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Concorso MAGISTRATURA 2017
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Da: Peppone di Capri | 12/07/2017 21:26:23 |
Io ho detto che sono beni indisponibili perché già fidanzati..secondo voi ho centrato la traccia? | |
Da: ladymary | 12/07/2017 21:29:21 |
Sono più leggeri come prova orale e questo te lo possono confermare tutti quelli che hanno fatto entrambe. Io cmq sono partita preparandomi per entrambi e per ora posso confrontare solo gli scritti: difficoltà diverse ma simili. L'anno scorso in civile (al TAR) il tema era: "l'adempimento dell'obbligazione". Poi fate voi | |
Da: Buddaviola | 12/07/2017 21:30:22 |
Solidarietà per Sole | |
Da: Caterpie | 12/07/2017 21:39:04 |
Mi spiace leggere che un noto codice amministrativo non aveva (di nuovo) i testi normativi (né tanto meno l'indice analitico) necessari per svolgere la traccia: lunedì ho conosciuto una ragazza al suo primo tentativo che aveva acquistato il "tris"; immagino la sua amarezza oggi. Mi ricorda la mia l'anno scorso. Stesso codice | |
Da: Luca | 12/07/2017 21:40:50 |
Ragazzi, la unica full che ha centrato la traccia di oggi è stata Caringella. Traccia insidiosa, argomento poco studiato e di competenza di un commissario decaduto. Ma tanto e' !!! Ora gli altri argomenti non estratti erano attesissimi. Su questa nessuno avrebbe puntato un euro. Siamo realisti. Ma temo che sarà l'eaborato che farà la differenza . | |
Da: Luca | 12/07/2017 21:41:28 |
Mi correggo : l'elaborato | |
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Da: @sole | 12/07/2017 21:43:20 |
Grande rispetto....grande persona..... grazie per aver raccontato la tua storia... ti auguro un gran bene per tutto quello che andrai a fare e per il tuo percorso di avvocato.... per me questo concorso tu lo hai vinto.... | |
Da: Sasha14 | 12/07/2017 21:46:55 |
Luca il mondo è bello perché è vario e le opinioni sono tutte diverse ma l'unica è stata probabilmente fglaw ( ho visto ora e dalla disamina è chiaro che ha affrontato quello specifico tema nel dettaglio). Caringella si è limitato ad una trattazione generale sui beni pubblici senza i problemi specifici sull'indisponibilità dei beni. Non ha preso un bel niente | |
Da: Non amministrativista | 12/07/2017 21:53:16 |
Mi ripeterò: bella traccia, per chi come me è un debito di studio, aggiornamenti, giurisprudenza del minuto. Si scrive per grandi classici: Costituzione, codice, principi generali. Ho provato a cercare dove potesse nascondersi il nodo critico. È amministrativo, ho pensato: cosa può nascondersi dietro il provvedimento dichiarativo della Autorità amministrativa? Lo prevede il codice: dunque? Che natura può avere, che effetto? Può cambiare il regime giuridico? Può sostituire o integrare la norma, in una riserva di legge rinforzata? Se il provvedimento fosse viziato, che succede? Il regime giuridico può essere mai espressione di discrezionalità ? E se vi è ambito di discrezionalità amministrativa, in quale spazio va contenuta? Non ho risposto a tutte queste domande, alcune erano fuori traccia forse. Ma mi sono servite a leggere gli articoli del codice (e non servivano le leggi speciali) in modo critico e coordinato. Basterà ? Probabilmente no, anzi quasi certamente no. Ma io sono consapevolmente fuori dal giro. Un giovane, che studia e frequenta corsi, non può che aver fatto molto meglio di questo. Deve. È statistica. Genitori, rasserenatevi. Lo dico con rispetto e comprensione: ma molti dei ragazzi che si ritirano, nonostante lo studio ed i sacrifici, lo fanno probabilmente solo a causa del fatto che hanno, da voi, un peso aggiuntivo di aspettativa e ansia da prestazione. Mollateli, davvero. Fateli venire a Roma da soli, fateli affrontare queste prove da soli. Serve a permettere loro di tirare fuori il meglio, sul serio. Il troppo amore rischia di soffocare le capacità di riserva, che qui servono. Per il loro bene, lo dico da persona che quasi certamente ha la vostra età e non la loro: seguiteli a distanza, senza che si accorgano che investite su di loro. E fateli venire da soli, la prossima volta. | |
Da: xy | 12/07/2017 21:53:49 |
Sole, anche a me rattrista molto la tua esperienza, comunque non butterei via tutto se fossi in te. Ora non hai nulla da perdere! Essere bravi magistrati o avvocati è cosa ben diversa dall'aver azzeccato lo svolgimento di un tema o aver studiato (forse chissà a memoria) così tante materie. Un giovane magistrato che, chissà forse tu hai conosciuto, mi diceva che quando studiava per l'orale una materia ne dimenticava un'altra ed aveva paura che non ce l'avrebbe mai fatta. Attenzione agli altri concorsi pubblici, non tutti splendono di trasparenza! E te ne accorgi solo dopo averli vinti con il sudore della fronte e di una vita sacrificata. | |
Da: Sole | 12/07/2017 22:09:29 |
Grazie a tutti. Rispondo @ladymary anche perché non voglio lasciarti nel terrore..Innanzitutto, no non ero sul gruppo FB degli oralisti. Quello che posso dirti è che l'esame è andato storto per una serie di ragioni, tra le quali le domande un po' sfortunate e il fatto che i candidati prima di me erano molto preparati. Penso poi che una mia pecca sia stata quella di non aver trasudato sicurezza nell'esposizione (nonostante non fossi esageratamente agitata) e la commissione di quel giorno non mi è venuta incontro... Quello che posso consigliarti quindi è cerca per quanto puoi di mostrarti sicura...in bocca al lupo | |
Da: Stagista 90 | 12/07/2017 22:15:37 |
Ogni anno ci sono corsi vincenti e corsi perdenti ... Con i soldi di un corso si potrebbero acquistare tutti i libri che si vogliono ... rimango un convinto sostenitore della preparazione personale ed individuale. Lo scorso luglio mi ha dato buoni frutti, ma non abbastanza; questa tornata non l'ho coltivata per altre necessita; ci vediamo al prossimo concorso! In bocca al lupo a tutti i candidati ed un saluto di conforto a chi ha lasciato. Non lasciatevi abbattere, gutta caveat lapidem! | |
Da: ladymary | 12/07/2017 22:17:47 |
Grazie, sei un tesoro! ...ma la materia più insidiosa quale è stata? E comunque, davvero, adesso prenditi un attimo di respiro e poi riprendi con i concorsi. Ce ne sono tantissimi. Io spero che tu arrivi dove meriti. E anche fare una bella carriera da avvocato non è male. Un abbraccio ancora | |
Da: Pokko | 12/07/2017 22:22:34 |
ma dove sta scritto che i beni pubblici indisponibili sono usucapibili? | |
Da: Peppone di Capri | 12/07/2017 22:23:17 |
Sinceramente ci sono ben pochi concorsi validi. Oggi questa traccia ha dimostrato che è anche inutile studiare. Passeranno tutti un po' a caso. | |
Da: Mx | 12/07/2017 22:27:36 |
Di formazione sono costituzionalista. Non mi sono interessato molto delle materie del concorso, se non quando ho dovuto 'incamerare' le nozioni indispensabili per passare. Ho letto per qualche mese i manualetti di preparazione al concorso (i tre Dike ed i tre NelDiritto, perché erano quelli che si trovavano nella libreria più vicina a casa mia - nulla sulla parte speciale di penale, che poi uscì). Nient'altro. Il resto lo hanno fatto le letture precedenti, che erano, in effetti, molto più 'filosofiche' (o comunque, 'social-science oriented') che giuridiche, nel senso che a questo termine danno i 'praticoni' del diritto. Per me il diritto è cultura, non mestiere, non tecnica. Sembra un metodo curioso, ma funziona | |
Da: Blacklock | 12/07/2017 22:29:49 |
... non vedevo tanti genitori fare i promoter dei figli da quando frequentavo la axuola | |
Da: Blacklock | 12/07/2017 22:31:07 |
... non vedevo tanti genitori fare i promoter dei figli da quando frequentavo la scuola di danza e assistevo a crisi isteriche se la propria figlia veniva collocata in seconda fila anziché in prima | |
Da: Fabiola....... | 12/07/2017 22:32:38 |
Io ho parlato della possibilità che un bene a prescindere dalla titolarità formale in capo alla pubblica amministrazione o a un privato diventa indisponibile se è idoneo a soddisfare bisogni della collettività , e che questo è il criterio che se viene meno ritorna nella titolarità del provato ad esempio dopo L annullamento del provvedimento che ha imposto un vincolo di indisponibilità .. Fondamentalmente la seconda parte della traccia è stata questa che dite voi? Non so se consegnare non capisco quale possa essere la soluzione diversa.. Che dite? | |
Da: Bene o male... la vita è fuori dalla Fiera | 12/07/2017 22:37:07 |
DAL SITO TRECCANI 1. PREMESSA Da tempo la scienza giuridica è concorde nell'evidenziare l'inadeguatezza dell'assetto normativo in materia di beni pubblici, assetto che non è sostanzialmente cambiato dall'unità d'Italia ad oggi. Anche il rapido riferimento che la Costituzione fa alla proprietà «pubblica e privata» (art. 42 Cost.), pur avendo determinato un innegabile mutamento di prospettiva nello studio dei beni pubblici (Giannini, M.S., I beni pubblici, Roma, 1963, 28 ss.), non viene considerato sufficiente per definire un vero e proprio «statuto costituzionale» dei medesimi (Cassese, S., Titolarità e gestione dei beni pubblici: una introduzione, in I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, a cura di Police, A., Milano, 2008, 3 ss.). Siffatta inadeguatezza, peraltro, si è progressivamente accentuata in ragione dei profondi mutamenti che il contesto sociale, economico e giuridico del nostro ordinamento ha subito, specie nei decenni più recenti. Basti pensare al progressivo affermarsi di interessi collettivi - quali quelli inerenti l'ambiente - connessi a singoli beni pubblici elencati nel codice civile, ma senz'altro diversi, per diffusione, dimensione e complessità , rispetto a quegli interessi, pure collettivi, che si sostanziano nella fruizione dei beni singolarmente considerati. I cambiamenti tecnologici ed economici, inoltre, hanno creato nuove tipologie di beni non presenti nel codice civile; si pensi ai beni immateriali - quali i beni finanziari, o lo spettro delle frequenze - del tutto estranei alla logica fisicistica del diritto di proprietà . Altre tipologie classiche di beni pubblici, invece, sono profondamente mutate negli anni, come è accaduto, ad esempio, per i beni necessari a svolgere servizi pubblici, le cd. reti; infine, per le risorse naturali - come le acque, l'aria respirabile, le foreste, i ghiacciai, la fauna e la flora tutelate - è progressivamente emersa l'esigenza di una protezione di lungo periodo. A ciò deve aggiungersi, sul piano ordinamentale, la profonda trasformazione dello Stato in senso federalista, a partire dal trasferimento delle funzioni alle autonomie territoriali (non sempre correlato a quello della proprietà dei relativi beni), fino al cd. federalismo demaniale, in attuazione del quale dovrebbero entrare in proprietà degli enti territoriali i beni immobili che lo Stato riconosce non più utili alle proprie funzioni. Da ultimo, la pressante esigenza di risanamento dei conti pubblici derivante dalle regole dell'eurosistema ha impresso, a cavallo tra i due secoli, una forte accelerazione al processo di privatizzazione del patrimonio pubblico, fenomeno che ha dato luogo ad una corposa produzione scientifica, approdata, sul piano della teoria dei beni pubblici, a risultati estremamente significativi e ampiamente condivisi, anche se non ancora tradotti in una organica riforma della normativa. L'insieme di queste considerazioni suggerisce, sul piano metodologico, un percorso che illustri, in primo luogo, concetti e regole così come emergono dalla normativa codicistica; di evidenziare, in seconda battuta, i motivi e i modi del loro superamento e le nuove nozioni proposte dalla dottrina. Di dar conto, infine, di quelle che potrebbero essere le linee portanti di una riforma non più rinviabile. 2. BENI PUBBLICI IN SENSO AMPIO E BENI PUBBLICI IN SENSO STRETTO Il codice civile del 1865, nel classificare i beni «relativamente alle persone a cui appartengono» (artt. 425-435), affermava che «I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali» (art. 426). Il codice civile vigente dedica ai «beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici» gli artt. da 822 a 831, distinguendo il demanio pubblico (artt. 822-825 c.c.) dal patrimonio, disponibile e indisponibile (artt. 826, co. 2 e 3 e 828 c.c.). È dunque comune ai codici dell'Italia unificata, ma in modo analogo alla normativa contabilistica e alle numerose leggi speciali, una specifica attenzione al profilo dell'appartenenza pubblica, o, meglio, alla natura pubblica del soggetto che ha i beni in proprietà ; da ciò consegue il primo e più ampio dei significati attribuibili alla locuzione beni pubblici, che per questa via giunge ad identificare tutti i beni che siano in proprietà di enti pubblici. Non tutti i beni in appartenenza pubblica sono però sottoposti al medesimo regime giuridico: il codice civile sancisce l'inalienabilità del demanio (art. 823, co. 1), l'impossibilità di alienare il patrimonio indisponibile se non con il mantenimento della sua destinazione pubblica (art. 828, co. 2), l'applicabilità del diritto comune al patrimonio disponibile (artt. 826, co. 1; 828, co. 1). Ragionando sulla diversificazione dei regimi giuridici la dottrina ha identificato una nozione, che può definirsi ristretta, di beni pubblici, nozione che - in accordo con il dettato dell'art. 42 Cost., laddove distingue la proprietà pubblica dalla proprietà privata, - indica quei beni (in proprietà di soggetti pubblici) che sono sottoposti a regole diverse rispetto a quelle del diritto comune della proprietà , regole volte essenzialmente a mantenerne l'integrità , l'uso collettivo e/o la destinazione istituzionale. 3. TIPOLOGIE DI BENI PUBBLICI E LORO REGIME GIURIDICO Secondo l'impostazione più classica, dunque, beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili sono beni pubblici in senso stretto, cioè pubblici perché contemporaneamente in proprietà di enti pubblici e destinati all'uso da parte della collettività e/o a specifiche finalità pubbliche (Renna, M., Beni pubblici, in Diz. dir. pubbl. Cassese, I, Milano, 2006, 714 ss). Il connubio tra appartenenza e destinazione, l'essere pubblici in senso sia soggettivo che oggettivo, li differenzia dai beni del patrimonio disponibile, in ordine ai quali i soggetti pubblici proprietari hanno poteri e facoltà che in linea di massima ricalcano le norme di diritto comune. L'art. 822 c.c. («Demanio pubblico») riporta, rispettivamente nel primo e nel secondo comma, due elenchi di beni. Per quelli del primo comma (es.: il lido del mare, la spiaggia, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi, tutte le acque definite pubbliche dalla legge) la demanialità è, per così dire, in re ipsa e l'appartenenza non può che essere statale (demanio necessario); i beni elencati nel secondo comma, invece (es.: le strade e le autostrade, gli acquedotti, gli immobili di interesse storico e artistico) fanno parte del demanio (accidentale o eventuale) «se appartengono allo Stato», oppure alle province o ai comuni (art. 822, co. 2, e art. 824, co. 1). L'art. 826, co. 2, elenca i beni del patrimonio indisponibile (es.: le foreste «demaniali», le cose d'interesse storico, paleontologico e artistico da chiunque ritrovate nel sottosuolo, le caserme, le navi da guerra); il co. 3, afferma poi che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni, gli edifici (con i loro arredi) destinati a pubblici uffici e, con una disposizione che invece di chiudere l'elenco ne può aprire infiniti altri, «gli altri beni destinati ad un pubblico servizio». In via residuale il codice si occupa del patrimonio disponibile, nel quale rientrano tutti i beni non elencati nell'una o nell'altra categoria (artt. 826, co. 1, e 828, co. 1), collocati al di fuori della nozione ristretta di beni pubblici perché sottoposti al medesimo regime giuridico della proprietà privata. I beni demaniali sono inalienabili, imprescrittibili, non usucapibili e di conseguenza i privati non possono essere titolari di diritti di proprietà su di essi, potendo usarne solo in virtù di atti di concessione (Cass., S.U., 14.11.2003, n. 17295, in Mass. Foro it., 2003, voce Demanio); inoltre, accanto agli ordinari mezzi posti a difesa della proprietà privata, il codice ne aggiunge ulteriori per la pubblica amministrazione proprietaria, da esercitarsi in via amministrativa, ad esempio con ordini e procedimenti esecutivi (art. 823, co. 1 e 2). Per il patrimonio indisponibile, invece, si prevede che i relativi beni non possano essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi (art. 828, co. 2). La destinazione pubblica impressa al bene non impedisce cioè che il medesimo possa formare oggetto di negozi giuridici traslativi della proprietà , purché ciò non comporti il venir meno della destinazione medesima (Cass., S.U., 16.2.1966, n. 477, in Foro amm., 1966, I, 1, 222). Nel tempo, le norme settoriali, la giurisprudenza e la prassi hanno progressivamente esteso l'ambito di applicazione del regime demaniale al patrimonio indisponibile, avvalorando quell'orientamento dottrinale che aveva sottolineato la difficoltà di comprendere la distinzione tra le due categorie in ragione della sostanziale coincidenza dei due regimi giuridici (Falzone, G., I beni del «patrimonio indisponibile», Milano, 1957, 199 ss.; Cassarino, S., La destinazione dei beni degli enti pubblici, Milano, 1962, 148 ss.). Si è così convenzionalmente affermata la diversa distinzione, trasversale rispetto alle categorie codicistiche, tra beni pubblici naturali (il lido del mare, l'alveo dei fiumi, le foreste) e beni pubblici artificiali (il faro costruito in prossimità di un porto, la caserma), distinzione utile soprattutto con riguardo alle problematiche inerenti (l'inizio e) la cessazione della natura pubblica dei beni, in ordine alla quale l'art. 829 c.c. si limita a sancire la necessità della «dichiarazione» da parte dell'autorità amministrativa. Per i beni pubblici naturali, infatti, possono verificarsi situazioni, del tutto indipendenti dalla volontà dell'amministrazione, che determinano il venir meno delle caratteristiche in base alle quali il bene era originariamente ricondotto ad una certa fattispecie legale e al corrispondente regime giuridico: l'ente proprietario, in questi casi, non può che prendere atto del mutare delle situazioni, adottando atti dichiarativi o provvedimenti costitutivi di accertamento, non rappresentativi di scelte discrezionali; si ammette, per conseguenza, che i beni del demanio naturale e quelli del patrimonio indisponibile naturale possano uscire dal (ma anche entrare nel) regime giuridico pubblicistico in via naturale o di mero fatto, anche se non tacitamente. Per il demanio artificiale è necessario, invece, «staccare, per così dire, il bene dalla funzione stessa alla quale in origine era stato destinato con atto volitivo di destinazione» (Alessi, R., Diritto amministrativo, Milano, 1949, 403-404) mediante un provvedimento costitutivo discrezionale, oppure con atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, dai quali sia possibile desumere una volontà della medesima incompatibile con quella di conservare la destinazione pubblica del bene (Cass., S.U., 26.7.2002, n. 11101, in Mass., 2002, voce Demanio). Per il patrimonio indisponibile artificiale, qualora si tratti delle fattispecie non tipizzate di cui all'art. 826, co. 3, deve sussistere, perché il bene vi possa rientrare, il doppio requisito della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio; a contrariis, il bene esce dal patrimonio indisponibile laddove l'amministrazione esplicitamente manifesti la propria volontà in tal senso e/o esplicitamente sottragga il bene alla destinazione pubblica (cfr., Cass., S.U., ord., 27.5.2009, n. 12251, in Giust. civ., 2010, I, 2267). 4. IL REGIME GIURIDICO DEI BENI PUBBLICI E L'«AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO» La normativa in materia di beni pubblici, sia quella di carattere generale che quella riferita a singole tipologie di beni, risponde ad una medesima ratio, cioè la protezione della appartenenza soggettivamente pubblica quale garanzia di soddisfacimento degli interessi pubblici. In quest'ottica, il codice civile si occupa esclusivamente del rapporto tra l'ente pubblico proprietario e gli altri soggetti per quanto riguarda la circolazione dei beni; sono invece del tutto assenti, in quel contesto normativo, disposizioni regolative del rapporto tra proprietario e bene in ordine alla fruizione di quest'ultimo, o, meglio, in ordine alla sua gestione, intesa come utilizzazione economica. Di questo diverso rapporto si occupa la normazione in materia di «amministrazione del patrimonio» e «contabilità generale dello Stato», la quale, tuttavia, non utilizza il termine gestione, ma, per l'appunto, quello di amministrazione, disciplinando, però, solo la formazione e la tenuta degli inventari (art. 2, R.d. 18.11.1923, n. 2440 e artt. 1-30, R.d. 23.5.1924, n. 827), l'obbligo del «pubblico incanto» in caso di alienazione (art. 3, R.d. n. 2440/1923), le assegnazioni in uso governativo e le concessioni (art. 1, R.d. n. 2440/1923; artt. 1-19, R.d. n. 827/1924). Il concetto di amministrazione del patrimonio che se ne ricava è evidentemente basato sulla medesima logica conservativa e statica che ispira il regime civilistico dei beni pubblici, rimanendo ad esso estranea ogni implicazione economica e dinamica dell'uso dei beni pubblici (sulle diverse tipologie di usi cfr. Arsì, M., I beni pubblici, in Tratt. Cassese, pt. spec., II, Milano, 2003, II ed., 1723-1726). A conferma di ciò si osserva che nelle modalità per la tenuta degli inventari non si prevede l'assegnazione di alcun valore in termini finanziari ai beni demaniali; al contrario, per quelli patrimoniali - cioè per quelli alienabili perché sottoposti allo stesso regime della proprietà privata - è prevista anche l'esposizione dei relativi valori e delle loro variazioni. La matrice di siffatta impostazione risiede proprio nel regime giuridico del demanio e nella particolare concezione economica che viene allo stesso collegata: il bene demaniale (ma nello stesso modo i beni del patrimonio indisponibile) non può essere finanziariamente valutato perché è inalienabile ed incommerciabile, cioè privo del valore di scambio (Colombini, G., Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, in Dig. pubbl., V, Torino, 1990, 1 ss.), con la conseguenza che lo Stato spesso ignora, oltre al valore dei beni posseduti, anche quali essi siano. Diversamente avviene, invece, per i beni del patrimonio disponibile: a partire dall'unità d'Italia, sono numerose le leggi che, per sopperire al difetto nelle entrate ordinarie e per non incrementare il debito pubblico, ne prevedono l'alienazione (es.: l. 21 agosto 1862, n. 793, cd. "Legge Sella"), secondo un meccanismo che si ripete nel tempo fino al grande processo di privatizzazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, fenomeno che ben può essere letto come attività di gestione del patrimonio disponibile intesa come alienazione del medesimo. 5. ESIGENZE DI FINANZA PUBBLICA E UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO: DALL'ALIENAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE L'evidente legame funzionale tra alienazione dei beni ed esigenze di finanza pubblica diventa ancora più esplicito e stringente all'inizio degli anni '90 del secolo scorso, quando la necessità del risanamento dei conti pubblici diventa, sotto la spinta dell'ordinamento comunitario, più pressante. Si moltiplicano, nelle leggi finanziarie, le previsioni relative alle dismissioni del patrimonio pubblico disponibile, quasi sempre in deroga alle procedure di gara previste dalla legislazione di contabilità (v., ad es., art. 2, co. 5, l. 29.1.1992, n. 35; art. 9, l. 24.12.1993, n. 537). Accanto alla dismissione delle componenti del patrimonio immobiliare che non sono, o non sono più, utili per i fini pubblici, la legislazione comincia però a porre espressa attenzione alla valorizzazione e alla gestione degli altri beni, esprimendo così l'esigenza di trarre utilità economiche anche da quelli che rimangono sottoposti ad un regime pubblicisticamente connotato, non necessariamente sotto il profilo proprietario, introducendo e disciplinando strumenti giuridici a ciò espressamente finalizzati. Nell'ottica dell'utilizzazione economica dei beni pubblici - declinata nelle diverse accezioni di dismissione, razionalizzazione, valorizzazione e gestione - sono state introdotte nell'ordinamento profonde innovazioni, con ampie ricadute sul versante dell'organizzazione e dell'attività amministrativa. Per il primo profilo, è significativa la creazione dell'Agenzia del demanio, alla quale è stata «attribuita l'amministrazione dei beni immobili (…) utilizzando in ogni caso (…) criteri di mercato» e la gestione «con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili» (cfr. art. 65, co. 1, d. lgs. 30.7.1999, n. 300; art, 1, lett. f, l, d.lgs. 3.7.2003, n. 173, di modifica del d.lgs. n. 300/1999), con un evidente scissione tra soggetto pubblico proprietario (Stato) e soggetto che gestisce secondo regole privatistiche (l'Agenzia, ente pubblico economico, agisce secondo le norme del codice civile). Rileva sempre sul piano dell'organizzazione la creazione di soggetti privati ai quali è stata trasferita la proprietà di beni, anche demaniali, in ordine ai quali il legislatore ha espressamente mantenuto il regime pubblicistico, come è accaduto per la Patrimonio dello Stato S.p.a. (art. 7, d.l. 15.4.2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 15.6.2002, n. 112) e per le società di trasformazione urbana (cfr. art. 30, co. 1 e 2, d.l. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24.11.2003, n. 326). Altrettanto rilevanti le novità sul piano dell'attività , con l'introduzione di strumenti del tutto nuovi rispetto al tradizionale impianto contabilistico dell'«amministrazione del patrimonio dello Stato». Tra questi, alcuni sono palesemente finalizzati a fare cassa in tempi rapidi - quali, ad esempio, la cartolarizzazione ed i fondi immobiliari ad apporto pubblico, (d.l. 25.9.2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla l. 23.11.2001, n. 410); altri - quali, ad esempio, le concessioni di valorizzazione (art. 1, l. n. 296/2006, co. 259 che ha inserito l'art. 3 bis, nella l. n. 410/2001); i programmi unitari di valorizzazione (art. 1, co. 313 e ss., l. 24.12.2007, n. 244) ed i piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2008, n. 133), si inseriscono invece in un più ampio e complesso quadro di valorizzazione in senso economico e sociale del patrimonio immobiliare (Dugato, M. , Beni e servizi pubblici nelle leggi finanziarie, in Foro amm. - TAR, 2008, 2275 ss.; cfr. artt. 33 e 33 bis, d.l. 6.7.2011, n. 98 conv. in l. 15.7.2011, n. 111; art. 27, d.l. 6.12.2011, conv. in l. 22.12.2011, n. 214). 6. UNA NUOVA NOZIONE: I BENI PUBBLICI IN SENSO OGGETTIVO Le analisi stimolate dalla produzione normativa in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare concordano sulla necessità di una profonda rivisitazione concettuale della proprietà pubblica e della teoria dei beni pubblici. Le diverse linee di indagine convergono su risultati comuni che, confermando la crisi dei modelli tradizionali, mettono in evidenza la moltiplicazione e la differenziazione dei regimi giuridici e sottolineano che questi ultimi vengono applicati ai beni in modo trasversale, cioè indipendentemente della loro originaria collocazione in una o nell'altra delle categorie civilistiche. Non mancano riflessioni di carattere generale - che mettono in evidenza, attraverso l'analisi del diritto positivo, il tema del rapporto tra destinazione pubblica del bene e sua utilizzazione economica, individuando i modelli della loro possibile coesistenza - e indagini su singole tipologie di beni pubblici, dalle quali emergono gli aspetti più particolari di quel rapporto e di quei modelli (cfr. gli scritti pubblicati in AA.VV., Titolarità pubblica a regolazione dei beni, Annuario Aipda, 2003, cit.; Police, A., a cura di, I beni pubblici: tutela valorizzazione e gestione, cit.; Colombini, G., a cura di, I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e internazionale, Napoli, 2009). Viene infine proposta una chiave di lettura con effetto sistematizzante: prendendo come principale parametro di riferimento quello ampiamente collaudato dagli studi in tema di privatizzazioni degli enti pubblici, si individua la distinzione tra privatizzazioni sostanziali e privatizzazioni formali dei beni. Nelle prime viene meno, insieme alla proprietà pubblica, anche qualsiasi pubblicistica destinazione del bene; nelle seconde il passaggio del bene alla titolarità privata è accompagnato dal mantenimento della destinazione pubblicistica, garantita da una serie di norme di regolazione e tutela concettualmente indipendenti «dai tradizionali regimi limitativi della (…) commerciabilità e della (…) circolazione» dei beni (Renna, M., La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, cit., 109-116). Si conferma, così, il superamento della distinzione tra demanio e patrimonio indisponibile e la presenza di molteplici ed oggettivi «regimi moderni della "proprietà pubblica"»; viene identificata la nozione di bene a destinazione pubblica, id est, di bene pubblico in senso oggettivo cui corrispondono, da un lato, la costruzione di una proprietà pubblica in senso oggettivo e, dall'altro, diverse metodologie di riclassificazione dei beni pubblici, posto anche che i concetti della demanialità e della indisponibilità appaiono ormai dissociabili dalle funzioni alle quali queste discipline erano in origine preordinate. 7. LE PROSPETTIVE DI UNA NECESSARIA RIFORMA In definitiva, è davvero innegabile che la parte del codice civile dedicata ai beni in appartenenza pubblica e i concetti sulla medesima costruiti, risultino, oggi, decisamente obsoleti. Molteplici sono gli indizi che lo confermano e che si aggiungono a quelli evidenziati in premessa: la dimostrazione della omogeneità tra il regime giuridico del demanio e quello del patrimonio indisponibile; la constatazione del fatto che, nell'ambito della proprietà soggettivamente pubblica, la summa divisio è, in realtà , tra beni naturali (sia demaniali che patrimoniali indisponibili) e beni artificiali (sia demaniali che patrimoniali indisponibili); la moltiplicazione delle leggi speciali, la progressiva scissione tra proprietà soggettivamente pubblica e regime pubblicistico dei beni, regime che può accompagnare questi ultimi anche quando, per l'appunto, la proprietà venga trasferita in capo a soggetti formalmente privati, con la conseguente moltiplicazione e differenziazione dei regimi giuridici dei beni medesimi. L'insieme di questi elementi suggerisce di invertire il tradizionale percorso concettuale, che va dai regimi ai beni, per adottarne uno che vada, invece, dai beni ai regimi (Dugato, M., Il regime dei beni pubblici: dall'appartenenza al fine, in Police, A., a cura di, I beni pubblici, tutela, valorizzazione e gestione, cit., 17 ss.): è infatti l'analisi della rilevanza economica e sociale che dovrebbe individuare i beni medesimi come oggetti, materiali o immateriali, con diversi fasci di utilità ; i beni possono essere così classificati in base alle utilità prodotte, collegandole alla tutela dei diritti della persona e di interessi pubblici essenziali. Con questo metodo, la Commissione Rodotà , incaricata di redigere uno schema di delegazione legislativa per la riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici, ha elaborato un nuovo disegno della tematica. Nello schema è ravvisabile, innanzi tutto, il riavvicinamento concettuale tra beni pubblici in senso giuridico e in senso economico (Napolitano, G.-Abrescia A., Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009, 64-67), con la previsione della categoria dei «beni comuni» (i fiumi, i laghi, l'aria, i lidi, i parchi naturali, le foreste, i beni ambientali, la fauna selvatica, i beni culturali), beni le cui utilità sono collegate all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e per i quali si prescinde, anche sotto il profilo della protezione, dalla considerazione della appartenenza pubblica o privata (Marella, M.R., a cura di, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 2012). In secondo luogo, si codifica il superamento della distinzione tra demanio e patrimonio indisponibile; i beni pubblici, intesi come quelli che appartengono a soggetti pubblici, si distinguono in beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali, beni pubblici fruttiferi, a seconda degli interessi che sono chiamati a soddisfare: interessi generali fondamentali i primi (ad es.: sicurezza, libera circolazione e dunque opere destinate alla difesa, autostrade, ferrovie); esigenze corrispondenti ai diritti civili e sociali i secondi (ad es.: sanità , istruzione e dunque ospedali, scuole); interessi di carattere economico/finanziario per gli ultimi, che possono essere venduti o messi a reddito nel rispetto delle regole della pubblicità e della libera concorrenza. Diversi, per conseguenza, i regimi giuridici e, cioè, le forme di protezione: inalienabilità e tutela in via amministrativa e inibitoria per i primi; rispetto del vincolo di destinazione per i secondi, gestione con strumenti privatistici per i beni fruttiferi (Reviglio, E., Per una riforma del regime giuridico dei beni pubblici. Le proposte della Commissione Rodotà , in Pol. dir., 2008, 531 ss.; Renna, M., Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici, in Dir. econ., 2009, 11 ss.). La proposta della Commissione Rodotà , nel passaggio da una legislatura all'altra, non ha purtroppo avuto alcun seguito; ad oggi, mentre il tema delle dismissioni del patrimonio pubblico ritorna ancora alla ribalta come uno degli indispensabili strumenti per il conseguimento degli obiettivi di risanamento del bilancio statale, ci si può solo limitare, in conclusione, a formulare l'auspicio che questa voce debba essere presto oggetto di un sostanziale aggiornamento. FONTI NORMATIVE Artt. 822-831, c.c.; R.d. 18.11.1923, n. 2440; R.d. 23.5.1924, n. 827; art. 65, co. 1, d. lgs. 30.7.1999, n. 300; d.lgs. 28.5.2010, n. 85; l. 23.11.2011, n. 410; l. 15.7.2011, n. 111; l. 22.12.2011, n. 214 BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE AA.VV., Titolarità pubblica a regolazione dei beni, Annuario Aipda 2003, Milano, 2004; Alessi, R., Diritto amministrativo, Milano, 1949, 403-404; Arsì, M. I beni pubblici, in Tratt. Cassese, pt. spec., II ed., Milano, 2003, 1705 ss.; Caputi Jambrenghi, V., Premesse per una teoria dell'uso dei beni pubblici, Napoli, 1979; Caputi Jambrenghi, V., Beni pubblici, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988; Cassarino, S., La destinazione dei beni degli enti pubblici, Milano, 1962, 148 ss.; Cassese, S., I beni pubblici: circolazione e tutela, Milano, 1969; Cerulli Irelli, V., Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1975; Colombini, G., Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, in Dig. pubbl., V, Torino, 1990, 1 ss.; Colombini, G, a cura di, La nozione flessibile di proprietà pubblica. Spunti di riflessione di diritto interno ed internazionale, Milano, 2008; Colombini, G., I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e internazionale, Napoli, 2009; Della Cananea, G., I beni, in Cassese, S., a cura di, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2004, 171 ss.; Dugato, M., Il regime dei beni pubblici: dall'appartenenza al fine, in Police, A., a cura di, I beni pubblici, tutela, valorizzazione e gestione, Milano, 2008, 17 ss.; Dugato, M., Beni e servizi pubblici nelle leggi finanziarie, in Foro amm. - TAR, 2008, 2275 ss.; Esposito, M., I beni pubblici, in Tratt. Bessone, t. I.2, VII, Torino, 2008; Falzone, G., I beni del «patrimonio indisponibile», Milano, 1957, 199 ss.; Giannini, M. S., I beni pubblici, Roma, 1963, 28 ss.; Greco, N.-Ghelarducci, F., I beni pubblici in Italia: profili funzionali e problemi di gestione, Bologna, 1982; Lolli, A., Proprietà e potere nella gestione dei beni pubblici e dei beni di interesse pubblico, in Dir. amm., 1996, 53 ss.; Marella, M.R., a cura di, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 2012; Mercati, L., Pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, Torino, 2009; Mattei, U.-Reviglio, E.- Rodotà , S., a cura di, Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 2007; Napolitano, G.-Abrescia, A., Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009, 64-67; Olivi, M., Beni demaniali ad uso collettivo. Conferimento di funzioni e privatizzazione, Padova, 2005; Palma, G., Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà , Napoli, 1971; Police, A., a cura di, I beni pubblici: tutela valorizzazione e gestione, Milano, 2008; Renna, M., La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004; Renna, M., Beni pubblici, in Diz. dir. pubbl. Cassese, I, Milano, 2006, 714 ss.; Renna, M., Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici, in Dir. econ., 2009, 11 ss.; Reviglio, E., Per una riforma del regime giuridico dei beni pubblici. Le proposte della Commissione Rodotà , in Pol. dir., 2008, 531 ss.; Sandulli, A.M., Beni pubblici, in Enc. dir., V, Milano, 1959, 277 ss.; Tonoletti, B., Beni pubblici e concessioni, Padova, 2008. | |
Da: Mr | 12/07/2017 22:38:15 |
Caterpie, di che codici parli? Mi consigli un buon codice di amministrativo con indice analitico? Ho acquistato in questi giorni quello della Simone proprio per l'indice analitico, ma non mi convince l'indice sistematico e ho notato che non ci sono alcune leggi che mi aspetterei! Grazie! | |
Da: Peppone di Capri | 12/07/2017 22:38:32 |
Secondo me bisognava citare il codice appalti nel piano triennale o avviso preinformazione tramite i quali i beni perdono la funzione di pubblica utilità | |
Da: Fabiola....... | 12/07/2017 22:44:01 |
Grazie del contributo della treccani mi pare allora di non aver fatto un ragionamento strampalato..anche se non mi hai dato un consiglio! Comunque poteva essere affrontata in diversi modi speriamo che la soglia non sia alta e che la commissione apprezzi anche temi non molto dettagliati... | |
Da: Fabiola....... | 12/07/2017 22:44:35 |
Grazie del contributo della treccani mi pare allora di non aver fatto un ragionamento strampalato..anche se non mi hai dato un consiglio! Comunque poteva essere affrontata in diversi modi speriamo che la soglia non sia alta e che la commissione apprezzi anche temi non molto dettagliati... | |
Da: 222222 | 12/07/2017 22:45:41 |
X sole , come hai fatto ad andare a Roma qst anno,.. nn c'è mica il limite delle tre volte ???o.O | |
Da: Fabiola....... | 12/07/2017 22:46:01 |
Propone di Capri credo che se ben argomentato non era fuori traccia.. Secondo una mia opinione ovviamente anche se io non ho parlato di questo aspetto che dici tu | |
Da: @ Fabiola | 12/07/2017 22:47:35 |
Hai ragione!!!! | |
Da: la milly | 12/07/2017 22:48:23 |
ciao raga la traccia di oggi è stata molto bella, anche se io avrei preferito parlare dei beni disponibili, li sento più vicini al mio modo di essere voi no? | |
Da: @ Fabiola | 12/07/2017 22:48:37 |
No, in realtà il requisito va posseduto alla scadenza del termine per la presentazione della domanda... | |
Da: Luca | 12/07/2017 22:52:58 |
@Sasha 14: hai ragione, l'argomento era stato lambito ma trattato diversamente. Ma non può dubitarsi che era materia del commissario decaduto e pertanto inaspettata. A fronte di tutto lo scibile di amministrativo, l'argomento più manualistico... Ditemi che non è vero.... | |
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