NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
36896 messaggi, letto 1214295 volte
Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, ..., 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230 - Successiva >>
Da: ViaVeritaeVita | 23/05/2017 13:48:44 |
Viva la SPAGNA!!!!!! | |
Da: Avvocato_Prof | 23/05/2017 13:58:18 |
Cass. Sez. Unite, sent. n. 28340 22.12.2011. La sentenza dice che l'unica condizione richiesta per l'inserimento nella sezione speciale degli avvocati comunitari-stabiliti è «l'iscrizione nel Registro generale del Collegio degli abogados Orientamento consolidato con Cass. Sez. Unite, sent. n. 4252 del 4.3.2016. L'iscrizione degli avvocati "stabiliti" alla sezione speciale dell'albo degli avvocati territorialmente competente è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, senza che sia opponibile la mancanza delle altre condizioni prescritte dall'ordinamento forense nazionale Siamo Giuristi o no? Due SS.UU. credo siano sufficienti per affermare che l'unica condizione per l'iscrizione degli Abogados presso un COA Italiano è il SOLO certificato d'iscrizione in un Collegio degli Abogados! | |
Da: ViaVeritaeVita | 23/05/2017 14:06:00 |
Il cnf punta a superare tali orientamenti puntando alla decadenza del titolo a monte per carenza dei requisiti previsti per l'iscrizione in Spagna. Ma ciò presuppone un titolo illegittimo, una iscrizione illegittima e la cancellazione dall'albo di origine per tali ragioni. FANTASCIENZA. Se, poi, è vero quanto pubblicato da abilitato Spagna, credo che gli ordini spagnoli debbano assolutamente intervenire, essendo stati accusati di un abuso nelle iscrizioni. | |
Da: lillolaglio01 | 23/05/2017 14:22:08 |
http://app.regione.abruzzo.it/xChoose/servlet/LoadPdf?sito=biblioteca&pdfDoc=biblioteca/docs/pdf/rassegna/2010/0311/Lesione_della_reputazione.pdf La lesione della reputazione professionale (detta anche commerciale, economica o lavorativa) com- porta una diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona interagisce nel proprio ambito lavorativo. Il diritto alla reputazione professionale deve essere tenuto distinto dal diritto alla reputazione perso- nale, poiché nel primo caso la lesione provoca un discredito commerciale del soggetto esclusivamente nel settore lavorativo in cui opera, mentre nel secondo caso si ha una lesione della sua dignità e del prestigio di cui ogni persona gode indipendentemente dall'attività che svolge. Pertanto, il soggetto (professionista, imprenditore o lavoratore subordinato che sia) che ha subito una lesione della propria reputazione professionale (si pensi alla levata di un protesto illegittimo di un assegno bancario) ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua reputazione professionale, a prescindere dall'accertamento di un reato, in quanto la violazione della dignità sociale e professionale della persona costituisce lesione di un valore costituzional- mente protetto. Danno risarcibile Il danno risarcibile è sia quello patrimoniale che quello non patrimoniale e, per quanto concerne quest'ul- timo, a prescindere dalla prova della commissione di un reato. Infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede l'accertamento penale della respon- sabilità dell'autore del fatto illecito, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. determina che il riferimento al reato di cui all'art. 185 c.p. comprenda tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una gura di reato. A ciò deve aggiungersi che il danno non patrimoniale non si identi ca solo con il danno morale soggettivo, ma deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni lesione di un valore inerente alla persona protetto dalla Costituzione (quale la reputazione), da cui derivino pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. Onere della prova Tuttavia, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione professio- nale, la sola prova del fatto lesivo non comporta automaticamente la prova anche del pregiudizio subito. Infatti, la prova del fatto colposo lesivo della reputazione professionale altrui non prova l'esistenza anche del danno ingiusto, del cui onere probatorio è gravato il danneggiato. Una volta provata la lesione della reputazione professionale del soggetto, occorre quindi provare che tale lesione ha cagionato una perdita patrimoniale o un danno non patrimoniale (c.d. danno con- seguenza). La prova del danno può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni che, però, devono essere fondate su circostanze gravi, precise e concordanti. Sotto tale ultimo aspetto si deve, però, evidenziare che, in materia di illegittima pubblicazione nel bollettino dei protesti, la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha ribadito che il danno all'immagine è in re ipsa e dunque consegue automaticamente6. Riassumendo, se viene lesa la reputazione professionale (commerciale, economica o lavora- 6 Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2008, n. 7495, in Notariato, 2008, 3, 232. n. 2 - Febbraio 2010 www.24oreavvocato.ilsole24ore.com 39 uLesione della reputazione professionale | |
Da: Statute Law | 23/05/2017 14:26:26 |
....bene... Ora capite che qui sono in ballo cifre colossali!... | |
Da: lii03 | 23/05/2017 14:39:09 |
Bene, El chico, ma la questione sull'integrazione è stata aperta esclusivamente da te! Mi pare Purtroppo, a mio avviso, viviamo in un mondo a contrario, capovolto, chi dà informazioni bilanciando i fatti viene offeso, mentre chi chiede soldi, per della pratiche, che chiunque può fare da solo, nel forum, fatto rigorosamente vietato, viene osannato, mah! Un mondo al contrario! | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: El chico | 23/05/2017 15:05:58 |
lii03 E quando sarebbe stata aperta da me? Non è che l'ha aperta la circolare del cnf? | |
Da: lii03 | 23/05/2017 15:15:18 |
La tua integrazione | |
Da: El chico | 23/05/2017 15:19:51 |
Beh, mi rimetto al collega statute, ci sei o ci..... | |
Da: lii03 | 23/05/2017 15:30:24 |
Egr. El chico, questo è un tuo post: "Da: El chico 23/05/2017 13.38.55 Lii, a parte che gli anni sono 5 e non 6, e ti devo confessare che non ne ho mai sentito il bisogno di cheidere l'integrazione sino a quando lo scorso autunno un giudice ha fatto un battuta sugli abogados, non offensiva ma maliziosa. Pensando di mettermi in difficoltà ( si vede che aveva fatto l'Erasmus in Spagna) mi ha ha chiesto una cosa in diritto spagnolo, non solo gli ho risposto ma gli ho risposto motivatamente, a seguire ha liquidato un bella somma a titolo di alimenti mensili alla mia cliente." Comunque, dai, si è capito, se non altro! ............ | |
Da: El chico | 23/05/2017 15:44:06 |
lii03 Fai tu................................. non hai nemmeno capito che parlavo di una cosa personale e non generale... ..........in quanto, in considerazione dei periodi da te postati lo scrivente non rientra nella disposcion novena. | |
Da: lillolaglio01 | 23/05/2017 15:50:07 |
https://www.personaedanno.it/attachments/allegati_articoli/AA_011415_resource1_orig.pdf Protesto illegittimo danno non patrimoniale morale di 10 mila euro... Il nostro caso è molto peggio però | |
Da: eurek@ | 23/05/2017 15:57:14 |
Mi permetto di aggiungere anche questa cassazione Sentenza n. 5073/2016, Sezioni unite civili Vero è che la sentenza ha rigettato il ricorso avverso la sentenza CNF n. 38/2015, tuttavia motivo del rigetto era stato l'utilizzo improprio del titolo di AVVOCATO. Nonostante ciò vengono ribaditi gli aspetti necessari per l'integrazione tra i quali (ovviamente) non abbiamo il Master o altre valutazioni sulla legittimità o meno dell'iscrizione in Spagna "Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l'esercizio della professione forense da parte dell'avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l'esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l'affidamento del cliente in ordine all'effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l'esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l'iscrizione mediante dispensa ai sensi dell'art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall'art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione." | |
Da: gianlucaornese | 23/05/2017 16:09:24 |
Sembra una storia infinita. Ma voi, non siete stanchi? | |
Da: Halamadrid | 23/05/2017 16:15:21 |
@gianlucaornese Io personalmente si, sono stati 3-4 anni di continue ansie e di battaglie, sempre a premere F-5 su questo forum per vedere cosa accadeva. La vera tragedia è che nel mio caso, arrivato a pochi mesi dal traguardo, mi hanno combinato anche quest'ultimo scherzo. A dire il vero sarei stanco di star sempre nell'incertezza e sotto attacco, ma mi hanno fatto talmente arrabbiare che sto per dichiarare la guerra mondiale al Ministero. Credo fermamente che si sia superato il limite del buon gusto ma anche della legalità . Ora basta. | |
Da: Statute Law | 23/05/2017 16:31:17 |
Ci è ci è....... | |
Da: Carlos I | 23/05/2017 16:43:12 |
centinaia di persone che si faranno la villa al mare coi soldi del ministero mej *****i....... | |
Da: ViaVeritaeVita | 23/05/2017 16:50:07 |
... Ad oggi il mio coa non ha neanche ricevuto la circolare... | |
Da: Praticante85 | 23/05/2017 17:32:15 |
@viaveritaevita Ciao hai chiesto? Qual è il tuo coa? | |
Da: Halamadrid | 23/05/2017 18:08:36 |
Comunque siamo abbastanza fermi, quello che dovevamo dirci ce lo siamo ampiamente detto. Ormai dobbiamo solo aspettare.. questa è la quiete prima della tempesta. | |
Da: gianlucaornese | 23/05/2017 18:10:41 |
ragazzi, mi sento molto sconfortato, lo confesso. troppe tempeste, mi sono scocciato. Anzi, sono proprio stanco. | |
Da: Fiskyo | 23/05/2017 18:15:16 |
Sono molto stanco anch'io, ogni volta che risolviamo un problema, CNF e compagnia bella ritornano all'attacco con uno nuovo. Alle volte mi sento un perseguitato, per non parlare dei risvolti psicosomatici che questa costante ansia mi crea. Spero davvero che la questione possa risolversi una volta per tutte. Non è dignitoso poter vivere e lavorare in queste condizioni. | |
Da: El chico | 23/05/2017 18:33:34 |
gianlucaornese Su, forza!! Cerca di non abbatterti. | |
Da: ViaVeritaeVita | 23/05/2017 18:47:40 |
Ragazzi credo che se la questione sollevata dovesse rivelarsi infondata, come ragionevolmente ritengo di dover credere, potrebbero intentarsi diverse azioni legali per il ristoro dei danni psicofisici che questa vicenda da generando, fin dalle sue prime fasi. E' una situazione che produce un effetto paralizzante nello svolgimento delle quotidiane attività lavorative. I presupposti ci sono, perché veramente sarebbe la morte del diritto dovesse accadere qualcosa in contrasto con le nostre legittime aspettative e ragioni. | |
Da: corpus iuris | 23/05/2017 20:06:26 |
Buonasera, sono un avvocato che ha in studio un abogado. Vedo da giorni il collega con il morale sotto i tacchi e lo osservo consultare il vostro forum ossessivamente in cerca di buone notizie. Vi scrivo per ripetere a voi quello che vado ripetendo a lui senza molto successo. La circolare del Cnf è solo una circolare; la vostra facoltà di esercitare in Italia non dipende da nussun organismo italiano. Voi dovreste iniziare a preoccuparvi solo se le Autorità spagnole vi contestano formalmente l'iscrizione. Fino ad allora nessun provvedimento italiano, per chi è già iscritto in Italia, può mettervi in discussione. State sereni. | |
Da: siculospagnolo | 23/05/2017 20:06:46 |
Che stress!!! È diventata una continua battaglia! | |
Da: MR.Help | 23/05/2017 20:11:09 |
Forza Amici! Andrá tutto bene! | |
Da: El chico | 23/05/2017 20:18:40 |
Corpus iuris, Poche righe, analisi giustissima. | |
Da: MR.Help | 23/05/2017 20:22:56 |
Concordo! Ho studiato il problema per una persona amica e devo dire chr il parere finale é di stare tranquilla. | |
Da: Statute Law | 23/05/2017 20:28:00 |
Mr.Help ....non è facile ci stanno attaccando da anni... | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, ..., 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230 - Successiva >>