al CdS che scenario si prefigura? x il 18 ormai game over!? poi? tempi? spese ulteriori? ricorsismo puoi dare anche tu un parere? | |
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Da: godotallaseconda | 15/10/2018 14:17:42 |
@ Giurista Campano se adesso si ricorre al CdS che scenario si prefigura? x il 18 ormai game over!? poi? tempi? spese ulteriori? ricorsismo puoi dare anche tu un parere? | |
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Da: Ragazzi arrendetevi | 15/10/2018 14:25:54 |
Davvero, basta. Perdete forze, energie e soldi. È finita, ci avete provato.era chiarissimo a tutti, ma proprio tutti, anche ai vostri avvocati che non avevate un briciolo di speranza. Lo dico con grande cortesia e stima di tutti voi. Voltate pagina. Ci saranno altre opportunità . Buona vita. | |
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Da: godotallaseconda | 15/10/2018 14:28:50 |
ognuno pensi ai casi suoi! ciascuno di noi ha un vissuto personale e nessuno vi obbliga a leggerci qui nel forum! Non bastavano i maleducati volgari e burloni ora ci si mettono anche i "moralisti ben pensanti!!! | |
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Da: godotallaseconda | 15/10/2018 14:31:19 |
Se tutto scorresse come acqua ...non avrebbe avuto nemmeno senso investire sul ricorso un minimo di contraddittorio ce lo vorrete concedere o no!? | |
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Da: godotallaseconda | 15/10/2018 14:31:31 |
Se tutto scorresse come acqua ...non avrebbe avuto nemmeno senso investire sul ricorso un minimo di contraddittorio ce lo vorrete concedere o no!? | |
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Da: nonsiparlapi | 15/10/2018 14:35:47 |
chi è l'avvocato? Il più famoso in questo campo? | |
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Da: Ricorrendo | 15/10/2018 14:37:36 |
È chiaro che siamo delusi, dispiaciuti e amareggiati perché se ci avevamo investito vuol dire che credevamo ci fossero delle speranze. È Andata male non sta a nessuno però prenderci in giro, sfotterci e accanirsi contro di noi. Se c'era anche solo 1 possibilità , era giusto tentare. Quello che non capisco è che .... ci stanno a fare in questo forum quelli che hanno superato la preselettiva. X puro gusto sadico fine a se stesso? Ma curatevi piuttosto invece di scassare la.... a noi! | |
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Da: Roy Tories | 15/10/2018 14:43:16 |
Ho iniziato a lanciare la petizione "Nessuno escluso - Tutti allo scritto" https://www.change.org/p/ministro-dell-istruzione-nessuno-escluso-tutti-allo-scritto | |
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Da: sono convinti | 15/10/2018 14:59:36 |
ma tanto saranno TUTTI BOCCIATI!!! E allora rideremo noi!!! | |
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Da: Attesa .... | 15/10/2018 15:10:49 |
Se è uscita sentenza su quota 60 cosa ne e' di tutti gli altri ricorsi presentati per problemi tecnici ? | |
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Da: Attesa .... | 15/10/2018 15:14:26 |
Continuato a parlare di un centinaio di ricorrenti ma non credo sia così | |
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Da: @sono convinti | 15/10/2018 15:15:19 |
Prima di tutto non mi pare che ci sia questa felicità generalizzata da parte degli idonei della bocciatura dei ricorsi, fra l'altro di quello sul 60 si sapeva ancora prima che venisse presentato, ma voi non ci davate ascolto. Secondariamente è risaputo che se va bene almeno 6.000 dei 9.000 candidati saranno bocciati alla prova scritta. Ci sarà sempre qualcuno che riderà della disgrazia d'altri, ma non è bello fare profezie di sventura, ognuno di noi conosce il proprio valore. Allora quando mi bocceranno allo scritto e ne rideranno che faro??? Nulla, in fondo chi li conosce... | |
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Da: Motore di Ricerca | 15/10/2018 15:17:04 |
Il TAR ha pubblicato e respinto, oggi, 6 ricorsi inerenti la quota 60. Non c'e' stata nessuna sentenza in merito a ricorsi su problemi tecnici. | |
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Da: Attesa .... | 15/10/2018 15:34:57 |
Grazie per l' informazione , io ho fatto ricorso per problemi tecnici e vorrei capire perché si parla solo dei ricorrenti della sentenza pubblicata venerdì dicendo tra l'altro, senza fondamento alcuno allo statu quo , che sosteranno la prova insieme agli idonei . | |
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Da: Rinvio | 15/10/2018 15:38:09 |
Interpellato il tar, consultata l'avvocatura di stato e constatati i rilievi mossi dal direttore generale Il ministro ha dato disposizioni per un comunicato ufficiale di rinvio della prova a data da destinarsi | |
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Da: Ricorsi | 15/10/2018 15:44:58 |
per Rinvio sei sicuro/a? | |
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Da: Come fare... | 15/10/2018 15:50:48 |
..a sapere la fonte?? @Rinvio..dove hai letto cio'? | |
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Da: anche io | 15/10/2018 15:55:59 |
ho fatto ricorso per problemi tecnici documentati e la mia udienza sarà il 23 ottobre. Ergo: non vedo proprio come alcuni faranno lo scritto, forse, e altri no. alcuni la preselettiva e altri no. | |
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