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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: ......... 30/12/2018 23:23:20
Di qualunque novità si tratti, nessuno può costringere gli Abogados a restare iscritti al Colegio dopo l'integrazione.
Con l'integrazione il percorso è terminato.
Finiamola con le baggianate. 
Inoltre fino a 2 giorni fa anche sul fronte triangoli era tutto tranquillo
e di sicuro non sono cambiate le cose oggi.
Rifiniamola.
Se ci sono novità reali, chi le ha posti la fonte, altrimenti stia tranquillo e basta.
In vaso contrario, sono le solite notizie fasulle messe lì apposta per agitare chi ci casca.

Da: ........... 30/12/2018 23:37:45
Ho sentito che domani a mezza notte ci saranno novità...

Da: ......... 30/12/2018 23:39:25
Le comunicheranno apposta per qualcuno.

Da: ........... 30/12/2018 23:42:45
Domani a mezza notte in punto però non prima.

Da: ......... 31/12/2018 00:20:52
Domani a mezzanotte in punto, prima e dopo ho da fare.che peccato.

Da: Ph_D  31/12/2018 00:29:11
Mi allontano 5 secondi e spunta il parapiglia...

Quale magic tram...

Manderemo gli agenti a salvare gli abogados. Gli stessi agenti che non sono stati in grado di presentare una solicitud per iscrivere i loro clienti ad examen de Estado...

Una volta integrati in Italia ci si può cancellare. L'abilitazione non la da la legge italiana ma la direttiva 98/5/CE...

Io non lo farei, perché se vi cancellate dalla Spagna adesso non potrete reiscrivervi più in Spagna, perché (al pari degli spagnoli iscritti dopo il 31.10.11 con licenciado), vi chiederebbero master ed esame di Stato...

Sembra che governo spagnolo approverà a breve una riforma per "sanare" queste situazioni. Un problema relativo a una procedura di infrazione perché la Spagna ha la figura del procurador, titolo che altrove non esiste, non sovrapponibile all'abogado. Quindi le unificheranno.

Aspetterei qualche mese...

Adesso arriverà un c@@@@@@e e dirà che il sottoscritto vuole speculare. Si, mi avete scoperto. Lo confesso, prendo una percentuale dai colegios!!!

Jajajajajaj


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Da: Ph_D  31/12/2018 00:30:22
Magic team

Jajajaja

Mitico t9

Da: ......... 31/12/2018 00:38:21
Ok Ph
Non sto dicendo che stai speculando e neanche che sia conveniente cancellarsi dalla Spagna.
pero' dire che in assoluto non ci si può cancellare altrimenti scoppia il finimondo..beh non esageriamo.

In ogni caso, se il t9 ha trasformato il magic team in magic tram.. una seria riflessione io la farei..
scherzo..

Da: Ph_D  31/12/2018 00:59:28
Ci ho pensato pure io..,

Jajajaja

Ma certo che puoi cancellarti... Lascia perdere i troll.

Da: xocchio che31/12/2018 08:14:23
loro dicono quel che gli conviene, non quello che è...
si cancellassero pure, poi senti le urla...

Da: Top Abogados  31/12/2018 09:06:18
Ph come pochissimi altri non dice Mai cazzate colgo l occasione per fare gli auguri buon 2019

Da: ......... 31/12/2018 10:38:23
Ph
Io non intendo cancellarmi.
Lo dico per quelli che intendono farlo e che magari si spaventano leggendo il forum.

Da: Nuova Europa31/12/2018 10:43:05
Condivido con Top Abogados
se non fosse per la tenacia e competenza di alcuni partecipanti del forum, gli agenti la farebbero da padrone.

Da: MALOVER 31/12/2018 11:35:17
condivido chi inizia a far presente che il thread è un punto di incontro di professionisti legali e non un luogo di turpiloquio e discredito altrui. Detto questo, la questione proposta merita più approfondimento. Forse sbaglio, ma per quanto mi riguarda il titolo abilitante è fondamentale per l'esercizio alla professione. Quindi, se esso -il titolo- è l'iscrizione in Spagna io lo tengo.
C'è chi afferma che l'avvocato integrato usufruisce di una speciale autorizzazione dello Stato, è  pari dell'ordinario ma non è un ordinario. La norma su questo non è chiara, almeno per me. 
Su questo andrebbe fatto uno studio serio ed approfondito.
Buon anno 

Da: Top Abogados  31/12/2018 12:07:05
Per 100 euro l'anno cancellarsi è  follia...in attesa di novità come dice ph

Da: cri1974 31/12/2018 12:08:37
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37143

Buon Anno a tutti!!!!

Da: Ph_D 31/12/2018 12:22:22
Malover, una volta superato l'esame di stato in Italia, ti iscrivi come avvocato in un Coa. Se ti cancelli, poi ti puoi comunque reiscriverti quando vuoi.

Allo stesso modo vale con l'iscrizione con titolo europeo.

Se un Coa ti ha esentato dall'effettuare la prova di attitudine (ex direttiva 98/5/CE) a seguito di stabilimento triennale, quello è il tuo titolo italiano per iscriverti.

Non ha senso - se è solo per questo motivo - restare iscritti in Spagna... Non ha sebnso farlo come no ejerciente, se non si è stabiliti in Italia e se in Spagna non si intende patrocinare...

Non è necessario approfondire nulla, solo legge la normativa... Perdonami, ma è tutto molto chiaro.

Se così non fosse, la normativa europea, lungi dal favorire la mobilità dei professionisti, la ostacolerebbe... Costringendo comunque a essere iscritti, anche dopo integrazione, in più di un Paese... E' evidente che sarebbe una situazione assurda e - dunque - aliena al diritto Ue...

Non è tanto il parere del CNF - ne hanno fatti di convincenti e di non convincenti - ma perché la norma europea è chiara. Non esiste l'avvocato "integrato" in quanto nuova categoria "ontologica". E' categoria descrittiva. Esiste l'avvocato che si è integrato. L'avvocato che si è integrato è come l'avvocato che si è iscritto superando esame di Stato in Italia...

Per questo, se in futuro il Cnf avesse la brillante idea di creare la nuova categoria di "avvocato integrato" tale da contrapporla al c.d. "avvocato ordinario", certamente nel creare questo discrimen violerebbe l'art. 18 TFUE... Sul punto c'è già molta giurisprudenza.

Dopo integrazione, esistono solo "avvocati".

Aggiungo che, per questioni "pratiche", non consiglio di cancellarsi.
Non adesso, che in Spagna si sta per approvare la riforma... Al limite, passate a no ejerciente... Non credo che 100,00 euro annui facciano la differenza...

Da: Ph_D 31/12/2018 12:23:54
intendevo "Non ha senso farlo come ejerciente"

Da: Ph_D 31/12/2018 12:34:00
"C'è chi afferma che l'avvocato integrato usufruisce di una speciale autorizzazione dello Stato, è  pari dell'ordinario ma non è un ordinario".

Il mondo è pieno di geni (loro che sostengono questa tesi, non tu...).


Se la direttiva ha come titolo "facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ", come potrebbe essere mai "permanente", se la sua validità fosse condizionata al permanere dell'iscrizione nello Stato d'origine? Sarebbe esercizio "temporaneo" (e di fatti esiste altra direttiva che lo regola...)....

Da: @PhD 31/12/2018 12:39:58
Che pazienza che c'hai!!.....questi che parlano (in primis alcuni capipopolo di Coa) non hanno mai letto una direttiva ne penso la sappianoninterpretare nel modo corretto ma esternano loro pensieri in libertà senza cognizione di causa!!!.....e tu ancora gli dai retta????!!!

Da: MALOVER 31/12/2018 12:48:53
PH, accetto e ringrazio per la tua replica educata e dotta. In effetti è una lettura credibile.
Però, l'utente che dice che non è possibile fare cloni all'infinito aveva ragione. Tu affermi: "facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ". Pertanto, l'esercizio è permanente in un altro Stato membro. Non è possibile sdoppiare il titolo prima in Spagna e poi in Italia, o sbaglio?

Da: MALOVER 31/12/2018 12:50:07
intendo dire, sdoppiare da Romania in Spagna e poi in Italia. Per chiarezza

Da: Ph_D 31/12/2018 13:39:35
Il discorso rumeno è semplice.

Se la Spagna mi iscrivere come ABOGADO, anche se col diploma di giardiniere, saranno affari suoi... Fintanto che sta bene alla Spagna, deve star bene anche agli altri Stati... Quel soggetto, iscritto in un Colegio, è abogado e gli basta (ai sensi della direttiva 98/5/CE) un certificato del Colegio.

Certo, in Spagna occorre iscriversi come ABOGADO, non come abogado INSCRITO.

I rumeni che si iscrivono in Spagna non la fanno come abogados, anche se dicono diversamente in Italia, quindi in questo senso a loro non si applica la normativa europea.  E credo che anche il Cnf lo abbia capito, che questa prassi non è conforme al diritto Ue...

Certo, se io conseguo titolo in Romania, poi mi integro in Spagna come abogado (ma bisogna farlo, non è detto che la Spagna lo consenta...) e rientro in Italia, l'Italia a mio avviso non ha diritto di protestare.

Ad integrasi in Spagna, col titolo Bota... (ne dubito per molti motivi...).

Da: Ph_D 31/12/2018 13:42:52
Ho dubbi che ci si possa integrare in Spagna, col titolo Bota (ne dubito per molti motivi...). Da ultimo, perchè chi ha scelto la via rumena, ha una voglia di "combattere" pari a zero... La via rumena per loro è una via "facile" ed "economica".

Per cui, appena metteranno in Spagna in discussione il titolo Bota (magari servirà rivolgersi a un legale), subiranno passivamente...

Con ciò non dico che il titolo Bota sia difendibile in concreto...

Da: Nuova Europa31/12/2018 15:06:47
Condivido tutto quello che ha affermato Ph_d in argomento, io aggiungerei che, nel caso della triangolazione Bota, si configurerebbe anche l'abuso del diritto in quanto si è tentato di aggirare una norma imperativa nel paese di destinazione, perché si è chiesta l'iscrizione mediante un iter (la triangolazione) che se, invece, fosse stata chiesta direttamente (senza triangolazione) sarebbe stata rifiutata dal paese di destinazione per motivi che tutti conosciamo.

Da: El chico  1  - 31/12/2018 15:48:06
Quello che  veramente mi riesce difficile comprendere è come la Spagna (dopo che ti ha iscritto come avvocato stabilito e lo riporta pure sui suoi certificati) potrebbe rifiutare l'integrazione ad un avocat che ha esercitato continuativamente per 3 anni la professione in quel paese?


Approfitto per fare gli auguri di buon anno a tutti.

Da: balkis 31/12/2018 16:12:49


Se posso spendere il titolo professionale di "avvocato" (e lo dice il D.Lgs 96/01) perchè non dovrei essere "avvocato" ?

Art. 3
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si considera:

[...]

c) titolo  di  avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia,
   mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;


  Art. 12
                             Condizioni

  1.  L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla
data  di  iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati,
abbia  esercitato  in  Italia,  in  modo  effettivo  e  regolare,  la
professione  con  il  titolo  professionale  di origine e' dispensato
dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115.


Cosa non è chiaro ???

Se posso spendere un titolo professionale è perchè lo sono ... sono avvocato.

E' una materia complessa e trasversale che comprende il Diritto amministrativo spagnolo, il Diritto Costituzionale spagnolo, il Diritto Comunitario e il Diritto Amministrativo "nostrano" ma per lo più dominata dal Diritto Comunitario ...
e parlare con un amministrativista "nostrano" non è esattamente quello che farei.

Tra i più competenti c'è sicuramente il "Magic Team" che per augura a tutti (tranne allo "Sciacallo") un 2019 "Magic".




Da: @ interessati 31/12/2018 16:55:59
Ritengo che molti facciamo confusione con l'abilitazione ottenuta in Italia a seguito di superamento dell'esame di stato, perché confondono appunto l'esito positivo di quest'ultimo, che abilità solamente alla professione, ma che non autorizza ne concede il titolo di avvocato che si ottiene solo ad avvenuta iscrizione al COA!!!! (Leggere le norme!)

Da: Megic cojons  1  - 31/12/2018 17:06:18
Chi è megic cojons a capodanno è megic cojons tutto l'anno

Da: Ph_D  2  - 31/12/2018 17:44:32
@ Chico

Li difenderài tu, quando decideranno di fare revisiones de oficio, giustifcandosi col fatto che in effetti Bota non valeva... Sia chiaro, non auguro affatto che ciò accada, ma non lo escludo.

----

Parlando d'altro, musica per le mie orecchie (anche se non è detto che la Corte accoglierà conclusioni, ma la base del ragionamento è molto chiara e non verrà in ogni caso scalfita...)

"58.      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'unico requisito cui dev'essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante è la presentazione di tale certificato all'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'iscrizione da parte dello Stato membro è quindi obbligatoria e consente all'interessato di esercitare ivi con il suo titolo professionale di origine (29). Tale analisi è confermata dalla proposta della Commissione che, nelle osservazioni relative all'articolo 3, dichiara che «l'iscrizione è un diritto automatico se il richiedente fornisce prova della propria iscrizione presso l'autorità competente del proprio Stato membro di origine» (il corsivo è mio). L'iscrizione rappresenta per l'avvocato emigrante il mezzo per accedere all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

59.      La Corte ha pertanto già dichiarato che i cittadini italiani i quali, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia, hanno ottenuto una laurea in giurisprudenza in Spagna e sono stati iscritti come avvocati in detto Stato membro soddisfano tutti i requisiti necessari per essere iscritti all'albo degli avvocati in Italia, se presentano all'autorità competente il loro certificato di iscrizione presso l'autorità competente spagnola (30).

60.      Nello stesso ordine di idee, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Wilson, che imporre agli avvocati, che intendano esercitare la loro attività con il titolo professionale d'origine, di partecipare a un colloquio per consentire al consiglio dell'ordine di controllare la padronanza, da parte loro, del linguaggio amministrativo e forense dello Stato membro ospitante è in contrasto con la direttiva 98/5 (31).

61.      Da tale giurisprudenza emerge che gli Stati membri non hanno la facoltà di introdurre ulteriori requisiti per l'iscrizione degli avvocati emigranti con il loro titolo professionale di origine.

62.      Da un certo punto di vista, pertanto, rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio è semplice. L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5 vieta l'introduzione di requisiti supplementari [...]"

Questa è una risposta a chi parla di circolari, liste, delibere del Coa e quanto altro... In Europa ci prendono per scemi. E hanno ragione.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209354&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4800804

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