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Concorso Dirigente Scolastico 2017 - Confronto tra i non ammessi alla prova preselettiva
3013 messaggi, letto 129607 volte

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Da: Attesa .... 16/10/2018 14:35:10
Scusami ma non ci sono sentenze con decreto cautelare .... almeno ad oggi nessuna pubblicata , potresti spiegare meglio ?
Rispondi

Da: Ricorsi 16/10/2018 14:56:32
Quindi per oggi ancora niente
L'avvocato aveva detto 5/7 giorni sono passati
A meno che stiano continuando a pubblicare
Rispondi

Da: Ricorrendo16/10/2018 14:56:38
Sei una delle malfunzionamento pc, immagino
Rispondi

Da: Ricorrendo16/10/2018 14:59:55
Ad oggi sono 7 giorni, non considerando il 9. Comunque una risposta ce la dovrà pur dare! Almeno questo era scritto nell'ultima mail inviata mi dallo studio legale
Rispondi

Da: SOSO98. 16/10/2018 15:42:27
X Informatica
hai il ricorso quota 60?????
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Da: Ricorrendo16/10/2018 15:45:24
Sei scomparsa informatica? Non puoi gettarebil sasso e poi ritrarre la mano! O è l'ennesima presa x il .... di questo forum!
Rispondi

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Da: Ricorrendo16/10/2018 15:45:53
Sei scomparsa informatica? Non puoi gettarebil sasso e poi ritrarre la mano! O è l'ennesima presa x il .... di questo forum!
Rispondi

Da: Informatica.16/10/2018 15:50:21

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Ricorrendo16/10/2018 16:08:10
Non so se piangere o se ridere. Alla fine è tutta una gran cazzata!
Rispondi

Da: Attesa .... 16/10/2018 16:24:12
Tutta una gran .... non è perché in questa situazione , nello stare gli uni contro gli altri e così non dovrebbe essere perché chi ha davvero avuto problemi col computer e nel diritto di ricorrere così come chi ha superato la prova e' nel diritto di sostenere gli scritti senza timori di battaglie legali successive .... qui e' il Miur che sta compiendo mancanze
Rispondi

Da: Attesa .... 16/10/2018 16:25:36
Tutta una gran .... non è perché in questa situazione ( nello stare gli uni contro gli altri e così non dovrebbe essere ) chi ha davvero avuto problemi col computer e' nel diritto di ricorrere così come chi ha superato la prova e' nel diritto di sostenere gli scritti senza timori di battaglie legali successive .... qui e' il Miur che sta compiendo mancanze
Rispondi

Da: GiuristaCampano16/10/2018 16:41:37
Respinto anche il ricorso di Marone per 60/100
Pubblicato il 16/10/2018
N. 06127/2018 REG.PROV.CAU.

N. 10893/2018 REG.RIC.          

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10893 del 2018, proposto da XXXXX

rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in uno agli atti allegati, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»; B) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati; C) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018); D) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti; E) dell'avviso pubblicato sulla GURI 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018; F) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva; G) del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 8 laddove disciplina la prova preselettiva; H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato

- che l'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposta solo per coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout);

- che, prima facie, le censure afferenti l'illogicità dell'art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non appaiono fondate;

- che le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dalla p.a. e alla formulazione del testo, trattandosi di quesiti resi disponibili con congruo termine per consentire la preparazione dei concorrenti, non possono ritenersi fondate;

- che peraltro, al ridetto profilo, va associata la prevalente giurisprudenza ( cfr. parere n.644/2017 Cds sez II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché … della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità" (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670).

In altri termini, l'individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l'indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili.

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che la medesima ha rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo - in maniera non consentita - la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva.

Ne deriva, quindi, che tali censure - essendo volte a chiedere alla Sezione un non ammesso riesame delle scelte di merito compiute dall'Amministrazione - non possono che ritenersi prive di pregio.

Peraltro, anche volendo prescindere da quanto esposto, le richiamate censure non potrebbero comunque comportare l'illegittimità della procedura, e ciò in quanto, come rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, "l'erroneità o la equivocità di alcuni quesiti deve ritenersi inconferente atteso che quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, i medesimi non inciderebbero sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sugli stessi quesiti bene o male confezionati" (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014), con la conseguenza che l' eventuale erronea formulazione dei quesiti avrebbe un effetto sostanzialmente neutro sull'esito della prova.

- che, inoltre, non può dedursi l'illogicità della fissazione del termine di svolgimento delle prove perché coincidente con altre attività dei concorrenti né che entro lo stesso termine alcuni partecipanti fossero impegnati in commissione di esami di stato o nella normale attività didattica, posto che non si può individuare con certezza un momento nel quale detta attività non sia in concreto espletata, al fine di definire le date ottimali per lo svolgimento della prova.

Ritenuta l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre l'ammissione con riserva o la predisposizione di una nuova prova preselettiva.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018
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Da: prova si 16/10/2018 17:05:20
Scusate, ho scritto male. Se è  a tempo INdeterminato
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Da: Avvocato Merdone16/10/2018 17:08:23

- Messaggio eliminato -

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Da: x avvocato merdone16/10/2018 17:40:10
La tua cattiveria non ha limiti. Quando sarai bocciato alla prova scritta noi non ti derideremo ma avremo compassione di te e degli altri che, come te, ci hanno deriso ed hanno gioito della nostra sventura.
Rispondi

Da: mar16/10/2018 17:42:13
Di una  cosa sono felice, di liberarmi una volta per sempre di sto genio di avvocato m...done e compari
adieu
Rispondi

Da: Cari colleghi ricorrenti16/10/2018 17:43:13
vi prego di rispondere a questa mia domanda; servirà a fare chiarezza.
Nel ricorso per black out avete chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di ammissione perché vi escludeva.
Avete pure chiesto DI ESSERE AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA?
E' importante, perché il CDS potrebbe riformare l'ordinanza ammettendovi alla prova scritta e il problema sarebbe risolto.
Rispondi

Da: Ricorrendo16/10/2018 17:50:46
Potevano aspettare un altro po' x dare la sentenza!
Rispondi

Da: No 16/10/2018 18:26:25
Gli avvocati c.... hanno chiesto di rifare la preselettive e il Tar li ha accolti. E ora un bel casino per tutti visto che il Ministro e più c..... Degli avvocati. Qualche collega invece tra fine agosto e settembre ha avuto direttamente l' ammissione alle prove successive con riserva. Mo succede chissà che... Secondo me sarà tutto annullato se quest' imb.... Non prende provvedimenti per giovedì.
Rispondi

Da: Scherzi?????16/10/2018 19:07:04
perché il CDS potrebbe riformare l'ordinanza ammettendovi alla prova scritta e il problema sarebbe risolto.

del 18?
Rispondi

Da: Cari colleghi 16/10/2018 19:32:50
Sì certo
Prova scritta del 18
Poi fissare la data X la preselettiva
Rispondi

Da: Realista16/10/2018 21:52:03

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: x realista16/10/2018 22:01:09
ahahah.....spiritoso....6000 bocciati se la prenderanno in ........
Rispondi

Da: Realista16/10/2018 22:05:26

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Attesa .... 17/10/2018 00:51:34
Ci sarebbe da aggiungere che il Tar ha accolto ricorso su mal funzionamento di un gruppo e ha respinto medesimo ricorso  prodotto da altro avvocato ....
Rispondi

Da: Docenteindipendente17/10/2018 06:46:24
Concorso ds 2018 : un bel caso giuridico
È il tema iniziale alla prova scritta 😃😃😃
Rispondi

Da: SOSO98. 17/10/2018 07:30:48
Ho visto che  stato rigettato ricorso marone quota 60, ma forse non sono in grado di leggere, ma non trovo il punto dove il tar dice che il 60/100 non ha valore, non può essere accettato per motivi x, o che questo punteggio non  valii eccccccc. Potete aiutarmi atrovarlo.
Rispondi

Da: SOSO98. 17/10/2018 07:37:04
Ho visto che  stato rigettato ricorso marone quota 60, ma forse non sono in grado di leggere, ma non trovo il punto dove il tar dice che il 60/100 non ha valore, non può essere accettato per motivi x, o che questo punteggio non  valii eccccccc. Potete aiutarmi atrovarlo.
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Da: ricorsismo17/10/2018 08:35:59
che, prima facie, le censure afferenti l'illogicità dell'art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non appaiono fondate
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Da: Certo che 17/10/2018 10:31:14
Vi fate delle seghe mentali stupende. Ma chi ca@@o vi segue, gli avvocati di Topolinia?
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